SlideShare a Scribd company logo
1 of 65
Download to read offline
E-commerce – workshop:
conoscere gli strumenti adatti per avviare un’attività online
IL SITO: LA LEGGE LO RENDE BELLO
avv. Fabrizio Casetti
Mezzocorona, giovedì 9 novembre
Auditorium Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
2
avv. Fabrizio Casetti
●
Membro Commissione informatica dell’Ordine
degli avvocati di Rovereto
●
www.avvocaticasettierobol.it
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
3
Sito e-commerce
≠
Negozietto abusivo
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
4
Poco professionale
+
Rischio sanzioni
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
5
Le norme da rispettare
1.codice civile
2.D.Lgs 70/2003 (normativa sul commercio elettronico)
3.Codice del Consumo: D.Lgs. 206/2005 (se si vende a
privati)
4.D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati
personali, dato che si raccolgono i dati dei clienti
a)Cookies b) GDPR
5.Regolamento UE 524/2013 (ODR: Online Dispute
Resolution)
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
6
1
Codice civile
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
7
Codice civile
Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere
negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta
esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli
atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere
indicato se queste hanno un unico socio.
[…]
Le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) che dispongono di uno spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico
forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
8
Quindi…
Società di capitali devono inserire in sito web:
●
sede
●
capitale
●
se in liquidazione
●
se socio unico
Per qualsiasi sito web
Non solo per e-commerce
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
9
Sanzione
Art. 2630.
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi.
Chiunque […] omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le
informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
10
Inoltre: DPR 633/1972
DPR 633/1972
Art. 35.
(Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività).
[…] L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di
partita I.V.A. […] che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web
e in ogni altro documento ove richiesto.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
11
2
D.Lgs. 70/2003
Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio
elettronico.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
12
D.Lgs. 70/2003
Art. 7
Indicare con precisione il venditore
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
13
D.Lgs. 70/2003
Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo
diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a
concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di
consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un’attività soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti,
evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività
sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
14
In breve
●
il nome, la denominazione o la ragione sociale;
●
il domicilio o la sede legale;
●
gli estremi che permettono di contattare
rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l’indirizzo di posta elettronica
●
il numero della partita IVA
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
15
Vi ricorda qualcosa?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
16
D.Lgs. 70/2003
Art. 12
Informazioni dirette alla conclusione del contratto
[…] il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
17
Vi ricorda qualcosa?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
18
D.Lgs. 70/2003
Art. 21
Sanzioni
[...] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono
punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
19
D.Lgs. 70/2003
Art. 13
Inoltro dell'ordine
[...] il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via
telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
contenente un riepilogo delle condizioni generali e
particolari applicabili al contratto, le informazioni relative
alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di
pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
20
D.Lgs. 70/2003
Tutte queste informazioni devono essere inserite
nelle condizioni generali di vendita (CGV).
Le CGV spiegano “come si acquista sul sito”, come si
effettua l’acquisto e forniscono tutte le informazioni
richieste dalla legge (non solo quelle viste fin qui, ma
anche nelle slide successive)
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
21
3
Codice del consumo
D.Lgs. 206/2005
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
22
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Art. 49.
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per
consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo
geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può
indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o
postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento,
il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo
totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le
modalità di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base
diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i
servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
23
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54,
comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a
distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51,
comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o,
se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne
ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per
recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista; t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si
può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni
per avervi accesso.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
24
In breve
Prima della conclusione del contratto:
●
Caratteristiche principali beni o servizi
●
Identità professionista
●
Indirizzo
●
Prezzo totale beni o servizi
●
Modalità pagamento e consegna
●
Informazioni sul diritto di recesso
●
Meccanismi extra-giudiziali di reclamo
In modo chiaro e comprensibile
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
25
Vi ricorda qualcosa?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
26
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza
[…] il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.
[…]
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che
l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il
pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di
pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di
pagare il professionista.
Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
[…]
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine
ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure
prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito
l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
27
quindi
Alla conclusione del contratto:
●
Chiarezza del momento d’acquisto
Dopo la conclusione del contratto:
●
Conferma dell’ordine con tutte le informazioni
dell’art. 49 co.1 su supporto durevole (se non
fornite prima)
In modo chiaro e comprensibile
File PDF
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
28
Vi ricorda qualcosa?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
29
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Art. 52. Diritto di recesso
[…] il consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni per recedere da un contratto a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali
senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover
sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo
56, comma 2, e all'articolo 57.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
30
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Art. 53.
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il
professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma
dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui
al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52,
comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
31
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Quindi:
Se non informi sul diritto di recesso, il periodo in cui il
consumatore può recedere dal contratto, si allunga
da 14 giorni a 12 mesi
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
32
