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Professionale Continua 2010 
CORSO IV 
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI 
Milano 28 giugno 2009 – 14,00/18,00 
Massimo Farina 
massimo@massimofarina.it 
http://www.massimofarina.it
SOMMARIO 
I principali adempimenti per gli studi legali: attività 
giudiziale e stragiudiziale 
Le misure minime ed idonee di sicurezza 
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere 
investigazioni difensive 
FORMAZIONE FORENSE 
Milano 28 giugno 2010 
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FONTI RILEVANTI 
D.lgs. 196/03 
“CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per 
i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere 
investigazioni difensive 
(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 
2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) 
Autorizzazione n. 7/2009 al 
trattamento dei dati a carattere 
giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti 
pubblici (16 dicembre 2009 ) 
FORMAZIONE FORENSE 
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Autorizzazione n. 4/2009 al 
trattamento dei dati sensibili da parte 
dei liberi professionisti 
(16 dicembre 2009) 
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FONTI RILEVANTI 
A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali effettuati per svolgere 
investigazioni difensive 
Articolo 135 Codice Privacy: l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
ha il compito di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona 
condotta: 
“per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far 
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi 
professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione 
privata autorizzata in conformità alla legge”. 
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DATI PERSONALI qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso 
un numero di identificazione personale 
DATI SENSIBILI i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale 
DATI GIUDIZIARI i dati personali idonei a rivelare […] informazioni in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 
procedura penale […] 
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TRATTAMENTO DEI 
DATI 
qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati 
anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, 
la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il 
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blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati 
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TITOLARE 
(del trattamento) 
RESPONSABILE 
(del trattamento) 
INCARICATO 
(del trattamento) 
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I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 
CODICE DELLA PRIVACY 
 ADEMPIMENTI VERSO L’AUTORITÀ 
GARANTE 
 ADEMPIMENTI VERSO 
GLI INTERESSATI 
Notificazione 
Autorizzazione 
Informativa 
Richiesta 
di consenso 
 ADEMPIMENTI INTERNI (O ORGANIZZATIVI) 
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Misure minime 
di sicurezza 
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PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA 
Parere 3 giugno 2004 
Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di 
protezione di dati personali nello svolgimento 
dell’attività forense 
Roma, 3 giugno 2004 - Prot n. 22457 
“Nell'ambito della proficua collaborazione con gli organismi 
rappresentativi di categorie professionali, e al fine di favorire 
l'attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, l'Autorità ritiene opportuno richiamare l'attenzione 
sui principali adempimenti nell'esercizio dell'attività forense, 
oggetto di alcune scadenze nel corrente semestre” 
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PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA 
VADEMECUM PER GLI STUDI LEGALI - 18/06/2004 
concernente gli adempimenti richiesti dal “codice della privacy” 
Il Consiglio Nazionale Forense, preso atto del nuovo testo 
che riordina la materia della “privacy”, concernente i diritti 
fondamentali della persona riguardo ai dati personali, le 
regole sul trattamento dei dati, le sanzioni per la loro 
violazione, e tenuto conto degli allegati al Codice e dei 
chiarimenti interpretativi offerti dal Garante per la 
protezione dei dati personali con il provvedimento del 
31.3.2004 e i pareri del 23.4.2004 e 26.4.2004 che incidono 
sugli adempimenti dei professionisti, suggerisce agli avvocati 
di attenersi alle seguenti prescrizioni……… 
AMBITO DI 
APPLICAZIONE 
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PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Gli avvocati, i praticanti avvocati e gli investigatori 
privati autorizzati utilizzano dati di carattere 
personale per svolgere investigazioni difensive 
collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 
2000, n. 397) o, comunque, per far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria 
SOGGETTI 
[INDAGINI DIFENSIVE] Il difensore dispone di tre poteri: 
1. conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona in 
grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa; 
2. richiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione; 
3. accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere 
alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, 
fotografici o audiovisivi. 
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PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per 
garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con 
particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto 
alla prova 
FINALITÀ 
L’efficace tutela di questi due diritti non è 
MODALITÀ 
pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio 
secondo cui il trattamento dei dati personali deve 
rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la 
dignità delle persone interessate, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali (artt. 1 e 2 del Codice) 
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L’INFORMATIVA 
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i 
dati personali sono previamente informati oralmente o 
per iscritto […] 
(art. 13 D.lgs. 196/03) 
LA FORMA E’ LIBERA 
E’ tuttavia consigliabile la forma scritta 
quale prova dell’avvenuta comunicazione 
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VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 1/2 
Obbligo di informare il cliente sui punti previsti dall’art. 13 del Codice Privacy. 
Forma dell’informativa: oralmente o per iscritto (è preferibile – al fine di 
acquisire la prova dell’adempimento dell’obbligo di informativa - raccogliere la 
firma del cliente su apposito modulo). E’ anche possibile offrire queste 
informazioni mediante un avviso esposto in luogo visibile e accessibile dal 
cliente (in questo caso, non si acquisisce la prova dell’avvenuta informativa). 
Contenuto dell’Informativa: finalità e modalità del trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti che riguardano il cliente, la natura obbligatoria o 
facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati, anche nella loro qualità di responsabili o incaricati, i diritti previsti 
dal Codice all’art. 7 e gli estremi identificativi del titolare nonché del 
responsabile del trattamento, se designato. 
