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Seminario collegato al modulo IV
(La tutela dei Domain Names)
I segni distintivi
di Floriana Murrali
Nell’ambito del Corso di
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina
m.farina@unica.it
A.A. 2013/14
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
La tutela dei Domain Names
2
I
Segni Distintivi
Modulo IV
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
3
Per rendere possibile l’individuazione, il
riconoscimento reciproco di coloro che operano in
un’economia liberista, in un libero mercato a vari
livelli e con varie funzioni è necessario che esistano
dei Segni distintivi
Per rendere possibile l’individuazione, il
riconoscimento reciproco di coloro che operano in
un’economia liberista, in un libero mercato a vari
livelli e con varie funzioni è necessario che esistano
dei Segni distintivi
I Segni distintivi svolgono la funzione di
identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore.
Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore
ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza
(diritto su un bene) e dall’assolutezza
I Segni distintivi svolgono la funzione di
identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore.
Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore
ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza
(diritto su un bene) e dall’assolutezza
1. Premessa
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
4
Lo svolgimento ordinato e leale della competenza
concorrenziale richiede, che il mercato, e in
particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti
e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da
cui realmente provengono.
Lo svolgimento ordinato e leale della competenza
concorrenziale richiede, che il mercato, e in
particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti
e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da
cui realmente provengono.
L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente
individuata e localizzata
L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente
individuata e localizzata
1. Premessa
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
5
L’individuazione può riguardare:
- L’impresa come tale;
- I prodotti della stessa;
- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
L’individuazione può riguardare:
- L’impresa come tale;
- I prodotti della stessa;
- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
1. Premessa
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
6
Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono
tipicamente disciplinati dal Codice Civile
Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono
tipicamente disciplinati dal Codice Civile
1. Premessa
DITTADITTA MARCHIOMARCHIO INSEGNAINSEGNA
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la
legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’
e sclusività dell’uso
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la
legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’
e sclusività dell’uso
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
7
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel
suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile
dell’imprenditore
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel
suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile
dell’imprenditore
Due funzioni:
Identificare il titolare
dell’impresa industriale
(infatti è definita anche
nome commerciale)
Identificare il titolare
dell’impresa industriale
(infatti è definita anche
nome commerciale)
1. La Ditta
Individuare l’impresa
nei rapporti con i fornitori,
le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
Individuare l’impresa
nei rapporti con i fornitori,
le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
8
L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa,
cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il
quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa,
cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il
quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
Art. 2568 c.c.:
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
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I segni distintivi
9
L’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVOL’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVO
Art. 2568 c.c.:
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
Le disposizioni del primo
comma dell’art. 2564 si
applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione
(2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata,
deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla
(2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
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I segni distintivi
10
Il Marchio è il più
importante tra i segni
distintivi
Il Marchio è il più
importante tra i segni
distintivi
Funzione principale è quella
di co ntraddisting ue re pro do tti
e se rviz i
Costituisce uno strumento di comunicazione
essenziale fra le imprese e i consumatori,
consentendo a questi ultimi di operare le proprie
scelte nel mercato
1. Il Marchio
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
11
Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità
d’Italia una dettagliata regolamentazione
Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità
d’Italia una dettagliata regolamentazione
Art. 2569-2572 c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929
2. Le fonti
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino
ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre
1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104
sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino
ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre
1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104
sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
12
Ulteriori modificheUlteriori modifiche
d.lgs. 19 marzo 1996, n.
