Depositi IVA – Circolare Agenzia delle Entrate.
Per i giudici comunitari, in mancanza di tentativo di frode, la violazione ha carattere formale e la relativa pena pecuniaria è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità
PowerPoint presentation used during the lesson at the Master Course in " Law and Economics in International Trade", University of Verona, Department of Law. I am grateful to Professor Messina and Dr. Ortoleva for the Invitation. The presentation is in Italian and adressed the Tax regiome of the VAT and Customs warehouses.
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
PowerPoint presentation used during the lesson at the Master Course in " Law and Economics in International Trade", University of Verona, Department of Law. I am grateful to Professor Messina and Dr. Ortoleva for the Invitation. The presentation is in Italian and adressed the Tax regiome of the VAT and Customs warehouses.
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Spesometro in partenza – Check list.
I prossimi 10 e 20 aprile, scadono i termini per l’invio dello Spesometro, il modello di comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, escluse quelle già monitorate dal Fisco.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di esterovestizioneElio Palmitessa, LL.M.
Con la Sentenza n. 43809/15 i giudici della Corte Suprema hanno certificato una “dissociazione” tra il luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativo e il luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della capogruppo. Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato tout-court come il luogo dal quale partono gli impulsi volitivi della società, ma si sottolinea l’esigenza di effettuare una valutazione più ampia che passi anche da una analisi oggettiva delle attività, delle funzioni e dei rischi assunti dalla controllata estera nella sua ordinaria operatività
Relazione tenuta per l'Associazione dei dottori commercialisti delle tre Venezie. Si è discusso sulle conseguenze in capo al contribuente derivanti da violazioni di ordine formale, come l'emissione di fattura e la presentazione della dichiarazione annuale. L'analisi è stata svolta tenendo in considerazione principalmente la giurisprudenza della Corte UE.
Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Spesometro in partenza – Check list.
I prossimi 10 e 20 aprile, scadono i termini per l’invio dello Spesometro, il modello di comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, escluse quelle già monitorate dal Fisco.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di esterovestizioneElio Palmitessa, LL.M.
Con la Sentenza n. 43809/15 i giudici della Corte Suprema hanno certificato una “dissociazione” tra il luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativo e il luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della capogruppo. Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato tout-court come il luogo dal quale partono gli impulsi volitivi della società, ma si sottolinea l’esigenza di effettuare una valutazione più ampia che passi anche da una analisi oggettiva delle attività, delle funzioni e dei rischi assunti dalla controllata estera nella sua ordinaria operatività
Relazione tenuta per l'Associazione dei dottori commercialisti delle tre Venezie. Si è discusso sulle conseguenze in capo al contribuente derivanti da violazioni di ordine formale, come l'emissione di fattura e la presentazione della dichiarazione annuale. L'analisi è stata svolta tenendo in considerazione principalmente la giurisprudenza della Corte UE.
Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
1. Depositi IVA – Circolare Agenzia delle Entrate
Per i giudici comunitari, in mancanza di tentativo di frode, la violazione ha carattere formale e la
relativa pena pecuniaria è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità
La circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 riepiloga le questioni interpretative relative alla disciplina
dei depositi Iva, anche alla luce delle problematiche trattate in sede di interpello e della sentenza
della Corte di giustizia Ue, C-273/13, dello scorso 17 luglio.
Nello specifico, il documento di prassi, dopo avere effettuato un excursus della disciplina
agevolativa, si sofferma sul contenuto della pronuncia dell’Organo giurisdizionale europeo in
materia di legittimità del deposito “virtuale”, valutandone l’impatto dal punto di vista
sanzionatorio.
Viene, quindi, evidenziata la stretta interdipendenza tra depositi Iva e depositi doganali e il
conseguente, necessario, richiamo alla disciplina e alla prassi doganale in materia (circolare 16/D
del 20 ottobre 2014).
I depositi Iva sono luoghi fisici, situati nel territorio dello Stato italiano, all’interno dei quali la
merce viene introdotta, staziona e, poi, viene estratta.
Fiscalmente, consentono di assolvere l’imposta per determinate operazioni, se dovuta, da parte
dell’acquirente finale, solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione
contabile (articolo 50-bis del Dl 331/1993).
Si evita, in questo modo, che i beni comunitari ricevano un trattamento fiscale meno favorevole
rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi, che possono essere introdotti in
depositi appositamente costituiti ai fini doganali senza pagamento dell’imposta fino al momento
della loro importazione.