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VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 2/2 
INFORMATIVA E TERZI: l’informativa deve essere fornita anche ai terzi sui 
quali si raccolgano dati. 
Esoneri: 
-L’obbligo di informativa non riguarda l’attività rivolta a far valere o difendere 
un diritto in sede giudiziaria. 
-L’obbligo nei confronti dei terzi non riguarda l’attività preparatoria di quella 
difensiva. 
QUESTIONE: è dubbio se l’esonero possa riguardare anche l’attività 
stragiudiziale. Poiché nell’attività stragiudiziale (consulenza, redazione di atti 
stragiudiziali, trattative, etc.) l’avvocato opera per tutelare i diritti del proprio 
cliente, il CNF propone di includere anche l’attività stragiudiziale nell’area 
delle attività esonerate dall’obbligo di informativa a terzi. 
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C.D. Privacy - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 
• Può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e 
può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche 
adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla 
prestazione professionale. 
• Può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum 
rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso 
terzi. 
• Possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso 
terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente 
necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per 
svolgere investigazioni difensive [non sono raccolti presso l'interessato i 
dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non 
sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. 
b) del Codice)]. 
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L’INFORMATIVA UNICA (art. 3) 
NOVITÀ 
L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche 
mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne 
dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche 
utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul 
trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le 
notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle 
indagini difensive. 
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Consenso dell’interessato 
Art. 23. Consenso. 
[I] Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti 
pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell'interessato. 
REQUISITI 
DI VALIDITA’ 
•Espresso 
•Libero 
•Documentato per iscritto 
FORMA 
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•Scritta soltanto in casi di 
trattamento di dati 
sensibili 
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VADEMECUM CNF: CONSENSO 
IL CONSENSO AUT. GEN.: n. 4 del 2009 e n. 7 del 2009, i 
professionisti (e quindi gli avvocati) sono 
stati esonerati dall’acquisizione del 
consenso anche per i dati sensibili e per i 
dati giudiziari. 
l’esonero riguarda 
soltanto l’attività 
DATI COMUNI: non è 
richiesto (art. 24) 
DATI SENSIBILI: non è 
richiesto laddove il 
In via interpretativa 
l’esonero si estende 
anche all’attività attività 
preparatoria della difesa, 
e quindi alla raccolta di 
dati, di documenti e di 
trattamento avvenga 
per valere o difendere 
un diritto in sede 
giudiziaria 
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informazioni utili per la 
preparazione degli atti 
difensivi 
??? Dubbi sull’estensione 
all’attività stragiudiziale 
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espletata per “far 
valere o difendere 
un diritto in sede 
giudiziaria” 
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VADEMECUM CNF: CONSENSO 
IL CONSENSO DEL TERZO 
Non è richiesto se 
si tratta di attività 
per far valere diritti 
in sede giudiziaria, 
anche se i dati 
In via interpretativa l’esonero si 
estende anche all’attività attività 
preparatoria della difesa, e quindi 
alla raccolta di dati, di documenti e 
di informazioni utili per la 
preparazione degli atti difensivi 
sono sensibili o 
sono dati giudiziari. 
(AUT. GEN.: n. 4 del 
2009 e n. 7 del 2009) 
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???? Dubbi sull’estensione all’attività 
stragiudiziale 
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VADEMECUM CNF: PRECISAZIONI 
Informativa e consenso 
L’informativa e il consenso (nei soli casi in cui è richiesto) non possono 
risultare semplicemente dalla formula con cui il cliente conferisce il mandato 
al difensore in quanto è necessario che riguardino l’intero trattamento e 
non una o più operazioni. 
L’integrazione del mandato con queste indicazioni appare superflua, specie 
se il cliente ha già sottoscritto il modulo relativo all’informativa e 
all’acquisizione del consenso. 
Illegittimità di dichiarazione liberatoria del cliente in 
ordine agli adempimenti a cui è tenuto il difensore 
Poiché la disciplina vigente attiene alla tutela di diritti costituzionalmente 
garantiti non è legittimo richiedere al cliente, anche se questi sia 
consenziente, di sottoscrivere una formula liberatoria di ogni adempimento 
e di ogni responsabilità a cui è tenuto l’avvocato. 
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C.D. Privacy - CONSENSO 
NON VA RICHIESTO PER: 
 adempiere a obblighi di legge; 
 e per i dati, anche di natura 
sensibile, utilizzati per perseguire 
 Per i dati trattati nel corso 
di un procedimento, anche in 
sede amministrativa, di 
arbitrato o di conciliazione 
 Nella fase propedeutica 
all'instaurazione di un 
eventuale giudizio, anche al 
fine di verificare con le parti 
finalità di difesa di un diritto anche 
mediante investigazioni difensive. 
FORMAZIONE FORENSE 
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se vi sia un diritto da tutelare 
utilmente in sede giudiziaria 
 Nella fase successiva alla 
risoluzione, giudiziale o 
stragiudiziale della lite. 
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C.D. Privacy - CONSENSO 
NON VA RICHIESTO PER: 
 adempiere a obblighi di legge; 
 e per i dati, anche di natura 
sensibile, utilizzati per perseguire 
 Per i dati trattati nel corso 
di un procedimento, anche in 
sede amministrativa, di 
arbitrato o di conciliazione 
 Nella fase propedeutica 
all'instaurazione di un 
eventuale giudizio, anche al 
fine di verificare con le parti 
finalità di difesa di un diritto anche 
mediante investigazioni difensive. 
