La costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. È scritta, rigida, lunga,
votata, laica, democratica.
E’ stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in
vigore il 1 gennaio del 1948. Originariamente era costituita da 139 articoli, oggi sono
in vigore 134 articoli.
ART 1
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”.
COMMENTI
Il primo articolo della Costituzione definisce innanzitutto la forma dello Stato: l’Italia
è una repubblica e non una monarchia, com’era invece stata dall’Unità (nel 1861) fino
alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 un referendum sulla forma dello
Stato fu vinto infatti dai sostenitori della repubblica e la famiglia reale, i Savoia,
abbandonò l’Italia.
Dato che l’Italia è una Repubblica democratica, la sovranità, ossia il potere
fondamentale dello Stato, quello da cui derivano tutti gli altri, appartiene agli stessi
Italiani. Come si esercita? Su questo tema la Costituzione rimanda ad altri articoli che
riguardano in particolare la formazione del Parlamento, l’esercizio del diritto di voto e
il referendum.
Un passaggio del primo articolo può sorprendere: “fondata sul lavoro”. Per
comprenderne il senso, è opportuno sapere che, all’epoca della Costituente, comunisti
e socialisti avrebbero voluto usare l’espressione“deilavoratori”; prevalse però l’attuale
formulazione la quale, secondo la maggioranza dei Costituenti, evitava di conferire
all’articolo un carattere classista perché la parola “lavoro” indicava tanto le attività
manuali quanto quelle intellettuali.
CONCETTI CHIAVE: LAVORO; SOVRANITA’
ART 2
“La Repubblica riconosce e garantiscei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
COMMENTI
Con questo articolo la Costituzione stabilisce l’esistenza di diritti che in nessun caso
possonoesserenegati da persone o istituzioni. Quali diritti sono?il diritto di vivere, di
parlare, di procreare, ecc, indipendentemente da dove vive, dalla classe sociale, dal
sesso ecc.
La finalità è la formazione della personasecondo il principio espresso dalDPR 275/99,
ART 1 COMMA 2 (“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo
della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gliobiettivi generalidelsistema di istruzione
e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento”) che si realizza con la progettazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona.
CONCETTI CHIAVE: DIRITTI DELL’UOMO; SUCCESSO FORMATIVO;
LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO
ART 3
“Tuttii cittadinihannoparidignità e sono egualidavantialla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitandodifatto la libertà e l’eguaglianza deicittadini, impedisconoil pienosviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
COMMENTI
L’articolo assume il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto
fondamentale. L’uguaglianza è innanzitutto un’uguaglianza formale, cioè
l’uguaglianza di fronte alla legge: per esempio che un cittadino sia cattolico, ebreo,
musulmano o ateo, per la legge non cambia nulla e i suoi diritti restano i medesimi.
La seconda parte dell’articolo, però, assegna alla Repubblica il compito di favorire
l’uguaglianza sostanziale, cioè lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli che
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. In ambito scolastico, i due commi
dell’articolo stabiliscono che tutti gli alunni hanno diritto a conseguire il SUCCESSO
FORMATIVO (concetto che troviamo all’art. 1 comma 2 DPR 275/99) e traguardi
essenziali per la cittadinanza attiva, e che la scuola, servizio della Repubblica, deve
garantire tale successo e per farlo deve dare risposte adeguate ai bisogni di ciascuno
attraverso “accomodamenti ragionevoli” e un intervento formativo su misura
Tra gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, vanno
individuate le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sociali che di fatto ostacolano
lo sviluppo delle persone disabili e ne limitano le possibilità di apprendimento.
Dobbiamo infine dire che, il concetto di“pieno sviluppo della persona umana” è affine
alla “RICERCA DELLA FELICITà” della DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA
AMERICANA, che afferma l’obbligo per lo Stato di dare la possibilità di realizzare le
proprie aspirazioni
CONCETI CHIAVE: UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE
ART 5
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principied i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento”.
COMMENTI
Dire che l’Italia è una e indivisibile significa affermare l’indivisibilità dello Stato
italiano in più Stati e quindi l’illegalità di ogni tentativo di rendere indipendente una
parte dello Stato. Nello stessotempo, però, questo articolo sottolinea l’importanza
del decentramento amministrativo
(http://win.unsabeniculturali.it/dispense/Riforma_P.A..pdf) e dell’autonomia. Ciò
equivale a dire che l’Italia è uno Stato unitario, ma non accentrato dal punto di vista
amministrativo, e nel quale i cosiddetti enti locali, cioè le Regioni, le Province e i
Comuni, svolgono un ruolo fondamentale. La valorizzazione di questi enti non ha solo
uno scopo di efficacia amministrativa, ma deve consentire una maggiore
partecipazione dei cittadini alla vita politica. All’epoca della Costituzione l’istituzione
delle Regioni, che pure venne completata solo negli anni Settanta, aveva anche lo scopo
di contrastare i movimenti antiunitari (come quelli che, all’indomani della Seconda
guerra mondiale, si svilupparono in Sardegna e in Sicilia).
CONCETTI CHIAVE: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO; AUTONOMIA
ART 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
COMMENTI
Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d’arte sono indicati da questo
articolo comebenida tutelare. Tuttavia, benchésiano tutti manifestazione della cultura,
questo articolo li affronta da due prospettive differenti.
Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di
divulgazione; questa parte dell’articolo esprime allora l’esigenza di difendere sia ciò
che costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola. Tutelare il
paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconosceree difendere la particolare
ricchezza artistica e ambientale italiana.