198
d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447
2. Le fonti
Ha adeguato la
nostra legislazione
agli accordi
internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha adeguato la
nostra legislazione
agli accordi
internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha attuato
un’altra
convenzione
internazionale
Ha attuato
un’altra
convenzione
internazionale
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
13
Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà
industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà
industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
2. Le fonti
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia
da quello internazionale
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia
da quello internazionale
Nazionale Internazionale
Artt. 2569-2574 c.c.; art. 7-28 Codice
della proprietà industriale
Convenzione di Unione di Parigi del
1883 per la proprietà industriale;
Accordo di Madrid del 1981 sulla
registrazione internazionale dei marchi;
Regolamento C.E.E. n. 40/94 che
istituisce e regola il marchio comunitario
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
14
Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il
marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il
marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
2. Il Marchio
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un
procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi
e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco
esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un
procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi
e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco
esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
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I segni distintivi
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Art.7 c.p.i.Art.7 c.p.i.
2. Il Marchio
“ Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio 
d'impresa  tutti  i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati 
graficamente,  in  particolare  le  parole,  compresi  i  nomi  di 
persone,  i  disegni,  le  lettere,  le  cifre,  i  suoni,  la  forma  del 
prodotto  o  della  confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le 
tonalita'  cromatiche,  purche'  siano  atti  a  distinguere  i 
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
“ Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio 
d'impresa  tutti  i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati 
graficamente,  in  particolare  le  parole,  compresi  i  nomi  di 
persone,  i  disegni,  le  lettere,  le  cifre,  i  suoni,  la  forma  del 
prodotto  o  della  confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le 
tonalita'  cromatiche,  purche'  siano  atti  a  distinguere  i 
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
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I segni distintivi
16
Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c.
artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è
considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è
un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico
di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti
da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti
prodotti similar, quello comparativamente migliore per
qualità
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c.
artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è
considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è
un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico
di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti
da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti
prodotti similar, quello comparativamente migliore per
qualità
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
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I segni distintivi
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Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri)
presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande
notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di
grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri)
presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande
notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di
grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di
regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da
una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel
tempo di identiche caratteristiche merceologiche
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I segni distintivi
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Segni suscettibili di costituire valido marchio
Denominativi Se costituiti da nomi comuni e di
fantasia, nelle più varie combinazioni di
parole
Figurativi o emblematici Se costituiti da figure, lettere o numeri,
riproduzioni di oggetti del mondo reale o
disegni fantastici
Nominativi Se consistono nel nome del produttore
Misti Se risultanti dalla combinazione di
elementi emblematici, figurativi o
nominativi
Può essere costituito anche dalla forma del
prodotto o dalla confezione dello stesso
c.d. marchio di forma o tridimensionale, es.: la
particolare forma di una bottiglia di liquore
IL marchio
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
19
Il marchio
• Le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie)
• Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali)
• Le forme che danno valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali)
L’art.9 c.p.i, puntualizza che non possono essere registrate come marchio
ATTENZIONE
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
20
Il marchio
Pertanto le forme dei prodotti, possono formare oggetto di valido
marchio quando sono del tutto indifferenti sotto il profilo
funzionale o ornamentale,quando cioè, sono forme “arbitrarie,
gratuite o capricciose”, la cui funzione esclusiva sia quella di
consentire l’individuazione del prodotto ( ad.: la bottiglia della
Coca-Cola)
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
21
Tipologia dei marchi
I marchi possono essere raggruppati e denominati secondo diversi criteri di
classificazione
 Dal punto di vista della natura dell’attività di impresa svolta dal titolare del marchio si
distingue tra:
 Marchio di fabbrica o di produzione, che contrassegna i prodotti realizzati
proprio dal titolare
 Marchio di commercio, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati
da terzi
 Marchio di servizio, che contraddistingue non beni ma servizi e
precisamente “l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità,
costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e televisione,
trattamento di materiali e simili” (art. 3, L. 1178/1959)
 Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:
 Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto
 Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
22
Tipologia dei marchi
 Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra:
 Marchio semplice, che è costituito da un unico elemento di fatto
 Marchio complesso, che, invece, è costituito dall’unione di più elementi.
 Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:
 Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto
 Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
 Dal punto di vista del titolare del marchio si distingue poi tra:
 Marchio individuale, che è quello utilizzato da un singolo imprenditore
 Marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l’origine, la natira o la
qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimo di
tutti coloro che si assoggettano all’osservanza degli standard qualitativi
fissati dal titolare ed ai relativi controlli.
