Lavoro - "Per <<mobbing>> [...] si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche liciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio."
Il contenuto della lettera che -a dire del ricorrente- costituisce prova della campagna denigratoria e diffamatoria condotta dalla Ciampolillo a danno del dott. Anzà, è dunque riconducibile anzitutto alla penna del professionista. Ma poiché anche in questo caso non vi sono frasi ingiuriose o oltraggiose, né vi è offesa all'altrui reputazione, il convenuto sin d’ ora si fa carico di ogni parola in essa contenuta.
Nel merito del suo contenuto, il documento fa ancor meglio luce sui rischi per la salute che comporterebbe la concessione, anche provvisoria, dell'autorizzazione alla Italcementi di utilizzare e trasportare il pet-coke. In esso si evidenzia il comportamento non solo supino del responsabile del servizio 3 dell'assessorato regionale, coscientemente diretto a trascurare gli interessi della collettività a favore di quelli dell'azienda inquinante al fine, forse, di favorirne i livelli occupazionali: tanto più che il dottore Anzà, essendo andato ad occupare il posto che precedentemente era del dottor Gioacchino Genchi, trovò avviate iniziative risalenti a quest'ultimo assai utili alla tutela della salute e dell'ambiente di Isola delle Femmine. Con precisi riferimenti l'avv. Canto stigmatizza l'attività dell’ Anzà mettendo in risalto che egli ha indetto conferenze di servizio che non hanno rispettato le procedure e perciò non hanno prodotto i risultati sostanziali che la legge prevede; di una di esse, quella del 25 settembre 2007, addirittura mancherebbe il verbale. Lo scopo di tali attività -è scritto nella lettera- è quello di poter comunque emettere il provvedimento autorizzativo sollecitato dalla Italcementi per il quale il precedente funzionario si era decisamente posto contrario. Ma la serie dei provvedimenti adottati dal dott. Anzà perviene alla fine ad <<…>uso del pet-coke è oggetto specifico, unitamente a tutte le altre autorizzazioni, del procedimento A.I.A. che si sta svolgendo presso il servizio diverso del dipartimento, ossia il servizio 2 : ... Il dott. Anzà ha cercato di istruire una pratica in modo da pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione con la scusa di non danneggiare la fabbrica, schermandosi dietro la tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti del territorio
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Lavoro - Mobbing e onere della prova: è da escludersi la condotta "mobbizzante" del superiore gerarchico a danno del sottoposto quando la valutazione COMPLESSIVA delle circostanze addotte e accertate sul luogo di lavoro non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo lavoratore. Il Tar Puglia, sede di Bari, (sent. n. 528 del 23.02.2011) ha rigettato la richiesta di un pubblico dipendente, tesa all'accertamento di condotte di mobbing in proprio danno, sull'assunto che il lavoratore non ha adempiuto all'onere probatorio a proprio carico. Inoltre è emerso dagli atti giudiziari chea giustificazione degli addebiti mossi nei confronti della P.A., vi era una ragionevole ed alternativa spiegazione.
Il contenuto della lettera che -a dire del ricorrente- costituisce prova della campagna denigratoria e diffamatoria condotta dalla Ciampolillo a danno del dott. Anzà, è dunque riconducibile anzitutto alla penna del professionista. Ma poiché anche in questo caso non vi sono frasi ingiuriose o oltraggiose, né vi è offesa all'altrui reputazione, il convenuto sin d’ ora si fa carico di ogni parola in essa contenuta.
