Proposta di legge regionale presentata dalla Rete a Sinistra. La nostra legge taglierà gli stipendi dei consiglieri regionali e abolirà i rimborsi e l’assegno di fine mandato, in tutto risparmieremo più di 2milioni e 800mila euro l'anno.
#redditominimo di autonomia. Proposta della #reteasinistra per la Liguria.
3. Sobrietà. Proposta di legge regionale per ridurre i costi della politica.
1. 3. SOBRIETA’
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
MISURE PER LA SOBRIETA’ DELLA
POLITICA REGIONALE
#RETEASINISTRA
PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA
MENO PRIVILEGI
2. 3. SOBRIETA
INTRODUZIONE
La presente proposta di legge è volta ad aumentare la sobrietà delle istituzioni regionali,
per riavvicinare i componenti della Giunta e dell Assemblea Legislativa agli elettori.
Il trattamento economico dei componenti della Giunta e dell Assemblea Legislativa consiste,
in base alla proposta, solo di un indennità di carica; le spese di esercizio del mandato e
dell assegno di fine mandato sono aboliti.
Nella precedente Legislatura, alla fine del 2014, il trattamento economico complessivo
medio dei componenti della Giunta e dell Assemblea Legislativa è stato pari a 152.084,80
euro lordi (cioè 12.673,73 euro mensili). La proposta riduce questo importo a poco
più di 77.000 euro lordi all anno (circa 6.400 al mese). Nell ipotesi di Assessori tutti
esterni all Assemblea Legislativa, il risparmio per il bilancio della Regione sarebbe di quasi
2.800.000 euro.
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PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA
MENO PRIVILEGI
3. 3. SOBRIETA
Il dettaglio delle indennità in base alla proposta è esposto in questa tabella:
Per confronto, lo stipendio medio lordo di un dipendente della Regione è di circa 37.000 €
all anno e il reddito medio in Liguria di poco meno di 15.000 € annui; nel Comune
capoluogo di Regione, nel 2014 il Sindaco ha percepito un indennità lorda di carica pari a
88.434,96 € più rimborsi di viaggi e soggiorni per 7.252,15 €, il Vicesindaco a 66.326,28 €
più rimborsi per 2.624,32 € e un Assessore a 57.482,76 € più rimborsi per 1.894,57 € .1
Le cifre per gli Assessori del Comune di Genova si riferiscono a quelli in aspettativa, con riguardo all’indennità, e alla media dei rimborsi complessivi per viaggi e1
soggiorni inclusi i Consiglieri delegati.
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PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA
MENO PRIVILEGI
Mensile Annuo
Presidente della Giunta
7.500 € lordi
3.536,24 € netti
90.000 € lordi
42.434,90 € netti
Vicepresidente della Giunta
7.000 € lordi
3.328,19 € netti
84.000 € lordi
39.938,30 € netti
Assessori
Presidente dell Assemblea Legislativa
Consiglieri regionali con incarichi
6.500 € lordi
3.120,14 € netti
78.000 € lordi
37.441,70 € netti
Consiglieri regionali senza incarichi
6.000 € lordi
2.908,44 € netti
72.000 € lordi
34.901,30 € netti
4. 3. SOBRIETA
L intervento sul trattamento economico dei componenti della Giunta e dell Assemblea
Legislativa è un primo passo e dovrebbe essere seguito da un azione analoga sui compensi
dei dirigenti.
La proposta, infine, abolisce i contributi ai Gruppi regionali per un risparmio non inferiore ai
600.000 € e porta in capo all Ufficio di Presidenza la stipulazione dei contratti per i
collaboratori dei Consiglieri regionali, in modo da prevenire abusi sulla selezione del
personale e riconoscere maggiore dignità al ruolo.
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PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA
MENO PRIVILEGI
5. 3. SOBRIETA
MISURE PER LA SOBRIETA’
DELLA POLITICA REGIONALE
Articolo 1: Composizione del trattamento economico dei componenti della Giunta
regionale e dell Assemblea Legislativa ‒ Abolizione delle spese di esercizio del
mandato e dell assegno di fine mandato
1. Il comma 1 dell Articolo 1 della Legge regionale 16 febbraio 1987, numero 3 è
sostituito col seguente:
«1. Il trattamento economico spettante al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli
Assessori e ai Consiglieri regionali consiste in un indennità di carica.».
