Quali sono le principali novità per le imprese di questo Ddl Bilancio 2018? Scopriamole insieme!
Testi di Roberta Corvaro - Grafica e adattamento: Laura Alese
Dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i mercatini dell'usato, impostati come agenzia d'affari (art. 155 TULPS). Ecco alcuni consigli.
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
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Testi di Roberta Corvaro - Grafica e adattamento: Laura Alese
Dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i mercatini dell'usato, impostati come agenzia d'affari (art. 155 TULPS). Ecco alcuni consigli.
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
La nuova super detrazione al 110% prevista per gli interventi di edilizia fa il proprio ingresso nella dichiarazione dei redditi 2021 che concede spazio alla misura agevolativa nel Quadro E del Modello 730.
il reale problema connesso all'agevolazione non risiede tanto nella compilazione dichiarativa, quanto nella corretta interpretazione dei numerosi vincoli che condizionano gli interventi agevolati, nonché nell'attenta lettura della sovrabbondante interpretazione che si è sviluppata sul tema.
Comunicato congiunto Equitalia – Commercialisti.
Equitalia e Commercialisti insieme per un fisco più amico. Nel 2014 concesse rate straordinarie fino a 10 anni per 4,4 miliardi di euro. Il vademecum sulle opportunità e sulle tutele per i contribuenti.
La nuova super detrazione al 110% prevista per gli interventi di edilizia fa il proprio ingresso nella dichiarazione dei redditi 2021 che concede spazio alla misura agevolativa nel Quadro E del Modello 730.
il reale problema connesso all'agevolazione non risiede tanto nella compilazione dichiarativa, quanto nella corretta interpretazione dei numerosi vincoli che condizionano gli interventi agevolati, nonché nell'attenta lettura della sovrabbondante interpretazione che si è sviluppata sul tema.
Comunicato congiunto Equitalia – Commercialisti.
Equitalia e Commercialisti insieme per un fisco più amico. Nel 2014 concesse rate straordinarie fino a 10 anni per 4,4 miliardi di euro. Il vademecum sulle opportunità e sulle tutele per i contribuenti.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruire del Credito d'Imposta
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L.145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.
Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale pagati da coniuge superstite
È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Il Dl 24 aprile 2017 n.50 (“manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97 (compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita iva.
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
La correzione degli errori in bilancio alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013. Intervento di Francesca Roselli (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna).
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
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1. Oggetto: L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE DOPO LE NOVITÀ DEL DECRETO
“SEMPLIFICAZIONI FISCALI”
Riferimenti:
Art. 10, DL n. 78/2009
Art. 8, commi da 18 a 20, DL n. 16/2012
Come noto, in base all’art. 10, DL n. 78/2009, la compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale,
nel mod. F24, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello
di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è richiesto il rilascio del
visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre, per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 10.000 è necessario utilizzare i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per la compensazione del credito IVA per importi superiori ad € 10.000 annui il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10
giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
NOVITÀ DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”
L’utilizzo del credito IVA annuale / trimestrale in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 è stato oggetto di una
specifica disposizione nell’ambito del DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali” pubblicato recentemente sulla
G.U..
In particolare l’art. 8, comma 18, ha ridotto a € 5.000 il limite che consente l’utilizzo in compensazione senza la preventiva
presentazione della dichiarazione IVA.
Il successivo comma 19 ha altresì ridotto a € 5.000 il limite della compensazione che richiede l’utilizzo degli strumenti
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto non contiene una specifica disposizione circa la decorrenza delle novità in esame. In base all’art. 14, DL n.
16/2012 le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 2.3.2012 (data di pubblicazione sulla G.U.).
Ne consegue che l’applicabilità del nuovo limite dovrebbe decorrere dalle compensazioni effettuate da tale data.
MOD. IVA 2012 PRESENTATO ENTRO IL 29.2.2012
Per i contribuenti che hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 29.2.2012 non sussistono
particolari problemi.
Costoro hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di gennaio / febbraio nel
limite di € 10.000.
Dal 16.3.2012 potranno utilizzare il credito fino a € 15.000 ovvero anche oltre in presenza del visto di conformità.
MOD. IVA 2012 NON PRESENTATO ENTRO IL 29.2.2012
2. I soggetti che non hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 29.2.2012 hanno potuto utilizzare il
credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di gennaio / febbraio nel limite di € 10.000.
CASO A – IMPORTO UTILIZZATO SUPERIORE AL NUOVO LIMITE DI € 5.000
In tal caso:
1
le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio sono “corrette”;
2 per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in
forma autonoma).
Esempio 1 Un contribuente ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito per € 12.000.
Nei mesi di gennaio / febbraio 2012 ha utilizzato in compensazione orizzontale nel mod. F24 tale credito per
un importo pari a € 9.000.
Avendo superato il nuovo limite di € 5.000 al contribuente è precluso l’utilizzo in compensazione del residuo
credito IVA 2011. Tale possibilità è subordinata alla preventiva presentazione del mod. IVA 2012.
Presentando il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il 31.3.2012, il contribuente potrà dal 16.4.2012
utilizzare il credito IVA 2011 nel limite di quanto ancora a sua disposizione, ossia € 3.000 (12.000 – 9.000).
CASO B – IMPORTO UTILIZZATO NON SUPERIORE AL NUOVO LIMITE DI € 5.000
In tal caso:
1
le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio sono “corrette”;
2 è possibile utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 5.000 senza necessità di presentare il mod.
IVA 2012 (in forma autonoma);
3 per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 15.000 si rende necessario presentare il mod.
IVA 2012 (in forma autonoma).
Esempio 2 Un contribuente ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito per € 8.000.
Nei mesi di gennaio / febbraio 2012 ha utilizzato in compensazione orizzontale nel mod. F24 tale credito per
un importo pari a € 4.000. Dal 2.3.2012 potrà utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA 2011
per un importo pari a € 1.000 (5.000 – 4.000).
Per poter utilizzare il residuo credito IVA 2011 a disposizione è necessario presentare il mod. IVA 2012 (in
forma autonoma).
Qualora il mod. IVA 2012 sia presentato entro il 31.3.2012, il contribuente potrà dal 16.4.2012 utilizzare il
residuo credito ancora a sua disposizione pari a € 3.000 (8.000 – 5.000).
3. UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2010
Si evidenzia che il residuo credito IVA 2010 risultante dal mod. IVA 2011 può essere utilizzato nel 2012 senza alcun
“limite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2012. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2011.
Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2010 non “certificato”, mentre “senza limiti” per
il credito IVA 2010 “certificato”.