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I depostiti IVA
(e i depositi doganali)
Marco Greggi
Verona, 19 ottobre 2018
Una mappa, il pomeriggio insieme
• Ricognizione degli istituti in trattazione oggi, e la
loro contestualizzazione (nel Codice Doganale e del
d.l. 331/93),
• Analisi dei «Depositi IVA» con richiami alla
disciplina dei depositi doganali per annotarne
continuità e discontinuità;
• Casistica, ove necessario …
2
Il tipo di problemi nel commercio
estero, un caso …
• Commissione tributaria
regionale Emilia –
Romagna n° 1715 del 21
giugno 2018 (inedita).
3
I marchi sono dei rispettivi proprietari.
Utilizzazione con finalità meramente didattica.
Caso manipolato e semplificato per esigenze
formative, le circostanze di fatto e in diritto
potrebbero non coincidere necessariamente
con la rappresentazione offerta.
L’operazione scrutinata
4
1
4
3
2
Fatture Merce
Qual è il problema
• L’operazione viene erroneamente qualificata come
transito comunitario interno dallo spedizioniere
(ma con destinazione finale Svizzera);
• Il contribuente italiano chiede la rettifica
dell’operazione per poter beneficiare del regime Iva
delle esportazioni.
• La dogana rifiuta la rettifica in quanto manca la
prova dell’effettiva esportazione all’avente causa
cinese.
5
Quale la soluzione ?
• CTR privilegia la «presumibile» natura
dell’operazione:
• Documentazione emessa da Lufthansa e dal
trasportatore indica come destinazione del cargo Hong
Kong;
• Alle irregolarità della dichiarazione resa si può supplire
attraverso le presunzioni (… del fato che la merce non
sia rimasta in territorio UE: cioè non sia finita a Cipro) e
la documentazione «altra» prodotta.
6
Come ci si è arrivati ?
Cosa c’entrano i depositi ?
• Le operazioni rappresentate non sono semplici
cessioni all’esportazione;
• Non possono neanche essere ricondotte ai modelli
di «triangolazione» (all’esportazione o meno);
• I depositi nascono per rispondere anche a questo
tipo di esigenze;
• Priorità: agevolare soluzioni logistiche ottimali per gli
operatori economici coinvolti.
7
Lessico per i depositi doganali
• Regime di deposito: regime speciale che permette
di sospendere i diritti gravanti sulle merci in
deposito;
• Agenzia delle Dogane permette la loro operatività
(artt. 237 – 242 Reg. 952/2013 (Codice doganale) e
artt. 201 – 203 Regolamento 2446/2015);
• Perché ?
• Stoccaggio di merce non proveniente dall’UE sino a
quando non sarà nota la sua destinazione effettiva.
8
Segue: diversi tipi di depositi
• Depositi doganali:
• Pubblici:
• Tipo I, I o III: variano a seconda della responsabilità –
art. 242 CDU - per la merce in regime di deposito
(titolare dell’autorizzazione o titolare del regime, i
depositi di tipo III sono gestiti direttamente dall’Autorità
doganale);
• Privati:
• Tipo C, d ed E: possono essere gestiti solo dal titolare
dell’autorizzazione ma le merci in regime possono
essere anche di terzi.
9
Invece i depositi IVA cosa sono ?
• Sono “territori” / “luoghi” ove operazioni incluse
nel campo IVA avvengono senza che sorga l’obbligo
del versamento dell’IVA;
• Derogano quindi al criterio della territorialità
dell’Imposta;
• La figura centrale è il depositario:
–Gestisce il deposito;
–È responsabile ai fini IVA per tutte le operazioni che
avvengono all’interno dello stesso.
10
11
Cosa non sono ?
• Non sono depositi doganali;
• Infatti, questi ultimi a differenza dei depositi
IVA:
–Ricevono merce proveniente dal di fuori
dell’Unione (senza assolvimento del dazio
doganale);
–Sono soggetti a controlli permanenti da parte degli
organi doganali;
• Hanno però avuto come obiettivo quello di
recuperare una asimmetria che era a
vantaggio della merce importata (e immessa in
depositi doganali).
12
A cosa servono ?
• Si tratta di un istituto finalizzato a rendere più
agevoli le operazioni IVA all’interno
dell’Unione…
• ... o a facilitare la custodia di beni, soprattutto
quando:
1.I beni in questione sono oggetto di cessioni plurime
all’interno dell’Unione;
2.I beni in questione provengono da paesi
dell’Unione o sono destinati a paesi dell’Unione;
3.Quando i beni sono trattati “a catena”, cioè quando
passano ripetutamente di proprietari (e magari in
un breve periodo);
• Si pensi, ad esempio, alle borse merci.
13
Come funzionano ?
• Le operazioni che hanno ad oggetto beni depositati
in custodia non sono assoggettate ad IVA;
• L’imposta è dovuta all’uscita dei beni;
• L’introduzione dei beni e le cessioni successive
sono effettuate senza l’applicazione dell’IVA;
–Non sono assoggettati ad IVA neppure i
compensi per le lavorazioni di beni in deposito
o per i corrispettivi dovuti per il deposito;
• Si assoggetta ad IVA l’estrazione del bene dal
deposito.
14
Perché sono stati istituiti ?
•Per diverse ragioni;
•Logica funzionale;
•Per generare una sorta di “sospensione
d’imposta” ai beni che circolano intraUE
come per alcuni beni che provengono da
Paesi extracomunitari e per i quali si può
chiedere la sospensione d’imposta in
determinati casi.
•In questo caso, anche i beni “nativi” europei
possono beneficiare di un regime simile.
15
Beni “depositabili”
•I beni potenzialmente oggetto di
deposito rientrano in tre categorie:
1.Beni comunitari sia provenienti da altri
stati UE sia provenienti da pesi extraUE e
immessi in libera pratica in dogana italiana;
2.Beni nazionali ceduti nei confronti di aventi
causa comunitari;
3.Beni nazionali ceduti ad operatori
economici nazionali dal 2017 (e a specifiche
condizioni applicative dell’IVA).
16
I beni esclusi dalla disciplina
• L’esclusione è espressamente prevista dal
legislatore all’art. 50 bis per determinate
fattispecie:
–Cessione di beni nei confronti di privati
consumatori;
• Nei depositi non è possibile la vendita al dettaglio;
• Solo operatori economici italiani possono provvedere
all’estrazione di beni dai depositi;
–Chi svolge attività di vendita promiscua (ingrosso e
dettaglio) deve disaggregare le gestioni ex art. 36
Dpr 633/72 e può tenere i beni in deposito
all’ingrosso e poi passarli successivamente anche al
minuto.
17
Segue …
• Sono altresì esclusi:
• Beni che sono in Italia in regime di ammissione
temporanea;
• Beni inseriti in depositi doganali (che non siano
depositi IVA) in attesa di venire caratterizzati per
una specifica destinazione doganale;
• Beni importati uscendo da regime di
perfezionamento attivo;
• Rinvio più in generale a Circ. 12/E del
24/03/2015.
18
La natura giuridica
della custodia
• Ha ad oggetto beni nazionali e comunitari non
finalizzati alla vendita al minuto nei locali del
deposito;
• Il regime della custodia è condicio sine qua non per
il non assoggettamento ad imposta;
• Teoricamente, non basta l’introduzione di beni in
deposito e la presa in carico a registro ex art. 50 bis
e art. 3 decreto 419/97
• Ci vuole lo stoccaggio di beni (anche nel container)
ci vuole la stipula di un contratto di deposito (cfr.
art. 1766 c.c.);
• Cfr. CGUE C-272/2013 Equoland.
19
La gestione del deposito
•Si tratta di una attività da gestire nelle
forme d’impresa;
•Teoricamente, sono coinvolte due tipologie
di imprese nella gestione del deposito:
– Imprese già abilitate a particolari forme di
gestione di beni fiscalmente rilevanti;
• Magazzini generali con autorizzazione doganale; depositi
doganali, depositi per i beni soggetti ad accisa, ...
– Imprese che possono essere autorizzate a tal
fine;
1. Depositi in conto terzi;
2. Depositi in conto proprio.
20
Segue: la gestione ...
• Depositi in conto terzi:
–La gestione è possibile da parte di spa, sapa, srl,
coop ed enti con capitale o fondo di dotazione non
inferiore a € 516.000;
–Si tratta in genere di operatori professionali della
logistica e dello stoccaggio che gestiscono il
deposito fiscale per terzi;
• Depositi in house (per conto proprio):
–Li può fare ogni impresa su autorizzazione. La
dimensione non rileva, ma gli unici beni ammessi
sono quelli inviati da un operatore comunitario e
destinati a essere ceduti al depositario
(consignement stock).
21
Ulteriori requisiti soggettivi
• Gli operatori economici coinvolti:
–Non devono essere sottoposti a procedimento
penale per reati finanziari;
–Non devono aver riportato condanne per reati
finanziari;
–Non devono aver commesso violazioni “gravi e
ripetute” degli obblighi IVA;
–Non devono essere sottoposti a procedure
concorsuali (fallimento, liquidazione coatta,
concordato, ...), né trovarsi in liquidazione;
–Se si tratta di società, i requisiti devono essere
rispettati anche dai legali rappresentanti delle
stesse.
22
La cd. “Manovra 2011”
• Decreto sviluppo (art. 7, comma 2, lett. cc-ter,
D.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011),
sono state apportate sostanziali modifiche al
50 bis co. 4 lett. b:
• L’immissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA, è possibile solo previa presentazione
di un’idonea garanzia commisurata all’imposta.
• La garanzia deve essere fornita dal soggetto
“depositante”, sebbene il suo svincolo sia
subordinato all’operato del soggetto che estrae i
beni dal deposito.
23
Segue: la manovra d’estate ...
• In altri termini, il soggetto che procede all’estrazione
della merce dal deposito deve comunicare al gestore
dello stesso i dati della liquidazione dell’IVA, e solo in
tal momento si ha lo svincolo della garanzia.
• Pertanto, laddove non vi sia coincidenza tra il soggetto
che ha immesso i beni del deposito IVA e quello che
provvede ad estrarli, il primo vede subordinato lo
svincolo della garanzia prestata all’operato di un
soggetto che (nella maggior parte del casi) potrebbe
non conoscere.
24
Esonero dalla garanzia
• Dalla prestazione di tale garanzia vengono
esonerati:
• Gli operatori economici autorizzati ai sensi
dell'art. 14-bis del regolamento n. 2454/93
• (Certificato AEO);
• I soggetti esonerati dall'obbligo di prestare
cauzione ai sensi dell'art. 90 del testo unico
sulle leggi doganali.
• Soggetti solvibili
25
Deposito IVA, deposito doganale
• Non c’è automatismo nell’estensione del
secondo al primo;
• Intervento ad hoc del legislatore con D.l.
262/06, art. 50 bis. co. 2 bis;
• Prima i depositi accisa e i depositi doganali
erano automaticamente autorizzati ad operare
anche come depositi IVA;
• Ora: non ci vuole una autorizzazione espressa,
ma è necessaria la comunicazione all’Ufficio
doganale e alle DRE competente ratione loci.
26
Segue: il ruolo delle Dogane
• L’Ufficio doganale, che esercita la vigilanza,
deve:
–Verificare la sussistenza dei requisiti ex lege;
–Far adeguare la garanzia prestata all’atto della
costituzione del deposito doganale in ragione della
diversa (maggiore) movimentazione delle merci nel
caso di specie.
• Questa esigenza era stata esplicitata prima già
con Circ. 16/D del 28/04/06;
• Perché ?
27
Il problema, in concreto
• Spesso venivano costituiti depositi fiscali, con
finalità doganali, che poi venivano usati solo
come depositi IVA;
• In questi casi l’Agenzia delle Dogane finiva per
revocare l’autorizzazione al deposito doganale,
avendo come “effetto domino” la revoca anche
della sua utilizzabilità come deposito ai fini IVA;
• Si tratta di un modus operandi ancora attuale,
sostanzialmente.
28
Compliance formale (in generale)
•La movimentazione di beni (da / in)
deposito deve essere tracciata attraverso:
–Documento amministrativo (fattura);
–Altro documento commerciale o di trasporto
dal quale comunque deve essere individuabile:
1. Numero e specie dei colli;
2. Natura, qualità, e quantità dei beni;
3. Il corrispettivo dei beni (oppure in assenza il loro valore
normale);
4. Luogo di provenienza e di destinazione dei beni movimentati
di volta in volta;
5. Il soggetto che effettua l’operazione (o per conto del quale è
effettuata).