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Obbligo di informare sui costi di restituzione del bene
trasformato in opportunità
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
33
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Sanzioni:
●
Accertate e comminate da Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM)
●
In caso di pratiche commerciali scorrette:
– Inibizione
– Sanzione da 2.000 a 5.000.000
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
34
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Quali sono pratiche commerciali scorrette?
●
contraria alla diligenza professionale
●
falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio
●
Ingannevole
●
Aggressiva
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
35
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Ingannevoli
mancata informazione su:
a) le caratteristiche principali del prodotto
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista,
come la sua denominazione sociale
c) il prezzo
d) le modalità di pagamento e consegna
e) l'esistenza di un diritto di recesso
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
36
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Quindi... le informazioni dell’art. 49
(vd. slide 21, 22 e 23)
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
37
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
4
CODICE PRIVACY
a) I COOKIES
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
38
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente
1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità
semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o
l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal
contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità
semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino
l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per
il contraente o l'utente.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
39
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
In pratica
●
Obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti
all’installazione di cookies utilizzati per finalità diverse da quelle
meramente tecniche
●
Obbligo di predisporre banner (con modalità semplificate) e
informativa privacy (estesa) indicando:
– Cookie tecnici
– Cookie di profilazione
– Cookie di terze parti
Problema pratico: capire quali cookies sono utilizzati sul nostro sito
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
40
Semplificando...
Cookies tecnici
utilizzati al solo fine di
effettuare una trasmissione
su una rete di
comunicazione elettronica,
o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un
servizio della società
dell’informazione
esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente
a erogare tale servizio
Cookies di profilazione
volti a creare profili relativi
all’utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della
navigazione in rete
Cookies di terzi
possono essere tecnici o
analitici
Non serve consenso Serve consenso
●
Rinvio a pagina di
terzi.
●
Se analitici, serve
consenso
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
41
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Art. 161
Omessa o inidonea informativa:
Sanzione da € 6.000 a € 36.000
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
42
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Informativa estesa con informazioni sul trattamento
di tutti i dati che vengono raccolti
●
Nome, cognome
●
Indirizzo di consegna
●
Mail
●
Etc.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
43
GDPR
4.b)
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
che sarà efficace dal 25 maggio 2018
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
44
GDPR
Cosa cambia?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
45
GDPR
Liceità, correttezza e trasparenza
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato
“Fatti capire”
Informativa chiara
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
46
GDPR
Limitazione della finalità
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime,
e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità
no ambiti troppo ampi
raggiunta fnalità eliminazione dei dati (limitazione conservazione)→
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
47
GDPR
Minimizzazione dei dati
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati
Solo i dati necessari per il servizio
(ad es. per newsletter basta indirizzo mail, non serve nome e cognome)
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
48
GDPR
Costruire un sito:
●
Privacy by design
(protezione dati fin dalla progettazione del sito)
●
Privacy by default
(protezione dati per impostazione predefinita)
E forse cambierà anche normativa sui cookies
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
49
5
ODR
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
50
ODR
ADR = Alternative Dispute Resolution
è un sistema alternativo di risoluzione delle
controversie che non prevede il ricorso ad un Giudice
La procedura viene svolta on line ed è pertanto
definita ODR (OnLine Dispute Resolution)
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
51
ODR
Art. 14 Regolamento UE 524/2013 prevede che i
professionisti che forniscono prodotti o servizi
online, devono segnalare ai consumatori l’esistenza
di questa piattaforma ODR ed inserire un link,
facilmente accessibile, alla stessa
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
52
ODR
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Dal sito Internet sopra indicato, si potranno effettuare
i seguenti passaggi:
●
creazione e invio del reclamo
●
accordo sull’organismo di risoluzione
●
trattamento del reclamo da parte dell’organismo di
risoluzione
●
soluzione e chiusura del reclamo.
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
53
Ma, in pratica, dove metto tutte queste
informazioni?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
54
Dove mettere tutte queste informazioni?
Home page: P.IVA
Home page: Nome, sede della società, numero di
iscrizione al registro delle imprese e relativo ufficio
del registro delle imprese, capitale sociale versato, se
la società è in liquidazione e se ha un unico socio
obbligatorio
consigliato
Nel footer
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
55
Dove mettere tutte queste informazioni?
●
Descrizione dettagliata del bene e del prezzo sulla
pagina del singolo prodotto
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
56
Dove mettere tutte queste informazioni?
●
Una pagina apposita con CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA
●
Una pagina apposita con INFORMATIVA PRIVACY E
COOKIES
●
Una pagina apposita con TUTTE LE INFORMAZIONI
DI CONTATTO
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
57
Altri consigli
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
58
Altri consigli
Rispettate il diritto d’autore:
●
Non copiate condizioni generali di vendita di altri siti
●
Non usate foto di cui non avete i diritti
Varie sentenze di condanna di chi ha copiato CGV di altri siti
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
59
Conclusioni
Bisogna vincere la DIFFIDENZA del consumatore nei
confronti dell’acquisto on line (paura di TRUFFE e
FRODI)
Occorre creare un clima di FIDUCIA
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
60
Conclusioni
La fiducia in 5 punti:
1. fiducia nel sistema di pagamento
2. fiducia nel sistema di consegna della merce
3. fiducia nelle procedure di risoluzione di eventuali contestazioni che possono
insorgere;
4. fiducia nell’immagine “reale” dell’impresa come veicolata dal sito web o dalla
presenza sul digitale
5. fiducia data da feedback o esperienze di clienti dell’impresa che testimoniano
serietà
Tratto da:
“L’impresa e il commercio elettronico: opportunità, normativa, sicurezza”
a cura di: Prof. Avv. Giovanni Ziccardi, Prof. Avv. Pierluigi Perri, Silvia Martinelli,
Università degli Studi di Milano, Camera di Commercio di Milano - Ottobre 2014
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
61
Conclusioni
Un sito che rispetta la legge appare serio e
professionale e crea un clima di fiducia
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
62
Vi sentireste più sicuri ad acquistare qui?
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
63
O qui?
64
Grazie
avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it
65
Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivat
e 4.0 Internazionale
ad eccezione delle slides 15, 17, 25 e 28
©Pietro De Grandi
CMO, Belka
pietro@belka.us
linkedin.com/in/pietrodegrandi

