Slides presentate nel corso della VI Conferenza di Diritto dell'Energia, da Barbara Pozzo (Professore Ordinario di Diritto Comparato presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Como).
The impact of photovoltaic on power market in Italy - D.Migali, R.Covicchio, ...
La disciplina dell'efficienza energetica nei principali Paesi europei
1. Regole e mercato dell’efficienza energetica
Roma 13 maggio 2015
La disciplina dell’efficienza energetica
nei principali Paesi europei
Prof. Barbara Pozzo
Ordinario di Diritto Privato Comparato
2. Sommario 2
Art. 7 Direttiva 2012/27/UE
Sistemi che hanno adottato un regime nazionale
obbligatorio di efficienza energetica
Regno Unito
Francia
Spagna
Sistemi che hanno adottato misure alternative che
consentano di raggiungere determinate soglie di
risparmio energetico nel periodo 2014-2020.
Germania
Conclusioni
3. Art. 7 – Regimi obbligatori di efficienza energetica 3
L’art. 7 prevede l’obbligo a carico di ciascuno Stato Membro
di adottare
un regime nazionale obbligatorio di efficienza
energetica,
ovvero l’adozione di misure alternative che consentano
di raggiungere determinate soglie di risparmio
energetico nel periodo 2014-2020.
4. Art. 7 – comma 1 4
In particolare, il comma 1 dell’art. 7 prevede:
“1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime
nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale
regime garantisce che i distributori di energia e/o le
società di vendita di energia al dettaglio che sono parti
designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che
operano sul territorio di ciascuno Stato membro
conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio
energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il
paragrafo 2».
5. Art. 7 – comma 9 5
Il comma 9 dell’art. 7 prevede invece:
« In alternativa all’istituzione di un regime nazionale
obbligatorio di efficienza energetica a norma del
paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di
adottare altre misure politiche per realizzare risparmi
energetici tra i clienti finali, purché tali misure politiche
soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11. Il volume
annuo di nuovi risparmi energetici realizzati grazie a
questo approccio è equivalente al volume di nuovi
risparmi energetici richiesti dai paragrafi 1, 2 e 3. A
condizione che sia mantenuta l'equivalenza, gli Stati
membri possono combinare regimi obbligatori con
misure politiche alternative, compresi programmi
nazionali di efficienza energetica».
6. Art. 7 – comma 9 6
Tali misure possono includere, in via non esaustiva, le
seguenti misure politiche o combinazioni di queste
ultime:
a) imposte sull'energia o sul CO2 che hanno l'effetto di
ridurre il consumo finale di energia;
b) regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che
portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti
dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il
consumo finale di energia;
c) regolamentazioni o accordi volontari che comportano
l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di
vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo
finale di energia;
7. Art. 7 – comma 9 7
d) standard e norme diretti a migliorare l'efficienza
energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici e i
veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e
applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;
e) regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per
quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del
diritto dell'Unione;
f) programmi di formazione e istruzione, compresi
programmi di consulenza in materia di energia, che
comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche
efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di
ridurre il consumo finale di energia.
8. Art. 7 – tempistica 8
L’art. 7 prevedeva anche delle tempistiche per la
realizzazione di questi regimi obbligatori:
1. entro il 5 dicembre 2013 gli Stati membri dovevano
notificare alla Commissione le modalità con cui
intendevano attuare l’art. 7 della Direttiva;
2. entro il 30 aprile 2014 gli Stati Membri erano tenuti a
comunicare ulteriori informazioni circa le modalità già
scelte;
3. entro il 5 giugno 2014 gli Stati Membri dovevano
comunicare il regime obbligatorio nazionale adottato
secondo lo schema dell’art. 7, come parte del più
generale termine per la trasposizione dell’intera
direttiva
9. Recepimento della Direttiva 2012/27 9
A seguito dell’entrata in vigore delle leggi nazionali di
recepimento, si possono distinguere diverse soluzioni
adottate dai Paesi Europei.
La più importante distinzione è tra Paesi che si sono
dotati di un regime nazionale obbligatorio ai sensi
dell’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva e Paesi che invece
hanno adottato delle misure alternative ai sensi dell’art.
7, paragrafo 9 della Direttiva.
Nel primo gruppo possono essere ricompresi il Regno
Unito, la Francia e la Spagna, oltre all’Italia
Nel secondo gruppo, invece, si colloca la Germania.