Nel merito del suo contenuto, il documento fa ancor meglio luce sui rischi per la salute che comporterebbe la concessione, anche provvisoria, dell'autorizzazione alla Italcementi di utilizzare e trasportare il pet-coke. In esso si evidenzia il comportamento non solo supino del responsabile del servizio 3 dell'assessorato regionale, coscientemente diretto a trascurare gli interessi della collettività a favore di quelli dell'azienda inquinante al fine, forse, di favorirne i livelli occupazionali: tanto più che il dottore Anzà, essendo andato ad occupare il posto che precedentemente era del dottor Gioacchino Genchi, trovò avviate iniziative risalenti a quest'ultimo assai utili alla tutela della salute e dell'ambiente di Isola delle Femmine. Con precisi riferimenti l'avv. Canto stigmatizza l'attività dell’ Anzà mettendo in risalto che egli ha indetto conferenze di servizio che non hanno rispettato le procedure e perciò non hanno prodotto i risultati sostanziali che la legge prevede; di una di esse, quella del 25 settembre 2007, addirittura mancherebbe il verbale. Lo scopo di tali attività -è scritto nella lettera- è quello di poter comunque emettere il provvedimento autorizzativo sollecitato dalla Italcementi per il quale il precedente funzionario si era decisamente posto contrario. Ma la serie dei provvedimenti adottati dal dott. Anzà perviene alla fine ad <<…>uso del pet-coke è oggetto specifico, unitamente a tutte le altre autorizzazioni, del procedimento A.I.A. che si sta svolgendo presso il servizio diverso del dipartimento, ossia il servizio 2 : ... Il dott. Anzà ha cercato di istruire una pratica in modo da pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione con la scusa di non danneggiare la fabbrica, schermandosi dietro la tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti del territorio
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Lavoro - Mobbing e onere della prova: è da escludersi la condotta "mobbizzante" del superiore gerarchico a danno del sottoposto quando la valutazione COMPLESSIVA delle circostanze addotte e accertate sul luogo di lavoro non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo lavoratore. Il Tar Puglia, sede di Bari, (sent. n. 528 del 23.02.2011) ha rigettato la richiesta di un pubblico dipendente, tesa all'accertamento di condotte di mobbing in proprio danno, sull'assunto che il lavoratore non ha adempiuto all'onere probatorio a proprio carico. Inoltre è emerso dagli atti giudiziari chea giustificazione degli addebiti mossi nei confronti della P.A., vi era una ragionevole ed alternativa spiegazione.
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Perché dunque meravigliarsi se Ciampolillo parla di “probabili ipotesi truffa” e gridare allo “scandalo”, come fa il ricorrente.
Non ci si meravigli che la verità delle cose venga chiamata per quello che è!
E’, infatti, documentalmente provato (documento prodotto n. 16)che il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria della Regione Siciliana è da pag. 9 a pag. 238 frutto di un “collage” di capitoli, paragrafi, ecc., integralmente trascritti, o più esattamente copiati, da pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni. Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato, sì, della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si tratta di un mero “assemblaggio”, operato con la tecnica del “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati.
Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (documento prodotto n. 16).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. (sic!)
Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web dell’Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!).
Dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti, ma soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell’ARTA era costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva costituita dall’Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era stato copiato) “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
Per definire tutta la complessa vicenda, dunque, Ciampolillo usò nel suo blog le parole “probabili ipotesi di truffa”. A dire il vero parole appropriate essendovi per la legge “truffa” quando ricorre la condotta di <<chiunque,>> (articolo 640 codice penale). E nei fatti testé narrati sono presenti i seguenti elementi :
- l' “artifizio e il raggiro”, che è quello di chi ha presentato come “sua” un’opera che nient'altro era se non la manipolazione, peraltro incompleta e raffazzonata, di un'opera altrui (e perché allora non usare la parola “plagio” intesa come “appropriazione indebita e divulgazione sotto proprio nome di un'opera altrui o di una parte di essa, specialmente in ambito artistico e letterario”? - vedasi dizionario De Mauro della Lingua Italiana);
- “inducendo taluno in errore”, anzi non “qualcuno” ma l'intera comunità isolana che si affida agli organi istituzionali -e segnatamente a quelli per la tutela della qualità dell'aria- per godere del sacrosanto diritto alla salute (art. 32 Cost.) ;
- “… con altrui danno” : oltre al presumibile danno alla salute derivante dall’ inesistenza sostanziale delle misure di monitoraggio sulla qualità dell’ aria (che nel documento erano calibrate per il Veneto e non per la Sicilia), vi è poi il danno economico alla Regione sicilia che ha investito fondi di bilancio per la produzione di un documento risultato sin da subito posticcio.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Ciampolillo nel dire “probabili ipotesi di truffa”, insomma, ancora una volta si è mantenuto nell’ambito della prudenza, dicendo egli le cose che pensa ma rinviando alla magistratura, il definitivo accertamento dei fatti e, se del caso, la punizione e la censura degli autori. Ed infatti conclude: <<...>>.