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
23
Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno
deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la
nullità dello stesso.
Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno
deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la
nullità dello stesso.
Capacità distintiva;
Novità;
Verità;
Liceità
Capacità distintiva;
Novità;
Verità;
Liceità
Requisiti di validità del marchio
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
24
Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”)
se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”)
se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono
fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere,
sono
o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio
oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue
qualità
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono
fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere,
sono
o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio
oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue
qualità
Capacità distintiva
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
25
Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o
no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui
preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.
L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o
no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui
preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.
L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Novità
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
26
Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente
definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste
dalla legge.
Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente
definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste
dalla legge.
Liceità
 I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a
C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;
 Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1°
comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo
olimpico;
 Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che
l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1°
comma seconda parte, C.p.i.)
 I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a
C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;
 Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1°
comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo
olimpico;
 Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che
l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1°
comma seconda parte, C.p.i.)
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
27
Il requisito della verità del segno (anche detto della no n
de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del
quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i
ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a
g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i
se rviz i”.
Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata
dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Il requisito della verità del segno (anche detto della no n
de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del
quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i
ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a
g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i
se rviz i”.
Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata
dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Verità
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
28
24. I segni distintivi
Il marchio
• La registrazione di un’impresa e della sua ragione sociale/nome
commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla
registrazione del marchio
• Nome commerciale e marchio d’impresa sono due concetti
ben distinti.
• Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e
ne permette l’identificazione. Il marchio, invece, è il segno che
contraddistingue i prodotti. Un’impresa può possedere diversi
marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i
propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il
deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua
presso l’UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione
di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la
Camera di Commercio della provincia della sede legale della
società.
Attenzione
Grazie per l’attenzione
Floriana Murrali
E- mail: floriana.murrali@gmail.com
A.A. 2013/14
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
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DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 -
I segni distintivi
30
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,
rappresentare, eseguire o recitare l'opera;
• di modificare quest’opera;
• Alle seguenti condizioni:
 Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati
dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
 Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
 Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per
crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza
identica o equivalente a questa.
o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i
termini della licenza di quest’opera.
o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna
di queste condizioni.
o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto
sopra
Licenza

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La tutela dei Domain Names: i segni distintivi

  • 1. Seminario collegato al modulo IV (La tutela dei Domain Names) I segni distintivi di Floriana Murrali Nell’ambito del Corso di Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it A.A. 2013/14 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
  • 2. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - La tutela dei Domain Names 2 I Segni Distintivi Modulo IV
  • 3. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 3 Per rendere possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che operano in un’economia liberista, in un libero mercato a vari livelli e con varie funzioni è necessario che esistano dei Segni distintivi Per rendere possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che operano in un’economia liberista, in un libero mercato a vari livelli e con varie funzioni è necessario che esistano dei Segni distintivi I Segni distintivi svolgono la funzione di identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore. Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza (diritto su un bene) e dall’assolutezza I Segni distintivi svolgono la funzione di identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore. Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza (diritto su un bene) e dall’assolutezza 1. Premessa