I beni devono essere materialmente introdotti nel deposito, non essendo sufficiente la mera presa
in carico documentale degli stessi nell’apposito registro detenuto dal depositario.
Limitatamente alle prestazioni di servizi, comunque, è prevista la possibilità di custodire le merci
anche in spazi limitrofi al deposito, senza la necessaria introduzione fisica dei beni nello stesso
(articolo 34, comma 44, del Dl 179/2012).
Possono essere introdotti e custoditi nei depositi Iva beni nazionali e comunitari, non destinati alla
vendita al minuto durante la loro giacenza in detti locali, ma anche beni provenienti da Paesi terzi
purché preventivamente immessi in libera pratica, prestando un’idonea garanzia commisurata
all’imposta. L’immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva
non costituisce un’importazione in sospensione di imposta, ma un’importazione per cui l’Iva è
differita al momento in cui tali merci saranno estratte dal deposito stesso per essere
commercializzate in Italia e sarà assolta dai soggetti passivi, con il meccanismo dell’inversione
contabile (reverse charge).
2. Sono esclusi dalla disciplina i beni esistenti in Italia in regime di ammissione temporanea ovvero
introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ricevere una destinazione
doganale, nonché quelli importati a scarico di un regime di perfezionamento attivo con la modalità
dell’esportazione anticipata.
L’introduzione dei beni nei depositi Iva avviene sulla scorta di documenti amministrativi,
commerciali o di trasporto, contenenti i dati identificativi dei beni e del soggetto proprietario degli
stessi, per conto del quale avviene l’operazione di introduzione, e, per i beni immessi in libera
pratica in Italia, sulla base del documento doganale di importazione (articolo 4 del Dm 419/1997).
L’utilizzo del deposito Iva è consentito esclusivamente ai soggetti d’imposta e non anche ai privati
consumatori, per cui i beni, durante la loro giacenza nel deposito, non possono formare oggetto di
vendita al dettaglio; ciò, al fine di evitare che lo strumento possa essere utilizzato per eludere
l’imposta, rinviandone il pagamento al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.
In tale ottica, è preclusa agli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di vendita al
minuto la possibilità di fruire del beneficio del deposito Iva mentre, nella diversa ipotesi di
esercizio di attività promiscua di vendita di merci al minuto e all’ingrosso, è possibile utilizzare il
deposito Iva limitatamente alle merci commerciate all’ingrosso purché, naturalmente, in
contabilità separata.
Non per tutti i depositi Iva occorre l’autorizzazione (articolo 50-bis del Dl 331/1993). Ci sono,
infatti, depositi per i quali non è previsto alcun provvedimento abilitativo, per i quali si fa
riferimento a situazioni già valutate positivamente e quindi autorizzate dall’amministrazione
doganale come, ad esempio, magazzini generali e depositi franchi. Nell’ipotesi in cui, invece, è
richiesta l’autorizzazione, la gestione del deposito può essere affidata anche a operatori economici
che riscuotono la fiducia dell’amministrazione finanziaria in quanto non sono mai stati sottoposti a
procedimento penale per reati finanziari, non hanno riportato condanne per reati finanziari né
commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano
l’imposta sul valore aggiunto e non sono mai stati assoggettati a procedure fallimentari, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione
(articolo 2, comma 1, Dl 419/1997).
Il depositario si occupa, tra l’altro, della gestione contabile dei beni, per cui, antecedentemente
alla prima operazione d’introduzione, è obbligato a istituire un corretto registro (articolo 50-bis,
comma 3, Dl 331/1993). Il registro deve contenere l’indicazione del numero e della specie dei colli,
della natura, qualità e quantità dei beni, del corrispettivo o, in mancanza, del valore normale dei
beni, del luogo di provenienza dei beni di volta in volta introdotti e di destinazione di quelli
estratti, del soggetto proprietario dei beni per conto del quale l’introduzione o l’estrazione degli
stessi è effettuata. Il gestore, oltre a rispondere in proprio per gravi e ripetute violazioni nella
gestione della contabilità o nei casi di condanna per reati finanziari, risponde in solido con il
soggetto d’imposta per il mancato o irregolare assolvimento dell’Iva, se dovuta, all’atto
dell’estrazione dei beni, salvo che possa dimostrare la legittimità del proprio operato. Il
3. depositario svolge anche le funzioni di rappresentante fiscale dei soggetti non residenti non
identificati ai fini Iva in Italia per le operazioni relative ai beni in deposito.