Chi altri se non la magistratura inquirente e quella contabile avrebbe potuto indagare ed accertare la verità sull’ operato dell’ Anzà e dei suoi collaboratori?
Ed infatti la citata sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo (Messina c/ Anzà) ha comunque accertato e dichiarato in modo definitivo che non vi è stata diffamazione ai danni del dott. Anzà per avere il dirigente regionale di Legambiente Messina Giuseppe, ed altri, affermato che il Piano regionale della Sicilia era "copiato" dal piano della regione veneta, essendo stati anche inseriti al suo interno dati relativi al territorio della pianura padana o comunque evidentemente non relative alla Sicilia (affermazioni diffuse in forma di conferenza stampa in data 21 novembre 2007 riportate successivamente da articoli della stampa anche nazionale e che hanno avuto risonanza nelle emittenti televisive). E poiché tali affermazioni non avevano carattere diffamatorio le conseguenti ed aspre contumelie scagliate dall’ Anzà hanno avuto solo l'effetto di far condannare lui stesso al risarcimento per il danno alla reputazione in favore del Messina Giuseppe.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Perché dunque meravigliarsi se Ciampolillo parla di “probabili ipotesi truffa” e gridare allo “scandalo”, come fa il ricorrente.
Non ci si meravigli che la verità delle cose venga chiamata per quello che è!
E’, infatti, documentalmente provato (documento prodotto n. 16)che il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria della Regione Siciliana è da pag. 9 a pag. 238 frutto di un “collage” di capitoli, paragrafi, ecc., integralmente trascritti, o più esattamente copiati, da pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni. Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato, sì, della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si tratta di un mero “assemblaggio”, operato con la tecnica del “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati.
Gli autori hanno utilizzato come “mirror” il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (documento prodotto n. 16).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. (sic!)
Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web dell’Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!).
Dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti, ma soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell’ARTA era costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva costituita dall’Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era stato copiato) “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
Per definire tutta la complessa vicenda, dunque, Ciampolillo usò nel suo blog le parole “probabili ipotesi di truffa”. A dire il vero parole appropriate essendovi per la legge “truffa” quando ricorre la condotta di <<chiunque,>> (articolo 640 codice penale). E nei fatti testé narrati sono presenti i seguenti elementi :
- l' “artifizio e il raggiro”, che è quello di chi ha presentato come “sua” un’opera che nient'altro era se non la manipolazione, peraltro incompleta e raffazzonata, di un'opera altrui (e perché allora non usare la parola “plagio” intesa come “appropriazione indebita e divulgazione sotto proprio nome di un'opera altrui o di una parte di essa, specialmente in ambito artistico e letterario”? - vedasi dizionario De Mauro della Lingua Italiana);
- “inducendo taluno in errore”, anzi non “qualcuno” ma l'intera comunità isolana che si affida agli organi istituzionali -e segnatamente a quelli per la tutela della qualità dell'aria- per godere del sacrosanto diritto alla salute (art. 32 Cost.) ;
- “… con altrui danno” : oltre al presumibile danno alla salute derivante dall’ inesistenza sostanziale delle misure di monitoraggio sulla qualità dell’ aria (che nel documento erano calibrate per il Veneto e non per la Sicilia), vi è poi il danno economico alla Regione sicilia che ha investito fondi di bilancio per la produzione di un documento risultato sin da subito posticcio.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Ciampolillo nel dire “probabili ipotesi di truffa”, insomma, ancora una volta si è mantenuto nell’ambito della prudenza, dicendo egli le cose che pensa ma rinviando alla magistratura, il definitivo accertamento dei fatti e, se del caso, la punizione e la censura degli autori. Ed infatti conclude: <<...>>.
Chi altri se non la magistratura inquirente e quella contabile avrebbe potuto indagare ed accertare la verità sull’ operato dell’ Anzà e dei suoi collaboratori?
