SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V AP A D O V A
Breve Compendio
Giurisprudenziale del
Processo Amministrativo
Telematico
Anno 2017
a cura
dell’Avv. Edoardo Ferraro
- Presidente MF Padova -
- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
2
PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore il 1o
gennaio 2017 del Processo Amministrativo Telematico, si
rende disponibile per tutti i colleghi il presente Compendio, che riunisce le decisioni più
interessanti dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato in tema di giustizia telematica
amministrativa.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione
negli orientamenti giurisprudenziali.
Si possono trovare le decisioni integrali sul sito della Giustizia amministrativa
www.giustizia-amministrativa.it
Sperando di fare cosa utile.
Avv. Edoardo Ferraro
3
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
SOMMARIO
TAR Catanzaro, Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33
Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senza
attestazione di conformità - Nullità
Pag. 8
TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175
Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalle
prescrizioni di legge - Nullità
Pag. 8
TAR Basilicata, Sent. 16.2.2017, n. 160
1. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche -
Ammissibilità
2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES -
Inesistenza della notifica
Pag. 9
TAR Napoli, Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053
1. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività
2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera
autografa dal difensore - Possibilità
Pag. 10
TAR Lazio, Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993
Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità
Pag. 11
Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880
Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discutere
l’istanza cautelare e il merito
Pag. 11
TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231
Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con
il Modulo
Pag. 12
TAR Reggio Calabria, Sent. 15.3.2017, n. 209
Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscritta
digitalmente - Ammissibile
Pag. 12
4
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694
1. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico
privo di sottoscrizione autografa - Nullità
2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma
autografa senza asseverazione - Nullità
3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulo
deposito atti - Non sana
Pag. 13
TAR Napoli, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799
Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firma
digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche
Pag. 14
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541
Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -
Regolarizzabilità su ordine del Collegio
Pag. 14
TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità
Pag. 15
TAR Lazio, Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità
Pag. 15
TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507
Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale - Nullità -
Esclusione
Pag. 16
TAR Palermo, Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842
Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazione
indirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria
Pag. 16
Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286
Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -
Regolarizzabilità su ordine del Collegio.
Pag. 17
5
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR Sardegna, Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580
Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione
scaduto - Nullità - Esclusione
Pag. 17
TAR Basilicata, Sent. 21.9.2017, n. 607
Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di
posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità
Pag. 18
TAR Catania, Sez. III Sent. 13.10.2017, n. 2401
Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di
posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione
Pag. 18
TAR Molise, Ord. Coll. 13.11.2017 n. 420
Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di
posta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della
giustizia - Esclusione - Indirizzo PEC pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura -
Errore scusabile
Pag. 20
Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490
1. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica -
Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato – Irrilevanza
2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione
Pag. 21
TAR Catania, Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806
Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblica
amministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del
Ministero della giustizia - Esclusione
Pag. 22
6
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
7
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senza
attestazione di conformità - Nullità
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è
nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello
scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché:
a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in
violazione dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.M. 16 febbraio
2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di
documento informatico sottoscritto con firma digitale;
b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza
attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, C.P.A. e
dell’art. 8, comma 2, D.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
****
Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalle
prescrizioni di legge - Nullità
Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo
telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un
atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal
modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dall’art. 9, comma 1 D.M.
16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato
di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo
l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, C.P.C.), giacché non solo è certa la
paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto
digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al
Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa
delle parti.
8
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR CatanzaroTAR Catanzaro
Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33
TAR CatanzaroTAR Catanzaro
Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175
1. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche -
Ammissibilità
È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predetta
tipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica
che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo
dove è stata eseguita.
2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES -
Inesistenza della notifica
Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale
CAdES, anziché con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6,
dell’Allegato al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di
sottoscrizione.
9
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR BasilicataTAR Basilicata
Sent. 16.2.2017, n. 160Sent. 16.2.2017, n. 160
1. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività
Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, D.P.C.M. 16 febbraio 2016
(Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti
delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non
paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione
sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo
telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito,
anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di
inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali.
2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera
autografa dal difensore - Possibilità
Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle
formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è
ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non
soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e
sottoscritte in maniera autografa dal difensore.
10
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR NapoliTAR Napoli
Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053
Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità
Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il
ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica
cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.
****
Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discutere
l’istanza cautelare e il merito
Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, D.L. 31
agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10
giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di
cui all’art. 55, comma 5, C.P.A., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di
tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione
comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale
anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il
suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà
presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, C.P.A..
11
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR LazioTAR Lazio
Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993
Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880
Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con
il Modulo
L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole
tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che
espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale
PAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione
del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita,
in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non
sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della
sottoscrizione di invio del Modulo di deposito.
****
Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscritta
digitalmente - Ammissibile
È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata in
vigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma
digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5,
dell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative
per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevede
che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in
essi contenuti”.
12
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR LazioTAR Lazio
Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231
TAR Reggio CalabriaTAR Reggio Calabria
Sent. 15.3.2017, n. 209Sent. 15.3.2017, n. 209
1. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico
privo di sottoscrizione autografa - Nullità
È nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo
telematico, con scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico
privo di sottoscrizione autografa.
2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma
autografa senza asseverazione - Nullità
È nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processo
amministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formato
analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma senza
asseverazione.
3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulo
deposito atti - Non sana
La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate dopo
l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata dall’avvenuta
sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, in
calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti”.
13
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR NapoliTAR Napoli
Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694
Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firma
digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche
Considerato che il cd. Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la
decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015
impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo
determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può
sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard
CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico,
contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello
standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come
pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del
formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre
parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla
costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, C.P.A..
Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la
relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità
della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.
****
Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -
Regolarizzabilità su ordine del Collegio
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio
2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte
(nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di
sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei
menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del
Collegio, nel termine perentorio fissato.
14
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR NapoliTAR Napoli
Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799
Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale -
Ammissibilità
Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso
redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai
difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo
secondo depositato nei termini).
****
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale -
Ammissibilità
Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma
vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando
alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.
15
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR CatanzaroTAR Catanzaro
Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679
TAR LazioTAR Lazio
Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545
Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale -
Nullità - Esclusione
Non è suscettibile di comportare l’insanabile nullità, per mancanza di sottoscrizione ex
art. 42 C.P.A., il ricorso che, pur redatto in formato nativo digitale conforme al disposto
dell’art. 12, comma 1, lett. a), delle specifiche tecniche (Allegato A del D.P.C.M. n. 40
del 2016), è privo di sottoscrizione con firma digitale, in violazione dell’art. 136,
comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamento
recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo), e ciò
in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, recando l’atto cartaceo notificato
alla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notifica
sottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’atto
notificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore.
****
Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazione
indirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria
Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli
indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA,
disciplinato dall'art. 16, n. 8, D.L. n. 185 del 2008. Ne discende che ai fini della notifica
telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà
utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli
entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti
processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità
cartacee.
16
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR NapoliTAR Napoli
Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507
TAR PalermoTAR Palermo
Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842
Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale -
Regolarizzabilità su ordine del Collegio.
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio
2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza
l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità
sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, C.P.A., secondo cui il giudice deve fissare un
termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla
regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria
di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.
****
Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione
scaduto - Nullità - Esclusione
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio
2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, con firma digitale apposta a termine
d’impugnazione scaduto, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è
viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo
cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve
provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria
della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.
17
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR SardegnaTAR Sardegna
Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580
Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286
Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di
posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità
Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica del
ricorso giurisdizionale ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta
elettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
****
Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di
posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione
Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notifica
telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non può
utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registro
tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli
entro il 30 novembre 2014.
18
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
TAR CataniaTAR Catania
Sez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401Sez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401
TAR BasilicataTAR Basilicata
Sent. 21.9.2017, n. 607Sent. 21.9.2017, n. 607
Notifica del ricorso alla P.A. a mezzo PEC - Ad indirizzo di posta elettronica
dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia -
Esclusione - Indirizzo PEC sul sito internet dell’Avvocatura - Errore scusabile
Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il
ricorrente notificato, dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il
ricorso all’indirizzo PEC che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece,
essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui
l’indirizzo PEC utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura.
19
TAR MoliseTAR Molise
Ord. Coll. 13.11.2017, n. 420Ord. Coll. 13.11.2017, n. 420
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
1. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica -
Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato - Irrilevanza
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso
amministrativo - redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del
difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur
non essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136 comma 2 bis e 9 comma
1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di
nullità (art. 156 comma 1, C.P.C.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156
comma 3, C.P.C.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento
finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che
consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la
costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato.
2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione
La procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore,
può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall’art. 8, comma 2, D.P.C.M.
16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento del
deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art.
22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82.
20
Consiglio di StatoConsiglio di Stato
Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblica
amministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del
Ministero della giustizia - Esclusione
Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT), è
inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un
indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla
legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul
ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato
dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della
corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi
in vigenza del PAT: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la
stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di
riferimento innanzi richiamate.
21
TAR CataniaTAR Catania
Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
22
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
DISCLAIMER
La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornire
alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie
riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o
improprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi,
senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati
ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche
qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della
possibilità del verificarsi di tali danni.
23
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
A cura della
Commissione Giustizia Telematica
del
Movimento Forense Padova
Movimento Forense
RadioTribunale
ForoTelematico
24
P
A
D
O
V
A

