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Presentazione realizzata da Rollandi Maicol, Gori Camilla, Negrari Tommaso, Forte Davide, Conenna Roberto della classe 2 ST B dell'Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro di La Spezia
Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana: elezione, attribuzioni, irresponsabilità. Con cenni al progetto di riforma costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
Presentazione realizzata da Rollandi Maicol, Gori Camilla, Negrari Tommaso, Forte Davide, Conenna Roberto della classe 2 ST B dell'Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro di La Spezia
Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana: elezione, attribuzioni, irresponsabilità. Con cenni al progetto di riforma costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
2. Che cos’è il
Parlamento?
Il Parlamento è l'organo costituzionale a cui è
affidata la funzione legislativa, ossia il compito
di emanare le leggi che regolano la vita dello
Stato.
L’organo è eletto direttamente dai cittadini ed è
quindi diretta espressione della volontà popolare.
Oltre ad esercitare la funzione legislativa, il
Parlamento ha anche il compito di eleggere il
Presidente della Repubblica, una parte dei
membri che compongono la Corte Costituzionale
e il Consiglio Superiore della Magistratura.
Inoltre svolge un'azione di indirizzo e di controllo
politico sull'operato del Governo.
3. La struttura del
Parlamento
Il Parlamento ha una struttura bicamerale ed
è composto da due Camere: la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica.
Poiché entrambe le Camere svolgono le
stesse funzioni e hanno gli stessi poteri, il
nostro viene definito bicameralismo
perfetto.
Le due Camere restano in carica per cinque
anni e questo periodo di tempo viene
chiamato legislatura. Tuttavia è possibile
che il Presidente della Repubblica decida di
sciogliere anticipatamente una o entrambe le
Camere.
4. Le sedi
La Camera dei deputati ha sede
a Palazzo Montecitorio.
Il Senato della Repubblica ha
sede a Palazzo Madama.
5. Camera
e Senato
Camera dei deputati
composta da 315 membri
eletti dal popolo
Senato della Repubblica
composto da 200 membri
eletti dal popolo, a cui si
aggiungono i senatori a vita,
membri non elettivi
-Per votare i deputati bisogna
aver compiuto 18 anni
-Per essere eletti deputati
bisogna aver compiuto 25 anni
-per eleggere i senatori bisogna
aver compiuto 25 anni
-per essere eletti senatori
bisogna aver compiuto 40 anni
6. L'organizzazione e il funzionamento
delle Camere
I membri di ciascuna
Camera eleggono il proprio
Presidente, che ha il compito
di dirigere e coordinare le
sedute assembleari.
Il presidente
All'interno delle due Camere operano più organi che svolgono diverse funzioni.
I membri dell'Ufficio di
Presidenza hanno il compito di
preparare i lavori delle
assemblee e assicurare la
regolarità delle votazioni.
Sono composti da un
numero variabile
di parlamentari che
appartengono ad una
stessa forza politica.
La partecipazione a un
gruppo è obbligatoria per
ogni parlamentare.
L’Ufficio di
Presidenza
I gruppi parlamentari
Le commissioni
parlamentari
commissioni permanenti
commissioni di inchiesta
Gruppi ristretti di parlamentari
che devono facilitare i lavori di
tutta l'assemblea parlamentare.
Si dividono in:
7. Leggi Costituzionali
se la legge e' approvata, il
Presidente della Repubblica
promulga la norma e questa viene
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
la proposta di legge deve essere
discussa e approvata dai due rami
del Parlamento per due volte a
distanza di almeno tre mesi
la prima approvazione avviene con
le stesse modalita e maggioranze
previste per le leggi ordinarie; nella
seconda e' necessario che ci sia la
maggioranza assoluta.
Al Parlamento compete
l'eventaule modifica o
integrazione della Costituzione
attraverso le cosiddette leggi
costituzionali.