  • 4. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 4 Lo svolgimento ordinato e leale della competenza concorrenziale richiede, che il mercato, e in particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da cui realmente provengono. Lo svolgimento ordinato e leale della competenza concorrenziale richiede, che il mercato, e in particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da cui realmente provengono. L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente individuata e localizzata L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente individuata e localizzata 1. Premessa
  • 5. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 5 L’individuazione può riguardare: - L’impresa come tale; - I prodotti della stessa; - I locali nei quali si esplica l’attività produttiva L’individuazione può riguardare: - L’impresa come tale; - I prodotti della stessa; - I locali nei quali si esplica l’attività produttiva 1. Premessa
  • 6. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 6 Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono tipicamente disciplinati dal Codice Civile Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono tipicamente disciplinati dal Codice Civile 1. Premessa DITTADITTA MARCHIOMARCHIO INSEGNAINSEGNA Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’ e sclusività dell’uso Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’ e sclusività dell’uso
  • 7. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 7 La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa scelta, il segno, coincide con il nome civile dell’imprenditore La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa scelta, il segno, coincide con il nome civile dell’imprenditore Due funzioni: Identificare il titolare dell’impresa industriale (infatti è definita anche nome commerciale) Identificare il titolare dell’impresa industriale (infatti è definita anche nome commerciale) 1. La Ditta Individuare l’impresa nei rapporti con i fornitori, le banche, i distributori, il pubblico,il mercato Individuare l’impresa nei rapporti con i fornitori, le banche, i distributori, il pubblico,il mercato
  • 8. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 8 L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta Art. 2568 c.c.: Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna 1. L’Insegna Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) Art. 2564 c.c.:
  • 9. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 9 L’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVOL’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVO Art. 2568 c.c.: Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna 1. L’Insegna Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) Art. 2564 c.c.:
  • 10. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 10 Il Marchio è il più importante tra i segni distintivi Il Marchio è il più importante tra i segni distintivi Funzione principale è quella di co ntraddisting ue re pro do tti e se rviz i Costituisce uno strumento di comunicazione essenziale fra le imprese e i consumatori, consentendo a questi ultimi di operare le proprie scelte nel mercato 1. Il Marchio
  • 11. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 11 Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità d’Italia una dettagliata regolamentazione Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità d’Italia una dettagliata regolamentazione Art. 2569-2572 c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 2. Le fonti Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi
  • 12. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 12 Ulteriori modificheUlteriori modifiche d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 2. Le fonti Ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs Ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs Ha attuato un’altra convenzione internazionale Ha attuato un’altra convenzione internazionale
  • 13. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 13 Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 2. Le fonti Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello internazionale Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello internazionale Nazionale Internazionale Artt. 2569-2574 c.c.; art. 7-28 Codice della proprietà industriale Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la proprietà industriale; Accordo di Madrid del 1981 sulla registrazione internazionale dei marchi; Regolamento C.E.E. n. 40/94 che istituisce e regola il marchio comunitario
  • 14. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 14 Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare un prodottoe a distinguerlo dagli altri Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare un prodottoe a distinguerlo dagli altri 2. Il Marchio Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento amministrativo (procedimento di registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili, il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla possibilità di una loro rappresentazione grafica Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento amministrativo (procedimento di registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili, il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla possibilità di una loro rappresentazione grafica
  • 15. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 15 Art.7 c.p.i.Art.7 c.p.i. 2. Il Marchio “ Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio  d'impresa  tutti  i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati  graficamente,  in  particolare  le  parole,  compresi  i  nomi  di  persone,  i  disegni,  le  lettere,  le  cifre,  i  suoni,  la  forma  del  prodotto  o  della  confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita'  cromatiche,  purche'  siano  atti  a  distinguere  i  prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.” “ Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio  d'impresa  tutti  i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati  graficamente,  in  particolare  le  parole,  compresi  i  nomi  di  persone,  i  disegni,  le  lettere,  le  cifre,  i  suoni,  la  forma  del  prodotto  o  della  confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita'  cromatiche,  purche'  siano  atti  a  distinguere  i  prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
  • 16. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 16 Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio 2. Il Marchio - Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c. artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similar, quello comparativamente migliore per qualità - Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c. artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similar, quello comparativamente migliore per qualità - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
  • 17. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 17 Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio 2. Il Marchio - Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo - Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