29
Segue …
• Da ricordare anche che:
–Nel caso di beni immessi in libera pratica
l’immissione avviene attraverso il documento
doganale;
–In ogni caso, i dati sopra indicati nei punti da 1 a 5
devono essere poi riportati sul registro tenuto a
cura del responsabile del deposito;
• Si tiene così traccia di tutte le movimentazioni.
–Esistono poi specifici obblighi in capo al
depositario, e più precisamente ...
30
Gli obblighi del depositario
• Si individuano sulla base degli art. 50 bis e
dell’art.53 e 39 del Dpr 633/72:
–Va istituito un registro nel quale tener traccia di
tutte le movimentazioni dei beni in deposito;
–Si tratta di un registro cartaceo (forme elettroniche
equipollenti ?);
–Va conservata copia di tutti i documenti che
riguardano, come si è detto:
• L’introduzione di beni in deposito;
• Estrazione dei beni dal deposito;
• Scambi di beni durante la giacenza del deposito.
–Gli obblighi poi variano se il soggetto depositante
non è italiano.
31
Segue: il depositante straniero
• Quando si pone il problema ?
–Quando un non residente deposita, estrae o
movimenta beni;
–Quando il non residente non ha una posizione IVA
in Italia, ovvero NON ha:
• Identificazione diretta;
• Rappresentante fiscale;
• Stabile organizzazione;
–Effetto:
• Il gestore del deposito assume la veste di
rappresentante fiscale ai fini dell’adempimento di tutti
gli obblighi tributari.
32
Segue: il depositario “rappresentante”
• Il gestore del deposito assume le funzioni (e la
responsabilità) di rappresentante fiscale per il non
residente;
• Vantaggi: il rappresentante chiede (può chiedere) un
solo numero di partita IVA per TUTTE le operazioni che
hanno oggetto nel luogo del deposito e per TUTTI i
soggetti rappresentati non residenti);
• Estensione della responsabilità solidale:
– Per le immissioni in deposito e per le estrazioni (salva la
prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi formali e
procedurali di propria competenza).
33
Il sistema di controllo
• Qui dipende dalla direzione della Direzione regionale
delle Entrate;
• La competenza è territoriale sulla base della
localizzazione del deposito;
• Il provvedimento va emesso entro 180 giorni dalla
richiesta e comunicato all’Ufficio territorialmente
competente sulla base del domicilio fiscale del
richiedente;
• Va revocato per:
–Gravi irregolarità nella gestione del deposito;
–Gravi e ripetute violazioni della normativa IVA;
–Condanna definitiva per reati finanziari.
34
Presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione
• L’istanza rivolta all’ufficio competente va
“integrata” con:
1.Certificato di iscrizione a registro della camera di
commercio;
2.Certificato dei carichi pendenti;
3.Certificato generale del casellario giudiziale;
4.Certificato cd. “antimafia”;
5....
6.Se si custodiscono beni per conto terzi si deve
dimostrare la disponibilità di locali adeguati al
fine.
35
Legittimati al controllo
1.Ufficio doganale per i depositi doganali che
sono stati “estesi” a depositi IVA;
2.Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione
territoriale il deposito è stato costituito;
3.Guardia di finanza;
–I soggetti (2) e (3) possono effettuare controlli
anche sui depositi (anche) doganali previo
accordo con l’Agenzia delle dogane.
36
Inquadramento delle operazioni
• In termini generali le operazioni ad oggetto
beni in deposito si sviluppano su una
“tendenziale” non imponibilità:
–L’introduzione, la manipolazione in deposito, la
cessione in deposito non danno luogo all’addebito
IVA;
–Non generano plafond né danno diritto allo status
di esportatore abituale;
–Fanno salvo il diritto alla detrazione ex art. 19 Dpr
633/72;
–L’IVA è riscossa al momento dell’uscita dal
deposito.
37
... e di quelle nei depositi
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate
senza il pagamento dell’imposta (operazioni
“agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito;
3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia a
partire dal 1 aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
38
... ma prima delle “agevolate” !
• Si deve analizzare il regime che attiene alle
movimentazioni preliminari, e cioè capire il
regime fiscale de:
• L’introduzione dei beni in deposito;
• L’estrazione dei beni dal deposito;
• ... e individuare la base imponibile ai fini IVA a
seguito dell’estrazione di un bene dal deposito
stesso.
39
Introduzione di beni
• Il deposito IVA non è solo un regime giuridico,
come quello doganale, ma un luogo fisico;
• Per beneficiare del regime è necessario che i
beni in questione vi siano fisicamente
introdotti ...
• ... o che siano lì localizzati quando sono
manipolati o ceduti;
• Quindi, nessuna agevolazione se un bene non
è in deposito ... o in un locale limitrofo per
lavorazione.
40
Estrazione dei beni
• All’estrazione, il bene perde il suo stato di “non
assoggettamento”;
• L’estrazione viene trattata sulla base della specifica
modalità nella quale viene attuata;
–Cessione in Italia ? Operazione imponibile;
–Cessione intraUE ? Operazione non imponibile;
–Cessione verso altro deposito ? mantenimento della
sospensione d’imposta
–...
• Poi c’è il problema della legittimazione alla estrazione
del bene.
41
Soggetti autorizzati all’estrazione
• Si deve trattare di operatori economici
identificati ai fini IVA in Italia;
1.Imprenditori;
2.Professionisti;
3.Rappresentanti fiscali;
4.Soggetti esteri identificati direttamente;
5.Stabili organizzazioni;
• Operatori economici esteri non identificati in
Italia ovvero consumatori finali italiani non
possono estrarre beni dal deposito.
42
Segue: l’effetto dell’estrazione
• Al momento dell’estrazione sorge l’obbligo IVA;
• L’assolvimento avviene attraverso l’inversione
contabile da parte dell’operatore economico
italiano;
–Se i beni restano in Italia;
–Emette autofattura o integra la fattura emessa dal
cedente i beni in questione ed estratti dal deposito
(art. 17, co. 3 Dpr 633/72);
–Se i beni non restano in Italia, allora l’estrazione è
non imponibile o perché cessione intraUE o perché
cessione all’esportazione, e ne condividono quindi
il regime IVA.
43
Novità più importante del 2017
• L’estrazione in Italia di beni già introdotto in
Italia al di fuori di importazioni / acquisti
IntraUE avviene con il versamento dell’IVA
(mediante f24) a cura del soggetto estraente;
• Il gestore del deposito è responsabile in solido
dell’effettivo pagamento dell’imposta;
• Ratio: contrasto ad operazioni abusive e logica di
coerenza del sistema.
44
Segue: base imponibile
• La base imponibile è calcolata:
–Per l’introduzione dei beni, dal corrispettivo pagato
o dal loro valore normale;
–Per le cessioni in giacenza, dal corrispettivo pagato,
unitamente ai costi di deposito (se non inclusi nel
prezzo);
–Per l’estrazione, dal corrispettivo pagato all’ultima
cessione aumentato degli oneri di cui al punto
precedente, se non già inclusi nel prezzo e ai costi
delle lavorazioni.
• Ci sono poi gli adempimenti formali connessi ...
45
Segue: l’operazione formale
• Il soggetto che provvede all’estrazione dei beni deve:
– Emettere autofattura ex art. 17 Dpr 633/72 (o integrare con
l’IVA la fattura di acquisto);
– Annotare l’autofattura nel registro delle fatture emesse ex
art. 23 Dpr 633/72 entro 15 gg dalla data di estrazione;
– Annotare l’autofattura nel registro acquisti ex art. 25 Dpr
633/72 entro il mese successivo.
• Il soggetto che gestisce il deposito annota a registro:
– L’uscita dei beni;
– Il soggetto che provvede all’estrazione;
– La loro destinazione;
– La qualità, etc ...
46
Formalizzazione dei servizi in
costanza di deposito
• Il problema: fatturazione dei servizi erogati
durante il deposito;
–Se non inclusi nel prezzo e comunicati dopo
l’estrazione dei beni:
–Si rende necessaria una variazione in aumento che
l’estraente deve formalizzare attraverso l’emissione
di ulteriore autofattura ex art. 26 Dpr 633/72 entro
15 gg dall’estrazione;
–La registrazione della stessa deve aver luogo
naturalmente anche nel registro acquisti entro il
mese successivo.
47
Il punto della situazione fino ad ora
•Si è visto cosa è un deposito;
•Si è visto cosa c’entra;
•Si è visto chi lo gestisce;
•...
•Resta da vedere la sua specificità, cioè la
sua ragion d’essere e la sua potenziale
utilità per gli operatori economici che
decidono di avvalersene.
48
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
49
Immissione in libera pratica e
introduzione nel deposito
• Non è una operazione di importazione in
sospensione d’imposta, ma una importazione
senza versamento dell’IVA;
• L’operazione doganalmente si chiude con
l’ingresso dei beni nel deposito, il certificato di
immissione (sottoscritto dal depositario) va
esibito all’ufficio doganale;
• Quando il bene sarà poi estratto, sconterà il
regime IVA che gli è proprio a seconda della
modalità di estrazione.
50
Segue: immissione e introduzione
•Ci sono limiti:
–Non c’è immissione in libera pratica seguita da
deposito secondo quanto visto prima se dai
documenti di trasporto o dalle condizioni di
consegna si rileva che i beni sono direttamente
inviati a stabilimenti dell’operatore economico
che non operano come deposito IVA (“franco -
destino”);
–Non fruiscono del beneficio le operazioni di
“ammissione temporanea” e “perfezionamento
attivo” dato che non coincidono con quella di
immissione in libera pratica.
51
Segue: l’immissione
da parte di un non residente
• Se il non residente non è identificato ai fini IVA;
• Tutti gli obblighi formali sono assunti dal gestore del
rapporto che diventa “rappresentante fiscale limitato”
fino al verificarsi della prima operazione lato attivo o
passivo su quella stessa merce;
• Rappresentante fiscale “leggero” (art. 44, co. 3):
– Emette fatture e presenta modelli Intrastat;
– Sono esclusi obblighi di registrazione e di presentazione delle
dichiarazioni annuali IVA.
– Quando viene effettuata una delle operazioni di cui sopra,
emergono anche gli altri obblighi (Circ. n.13 del 1994).
52
Segue: l’immissione, la sequenza
di adempimenti
• Dall’immissione in libera pratica in dogana a un deposito
IVA:
1. La merce arriva in dogana accompagnata da documento di transito;
2. La merce viene sdoganata con bolletta doganale;
3. ... e su di essa si specifica che la merce è destinata a un deposito IVA.
L’ufficio può richiedere garanzia (fideiussione);
4. La merce è immessa fisicamente nel deposito IVA;
5. Il gestore del deposito
(a) Prende in carico la merce
(b) Appone sulla bolletta doganale la presa in carico e il numero;
(c) Consegna copia della bolletta all’ufficio della dogana che ha
sdoganato.
6. Quando la merce uscirà dal deposito IVA , lo farà come cessione,
cessione intraUE, esportazione, ...
53
Il ruolo dell’importatore
• Nel registro acquisti deve registrare sia il
documento doganale di importazione, sia
l’autofattura (se lui provvede all’estrazione dei
beni dal deposito);
• L’autofattura in questo caso è considerata
integrante il documento doganale (Ris. 198 del
2000);
• Tuttavia, la duplicazione dei documenti può
creare lo stesso problemi dal punto di vista
della registrazione ...
54
In particolare, la Ris. 198/00
• Un caso di impiego del deposito IVA:
• ... Le operazioni di immissione in libera
pratica (del gas) possano essere effettuate
senza pagamento dell’IVA, ai sensi dell'art.
50-bis, comma 4, lett. b) del D.L. n.
331/93, apparendo le stesse in linea con le
prescrizioni contenute nella citata norma;
• Segue ...
55
Ancora, la Risoluzione ...
• Per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta relativa ai
quantitativi di gas estratti dal deposito e destinati al
consumo nel territorio dello Stato, appare legittima
l’emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Dpr
633/72, come consentito dall’art. 50-bis, co. 6, cpv, del D.l.
331/93;
• Tuttavia, in detta autofattura occorrerà fare riferimento al
documento doganale di importazione, già annotato nel
registro degli acquisti (art. 25 Dpr n.633/72), del quale [la
fattura] può essere considerata come completamento ai
fini dell’assolvimento dell’imposta non pagata in dogana
all'atto dell'importazione.