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se vi sia un diritto da tutelare 
utilmente in sede giudiziaria 
 Nella fase successiva alla 
risoluzione, giudiziale o 
stragiudiziale della lite. 
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C.D. Privacy - CONSENSO 
PRECISAZIONE 
Se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, va rispettato il principio del pari rango, il 
quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si 
intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è 
di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente 
in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, 
comma 4, lett. c) del Codice 
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C.D. Privacy - DIRITTI DELL’INTERESSATO E FLUSSO VERSO ESTERO 
- l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte 
dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è 
previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il 
quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e 
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per 
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del 
Codice); 
- il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento 
di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, 
trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione 
europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del 
Codice); 
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Notificazione 
Quando si notifica? 
Fattispecie elencate nell’art. 37 d.lgs. N. 196/03 
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di 
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da 
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; 
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale 
per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, 
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; 
Inoltre……… 
…… 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare 
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, […] con proprio 
provvedimento […]. Con analogo provvedimento […] il Garante può 
anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali 
trattamenti […] sottratti all'obbligo di notificazione. 
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Come si notifica? 
Notificazione 
Art. 38. Modalità di notificazione 
[II] La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa 
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e 
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto 
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di 
conferma del ricevimento della notificazione. [Tramite il sito 
www.garanteprivacy.it] 
[IV] Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla 
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi 
da indicare nella notificazione medesima. 
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VADEMECUM CNF: NOTIFICAZIONE 
???? Dubbi sull’obbligo di 
Notificazione (ex art. 37 cdp) da 
parte degli avvocati 
Problema risolto con il Provvedimento 
Generale del 31 marzo 2004: l’Autorità 
Garante è intervenuta fornendo ben più 
che una mera interpretazione della norma 
in esame. 
“i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di 
avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni 
difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per valere o difendere un diritto anche 
da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a 
quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento” nonché i trattamenti di dati personali 
“registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, 
prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti 
contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato”. 
IN CONCLUSIONE: sottrazione all’obbligo di notificazione al Garante per i trattamenti effettuati 
dagli avvocati. “Il CNF non ritiene che, nei limiti predetti, sia necessaria alcuna notificazione 
all’Autorità Garante. 
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C.D. Privacy - NOTIFICAZIONE 
La notificazione dei trattamenti non è richiesta per innumerevoli 
trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, 
del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 
9654/33365 del 23 aprile 2004) 
SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL VADEMECUM CNF 
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All’interno di ogni 
studio legale si 
dovrà provvedere 
all’individuazione di 
tre soggetti: 
VADEMECUM CNF: I SOGGETTI 
TITOLARE 
SINGOLO PROFESSIONISTA: il 
titolare è la persona fisica in 
quanto tale; 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
(o società di avvocati): il titolare è 
l’entità nel suo complesso. 
RESPONSABILE 
figura facoltativa designata dal 
titolare e predisposta a 
verificare i corretti adempimenti 
di legge. 
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PERSONE FISICHE autorizzate a 
compiere operazioni di 
trattamento: tutti i “collaboratori” 
dello studio legale (avvocati, 
praticanti, segretarie, etc.). 
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INCARICATI 
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C.D. Privacy - I SOGGETTI 
- avvocati o praticanti avvocati […] i quali esercitino l'attività in forma 
individuale, associata o societaria svolgendo […] un'attività in sede 
giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche 
avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati 
stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; 
[b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. 
gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata 
(art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.)] 
-altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, 
su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità di 
cui sopra. 
FORMAZIONE FORENSE 
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LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI 
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C.D. Privacy - I SOGGETTI 
TITOLARE 
a) un singolo professionista; 
b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima 
parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di 
difesa, siano stati comunque interessati a concorrere 
all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari; 
c) un'associazione tra professionisti o una società di 
professionisti. 
RESPONSABILE 
FORMAZIONE FORENSE 
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CORSO IV 
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI 
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E 
INCARICATI 
impartire per iscritto concrete indicazioni in ordine alle 
modalità che devono osservare, a seconda del loro ruolo di 
sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza 
abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, 
perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta 
la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di 
tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di 
collaborazione amministrativa.
VADEMECUM CNF: MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
STRUMENTI ELETTRONICI: Nel caso di 
utilizzazione comune di strumenti elettronici, 
ogni avvocato o incaricato deve possedere e 
usare la propria ID e la propria password. 
SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI 
ELETTRONICI: applicare la disciplina in modo 
tale da proteggere l’archivio da terzi, e di 
STUDI ASSOCIATI E 
IN 
COLLABORAZIONE 
consentire che le misure di conservazione 
possano essere comuni a tutti i professionisti e 
gli incaricati che lavorano negli studi legali 
associati o in collaborazione. 
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VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza 
l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 1/2 
Normalmente nello studio legale si effettua il trattamento 
mediante l’utilizzazione di contenitori sui quali si può apporre un 
numero identificativo nonché il nome del cliente e delle parti. 
Al fine di evitare che persone non autorizzate possano 
conoscere i nomi dei clienti o dei terzi che eventualmente 
risultino dal contenitore, è opportuno (anche se non 
espressamente richiesto dalla norma) che i nomi siano 
evidenziati solo all’interno del fascicolo. 