  • 18. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 18 Segni suscettibili di costituire valido marchio Denominativi Se costituiti da nomi comuni e di fantasia, nelle più varie combinazioni di parole Figurativi o emblematici Se costituiti da figure, lettere o numeri, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici Nominativi Se consistono nel nome del produttore Misti Se risultanti dalla combinazione di elementi emblematici, figurativi o nominativi Può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso c.d. marchio di forma o tridimensionale, es.: la particolare forma di una bottiglia di liquore IL marchio
  • 19. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 19 Il marchio • Le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie) • Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali) • Le forme che danno valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali) L’art.9 c.p.i, puntualizza che non possono essere registrate come marchio ATTENZIONE
  • 20. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 20 Il marchio Pertanto le forme dei prodotti, possono formare oggetto di valido marchio quando sono del tutto indifferenti sotto il profilo funzionale o ornamentale,quando cioè, sono forme “arbitrarie, gratuite o capricciose”, la cui funzione esclusiva sia quella di consentire l’individuazione del prodotto ( ad.: la bottiglia della Coca-Cola)
  • 21. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 21 Tipologia dei marchi I marchi possono essere raggruppati e denominati secondo diversi criteri di classificazione  Dal punto di vista della natura dell’attività di impresa svolta dal titolare del marchio si distingue tra:  Marchio di fabbrica o di produzione, che contrassegna i prodotti realizzati proprio dal titolare  Marchio di commercio, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati da terzi  Marchio di servizio, che contraddistingue non beni ma servizi e precisamente “l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e televisione, trattamento di materiali e simili” (art. 3, L. 1178/1959)  Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:  Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere un solo tipo di prodotto  Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
  • 22. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 22 Tipologia dei marchi  Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra:  Marchio semplice, che è costituito da un unico elemento di fatto  Marchio complesso, che, invece, è costituito dall’unione di più elementi.  Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra:  Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere un solo tipo di prodotto  Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti  Dal punto di vista del titolare del marchio si distingue poi tra:  Marchio individuale, che è quello utilizzato da un singolo imprenditore  Marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l’origine, la natira o la qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimo di tutti coloro che si assoggettano all’osservanza degli standard qualitativi fissati dal titolare ed ai relativi controlli.
  • 23. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 23 Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la nullità dello stesso. Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la nullità dello stesso. Capacità distintiva; Novità; Verità; Liceità Capacità distintiva; Novità; Verità; Liceità Requisiti di validità del marchio
  • 24. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 24 Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”) se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”) se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere, sono o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere, sono o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio oLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità Capacità distintiva
  • 25. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 25 Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato. L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che non lo è), cosa debba intendersi per nuovo Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o no vità e strinse ca). Per assolvere appieno alla sua funzione distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato. L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che non lo è), cosa debba intendersi per nuovo Novità
  • 26. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 26 Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A tale espressione vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste dalla legge. Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A tale espressione vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste dalla legge. Liceità  I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;  Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1° comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo olimpico;  Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1° comma seconda parte, C.p.i.)  I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza;  Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1° comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo olimpico;  Gli stemmi e gli altri segni “che rive stano un inte re sse pubblico , a m e no che l’auto rità co m pe te nte no n ne abbia auto rizzato la re g istrazio ne ” (art. 10, 1° comma seconda parte, C.p.i.)
  • 27. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 27 Il requisito della verità del segno (anche detto della no n de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i se rviz i”. Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.) Il requisito della verità del segno (anche detto della no n de ce ttività) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del quale non possono costituire valido marchio”i se g ni ido ne i ad ing annare ilpubblico , in partico lare sulla pro ve nie nz a g e o g rafica, sulla natura o sulla q ualità de i pro do tti e de i se rviz i”. Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.) Verità
  • 28. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 28 24. I segni distintivi Il marchio • La registrazione di un’impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio • Nome commerciale e marchio d’impresa sono due concetti ben distinti. • Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e ne permette l’identificazione. Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti. Un’impresa può possedere diversi marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua presso l’UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale della società. Attenzione
  • 29. Grazie per l’attenzione Floriana Murrali E- mail: floriana.murrali@gmail.com A.A. 2013/14 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
  • 30. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2013/2014 - I segni distintivi 30 Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o Tu sei libero: • di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; • di modificare quest’opera; • Alle seguenti condizioni:  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.  Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra Licenza