More Related Content

What's hot

Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013
PROTOS_SOA
 
Avviso manifestazione di interesse allegato a - piano viario 148-1425
Avviso manifestazione di interesse   allegato a - piano viario 148-1425Avviso manifestazione di interesse   allegato a - piano viario 148-1425
Avviso manifestazione di interesse allegato a - piano viario 148-1425
Redazione Noicattaro Web
 

What's hot (20)

Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
Lezione n. 04 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti su specifiche e ...
 
Lezione n. 10 (2 ore) - Codice degli appalti: la disciplina speciale del sett...
Lezione n. 10 (2 ore) - Codice degli appalti: la disciplina speciale del sett...Lezione n. 10 (2 ore) - Codice degli appalti: la disciplina speciale del sett...
Lezione n. 10 (2 ore) - Codice degli appalti: la disciplina speciale del sett...
 
2013 N. 08 - CIRCOLARE
2013 N. 08 - CIRCOLARE2013 N. 08 - CIRCOLARE
2013 N. 08 - CIRCOLARE
 
Lezione 2 - I principi (comuni e specifici) nella gestione degli appalti: le ...
Lezione 2 - I principi (comuni e specifici) nella gestione degli appalti: le ...Lezione 2 - I principi (comuni e specifici) nella gestione degli appalti: le ...
Lezione 2 - I principi (comuni e specifici) nella gestione degli appalti: le ...
 
Lezione 8 - Le procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degl...
Lezione 8 - Le procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degl...Lezione 8 - Le procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degl...
Lezione 8 - Le procedure negoziate: manifestazione di interesse e scelta degl...
 
Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013
 
16 02022018 oneri sicurezza appalti
16   02022018   oneri sicurezza appalti16   02022018   oneri sicurezza appalti
16 02022018 oneri sicurezza appalti
 
News SSL 15 2016
News SSL 15 2016News SSL 15 2016
News SSL 15 2016
 
Avviso manifestazione di interesse allegato a - piano viario 148-1425
Avviso manifestazione di interesse   allegato a - piano viario 148-1425Avviso manifestazione di interesse   allegato a - piano viario 148-1425
Avviso manifestazione di interesse allegato a - piano viario 148-1425
 
Il contratto di locazione- la registrazione telematica
Il contratto di locazione- la registrazione telematicaIl contratto di locazione- la registrazione telematica
Il contratto di locazione- la registrazione telematica
 
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
 
Lezione n. 03 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti sulle principali...
Lezione n. 03 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti sulle principali...Lezione n. 03 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti sulle principali...
Lezione n. 03 (2 ore) - Appalti e contratti: approfondimenti sulle principali...
 
Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istru...
Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istru...Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istru...
Lezione 4 - La “procedura tipo”: Bando/avviso, seggio di gara, soccorso istru...
 
Il disciplinare del bando pre scuola
Il disciplinare del bando pre scuolaIl disciplinare del bando pre scuola
Il disciplinare del bando pre scuola
 
Bankitalia alloggi 3
Bankitalia alloggi 3Bankitalia alloggi 3
Bankitalia alloggi 3
 
La prova di inerenza della spesa delle sponsorizzazioni pubblicitarie
La prova di inerenza della spesa delle sponsorizzazioni pubblicitarieLa prova di inerenza della spesa delle sponsorizzazioni pubblicitarie
La prova di inerenza della spesa delle sponsorizzazioni pubblicitarie
 
GGDModena4 | Diritto e Web 2.0| Commercio Elettronico
GGDModena4 | Diritto e Web 2.0| Commercio ElettronicoGGDModena4 | Diritto e Web 2.0| Commercio Elettronico
GGDModena4 | Diritto e Web 2.0| Commercio Elettronico
 
Lezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazioneLezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazione
 
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
 
STUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / SpesometroSTUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / Spesometro
 

Similar to Workshop e commerce, i requisiti di legge per il sito di e-commerce

Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
Confservizi Veneto
 

Similar to Workshop e commerce, i requisiti di legge per il sito di e-commerce (20)

Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaSellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
 
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...
 
Diritto tributario e informatica
Diritto tributario e informaticaDiritto tributario e informatica
Diritto tributario e informatica
 
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...
 
Mediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recesso
Mediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recessoMediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recesso
Mediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recesso
 
CSIG commercio elettronico [I parte]
CSIG commercio elettronico [I parte]CSIG commercio elettronico [I parte]
CSIG commercio elettronico [I parte]
 
Il Cowo e la Legge.
Il Cowo e la Legge.Il Cowo e la Legge.
Il Cowo e la Legge.
 
Aicel - SMAU Bologna 2017
Aicel - SMAU Bologna 2017Aicel - SMAU Bologna 2017
Aicel - SMAU Bologna 2017
 
Città di Giugliano in Campania - Determina n.832 del 17-09-2015
Città di Giugliano in Campania - Determina n.832 del 17-09-2015Città di Giugliano in Campania - Determina n.832 del 17-09-2015
Città di Giugliano in Campania - Determina n.832 del 17-09-2015
 
Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
Modulo di adesione incontri affari Hong Kong e Corea del Sud GIUGNO 2011
 
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
 
Accordo Tra Agenzia Entrate e Sose
Accordo Tra Agenzia Entrate e SoseAccordo Tra Agenzia Entrate e Sose
Accordo Tra Agenzia Entrate e Sose
 
News SSL 51 2015
News SSL 51 2015News SSL 51 2015
News SSL 51 2015
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Il bando per l'affidamento dei servizi pre scuola
Il bando per l'affidamento dei servizi pre scuolaIl bando per l'affidamento dei servizi pre scuola
Il bando per l'affidamento dei servizi pre scuola
 
Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54
 
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioniModulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioni
 
Modulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioniModulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioni
 