È UN ARTICOLO CHE SI COLLEGA ALL’ART 6 DEL DPR 275/99 “Leistituzioni
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazionee sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
- la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale
scolastico;
- l'innovazione metodologica e disciplinare;
- la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con
i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre
la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono
iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppanoe potenziano lo
scambiodidocumentazioneediinformazioniattivandocollegamentireciproci, nonché
con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento ducativi; tali
collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che
svolgono attività di ricerca”.
MA SI COLLEGA ANCHE AL DLGS 60/2017 sulla promozione della cultura
umanistica e la valorizzazione del patrimonio, sostegno alla creatività.
CONCETTI CHIAVE: SVILUPPO; RICERCA SCIENTIFICA
ART 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.
COMMENTI
Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l’ordinamento giuridico
italiano e il diritto internazionale. Le norme generali del diritto internazionale, che
regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell’ordinamento italiano.
I successivipassaggisi concentrano invece sulla condizione dello straniero in Italia, in
una situazione sia di normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la
situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.;
nel secondo, invece, la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla
mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo
Paese è accusato di reati politici (come accade a chi in Paesi non democratici ha
criticato il Governo, promosso manifestazioni, scoperto scandali politici…) o non può
esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accordaallo straniero,
a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una “sicura” ospitalità.
Il diritto d’asilo rappresenta un tratto importante delle democrazie: tramite esso si
afferma che una serie di valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può
esercitarli, di rifugiarsi in Italia.
A proposito della nozione di “straniero”, è importante una precisazione. Quando la
Costituzione è stata varata non esisteva ancora l’Unione Europea. Per questo
l’ordinamento italiano attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli
provenienti daun Paese dell’Unione Europea(la cuitutela èsimile a quella dei cittadini
italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste
restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
CONCETTI CHIAVE: STRANIERO
ART 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i qualila legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quandovi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ognieffetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguatia prevenire e a
reprimere le violazioni”.
COMMENTI
L’art. 21 garantisce la libertà dimanifestazione delpensiero che èritenuta dalla dottrina
e dalla giurisprudenza uno dei fondamenti dell’ordinamento italiano, tanto che
entrambe escludono la possibilità di sottoporre il principio a revisione costituzionale.
Sulla basedelle norme dell’art. 21, la giurisprudenza riconoscepienamente il diritto di
cronaca e la libertà di informare, in quanto si ritiene impossibile distinguere fra
espressione del pensiero e narrazione dei fatti.
I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di
difendere la Patria (non si possono diffonderenotizie che riguardano la sicurezza dello
Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire
l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle
persone. Queste ultime due limitazioni sono spesso fonte di discussione: secondo
alcuni, il diritto di informazione legittimerebbe il giornalista a cercare e pubblicare
informazioni anche in modi discutibili (si parla allora di “talpe” nei tribunali,
“pubblicazioni illecite”…).
ART 27
“La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte”.
COMMENTI
contiene i principi fondamentali dell’ordinamento penale italiano.
Il principio della personalità della responsabilità penale: ciascun individuo è
responsabile solamente per le proprie azioni e, quindi, non può essere punito per un
reato commesso da altre persone.
Il principio di noncolpevolezza fino alla condannadefinitiva: ciascun cittadino italiano
è dichiarato non colpevole fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva
che accerta la sua responsabilità penale.
Il principio di umanità della pena: la Costituzione obbliga i legislatori a non approvare
modalità di pena che siano lesive del rispetto della persona (ad es. pene corporali o
forme di tortura).
Il principio della finalità rieducativa della pena: le pene non devono tendere solamente
a punire chi si è reso colpevole di un reato, ma, se possibile, devono mirare anche alla
sua rieducazione favorendone il reinserimento nella società.
L’Italia ripudia inoltre la pena di morte ed è stata promotrice di azioni internazionali
finalizzate a estendere in altri Paesi tale rifiuto.
ART 28
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici”.
COMMENTI
L’ARTICOLO si riferisce ai comportamenti illeciti che possono essere compiuti da
dipendenti o da funzionari della Pubblica Amministrazione, vale a dire dall’insieme
dei soggetti che sono prepostiallo svolgimento di funzioni di pubblico interesse quali
la sanità, l’istruzione, l’ordine pubblico ecc.; organi della Pubblica Amministrazione
sono, ad esempio, i ministeri e gli uffici di Comuni, Province e Regioni.
Un cittadino che è stato danneggiato da un impiegato o da un funzionario dello Stato
può chiedere il risarcimento dei danni direttamente alla Pubblica Amministrazione; è
una garanzia per il danneggiato, perché il funzionario potrebbenon essere in grado di
risarcire il danno commesso. Tuttavia, nel caso in cui un impiegato e un funzionario
abbiano commesso reati penali, a risponderne non è la Pubblica Amministrazione:
come abbiamo visto, la responsabilità penale è personale e quindi riguarda solamente
i singoli soggetti e non lo Stato.
L’articolo indica una garanzia dei diritti del cittadino: è per questo motivo che si trova
nella sezione della Costituzione dedicata alle libertà civili. I diritti dei cittadini, infatti
possonoesserespesso esercitati solo con l’aiuto dei funzionari pubblici o, al contrario,
ne può essere impedito l’esercizio per l’opposizione dei funzionari. Parliamo in questo
caso non solo dei diritti costituzionali, ma di tutti i diritti garantiti dalla legge. Tra i
“nuovi diritti”, per esempio, vi è quello di accesso agli atti amministrativi per chi ha un
legittimo interesse: tale norma ha l’esplicito scopodiincrementare la trasparenza della
Pubblica Amministrazione e di avvicinare i cittadini allo Stato.