Ed infatti la citata sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo (Messina c/ Anzà) ha comunque accertato e dichiarato in modo definitivo che non vi è stata diffamazione ai danni del dott. Anzà per avere il dirigente regionale di Legambiente Messina Giuseppe, ed altri, affermato che il Piano regionale della Sicilia era "copiato" dal piano della regione veneta, essendo stati anche inseriti al suo interno dati relativi al territorio della pianura padana o comunque evidentemente non relative alla Sicilia (affermazioni diffuse in forma di conferenza stampa in data 21 novembre 2007 riportate successivamente da articoli della stampa anche nazionale e che hanno avuto risonanza nelle emittenti televisive). E poiché tali affermazioni non avevano carattere diffamatorio le conseguenti ed aspre contumelie scagliate dall’ Anzà hanno avuto solo l'effetto di far condannare lui stesso al risarcimento per il danno alla reputazione in favore del Messina Giuseppe.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Il comitato cittadino l' “Isola Pulita”, attraverso cui si esprime il convenuto Ciampolillo Giuseppe, si era così espresso: <<...>oscuro di chi quel piano aveva originariamente redatto magari con notti insonni di studio e di lavoro: gli uomini contro cui Giuseppe Cimapolillo intenta le sue battaglie civili sono degni di essere accomunati con le scalate arriviste –cui siamo abituati- di quei politici, e componenti del proprio entourage, che, animati pressoché niente dalla ricerca del bene pubblico ed interessati unicamente ai successi personali, non di rado economici, gettano ignominia sulle pubbliche amministrazioni e generano sfiducia ed abbandono nei cittadini.
Opera carpita, dunque, in definitiva quel piano assai importante per la salute dei siciliani.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Il comitato cittadino l' “Isola Pulita”, attraverso cui si esprime il convenuto Ciampolillo Giuseppe, si era così espresso: <<...>oscuro di chi quel piano aveva originariamente redatto magari con notti insonni di studio e di lavoro: gli uomini contro cui Giuseppe Cimapolillo intenta le sue battaglie civili sono degni di essere accomunati con le scalate arriviste –cui siamo abituati- di quei politici, e componenti del proprio entourage, che, animati pressoché niente dalla ricerca del bene pubblico ed interessati unicamente ai successi personali, non di rado economici, gettano ignominia sulle pubbliche amministrazioni e generano sfiducia ed abbandono nei cittadini.
Opera carpita, dunque, in definitiva quel piano assai importante per la salute dei siciliani.
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Dopo aver rilevato la competenza esclusiva della procedura A.I.A. in materia, e la necessità del parere favorevole degli organismi preposti a garanzia della tutela dell'ambiente, ribadito che per la sua pericolosità il pet-coke gode di una disciplina legislativa particolare, non solo nazionale ma anche europea in conformità agli obblighi assunti con la firma del Protocollo di Kioto, l'avvocato Canto così conclude: <<in>interno della seduta per dichiararla sciolta e revocare con effetto immediato la precedente convocazione di essa, essendo a lei ben noto che a quella stessa data era già in corso, per iniziativa del Servizio 2, la procedura A.I.A. rispetto alla quale –come prima si è detto- la conferenza dei servizi indetta dal dr. Anzà non poteva procedere in contrasto (questo episodio fu forse all’ origine della risposta che il dr. Anzà diede alla Italcementi con la nota a sua firma e della d.ssa gentile dell’ 8 maggio 2008, prot. 35918 dell’ ass. t. e a., servizio 3, di cui si è già detto, (documento prodotto n. 12).
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In particolare, come viene mostrato nell’ALLEGATO n. :
Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente comuni nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli argini di fiumi e canali” (salvo a creare prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS-Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);
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Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org />;
Le parti che sono state riquadrate in vari bordi colorati. risultano “prelevate” integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni (Allegati n. 11-41 CD) quali Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.), Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006, Agenda 21), Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia, non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da tesi di laurea di Istituti Universitari non siciliani come anche da siti web di facile reperimento, che però non figurano tra le fonti indicate.
Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da Istituti Universitari e proposti all’Assessorato al fine di fornire “Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano ora inseriti, pur rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del Progetto, sostituendo la parola “redazione” con “revisione”. Per qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito da tempo ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti, dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i climi della terra. Insomma, brani copiati e nulla più.