10. Primo gruppo di Paesi 10
Nell’ambito del primo gruppo, possono distinguersi
i Paesi che avevano già, prima della entrata in vigore
della Direttiva n. 27/2012/UE, un sistema nazionale
interno di efficienza energetica che, a seguito delle
comunicazioni effettuate nei confronti della
Commissione è divenuto il “regime nazionale
obbligatorio di efficienza energetica” (è il caso di Regno
Unito, della Francia, dell’Italia);
dall’altro lato vi sono invece i Paesi che hanno dovuto
elaborare ex novo un regime nazionale di efficienza
energetica (è il caso della Spagna).
11. Primo gruppo di Paesi 11
Tutti i Paesi del primo gruppo hanno in realtà adottato una
soluzione mista, ovvero:
• un regime nazionale obbligatorio
• a fianco di misure alternative di complemento
(combinando così il disposto dei paragrafi 1 e 9 dell’art.
7 della Direttiva)
12. Gran Bretagna 12
Punto di partenza: The Energy Act 2011
The Green Deal: istituisce un nuovo quadro per offrire
finanziamenti alle famiglie al fine di non dovere
sostenere le spese per effettuare le ristrutturazioni
necessarie a raggiungere una maggiore efficienza
energetica negli edifici, pagando un canone sulla fattura
dell’energia elettrica
Energy Company Obligation (ECO): sostituisce i vecchi
certificati di efficienza energetica con un nuovo schema
con tre finalità:
1. Carbon Emissions Reduction Obligation
2. Carbon Saving Community Obligation
3. Home Heating Cost Reduction Obligation
13. Gran Bretagna 13
Private rented sector: The Act includes provisions to
ensure that from April 2016, private residential
landlords will be unable to refuse a tenant's
reasonable request for consent to energy efficiency
improvements where a finance package, such as the
Green Deal and/or the Energy Company Obligation
(ECO), is available.
The Electricity and Gas (Energy Companies Obligation)
Order 2012, No. 3018
14. Francia 14
Punto di partenza: Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique
énérgetique
sono stati introdotti i certificats d'économies d'énergie
(CEE - artt. 14-17) - analoghi ai certificati bianchi - come
strumento per la riduzione del consumo di energia.
questo regime non solo ha consentito una riduzione del
consumo energetico in ambito residenziale, pubblico e
commerciale, ma altresì nel settore dell’industria,
dell’agricoltura e dei trasporti.
15. Francia 15
regime disegnato per stimolare nuovi investimenti
nell’efficienza energetica.
Attraverso gli incentivi che i soggetti obbligati devono
trasferire ai beneficiari individuati dalla legge, si viene a
creare una leva finanziaria che favorisce gli investimenti
in materia di efficienza energetica.
Sin dalla sua introduzione nel 2005, questo regime
basato sui CEE rappresenta la principale politica francese
in vista del raggiungimento nel 2020 dell’obiettivo di
efficienza energetica imposto dalla direttiva n.
27/2012/UE.
16. Francia 16
Il regime francese copre tutti i consumatori finali di
energia: tanto il settore residenziale, che quello
pubblico, commerciale, industriale, agricolo e dei
trasporti.
In ogni caso, l’efficienza energetica degli edifici
costituisce l’obiettivo primario
17. Francia 17
Con il regime dei CEE, i soggetti obbligati devono
dimostrare di aver ottenuto dei risparmi energetici al fine
di conseguire i certificati.
I soggetti obbligati possono raggiungere il loro obiettivo
alternativamente:
o adottando misure di risparmio energetico presso le
proprie strutture/nelle proprie attività;
o incentivando i consumatori di energia ad investire in
apparecchi o servizi energeticamente efficienti;
o sostenendo finanziariamente programmi che
consentano di ridurre la perequazione energetica
nonché di educare le persone al risparmio energetico;
o acquistando sul mercato certificati ottenuti da un altro
soggetto obbligato.
18. Spagna 18
La Spagna ha dato attuazione alla Direttiva n. 27/2012/UE
mediante la Ley n. 15/2012, de medidas fiscales para la
sostenibilitad energética
fissa l’obiettivo di ridurre il consumo energetico entro il
2020 di 15.979 ktoe (tonnellate equivalenti di petrolio);
tale obiettivo coinvolgerà le vendite annuali ai
consumatori finali tanto ad opera produttori che
fornitori e distributori di energia, ad esclusione del
settore dei trasporti.
19. Spagna 19
Modalità di attuazione della Direttiva
La Spagna ha dato attuazione all’art. 7 della Direttiva n.
27/2012/UE secondo quanto previsto dal paragrafo
nono, ovvero mediante l’introduzione di misure di
risparmio energetico propedeutiche alla realizzazione di
un regime nazionale obbligatorio.
In particolare, secondo quanto riferito dal Ministero
dell’Industria, Energia e Turismo nei report notificati alla
Commissione nel dicembre 2013 e nel giugno 2014, tale
regime verrà implementato in due fasi.