L’articolo distingue inoltre tra reati civili e reati penali. Facciamo un esempio: un
funzionario che si lascia corrompere per assegnare un appalto commette un reato
penale; sarebbeassurdo chela stessaAmministrazione che egli ha danneggiato dovesse
risarcire gli altri soggetti danneggiati.
ART. 30
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
COMMENTI
L’articolo parifica i diritti dei figli nati all’interno e all’esterno del matrimonio; la
riforma del diritto di famiglia del 1975 ha poiassimilato deltutto la posizione dei“figli
naturali” (quelli concepiti fuori dal matrimonio, che in passato venivano definiti
“illegittimi”) a quella dei “figli legittimi” e ha circoscritto l’impossibilità per i genitori
di effettuare il riconoscimento alla sola ipotesi di figli incestuosi.
La Corte costituzionale ha svolto un ruolo di fondamentale importanza per rendere
applicabile il secondo comma dell’articolo, che attribuisce allo Stato il compito di
sostituirsi ai genitori nei casi in cui questi si dimostrino incapaci di svolgere le loro
funzioni. La Corte, infatti, siè fatta promotrice della pratica dell’adozione, intesa come
strumento di tutela dei minori volto a garantire ai bambini il diritto alla famiglia “a
prescindere dalla loro nazionalità”.
Questo articolo parifica i diritti dei figli nati all’esterno del matrimonio a quelli nati
all’interno: nascere al di fuori del matrimonio non può essere assimilato a una “colpa”
che riduce i diritti. Con questa norma la Costituzione intende quindi tutelare in modo
uguale figli naturali e figli legittimi, rispetto allo Stato ma anche rispetto ai loro
genitori; questi ultimi sono infatti titolari di un diritto/dovere di mantenere, educare e
istruire i figli, come che essi siano nati.
La distinzione tra figli naturali e legittimi è tipica di una societàfondata sul matrimonio
inteso non solo e non tanto come unione di affetti, ma soprattutto come mezzo per
saldare alleanze e legare tra loro famiglie diverse: una concezione del matrimonio
ormai tramontata. La Costituzione, nonostante dedichi grande attenzione alla famiglia
come forma di associazione naturale da tutelare e proteggere, non trascura chi è nato
al di fuori di essa.
CONCETTI CHIAVE: RESPONSABILITà GENITORIALE
ART 33
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunniun trattamentoscolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradidi scuole o per
la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
COMMENTI
L’art. 33 da un lato assegna alla Repubblica il controllo dell’insegnamento in Italia,
dall’altro stabilisce varie forme di libertà.
Il primo comma dell’articolo mira a evitare che lo Stato possadirigere – stabilendone
gli indirizzi – le attività artistiche e la ricerca scientifica, e ribadisce il principio della
libertà diinsegnamento che consenteal docentedi svolgere la sua attività senza vincoli
di natura religiosa, ideologica e politica, ma con l’obbligo di rispettare la libertà di
opinione degli allievi.
L’articolo sancisce inoltre la libertà di istruzione. Lo Stato non detiene infatti il
monopolio dell’istruzione: l’istituzione di scuole da parte di enti e privati è possibile,
purché questo non comporti“oneri per lo Stato”; tali scuole devono però conformarsi
a quelle statali, a tutela degli studenti.
Più libera è l’organizzazione delle università e delle accademie, fermo restando che
essa non può essere contraria alla legge.
Questo articolo legittima le scuole non statali o paritarie. A questo proposito la L.
62/2000 definisce i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere la parità:
- piano dell'offerta formativa conformeagli ordinamenti e alle disposizioni vigenti
- attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propridel tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti
- istituzione e funzionamento degli organi collegiali
- iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso dititolo di studio
valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli
ordinamenti scolastici
Ci dobbiamo inoltre dire che la dicitura “Garantisce la formazione degli alunni” è un
principio che viene ribadito all’ART 4 del DPR 275/99 quale libera espressione
culturale del docente
CONCETTI CHIAVE: LIBERTà DI INSEGNAMENTO
ART 34
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capacie i meritevoli, anchese privi di mezzi, hannodiritto diraggiungereigradipiù
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso”.
COMMENTI
NOTA: L’ARTICOLO SANCISCE L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE PER 8 ANNI,
MA CON LA LEGGE 296/2006 viene innalzato a 10 anni (fino all’età di 16 anni)
E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta
compresa tra i 6 e i 16 anni.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’istruzione obbligatoria è gratuita.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
-nelle scuole statali e paritarie
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
-attraverso l’istruzione parentale
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale
ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16
anni.“.
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è
impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per
almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo distudio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto
all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei
seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della
Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo
finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso
l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per
l’istruzione degli adulti.
SUL DIRITTO ALLO STUDIO RICORDIAMO ANCHE IL DLGS 63/2017 CHE CI
DICE CHE STATO, REGIONI, ENTILOCALI DEVONO GARANTIRESU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO AGLI ALUNNI E STUDENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, STATALE E PARITARIO FINO AL
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
ART 38
“Ognicittadinoinabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabilied i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera”.
COMMENTI
L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di “Stato sociale” (“Welfare State”, in inglese). Il
sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la
previdenza.
Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000, che
definisce il sistema dei servizi sociali e l’insieme delle attività che hanno lo scopo di
rimuovere ostacoli e superare le situazioni di bisogno in cui le persone possono
incorrere (disoccupazione, malattia, infortuni). In altre parole nell’articolo viene aperta
la prospettiva lunga del progetto di vita e della presa in carico globale della persona,
attraverso la valorizzazione dell’educazione e dell’avviamento professionale e
mediante l’individuazione dei soggetti istituzionali garanti dell’attuazione del diritto
allo studio e all’autonomia oltre la scuola.
Quanto alla previdenza, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali (ovvero
alla pensione) sulla basedi un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito,
che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali. Di fatto, oltre a pagare le tasse,
il lavoratore alimenta la sua futura pensione.
Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi, assegno sociale) a totale carico dello
Stato: essa è destinata alle persone con più di 65 anni di età e con redditi inferiori ai
limiti stabiliti dalla legge.
CONCETTI CHIAVE: DIRITTI DEGLI INABILI
ART 97
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamentoe l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.”
COMMENTI
L’art. 97 si riferisce alla Pubblica Amministrazione, intesa come l’insieme degli uffici
dell’apparato tecnico-burocratico dello Stato. L’articolo indica i tre principi
fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Il principio di legalità: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere
definita mediante leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi, vincolandola al
perseguimento dell’interesse pubblico.
Il principio di buon andamento: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato
deve essere tale da garantire l’erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a
un criterio di economicità (l’amministrazione statale deve procurarsi le risorse
necessarie «con il minimo dispendio di mezzi»).
Il principio di imparzialità: l’amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti
senza rendersi responsabile di favoritismi o discriminazioni.
Il pubblico impiego è spesso oggetto di aspre discussioni che riguardano la sua
efficienza e il rapporto con l'utenza. Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte
molte novità, comeil diritto di accesso agliatti amministrativi, grazie al qualei cittadini
portatoridi un legittimo interesse possonoconsultare i documenti relativi alle decisioni
prese.
Altre innovazioni riguardano l'uso degli strumenti informatici, che ha lo scopo di
rendere più snelli i rapporti con la pubblica amministrazione.
ART 117
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delleistituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione;ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamentodella finanza pubblica edel sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitarie provvedono all’attuazionee all’esecuzione degliaccordi internazionalie
degli atti dell’Unioneeuropea, nel rispetto delle norme diprocedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hannopotestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uominie delle donnenella vita sociale, culturaleed economica e promuovonola
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinatida leggi dello
Stato”.
COMMENTI
Questa è la versione attuale dell’articolo 117, modificato con legge costituzionale del
18 ottobre 2001; assegna alle Regioni la competenza legislativa su tutte le materie a
eccezione di quelle esplicitamente riservate allo Stato.
Sulla base dell’art 117 esistono tre tipologie di potestà legislative:
- quella esclusiva delle Regioni (cioè in ogni materia non riservata allo Stato);
- quella concorrente (lo Stato ha il compito di fissare i «principi fondamentali» e
le Regioni di approvare la legislazione specifica di settore);
- quella esclusiva dello Stato (riguarda i settori indicati con le lettere da a a s).
Secondo ladottrina, l’art. 117 prevede una serie di competenze trasversali: si tratta cioè
di «materie smaterializzate», che «costituiscono il titolo legittimante per l’esercizio del
potere legislativo da parte del legislatore statale». Per esempio, la Corte costituzionale
indica comecompetenze trasversali la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente,
il coordinamento della finanza pubblica, la tutela dei beni culturali, lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica, la difesa dello Stato, l’ordinamento penale, il
coordinamento statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.
ART 118
“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitanesono titolari difunzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
COMMENTI
L'attuale formulazione dell'articolo 118, stabilita nel 2001, attribuisce le funzioni
amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere
attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche
parole, a chi può svolgerle al meglio).
La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative
avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni
amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può
soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace).
Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai
vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali.
Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state
affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle.
Ma perché...?La riforma del 2001, però, ha reso non facile l’attribuzione delle funzioni
in quanto costringe la giurisprudenza a distinguere tra: 1) funzioni fondamentali
riservate alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) funzioni attribuite ai Comuni; 3)
funzioni proprie di cui sono titolari Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; 4)
funzioni di «esercizio unitario» conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato.
Un particolare problema riguarda le Città metropolitane. La loro istituzione è oggetto
di un iter travagliato che non ha ancora avuto termine. Di fatto con la realizzazione
della Città metropolitana una grande città (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna,
Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo)
entrerebbe a far parte diun unico grande comune insieme ai comuni limitrofi, che sono
più piccoli e che spesso condividono i medesimi tipi di problemi (trasporti,
smaltimento rifiuti ecc.), allo scopo di integrare i servizi.
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART 1 PRINCIPIO DEMOCRATICO
ART 2 E ART 3 PRINCIPIO PERSONALISTA,
PRINCIPIO DELLA DIGNITà UMANA,
PRINCIPIO PLURALISTA
ART 3 PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
ART 1 E ART 4 PRINCIPIO LAVORISTA
ART 2 E ART 4 PRINCIPIO SOLIDARISTA
ART 7 REGOLA I RAPPORTISTATO ECHIESA
(PATTI LATERANENSI)
ART 9 STATO COME STATO DI CULTURA
CHE DEVE FARSI CARICO DELLA
PROMOZIONE CULTURALE DEI SUOI
CITTADINI
ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE
ART 21 LIBERTà DI PENSIERO
ART 29 DIRITTI DELLA FAMIGLIA
ART 30 DIRITTO-DOVERE DEI GENITORI
ALL’EDUCAZIONE/ISTRUZIONE
DEI FIGLI
ART 31 LA REPUBBLICA AGEVOLA CON
RISORSE ECONOMICHE LA
FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E
L’ADEMPIMENTO DEI COMPITI
RELATIVI. PROTEGGE LA
MATERNITà, L’INFANZIA E LA
GIOVENTù
ART 33 PRINCIPI DELL’ISTRUZIONE
SCOLASTICA
ART 34 LIBERO ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE,
DIRITTO ALLO STUDIO
ART 35 FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI
ART 38 DIRITTI DI INABILI
ART 117 COMPETENZE REGIONALI E
STATALI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Costituzione commentata

  • 1.