Le operazioni che usufruiscono del regime sono diversificante in base alla circostanza che
presuppongano o meno una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi (comma 4).
Rientrano nella prima tipologia gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione
nel deposito Iva, l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti nel deposito Iva,
le cessioni nei confronti di operatori comunitari di beni mediante introduzione nel deposito Iva e le
cessioni di determinati beni (indicati nella tabella A-bis) destinati a essere introdotti nel deposito
Iva.
Fanno, invece, parte della seconda categoria le cessioni di beni custoditi in deposito Iva, il
trasferimento dei beni in altro deposito Iva e le prestazioni di servizi rese su beni custoditi nel
deposito Iva.
In ragione della funzione svolta dall’istituto del deposito Iva, le agevolazioni in esame si rendono
applicabili se i beni sono materialmente introdotti nel deposito, non essendo sufficiente la mera
presa in carico documentale degli stessi nell’apposito registro detenuto dal depositario, fatta
eccezione per i beni oggetto di lavorazione, in presenza di determinate circostanze, illustrate nel
documento di prassi.
Possono procedere all’estrazione dei beni dal deposito solo i soggetti passivi d’imposta, identificati
in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale o i soggetti stabiliti in Italia per il tramite di
una stabile organizzazione.
L’estrazione dei beni dal deposito Iva può dare luogo a operazioni non imponibili, quali cessioni
all’esportazione o cessioni intracomunitarie ovvero a operazioni assoggettate a imposta.
Nell’ipotesi in cui l’estrazione avvenga per l’utilizzazione o la commercializzazione dei beni nel
territorio dello Stato, l’obbligo di assolvere il tributo fa invece capo allo stesso soggetto d’imposta
proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione.
In linea di principio, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o, in assenza di corrispettivo,
dal valore dell’operazione, non assoggettato all’Iva in conseguenza dell’introduzione nel deposito
(circolari 28/2011 e 8/2009).
Qualora i beni, durante la loro giacenza, abbiano formato oggetto di una o più cessioni, la base
imponibile è costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima transazione.
La Corte di giustizia Ue, nella causa C-272/13 del 17 luglio 2014, si è pronunciata in merito alle
ipotesi di merci introdotte nel deposito non fisicamente, ma soltanto virtualmente, vale a dire
mediante la loro iscrizione nel registro di magazzino del depositario.
L’Organo giurisdizionale ha, sul punto, affermato che la disciplina comunitaria non prevede, tra i
presupposti per l’esenzione dall’Iva sull’importazione di beni in regime di deposito non doganale,
l’obbligo di introduzione materiale della merce nel deposito. Tuttavia, è ammesso che gli
4. ordinamenti dei singoli Stati, per garantire la riscossione dell’imposta, considerino tale requisito
imprescindibile.
In assenza di frode, se un soggetto passivo abbia beneficiato del regime agevolato senza rispettare
la condizione, versando l’imposta tramite reverse charge all’atto dell’estrazione dei beni dal
deposito e non in dogana al momento dell’importazione, si configura pertanto la violazione di un
obbligo di natura formale, consistente nel tardivo versamento dell’imposta, che non rimette in
discussione il diritto alla detrazione ed è punibile con sanzioni proporzionate alla natura e alla
gravità dell’illecito.
La sanzione consistente nella maggiorazione del 30% dell’imposta, secondo la sentenza,
risulterebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto sarebbe applicata in misura fissa,
senza un criterio di gradazione.
In realtà, la norma - precisa la circolare - consente una gradazione della misura della sanzione a
seconda del ritardo con cui viene effettuato il pagamento (“Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione …, oltre a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo …”); inoltre, è possibile avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente una ulteriore riduzione della sanzione al
verificarsi di determinate condizioni.
Trattandosi di violazione relativa al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione,
la sanzione dovrà essere irrogata dall’Agenzia delle Dogane; il giorno finale da prendere in
considerazione per la sua quantificazione è quello in cui risulta annotata, nei registri contabili,
l’autofattura emessa al momento dell’estrazione dei beni dal deposito (come già indicato dalla
circolare 16/D del 2014).
Fonte: Fisco-Oggi