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OGGETTO: Agevolazioni auto per i disabili
Premessa
Per l’acquisto dei veicoli per le persone disabili sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo;
l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria del 21%);
l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di
proprietà.
Le suddette agevolazioni sono concesse in modo diverso, a seconda della menomazione e
dell'eventuale possesso di una patente speciale.
Chi può usufruire delle agevolazioni
Possono usufruire delle agevolazioni:
i soggetti non vedenti e sordi;
i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Veicoli interessati
Veicoli soggetti alle agevolazioni
Autovetture
(per non vedenti e
sordi)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente.
Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63
C.F. e P.IVA 00897440624 e-mail: info@studionatillo.it
www.studionatillo.it
Informativa
2
Autoveicoli per il
trasporto
promiscuo
(per non vedenti e
sordi)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria),
destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al
massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli
specifici
(per non vedenti e
sordi)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti
in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Autocaravan
(per non vedenti e
sordi)
(solo 19% irpef)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso
il conducente.
Motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di
idonea carrozzeria.
Motoveicoli per il
trasporto
promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente.
Motoveicoli per
trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone
in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
La detrazione per le autovetture
Per l’acquisto dei mezzi per gli spostamenti, il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef.
La detrazione è pari al 19% del costo che si sostiene, va calcolata su una spesa massima di
18.075,99 euro, e spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio
(decorrente dalla data di acquisto).
Detrazione auto per disabili
Detrazione del 19%
Applicata sul costo sostenuto
Spesa massima di 18.075,99
Per un solo veicolo in 4 anni
Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero, e in
caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo, su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Costo di acquisto
Se ai fini della detrazione non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro
vale solo per il costo di acquisto del veicolo, restano escluse le ulteriori spese per interventi di
adattamento necessarie a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
3
Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.
Osserva - La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è
stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Quando si perde l’agevolazione?
L’agevolazione si perde in caso di cessione del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che
siano trascorsi due anni dall’acquisto, ed è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza
di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Nota bene - Tale disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate
necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare
nuovi e diversi adattamenti.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del
mezzo.
L’agevolazione IVA
È prevista l’applicazione dell’Iva al 4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate,
aventi cilindrata fino a:
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
all’acquisto di optional dell’autoveicolo;
alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se
superiori ai citati limiti di cilindrata);
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal
familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro
confronti).
Osserva - Restano esclusi dall’agevolazione, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società
commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di
disabili).
4
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di
quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro
il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla
demolizione.
Perdita dell’agevolazione (Versamento della differenza d’imposta)
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza
fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle
agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate
al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti.
Esenzione del bollo auto
Per i veicoli precedentemente indicati, vi è anche la possibilità dell’esenzione del pagamento
del bollo auto.
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare
del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi della Regione, e se non è
stato istituito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate.
Possesso di più veicoli
Se si posseggono più veicoli l’esenzione spetta solo per uno di essi, lo stesso disabile, al
momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti
locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
L’esenzione
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente
(o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista.
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe
effettuato il pagamento.
L’esenzione, una volta riconosciuta, vale anche per gli anni successivi, e non è necessario che
l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per
esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era
stata richiesta l’esenzione.
Esenzione dell’imposta di proprietà
5
I veicoli che sono destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia per la trascrizione
di un “passaggio” riguardante un’auto usata, deve in particolare essere effettuata una richiesta
esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del
veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il
mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
Adattamento del veicolo
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla
capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo
alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Per quali veicoli vale l’agevolazione?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la
detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle
agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
motocarrozzette;
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile.
DISABILI
Adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione
necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni previste.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare:
le modifiche ai comandi di guida;
la carrozzeria;
la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Chi è in possesso della patente speciale si considera “adattata” anche l’auto dotata di solo
cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica
locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
6
La documentazione necessaria
I documenti necessari che il disabile deve produrre per richiedere le agevolazioni (quando non è
necessario l’adattamento del veicolo) sono i seguenti:
Certificazione attestante la condizione di disabilità;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%);
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione.
Oltre ai documenti sopra elencati i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (per
l’adattamento del veicolo) devono presentare:
la fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale”;
solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori,
un’autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte
capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso;
la fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure
che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni.
Distinti saluti
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse……

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STUDIO NATILLO - disabili._agevolazioni_auto

  • 1. 1 OGGETTO: Agevolazioni auto per i disabili Premessa Per l’acquisto dei veicoli per le persone disabili sono previste le seguenti agevolazioni fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo; l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria del 21%); l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Le suddette agevolazioni sono concesse in modo diverso, a seconda della menomazione e dell'eventuale possesso di una patente speciale. Chi può usufruire delle agevolazioni Possono usufruire delle agevolazioni: i soggetti non vedenti e sordi; i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Veicoli interessati Veicoli soggetti alle agevolazioni Autovetture (per non vedenti e sordi) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Uffici Amm.vi: 82037 Telese Terme (BN) Via Caio Ponzio Telesino, 63 C.F. e P.IVA 00897440624 e-mail: info@studionatillo.it www.studionatillo.it Informativa
  • 2. 2 Autoveicoli per il trasporto promiscuo (per non vedenti e sordi) Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Autoveicoli specifici (per non vedenti e sordi) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Autocaravan (per non vedenti e sordi) (solo 19% irpef) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. Motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria. Motoveicoli per il trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente. Motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. La detrazione per le autovetture Per l’acquisto dei mezzi per gli spostamenti, il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. La detrazione è pari al 19% del costo che si sostiene, va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, e spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). Detrazione auto per disabili Detrazione del 19% Applicata sul costo sostenuto Spesa massima di 18.075,99 Per un solo veicolo in 4 anni Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero, e in caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, su una spesa massima di 18.075,99 euro. Costo di acquisto Se ai fini della detrazione non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo, restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessarie a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
  • 3. 3 Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%. Osserva - La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Quando si perde l’agevolazione? L’agevolazione si perde in caso di cessione del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, ed è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Nota bene - Tale disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. L’agevolazione IVA È prevista l’applicazione dell’Iva al 4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: all’acquisto di optional dell’autoveicolo; alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata); alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Osserva - Restano esclusi dall’agevolazione, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
  • 4. 4 L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Perdita dell’agevolazione (Versamento della differenza d’imposta) Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Esenzione del bollo auto Per i veicoli precedentemente indicati, vi è anche la possibilità dell’esenzione del pagamento del bollo auto. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi della Regione, e se non è stato istituito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate. Possesso di più veicoli Se si posseggono più veicoli l’esenzione spetta solo per uno di essi, lo stesso disabile, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). L’esenzione Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. L’esenzione, una volta riconosciuta, vale anche per gli anni successivi, e non è necessario che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. Esenzione dell’imposta di proprietà
  • 5. 5 I veicoli che sono destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia per la trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata, deve in particolare essere effettuata una richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo. Adattamento del veicolo Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. Per quali veicoli vale l’agevolazione? Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: motocarrozzette; autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile. DISABILI Adattamento del veicolo Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni previste. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare: le modifiche ai comandi di guida; la carrozzeria; la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Chi è in possesso della patente speciale si considera “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
  • 6. 6 La documentazione necessaria I documenti necessari che il disabile deve produrre per richiedere le agevolazioni (quando non è necessario l’adattamento del veicolo) sono i seguenti: Certificazione attestante la condizione di disabilità; dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%); fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Oltre ai documenti sopra elencati i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (per l’adattamento del veicolo) devono presentare: la fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale”; solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, un’autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso; la fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……