definizione ;
marchio individuale e collettivo;
la normativa nazionale;
le normative comunitarie e internazionali;
le banche dati dei marchi;
i concetti fondamentali per la registrazione;
le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
la Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;
la SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
la normativa nazionale e alcune sentenze;
cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
le sentenze internazionali.
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...Aurelio Ruiz Garcia
The UPF ICT Department was created in 1999 and has since emphasized scientific excellence and internationalization. It has over 30 tenured faculty, 13 ICREA professors, and over 800 undergraduate students. The department focuses on cognitive and intelligent systems, audiovisual technologies, communications and networks, and computational biology. It offers various graduate and undergraduate degree programs and has strong industry partnerships, with over 70 internship agreements with companies. The department also engages in numerous knowledge transfer activities including incubators, conferences, and cultural/educational events.
Jornal Cidade - Lagoa da Prata - Nº 63 - 30/10/2015Jornal Cidade
O documento relata (1) a inauguração da Casa de Apoio em Lagoa da Prata para acolher pacientes que viajam diariamente a Belo Horizonte para tratamento médico, (2) como era antes sem este apoio os peregrinos da saúde passavam dificuldades, e (3) como agora a Casa de Apoio tem proporcionado alimentação, transporte e acolhimento aos que precisam de tratamento fora do município.
SMART WORK (www.smartworkgroup.com) ha creato una "suite" di soluzioni consulenziali con target le PMI. Il documeto corrente ne spiega le caratteristiche generali e, spiega il profilo commerciale ricercato.
Per maggiori informazioni:
contatto(at)smartworkgroup.com
definizione ;
marchio individuale e collettivo;
la normativa nazionale;
le normative comunitarie e internazionali;
le banche dati dei marchi;
i concetti fondamentali per la registrazione;
le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
la Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;
la SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
la normativa nazionale e alcune sentenze;
cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
le sentenze internazionali.
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...Aurelio Ruiz Garcia
The UPF ICT Department was created in 1999 and has since emphasized scientific excellence and internationalization. It has over 30 tenured faculty, 13 ICREA professors, and over 800 undergraduate students. The department focuses on cognitive and intelligent systems, audiovisual technologies, communications and networks, and computational biology. It offers various graduate and undergraduate degree programs and has strong industry partnerships, with over 70 internship agreements with companies. The department also engages in numerous knowledge transfer activities including incubators, conferences, and cultural/educational events.
Jornal Cidade - Lagoa da Prata - Nº 63 - 30/10/2015Jornal Cidade
O documento relata (1) a inauguração da Casa de Apoio em Lagoa da Prata para acolher pacientes que viajam diariamente a Belo Horizonte para tratamento médico, (2) como era antes sem este apoio os peregrinos da saúde passavam dificuldades, e (3) como agora a Casa de Apoio tem proporcionado alimentação, transporte e acolhimento aos que precisam de tratamento fora do município.
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Per maggiori informazioni:
contatto(at)smartworkgroup.com
Este documento resume las características de los proyectos de startups exitosos. En particular, destaca la importancia de tener una buena idea, un equipo experimentado y apasionado, un mercado y cliente claros con una necesidad que satisfacer, y un modelo de negocio simple, rentable y escalable.
Tagxedo es una herramienta web gratuita para crear presentaciones visuales en forma de nubes de palabras a partir de textos introducidos por el usuario. Ofrece diversas opciones de personalización como cambiar la forma, color y tipo de letra de la nube. El documento propone numerosas ideas didácticas para usar Tagxedo en el aula como crear mapas, resúmenes o practicar vocabulario en diferentes asignaturas.
Destination Luxe est un magazine numérique et papier qui décline le luxe comme un art de vivre. Tendance, évasion, bien-être, culture, beauté, gastronomie... Autant de sujets abordés dans ce numéro qui consacre un dossier spécial au camping de luxe et les vacances en famille.
This resume summarizes Suud Alwi's experience as a fashion business consultant. He has a Master's degree in Business Law from UPN Veteran Jakarta and over 23 years of experience in the apparel industry. He currently works as a professional trainer and senior lecturer, teaching topics such as fashion business development, quality control, and entrepreneurship. He has worked with several brands and institutions in Indonesia, Singapore, and Italy.
This document lists Bella Campbell's experience and credentials as a makeup artist for television, film, theater, photography, and events. It details her work on productions such as War Horse, Glee, Top Gear, and commercials. It also lists the celebrities she has done makeup for, including members of One Direction, Gordon Ramsay, and Catherine Tate. The document promotes Bella Campbell as a makeup artist and provides her contact information.
