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Sintesi esplicativa delle regole che sovrintendono le spese dei gruppi consiliari
1. Sintesi esplicativa delle regole che sovrintendono le spese dei gruppi consiliari,
decise dall'Economato dell’Ufficio del Consiglio
e controllate dalla Corte dei Conti
- La materia relativa ai fondi di funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinata da un apposito
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 172 del 15/02/2007 e
ss.mm.ii., peraltro disponibile sul sito istituzionale della Provincia.
- Detto Regolamento prevede, all’art. 2, comma 1, che il fondo di funzionamento viene gestito
dall’Economo dell’Ufficio del Consiglio (che è un Funzionario di ruolo dell’Amministrazione
all’uopo nominato dalla Giunta provinciale), sulla base delle richieste formulate dai Presidenti dei
Gruppi consiliari.
- È sempre l’art. 2, comma 4 del citato Regolamento a disciplinare quali sono le tipologie di spesa
imputabili al fondo di funzionamento dei Gruppi consiliari.
- Pertanto i Presidenti dei Gruppi consiliari e, più in generale, i Consiglieri provinciali non hanno la
disponibilità diretta dei fondi, né hanno titolo al maneggio di denaro pubblico e né – beninteso –
hanno la titolarità e/o la disponibilità di conti correnti.
- Il conto dell’Economo dell’Ufficio del Consiglio – ex artt. 93 e 233 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – è trasmesso, per il relativo controllo, alla competente Sezione giurisdizionale
di controllo della Corte dei conti, entro 60 giorni dall’approvazione del consuntivo della Provincia.
- Vieppiù, come da Regolamento, il rendiconto dell’Economo è sottoposto al controllo di legittimità
e a quello contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto peraltro
dall’art. 69 dello Statuto della Provincia. Il rendiconto dell’Economo è allegato al consuntivo
dell’esercizio finanziario dell’anno di riferimento.
- Tanto premesso, si evidenzia che i fondi complessivamente assegnati (con cadenza trimestrale
come da Regolamento) a tutti i Gruppi consiliari della Provincia di Roma – nell’anno 2011 –
ammontano ad € 250.000 di cui, peraltro, l’importo di € 35.179,83 non è stato speso e riversato
dall’Economo nelle casse dell’Ente, come economie di spesa (per meglio comprenderci detto
importo non è utilizzato perché non è contabilmente riutilizzabile nell’anno successivo, ovvero nel
2012).
Si precisa, per opportuna conoscenza, che:
- i Gruppi consiliari (Presidenti dei Gruppi e Consiglieri) non sono assegnatari, né hanno la
disponibilità di autovetture di servizio;
- i fornitori di beni (cancelleria, stampati, etc.) e di servizi – ancorché l’art. 125, comma 11,
dispone che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” – sono individuati previo
espletamento di apposita procedura di scelta del contraente, a cui l’Economo dell’Ufficio del
Consiglio trasmette, di volta in volta, i relativi ordinativi.