    La costituzione èla legge fondamentale dello Stato italiano. È scritta, rigida, lunga, votata, laica, democratica. E’ stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Originariamente era costituita da 139 articoli, oggi sono in vigore 134 articoli. ART 1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. COMMENTI Il primo articolo della Costituzione definisce innanzitutto la forma dello Stato: l’Italia è una repubblica e non una monarchia, com’era invece stata dall’Unità (nel 1861) fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 un referendum sulla forma dello Stato fu vinto infatti dai sostenitori della repubblica e la famiglia reale, i Savoia, abbandonò l’Italia. Dato che l’Italia è una Repubblica democratica, la sovranità, ossia il potere fondamentale dello Stato, quello da cui derivano tutti gli altri, appartiene agli stessi Italiani. Come si esercita? Su questo tema la Costituzione rimanda ad altri articoli che riguardano in particolare la formazione del Parlamento, l’esercizio del diritto di voto e il referendum. Un passaggio del primo articolo può sorprendere: “fondata sul lavoro”. Per comprenderne il senso, è opportuno sapere che, all’epoca della Costituente, comunisti e socialisti avrebbero voluto usare l’espressione“deilavoratori”; prevalse però l’attuale formulazione la quale, secondo la maggioranza dei Costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere classista perché la parola “lavoro” indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali. CONCETTI CHIAVE: LAVORO; SOVRANITA’ ART 2 “La Repubblica riconosce e garantiscei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. COMMENTI
  • 2.
    Con questo articolola Costituzione stabilisce l’esistenza di diritti che in nessun caso possonoesserenegati da persone o istituzioni. Quali diritti sono?il diritto di vivere, di parlare, di procreare, ecc, indipendentemente da dove vive, dalla classe sociale, dal sesso ecc. La finalità è la formazione della personasecondo il principio espresso dalDPR 275/99, ART 1 COMMA 2 (“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gliobiettivi generalidelsistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”) che si realizza con la progettazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona. CONCETTI CHIAVE: DIRITTI DELL’UOMO; SUCCESSO FORMATIVO; LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ART 3 “Tuttii cittadinihannoparidignità e sono egualidavantialla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitandodifatto la libertà e l’eguaglianza deicittadini, impedisconoil pienosviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. COMMENTI L’articolo assume il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto fondamentale. L’uguaglianza è innanzitutto un’uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla legge: per esempio che un cittadino sia cattolico, ebreo, musulmano o ateo, per la legge non cambia nulla e i suoi diritti restano i medesimi. La seconda parte dell’articolo, però, assegna alla Repubblica il compito di favorire l’uguaglianza sostanziale, cioè lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. In ambito scolastico, i due commi dell’articolo stabiliscono che tutti gli alunni hanno diritto a conseguire il SUCCESSO FORMATIVO (concetto che troviamo all’art. 1 comma 2 DPR 275/99) e traguardi essenziali per la cittadinanza attiva, e che la scuola, servizio della Repubblica, deve
  • 3.
    garantire tale successoe per farlo deve dare risposte adeguate ai bisogni di ciascuno attraverso “accomodamenti ragionevoli” e un intervento formativo su misura Tra gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, vanno individuate le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sociali che di fatto ostacolano lo sviluppo delle persone disabili e ne limitano le possibilità di apprendimento. Dobbiamo infine dire che, il concetto di“pieno sviluppo della persona umana” è affine alla “RICERCA DELLA FELICITà” della DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA AMERICANA, che afferma l’obbligo per lo Stato di dare la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni CONCETI CHIAVE: UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE ART 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principied i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. COMMENTI Dire che l’Italia è una e indivisibile significa affermare l’indivisibilità dello Stato italiano in più Stati e quindi l’illegalità di ogni tentativo di rendere indipendente una parte dello Stato. Nello stessotempo, però, questo articolo sottolinea l’importanza del decentramento amministrativo (http://win.unsabeniculturali.it/dispense/Riforma_P.A..pdf) e dell’autonomia. Ciò equivale a dire che l’Italia è uno Stato unitario, ma non accentrato dal punto di vista amministrativo, e nel quale i cosiddetti enti locali, cioè le Regioni, le Province e i Comuni, svolgono un ruolo fondamentale. La valorizzazione di questi enti non ha solo uno scopo di efficacia amministrativa, ma deve consentire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica. All’epoca della Costituzione l’istituzione delle Regioni, che pure venne completata solo negli anni Settanta, aveva anche lo scopo di contrastare i movimenti antiunitari (come quelli che, all’indomani della Seconda guerra mondiale, si svilupparono in Sardegna e in Sicilia). CONCETTI CHIAVE: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO; AUTONOMIA ART 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
  • 4.