Per poter modificare le leggi,
bisogna seguire un determinato
procedimento, esposto
nell'articolo 138.
se non viene approvata si puo
ricorrere al referendum
costituzionale
8. Funzione di indirizzo politico e di controllo
Interrogazioni: domande scritte che il Parlamento
puo rivolgere al governo
Interpellanze: domande scritte che il Parlamento
puo rivolgere, ma che richiedono una risposta
motivata
Mozioni: hanno lo scopo di sollecitare un dibattito tra
Parlamento e Governo
Questa funzione riguarda il rapporto di
fiducia che deve essere presente tra
Parlamento e Governo.
Consiste nel potere che il Parlamento ha
di sostenere e orientare l'attivita del futuro
governo, e si manifesta nel voto di fiducia.
Se il rapporto di fiducia viene a mancare,
il Governo deve dimettersi.
Questa funzione riguarda il potere che il
Parlamento ha di controllare il Governo
tramite tre strumenti:
9. Funzione elettiva Elezione presidente della Repubblica ;
La messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica quando si verificano particolari situazioni
espressamente indicate dalla Costituzione come per
esempio l’alto tradimento (intesa con Stati nemici);
L'elezione di un terzo dei membri della Corte
Costituzionale;
L’elezione di un terzo dei membri del Consiglio
Superiore della Magistratura.
La Costituzione prevede che il
Parlamento si riunisca in seduta comune
(ossia deputati e senatori insieme a
Palazzo Montecitorio) , sotto la
presidenza del Presidente della Camera,
per eleggere le più alte cariche dello
Stato. Camera e Senato si riuniscono in
seduta comune per:
10. Che cosa sono?
L’immunità parlamentare
consiste in una serie di
"privilegi" previsti e regolati
dall'articolo 68 della
Costituzione, primi fra tutti
l'insindacabilità e
l'inviolabilità.
01
L’immunità parlamentare , L'insindacabilità e L'inviolabilità ?
l'insindacabilità dei parlamentari è sostanzialmente
la liberta di opinione e di voto.
Ciascun parlamentare è quindi libero di esprimere in
assemblea o in altri luoghi il proprio pensiero e
votare come reputa più opportuno, senza poter
essere perseguito dalla legge.
02
l'inviolabilita parlamentare è
l'impossibilità di arrestare e
processare un parlamentare,
a meno che non sia presente
una sentenza di
condanna o nel caso in cui il
paramentare sia colto nel
l'atto di compiere un reato
03
11. Le funzioni del parlamento
la funzione legislativa: il Parlamento approva le leggi che
entrano a far parte dell'ordinamento giuridico;
la funzione di indirizzo politico e di controllo: il Parlamento è
tenuto a verificare che l'operato del Governo sia finalizzato al
soddisfacimento degli interessi generali;
la funzione elettiva: al Parlamento è affidato il compito di
eleggere il Presidente della Repubblica e le più alte cariche dello
Stato (Corte Costituzionale e CSM).
La Costituzione affida al Parlamento diverse importanti funzioni:
12. Dare vita ad una legge è un processo
molto lungo e complesso, che
prevede diverse fasi e passaggi tra le
due Camere, ed è detto iter
legislativo.
Il Parlamento ha il potere di emanare
due tipi di leggi, le leggi ordinarie e le
leggi di revisione costituzionale.
Funzione legislativa
13. Leggi ordinarie
Promulgazione
al termine della procedura di approvazione, il testo
di legge viene inviato al Presidente della Repubblica
per la promulgazione, che è l'atto solenne con il
quale il Capo dello Stato firma la legge e attesta che
l'iter legislativo si è regolarmente concluso.
Pubblicazione
la legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiate della Repubblica italiana ed entra in vigore
(ossia diventa obbligatoria per tutti) normalmente
dopo 15 giorni, salvo che la legge stessa non
preveda un termine diverso. Il termine che intercorre
tra la data della pubblicazione e l'entrata in vigore è
chiamato vacatio legis
Iniziativa Discussione e approvazione
consiste nella presentazione di una proposta di
legge, sotto forma di un disegno di legge
in questa fase viene esaminato il contenuto della
proposta di legge. Se la prima Camera approva la
proposta di legge, questa viene trasmessa all'altra
Camera che dovrà seguire lo stesso procedimento .
Quando entrambe le Camere approvano il
medesimo testo, si ha l'approvazione definitiva della
legge.