Workshop e commerce, i requisiti di legge per il sito di e-commerce

  • 1. E-commerce – workshop: conoscere gli strumenti adatti per avviare un’attività online IL SITO: LA LEGGE LO RENDE BELLO avv. Fabrizio Casetti Mezzocorona, giovedì 9 novembre Auditorium Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra
  • 2. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 2 avv. Fabrizio Casetti ● Membro Commissione informatica dell’Ordine degli avvocati di Rovereto ● www.avvocaticasettierobol.it
  • 3. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 3 Sito e-commerce ≠ Negozietto abusivo
  • 4. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 4 Poco professionale + Rischio sanzioni
  • 5. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 5 Le norme da rispettare 1.codice civile 2.D.Lgs 70/2003 (normativa sul commercio elettronico) 3.Codice del Consumo: D.Lgs. 206/2005 (se si vende a privati) 4.D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali, dato che si raccolgono i dati dei clienti a)Cookies b) GDPR 5.Regolamento UE 524/2013 (ODR: Online Dispute Resolution)
  • 6. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 6 1 Codice civile
  • 7. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 7 Codice civile Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. […] Le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
  • 8. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 8 Quindi… Società di capitali devono inserire in sito web: ● sede ● capitale ● se in liquidazione ● se socio unico Per qualsiasi sito web Non solo per e-commerce
  • 9. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 9 Sanzione Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Chiunque […] omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
  • 10. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 10 Inoltre: DPR 633/1972 DPR 633/1972 Art. 35. (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività). […] L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. […] che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
  • 11. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 11 2 D.Lgs. 70/2003 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
  • 12. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 12 D.Lgs. 70/2003 Art. 7 Indicare con precisione il venditore
  • 13. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 13 D.Lgs. 70/2003 Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
  • 14. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 14 In breve ● il nome, la denominazione o la ragione sociale; ● il domicilio o la sede legale; ● gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica ● il numero della partita IVA
  • 15. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 15 Vi ricorda qualcosa?
  • 16. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 16 D.Lgs. 70/2003 Art. 12 Informazioni dirette alla conclusione del contratto […] il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
  • 17. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 17 Vi ricorda qualcosa?
  • 18. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 18 D.Lgs. 70/2003 Art. 21 Sanzioni [...] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
  • 19. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 19 D.Lgs. 70/2003 Art. 13 Inoltro dell'ordine [...] il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
  • 20. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 20 D.Lgs. 70/2003 Tutte queste informazioni devono essere inserite nelle condizioni generali di vendita (CGV). Le CGV spiegano “come si acquista sul sito”, come si effettua l’acquisto e forniscono tutte le informazioni richieste dalla legge (non solo quelle viste fin qui, ma anche nelle slide successive)
  • 21. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 21 3 Codice del consumo D.Lgs. 206/2005
  • 22. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 22 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Art. 49. Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identità del professionista; c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  • 23. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 23 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3; m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso.
  • 24. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 24 In breve Prima della conclusione del contratto: ● Caratteristiche principali beni o servizi ● Identità professionista ● Indirizzo ● Prezzo totale beni o servizi ● Modalità pagamento e consegna ● Informazioni sul diritto di recesso ● Meccanismi extra-giudiziali di reclamo In modo chiaro e comprensibile
  • 25. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 25 Vi ricorda qualcosa?
  • 26. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 26 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Art. 51. Requisiti formali per i contratti a distanza […] il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. […] Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. […] Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza
  • 27. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 27 quindi Alla conclusione del contratto: ● Chiarezza del momento d’acquisto Dopo la conclusione del contratto: ● Conferma dell’ordine con tutte le informazioni dell’art. 49 co.1 su supporto durevole (se non fornite prima) In modo chiaro e comprensibile File PDF
  • 28. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 28 Vi ricorda qualcosa?
  • 29. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 29 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Art. 52. Diritto di recesso […] il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.
  • 30. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 30 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Art. 53. Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso 1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2. 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
  • 31. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 31 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Quindi: Se non informi sul diritto di recesso, il periodo in cui il consumatore può recedere dal contratto, si allunga da 14 giorni a 12 mesi
  • 32. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 32 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Obbligo di informare sui costi di restituzione del bene trasformato in opportunità
  • 33. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 33 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Sanzioni: ● Accertate e comminate da Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ● In caso di pratiche commerciali scorrette: – Inibizione – Sanzione da 2.000 a 5.000.000
  • 34. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 34 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Quali sono pratiche commerciali scorrette? ● contraria alla diligenza professionale ● falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio ● Ingannevole ● Aggressiva
