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Trattamento economico dei consiglieri regione basilicata
1. Trattamento economico dei consiglieri Regione Basilicata
Il trattamento economico dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 29 ottobre
2002, n. 38 ("Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di
missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione
Basilicata") e successive modifiche e dalla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 ("Nuova disciplina
delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi").
Per consultare la legge 8/1998 clicca qui
Per consultare la legge 38/2002 clicca qui
Per consultare l'art.12 - L.R. 28/2010 clicca qui
Al consigliere regionale spetta una indennità di carica, uguale per tutti, a cui si aggiunge una
indennità di funzione, che varia in base all'incarico ricoperto. Da queste indennità, oltre alle tasse,
vengono trattenute le quote (obbligatorie) per l'indennità di fine mandato e per l'assegno vitalizio e
le quote (facoltative) per la reversibilità del vitalizio. Ci sono poi la diaria ed i rimborsi spese per
attività e per le missioni.
Indennità di carica (art. 2 legge regionale 38/2002 - come modificato dall'art.12 della L.R.
28/2010)
L'indennità di carica dei consiglieri regionali è pari al 75 % dell'indennità mensile lorda dei
parlamentari (10.435,00 euro) ed è corrisposta per 12 mensilità.
L'importo mensile spettante è il seguente:
Consigliere regionale 75 % dell'indennità parlamentare (10.435,00 euro lordi) 7.826,25 euro lordi
Indennità di funzione (art. 7 legge regionale 38/2002)
L'indennità di funzione viene attribuita ai consiglieri che svolgono particolari funzioni e varia a
seconda dell'incarico ricoperto:
euro
lordi
30% dell'indennità
Presidente Giunta e Consiglio 3.130,50
parlamentare
17% dell'indennità
Vice Presidente Giunta 1.773,95
parlamentare
15% dell'indennità
Assessore, Vice Presidente Consiglio 1.565,25
parlamentare
Presidente Commissione, Segretario Consiglio, 10% dell'indennità
1.043,50
Presidente Gruppo consiliare parlamentare
5% dell'indennità
Vice Presidente Commissione 521,75
parlamentare
3% dell'indennità
Segretario Commissione 313,05
parlamentare
2. Trattenute (art. 3 legge regionale 38/2002)
Per l'indennità di fine mandato viene applicata una trattenuta del 5,50 % sull'indennità di carica, pari
a 430,44 euro. Per l'assegno vitalizio viene applicata una trattenuta del 23% sull'indennità di carica,
pari a 1.800,04 euro. Oltre a queste trattenute, obbligatorie, il consigliere regionale può scegliere di
versare, facoltativamente, ulteriori 450,01 euro per la trattenuta per reversibilità. Sul totale delle
indennità lorde si applicano inoltre le ritenute fiscali.
Indennità netta
Per effetto di queste trattenute l'indennità netta percepita dai consiglieri regionali, secondo i
rispettivi incarichi, è la seguente:
Trattenute
Indennità
Indennità Ritenuta vitalizio e Indennità mensile
di
di carica Irpef fine netta
funzione
mandato
Presidente Giunta e
7.826,25 3.130,50 3.957,14 2.230,48 4.769,13
Consiglio
Vice Presidente Giunta 7.826,25 1.773,95 3.373,83 2.230,48 3.995,89
Assessore, Vice Presidente
7.826,25 1.565,25 3.284,08 2.230,48 3.876,93
Consiglio
Presidente Commissione,
Segretario Consiglio,
7.826,25 1.043,50 3.059,73 2.230,48 3.579,54
Presidente Gruppo
consiliare
Vice Presidente
7.826,25 521,75 2.835,38 2.230,48 3.282,14
Commissione
Segretario Commissione 7.826,25 313,05 2.745,64 2.230,48 3.163,18
Consigliere regionale 7.826,25 0 2.611,03 2.230,48 2.984,74
Nel caso in cui il consigliere regionale versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità, l'importo
netto dell'indennità diminuisce di ulteriori 450,01 euro.
Decurtazioni per assenze (art. 4 legge regionale 38/2002)
Per ogni assenza non giustificata alle riunioni degli organismi consiliari viene applicata una
decurtazione di 100 euro sull'indennità di carica, fino ad un massimo di 600 euro al mese.
Diaria (art. 8, comma 1, lett. a) e b), legge regionale 38/2002)
Al consigliere regionale viene riconosciuta una diaria di 3.240,20 euro mensili per le spese
sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato. Al Presidente della
Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, in considerazione delle elevate funzioni
di rappresentanza politico istituzionale che svolgono, questa diaria è maggiorata, rispettivamente,
del 30 % e del 15 %.
Rimborso per le spese di segreteria e di rappresentanza (art. 11 legge regionale 8/1998)
A titolo di rimborso per le spese di segreteria e di rappresentanza, al consigliere regionale viene
assegnato un contributo mensile di 2.675,39 euro, con obbligo di rendicontazione.
3. Spese di viaggio (art. 8, comma 1 lett. c), legge regionale 38/2002) Per le attività istituzionali è
corrisposto ai consiglieri regionali non residenti nel capoluogo un rimborso per le spese di viaggio
per 18 riunioni mensili, pari ad un terzo del costo della benzina verde necessaria per raggiungere il
capoluogo.
Missioni (art. 9 legge regionale 38/2002)
Ai consiglieri regionali che per l'espletamento del proprio mandato devono recarsi in missione fuori
dal territorio regionale, è corrisposta una diaria di 158,96 euro (in Italia) e di 190,75 euro
(all'estero).
Assegno di fine mandato (art. 10 legge regionale 38/2002)
Il consigliere regionale (vedi alla voce Trattenute) versa mensilmente una quota pari al 5,50 % della
propria indennità di carica, pari a 430,44 euro. Al termine del mandato consiliare, il consigliere
regionale riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare
lorda, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
Assegno vitalizio (art. 11, comma 1, legge regionale 38/2002)
Il consigliere regionale (vedi alla voce Trattenute) versa mensilmente una quota pari al 23%
sull'indennità di carica, pari a 1.800,04 euro, che viene accantonata per il pagamento degli assegni
vitalizi. Il consigliere regionale riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. L'importo
dell'assegno varia a seconda degli anni di mandato consiliare.