20. Spagna 20
Prima fase (fase attuale)
non viene sviluppato alcun meccanismo fondato sui
certificati e non viene intrapresa alcuna azione volta ad
incrementare l’efficienza energetica.
Diversamente, si prevede che i soggetti obbligati
dovranno versare un equivalente in denaro a favore del
Fundo de Eficiencia Energética (Fondo Nazionale di
Efficienza Energetica) corrispondente alla quota di
energia che sarebbero costretti a risparmiare se il
regime entrasse in vigore.
21. Spagna 21
Seconda fase
Dopo questo periodo preliminare di prova, l’obbligo di
ridurre il consumo energetico verrà adempiuto
mediante l’introduzione di certificati bianchi negoziabili
sul mercato con l’aggiunta di una serie di misure volte a
incrementare l’efficienza energetica.
L’attuazione della seconda fase è subordinata all’entrata
in vigore di una nuova regolamentazione normativa
22. Spagna 22
Per la seconda fase, i rapporti notificati alla Commissione
nel dicembre 2013 e nel giugno 2014 prevedono che:
all’inizio di ogni anno, i soggetti obbligati devono
scegliere se adempiere alle proprie obbligazioni
ottenendo dei certificati ovvero versare l’equivalente
economico (stabilito in relazione al prezzo ex ante di
rivendita sul mercato del certificato) al Fondo Nazionale
di Efficienza Energetica;
I soggetti obbligati che hanno deciso di adottare misure
di efficienza energetica entro l’anno solare devono
ottenere il relativo certificato da parte dell’Instituto
para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE).
23. Spagna 23
In aggiunta:
questo regime verrà implementato da una serie di
misure relative all’introduzione di standard di efficienza
energetica, campagne informative ed interventi di
natura fiscale.
24. Germania 24
Punto di partenza: Energiekonzept für eine
umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare
Energieversorgung, 28 settembre 2010
Contiene la strategia
• per lo sviluppo delle energie rinnovabili
• per la «questione–chiave» dell’efficienza energetica
• per il futuro dell’energia nucleare e per centrali
elettriche a combustibili fossili
25. Germania 25
La «questione–chiave» dell’efficienza energetica
«Die Bundesregierung setzt auf Vernunft und
Eigenverantwortung von Wirtschaft und Bürgern und nicht
auf mehr Bürokratie»
Incentivi economici
migliore informazione e consulenza
porteranno le imprese e i consumatori di propria
iniziativa a utilizzare potenziali fino ad ora non utilizzati
di efficienza energetica al fine di risparmiare i costi
dell’energia e tutelare meglio l’ambiente
26. Germania 26
La «questione–chiave» dell’efficienza energetica
Si accenna ad un progetto pilota con certificati bianchi
(Weiße Zertifikate) con le associazioni del settore
energetico, al fine di verificare se tale sistema potrebbe
portare a ulteriori benefici
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) e il WWF, assieme a
Öko-Institut e al Fraunhofer-Institut für System- und
Innovationsforschung, hanno pubblicato uno studio nel
2012 per studiare le potenzialità del sistema
27. Germania 27
La «questione–chiave» dell’efficienza energetica
Iniziative legislative:
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere
Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 4 November 2010
Vengono fissati dei traguardi di risparmio energetico per
il 2011 e per il 2017
Informazioni al consumatore finale
Dovere di diligenza degli imprenditori nel settore
energetico
Obbligo di audits energetici
28. Germania 28
La «questione–chiave» dell’efficienza energetica
Iniziative legislative:
Gesetz zur Teilumsetzung der Energieeffizienzrichtlinie
dle 15 aprile 2015,
modifica la legge sui servizi energetici
Vengono disciplinati dettagliatamente gli audits
energetici : il loro controllo e la loro pubblicità
29. Germania 29
La «questione–chiave» dell’efficienza energetica
«Misure alternative che consentano di raggiungere
determinate soglie di risparmio energetico nel periodo
2014-2020».
Incentivi economici e fiscali per la costruzione e la
ristrutturazione di immobili
Incentivi economici per i comuni per aumentare
l’efficienza energetica
Incentivi economici e fiscali per le imprese
Programmi di educazione/formazione/divulgazione
30. Conclusioni 30
1. Sistemi nazionali ancora diversificati
2. Intelligent Energy Europe finanzia in continuazione
studi per monitorare le differenze e le migliori strategie
sviluppate a livello nazionale, l’ultimo dei quali è stato
pubblicato nel marzo del 2015
3. Realizzare l’Unione energetica secondo quanto previsto
dal Consiglio Europeo nel marzo scorso, richiederà
ulteriori sforzi di armonizzazione