  • 35. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 35 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Ingannevoli mancata informazione su: a) le caratteristiche principali del prodotto b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale c) il prezzo d) le modalità di pagamento e consegna e) l'esistenza di un diritto di recesso
  • 36. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 36 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) Quindi... le informazioni dell’art. 49 (vd. slide 21, 22 e 23)
  • 37. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 37 Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) 4 CODICE PRIVACY a) I COOKIES
  • 38. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 38 Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.
  • 39. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 39 Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) In pratica ● Obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookies utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche ● Obbligo di predisporre banner (con modalità semplificate) e informativa privacy (estesa) indicando: – Cookie tecnici – Cookie di profilazione – Cookie di terze parti Problema pratico: capire quali cookies sono utilizzati sul nostro sito
  • 40. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 40 Semplificando... Cookies tecnici utilizzati al solo fine di effettuare una trasmissione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio Cookies di profilazione volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete Cookies di terzi possono essere tecnici o analitici Non serve consenso Serve consenso ● Rinvio a pagina di terzi. ● Se analitici, serve consenso
  • 41. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 41 Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) Art. 161 Omessa o inidonea informativa: Sanzione da € 6.000 a € 36.000
  • 42. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 42 Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) Informativa estesa con informazioni sul trattamento di tutti i dati che vengono raccolti ● Nome, cognome ● Indirizzo di consegna ● Mail ● Etc.
  • 43. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 43 GDPR 4.b) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che sarà efficace dal 25 maggio 2018
  • 44. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 44 GDPR Cosa cambia?
  • 45. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 45 GDPR Liceità, correttezza e trasparenza trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato “Fatti capire” Informativa chiara
  • 46. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 46 GDPR Limitazione della finalità raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità no ambiti troppo ampi raggiunta fnalità eliminazione dei dati (limitazione conservazione)→
  • 47. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 47 GDPR Minimizzazione dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati Solo i dati necessari per il servizio (ad es. per newsletter basta indirizzo mail, non serve nome e cognome)
  • 48. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 48 GDPR Costruire un sito: ● Privacy by design (protezione dati fin dalla progettazione del sito) ● Privacy by default (protezione dati per impostazione predefinita) E forse cambierà anche normativa sui cookies
  • 49. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 49 5 ODR
  • 50. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 50 ODR ADR = Alternative Dispute Resolution è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie che non prevede il ricorso ad un Giudice La procedura viene svolta on line ed è pertanto definita ODR (OnLine Dispute Resolution)
  • 51. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 51 ODR Art. 14 Regolamento UE 524/2013 prevede che i professionisti che forniscono prodotti o servizi online, devono segnalare ai consumatori l’esistenza di questa piattaforma ODR ed inserire un link, facilmente accessibile, alla stessa
  • 52. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 52 ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Dal sito Internet sopra indicato, si potranno effettuare i seguenti passaggi: ● creazione e invio del reclamo ● accordo sull’organismo di risoluzione ● trattamento del reclamo da parte dell’organismo di risoluzione ● soluzione e chiusura del reclamo.
  • 53. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 53 Ma, in pratica, dove metto tutte queste informazioni?
  • 54. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 54 Dove mettere tutte queste informazioni? Home page: P.IVA Home page: Nome, sede della società, numero di iscrizione al registro delle imprese e relativo ufficio del registro delle imprese, capitale sociale versato, se la società è in liquidazione e se ha un unico socio obbligatorio consigliato Nel footer
  • 55. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 55 Dove mettere tutte queste informazioni? ● Descrizione dettagliata del bene e del prezzo sulla pagina del singolo prodotto
  • 56. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 56 Dove mettere tutte queste informazioni? ● Una pagina apposita con CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ● Una pagina apposita con INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES ● Una pagina apposita con TUTTE LE INFORMAZIONI DI CONTATTO
  • 57. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 57 Altri consigli
  • 58. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 58 Altri consigli Rispettate il diritto d’autore: ● Non copiate condizioni generali di vendita di altri siti ● Non usate foto di cui non avete i diritti Varie sentenze di condanna di chi ha copiato CGV di altri siti
  • 59. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 59 Conclusioni Bisogna vincere la DIFFIDENZA del consumatore nei confronti dell’acquisto on line (paura di TRUFFE e FRODI) Occorre creare un clima di FIDUCIA
  • 60. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 60 Conclusioni La fiducia in 5 punti: 1. fiducia nel sistema di pagamento 2. fiducia nel sistema di consegna della merce 3. fiducia nelle procedure di risoluzione di eventuali contestazioni che possono insorgere; 4. fiducia nell’immagine “reale” dell’impresa come veicolata dal sito web o dalla presenza sul digitale 5. fiducia data da feedback o esperienze di clienti dell’impresa che testimoniano serietà Tratto da: “L’impresa e il commercio elettronico: opportunità, normativa, sicurezza” a cura di: Prof. Avv. Giovanni Ziccardi, Prof. Avv. Pierluigi Perri, Silvia Martinelli, Università degli Studi di Milano, Camera di Commercio di Milano - Ottobre 2014
  • 61. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 61 Conclusioni Un sito che rispetta la legge appare serio e professionale e crea un clima di fiducia
  • 62. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 62 Vi sentireste più sicuri ad acquistare qui?
  • 63. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 63 O qui?
  • 65. avv. Fabrizio Casetti www.avvocaticasettierobol.it 65 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivat e 4.0 Internazionale ad eccezione delle slides 15, 17, 25 e 28 ©Pietro De Grandi CMO, Belka pietro@belka.us linkedin.com/in/pietrodegrandi