More Related Content

Similar to Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Edoardo Ferraro
 
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016Edoardo Ferraro
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Edoardo Ferraro
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECEdoardo Ferraro
 
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Edoardo Ferraro
 
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15Edoardo Ferraro
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Edoardo Ferraro
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Edoardo Ferraro
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeEdoardo Ferraro
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...MARIANNA VALLETTA
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Il processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaIl processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaEmilio Curci
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Francesco Posati
 
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCTEnrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCTAndrea Rossetti
 
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi
 
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017Edoardo Ferraro
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15Edoardo Ferraro
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Edoardo Ferraro
 

Similar to Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017 (20)

Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017
 
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
 
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Giurisprudenza 2016
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
 
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
Compendio Giurisprudenziale sul Processo Civile Telematico - Anno 2018
 
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le Norme
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Il processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaIl processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativa
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
 
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCTEnrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCT
 
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
 
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
 

More from Edoardo Ferraro

Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoPillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaPillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaPillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaEdoardo Ferraro
 
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeI numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzioneEdoardo Ferraro
 
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Edoardo Ferraro
 
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiIl nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiEdoardo Ferraro
 
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...Edoardo Ferraro
 
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoAvvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoEdoardo Ferraro
 
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseAvvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseEdoardo Ferraro
 
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...Edoardo Ferraro
 
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiConoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiEdoardo Ferraro
 
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiGDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiEdoardo Ferraro
 
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeLe Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeEdoardo Ferraro
 
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseCorso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseEdoardo Ferraro
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliEdoardo Ferraro
 
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiIl Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiEdoardo Ferraro
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàEdoardo Ferraro
 

More from Edoardo Ferraro (20)

Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoPillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
 
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaPillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
 
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaPillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
 
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeI numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
 
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
 
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiIl nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
 
Conoscere Cassa Forense
Conoscere Cassa ForenseConoscere Cassa Forense
Conoscere Cassa Forense
 
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
 
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoAvvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
 
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseAvvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
 
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
 
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiConoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
 
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiGDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
 
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeLe Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
 
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseCorso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legali
 
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiIl Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
 
I numeri della Cassa
I numeri della CassaI numeri della Cassa
I numeri della Cassa
 

Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico - Anno 2017

  • 1. MOVIMENTO F O R E N S E P A D O V AP A D O V A Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Amministrativo Telematico Anno 2017 a cura dell’Avv. Edoardo Ferraro - Presidente MF Padova - - Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
  • 2. 2
  • 3. PREMESSA A seguito dell’entrata in vigore il 1o gennaio 2017 del Processo Amministrativo Telematico, si rende disponibile per tutti i colleghi il presente Compendio, che riunisce le decisioni più interessanti dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato in tema di giustizia telematica amministrativa. Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali. Si possono trovare le decisioni integrali sul sito della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it Sperando di fare cosa utile. Avv. Edoardo Ferraro 3 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 4. SOMMARIO TAR Catanzaro, Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33 Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senza attestazione di conformità - Nullità Pag. 8 TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175 Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalle prescrizioni di legge - Nullità Pag. 8 TAR Basilicata, Sent. 16.2.2017, n. 160 1. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche - Ammissibilità 2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES - Inesistenza della notifica Pag. 9 TAR Napoli, Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053 1. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività 2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore - Possibilità Pag. 10 TAR Lazio, Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993 Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità Pag. 11 Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880 Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito Pag. 11 TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231 Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo Pag. 12 TAR Reggio Calabria, Sent. 15.3.2017, n. 209 Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscritta digitalmente - Ammissibile Pag. 12 4 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 5. TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694 1. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa - Nullità 2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa senza asseverazione - Nullità 3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulo deposito atti - Non sana Pag. 13 TAR Napoli, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799 Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firma digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche Pag. 14 Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541 Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del Collegio Pag. 14 TAR Catanzaro, Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679 Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità Pag. 15 TAR Lazio, Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545 Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità Pag. 15 TAR Napoli, Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507 Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale - Nullità - Esclusione Pag. 16 TAR Palermo, Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842 Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazione indirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria Pag. 16 Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286 Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del Collegio. Pag. 17 5 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 6. TAR Sardegna, Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580 Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto - Nullità - Esclusione Pag. 17 TAR Basilicata, Sent. 21.9.2017, n. 607 Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità Pag. 18 TAR Catania, Sez. III Sent. 13.10.2017, n. 2401 Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione Pag. 18 TAR Molise, Ord. Coll. 13.11.2017 n. 420 Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione - Indirizzo PEC pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura - Errore scusabile Pag. 20 Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490 1. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica - Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato – Irrilevanza 2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione Pag. 21 TAR Catania, Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806 Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblica amministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione Pag. 22 6 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 7. 7 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 8. Atto di costituzione - Procura - Copia digitale per immagini della procura senza attestazione di conformità - Nullità In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, C.P.A. e dell’art. 8, comma 2, D.M. 16 febbraio 2016, n. 40. **** Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini - Difformità dalle prescrizioni di legge - Nullità Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dall’art. 9, comma 1 D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, C.P.C.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti. 8 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR CatanzaroTAR Catanzaro Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33Sez. I, Ord. caut. 26.1.2017, n. 33 TAR CatanzaroTAR Catanzaro Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175Sez. I, Sent. 10.2.2017, n. 175
  • 9. 1. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche - Ammissibilità È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita. 2. Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anziché PAdES - Inesistenza della notifica Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anziché con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di sottoscrizione. 9 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR BasilicataTAR Basilicata Sent. 16.2.2017, n. 160Sent. 16.2.2017, n. 160
  • 10. 1. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, C.P.A. - Obbligo e non facoltatività Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, D.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali. 2. Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore - Possibilità Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore. 10 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR NapoliTAR Napoli Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053Sez. II, Sent. 22.2.2017, n. 1053
  • 11. Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente. **** Copia cartacea d’obbligo - Art. 7 comma 4 D.L. 168/2016 - Condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, C.P.A., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, C.P.A.. 11 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR LazioTAR Lazio Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993Sez. II, Sent. 1.3.2017, n. 2993 Consiglio di StatoConsiglio di Stato Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880Sez. VI, Ord. caut. 3.3.2017, n. 880