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Il motivo di tanto livore dell’ Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall'analogo documento della regione Veneto.
Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.
<<non>eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso
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Similar to Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2789 del 17.02.2009 (20)
Conseguito dall'avvocato Marco Cavalli l'attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
Condominio: tabella di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (all. D al DM 16.01.2017 - Min. Infr. Trasp.). Criteri di ripartizione delle spese in condominio tra locatore e conduttore.
In un caso trattato dall'avvocato Marco Cavalli, il Tribunale di Bari ha autorizzato il distacco del condomino moroso dai servizi comuni.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc con autorizzazione del Condominio alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Valide le clausole degli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto che prevedono il contestuale trasferimento di diritti reali tra i coniugi o in favore della prole.
Ecco l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui non è stato convalidato l'arresto del cap. Carola Rackete con rigetto della richiesta misura cautelare.
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Tabella oneri accessori (ripartizione fra locatore e conduttore) concordata tra Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet e registrata in data 30.04.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, sub n. 8455/3
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
Caso Mediaset: la Cassazione deposita la sentenza con le motivazioni sulla condanna di Berlusconi.
Silvio Berlusconi sapeva in quanto "ideatore" del meccanismo produttivo di proventi illeciti per Mediaset.
Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2789 del 17.02.2009
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Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 2789 del 17.02.2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29353/2005 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso
lo studio dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESO, rappresentato e difeso dagli avvocati
BRUNO ANTONELLO, BRUNO GIUSEPPE giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO Luigi, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del
controricorso;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 861/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/07/2005
R.G.N. 676/04; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2008 dal
Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FIORILLO; udito il P.M., in persona
2. https://www.facebook.com/FocusLegale
del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Torino G.M. conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. e premesso di
aver svolto le mansioni di portalettere dal (OMISSIS) fino all'(OMISSIS), esponeva che il giorno
(OMISSIS) scendendo dall'autovettura di servizio era scivolato su una lastra di ghiaccio battendo
violente mente la testa e riportando lesioni personali per le quali l'INAIL gli aveva riconosciuto una
invalidità dell'11%. Sosteneva il ricorrente che l'infortunio sul lavoro era da imputarsi a colpa delle
Poste che non lo avevano dotato di idonee scarpe antiscivolo. Riferiva, altresì, che dal (OMISSIS)
all'(OMISSIS) la direttrice dell'ufficio postale di (OMISSIS), presso il quale prestava servizio, non
tenendo alcun conto delle sue condizioni di salute, lo obbligava ad effettuare lavoro straordinario,
gli imponeva di sollevare pesanti pacchi di corrispondenza, lo poneva in cattiva luce nei confronti
dei colleghi di lavoro redarguendolo in loro presenza e lo minacciava di licenziamento, così
cagionandogli un profondo stato depressivo.
Tanto premesso chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 15.735,34 a
titolo di risarcimento del danno biologico conseguente all'infortunio del (OMISSIS); chiedeva altresì
la condanna della società al risarcimento del danno biologico, da determinarsi tramite CTU, per il
presunto "mobbing" subito nell'ufficio di (OMISSIS).
