La circolare riepiloga le norme in materia di monitoraggio fiscale. Parecchi quesiti sono stati posti da publisher adsense che ricevono bonifici esteri e chiedono come comportarsi.
Cosa cambia per le imprese interessate: il punto sulle novità della legge di stabilità 2016 e della circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate. Slide a cura dell'Ufficio Attività immobiliari - Direzione regionale Emilia-Romagna
La circolare riepiloga le eccezioni sulle nuove disposizioni in materia di pagamenti delle imposte con f24 da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA
Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
La circolare riepiloga le norme in materia di monitoraggio fiscale. Parecchi quesiti sono stati posti da publisher adsense che ricevono bonifici esteri e chiedono come comportarsi.
Cosa cambia per le imprese interessate: il punto sulle novità della legge di stabilità 2016 e della circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate. Slide a cura dell'Ufficio Attività immobiliari - Direzione regionale Emilia-Romagna
La circolare riepiloga le eccezioni sulle nuove disposizioni in materia di pagamenti delle imposte con f24 da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA
Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
SOLUZIONI ESCLUSIVE PER AZIENDE ED ENTI PUBBLICIstudionatillo
StudioNATILLO: PROGETTO FORECAST_CAR
Valide statistiche per un mercato che non aiuta, riduzione costi. Consulenza di primo piano nell'ambito della gestione di veicoli aziendali.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
- AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
- RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI
- REGIME FISCALE AGEVOLATO
- EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO
Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruire del Credito d'Imposta
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L.145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.
Guida agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizieParma Couture
La Guida, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, è aggiornata al Gennaio 2014: recepisce, quindi, l'estensione della detrazione del 50% (anche per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici) al periodo d'imposta 2014.
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
1. 1
OGGETTO: Aumentata l’imposta di bollo in misura fissa
Premessa
Il Decreto contenente le disposizioni per il contrasto delle emergenze ambientali nonché per il
sostegno delle aree colpite dal sisma di maggio 2012 e per la ricostruzione in Abruzzo, ha disposto
in sede della sua conversione in legge l’aumento dell’imposta di bollo dovuta in misura fissa.
In particolare, a decorrere dal 26.6.2013, passa da euro 1,81 a euro 2 l’imposta di bollo dovuta
sulle fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA di importo superiore a euro 77,47.
L’imposta di bollo stabilita nella misura di euro 14,62 aumenta a euro 16.
Aumentato il bollo in misura fissa (in sede di conversione)
In sede di conversione in legge del citato Decreto 26.04.2013 n. 43 è stato previsto il
rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, a fronte del
quale è stato disposto l’aumento dell’imposta di bollo dovuta in misura fissa.
In particolare, all’art. 7-bis, comma 3 ha stabilito che:
“[…] le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62,
ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00”.
Nota bene: Le nuove misure sono applicabili a decorrere dal 26 giugno 2013.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della Legge di
conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013,
le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62,
ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente in euro 2,00 e in euro 16,00. Le nuove
misure risultano operative già dal 26 giugno 2013 (giorno successivo a quello della
pubblicazione nella G.U. della legge di conversione).
L'aumento delle imposta di bollo è stato necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63
C.F. e P.IVA 00897440624 e-mail: info@studionatillo.it
www.studionatillo.it
2. 2
Decorrenza degli aumenti
I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26.6.2013, diversamente, agli atti formati entro il
25.6.2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti a
ulteriori formalità presso i pubblici uffici successivamente a tale data (ad esempio, vi è un atto di
compravendita stipulato il 24.6.2013, ma registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 28.6.2013).
Ricorda - Si rammenta che la marca da bollo è costituita da un contrassegno rilasciato, con
modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate
(tabaccai).
A fronte dell'aumento dell'imposta di bollo sarà necessario procedere all’integrazione
dell'importo utilizzando contrassegni autoadesivi di taglio inferiore fino a raggiungere quanto
dovuto.
Imposta di bollo per i libri sociali
L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di euro 14,62 è aumentata a euro 16. Per effetto di
quanto previsto dal Decreto, di fatto tutti gli articoli della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 che
prevedono l'applicazione dell'imposta nella predetta misura di euro 14,62 sono modificati e la
nuova misura dell’imposta è fissata a euro 16.
Tale incremento riguarda in particolare:
gli atti pubblici e relative copie autentiche;
le scritture private autenticate;
l'imposta dovuta per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o
frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici) per la “bollatura” del libro
giornale e del libro degli inventari, nonché per la vidimazione dei libri sociali di cui
all'art. 2421 C.c. (libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle
adunanze e delle deliberazioni del CdA, libro dei soci ecc.).
Nota bene - Per le imprese individuali e le società di persone l'imposta di bollo dovuta per il libro
giornale e il libro degli inventari è maggiorata di ulteriori 16 euro, pertanto è complessivamente
pari a euro 32.
Imposta di bollo per fatture ricevute ecc.
3. 3
L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di euro 1,81 è aumentata a euro 2. Detta imposta è
applicabile, in particolare, su:
fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a euro 77,47 come previsto
dall'art. 13, Tariffa parte I, D.P.R. n. 642/72;
ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, come disposto
dall'art. 14, Tariffa parte I, D.P.R. n. 642/72.
Sulle fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l’imposta
di bollo nella misura di euro 2.
Tipo di atto
Nuova imposta di
bollo dal
26.06.2016
Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o
accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure
tramite terzi.
Ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni
esemplare.
Due euro
Osserva – Con riferimento alle fatture, si fa presente che, in applicazione del principio
dell'alternatività tra l'imposta di bollo e l'IVA, le stesse sono soggette ad imposta di bollo se
riferite, ad esempio, ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72, ovvero
fuori campo IVA.
Imposta di bollo per fatture ricevute ecc.
Un ulteriore aumento riguarda la misura dell'imposta di bollo fissata dall'art. 14, Tariffa parte I,
D.P.R. n. 642/72, relativamente alle ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri
documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali anche se consegnati per
l'incasso presso aziende di credito.
In particolare l’incremento interessa i predetti documenti di importo fino a 129,11 euro.
4. 4
Imposta di bollo in misura fissa
Dal 26 giugno 2013
Fatture e ricevute > di 77.47 euro Due euro
Lettere, ricevute di accreditamento ≤ 129.11 Due euro
Vidimazione libro giornale e inventari Sedici euro
Bollatura libri sociali Sedici euro
Distinti saluti