  • 12. Firma digitale PAdES apposta ai Moduli - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale PAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito. **** Firma digitale PAdES apposta al Modulo deposito atti - Memoria non sottoscritta digitalmente - Ammissibile È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”. 12 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR LazioTAR Lazio Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231Sez. III bis, Ord. 8.3.2017, n. 3231 TAR Reggio CalabriaTAR Reggio Calabria Sent. 15.3.2017, n. 209Sent. 15.3.2017, n. 209
  • 13. 1. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa - Nullità È nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, con scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa. 2. Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa senza asseverazione - Nullità È nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma senza asseverazione. 3. Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modulo deposito atti - Non sana La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata dall’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, in calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti”. 13 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR NapoliTAR Napoli Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694Sez. I, Sent. 28.3.2017, n. 1694
  • 14. Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firma digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche Considerato che il cd. Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, C.P.A.. Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso. **** Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del Collegio Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato. 14 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR NapoliTAR Napoli Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1799 Consiglio di StatoConsiglio di Stato Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541Sez. IV, Sent. 4.4.2017, n. 1541
  • 15. Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo secondo depositato nei termini). **** Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo. 15 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR CatanzaroTAR Catanzaro Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679Sez. I, Sent. 26.4.2017, n. 679 TAR LazioTAR Lazio Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545Sez. III, Sent. 9.5.2017, n. 5545
  • 16. Ricorso in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale - Nullità - Esclusione Non è suscettibile di comportare l’insanabile nullità, per mancanza di sottoscrizione ex art. 42 C.P.A., il ricorso che, pur redatto in formato nativo digitale conforme al disposto dell’art. 12, comma 1, lett. a), delle specifiche tecniche (Allegato A del D.P.C.M. n. 40 del 2016), è privo di sottoscrizione con firma digitale, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, C.P.A. e dell’art. 9, comma 1, D.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo), e ciò in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, recando l’atto cartaceo notificato alla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notifica sottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’atto notificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore. **** Notifica a mezzo PEC - Registro IPA - Pubblici Elenchi - Mancata comunicazione indirizzo PEC - Modalità cartacea necessaria Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, D.L. n. 185 del 2008. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee. 16 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR NapoliTAR Napoli Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507Sez. I, Sent. 28.6.2017, n. 3507 TAR PalermoTAR Palermo Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842Sez. III, Sent. 13.7.2017 n. 1842
  • 17. Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del Collegio. Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, C.P.A., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine. **** Ricorso - In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto - Nullità - Esclusione Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine. 17 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR SardegnaTAR Sardegna Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580Sez. I, Sent. 12.9.2017, n. 580 Consiglio di StatoConsiglio di Stato Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286Sez. III, Sent. 11.9.2017, n. 4286
  • 18. Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Nullità Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. **** Notifica del ricorso alla P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. 18 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A TAR CataniaTAR Catania Sez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401Sez. III, Sent. 13.10.2017, n. 2401 TAR BasilicataTAR Basilicata Sent. 21.9.2017, n. 607Sent. 21.9.2017, n. 607
  • 19. Notifica del ricorso alla P.A. a mezzo PEC - Ad indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione - Indirizzo PEC sul sito internet dell’Avvocatura - Errore scusabile Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il ricorrente notificato, dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso all’indirizzo PEC che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo PEC utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura. 19 TAR MoliseTAR Molise Ord. Coll. 13.11.2017, n. 420Ord. Coll. 13.11.2017, n. 420 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 20. 1. Ricorso cartaceo sottoscritto con firma autografa - Irregolarità - Nuova notifica - Necessità - costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato - Irrilevanza Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso amministrativo - redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136 comma 2 bis e 9 comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156 comma 1, C.P.C.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156 comma 3, C.P.C.), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato. 2. Procura speciale - Redatta in formato cartaceo - Possibilità - Condizione La procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall’art. 8, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art. 22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82. 20 Consiglio di StatoConsiglio di Stato Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490Sez. V, Sent. 24.11.2017, n. 5490 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 21. Notifica del ricorso - A mezzo posta elettronica certificata - A Pubblica amministrazione - Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia - Esclusione Dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l’errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l’onere di verificare sempre se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del PAT: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate. 21 TAR CataniaTAR Catania Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806Sez. II, Sent. 4.12.2017, n. 2806 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 22. 22 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 23. DISCLAIMER La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. 23 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 24. A cura della Commissione Giustizia Telematica del Movimento Forense Padova Movimento Forense RadioTribunale ForoTelematico 24 P A D O V A