sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
Lavoro - Mobbing e onere della prova: è da escludersi la condotta "mobbizzante" del superiore gerarchico a danno del sottoposto quando la valutazione COMPLESSIVA delle circostanze addotte e accertate sul luogo di lavoro non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo lavoratore. Il Tar Puglia, sede di Bari, (sent. n. 528 del 23.02.2011) ha rigettato la richiesta di un pubblico dipendente, tesa all'accertamento di condotte di mobbing in proprio danno, sull'assunto che il lavoratore non ha adempiuto all'onere probatorio a proprio carico. Inoltre è emerso dagli atti giudiziari chea giustificazione degli addebiti mossi nei confronti della P.A., vi era una ragionevole ed alternativa spiegazione.
sentenza della cassazione sulla presentazione da parte del lavoratore di documenti aziendali anche riservati, come prove testimoniali a difesa, in procedimento disciplinare.
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DIVORZIO, COME FARE?
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Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2789 del 17.02.2009FocusLegale
Lavoro - "Per <<mobbing>> [...] si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche liciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio."
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
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1. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), gia' titolare della ditta F.C.E. (OMISSIS), gia' elettivamente domiciliato in (OMISSIS),-
presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
2. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),
rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 257/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/05/2008,
r.g.n. 274/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2012 dal Consigliere Dott.
PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha
concluso per l'inammissibilita' o in subordine accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18 luglio 2008 (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza
della Corte di Appello di Ancona n. 257/08, pubblicata in data 22 maggio 2008, con cui la Corte
respingeva l'appello proposto dal medesimo (OMISSIS) avverso la sentenza n. 829/07, emessa in
data 14.11.2007 dal Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, confermando
integralmente la decisione di primo grado.
In particolare, la Corte di merito ha ritenuto cosi' come il Tribunale - l'illegittimita' del licenziamento
intimato dalla F.C.E. (OMISSIS) di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), non sussistendo i
presupposti del dedotto giustificato motivo oggettivo del recesso, tenuto conto che la lavoratrice
era stata sostituita con un'apprendista per lo svolgimento delle medesime mansioni, al fine di
risparmiare sul costo della manodopera. Di conseguenza la ditta datrice di lavoro veniva
condannata al pagamento della indennita' sostitutiva della reintegra - come richiesto - in misura
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con gli accessori come per legge,
oltre al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla data di
pagamento dell'indennita' sostitutiva della reintegra, con gli accessori di legge e regolarizzazione
della posizione assistenziale e previdenziale.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre (OMISSIS) con tre motivi. Resiste (OMISSIS) con
controricorso.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso da ritenersi ammissibile, riguardando detto motivo la legittimita' del
recesso alla luce della normativa di riferimento e non una mera valutazione dei fatti di causa,
diversa da quella operata dal Giudice di merito - (OMISSIS), denunciando violazione e falsa
applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 circa la sussistenza del giustificato motivo
oggettivo, lamenta che il Giudice di secondo grado, come quello di primo, non abbia tenuto conto,
nel pervenire alla impugnata decisione, che il licenziamento in oggetto era legato all'aumento
costante dei costi, alla grave crisi aziendale - come confermato dalla testimonianza della
consulente della ditta (riprodotta in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) -, che aveva
portato al trasferimento di parte della produzione in (OMISSIS) ed alla successiva cessazione
dell'attivita' nel marzo 2006. Tale situazione lo aveva inevitabilmente obbligato ad intevenire sulle
parti rigide del bilancio ed, in particolare, sui costi per il personale, tant'e' che, nella specie -
contrariamente all'assunto del Giudice d'appello - non si era provveduto alla semplice sostituzione
di un dipendente con un apprendista ma ad una modifica dell'assetto produttivo mediante la
sostituzione di tre operai con due apprendisti. Il motivo e' fondato.
La giurisprudenza e' unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si
verifica ogni volta che si presenta la necessita' di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di
scelte attinenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non
possano essere impiegati altrimenti (ex plurimis, in motivazione, Cass. S.U. n. 3353/1994).
Rientra, pertanto, nella previsione di cui alla seconda parte della Legge 15 luglio 1966, n. 604,
articolo 3 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una piu' economica
gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un
incremento di profitto, bensi' per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti -
influenti in modo decisivo sulla normale attivita' produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di
carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio
aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessita' della contrazione dei costi, in un
determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta
connessione con tale necessita' e quindi da questa oggettivamente giustificata (Cass. S.U. cit;
Cass.n.3127/1986).
Nella specie, la Corte territoriale, pur muovendo dai medesimi presupposti di fatto illustrati dal
4. (OMISSIS), perviene alla conclusione della illegittimita' del licenziamento "poiche'
incontestabilmente evitabile", ulteriormente specificando che "l'assunzione di un apprendista (o
comunque di un nuovo dipendente) per svolgere le mansioni della ricorrente spezza
insuperabilmente il legame di causalita' tra il recesso datoriale ed una eventuale situazione di
(necessaria) riorganizzazione aziendale".
Ma nella specie - come del resto, se non affermato, certamente non negato dalla stessa Corte
territoriale - la prospettazione, da parte del (OMISSIS), di un ridimensionamento del personale (da
tre dipendenti a tempo indeterminato a due apprendisti con riduzione del costi) costituisce
circostanza di per se' non sovrapponibile alla mera sostituzione di un lavoratore a tempo
indeterminato con un apprendista, potendo costituire espressione di una riorganizzazione
dell'attivita' produttiva, considerato anche la dedotta delocalizzazione in (OMISSIS) di un settore
dell'azienda e la cessazione dell'attivita' nel 2006; sicche', in questo quadro fattuale, potrebbe
emergere che il licenziamento della lavoratrice sia stato determinato da effettive esigenze di
contenimento dei costi, giustificato da concrete difficolta' nell'impresa, nei sensi indicati dalla
giurisprudenza appena richiamata.
Il motivo va, pertanto, accolto con assorbimento degli ulteriori motivi concernenti questioni
riguardanti l'obbligo di repechage, l'aliunde perceptum e gli obblighi contributivi.
Ne consegue l'annullamento della impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio
per il riesame ad altra Corte di Appello, designata in dispositivo, che provvedera' anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di
Bologna.