    COMMENTI Scienza, tecnica, paesaggio,reperti storici e opere d’arte sono indicati da questo articolo comebenida tutelare. Tuttavia, benchésiano tutti manifestazione della cultura, questo articolo li affronta da due prospettive differenti. Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; questa parte dell’articolo esprime allora l’esigenza di difendere sia ciò che costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola. Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconosceree difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana. È UN ARTICOLO CHE SI COLLEGA ALL’ART 6 DEL DPR 275/99 “Leistituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazionee sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: - la progettazione formativa e la ricerca valutativa; - la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; - l'innovazione metodologica e disciplinare; - la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; - la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; - gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; - l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppanoe potenziano lo scambiodidocumentazioneediinformazioniattivandocollegamentireciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento ducativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca”. MA SI COLLEGA ANCHE AL DLGS 60/2017 sulla promozione della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio, sostegno alla creatività. CONCETTI CHIAVE: SVILUPPO; RICERCA SCIENTIFICA
  • 5.
    ART 10 “L’ordinamento giuridicoitaliano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. COMMENTI Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. Le norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell’ordinamento italiano. I successivipassaggisi concentrano invece sulla condizione dello straniero in Italia, in una situazione sia di normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.; nel secondo, invece, la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo Paese è accusato di reati politici (come accade a chi in Paesi non democratici ha criticato il Governo, promosso manifestazioni, scoperto scandali politici…) o non può esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accordaallo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una “sicura” ospitalità. Il diritto d’asilo rappresenta un tratto importante delle democrazie: tramite esso si afferma che una serie di valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può esercitarli, di rifugiarsi in Italia. A proposito della nozione di “straniero”, è importante una precisazione. Quando la Costituzione è stata varata non esisteva ancora l’Unione Europea. Per questo l’ordinamento italiano attuale prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti daun Paese dell’Unione Europea(la cuitutela èsimile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un Paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica). CONCETTI CHIAVE: STRANIERO
  • 6.
    ART 21 “Tutti hannodiritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i qualila legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quandovi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ognieffetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguatia prevenire e a reprimere le violazioni”. COMMENTI L’art. 21 garantisce la libertà dimanifestazione delpensiero che èritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza uno dei fondamenti dell’ordinamento italiano, tanto che entrambe escludono la possibilità di sottoporre il principio a revisione costituzionale. Sulla basedelle norme dell’art. 21, la giurisprudenza riconoscepienamente il diritto di cronaca e la libertà di informare, in quanto si ritiene impossibile distinguere fra espressione del pensiero e narrazione dei fatti. I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di difendere la Patria (non si possono diffonderenotizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle persone. Queste ultime due limitazioni sono spesso fonte di discussione: secondo alcuni, il diritto di informazione legittimerebbe il giornalista a cercare e pubblicare informazioni anche in modi discutibili (si parla allora di “talpe” nei tribunali, “pubblicazioni illecite”…).
  • 7.
    ART 27 “La responsabilitàpenale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. COMMENTI contiene i principi fondamentali dell’ordinamento penale italiano. Il principio della personalità della responsabilità penale: ciascun individuo è responsabile solamente per le proprie azioni e, quindi, non può essere punito per un reato commesso da altre persone. Il principio di noncolpevolezza fino alla condannadefinitiva: ciascun cittadino italiano è dichiarato non colpevole fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva che accerta la sua responsabilità penale. Il principio di umanità della pena: la Costituzione obbliga i legislatori a non approvare modalità di pena che siano lesive del rispetto della persona (ad es. pene corporali o forme di tortura). Il principio della finalità rieducativa della pena: le pene non devono tendere solamente a punire chi si è reso colpevole di un reato, ma, se possibile, devono mirare anche alla sua rieducazione favorendone il reinserimento nella società. L’Italia ripudia inoltre la pena di morte ed è stata promotrice di azioni internazionali finalizzate a estendere in altri Paesi tale rifiuto. ART 28 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. COMMENTI L’ARTICOLO si riferisce ai comportamenti illeciti che possono essere compiuti da dipendenti o da funzionari della Pubblica Amministrazione, vale a dire dall’insieme dei soggetti che sono prepostiallo svolgimento di funzioni di pubblico interesse quali
  • 8.
    la sanità, l’istruzione,l’ordine pubblico ecc.; organi della Pubblica Amministrazione sono, ad esempio, i ministeri e gli uffici di Comuni, Province e Regioni. Un cittadino che è stato danneggiato da un impiegato o da un funzionario dello Stato può chiedere il risarcimento dei danni direttamente alla Pubblica Amministrazione; è una garanzia per il danneggiato, perché il funzionario potrebbenon essere in grado di risarcire il danno commesso. Tuttavia, nel caso in cui un impiegato e un funzionario abbiano commesso reati penali, a risponderne non è la Pubblica Amministrazione: come abbiamo visto, la responsabilità penale è personale e quindi riguarda solamente i singoli soggetti e non lo Stato. L’articolo indica una garanzia dei diritti del cittadino: è per questo motivo che si trova nella sezione della Costituzione dedicata alle libertà civili. I diritti dei cittadini, infatti possonoesserespesso esercitati solo con l’aiuto dei funzionari pubblici o, al contrario, ne può essere impedito l’esercizio per l’opposizione dei funzionari. Parliamo in questo caso non solo dei diritti costituzionali, ma di tutti i diritti garantiti dalla legge. Tra i “nuovi diritti”, per esempio, vi è quello di accesso agli atti amministrativi per chi ha un legittimo interesse: tale norma ha l’esplicito scopodiincrementare la trasparenza della Pubblica Amministrazione e di avvicinare i cittadini allo Stato. L’articolo distingue inoltre tra reati civili e reati penali. Facciamo un esempio: un funzionario che si lascia corrompere per assegnare un appalto commette un reato penale; sarebbeassurdo chela stessaAmministrazione che egli ha danneggiato dovesse risarcire gli altri soggetti danneggiati. ART. 30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. COMMENTI L’articolo parifica i diritti dei figli nati all’interno e all’esterno del matrimonio; la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha poiassimilato deltutto la posizione dei“figli naturali” (quelli concepiti fuori dal matrimonio, che in passato venivano definiti “illegittimi”) a quella dei “figli legittimi” e ha circoscritto l’impossibilità per i genitori di effettuare il riconoscimento alla sola ipotesi di figli incestuosi.