In tal caso, l’elenco che abbina numeri e nomi deve essere 
conservato in luoghi e secondo modalità che prevengano 
l’accesso non autorizzato di terzi. 
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VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza 
l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 2/2 
Gli archivi debbono essere conservati in luoghi ad “accesso selezionato”: 
collocare i fascicoli in locali dello studio in cui non abbiano accesso diretto 
né i clienti né i terzi, e quindi non nell’ingresso, nella sala d’aspetto o nei 
corridoi. 
Precisazione: non significa che si debbano collocare “sotto chiave” o in 
locali appositi esclusivamente riservati a tale uso; è sufficiente conservarli 
nei locali adibiti al lavoro, sia del titolare (o dei titolari) sia dei praticanti e 
della segreteria (cioè dove lavorano gli incaricati del trattamento). 
Nei locali in cui l’accesso è selezionato (le varie stanze di lavoro) gli 
incaricati possono quindi tenere e consultare i fascicoli attenendosi alle 
prescrizioni dell’ordinaria diligenza. Al riguardo è previsto che il titolare 
fornisca istruzioni - per iscritto - finalizzate al controllo e alla custodia degli 
atti e dei documenti utilizzati. 
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VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici 
(art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 1/4 
- Assegnazione di un “user ID”, che identifica l’incaricato del trattamento 
(titolare dello studio, i praticanti, la segretaria). Tale codice è personale e non 
può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi; 
- Assegnazione di “password”, che deve essere di esclusiva conoscenza 
dell’incaricato del trattamento: 
- l’elenco delle password deve essere conservato in luogo non 
accessibile ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo; 
- In caso di prolungata assenza o impedimento anche temporaneo del 
titolare della password è possibile conoscere la sua password 
soltanto per esigenze “indispensabili e indifferibili” (punto 10 All.. B); 
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VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici 
(art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 2/4 
- Conservare l’elenco delle password in luogo non accessibile 
ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo; 
-In caso di prolungata assenza o impedimento anche 
temporaneo del titolare della password è possibile conoscere 
la sua password soltanto per esigenze “indispensabili e 
indifferibili” (punto 10 All.. B); 
-Impartire istruzioni circa le cautele da adottarsi per assicurare 
la segretezza e la diligente custodia delle credenziali; 
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VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici 
(art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 3/4 
- ogni password (composta di almeno otto caratteri, o 
comunque del numero di caratteri pari al massimo consentito) 
non può contenere riferimenti agevolmente riconducibili 
all’incaricato (nome, cognome, etc.) e deve essere modificata 
ogni sei mesi e, nel caso di trattamento di dati sensibili o 
giudiziari, ogni tre mesi. 
- le credenziali non utilizzate per almeno sei mesi vanno 
disattivate. 
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VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici 
(art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 4/4 
- AMBITO DI AUTORIZZAZIONE: Il CNF ritiene che l’organizzazione dello studio 
legale e dell’attività in esso svolta non consenta l’individuazione di “profili di 
autorizzazione” come previsti dai punti 12,13 e 14 dell’All. B 
- 
- SISTEMI DI PROTEZIONE: il computer deve essere dotato di programmi antivirus 
(punto 16 All. B, ex art. 615-quinquies c.p.) nonché di programmi contro il rischio di 
intrusione (firewall); 
- 
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE: i programmi suddetti debbono essere aggiornati 
almeno ogni sei mesi. 
- BACK-UP e DISASTER RECOVERY: è, infine, previsto che siano impartite 
istruzioni organizzative e tecniche per il salvataggio dei dati con frequenza almeno 
settimanale, per la custodia e l’uso dei supporti su cui sono memorizzati i dati, 
nonché per il ripristino dei dati (da eseguirsi entro 7 giorni) che siano stati 
danneggiati. I supporti non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili. 
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- 
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C.D. - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L'avvocato organizza il trattamento anche non 
automatizzato dei dati personali secondo le modalità che 
risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto 
l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli 
interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, 
proporzionalità e non eccedenza sulla base di un‘attenta 
valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie 
previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle 
informazioni che utilizza e dei possibili rischi. 
REGOLA 
GENERALE 
Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede 
giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della 
pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi 
risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di 
difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di 
pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle 
finalità difensive (art. 11 del Codice). 
TEMPO DEL 
TRATTAMENTO 
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C.D. – D.P.S. 
L’ART. 34 C. 1 LETT. G) E IL PUNTO 19 ALL. B FANNO OBBLIGO AL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI DI REDIGERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO 
Contenuto del 
DPS 
1) l’elenco dei trattamenti di dati personali (ovvero la tipologia dei dati trattati); 
2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione al trattamento dei dati (si 
rinvia a quanto esposto al § 2.2) 
3) l’analisi dei rischi (per esempio, di perdita accidentale o di distruzione dei dati); 
4) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché le 
disposizioni per la protezione dei locali destinati alla custodia (in funzione dei rischi 
individuati) 
5) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in 
seguito a distruzione o danneggiamento (v. § 2.2); 
6) la previsione di interventi formativi a favore degli incaricati del trattamento (gli incaricati 
devono essere resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per 
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali 
più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle 
modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare); 
7) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all'esterno della struttura del titolare. 
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PRECISAZIONI SUL D.P.S. ? 