56
Conclusione ... (1/2)
• La menzionata autofattura, recante l’ammontare imponibile del
bene estratto e la relativa imposta, dovrà essere annotata sia
nel registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) sia in
quello degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72) nei modi seguenti:
• Qualora l’ammontare imponibile non sia variato rispetto
al valore di introduzione:
• Nel registro delle fatture emesse va riportato
integralmente sia l’imponibile che l’imposta;
• Nel registro degli acquisti andrà annotata
esclusivamente l'imposta, essendo l’imponibile già
indicato sulla base del documento doganale di
immissione in libera pratica.
57
Conclusione ... (2/2)
• Qualora l’ammontare imponibile risulti diverso rispetto al
valore di introduzione, anche in ragione di eventuali
prestazioni di servizi rese durante la giacenza in deposito:
• Nel registro delle fatture emesse andrà
annotato l'intero ammontare imponibile e la
relativa imposta (come prima, non cambia
niente);
• Nel registro degli acquisti dovrà essere
riportata la differenza dell’ammontare
imponibile (rispetto a quello già annotato sulla
base del documento doganale), nonché l’intera
imposta afferente l’operazione di estrazione.
58
Nel dettaglio: l’importatore
• Se il valore del bene non è variato rispetto a
quello di importazione:
–Nel registro fatture emesse va registrato
l’imponibile e l’imposta;
–Nel registro acquisti solo l’imposta, dato che
l’imponibile è individuato dal documento doganale
di immissione;
• Se invece è variato (es. servizi in deposito):
–Nel registro fatture emesse va registrato
l’imponibile e l’imposta per intero;
–Nel registro acquisti va indicato solo lo spread di
imponibile (rispetto a quello rilevato in dogana) e
l’intera imposta.
59
In chiusura ...
• Pericoli di elusione fiscale ?
• Ipotizzati quando il deposito viene utilizzato solo per
“transito della merce”;
• La prassi riteneva che per poter beneficiare del regime
il deposito debba essere effettivo anche e soprattutto
dal punto di vista civilistico;
• Non si deve trattare di mero transito, ma di vera e
propria custodia di merce, con il rispetto di tutta la
normativa di diritto privato.
– Molte di queste ipotesi sono già state “intercettate”
dall’intervento del legislatore del 2011.
60
Conferme giurisprudenziali
• Cass. 12262 del 19/05/2010: la responsabilità del
depositario opera anche nella fase di immissione se le
merci arrivano da un regime di libera pratica;
• CGUE C-499/10 del 21/12/2011: nessuna responsabilità
oggettiva per il gestore del deposito IVA a fronte di
omessi versamenti IVA;
• Cass. 15987 del 29/07/2015: l’introduzione della merce
a deposito IVA non deve essere virtuale ma anche
fisica.
• Cass. 26202 del 22/06/2015: l’utilizzo fraudolento del
regime di deposito Iva per evitare il tributo
all’importazione determina il reato di contrabbando.
61
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
62
Bene comunitario
introdotto da operatore italiano
• La situazione di fatto: un operatore economico italiano
acquista beni in un altro Paese UE e li inserisce in deposito;
1. Effettua l’acquisto da un operatore UE;
2. Integra la fattura senza applicare l’imposta e citando l’art. 50 bis;
3. Registra la fattura come “operazione non soggetta ex art. 50 bis”;
4. La merce che viene dall’estero è fisicamente condotta nel deposito
accompagnata da fattura di vendita o altro documento utile per la
registrazione nel registro del depositario;
5. Durante la giacenza la merce:
(a) Può essere venduta ad altri soggetti senza l’applicazione dell’IVA (il
depositario deve trattenere copia dei documenti che rilevino i
passaggi di proprietà)
(b) Può subire lavorazioni in stabilimenti limitrofi senza pagamento di
IVA
6. L’ultimo acquirente estrae i beni producendo copia della fattura di
acquisto, copia di autofattura o copia di fattura comunitaria integrata.
63
In particolare, l’estrazione
• Se estrae lo stesso soggetto che ha provveduto
all’immissione attraverso acquisto intraUE:
–Provvederà all’integrazione della fattura originaria
di acquisto a suo tempo ricevuta e annotata;
–... e ad annotare la sola imposta nel registro ex art.
23 (fatture emesse) come variazione in aumento;
–... e ad annotare la sola variazione dell’imposta nel
registro ex art. 25 (acquisti) al fine di evidenziare
l’imposta e garantire la neutralità dell’operazione
(che torna ad essere, ex post, un acquisto intraUE,
in fin dei conti).
64
Bene comunitario introdotto da
un operatore UE ?
• Si applicano per analogia le regole viste prima,
quando ad “introdurre” è un operatore
italiano, ma:
1.Il comunitario “deve” nominare un rappresentante
fiscale;
1.Può anche essere lo stesso depositario, e anche essere
“leggero” (emissione / conservazione fatture + Intrastat)
2.La merce è introdotta con fattura intestata al
rappresentante italiano dell’operatore UE.
65
... e quando l’italiano li acquista ?
• Ris. min 113/E del 2003:
1.Registra la fattura di acquisto nel registro ex art. 25
Dpr 633/72 senza applicazione dell’imposta;
2.Entro 15 giorni dall’estrazione integra la fattura
con l’imposta e la registra come variazione nel
registro della fatture emesse e in quello degli
acquisti registra una variazione apri all’imposta;
3.L’effetto è la (solita) neutralità fiscale e
l’evidenziazione dell’imposta dovuta;
4.Se durante il deposito i beni sono stati lavorati
(sono aumentati di valore), le variazioni vanno
registrare simmetricamente ex art. 23 e 25 citati.
66
Un caso particolare: il
consignement stock
• In pratica, il deposito “fai da te per te” viene gestito in
proprio;
–Di regola il cedente conserva la proprietà dei beni fino a
quando l’acquirente non li individua nella massa di quelli
consegnati;
–Il cessionario dei beni gestisce il deposito solo per sé e
utilizza i beni per l’esercizio della sua attività d’impresa e
non per una successiva commercializzazione;
–Applicazione del criterio “Res perit domino” (salva
responsabilità del custode !!!);
–Il prezzo dei beni si determina all’atto del prelievo.
67
Cosa lo caratterizza ?
• L’estrazione dal deposito coincide con l’acquisto
intraUE;
• L’acquirente integra la fattura emessa da
soggetto di altro Stato membro e la registra ex
art. 46 ss.;
• NON registra i beni che arrivano in Italia ex art.
50 dato che basta a questo fine la registrazione
del deposito.
• La sequenza è ...
68
Gli adempimenti
per il consignement
1.In via preliminare, si richiede l’autorizzazione della DRE;
2.La merce entra in deposito con il documento di consegna
emesso dal dante causa estero;
3.Se ne registra l’ingresso in deposito mediate registro (art.
50 bis, co. 3);
4.A mano a mano che il depositario acquirente necessita di
beni, li preleva, realizza l’acquisto intraUE e lo comunica al
dante causa non residente;
5.Successivamente integra la fattura.
69
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
70
Cessioni IntraUE di beni introdotti
in deposito
• Il caso: un operatore italiano vende beni a un
operatore UE (o non UE ma con rappresentante
fiscale in un paese UE) ma anziché inviare i beni
li inserisce in deposito;
–Non è cessione intraUE non imponibile, bensì
operazione non soggetta ad IVA ex art. 50 bis , co. 4
lett. c. D.l. 331/93;
–Quindi non va registrata nel modello INTRA 1 come
cessione intraUE;
–Quando il bene viene estratto si applica l’IVA sulla
base dell’operazione di estrazione.
71
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
72
Cessioni interne di beni in deposito
• Immissione avviene in regime di non
imponibilità e a prescindere dal tipo di merce
considerata;
• L’estrazione dà luogo all’addebito IVA se la
merce resta in Italia e non è inserita nel quadro
di:
• Cessione IntraUE;
• Cessione all’esportazione.
73
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
74
Cessione di beni in deposito
(senza estrazione)
• Sono tutte operazioni estranee all’applicazione IVA;
• Le regole possono essere così riassunte:
1. Non rileva la residenza degli operatori coinvolti (Italia, UE, ...)
(rilevano però i principi classici di territorialità);
2. Ogni operazione deve essere tracciata dal depositario, che
conserva copia di fatture che registra ex art. 50 bis, co. 3;
3. L’italiano che effettua cessioni deve specificare che l’operazione
è “non soggetta ad IVA” menzionando l’articolo in questione
(aumenta il volume d’affari, ma non modifica il plafond);
4. Se è un italiano che compra da non residente senza
rappresentante, applica il regime dell’inversione ex art. 17, co. 3;
5. Se a movimentare la merce sono due non residenti, non c’è
nessun obbligo tranne quello del depositario che deve tener
traccia a registro dell’operazione.
75
Estrazione di beni che restano in Italia
• In sintesi, il regime è quello prevedibile per il
quale:
–Trova applicazione l’IVA (italiana, ovviamente);
–Chi estrae i beni deve essere operatore
economico;
• ... se è non residente, allora gli obblighi devono essere
adempiuti da rappresentante fiscale che perde lo status di
“leggero”;
–L’assolvimento dell’imposta avviene mediante
autofattura per inversione contabile ex art. 17, co.
3 Dpr 633/72;
• Anche se i beni sono stati immessi in libera pratica e anche se a
immetterli a deposito era stato lo stesso soggetto che li estrae.
76
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
77
Estrazione di beni da deposito
e invio all’estero
• Si tratta di ipotesi (intraUe ed esportazione) che possono
essere affrontate congiuntamente;
1.Il cedente effettua operazione non imponibile;
2.L’operazione concorre al plafond e al volume d’affari;
3.Se si tratta di cessione IntraUE ...
1. Fattura non imponibile ex art. 41 e 50 bis D.l. 331/93;
2. Compilazione modello INTRA 1bis;
4. Se si tratta di cessione all’esportazione:
1. Fattura non imponibile ex art. 8 Dpr 633/72;
2. Se si estraggono i beni sulla base di dichiarazione doganale si compila
ulteriore modulistica a quel fine;
5.Adempimenti possono essere assolti da un rappresentante
leggero.
78
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1
aprile 2017);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
79
Movimentazione fra depositi
• Non si tratta, giuridicamente, di una operazione di
estrazione;
• Non c’è applicazione di IVA;
• L’operazione deve essere comunque formalizzata da
un documento di passaggio / trasporto;
• ... perché la stessa operazione deve essere annotata
nei rispettivi registri dei due depositi;
–Si pensi alla revoca di status di deposito di uno
stabilimento e il trasferimento di beni da questo a un altro.
80
La “specificità” del deposito
• Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza
il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”):
1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito;
2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito
3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito;
4. Cessioni interne di beni particolari (minerali non ferrosi, merce
tratta in borsa, tabella A bis D.l. 331/93);
5. Cessione di beni in regime di deposito;
6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93);
7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72);
8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali
limitrofi entro 60 giorni;
9. Trasferimento da deposito a deposito.
81
Servizi sui beni (giacenti)
• Regola di accessorietà:
–Tutte le prestazioni di servizi erogate “assorbono” il regime
di non applicazione IVA dei beni;
• Problema concreto: quali servizi ? Un deposito può
diventare uno stabilimento ?
• La norma non è affatto chiara e neppure la prassi;
• Quali servizi ?
–Quelli normalmente applicabili a beni in deposito
(conservazione, manipolazione usuale, ...)
• Ma poi si pone il problema dei locali limitrofi !
82
L’incidenza del cd. “Decreto anticrisi”
• D.l. 185/08, convertito in l. 28/01/09, n°2, art. 16, co.
5 bis;
• Interpretazione autentica dell’art. 50 bis, co. 4, lett. h
D.l. 331/93;
• La lettera h ... omissis ... si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni
consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito IVA.
82
83
A cosa mirava il legislatore ?
• Casistica:
• Merci “introdotte” nello spazio del deposito mediante
container che vengono “aperti” in zone adiacenti al
deposito per le prime lavorazioni direttamente in
seguito all’estrazione dal container;
• Le lavorazioni si fanno su locali limitrofi, a volte senza
l’effettiva, materiale, introduzione nello spazio del
deposito.
• Il che aveva fatto sorgere il dubbio della possibile
applicazione (o meno) del regime del 50 bis.
83
84
Cosa sono i locali limitrofi ?
• Ris. min. 149/E del 02/10/00;
–Sono locali che non costituiscono parte integrante
del deposito, ma sono a questo funzionalmente e
logisticamente collegati in un rapporto di
contiguità;
–Devono comunque rientrare nel complesso di beni
a disposizione del depositario;
–... e la lavorazione non può superare i 60 giorni;
–... e sono esclusi i servizi di trasporto (dentro e
fuori) il deposito perché si ritiene che siano rivolti a
beni non più (o non ancora !) in regime di deposito.