2. Le spese di esercizio del mandato e l assegno di fine mandato sono aboliti.
3. Al comma 1 dell Articolo 11 della Legge regionale 3/1987 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i termini «dell indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui
all articolo 2, commi 1 e 2,» sono sostituiti con «del trattamento economico»;
b)la seconda frase è cancellata.
4. Gli Articoli 12, 13 e 14 della Legge regionale 3/1987 sono abrogati.
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6. 3. SOBRIETA
Articolo 2: Indennità di carica
1. L Articolo 2 della Legge regionale 3/1987 è sostituito col seguente:
«Articolo 2 (Indennità di carica)
1. Al Presidente della Giunta regionale compete un indennità di carica lorda mensile pari a
euro 7.500.
2. Al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente dell Assemblea
Legislativa compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro 7.000.
3. Ai Consiglieri regionali cui è assegnato un incarico previsto dal Regolamento interno
dell Assemblea Legislativa, diverso dalla Presidenza dell Assemblea medesima, compete
un indennità di carica lorda mensile pari a euro 6.500.
4. Ai Consiglieri regionali cui non è assegnato un incarico previsto dal Regolamento
interno dell Assemblea Legislativa compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro
6.000.
5. L indennità di carica prevista dal presente Articolo non è cumulabile con altri
trattamenti economici, assegni, indennità o gettoni di presenza, connessi alla titolarità di
cariche pubbliche oppure derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti
che sono conferiti dalla Regione, dallo Stato o da enti locali, da enti pubblici che ricevono
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7. 3. SOBRIETA
contributi continuativi dalla Regione, dallo Stato o da enti locali o sono sottoposti a
controllo, vigilanza o tutela, da enti privati con azionariato della Regione, dello Stato o di
enti locali.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno i componenti della Giunta regionale e
dell Assemblea Legislativa depositano una dichiarazione da cui risultano gli eventuali altri
ruoli ricoperti, indicati dal comma 5, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, o una
dichiarazione negativa. L Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute
sulle indennità di carica.
7. Se un componente della Giunta regionale o dell Assemblea Legislativa non adempie
all obbligo stabilito dal comma 6, il Presidente dell Assemblea Legislativa lo diffida ad
adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso d inosservanza della diffida, il
Presidente ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici
giorni. In caso di persistenza nell inadempimento, l Ufficio di Presidenza sospende
l erogazione dell indennità di carica.».
Articolo 3: Abolizione dei contributi in favore dei Gruppi consiliari ‒ Collaboratori dei
Consiglieri regionali
1. I contributi in favore dei Gruppi consiliari sono aboliti.
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MENO PRIVILEGI
8. 3. SOBRIETA
2. Gli Articoli 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 5, 5 bis, 7, 8, 8 bis della Legge
regionale 38/1990 sono abrogati.
3. La rubrica della Legge regionale 19 dicembre 1990, numero 38 è sostituita colla
seguente: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari».
4. L Articolo 1 della Legge regionale 38/1990 è sostituito col seguente:
«Articolo 1 (Funzionamento dei Gruppi consiliari e collaboratori dei Consiglieri regionali)
1. I Gruppi consiliari dispongono, per il loro funzionamento, degli spazi e dei mezzi messi
a disposizione dall Assemblea Legislativa.
2. Ogni Consiglieri regionale si può avvalere dell ausilio di un collaboratore assunto
dall Ufficio di Presidenza con un contratto a tempo determinato. Ai collaboratori dei
Consiglieri regionali è corrisposto il trattamento economico annualmente riconosciuto dal
contratto nazionale applicato ai Consigli regionali alle unità di personale di categoria D,
posizione economica D6. I contratti dei collaboratori cessano allo scadere della legislatura
in cui sono stati conferiti o anticipatamente in caso di cessazione dalla carica dei Consiglieri
regionali che ne hanno chiesto il conferimento.».
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