  • 9.
    La Corte costituzionaleha svolto un ruolo di fondamentale importanza per rendere applicabile il secondo comma dell’articolo, che attribuisce allo Stato il compito di sostituirsi ai genitori nei casi in cui questi si dimostrino incapaci di svolgere le loro funzioni. La Corte, infatti, siè fatta promotrice della pratica dell’adozione, intesa come strumento di tutela dei minori volto a garantire ai bambini il diritto alla famiglia “a prescindere dalla loro nazionalità”. Questo articolo parifica i diritti dei figli nati all’esterno del matrimonio a quelli nati all’interno: nascere al di fuori del matrimonio non può essere assimilato a una “colpa” che riduce i diritti. Con questa norma la Costituzione intende quindi tutelare in modo uguale figli naturali e figli legittimi, rispetto allo Stato ma anche rispetto ai loro genitori; questi ultimi sono infatti titolari di un diritto/dovere di mantenere, educare e istruire i figli, come che essi siano nati. La distinzione tra figli naturali e legittimi è tipica di una societàfondata sul matrimonio inteso non solo e non tanto come unione di affetti, ma soprattutto come mezzo per saldare alleanze e legare tra loro famiglie diverse: una concezione del matrimonio ormai tramontata. La Costituzione, nonostante dedichi grande attenzione alla famiglia come forma di associazione naturale da tutelare e proteggere, non trascura chi è nato al di fuori di essa. CONCETTI CHIAVE: RESPONSABILITà GENITORIALE ART 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunniun trattamentoscolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradidi scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. COMMENTI L’art. 33 da un lato assegna alla Repubblica il controllo dell’insegnamento in Italia, dall’altro stabilisce varie forme di libertà.
  • 10.
    Il primo commadell’articolo mira a evitare che lo Stato possadirigere – stabilendone gli indirizzi – le attività artistiche e la ricerca scientifica, e ribadisce il principio della libertà diinsegnamento che consenteal docentedi svolgere la sua attività senza vincoli di natura religiosa, ideologica e politica, ma con l’obbligo di rispettare la libertà di opinione degli allievi. L’articolo sancisce inoltre la libertà di istruzione. Lo Stato non detiene infatti il monopolio dell’istruzione: l’istituzione di scuole da parte di enti e privati è possibile, purché questo non comporti“oneri per lo Stato”; tali scuole devono però conformarsi a quelle statali, a tutela degli studenti. Più libera è l’organizzazione delle università e delle accademie, fermo restando che essa non può essere contraria alla legge. Questo articolo legittima le scuole non statali o paritarie. A questo proposito la L. 62/2000 definisce i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere la parità: - piano dell'offerta formativa conformeagli ordinamenti e alle disposizioni vigenti - attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci - disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propridel tipo di scuola e conformi alle norme vigenti - istituzione e funzionamento degli organi collegiali - iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso dititolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici Ci dobbiamo inoltre dire che la dicitura “Garantisce la formazione degli alunni” è un principio che viene ribadito all’ART 4 del DPR 275/99 quale libera espressione culturale del docente CONCETTI CHIAVE: LIBERTà DI INSEGNAMENTO ART 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capacie i meritevoli, anchese privi di mezzi, hannodiritto diraggiungereigradipiù alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso”. COMMENTI
  • 11.
    NOTA: L’ARTICOLO SANCISCEL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE PER 8 ANNI, MA CON LA LEGGE 296/2006 viene innalzato a 10 anni (fino all’età di 16 anni) E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L’istruzione obbligatoria è gratuita. L’obbligo di istruzione può essere assolto: -nelle scuole statali e paritarie -nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale -attraverso l’istruzione parentale L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi: - Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“. - Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo distudio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi: -proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica. -frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia. -iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso
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    l’acquisizione di unmestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. -frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti. SUL DIRITTO ALLO STUDIO RICORDIAMO ANCHE IL DLGS 63/2017 CHE CI DICE CHE STATO, REGIONI, ENTILOCALI DEVONO GARANTIRESU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ALUNNI E STUDENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, STATALE E PARITARIO FINO AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ART 38 “Ognicittadinoinabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabilied i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”. COMMENTI L’art. 38 è uno dei cardini dell’idea di “Stato sociale” (“Welfare State”, in inglese). Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l’assistenza e la previdenza. Il diritto all’assistenza è attualmente disciplinato dalla legge n. 328 del 2000, che definisce il sistema dei servizi sociali e l’insieme delle attività che hanno lo scopo di rimuovere ostacoli e superare le situazioni di bisogno in cui le persone possono incorrere (disoccupazione, malattia, infortuni). In altre parole nell’articolo viene aperta la prospettiva lunga del progetto di vita e della presa in carico globale della persona, attraverso la valorizzazione dell’educazione e dell’avviamento professionale e mediante l’individuazione dei soggetti istituzionali garanti dell’attuazione del diritto allo studio e all’autonomia oltre la scuola.