85
Un test per le nozioni acquisite
• Risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017 (cd.
«interpello sui nuovi investimenti»)
86
Un test per le nozioni acquisite
A
B
G
X
Contract manufacturer per B
HUB
87
Prima operazione
• Acquisto di prodotti finiti provenienti da Stati
membri diversi dall’Italia con consegna nel
territorio dello Stato ed introduzione all’interno
di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA)
per la successiva rivendita nel territorio dello
Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in
Paesi terzi;
• …
88
Risposta
• Gli acquisti a titolo oneroso di prodotti finiti ceduti
da soggetti d’imposta non residenti spediti da Stati
membri (art. 38, co. 1, d.l. 331/93), effettuati da B,
soggetto identificato ai fini IVA in Italia attraverso
la nomina di un proprio rappresentate fiscale ai
sensi dell’art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972,
sono acquisti intraUE soggetti ad IVA nel territorio
dello Stato;
• Questo perché gli acquisti intraUE non sono
contestuali all’introduzione dei beni all’interno del
deposito fiscale utilizzato ai fini IVA e,
conseguentemente, non si renderà applicabile ai
predetti acquisti il regime sospensivo dell’IVA.
89
Seconda operazione
• Trasferimento nel territorio dello Stato di
prodotti finiti di proprietà di B provenienti da
Stati membri diversi dall’Italia con introduzione
all’interno di un deposito fiscale (non utilizzato
ai fini IVA) per la successiva rivendita nel
territorio dello Stato, o in Stati membri diversi
dall’Italia o in Paesi terzi;
• Stessa risposta data all’operazione 1, slide
precedente.
90
Terza operazione
• Immissione in libera pratica nel territorio dello
Stato di prodotti finiti con introduzione
all’interno di un deposito fiscale ed IVA, ai fini
della successiva rivendita nel territorio dello
Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in
Paesi terzi;
• Soluzione …
91
Risposta …
• B può effettuare l’immissione in libera pratica di
prodotti finiti (omissis) destinati ad essere introdotti
all’interno del deposito fiscale - autorizzato ad essere
gestito anche come deposito IVA – senza il pagamento
dell’IVA all’importazione;
• B deve fornire adeguata garanzia in favore dell’Ufficio
doganale competente per l’IVA non riscossa all’atto
della dichiarazione dei beni, secondo le modalità
previste dall’Agenzia delle Dogane (cfr. note 5 ottobre
2011, n. 113881/RU e 1 febbraio 2012, n. 148047/RU).
• Può essere riconosciuta a B la possibilità di essere esonerata
dalla prestazione della garanzia al ricorrere dei presupposti di
cui all’articolo 90 del TULD, in qualità di importatore non
residente che abbia nominato un rappresentante fiscale ai
sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
92
Quarta operazione
• acquisto di prodotti finiti ceduti da A nei
confronti di un numero di identificazione IVA di
B attribuito da uno Stato membro diverso
dall’Italia, custoditi all’interno di un deposito
fiscale ed IVA, per la successiva rivendita nel
territorio dello Stato, o in Stati membri diversi
dall’Italia o in Paesi terzi;
• Risposta
93
Risposta …
• A può emettere fattura nei confronti del
cessionario comunitario (numero di
identificazione IVA di B attribuito da uno Stato
membro diverso dall’Italia) senza addebito
dell’IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4,
lett. c) del D.L. n. 331/93;
• Va indicato che trattasi di cessione “non
soggetta ad IVA in quanto beni introdotti in
deposito IVA” (cfr. circolare n. 12/E del 2015,
par. 5.1.3).
94
Segue …
• L’art. 4, co. 7 d.l. 22/10/16, n. 193 ha modificato,
con decorrenza dal 01/04/17, la disposizione
recata dalla lettera c), del co. 4 dell’art. 50-bis D.L.
n. 331 del 1993:
• Detassazione di tutte le cessioni di beni eseguite
mediante introduzione in un deposito IVA (la
disposizione non è limitata alle cessioni effettuate nei
confronti di soggetti identificati in altro Stato membro
dell’Unione europea);
• A decorrere dal 01/04/17 non saranno soggette ad
IVA anche le eventuali cessioni realizzate da A nei
confronti di B tramite l’utilizzo del proprio numero
di identificazione IVA italiano con introduzione dei
beni nel deposito IVA.
95
Un caso per riassumere tutto
• Ris. min. 440/E del 12/11/08;
• Impiego del deposito IVA insieme al deposito
doganale per ottimizzare l’importazione di
autovetture in Italia, la loro manipolazione (es,
istallazione di accessori) e la successiva vendita:
• In Italia;
• Su altro mercato comunitario;
• Di fatto, prestazioni di servizi sono effettuate su
beni in deposito ... e sono usati due depositi.
96
Esemplificando
A
R.F.
Deposito doganaleDeposito IVA
b
B
1. beni introdotti in deposito
doganale e ivi manipolati
2. Beni immessi in libera pratica
(e deposito IVA) e perfezionati
R.F.
c
d
e
97
Ricapitolando ...
• “A” è società francese che fa import di vetture;
• Opera con rappresentante fiscale in Italia che importa i
veicoli da paesi terzi e li cede nel mercato UE;
• I beni sono introdotti in deposito doganale in sospensione
di IVA, dazi e accise e sono sottoposti alle manipolazioni di
cui all’art. 43 T.U. 43/73;
• Poi sono immessi in libera pratica (si pagano diritti doganali,
ma non l’IVA) ...
• ... e subito immessi in Deposito IVA ove sono “perfezionati”;
• Successivamente i beni sono venduti a cessionari o trasferiti
ad A non residente.
98
La risposta prospettata
dal contribuente
• Per le manipolazioni usuali dei beni in deposito
prestate da “d”;
• “d” dovrebbe emettere fattura per operazione non
imponibile ex art. 9, co. 8 Dpr 633/72;
• ... ma l’importo della prestazione aumenterà
l’imponibile su cui calcolare l’IVA al momento
dell’importazione.
• In rosso le operazioni interessate.
99
Esemplificando
A
R.F.
Deposito doganaleDeposito IVA
b
B
1. beni introdotti in deposito
doganale e ivi manipolati
2. Beni immessi in libera pratica
(e deposito IVA) e perfezionati
R.F.
c
d
e
100
Segue, la risposta ...
• Dopo l’immissione in libera pratica i beni
fisicamente non si spostano dal deposito doganale
... essendo quello IVA insistente su quello doganale
e i beni in questione oggettivamente individuabili
(numero di telaio);
• Tutte le operazioni di perfezionamento attivo effettuate
all’interno del deposito (IVA) saranno effettuate senza
applicazione dell’imposta ex art. 50 bis Dpr 633/72.
• In rosso le operazioni interessate.
101
Esemplificando
A
R.F.
Deposito doganaleDeposito IVA
b
B
1. beni introdotti in deposito
doganale e ivi manipolati
2. Beni immessi in libera pratica
(e deposito IVA) e perfezionati
R.F.
c
d
e
102
Il problema dell’ “estrazione”
dal deposito IVA
• Se l’autovettura è destinata al mercato italiano:
• R.F. estrae emettendo autofattura ex art. 17, co. 3, ex art. 50 bis,
co. 6;
• La successiva cessione a “c” è effettuata applicando l’IVA con
aliquota ordinaria per le cessioni interne in Italia;
• Se l’autovettura è destinata ad “A” o a R.F. di “A” in Spagna:
• L’estrazione avviene in contemporanea con la cessione intraUE
emettendo fattura ex art. 41, co. 2 lett. c come ammesso dall’art.
50 bis, co. 4.
• In rosso le operazioni interessate.
103
Esemplificando
A
R.F.
Deposito doganaleDeposito IVA
b
B
1. beni introdotti in deposito
doganale e ivi manipolati
2. Beni immessi in libera pratica
(e deposito IVA) e perfezionati
R.F.
c
d
e
104
Il problema dell’acquisto di
accessori / pezzi di ricambio
• Sono pezzi acquistati da fornitori intraUE e italiani e
installati sulle vetture in deposito;
• Se sono acquistati da fornitori intraUE:
• R.F. effettua l’acquisto intraUE e introduce i pezzi in
deposito IVA;
• R.F. integra la fattura del cedente UE, ma non applica
l’IVA ex art. 50 bis, co. 4 lett. a;
• Se sono acquistati da fornitori italiani:
• I fornitori fatturano direttamente ad A senza applicare
l’imposta ex art. 50 bis, co. 4 lett. c;
• Sono loro a provvedere all’immissione in deposito.
105
La soluzione dell’Agenzia
• Promemoria:
• I due depositi ancorché contigui assolvono
funzioni diverse:
• Quello doganale raccoglie beni che ancora sono
esteri, non sono in libera pratica, non sono stati
assolti dazi;
• Ex art. 129 Reg. CE 450/08 con l’immissione in
libera pratica la merce diventa comunitaria a tutti
gli effetti;
• Quello iva include invece merce UE che necessita
solo di lavorazioni in un regime di non debenza IVA.
106
Rapporti fra depositi
• Uno stesso luogo può assolvere entrambe le
funzioni purché la diversità della custodia dei
beni sia rilevabile;
• Un deposito doganale opra anche come
deposito IVA, in questo senso è necessaria solo
la comunicazione all’ufficio doganale;
–Nella comunicazione va anche spiegato come si
intende mantenere distinti i beni all’interno del
deposito (Ris. 16/06 Dogane);
–Per il resto, l’interpretazione del contribuente nel
caso è tendenzialmente corretta, nel senso che ...
107
Acquisto della autovetture
dalla società inglese
• In realtà le merci / autovetture sono importate
e al momento della cessione sino stoccate in
deposito;
• Ne deriva che l’operazione è esclusa dal campo
di applicazione IVA per difetto del requisito
della territorialità;
• Non ci sarà alcun addebito nei confronti del
rappresentante fiscale in Italia della società “A”.
108
“Manipolazione” della merce
nei depositi doganali
• Le “manipolazioni usuali” sono possibili nei
depositi doganali;
• La loro fatturazione segue il regime di non
imponibilità ex art. 9, co. 8, Dpr 633/72;
• L’importo della prestazione tuttavia aumenta il
valore del bene al momento del passaggio in
dogana;
• Ne deriva che al momento dell’importazione
definitiva il debito IVA sarà più alto.
109
Introduzione dei beni
in deposito IVA
• Al momento di immissione in libera pratica si
assolvono i dazi e i diritti doganali (con la sola
eccezione dell’IVA);
• Dal momento che i deposito opera sia come
deposito doganale sia come solo deposito IVA,
sono necessarie disposizioni eccezionali e “ad
hoc” per evitare promiscuità;
–I beni devono essere visivamente distinguibili;
–Per il caso di specie non c’è problema, visto il fatto
che le vetture si distinguono, ma altrimenti è
ipotizzata l’apposizione di specifici contrassegni.
110
Prestazione di servizi sui beni in
deposito (IVA)
• Si tratta delle attività di “perfezionamento
attivo;
–Nel caso, sostituzione di particolari danneggiati
(durante il trasporto ?);
–Nel caso, anche applicazione di optional o
successiva “customizzazione” della vettura su
richiesta del cliente;
–...
• Tutte le operazioni possono essere effettuate
nel deposito senza l’applicazione dell’imposta
ex art. 50 bis, co. 4 lett. h, D.l. 331/03.
111
Estrazione dei beni dal deposito
• Al momento dell’estrazione il rappresentante
fiscale in Italia deve provvedere alla
fatturazione in inversione ex art. 17, co. 3 Dpr
633/72;
–In linea con quanto previsto dall’art. 50 bis, co. 6
D.l. 331/93;
• Quando, dopo l’estrazione, i beni sono venduti
a un operatore italiano, la cessione sarà
regolarmente fatturata con IVA italiana dal
rappresentante;
• Segue ...
112
Estrazione ... ed immediata
cessione intraUE
• Segue ...
• Il rappresentante fiscale si comporta come da
art. 50 bis, co. 4 lett. f:
–Effettua una operazione assimilata a una cessione
intraUE;
–Non applica l’imposta ex art. 41, co. 2, lett. c D.l.
331/93;
– Non varia a seconda che ceda ad “A” o al
rappresentante fiscale di A in un altro Stato;
–Compila i modelli INTRASTAT per la cessione
effettuata.
113
Acquisto accessori
incorporati nelle vetture
• Se i fornitori sono comunitari ...
–Il rappresentante fiscale effettua un acquisto
intraUE, e introduce i beni in deposito IVA;
–Il rappresentante integra la fattura emessa dal
fornitore UE, ma non applica l’IVA ex art. 50 bis, co.
4 lett. a e compila il registro degli acquisti intraUE;
• Se i fornitori sono italiani ...
–sono ceduti di fatto ad A con fattura emessa senza
applicazione dell’IVA ex art. 50 bis, co. 4 lett. c solo
a condizione che siano introdotti all’atto della
cessione nel deposito a cura del cedente.
114
Segue ...
• Ris. 66/E del 15 maggio 2001;
• “L’obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale,
ancorché già nominato per altre operazioni, non
sussiste nelle ipotesi in cui sia per le cessioni che per le
prestazioni, l’operazione venga posta in essere
direttamente tra l’operatore comunitario e quello
nazionale”.
• Come appunto accade nel caso di specie.
115
Fine
Slides preparate per la lezione del 19 ottobre 2018.
master in diritto ed economia degli scambi
internazionali
marco.greggi@unife.it

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I depostiti IVA e i depositi doganali

  • 1. I depostiti IVA (e i depositi doganali) Marco Greggi Verona, 19 ottobre 2018
  • 2. Una mappa, il pomeriggio insieme • Ricognizione degli istituti in trattazione oggi, e la loro contestualizzazione (nel Codice Doganale e del d.l. 331/93), • Analisi dei «Depositi IVA» con richiami alla disciplina dei depositi doganali per annotarne continuità e discontinuità; • Casistica, ove necessario … 2
  • 3. Il tipo di problemi nel commercio estero, un caso … • Commissione tributaria regionale Emilia – Romagna n° 1715 del 21 giugno 2018 (inedita). 3 I marchi sono dei rispettivi proprietari. Utilizzazione con finalità meramente didattica. Caso manipolato e semplificato per esigenze formative, le circostanze di fatto e in diritto potrebbero non coincidere necessariamente con la rappresentazione offerta.
  • 5. Qual è il problema • L’operazione viene erroneamente qualificata come transito comunitario interno dallo spedizioniere (ma con destinazione finale Svizzera); • Il contribuente italiano chiede la rettifica dell’operazione per poter beneficiare del regime Iva delle esportazioni. • La dogana rifiuta la rettifica in quanto manca la prova dell’effettiva esportazione all’avente causa cinese. 5
  • 6. Quale la soluzione ? • CTR privilegia la «presumibile» natura dell’operazione: • Documentazione emessa da Lufthansa e dal trasportatore indica come destinazione del cargo Hong Kong; • Alle irregolarità della dichiarazione resa si può supplire attraverso le presunzioni (… del fato che la merce non sia rimasta in territorio UE: cioè non sia finita a Cipro) e la documentazione «altra» prodotta. 6
  • 7. Come ci si è arrivati ? Cosa c’entrano i depositi ? • Le operazioni rappresentate non sono semplici cessioni all’esportazione; • Non possono neanche essere ricondotte ai modelli di «triangolazione» (all’esportazione o meno); • I depositi nascono per rispondere anche a questo tipo di esigenze; • Priorità: agevolare soluzioni logistiche ottimali per gli operatori economici coinvolti. 7
  • 8. Lessico per i depositi doganali • Regime di deposito: regime speciale che permette di sospendere i diritti gravanti sulle merci in deposito; • Agenzia delle Dogane permette la loro operatività (artt. 237 – 242 Reg. 952/2013 (Codice doganale) e artt. 201 – 203 Regolamento 2446/2015); • Perché ? • Stoccaggio di merce non proveniente dall’UE sino a quando non sarà nota la sua destinazione effettiva. 8
  • 9. Segue: diversi tipi di depositi • Depositi doganali: • Pubblici: • Tipo I, I o III: variano a seconda della responsabilità – art. 242 CDU - per la merce in regime di deposito (titolare dell’autorizzazione o titolare del regime, i depositi di tipo III sono gestiti direttamente dall’Autorità doganale); • Privati: • Tipo C, d ed E: possono essere gestiti solo dal titolare dell’autorizzazione ma le merci in regime possono essere anche di terzi. 9
  • 10. Invece i depositi IVA cosa sono ? • Sono “territori” / “luoghi” ove operazioni incluse nel campo IVA avvengono senza che sorga l’obbligo del versamento dell’IVA; • Derogano quindi al criterio della territorialità dell’Imposta; • La figura centrale è il depositario: –Gestisce il deposito; –È responsabile ai fini IVA per tutte le operazioni che avvengono all’interno dello stesso. 10
  • 11. 11 Cosa non sono ? • Non sono depositi doganali; • Infatti, questi ultimi a differenza dei depositi IVA: –Ricevono merce proveniente dal di fuori dell’Unione (senza assolvimento del dazio doganale); –Sono soggetti a controlli permanenti da parte degli organi doganali; • Hanno però avuto come obiettivo quello di recuperare una asimmetria che era a vantaggio della merce importata (e immessa in depositi doganali).
  • 12. 12 A cosa servono ? • Si tratta di un istituto finalizzato a rendere più agevoli le operazioni IVA all’interno dell’Unione… • ... o a facilitare la custodia di beni, soprattutto quando: 1.I beni in questione sono oggetto di cessioni plurime all’interno dell’Unione; 2.I beni in questione provengono da paesi dell’Unione o sono destinati a paesi dell’Unione; 3.Quando i beni sono trattati “a catena”, cioè quando passano ripetutamente di proprietari (e magari in un breve periodo); • Si pensi, ad esempio, alle borse merci.
  • 13. 13 Come funzionano ? • Le operazioni che hanno ad oggetto beni depositati in custodia non sono assoggettate ad IVA; • L’imposta è dovuta all’uscita dei beni; • L’introduzione dei beni e le cessioni successive sono effettuate senza l’applicazione dell’IVA; –Non sono assoggettati ad IVA neppure i compensi per le lavorazioni di beni in deposito o per i corrispettivi dovuti per il deposito; • Si assoggetta ad IVA l’estrazione del bene dal deposito.
  • 14. 14 Perché sono stati istituiti ? •Per diverse ragioni; •Logica funzionale; •Per generare una sorta di “sospensione d’imposta” ai beni che circolano intraUE come per alcuni beni che provengono da Paesi extracomunitari e per i quali si può chiedere la sospensione d’imposta in determinati casi. •In questo caso, anche i beni “nativi” europei possono beneficiare di un regime simile.
  • 15. 15 Beni “depositabili” •I beni potenzialmente oggetto di deposito rientrano in tre categorie: 1.Beni comunitari sia provenienti da altri stati UE sia provenienti da pesi extraUE e immessi in libera pratica in dogana italiana; 2.Beni nazionali ceduti nei confronti di aventi causa comunitari; 3.Beni nazionali ceduti ad operatori economici nazionali dal 2017 (e a specifiche condizioni applicative dell’IVA).
  • 16. 16 I beni esclusi dalla disciplina • L’esclusione è espressamente prevista dal legislatore all’art. 50 bis per determinate fattispecie: –Cessione di beni nei confronti di privati consumatori; • Nei depositi non è possibile la vendita al dettaglio; • Solo operatori economici italiani possono provvedere all’estrazione di beni dai depositi; –Chi svolge attività di vendita promiscua (ingrosso e dettaglio) deve disaggregare le gestioni ex art. 36 Dpr 633/72 e può tenere i beni in deposito all’ingrosso e poi passarli successivamente anche al minuto.
  • 17. 17 Segue … • Sono altresì esclusi: • Beni che sono in Italia in regime di ammissione temporanea; • Beni inseriti in depositi doganali (che non siano depositi IVA) in attesa di venire caratterizzati per una specifica destinazione doganale; • Beni importati uscendo da regime di perfezionamento attivo; • Rinvio più in generale a Circ. 12/E del 24/03/2015.
  • 18. 18 La natura giuridica della custodia • Ha ad oggetto beni nazionali e comunitari non finalizzati alla vendita al minuto nei locali del deposito; • Il regime della custodia è condicio sine qua non per il non assoggettamento ad imposta; • Teoricamente, non basta l’introduzione di beni in deposito e la presa in carico a registro ex art. 50 bis e art. 3 decreto 419/97 • Ci vuole lo stoccaggio di beni (anche nel container) ci vuole la stipula di un contratto di deposito (cfr. art. 1766 c.c.); • Cfr. CGUE C-272/2013 Equoland.
  • 19. 19 La gestione del deposito •Si tratta di una attività da gestire nelle forme d’impresa; •Teoricamente, sono coinvolte due tipologie di imprese nella gestione del deposito: – Imprese già abilitate a particolari forme di gestione di beni fiscalmente rilevanti; • Magazzini generali con autorizzazione doganale; depositi doganali, depositi per i beni soggetti ad accisa, ... – Imprese che possono essere autorizzate a tal fine; 1. Depositi in conto terzi; 2. Depositi in conto proprio.
  • 20. 20 Segue: la gestione ... • Depositi in conto terzi: –La gestione è possibile da parte di spa, sapa, srl, coop ed enti con capitale o fondo di dotazione non inferiore a € 516.000; –Si tratta in genere di operatori professionali della logistica e dello stoccaggio che gestiscono il deposito fiscale per terzi; • Depositi in house (per conto proprio): –Li può fare ogni impresa su autorizzazione. La dimensione non rileva, ma gli unici beni ammessi sono quelli inviati da un operatore comunitario e destinati a essere ceduti al depositario (consignement stock).
  • 21. 21 Ulteriori requisiti soggettivi • Gli operatori economici coinvolti: –Non devono essere sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; –Non devono aver riportato condanne per reati finanziari; –Non devono aver commesso violazioni “gravi e ripetute” degli obblighi IVA; –Non devono essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato, ...), né trovarsi in liquidazione; –Se si tratta di società, i requisiti devono essere rispettati anche dai legali rappresentanti delle stesse.
  • 22. 22 La cd. “Manovra 2011” • Decreto sviluppo (art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011), sono state apportate sostanziali modifiche al 50 bis co. 4 lett. b: • L’immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è possibile solo previa presentazione di un’idonea garanzia commisurata all’imposta. • La garanzia deve essere fornita dal soggetto “depositante”, sebbene il suo svincolo sia subordinato all’operato del soggetto che estrae i beni dal deposito.
  • 23. 23 Segue: la manovra d’estate ... • In altri termini, il soggetto che procede all’estrazione della merce dal deposito deve comunicare al gestore dello stesso i dati della liquidazione dell’IVA, e solo in tal momento si ha lo svincolo della garanzia. • Pertanto, laddove non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha immesso i beni del deposito IVA e quello che provvede ad estrarli, il primo vede subordinato lo svincolo della garanzia prestata all’operato di un soggetto che (nella maggior parte del casi) potrebbe non conoscere.
  • 24. 24 Esonero dalla garanzia • Dalla prestazione di tale garanzia vengono esonerati: • Gli operatori economici autorizzati ai sensi dell'art. 14-bis del regolamento n. 2454/93 • (Certificato AEO); • I soggetti esonerati dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del testo unico sulle leggi doganali. • Soggetti solvibili
  • 25. 25 Deposito IVA, deposito doganale • Non c’è automatismo nell’estensione del secondo al primo; • Intervento ad hoc del legislatore con D.l. 262/06, art. 50 bis. co. 2 bis; • Prima i depositi accisa e i depositi doganali erano automaticamente autorizzati ad operare anche come depositi IVA; • Ora: non ci vuole una autorizzazione espressa, ma è necessaria la comunicazione all’Ufficio doganale e alle DRE competente ratione loci.
  • 26. 26 Segue: il ruolo delle Dogane • L’Ufficio doganale, che esercita la vigilanza, deve: –Verificare la sussistenza dei requisiti ex lege; –Far adeguare la garanzia prestata all’atto della costituzione del deposito doganale in ragione della diversa (maggiore) movimentazione delle merci nel caso di specie. • Questa esigenza era stata esplicitata prima già con Circ. 16/D del 28/04/06; • Perché ?
  • 27. 27 Il problema, in concreto • Spesso venivano costituiti depositi fiscali, con finalità doganali, che poi venivano usati solo come depositi IVA; • In questi casi l’Agenzia delle Dogane finiva per revocare l’autorizzazione al deposito doganale, avendo come “effetto domino” la revoca anche della sua utilizzabilità come deposito ai fini IVA; • Si tratta di un modus operandi ancora attuale, sostanzialmente.
  • 28. 28 Compliance formale (in generale) •La movimentazione di beni (da / in) deposito deve essere tracciata attraverso: –Documento amministrativo (fattura); –Altro documento commerciale o di trasporto dal quale comunque deve essere individuabile: 1. Numero e specie dei colli; 2. Natura, qualità, e quantità dei beni; 3. Il corrispettivo dei beni (oppure in assenza il loro valore normale); 4. Luogo di provenienza e di destinazione dei beni movimentati di volta in volta; 5. Il soggetto che effettua l’operazione (o per conto del quale è effettuata).
  • 29. 29 Segue … • Da ricordare anche che: –Nel caso di beni immessi in libera pratica l’immissione avviene attraverso il documento doganale; –In ogni caso, i dati sopra indicati nei punti da 1 a 5 devono essere poi riportati sul registro tenuto a cura del responsabile del deposito; • Si tiene così traccia di tutte le movimentazioni. –Esistono poi specifici obblighi in capo al depositario, e più precisamente ...
  • 30. 30 Gli obblighi del depositario • Si individuano sulla base degli art. 50 bis e dell’art.53 e 39 del Dpr 633/72: –Va istituito un registro nel quale tener traccia di tutte le movimentazioni dei beni in deposito; –Si tratta di un registro cartaceo (forme elettroniche equipollenti ?); –Va conservata copia di tutti i documenti che riguardano, come si è detto: • L’introduzione di beni in deposito; • Estrazione dei beni dal deposito; • Scambi di beni durante la giacenza del deposito. –Gli obblighi poi variano se il soggetto depositante non è italiano.
  • 31. 31 Segue: il depositante straniero • Quando si pone il problema ? –Quando un non residente deposita, estrae o movimenta beni; –Quando il non residente non ha una posizione IVA in Italia, ovvero NON ha: • Identificazione diretta; • Rappresentante fiscale; • Stabile organizzazione; –Effetto: • Il gestore del deposito assume la veste di rappresentante fiscale ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi tributari.
  • 32. 32 Segue: il depositario “rappresentante” • Il gestore del deposito assume le funzioni (e la responsabilità) di rappresentante fiscale per il non residente; • Vantaggi: il rappresentante chiede (può chiedere) un solo numero di partita IVA per TUTTE le operazioni che hanno oggetto nel luogo del deposito e per TUTTI i soggetti rappresentati non residenti); • Estensione della responsabilità solidale: – Per le immissioni in deposito e per le estrazioni (salva la prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi formali e procedurali di propria competenza).
  • 33. 33 Il sistema di controllo • Qui dipende dalla direzione della Direzione regionale delle Entrate; • La competenza è territoriale sulla base della localizzazione del deposito; • Il provvedimento va emesso entro 180 giorni dalla richiesta e comunicato all’Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del richiedente; • Va revocato per: –Gravi irregolarità nella gestione del deposito; –Gravi e ripetute violazioni della normativa IVA; –Condanna definitiva per reati finanziari.
  • 34. 34 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione • L’istanza rivolta all’ufficio competente va “integrata” con: 1.Certificato di iscrizione a registro della camera di commercio; 2.Certificato dei carichi pendenti; 3.Certificato generale del casellario giudiziale; 4.Certificato cd. “antimafia”; 5.... 6.Se si custodiscono beni per conto terzi si deve dimostrare la disponibilità di locali adeguati al fine.
  • 35. 35 Legittimati al controllo 1.Ufficio doganale per i depositi doganali che sono stati “estesi” a depositi IVA; 2.Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione territoriale il deposito è stato costituito; 3.Guardia di finanza; –I soggetti (2) e (3) possono effettuare controlli anche sui depositi (anche) doganali previo accordo con l’Agenzia delle dogane.
  • 36. 36 Inquadramento delle operazioni • In termini generali le operazioni ad oggetto beni in deposito si sviluppano su una “tendenziale” non imponibilità: –L’introduzione, la manipolazione in deposito, la cessione in deposito non danno luogo all’addebito IVA; –Non generano plafond né danno diritto allo status di esportatore abituale; –Fanno salvo il diritto alla detrazione ex art. 19 Dpr 633/72; –L’IVA è riscossa al momento dell’uscita dal deposito.
  • 37. 37 ... e di quelle nei depositi • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito; 3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia a partire dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 38. 38 ... ma prima delle “agevolate” ! • Si deve analizzare il regime che attiene alle movimentazioni preliminari, e cioè capire il regime fiscale de: • L’introduzione dei beni in deposito; • L’estrazione dei beni dal deposito; • ... e individuare la base imponibile ai fini IVA a seguito dell’estrazione di un bene dal deposito stesso.
  • 39. 39 Introduzione di beni • Il deposito IVA non è solo un regime giuridico, come quello doganale, ma un luogo fisico; • Per beneficiare del regime è necessario che i beni in questione vi siano fisicamente introdotti ... • ... o che siano lì localizzati quando sono manipolati o ceduti; • Quindi, nessuna agevolazione se un bene non è in deposito ... o in un locale limitrofo per lavorazione.
  • 40. 40 Estrazione dei beni • All’estrazione, il bene perde il suo stato di “non assoggettamento”; • L’estrazione viene trattata sulla base della specifica modalità nella quale viene attuata; –Cessione in Italia ? Operazione imponibile; –Cessione intraUE ? Operazione non imponibile; –Cessione verso altro deposito ? mantenimento della sospensione d’imposta –... • Poi c’è il problema della legittimazione alla estrazione del bene.
  • 41. 41 Soggetti autorizzati all’estrazione • Si deve trattare di operatori economici identificati ai fini IVA in Italia; 1.Imprenditori; 2.Professionisti; 3.Rappresentanti fiscali; 4.Soggetti esteri identificati direttamente; 5.Stabili organizzazioni; • Operatori economici esteri non identificati in Italia ovvero consumatori finali italiani non possono estrarre beni dal deposito.
  • 42. 42 Segue: l’effetto dell’estrazione • Al momento dell’estrazione sorge l’obbligo IVA; • L’assolvimento avviene attraverso l’inversione contabile da parte dell’operatore economico italiano; –Se i beni restano in Italia; –Emette autofattura o integra la fattura emessa dal cedente i beni in questione ed estratti dal deposito (art. 17, co. 3 Dpr 633/72); –Se i beni non restano in Italia, allora l’estrazione è non imponibile o perché cessione intraUE o perché cessione all’esportazione, e ne condividono quindi il regime IVA.
  • 43. 43 Novità più importante del 2017 • L’estrazione in Italia di beni già introdotto in Italia al di fuori di importazioni / acquisti IntraUE avviene con il versamento dell’IVA (mediante f24) a cura del soggetto estraente; • Il gestore del deposito è responsabile in solido dell’effettivo pagamento dell’imposta; • Ratio: contrasto ad operazioni abusive e logica di coerenza del sistema.
  • 44. 44 Segue: base imponibile • La base imponibile è calcolata: –Per l’introduzione dei beni, dal corrispettivo pagato o dal loro valore normale; –Per le cessioni in giacenza, dal corrispettivo pagato, unitamente ai costi di deposito (se non inclusi nel prezzo); –Per l’estrazione, dal corrispettivo pagato all’ultima cessione aumentato degli oneri di cui al punto precedente, se non già inclusi nel prezzo e ai costi delle lavorazioni. • Ci sono poi gli adempimenti formali connessi ...
  • 45. 45 Segue: l’operazione formale • Il soggetto che provvede all’estrazione dei beni deve: – Emettere autofattura ex art. 17 Dpr 633/72 (o integrare con l’IVA la fattura di acquisto); – Annotare l’autofattura nel registro delle fatture emesse ex art. 23 Dpr 633/72 entro 15 gg dalla data di estrazione; – Annotare l’autofattura nel registro acquisti ex art. 25 Dpr 633/72 entro il mese successivo. • Il soggetto che gestisce il deposito annota a registro: – L’uscita dei beni; – Il soggetto che provvede all’estrazione; – La loro destinazione; – La qualità, etc ...
  • 46. 46 Formalizzazione dei servizi in costanza di deposito • Il problema: fatturazione dei servizi erogati durante il deposito; –Se non inclusi nel prezzo e comunicati dopo l’estrazione dei beni: –Si rende necessaria una variazione in aumento che l’estraente deve formalizzare attraverso l’emissione di ulteriore autofattura ex art. 26 Dpr 633/72 entro 15 gg dall’estrazione; –La registrazione della stessa deve aver luogo naturalmente anche nel registro acquisti entro il mese successivo.
  • 47. 47 Il punto della situazione fino ad ora •Si è visto cosa è un deposito; •Si è visto cosa c’entra; •Si è visto chi lo gestisce; •... •Resta da vedere la sua specificità, cioè la sua ragion d’essere e la sua potenziale utilità per gli operatori economici che decidono di avvalersene.
  • 48. 48 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 49. 49 Immissione in libera pratica e introduzione nel deposito • Non è una operazione di importazione in sospensione d’imposta, ma una importazione senza versamento dell’IVA; • L’operazione doganalmente si chiude con l’ingresso dei beni nel deposito, il certificato di immissione (sottoscritto dal depositario) va esibito all’ufficio doganale; • Quando il bene sarà poi estratto, sconterà il regime IVA che gli è proprio a seconda della modalità di estrazione.
  • 50. 50 Segue: immissione e introduzione •Ci sono limiti: –Non c’è immissione in libera pratica seguita da deposito secondo quanto visto prima se dai documenti di trasporto o dalle condizioni di consegna si rileva che i beni sono direttamente inviati a stabilimenti dell’operatore economico che non operano come deposito IVA (“franco - destino”); –Non fruiscono del beneficio le operazioni di “ammissione temporanea” e “perfezionamento attivo” dato che non coincidono con quella di immissione in libera pratica.
  • 51. 51 Segue: l’immissione da parte di un non residente • Se il non residente non è identificato ai fini IVA; • Tutti gli obblighi formali sono assunti dal gestore del rapporto che diventa “rappresentante fiscale limitato” fino al verificarsi della prima operazione lato attivo o passivo su quella stessa merce; • Rappresentante fiscale “leggero” (art. 44, co. 3): – Emette fatture e presenta modelli Intrastat; – Sono esclusi obblighi di registrazione e di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA. – Quando viene effettuata una delle operazioni di cui sopra, emergono anche gli altri obblighi (Circ. n.13 del 1994).
  • 52. 52 Segue: l’immissione, la sequenza di adempimenti • Dall’immissione in libera pratica in dogana a un deposito IVA: 1. La merce arriva in dogana accompagnata da documento di transito; 2. La merce viene sdoganata con bolletta doganale; 3. ... e su di essa si specifica che la merce è destinata a un deposito IVA. L’ufficio può richiedere garanzia (fideiussione); 4. La merce è immessa fisicamente nel deposito IVA; 5. Il gestore del deposito (a) Prende in carico la merce (b) Appone sulla bolletta doganale la presa in carico e il numero; (c) Consegna copia della bolletta all’ufficio della dogana che ha sdoganato. 6. Quando la merce uscirà dal deposito IVA , lo farà come cessione, cessione intraUE, esportazione, ...
  • 53. 53 Il ruolo dell’importatore • Nel registro acquisti deve registrare sia il documento doganale di importazione, sia l’autofattura (se lui provvede all’estrazione dei beni dal deposito); • L’autofattura in questo caso è considerata integrante il documento doganale (Ris. 198 del 2000); • Tuttavia, la duplicazione dei documenti può creare lo stesso problemi dal punto di vista della registrazione ...
  • 54. 54 In particolare, la Ris. 198/00 • Un caso di impiego del deposito IVA: • ... Le operazioni di immissione in libera pratica (del gas) possano essere effettuate senza pagamento dell’IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b) del D.L. n. 331/93, apparendo le stesse in linea con le prescrizioni contenute nella citata norma; • Segue ...
  • 55. 55 Ancora, la Risoluzione ... • Per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta relativa ai quantitativi di gas estratti dal deposito e destinati al consumo nel territorio dello Stato, appare legittima l’emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Dpr 633/72, come consentito dall’art. 50-bis, co. 6, cpv, del D.l. 331/93; • Tuttavia, in detta autofattura occorrerà fare riferimento al documento doganale di importazione, già annotato nel registro degli acquisti (art. 25 Dpr n.633/72), del quale [la fattura] può essere considerata come completamento ai fini dell’assolvimento dell’imposta non pagata in dogana all'atto dell'importazione.
  • 56. 56 Conclusione ... (1/2) • La menzionata autofattura, recante l’ammontare imponibile del bene estratto e la relativa imposta, dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) sia in quello degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72) nei modi seguenti: • Qualora l’ammontare imponibile non sia variato rispetto al valore di introduzione: • Nel registro delle fatture emesse va riportato integralmente sia l’imponibile che l’imposta; • Nel registro degli acquisti andrà annotata esclusivamente l'imposta, essendo l’imponibile già indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera pratica.
  • 57. 57 Conclusione ... (2/2) • Qualora l’ammontare imponibile risulti diverso rispetto al valore di introduzione, anche in ragione di eventuali prestazioni di servizi rese durante la giacenza in deposito: • Nel registro delle fatture emesse andrà annotato l'intero ammontare imponibile e la relativa imposta (come prima, non cambia niente); • Nel registro degli acquisti dovrà essere riportata la differenza dell’ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato sulla base del documento doganale), nonché l’intera imposta afferente l’operazione di estrazione.
  • 58. 58 Nel dettaglio: l’importatore • Se il valore del bene non è variato rispetto a quello di importazione: –Nel registro fatture emesse va registrato l’imponibile e l’imposta; –Nel registro acquisti solo l’imposta, dato che l’imponibile è individuato dal documento doganale di immissione; • Se invece è variato (es. servizi in deposito): –Nel registro fatture emesse va registrato l’imponibile e l’imposta per intero; –Nel registro acquisti va indicato solo lo spread di imponibile (rispetto a quello rilevato in dogana) e l’intera imposta.
  • 59. 59 In chiusura ... • Pericoli di elusione fiscale ? • Ipotizzati quando il deposito viene utilizzato solo per “transito della merce”; • La prassi riteneva che per poter beneficiare del regime il deposito debba essere effettivo anche e soprattutto dal punto di vista civilistico; • Non si deve trattare di mero transito, ma di vera e propria custodia di merce, con il rispetto di tutta la normativa di diritto privato. – Molte di queste ipotesi sono già state “intercettate” dall’intervento del legislatore del 2011.
  • 60. 60 Conferme giurisprudenziali • Cass. 12262 del 19/05/2010: la responsabilità del depositario opera anche nella fase di immissione se le merci arrivano da un regime di libera pratica; • CGUE C-499/10 del 21/12/2011: nessuna responsabilità oggettiva per il gestore del deposito IVA a fronte di omessi versamenti IVA; • Cass. 15987 del 29/07/2015: l’introduzione della merce a deposito IVA non deve essere virtuale ma anche fisica. • Cass. 26202 del 22/06/2015: l’utilizzo fraudolento del regime di deposito Iva per evitare il tributo all’importazione determina il reato di contrabbando.
  • 61. 61 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni da introdurre in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 62. 62 Bene comunitario introdotto da operatore italiano • La situazione di fatto: un operatore economico italiano acquista beni in un altro Paese UE e li inserisce in deposito; 1. Effettua l’acquisto da un operatore UE; 2. Integra la fattura senza applicare l’imposta e citando l’art. 50 bis; 3. Registra la fattura come “operazione non soggetta ex art. 50 bis”; 4. La merce che viene dall’estero è fisicamente condotta nel deposito accompagnata da fattura di vendita o altro documento utile per la registrazione nel registro del depositario; 5. Durante la giacenza la merce: (a) Può essere venduta ad altri soggetti senza l’applicazione dell’IVA (il depositario deve trattenere copia dei documenti che rilevino i passaggi di proprietà) (b) Può subire lavorazioni in stabilimenti limitrofi senza pagamento di IVA 6. L’ultimo acquirente estrae i beni producendo copia della fattura di acquisto, copia di autofattura o copia di fattura comunitaria integrata.
  • 63. 63 In particolare, l’estrazione • Se estrae lo stesso soggetto che ha provveduto all’immissione attraverso acquisto intraUE: –Provvederà all’integrazione della fattura originaria di acquisto a suo tempo ricevuta e annotata; –... e ad annotare la sola imposta nel registro ex art. 23 (fatture emesse) come variazione in aumento; –... e ad annotare la sola variazione dell’imposta nel registro ex art. 25 (acquisti) al fine di evidenziare l’imposta e garantire la neutralità dell’operazione (che torna ad essere, ex post, un acquisto intraUE, in fin dei conti).
  • 64. 64 Bene comunitario introdotto da un operatore UE ? • Si applicano per analogia le regole viste prima, quando ad “introdurre” è un operatore italiano, ma: 1.Il comunitario “deve” nominare un rappresentante fiscale; 1.Può anche essere lo stesso depositario, e anche essere “leggero” (emissione / conservazione fatture + Intrastat) 2.La merce è introdotta con fattura intestata al rappresentante italiano dell’operatore UE.
  • 65. 65 ... e quando l’italiano li acquista ? • Ris. min 113/E del 2003: 1.Registra la fattura di acquisto nel registro ex art. 25 Dpr 633/72 senza applicazione dell’imposta; 2.Entro 15 giorni dall’estrazione integra la fattura con l’imposta e la registra come variazione nel registro della fatture emesse e in quello degli acquisti registra una variazione apri all’imposta; 3.L’effetto è la (solita) neutralità fiscale e l’evidenziazione dell’imposta dovuta; 4.Se durante il deposito i beni sono stati lavorati (sono aumentati di valore), le variazioni vanno registrare simmetricamente ex art. 23 e 25 citati.
  • 66. 66 Un caso particolare: il consignement stock • In pratica, il deposito “fai da te per te” viene gestito in proprio; –Di regola il cedente conserva la proprietà dei beni fino a quando l’acquirente non li individua nella massa di quelli consegnati; –Il cessionario dei beni gestisce il deposito solo per sé e utilizza i beni per l’esercizio della sua attività d’impresa e non per una successiva commercializzazione; –Applicazione del criterio “Res perit domino” (salva responsabilità del custode !!!); –Il prezzo dei beni si determina all’atto del prelievo.
  • 67. 67 Cosa lo caratterizza ? • L’estrazione dal deposito coincide con l’acquisto intraUE; • L’acquirente integra la fattura emessa da soggetto di altro Stato membro e la registra ex art. 46 ss.; • NON registra i beni che arrivano in Italia ex art. 50 dato che basta a questo fine la registrazione del deposito. • La sequenza è ...
  • 68. 68 Gli adempimenti per il consignement 1.In via preliminare, si richiede l’autorizzazione della DRE; 2.La merce entra in deposito con il documento di consegna emesso dal dante causa estero; 3.Se ne registra l’ingresso in deposito mediate registro (art. 50 bis, co. 3); 4.A mano a mano che il depositario acquirente necessita di beni, li preleva, realizza l’acquisto intraUE e lo comunica al dante causa non residente; 5.Successivamente integra la fattura.
  • 69. 69 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 70. 70 Cessioni IntraUE di beni introdotti in deposito • Il caso: un operatore italiano vende beni a un operatore UE (o non UE ma con rappresentante fiscale in un paese UE) ma anziché inviare i beni li inserisce in deposito; –Non è cessione intraUE non imponibile, bensì operazione non soggetta ad IVA ex art. 50 bis , co. 4 lett. c. D.l. 331/93; –Quindi non va registrata nel modello INTRA 1 come cessione intraUE; –Quando il bene viene estratto si applica l’IVA sulla base dell’operazione di estrazione.
  • 71. 71 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 72. 72 Cessioni interne di beni in deposito • Immissione avviene in regime di non imponibilità e a prescindere dal tipo di merce considerata; • L’estrazione dà luogo all’addebito IVA se la merce resta in Italia e non è inserita nel quadro di: • Cessione IntraUE; • Cessione all’esportazione.
  • 73. 73 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 74. 74 Cessione di beni in deposito (senza estrazione) • Sono tutte operazioni estranee all’applicazione IVA; • Le regole possono essere così riassunte: 1. Non rileva la residenza degli operatori coinvolti (Italia, UE, ...) (rilevano però i principi classici di territorialità); 2. Ogni operazione deve essere tracciata dal depositario, che conserva copia di fatture che registra ex art. 50 bis, co. 3; 3. L’italiano che effettua cessioni deve specificare che l’operazione è “non soggetta ad IVA” menzionando l’articolo in questione (aumenta il volume d’affari, ma non modifica il plafond); 4. Se è un italiano che compra da non residente senza rappresentante, applica il regime dell’inversione ex art. 17, co. 3; 5. Se a movimentare la merce sono due non residenti, non c’è nessun obbligo tranne quello del depositario che deve tener traccia a registro dell’operazione.
  • 75. 75 Estrazione di beni che restano in Italia • In sintesi, il regime è quello prevedibile per il quale: –Trova applicazione l’IVA (italiana, ovviamente); –Chi estrae i beni deve essere operatore economico; • ... se è non residente, allora gli obblighi devono essere adempiuti da rappresentante fiscale che perde lo status di “leggero”; –L’assolvimento dell’imposta avviene mediante autofattura per inversione contabile ex art. 17, co. 3 Dpr 633/72; • Anche se i beni sono stati immessi in libera pratica e anche se a immetterli a deposito era stato lo stesso soggetto che li estrae.
  • 76. 76 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 77. 77 Estrazione di beni da deposito e invio all’estero • Si tratta di ipotesi (intraUe ed esportazione) che possono essere affrontate congiuntamente; 1.Il cedente effettua operazione non imponibile; 2.L’operazione concorre al plafond e al volume d’affari; 3.Se si tratta di cessione IntraUE ... 1. Fattura non imponibile ex art. 41 e 50 bis D.l. 331/93; 2. Compilazione modello INTRA 1bis; 4. Se si tratta di cessione all’esportazione: 1. Fattura non imponibile ex art. 8 Dpr 633/72; 2. Se si estraggono i beni sulla base di dichiarazione doganale si compila ulteriore modulistica a quel fine; 5.Adempimenti possono essere assolti da un rappresentante leggero.
  • 78. 78 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni (immessi in Italia ed estratti in Italia, dal 1 aprile 2017); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 79. 79 Movimentazione fra depositi • Non si tratta, giuridicamente, di una operazione di estrazione; • Non c’è applicazione di IVA; • L’operazione deve essere comunque formalizzata da un documento di passaggio / trasporto; • ... perché la stessa operazione deve essere annotata nei rispettivi registri dei due depositi; –Si pensi alla revoca di status di deposito di uno stabilimento e il trasferimento di beni da questo a un altro.
  • 80. 80 La “specificità” del deposito • Il co. 4, art. 50 bis individua operazioni effettuate senza il pagamento dell’imposta (operazioni “agevolate”): 1. Acquisti intraUE di beni introdotti in deposito; 2. Immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito 3. Cessioni intraUE di beni introdotti in deposito; 4. Cessioni interne di beni particolari (minerali non ferrosi, merce tratta in borsa, tabella A bis D.l. 331/93); 5. Cessione di beni in regime di deposito; 6. Cessioni intraUE di beni estratti da depositi (art. 41 D.l. 331/93); 7. Esportazioni di beni estratti da depositi (art. 8, Dpr 633/72); 8. Prestazioni di servizi di manipolazione, in deposito o in locali limitrofi entro 60 giorni; 9. Trasferimento da deposito a deposito.
  • 81. 81 Servizi sui beni (giacenti) • Regola di accessorietà: –Tutte le prestazioni di servizi erogate “assorbono” il regime di non applicazione IVA dei beni; • Problema concreto: quali servizi ? Un deposito può diventare uno stabilimento ? • La norma non è affatto chiara e neppure la prassi; • Quali servizi ? –Quelli normalmente applicabili a beni in deposito (conservazione, manipolazione usuale, ...) • Ma poi si pone il problema dei locali limitrofi !
  • 82. 82 L’incidenza del cd. “Decreto anticrisi” • D.l. 185/08, convertito in l. 28/01/09, n°2, art. 16, co. 5 bis; • Interpretazione autentica dell’art. 50 bis, co. 4, lett. h D.l. 331/93; • La lettera h ... omissis ... si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. 82
  • 83. 83 A cosa mirava il legislatore ? • Casistica: • Merci “introdotte” nello spazio del deposito mediante container che vengono “aperti” in zone adiacenti al deposito per le prime lavorazioni direttamente in seguito all’estrazione dal container; • Le lavorazioni si fanno su locali limitrofi, a volte senza l’effettiva, materiale, introduzione nello spazio del deposito. • Il che aveva fatto sorgere il dubbio della possibile applicazione (o meno) del regime del 50 bis. 83
  • 84. 84 Cosa sono i locali limitrofi ? • Ris. min. 149/E del 02/10/00; –Sono locali che non costituiscono parte integrante del deposito, ma sono a questo funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità; –Devono comunque rientrare nel complesso di beni a disposizione del depositario; –... e la lavorazione non può superare i 60 giorni; –... e sono esclusi i servizi di trasporto (dentro e fuori) il deposito perché si ritiene che siano rivolti a beni non più (o non ancora !) in regime di deposito.
  • 85. 85 Un test per le nozioni acquisite • Risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017 (cd. «interpello sui nuovi investimenti»)
  • 86. 86 Un test per le nozioni acquisite A B G X Contract manufacturer per B HUB
  • 87. 87 Prima operazione • Acquisto di prodotti finiti provenienti da Stati membri diversi dall’Italia con consegna nel territorio dello Stato ed introduzione all’interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in Paesi terzi; • …
  • 88. 88 Risposta • Gli acquisti a titolo oneroso di prodotti finiti ceduti da soggetti d’imposta non residenti spediti da Stati membri (art. 38, co. 1, d.l. 331/93), effettuati da B, soggetto identificato ai fini IVA in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentate fiscale ai sensi dell’art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono acquisti intraUE soggetti ad IVA nel territorio dello Stato; • Questo perché gli acquisti intraUE non sono contestuali all’introduzione dei beni all’interno del deposito fiscale utilizzato ai fini IVA e, conseguentemente, non si renderà applicabile ai predetti acquisti il regime sospensivo dell’IVA.
  • 89. 89 Seconda operazione • Trasferimento nel territorio dello Stato di prodotti finiti di proprietà di B provenienti da Stati membri diversi dall’Italia con introduzione all’interno di un deposito fiscale (non utilizzato ai fini IVA) per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in Paesi terzi; • Stessa risposta data all’operazione 1, slide precedente.
  • 90. 90 Terza operazione • Immissione in libera pratica nel territorio dello Stato di prodotti finiti con introduzione all’interno di un deposito fiscale ed IVA, ai fini della successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in Paesi terzi; • Soluzione …
  • 91. 91 Risposta … • B può effettuare l’immissione in libera pratica di prodotti finiti (omissis) destinati ad essere introdotti all’interno del deposito fiscale - autorizzato ad essere gestito anche come deposito IVA – senza il pagamento dell’IVA all’importazione; • B deve fornire adeguata garanzia in favore dell’Ufficio doganale competente per l’IVA non riscossa all’atto della dichiarazione dei beni, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Dogane (cfr. note 5 ottobre 2011, n. 113881/RU e 1 febbraio 2012, n. 148047/RU). • Può essere riconosciuta a B la possibilità di essere esonerata dalla prestazione della garanzia al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 90 del TULD, in qualità di importatore non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
  • 92. 92 Quarta operazione • acquisto di prodotti finiti ceduti da A nei confronti di un numero di identificazione IVA di B attribuito da uno Stato membro diverso dall’Italia, custoditi all’interno di un deposito fiscale ed IVA, per la successiva rivendita nel territorio dello Stato, o in Stati membri diversi dall’Italia o in Paesi terzi; • Risposta
  • 93. 93 Risposta … • A può emettere fattura nei confronti del cessionario comunitario (numero di identificazione IVA di B attribuito da uno Stato membro diverso dall’Italia) senza addebito dell’IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del D.L. n. 331/93; • Va indicato che trattasi di cessione “non soggetta ad IVA in quanto beni introdotti in deposito IVA” (cfr. circolare n. 12/E del 2015, par. 5.1.3).
  • 94. 94 Segue … • L’art. 4, co. 7 d.l. 22/10/16, n. 193 ha modificato, con decorrenza dal 01/04/17, la disposizione recata dalla lettera c), del co. 4 dell’art. 50-bis D.L. n. 331 del 1993: • Detassazione di tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (la disposizione non è limitata alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro dell’Unione europea); • A decorrere dal 01/04/17 non saranno soggette ad IVA anche le eventuali cessioni realizzate da A nei confronti di B tramite l’utilizzo del proprio numero di identificazione IVA italiano con introduzione dei beni nel deposito IVA.
  • 95. 95 Un caso per riassumere tutto • Ris. min. 440/E del 12/11/08; • Impiego del deposito IVA insieme al deposito doganale per ottimizzare l’importazione di autovetture in Italia, la loro manipolazione (es, istallazione di accessori) e la successiva vendita: • In Italia; • Su altro mercato comunitario; • Di fatto, prestazioni di servizi sono effettuate su beni in deposito ... e sono usati due depositi.
  • 96. 96 Esemplificando A R.F. Deposito doganaleDeposito IVA b B 1. beni introdotti in deposito doganale e ivi manipolati 2. Beni immessi in libera pratica (e deposito IVA) e perfezionati R.F. c d e
  • 97. 97 Ricapitolando ... • “A” è società francese che fa import di vetture; • Opera con rappresentante fiscale in Italia che importa i veicoli da paesi terzi e li cede nel mercato UE; • I beni sono introdotti in deposito doganale in sospensione di IVA, dazi e accise e sono sottoposti alle manipolazioni di cui all’art. 43 T.U. 43/73; • Poi sono immessi in libera pratica (si pagano diritti doganali, ma non l’IVA) ... • ... e subito immessi in Deposito IVA ove sono “perfezionati”; • Successivamente i beni sono venduti a cessionari o trasferiti ad A non residente.
  • 98. 98 La risposta prospettata dal contribuente • Per le manipolazioni usuali dei beni in deposito prestate da “d”; • “d” dovrebbe emettere fattura per operazione non imponibile ex art. 9, co. 8 Dpr 633/72; • ... ma l’importo della prestazione aumenterà l’imponibile su cui calcolare l’IVA al momento dell’importazione. • In rosso le operazioni interessate.
  • 99. 99 Esemplificando A R.F. Deposito doganaleDeposito IVA b B 1. beni introdotti in deposito doganale e ivi manipolati 2. Beni immessi in libera pratica (e deposito IVA) e perfezionati R.F. c d e
  • 100. 100 Segue, la risposta ... • Dopo l’immissione in libera pratica i beni fisicamente non si spostano dal deposito doganale ... essendo quello IVA insistente su quello doganale e i beni in questione oggettivamente individuabili (numero di telaio); • Tutte le operazioni di perfezionamento attivo effettuate all’interno del deposito (IVA) saranno effettuate senza applicazione dell’imposta ex art. 50 bis Dpr 633/72. • In rosso le operazioni interessate.
  • 101. 101 Esemplificando A R.F. Deposito doganaleDeposito IVA b B 1. beni introdotti in deposito doganale e ivi manipolati 2. Beni immessi in libera pratica (e deposito IVA) e perfezionati R.F. c d e
  • 102. 102 Il problema dell’ “estrazione” dal deposito IVA • Se l’autovettura è destinata al mercato italiano: • R.F. estrae emettendo autofattura ex art. 17, co. 3, ex art. 50 bis, co. 6; • La successiva cessione a “c” è effettuata applicando l’IVA con aliquota ordinaria per le cessioni interne in Italia; • Se l’autovettura è destinata ad “A” o a R.F. di “A” in Spagna: • L’estrazione avviene in contemporanea con la cessione intraUE emettendo fattura ex art. 41, co. 2 lett. c come ammesso dall’art. 50 bis, co. 4. • In rosso le operazioni interessate.
  • 103. 103 Esemplificando A R.F. Deposito doganaleDeposito IVA b B 1. beni introdotti in deposito doganale e ivi manipolati 2. Beni immessi in libera pratica (e deposito IVA) e perfezionati R.F. c d e
  • 104. 104 Il problema dell’acquisto di accessori / pezzi di ricambio • Sono pezzi acquistati da fornitori intraUE e italiani e installati sulle vetture in deposito; • Se sono acquistati da fornitori intraUE: • R.F. effettua l’acquisto intraUE e introduce i pezzi in deposito IVA; • R.F. integra la fattura del cedente UE, ma non applica l’IVA ex art. 50 bis, co. 4 lett. a; • Se sono acquistati da fornitori italiani: • I fornitori fatturano direttamente ad A senza applicare l’imposta ex art. 50 bis, co. 4 lett. c; • Sono loro a provvedere all’immissione in deposito.
  • 105. 105 La soluzione dell’Agenzia • Promemoria: • I due depositi ancorché contigui assolvono funzioni diverse: • Quello doganale raccoglie beni che ancora sono esteri, non sono in libera pratica, non sono stati assolti dazi; • Ex art. 129 Reg. CE 450/08 con l’immissione in libera pratica la merce diventa comunitaria a tutti gli effetti; • Quello iva include invece merce UE che necessita solo di lavorazioni in un regime di non debenza IVA.
  • 106. 106 Rapporti fra depositi • Uno stesso luogo può assolvere entrambe le funzioni purché la diversità della custodia dei beni sia rilevabile; • Un deposito doganale opra anche come deposito IVA, in questo senso è necessaria solo la comunicazione all’ufficio doganale; –Nella comunicazione va anche spiegato come si intende mantenere distinti i beni all’interno del deposito (Ris. 16/06 Dogane); –Per il resto, l’interpretazione del contribuente nel caso è tendenzialmente corretta, nel senso che ...
  • 107. 107 Acquisto della autovetture dalla società inglese • In realtà le merci / autovetture sono importate e al momento della cessione sino stoccate in deposito; • Ne deriva che l’operazione è esclusa dal campo di applicazione IVA per difetto del requisito della territorialità; • Non ci sarà alcun addebito nei confronti del rappresentante fiscale in Italia della società “A”.
  • 108. 108 “Manipolazione” della merce nei depositi doganali • Le “manipolazioni usuali” sono possibili nei depositi doganali; • La loro fatturazione segue il regime di non imponibilità ex art. 9, co. 8, Dpr 633/72; • L’importo della prestazione tuttavia aumenta il valore del bene al momento del passaggio in dogana; • Ne deriva che al momento dell’importazione definitiva il debito IVA sarà più alto.
  • 109. 109 Introduzione dei beni in deposito IVA • Al momento di immissione in libera pratica si assolvono i dazi e i diritti doganali (con la sola eccezione dell’IVA); • Dal momento che i deposito opera sia come deposito doganale sia come solo deposito IVA, sono necessarie disposizioni eccezionali e “ad hoc” per evitare promiscuità; –I beni devono essere visivamente distinguibili; –Per il caso di specie non c’è problema, visto il fatto che le vetture si distinguono, ma altrimenti è ipotizzata l’apposizione di specifici contrassegni.
  • 110. 110 Prestazione di servizi sui beni in deposito (IVA) • Si tratta delle attività di “perfezionamento attivo; –Nel caso, sostituzione di particolari danneggiati (durante il trasporto ?); –Nel caso, anche applicazione di optional o successiva “customizzazione” della vettura su richiesta del cliente; –... • Tutte le operazioni possono essere effettuate nel deposito senza l’applicazione dell’imposta ex art. 50 bis, co. 4 lett. h, D.l. 331/03.
  • 111. 111 Estrazione dei beni dal deposito • Al momento dell’estrazione il rappresentante fiscale in Italia deve provvedere alla fatturazione in inversione ex art. 17, co. 3 Dpr 633/72; –In linea con quanto previsto dall’art. 50 bis, co. 6 D.l. 331/93; • Quando, dopo l’estrazione, i beni sono venduti a un operatore italiano, la cessione sarà regolarmente fatturata con IVA italiana dal rappresentante; • Segue ...
  • 112. 112 Estrazione ... ed immediata cessione intraUE • Segue ... • Il rappresentante fiscale si comporta come da art. 50 bis, co. 4 lett. f: –Effettua una operazione assimilata a una cessione intraUE; –Non applica l’imposta ex art. 41, co. 2, lett. c D.l. 331/93; – Non varia a seconda che ceda ad “A” o al rappresentante fiscale di A in un altro Stato; –Compila i modelli INTRASTAT per la cessione effettuata.
  • 113. 113 Acquisto accessori incorporati nelle vetture • Se i fornitori sono comunitari ... –Il rappresentante fiscale effettua un acquisto intraUE, e introduce i beni in deposito IVA; –Il rappresentante integra la fattura emessa dal fornitore UE, ma non applica l’IVA ex art. 50 bis, co. 4 lett. a e compila il registro degli acquisti intraUE; • Se i fornitori sono italiani ... –sono ceduti di fatto ad A con fattura emessa senza applicazione dell’IVA ex art. 50 bis, co. 4 lett. c solo a condizione che siano introdotti all’atto della cessione nel deposito a cura del cedente.
  • 114. 114 Segue ... • Ris. 66/E del 15 maggio 2001; • “L’obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorché già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui sia per le cessioni che per le prestazioni, l’operazione venga posta in essere direttamente tra l’operatore comunitario e quello nazionale”. • Come appunto accade nel caso di specie.
  • 115. 115 Fine Slides preparate per la lezione del 19 ottobre 2018. master in diritto ed economia degli scambi internazionali marco.greggi@unife.it