CONTRASTO TRA ART. 34 LETT. G) D.LGS. 196/03 
E 
DISCIPLINARE TECNICO “ALLEGATO B” 
tenuta di un aggiornato 
documento programmatico sulla 
il documento programmatico 
sulla sicurezza va redatto dai 
Titolari di un trattamento di dati 
sensibili o giudiziari (punto 19.1 
all. b) 
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sicurezza per chiunque tratta 
dati personali su supporti 
elettronici (art. 34 lett. g) 
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L’art. 34 ha valore di legge (fonte primaria) e prevale 
sull’allegato b che ha 
valore regolamentare (fonte secondaria) 
1 
SOLUZIONE 
Il DPS deve essere redatto dal titolare del trattamento di 
dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti 
elettronici 
“In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS 
deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di 
dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti 
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Punto 2.2 Parere garante 22 marzo 2004 
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elettronici” 
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2
E’ consigliabile redigere sempre un documento riepilogativo 
Sullo stato di adeguamento privacy della propria azienda 
PERCHE’ 
Il codice della Privacy impone una nuova metodologia di lavoro che 
comporta impiego di risorse umane ed economiche 
E’ FONDAMENTALE 
Tenere traccia di quanto è stato fatto nella propria struttura aziendale 
per il corretto trattamento dei dati personali 
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Documento recante “data certa” 
Art. 181 comma 2, d.lgs. 196/03 
Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di 
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in 
tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui 
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato 
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da 
conservare presso la propria struttura 
NON SI TRATTA DEL D.P.S. 
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C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati 
La definizione di un 
grado di giudizio o la 
cessazione dello 
svolgimento di un 
incarico non 
Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della 
difesa o delle investigazioni difensive 
possono essere conservati, in originale o in 
copia e anche in formato elettronico, SE 
risulta necessario in relazione a ipotizzabili 
altre esigenze difensive della parte assistita o 
del titolare del trattamento. 
comportano 
un'automatica 
dismissione dei dati. 
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È consentito, previa comunicazione alla parte 
assistita, distruggere, cancellare o consegnare 
all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la 
documentazione integrale dei fascicoli degli 
affari trattati e le relative copie 
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C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati 
La definizione di un 
grado di giudizio o la 
cessazione dello 
svolgimento di un 
incarico non 
In caso di revoca o di rinuncia al mandato 
fiduciario o del patrocinio, la documentazione 
acquisita è rimessa, in originale ove detenuta 
in tale forma, al difensore che subentra 
formalmente nella difesa 
Se è prevista una conservazione per adempiere 
a un obbligo normativo, anche in materia fiscale 
e di contrasto della criminalità, sono custoditi i 
soli dati personali effettivamente necessari per 
comportano 
un'automatica 
dismissione dei dati. 
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adempiere al medesimo obbligo. 
E sempre possibile utilizzarli in forma 
anonima per finalità scientifiche. 
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C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati 
La definizione di un 
grado di giudizio o la 
cessazione dello 
svolgimento di un 
incarico non 
Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della 
difesa o delle investigazioni difensive 
possono essere conservati, in originale o in 
copia e anche in formato elettronico, SE 
risulta necessario in relazione a ipotizzabili 
altre esigenze difensive della parte assistita o 
del titolare del trattamento. 
E sempre possibile utilizzarli in forma 
anonima per finalità scientifiche. 
comportano 
un'automatica 
dismissione dei dati. 
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Se è prevista una conservazione per adempiere 
a un obbligo normativo, anche in materia fiscale 
e di contrasto della criminalità, sono custoditi i 
soli dati personali effettivamente necessari per 
adempiere al medesimo obbligo. 
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C.D. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI 
Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere 
rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora 
sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, 
ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel 
rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, 
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al 
Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità 
dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e 
del codice deontologico forense. 
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C.D. - ACCERTAMENTI SUL DIFENSORE 
- In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato 
ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista 
il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un 
consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa 
richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 
- In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di 
traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli 
artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato 
attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che 
deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla 
mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il 
numero di repertorio di un procedimento penale. 
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Grazie per l’attenzione 
Massimo Farina 
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LICENZA 
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 
 Tu sei libero: 
 di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire o recitare l'opera 
 di creare opere derivate 
 Alle seguenti condizioni: 
Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. 
  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. 
 Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi 
distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. 
 In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della 
licenza di quest’opera. 
 Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di 
queste condizioni. 
 Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 
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La Privacy per gli studi legali

  • 1. Incontri per la Formazione Professionale Continua 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI Milano 28 giugno 2009 – 14,00/18,00 Massimo Farina massimo@massimofarina.it http://www.massimofarina.it
  • 2. SOMMARIO I principali adempimenti per gli studi legali: attività giudiziale e stragiudiziale Le misure minime ed idonee di sicurezza Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 3. FONTI RILEVANTI D.lgs. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (16 dicembre 2009 ) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (16 dicembre 2009) CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 4. FONTI RILEVANTI A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive Articolo 135 Codice Privacy: l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta: “per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge”. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 5. DATI PERSONALI qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale DATI SENSIBILI i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale DATI GIUDIZIARI i dati personali idonei a rivelare […] informazioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale […] FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 6. TRATTAMENTO DEI DATI qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 7. TITOLARE (del trattamento) RESPONSABILE (del trattamento) INCARICATO (del trattamento) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 8. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY ADEMPIMENTI VERSO L’AUTORITÀ GARANTE ADEMPIMENTI VERSO GLI INTERESSATI Notificazione Autorizzazione Informativa Richiesta di consenso ADEMPIMENTI INTERNI (O ORGANIZZATIVI) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 Misure minime di sicurezza CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 9. PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA Parere 3 giugno 2004 Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense Roma, 3 giugno 2004 - Prot n. 22457 “Nell'ambito della proficua collaborazione con gli organismi rappresentativi di categorie professionali, e al fine di favorire l'attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'Autorità ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti nell'esercizio dell'attività forense, oggetto di alcune scadenze nel corrente semestre” FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 10. PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA VADEMECUM PER GLI STUDI LEGALI - 18/06/2004 concernente gli adempimenti richiesti dal “codice della privacy” Il Consiglio Nazionale Forense, preso atto del nuovo testo che riordina la materia della “privacy”, concernente i diritti fondamentali della persona riguardo ai dati personali, le regole sul trattamento dei dati, le sanzioni per la loro violazione, e tenuto conto degli allegati al Codice e dei chiarimenti interpretativi offerti dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 31.3.2004 e i pareri del 23.4.2004 e 26.4.2004 che incidono sugli adempimenti dei professionisti, suggerisce agli avvocati di attenersi alle seguenti prescrizioni……… AMBITO DI APPLICAZIONE FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 11. PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy AMBITO DI APPLICAZIONE Gli avvocati, i praticanti avvocati e gli investigatori privati autorizzati utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria SOGGETTI [INDAGINI DIFENSIVE] Il difensore dispone di tre poteri: 1. conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa; 2. richiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione; 3. accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 12. PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy AMBITO DI APPLICAZIONE L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova FINALITÀ L’efficace tutela di questi due diritti non è MODALITÀ pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 13. L’INFORMATIVA L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto […] (art. 13 D.lgs. 196/03) LA FORMA E’ LIBERA E’ tuttavia consigliabile la forma scritta quale prova dell’avvenuta comunicazione FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 14. VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 1/2 Obbligo di informare il cliente sui punti previsti dall’art. 13 del Codice Privacy. Forma dell’informativa: oralmente o per iscritto (è preferibile – al fine di acquisire la prova dell’adempimento dell’obbligo di informativa - raccogliere la firma del cliente su apposito modulo). E’ anche possibile offrire queste informazioni mediante un avviso esposto in luogo visibile e accessibile dal cliente (in questo caso, non si acquisisce la prova dell’avvenuta informativa). Contenuto dell’Informativa: finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti che riguardano il cliente, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, anche nella loro qualità di responsabili o incaricati, i diritti previsti dal Codice all’art. 7 e gli estremi identificativi del titolare nonché del responsabile del trattamento, se designato. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 15. VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 2/2 INFORMATIVA E TERZI: l’informativa deve essere fornita anche ai terzi sui quali si raccolgano dati. Esoneri: -L’obbligo di informativa non riguarda l’attività rivolta a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. -L’obbligo nei confronti dei terzi non riguarda l’attività preparatoria di quella difensiva. QUESTIONE: è dubbio se l’esonero possa riguardare anche l’attività stragiudiziale. Poiché nell’attività stragiudiziale (consulenza, redazione di atti stragiudiziali, trattative, etc.) l’avvocato opera per tutelare i diritti del proprio cliente, il CNF propone di includere anche l’attività stragiudiziale nell’area delle attività esonerate dall’obbligo di informativa a terzi. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 16. C.D. Privacy - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI • Può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale. • Può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. • Possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive [non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice)]. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 17. L’INFORMATIVA UNICA (art. 3) NOVITÀ L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 18. Consenso dell’interessato Art. 23. Consenso. [I] Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. REQUISITI DI VALIDITA’ •Espresso •Libero •Documentato per iscritto FORMA FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 •Scritta soltanto in casi di trattamento di dati sensibili CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 19. VADEMECUM CNF: CONSENSO IL CONSENSO AUT. GEN.: n. 4 del 2009 e n. 7 del 2009, i professionisti (e quindi gli avvocati) sono stati esonerati dall’acquisizione del consenso anche per i dati sensibili e per i dati giudiziari. l’esonero riguarda soltanto l’attività DATI COMUNI: non è richiesto (art. 24) DATI SENSIBILI: non è richiesto laddove il In via interpretativa l’esonero si estende anche all’attività attività preparatoria della difesa, e quindi alla raccolta di dati, di documenti e di trattamento avvenga per valere o difendere un diritto in sede giudiziaria FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 informazioni utili per la preparazione degli atti difensivi ??? Dubbi sull’estensione all’attività stragiudiziale CORSO IV espletata per “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 