La s.p.a. Poste Italiane si costituiva e resisteva alle domande.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 27.11.2003, respingeva il ricorso. L'appello
proposto dal lavoratore veniva respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza depositata il
1 luglio 2005 sulla base delle seguenti considerazioni: a) nessuna responsabilità ex art. 2087 c.c.,
era imputabile al datore di lavoro per l'infortunio del (OMISSIS) perchè nessuna norma impone alla
spa Poste Italiane di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e perchè operando il portalettere in
condizioni ambientali variabili nell'arco delle ore lavorative, calzature adatte ad un certo terreno e a
determinate condizioni climatiche non lo erano per luoghi e condizioni diverse, sicchè non si
poteva stabilire in anticipo quali calzature fossero adatte per tutte le ore di lavoro; b) dalle
testimonianze raccolte era emersa una situazione di continua conflittualità tra la direttrice
dell'Ufficio, che esigeva prestazioni di lavoro straordinario, ed il G. che non intendeva farle, mentre
nulla era stato provato in ordine alla richiesta di sollevare pacchi pesanti, per cui non era risultata
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provata una condotta prevaricatrice e vessatoria della direttrice nei confronti dell'appellante
configurante il c.d. mobbing. Per la cassazione di tale sentenza G.M. ha proposto ricorso
sostenuto da due motivi. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 41 Cost. e art. 2087 c.c., nonchè vizi
di motivazione, e sostiene: che l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee ad
impedire infortuni non si esaurisce nella mera osservanza di norme di legge o contrattuali, ma si
estende all'adozione di tutte quelle misure che siano idonee a garantire l'incolumità dei lavoratori in
base alla comune esperienza ed alle regole della tecnica; che sul lavoratore infortunato grava solo
l'onere di provare il danno e la sua derivazione dall'ambiente di lavoro, mentre spetta al datore di
lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro in
concreto svolto dal dipendente, si rendano necessarie per tutelarne l'integrità fisica;
che dunque ha errato il giudice di appello non ravvisando alcuna responsabilità delle Poste,
malgrado queste non avessero assolto all'onere probatorio su di loro incombente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2087, 2043 e 2049 c.c.,
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, e sostiene: che il giudice di
appello non ha fatto buon governo delle prove testimoniali raccolte omettendo di prendere in
esame quelle dalle quali emergeva il comportamento vessatorio della direttrice dell'Ufficio
(testimonianze di L. D., R.G., I.L. e T.C.) e fondando invece il suo giudizio su testimonianze, o su
passi di testimonianze, favorevoli alla società, peraltro senza motivare in alcun modo tale scelta.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 2087 cod. civ., non configura una
ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo
responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione
lavorativa, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di
obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento
o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, il cui accertamento costituisce un
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e
congruamente motivato (Cass. n. 6018/2000, n. 1579/2000). Quanto all'onere della prova, al
lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta
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incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso
causale fra questi due elementi; quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul
datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno (Cass. n. 16881/2006, n. 7328/2004, n. 12467/2003).
A questi principi si è correttamente attenuta la Corte di Appello laddove ha osservato che, mentre
nessuna norma, legale o contrattuale, impone alle Poste di dotare i portalettere di scarpe
antiscivolo, non è neppure ravvisabile la responsabilità della società per violazione di norme di
comune prudenza, in quanto la presenza di ghiaccio sulla strada è una situazione legata a
particolari condizioni climatiche e ambientali non facilmente prevedibili in anticipo, anche perchè il
portalettere, dovendo spostarsi sul territorio, può incontrare condizioni, sia atmosferiche che
ambientali, molto diverse e variabili nel corso della giornata lavorativa. La Corte Territoriale ha così
dato congrua spiegazione della mancanza di colpa del datore di lavoro nella produzione
dell'evento dannoso subito dal dipendente e tale accertamento di fatto, per essere congruamente e
logicamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza giuslavoristica) si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o
del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore
nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono
per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la
mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio
fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva
del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti
a carattere persecutorio, illeciti o anche liciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in
essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la
condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del
lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
La Corte di Appello ha ritenuto che le testimonianze raccolte, pur evidenziando l'esistenza di
contrasti tra la dirigente dell'ufficio ed il G. in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni di
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lavoro da parte del dipendente, non sono tuttavia tali da provare la sussistenza di un intento
vessatorio del dirigente dell'ufficio postale di (OMISSIS) nei confronti del lavoratore.
Con la censure in esame il ricorrente assume che il giudice del gravame non abbia valutato
correttamente le prove, trascurando le prove testimoniali o le parti delle prove testimoniali
favorevoli alle tesi del G. e privilegiando invece quelle a questi contrarie. Una siffatta censura non
tiene conto però della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5,
non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte il compito di valutare le prove e di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le
complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti e di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, spetta in via esclusiva al giudice
del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non
conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica
e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante
Cass. n. 6064/2008, n. 17076/2007, n. 3994/2005, n. 11933/2003, n. 5231/2001).
Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono
congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per
contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un
diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal
giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella
richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di
legittimità.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in
dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in Euro 22,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese
generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009