Die Integration von formellem und informellem Lernen durch Web 2.0 und social...Jenewein Haffner
Die Integration von formellem und informellem Lernen durch Web 2.0 und social Media - Vortrag in Form einer Case Study bzgl. der Erfahrungen der SAP AG von Thomas Jenewein (SAP Education)
El documento describe un microscopio USB, el cual permite ver objetos con aumentos de hasta 200 veces a través de una computadora. Viene con soporte, cable USB, software y trípode. Proporciona imágenes de alta resolución y video. Se usa para analizar detalles de plantas, objetos y organismos pequeños para trabajos y enseñanza.
Radix Technologies provides international mobility solutions using cloud-based software as a service applications. Their solution, viaExpat, allows HR departments, employees, managers, and service providers to securely communicate and share transfer-related information in real time through a single online platform. ViaExpat integrates with other business software and applications to manage employee data, documents, expenses, service providers, and alerts across the global mobility process.
Este documento describe un concurso de videocríticas de cine para estudiantes y aficionados. El concurso otorgará premios mensuales a la mejor videocrítica de una película seleccionada de una lista temática. Los ganadores recibirán productos tecnológicos y su videocrítica será publicada en un sitio web de cine. El concurso durará del septiembre de 2013 a junio de 2014.
El documento resume los principales aspectos relacionados con los accidentes de tráfico, incluyendo definiciones, tipos, causas, lesiones comunes, estadísticas de accidentes en España desde 2009, y campañas de prevención. Se explican conceptos como las fases de un accidente, factores que contribuyen a los accidentes, y lesiones frecuentes. También incluye ejemplos de campañas públicas para crear conciencia sobre la seguridad vial en España.
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e del...Digital Law Communication
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e delle firme grafometriche.
L'intervento dell'Avv. Andrea Lisi allo SMAU di Milano dello scorso ottobre.
Linee guida per la redazione di un contratto di licenza d'usoMassimo Farina
il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore, ricadenti in capo all'autore del software è un problema ancora aperto, in quanto il contratto maggiormente usato (la licenza d'uso) rappresenta una fattispecie eterogenea completamente rimessa alla libera volontà delle parti. La readazione di una licenza d'uso rispondente alle regole generali dettate dal codice civile in tema di contratti, elimina alla fonte i più diffusi contenziosi tra autore ed utilizzatore. Per redigere una valida ed afficace licenza d'uso è necessario, pertanto, superare le difficoltà di inquadramento del contratto di licenza d'uso affinchè si possano correttamente comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte. Il seminario è rivolto agli autori (singoli o software house) per una breve illustrazione delle linee guida da seguire per la redazione di una licenza d'uso conforme alle regole codicistiche.
Sintesi dei risultati del gruppo di lavoro interno all'Associazione AIFAG su Caratteristiche di sicurezza ed interoperabilità delle firme grafometriche.
Relatore Ing. Giovanni Manca
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Percorso formativo - La competitività dei prodotti agroalimentari: Marchio vs Etichetta.
Il marchio: marchio registrato e non registrato, marchio collettivo, marchio di certificazione, DOP, IGP, STG)
Il marchio è un “segno” che fornisce l’informazione per distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da un’impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.
Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende, che consente loro di ottenere l’esclusività relativamente alla classe di prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la tutela.
Il marchio spesso permette di ottenere una posizione unica in riferimento a un determinato mercato.
Il marchio d’impresa individuale o collettivo con valore in Italia viene concesso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l’Ufficio per Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI).
Il marchio è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
I TIPI DI MARCHIO SONO:
MARCHIO D'IMPRESA
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
MARCHIO DI QUALITÀ.
Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
I marchi e gli altri segni distintivi (ISIA Firenze, aprile 2020)Simone Aliprandi
Le slides per la lezione "I marchi e gli altri segni distintivi" tenuta il 29 aprile 2020 per il corso di Gestione dell'attività professionale presso l'ISIA di Firenze.
Este documento resume las características de los proyectos de startups exitosos. En particular, destaca la importancia de tener una buena idea, un equipo experimentado y apasionado, un mercado y cliente claros con una necesidad que satisfacer, y un modelo de negocio simple, rentable y escalable.
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This document lists Bella Campbell's experience and credentials as a makeup artist for television, film, theater, photography, and events. It details her work on productions such as War Horse, Glee, Top Gear, and commercials. It also lists the celebrities she has done makeup for, including members of One Direction, Gordon Ramsay, and Catherine Tate. The document promotes Bella Campbell as a makeup artist and provides her contact information.
Die Integration von formellem und informellem Lernen durch Web 2.0 und social...Jenewein Haffner
Die Integration von formellem und informellem Lernen durch Web 2.0 und social Media - Vortrag in Form einer Case Study bzgl. der Erfahrungen der SAP AG von Thomas Jenewein (SAP Education)
El documento describe un microscopio USB, el cual permite ver objetos con aumentos de hasta 200 veces a través de una computadora. Viene con soporte, cable USB, software y trípode. Proporciona imágenes de alta resolución y video. Se usa para analizar detalles de plantas, objetos y organismos pequeños para trabajos y enseñanza.
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El documento resume los principales aspectos relacionados con los accidentes de tráfico, incluyendo definiciones, tipos, causas, lesiones comunes, estadísticas de accidentes en España desde 2009, y campañas de prevención. Se explican conceptos como las fases de un accidente, factores que contribuyen a los accidentes, y lesiones frecuentes. También incluye ejemplos de campañas públicas para crear conciencia sobre la seguridad vial en España.
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e del...Digital Law Communication
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e delle firme grafometriche.
L'intervento dell'Avv. Andrea Lisi allo SMAU di Milano dello scorso ottobre.
Linee guida per la redazione di un contratto di licenza d'usoMassimo Farina
il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore, ricadenti in capo all'autore del software è un problema ancora aperto, in quanto il contratto maggiormente usato (la licenza d'uso) rappresenta una fattispecie eterogenea completamente rimessa alla libera volontà delle parti. La readazione di una licenza d'uso rispondente alle regole generali dettate dal codice civile in tema di contratti, elimina alla fonte i più diffusi contenziosi tra autore ed utilizzatore. Per redigere una valida ed afficace licenza d'uso è necessario, pertanto, superare le difficoltà di inquadramento del contratto di licenza d'uso affinchè si possano correttamente comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte. Il seminario è rivolto agli autori (singoli o software house) per una breve illustrazione delle linee guida da seguire per la redazione di una licenza d'uso conforme alle regole codicistiche.
Sintesi dei risultati del gruppo di lavoro interno all'Associazione AIFAG su Caratteristiche di sicurezza ed interoperabilità delle firme grafometriche.
Relatore Ing. Giovanni Manca
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Percorso formativo - La competitività dei prodotti agroalimentari: Marchio vs Etichetta.
Il marchio: marchio registrato e non registrato, marchio collettivo, marchio di certificazione, DOP, IGP, STG)
Il marchio è un “segno” che fornisce l’informazione per distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da un’impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.
Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende, che consente loro di ottenere l’esclusività relativamente alla classe di prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la tutela.
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Il marchio è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
I TIPI DI MARCHIO SONO:
MARCHIO D'IMPRESA
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
MARCHIO DI QUALITÀ.
Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
I marchi e gli altri segni distintivi (ISIA Firenze, aprile 2020)Simone Aliprandi
Le slides per la lezione "I marchi e gli altri segni distintivi" tenuta il 29 aprile 2020 per il corso di Gestione dell'attività professionale presso l'ISIA di Firenze.
IGDD n. 234_Design Registrato: la tutela del prodotto_Dott. Fabio Giambrocono DesignLibrary Milano
Tutelare dalle imitazioni la forma di un prodotto ottenendo il “privilegio” di essere l’unico soggetto legittimato a usare quella forma diventa strategico per l’impresa. "Ottenere un titolo giuridicamente valido che attesti il 'diritto di monopolio' sulla forma esterna di un prodotto", afferma lìospite della serata, l'avv. Fabio Giambrocono, "vuol dire cristallizzare in un diritto, o in un bene immateriale i valori e gli sforzi della creazione. Perciò il Design registrato oltre che favorire una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza, conferisce ad esso un ulteriore prestigio ovvero la possibilità di vantare pubblicamente un riconoscimento di unicità del prodotto nel suo genere."
la presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e le principali forme di sfruttamento a livello commerciale della medesima, con accenni alle figure di cessione e licenza del brevetto; per concludere poi sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Canepele corso Brevetti Patents -26 Jan 2018Vieri Canepele
La presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e di suo principale sfruttamento dal punto di vista commerciale, con accenni alle figure della cessione e della licenza del brevetto, per concludere sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni march...Sardegna Ricerche
Le slide del seminario "Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari" tenuto il 27 gennaio 2014 da Emanuele Montelione, avvocato e consulente legale in materia di marchi e proprietà industriale, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.
28459 - Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di att...Massimo Farina
Con un recente Provvedimento (4 luglio 2013) l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha dettato le “linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”. Con tale intervento è stato finalmente definito un quadro unitario di misure e accorgimenti, che, da una parte, sono utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e, dall’altra, innalzano una barriera protettiva per i destinatari delle comunicazioni commerciali. I punti essenziali regolamentati dalle nuove linee guida riguardano: le offerte commerciali e lo spam, le semplificazioni per le aziende in regola e, infine, le tutele e le sanzioni contro lo spam. Il seminario mira alla sintetica illustrazione delle principali regole della “buona” comunicazione commerciale contenute nel Provvedimento.
Linee guida in materia di trattamento di dati personaliMassimo Farina
Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
1. Seminario collegato al modulo IV
(La tutela dei Domain Names)
I segni distintivi
di Floriana Murrali
Nell’ambito del Corso di
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina
m.farina@unica.it
A.A. 2013/14
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
2. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
La tutela dei Domain Names
2
I
Segni Distintivi
Modulo IV
3. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
3
Per rendere possibile l’individuazione, il
riconoscimento reciproco di coloro che operano in
un’economia liberista, in un libero mercato a vari
livelli e con varie funzioni è necessario che esistano
dei Segni distintivi
Per rendere possibile l’individuazione, il
riconoscimento reciproco di coloro che operano in
un’economia liberista, in un libero mercato a vari
livelli e con varie funzioni è necessario che esistano
dei Segni distintivi
I Segni distintivi svolgono la funzione di
identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore.
Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore
ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza
(diritto su un bene) e dall’assolutezza
I Segni distintivi svolgono la funzione di
identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore.
Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore
ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza
(diritto su un bene) e dall’assolutezza
1. Premessa
4. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
4
Lo svolgimento ordinato e leale della competenza
concorrenziale richiede, che il mercato, e in
particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti
e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da
cui realmente provengono.
Lo svolgimento ordinato e leale della competenza
concorrenziale richiede, che il mercato, e in
particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti
e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da
cui realmente provengono.
L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente
individuata e localizzata
L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente
individuata e localizzata
1. Premessa
5. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
5
L’individuazione può riguardare:
- L’impresa come tale;
- I prodotti della stessa;
- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
L’individuazione può riguardare:
- L’impresa come tale;
- I prodotti della stessa;
- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
1. Premessa
6. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
6
Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono
tipicamente disciplinati dal Codice Civile
Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono
tipicamente disciplinati dal Codice Civile
1. Premessa
DITTADITTA MARCHIOMARCHIO INSEGNAINSEGNA
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la
legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’
e sclusività dell’uso
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la
legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’
e sclusività dell’uso
7. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
7
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel
suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile
dell’imprenditore
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel
suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile
dell’imprenditore
Due funzioni:
Identificare il titolare
dell’impresa industriale
(infatti è definita anche
nome commerciale)
Identificare il titolare
dell’impresa industriale
(infatti è definita anche
nome commerciale)
1. La Ditta
Individuare l’impresa
nei rapporti con i fornitori,
le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
Individuare l’impresa
nei rapporti con i fornitori,
le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
8. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
8
L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa,
cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il
quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa,
cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il
quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
Art. 2568 c.c.:
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
9. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
9
L’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVOL’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVO
Art. 2568 c.c.:
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
10. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
10
Il Marchio è il più
importante tra i segni
distintivi
Il Marchio è il più
importante tra i segni
distintivi
Funzione principale è quella
di co ntraddisting ue re pro do tti
e se rviz i
Costituisce uno strumento di comunicazione
essenziale fra le imprese e i consumatori,
consentendo a questi ultimi di operare le proprie
scelte nel mercato
1. Il Marchio
11. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
11
Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità
d’Italia una dettagliata regolamentazione
Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità
d’Italia una dettagliata regolamentazione
Art. 2569-2572 c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929
2. Le fonti
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino
ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre
1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104
sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino
ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre
1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104
sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
12. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
12
Ulteriori modificheUlteriori modifiche
d.lgs. 19 marzo 1996, n.
198
d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447
2. Le fonti
Ha adeguato la
nostra legislazione
agli accordi
internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha adeguato la
nostra legislazione
agli accordi
internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha attuato
un’altra
convenzione
internazionale
Ha attuato
un’altra
convenzione
internazionale
13. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
13
Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà
industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà
industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
2. Le fonti
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia
da quello internazionale
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia
da quello internazionale
Nazionale Internazionale
Artt. 2569-2574 c.c.; art. 7-28 Codice
della proprietà industriale
Convenzione di Unione di Parigi del
1883 per la proprietà industriale;
Accordo di Madrid del 1981 sulla
registrazione internazionale dei marchi;
Regolamento C.E.E. n. 40/94 che
istituisce e regola il marchio comunitario
14. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
14
Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il
marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il
marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
2. Il Marchio
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un
procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi
e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco
esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un
procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi
e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco
esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
15. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
15
Art.7 c.p.i.Art.7 c.p.i.
2. Il Marchio
“ Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
“ Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
16. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
16
Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c.
artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è
considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è
un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico
di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti
da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti
prodotti similar, quello comparativamente migliore per
qualità
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c.
artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è
considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è
un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico
di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti
da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti
prodotti similar, quello comparativamente migliore per
qualità
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
17. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
17
Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri)
presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande
notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di
grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri)
presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande
notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di
grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
18. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
18
Segni suscettibili di costituire valido marchio
Denominativi Se costituiti da nomi comuni e di
fantasia, nelle più varie combinazioni di
parole
Figurativi o emblematici Se costituiti da figure, lettere o numeri,
riproduzioni di oggetti del mondo reale o
disegni fantastici
Nominativi Se consistono nel nome del produttore
Misti Se risultanti dalla combinazione di
elementi emblematici, figurativi o
nominativi
Può essere costituito anche dalla forma del
prodotto o dalla confezione dello stesso
c.d. marchio di forma o tridimensionale, es.: la
particolare forma di una bottiglia di liquore
IL marchio
19. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
19
Il marchio
• Le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie)
• Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali)
• Le forme che danno valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali)
L’art.9 c.p.i, puntualizza che non possono essere registrate come marchio
ATTENZIONE
20. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
20
Il marchio
Pertanto le forme dei prodotti, possono formare oggetto di valido
marchio quando sono del tutto indifferenti sotto il profilo
funzionale o ornamentale,quando cioè, sono forme “arbitrarie,
gratuite o capricciose”, la cui funzione esclusiva sia quella di
consentire l’individuazione del prodotto ( ad.: la bottiglia della
Coca-Cola)
21. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
21
Tipologia dei marchi
I marchi possono essere raggruppati e denominati secondo diversi criteri di
classificazione
Dal punto di vista della natura dell’attività di impresa svolta dal titolare del marchio si
distingue tra:
Marchio di fabbrica o di produzione, che contrassegna i prodotti realizzati
proprio dal titolare
Marchio di commercio, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati
da terzi
Marchio di servizio, che contraddistingue non beni ma servizi e
precisamente “l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità,
costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e televisione,
trattamento di materiali e simili” (art. 3, L. 1178/1959)
Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:
Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto
Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
22. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
22
Tipologia dei marchi
Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra:
Marchio semplice, che è costituito da un unico elemento di fatto
Marchio complesso, che, invece, è costituito dall’unione di più elementi.
Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:
Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto
Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
Dal punto di vista del titolare del marchio si distingue poi tra:
Marchio individuale, che è quello utilizzato da un singolo imprenditore
Marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l’origine, la natira o la
qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimo di
tutti coloro che si assoggettano all’osservanza degli standard qualitativi
fissati dal titolare ed ai relativi controlli.
23. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
23
Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno
deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la
nullità dello stesso.
Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno
deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la
nullità dello stesso.
Capacità distintiva;
Novità;
Verità;
Liceità
Capacità distintiva;
Novità;
Verità;
Liceità
Requisiti di validità del marchio
24. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
24
Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”)
se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”)
se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono
fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere,
sono
o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio
oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue
qualità
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono
fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere,
sono
o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio
oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue
qualità
Capacità distintiva
25. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
25
Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o
no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui
preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.
L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o
no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui
preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.
L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Novità
26. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
26
Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente
definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste
dalla legge.
Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente
definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste
dalla legge.
Liceità
I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a
C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;
Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1°
comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo
olimpico;
Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che
l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1°
comma seconda parte, C.p.i.)
I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a
C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;
Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1°
comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo
olimpico;
Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che
l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1°
comma seconda parte, C.p.i.)
27. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
27
Il requisito della verità del segno (anche detto della no n
de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del
quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i
ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a
g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i
se rviz i”.
Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata
dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Il requisito della verità del segno (anche detto della no n
de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del
quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i
ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a
g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i
se rviz i”.
Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata
dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Verità
28. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
28
24. I segni distintivi
Il marchio
• La registrazione di un’impresa e della sua ragione sociale/nome
commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla
registrazione del marchio
• Nome commerciale e marchio d’impresa sono due concetti
ben distinti.
• Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e
ne permette l’identificazione. Il marchio, invece, è il segno che
contraddistingue i prodotti. Un’impresa può possedere diversi
marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i
propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il
deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua
presso l’UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione
di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la
Camera di Commercio della provincia della sede legale della
società.
Attenzione
29. Grazie per l’attenzione
Floriana Murrali
E- mail: floriana.murrali@gmail.com
A.A. 2013/14
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
30. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
30
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