20. VADEMECUM CNF: CONSENSO IL CONSENSO DEL TERZO Non è richiesto se si tratta di attività per far valere diritti in sede giudiziaria, anche se i dati In via interpretativa l’esonero si estende anche all’attività attività preparatoria della difesa, e quindi alla raccolta di dati, di documenti e di informazioni utili per la preparazione degli atti difensivi sono sensibili o sono dati giudiziari. (AUT. GEN.: n. 4 del 2009 e n. 7 del 2009) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 ???? Dubbi sull’estensione all’attività stragiudiziale CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 21. VADEMECUM CNF: PRECISAZIONI Informativa e consenso L’informativa e il consenso (nei soli casi in cui è richiesto) non possono risultare semplicemente dalla formula con cui il cliente conferisce il mandato al difensore in quanto è necessario che riguardino l’intero trattamento e non una o più operazioni. L’integrazione del mandato con queste indicazioni appare superflua, specie se il cliente ha già sottoscritto il modulo relativo all’informativa e all’acquisizione del consenso. Illegittimità di dichiarazione liberatoria del cliente in ordine agli adempimenti a cui è tenuto il difensore Poiché la disciplina vigente attiene alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti non è legittimo richiedere al cliente, anche se questi sia consenziente, di sottoscrivere una formula liberatoria di ogni adempimento e di ogni responsabilità a cui è tenuto l’avvocato. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 22. C.D. Privacy - CONSENSO NON VA RICHIESTO PER: adempiere a obblighi di legge; e per i dati, anche di natura sensibile, utilizzati per perseguire Per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione Nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria Nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 23. C.D. Privacy - CONSENSO NON VA RICHIESTO PER: adempiere a obblighi di legge; e per i dati, anche di natura sensibile, utilizzati per perseguire Per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione Nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria Nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 24. C.D. Privacy - CONSENSO PRECISAZIONE Se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, va rispettato il principio del pari rango, il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 25. C.D. Privacy - DIRITTI DELL’INTERESSATO E FLUSSO VERSO ESTERO - l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice); - il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice); FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 26. Notificazione Quando si notifica? Fattispecie elencate nell’art. 37 d.lgs. N. 196/03 a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; Inoltre……… …… 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, […] con proprio provvedimento […]. Con analogo provvedimento […] il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti […] sottratti all'obbligo di notificazione. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 27. Come si notifica? Notificazione Art. 38. Modalità di notificazione [II] La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. [Tramite il sito www.garanteprivacy.it] [IV] Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 28. VADEMECUM CNF: NOTIFICAZIONE ???? Dubbi sull’obbligo di Notificazione (ex art. 37 cdp) da parte degli avvocati Problema risolto con il Provvedimento Generale del 31 marzo 2004: l’Autorità Garante è intervenuta fornendo ben più che una mera interpretazione della norma in esame. “i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” nonché i trattamenti di dati personali “registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato”. IN CONCLUSIONE: sottrazione all’obbligo di notificazione al Garante per i trattamenti effettuati dagli avvocati. “Il CNF non ritiene che, nei limiti predetti, sia necessaria alcuna notificazione all’Autorità Garante. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 29. C.D. Privacy - NOTIFICAZIONE La notificazione dei trattamenti non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004) SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL VADEMECUM CNF FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 30. All’interno di ogni studio legale si dovrà provvedere all’individuazione di tre soggetti: VADEMECUM CNF: I SOGGETTI TITOLARE SINGOLO PROFESSIONISTA: il titolare è la persona fisica in quanto tale; ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (o società di avvocati): il titolare è l’entità nel suo complesso. RESPONSABILE figura facoltativa designata dal titolare e predisposta a verificare i corretti adempimenti di legge. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 PERSONE FISICHE autorizzate a compiere operazioni di trattamento: tutti i “collaboratori” dello studio legale (avvocati, praticanti, segretarie, etc.). CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI INCARICATI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 31. C.D. Privacy - I SOGGETTI - avvocati o praticanti avvocati […] i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo […] un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; [b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.)] -altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità di cui sopra. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 32. C.D. Privacy - I SOGGETTI TITOLARE a) un singolo professionista; b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari; c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti. RESPONSABILE FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it E INCARICATI impartire per iscritto concrete indicazioni in ordine alle modalità che devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.
  • 33. VADEMECUM CNF: MODALITÀ DEL TRATTAMENTO STRUMENTI ELETTRONICI: Nel caso di utilizzazione comune di strumenti elettronici, ogni avvocato o incaricato deve possedere e usare la propria ID e la propria password. SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI: applicare la disciplina in modo tale da proteggere l’archivio da terzi, e di STUDI ASSOCIATI E IN COLLABORAZIONE consentire che le misure di conservazione possano essere comuni a tutti i professionisti e gli incaricati che lavorano negli studi legali associati o in collaborazione. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 34. VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 1/2 Normalmente nello studio legale si effettua il trattamento mediante l’utilizzazione di contenitori sui quali si può apporre un numero identificativo nonché il nome del cliente e delle parti. Al fine di evitare che persone non autorizzate possano conoscere i nomi dei clienti o dei terzi che eventualmente risultino dal contenitore, è opportuno (anche se non espressamente richiesto dalla norma) che i nomi siano evidenziati solo all’interno del fascicolo. In tal caso, l’elenco che abbina numeri e nomi deve essere conservato in luoghi e secondo modalità che prevengano l’accesso non autorizzato di terzi. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 35. VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 2/2 Gli archivi debbono essere conservati in luoghi ad “accesso selezionato”: collocare i fascicoli in locali dello studio in cui non abbiano accesso diretto né i clienti né i terzi, e quindi non nell’ingresso, nella sala d’aspetto o nei corridoi. Precisazione: non significa che si debbano collocare “sotto chiave” o in locali appositi esclusivamente riservati a tale uso; è sufficiente conservarli nei locali adibiti al lavoro, sia del titolare (o dei titolari) sia dei praticanti e della segreteria (cioè dove lavorano gli incaricati del trattamento). Nei locali in cui l’accesso è selezionato (le varie stanze di lavoro) gli incaricati possono quindi tenere e consultare i fascicoli attenendosi alle prescrizioni dell’ordinaria diligenza. Al riguardo è previsto che il titolare fornisca istruzioni - per iscritto - finalizzate al controllo e alla custodia degli atti e dei documenti utilizzati. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 36. VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 1/4 - Assegnazione di un “user ID”, che identifica l’incaricato del trattamento (titolare dello studio, i praticanti, la segretaria). Tale codice è personale e non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi; - Assegnazione di “password”, che deve essere di esclusiva conoscenza dell’incaricato del trattamento: - l’elenco delle password deve essere conservato in luogo non accessibile ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo; - In caso di prolungata assenza o impedimento anche temporaneo del titolare della password è possibile conoscere la sua password soltanto per esigenze “indispensabili e indifferibili” (punto 10 All.. B); FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 37. VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 2/4 - Conservare l’elenco delle password in luogo non accessibile ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo; -In caso di prolungata assenza o impedimento anche temporaneo del titolare della password è possibile conoscere la sua password soltanto per esigenze “indispensabili e indifferibili” (punto 10 All.. B); -Impartire istruzioni circa le cautele da adottarsi per assicurare la segretezza e la diligente custodia delle credenziali; FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 38. VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 3/4 - ogni password (composta di almeno otto caratteri, o comunque del numero di caratteri pari al massimo consentito) non può contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato (nome, cognome, etc.) e deve essere modificata ogni sei mesi e, nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ogni tre mesi. - le credenziali non utilizzate per almeno sei mesi vanno disattivate. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 39. VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 4/4 - AMBITO DI AUTORIZZAZIONE: Il CNF ritiene che l’organizzazione dello studio legale e dell’attività in esso svolta non consenta l’individuazione di “profili di autorizzazione” come previsti dai punti 12,13 e 14 dell’All. B - - SISTEMI DI PROTEZIONE: il computer deve essere dotato di programmi antivirus (punto 16 All. B, ex art. 615-quinquies c.p.) nonché di programmi contro il rischio di intrusione (firewall); - - AGGIORNAMENTO SOFTWARE: i programmi suddetti debbono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. - BACK-UP e DISASTER RECOVERY: è, infine, previsto che siano impartite istruzioni organizzative e tecniche per il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale, per la custodia e l’uso dei supporti su cui sono memorizzati i dati, nonché per il ripristino dei dati (da eseguirsi entro 7 giorni) che siano stati danneggiati. I supporti non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI - http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 40. C.D. - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un‘attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. REGOLA GENERALE Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice). TEMPO DEL TRATTAMENTO FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 41. C.D. – D.P.S. L’ART. 34 C. 1 LETT. G) E IL PUNTO 19 ALL. B FANNO OBBLIGO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DI REDIGERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO Contenuto del DPS 1) l’elenco dei trattamenti di dati personali (ovvero la tipologia dei dati trattati); 2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione al trattamento dei dati (si rinvia a quanto esposto al § 2.2) 3) l’analisi dei rischi (per esempio, di perdita accidentale o di distruzione dei dati); 4) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché le disposizioni per la protezione dei locali destinati alla custodia (in funzione dei rischi individuati) 5) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento (v. § 2.2); 6) la previsione di interventi formativi a favore degli incaricati del trattamento (gli incaricati devono essere resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare); 7) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 42. PRECISAZIONI SUL D.P.S. ? CONTRASTO TRA ART. 34 LETT. G) D.LGS. 196/03 E DISCIPLINARE TECNICO “ALLEGATO B” tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla il documento programmatico sulla sicurezza va redatto dai Titolari di un trattamento di dati sensibili o giudiziari (punto 19.1 all. b) FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 sicurezza per chiunque tratta dati personali su supporti elettronici (art. 34 lett. g) CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 43. L’art. 34 ha valore di legge (fonte primaria) e prevale sull’allegato b che ha valore regolamentare (fonte secondaria) 1 SOLUZIONE Il DPS deve essere redatto dal titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici “In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 Punto 2.2 Parere garante 22 marzo 2004 CORSO IV elettronici” LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it 2
  • 44. E’ consigliabile redigere sempre un documento riepilogativo Sullo stato di adeguamento privacy della propria azienda PERCHE’ Il codice della Privacy impone una nuova metodologia di lavoro che comporta impiego di risorse umane ed economiche E’ FONDAMENTALE Tenere traccia di quanto è stato fatto nella propria struttura aziendale per il corretto trattamento dei dati personali FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 45. Documento recante “data certa” Art. 181 comma 2, d.lgs. 196/03 Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura NON SI TRATTA DEL D.P.S. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 46. C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, SE risulta necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento. comportano un'automatica dismissione dei dati. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 È consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 47. C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per comportano un'automatica dismissione dei dati. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 adempiere al medesimo obbligo. E sempre possibile utilizzarli in forma anonima per finalità scientifiche. CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 48. C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, SE risulta necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento. E sempre possibile utilizzarli in forma anonima per finalità scientifiche. comportano un'automatica dismissione dei dati. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 49. C.D. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 50. C.D. - ACCERTAMENTI SUL DIFENSORE - In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. - In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale. FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 51. Grazie per l’attenzione Massimo Farina massimo@massimofarina.it http://www.massimofarina.it FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
  • 52. LICENZA Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra FORMAZIONE FORENSE Milano 28 giugno 2010 CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI http://www.massimofarina.it - Massimo Farina - massimo@massimofarina.it