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    Quanto alla previdenza,i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali (ovvero alla pensione) sulla basedi un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito, che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali. Di fatto, oltre a pagare le tasse, il lavoratore alimenta la sua futura pensione. Dal 1969 è stata istituita la pensione sociale (oggi, assegno sociale) a totale carico dello Stato: essa è destinata alle persone con più di 65 anni di età e con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. CONCETTI CHIAVE: DIRITTI DEGLI INABILI ART 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamentoe l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.” COMMENTI L’art. 97 si riferisce alla Pubblica Amministrazione, intesa come l’insieme degli uffici dell’apparato tecnico-burocratico dello Stato. L’articolo indica i tre principi fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Il principio di legalità: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere definita mediante leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi, vincolandola al perseguimento dell’interesse pubblico. Il principio di buon andamento: l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato deve essere tale da garantire l’erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità (l’amministrazione statale deve procurarsi le risorse necessarie «con il minimo dispendio di mezzi»). Il principio di imparzialità: l’amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti senza rendersi responsabile di favoritismi o discriminazioni. Il pubblico impiego è spesso oggetto di aspre discussioni che riguardano la sua efficienza e il rapporto con l'utenza. Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte molte novità, comeil diritto di accesso agliatti amministrativi, grazie al qualei cittadini portatoridi un legittimo interesse possonoconsultare i documenti relativi alle decisioni prese.
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    Altre innovazioni riguardanol'uso degli strumenti informatici, che ha lo scopo di rendere più snelli i rapporti con la pubblica amministrazione. ART 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
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    r) pesi, misuree determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delleistituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamentodella finanza pubblica edel sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitarie provvedono all’attuazionee all’esecuzione degliaccordi internazionalie degli atti dell’Unioneeuropea, nel rispetto delle norme diprocedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hannopotestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uominie delle donnenella vita sociale, culturaleed economica e promuovonola parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
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    enti territoriali interniad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinatida leggi dello Stato”. COMMENTI Questa è la versione attuale dell’articolo 117, modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001; assegna alle Regioni la competenza legislativa su tutte le materie a eccezione di quelle esplicitamente riservate allo Stato. Sulla base dell’art 117 esistono tre tipologie di potestà legislative: - quella esclusiva delle Regioni (cioè in ogni materia non riservata allo Stato); - quella concorrente (lo Stato ha il compito di fissare i «principi fondamentali» e le Regioni di approvare la legislazione specifica di settore); - quella esclusiva dello Stato (riguarda i settori indicati con le lettere da a a s). Secondo ladottrina, l’art. 117 prevede una serie di competenze trasversali: si tratta cioè di «materie smaterializzate», che «costituiscono il titolo legittimante per l’esercizio del potere legislativo da parte del legislatore statale». Per esempio, la Corte costituzionale indica comecompetenze trasversali la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente, il coordinamento della finanza pubblica, la tutela dei beni culturali, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, la difesa dello Stato, l’ordinamento penale, il coordinamento statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. ART 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitanesono titolari difunzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. COMMENTI L'attuale formulazione dell'articolo 118, stabilita nel 2001, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l’esercizio unitario», a «Province,
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    Città metropolitane, Regionie Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche parole, a chi può svolgerle al meglio). La sussidiarietà può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all’ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace). Il principio di differenziazione stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali. Infine, il principio di adeguatezza impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle. Ma perché...?La riforma del 2001, però, ha reso non facile l’attribuzione delle funzioni in quanto costringe la giurisprudenza a distinguere tra: 1) funzioni fondamentali riservate alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) funzioni attribuite ai Comuni; 3) funzioni proprie di cui sono titolari Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; 4) funzioni di «esercizio unitario» conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Un particolare problema riguarda le Città metropolitane. La loro istituzione è oggetto di un iter travagliato che non ha ancora avuto termine. Di fatto con la realizzazione della Città metropolitana una grande città (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo) entrerebbe a far parte diun unico grande comune insieme ai comuni limitrofi, che sono più piccoli e che spesso condividono i medesimi tipi di problemi (trasporti, smaltimento rifiuti ecc.), allo scopo di integrare i servizi.
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    PRINCIPI FONDAMENTALI ART 1PRINCIPIO DEMOCRATICO ART 2 E ART 3 PRINCIPIO PERSONALISTA, PRINCIPIO DELLA DIGNITà UMANA, PRINCIPIO PLURALISTA ART 3 PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ART 1 E ART 4 PRINCIPIO LAVORISTA ART 2 E ART 4 PRINCIPIO SOLIDARISTA ART 7 REGOLA I RAPPORTISTATO ECHIESA (PATTI LATERANENSI) ART 9 STATO COME STATO DI CULTURA CHE DEVE FARSI CARICO DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI SUOI CITTADINI ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE ART 21 LIBERTà DI PENSIERO ART 29 DIRITTI DELLA FAMIGLIA ART 30 DIRITTO-DOVERE DEI GENITORI ALL’EDUCAZIONE/ISTRUZIONE DEI FIGLI ART 31 LA REPUBBLICA AGEVOLA CON RISORSE ECONOMICHE LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E L’ADEMPIMENTO DEI COMPITI RELATIVI. PROTEGGE LA MATERNITà, L’INFANZIA E LA GIOVENTù ART 33 PRINCIPI DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA ART 34 LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO ART 35 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ART 38 DIRITTI DI INABILI
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    ART 117 COMPETENZEREGIONALI E STATALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE