2. Novità
Il Comitato Amministratore della Gestione
Separata dell’Inpgi nella riunione del 27
settembre 2011 ha modificato il
“Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza in favore degli iscritti alla
Gestione separata” in attesa di
approvazione da parte dei Ministeri
Vigilanti.
2
3. PRINCIPALI MODIFICHE
(in attesa di approvazione)
ASPETTI CONTRIBUTIVI:
Obbligo contribuzione anche dopo il conseguimento di un trattamento di pensione;
Rivalutazione annuale dal 1/1/2012 del contributo minimo annuo;
Introduzione della riparametrazione del contributo dal 1/1/2012 sulla base del reddito imponibile;
Modifica del sistema sanzionatorio;
Abolizione della previsione della denuncia d’Ufficio e facoltà per l’INPGI di richiedere all’Anagrafe
Tributaria informazioni sulle dichiarazioni degli iscritti;
Riscatto del periodo militare e del praticantato riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti se privi di
copertura assicurativa;
Introduzione della possibilità per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e
continuativa di ottenere la costituzione della rendita vitalizia;
Introduzione della modalità telematica per l’invio dell’estratto conto
3
4. PRINCIPALI MODIFICHE
(in attesa di approvazione)
ASPETTI PREVIDENZIALI:
1) PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI DI ACCESSO
ETA’ CONTRIBUTI
66 ANNI 20 ANNI
63 ANNI 20 ANNI (*)
a qualsiasi età 40 anni
(*) a condizione che l’ammontare mensile della 1^ rata di pensione risulti non inferiore ad 1,5 volte
l’assegno sociale (per l’anno 2012 pari ad Euro 597,51).
2) INDENNITA’ UNA TANTUM
3) PENSIONE SUPPLEMENTARE
4
5. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
Dlgs 103/96;
Legge 247/07, art 1, comma 80;
Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del
22 dicembre 2008;
Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza a favore degli iscritti alla Gestione
separata
5
6. CHI ASSICURA
Sono obbligatoriamente iscritti alla
Gestione Separata tutti i giornalisti che
svolgono l’attività professionale in forma
autonoma
Liberi professionisti (partita IVA)
Prestazioni occasionali (ritenuta d’acconto)
Cessione diritti d’autore
Collaborazioni coordinate e continuative
6
7. Requisiti
Titolarità dello status di giornalista professionista,
pubblicista o praticante iscritto nel relativo albo o
registro professionale
Natura giornalistica della prestazione di lavoro
autonomo
Quindi
Non sono assicurabili coloro che non sono iscritti all’albo ovvero
che, pur iscritti all’albo (o al registro), svolgano attività di lavoro
autonomo avente ad oggetto prestazioni che non rientrino
nell’ambito della professione giornalistica
Eccezione: attività istituzionale svolta in qualità di componente
dell’ordine, dell’ente di previdenza e degli altri organismi di
categoria (casagit, fondo complementare)
7
8. Esistono limiti di età raggiunti i quali il lavoratore
autonomo non è più soggetto all’obbligo di
assicurazione alla Gestione separata?
No: sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i
giornalisti autonomi, anche se hanno più di 65
anni di età.
Per i collaboratori con più di 65 anni di età, già
titolari di un trattamento pensionistico, la
contribuzione accreditata in virtù del rapporto di
co.co.co. darà diritto alla liquidazione di un
supplemento di pensione.
8
9. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE
SEPARATA
Entro 30 gg. dall’inizio dell’attività il giornalista deve iscriversi alla
Gestione Separata con modalità diverse a seconda se intrattenga
un rapporto di Co.Co.Co. o meno
COLLABORAZIONE ATTIVITA’ LIBERO
COORDINATA E PROFESSIONALE,
CONTINUATIVA OCCASIONALE, CESSIONE
Il giornalista deve compilare il DIRITTO D’AUTORE
modello ISCR/GIO e Il giornalista deve compilare il
consegnarlo al Committente modello ISCR/GS e spedirlo
(datore di lavoro) che provvede all’INPGI
ad inviarlo all’INPGI
9
11. In cosa consiste il rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa ?
ELEMENTI (concorrenti)
Prestazione di lavoro di natura personale
Continuità del rapporto
Coordinamento con il committente per
l’esecuzione della prestazione lavorativa
11
12. Gli elementi della collaborazione coordinata e
continuativa
NATURA PERSONALE DELLA
PRESTAZIONE
Per l’esecuzione della prestazione (scrittura di articoli,
realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.)
deve risultare prevalente l’apporto lavorativo del
giornalista rispetto all’organizzazione di mezzi. In caso
contrario il giornalista è un “imprenditore” e quindi il
rapporto non si configura più come co.co.co. ma come
fornitura di servizi giornalistici da parte di un “service”.
12
13. Gli elementi della collaborazione coordinata e
continuativa
CONTINUITA’:
SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROTRATTA NEL TEMPO
Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola
prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile
lasso di tempo: “ la continuità è ravvisabile anche quando si tratti di
prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata“
(Cass.14722/99);
Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della
tipologia del prodotto editoriale per il quale è richiesta la
collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza
rediotelevisiva, ecc).
13
14. Gli elementi della collaborazione coordinata e
continuativa
COORDINAMENTO
Interazione fra committente e collaboratore per
l’esecuzione della prestazione giornalistica non limitata
alla fase di accettazione dell’opera e del pagamento del
corrispettivo;
Collegamento funzionale fra l’attività del collaboratore e
quella del committente;
14
15. IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI,
IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE
ATTIVITA’ DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E
REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA
COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI
E SULLA FORMA DELL’ARTICOLO O SERVIZIO
(esempi)
ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI
ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA;
INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE;
MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI;
ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI
DI COMMENTO O L’IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO
15
16. Tutto questo comporta che:
Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti più o meno
frequenti con la redazione ed implica l’esistenza di rapporti con uno
o più referenti del committente
↓
CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO
fra committente e collaboratore
≠
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL
DIRITTO D’AUTORE = ACCORDO STATICO
Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica
vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna
modifica: il “cliente” può solo controllare la rispondenza del prodotto
giornalistico ai requisiti fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico,
senza poter intervenire “in corso d’opera” per modificare le
caratteristiche del pezzo.
16
17. SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI
PARTITA LAVORO DIRITTO
CO.CO.CO. IVA OCCASIONALE D'AUTORE
PERSONALITA'
DELLA
PRESTAZIONE SI SI SI SI
CONTINUITA' SI SI/NO NO NO
COORDINAMENTO SI NO NO NO
NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;
E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA
DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA
DEI FATTI
17
18. Art. 2 Co.co.co.
Presenza vincoli Assenza vincoli gerarchici
gerarchici (attenuati)
Apporto lavorativo Marginalità della
indispensabile per la collaborazione ai fini della
realizzazione della realizzazione del prodotto
rubrica o di parte del editoriale
settore assegnato
Incarichi svolti in via
normale e continuativa
Predeterminazione
con facoltà, per il ddl, di dell’oggetto della
variare unilateralmente, collaborazione all’atto della
nel corso del rapporto, i stipula con possibilità di
compiti assegnati modificare, di comune e
reciproco accordo, i termini
del contratto
18
19. DA QUANDO DECORRE IL NUOVO
REGIME PER I CO.CO.CO.
Le modifiche sono entrate in vigore il:
1° GENNAIO 2009.
Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate
nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far
data dal 13 GENNAIO 2009 in poi.
(per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il
principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si
imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo -
anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno
successivo)
19
20. MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
PER I CO.CO.CO.
ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente
Decorrenza IVS Prestazioni TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA
dal temporanee
01/01/2009 18,75 % 0,72 % 19,47 % 12,98 % 6,49 %
01/01/2010 23,40 % 0,72 % 24,12 % 16,08 % 8,04 %
01/01/2011 26,00 % 0,72 % 26,72 % 17,82 % 8,91 %
Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento:
dell’indennità di maternità;
del congedo parentale;
dell’assegno per il nucleo familiare;
dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.
20
21. Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti
contestualmente assicurati presso altre forme
obbligatorie:
- dal 1° gennaio 2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista).
Le aliquote ridotte si applicano solo:
a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza
obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che
comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio,
all’Inpgi 1 o all’Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare
tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le
eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla
Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e
continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi
volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.
21
22. ADEMPIMENTI
Una volta consegnato il modello ISCR/GIO al
committente, tutti gli adempimenti relativi alle gestione
del rapporto contributivo previdenziale legato al rapporto
di co.co.co. sono assolti dal committente attraverso le
denunce ed i versamenti che effettua nei confronti
dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del
giornalista;
Il giornalista co.co.co. non deve quindi procedere alla
comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico
dei contributi minimi e a saldo salvo che non svolga
anche attività autonoma libero - professionale
22
23. Come si determina la base imponibile
per i Co.Co.Co.
Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati)
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
↓
COMPENSI IN DENARO + BENEFIT
fino al MASSIMALE ANNUO
per il 2009 pari ad euro 91.507,00
per il 2010 pari ad euro 92.147,00
Per il 2011 pari ad euro 93.622,00
Per il 2012 pari ad euro 96.149,00
23
24. Ipotesi di cedolino paga co.co.co.
a debito a credito
compenso lordo mensile € 1.000,00
contributi inpgi a carico
giornalista € 89,00
imponibile irpef € 911,00
irpef lorda (23%) € 209,53
detrazioni d'imposta € 134,08
irpef netta € 75,45
totale € 164,45 € 1.000,00
netto a pagare € 835,55
24
25. 1. La Società committente, inoltre, dovrà versare
all'Inpgi la quota di contribuzione a proprio carico
(pari a 2/3), che ammonta a 178,00 euro. L'intera
contribuzione riferita alla posizione del giornalista,
quindi, sarà pari a 267,20 euro;
2. Ai fini IRPEF, il calcolo è stato effettuato tenendo
conto di un compenso di 12.000 euro lordi annui
(1.000 euro lordi al mese x 12) in assenza di altri
redditi e con applicazione delle sole detrazioni
d'imposta previste per i redditi da lavoro dipendente
e assimilati, senza tenere conto di eventuali
detrazioni per familiari a carico. Non sono inoltre
state calcolate le trattenute per l'addizionale
regionale e comunale IRPEF (che variano a seconda
del luogo di residenza).
25
26. Se il Committente non effettua gli
adempimenti contributivi
Nei casi di mancato o ritardato versamento della
contribuzione trovano applicazione le norme in materia
di sanzioni civili per evasione o omissione
Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al
Servizio Contributi e Vigilanza compilando l’ apposito
modulo per il recupero dei contributi (modello R5)
disponibile anche sul sito web
Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla
gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno
potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari
ispettivi dell’Istituto
26
27. SANZIONI CIVILI
co.co.co.
Per le co.co.co., per il committente si applica il
regime sanzionatorio previsto per la gestione
INPGI sostitutiva dell’AGO:
Legge 388/2000 art. 116, recepita con delibera
INPGI n. 175/2004 (in vigore da 01/2005).
L’INPGI, in base alla legge 140/97, ha autonoma
potestà normativa in materia di sanzioni, come
confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato
n.3005 del 12 maggio 2004
27
28. MISURA SANZIONI L. 388/2000
Evasione: 30% annuo – massimale 60%;
Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%;
- Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 %
(8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010);
- Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di
contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione;
- Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5
punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di
evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%)
tetto 40%.
28
30. Tipologia
Attività libero professionale con partita IVA
Prestazioni di lavoro occasionali
assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte
Cessione di diritti d’autore
30
31. ATTIVITA’ OCCASIONALE
Ai soli fini previdenziali, sono assimilati ai redditi
professionali anche quelli derivanti da attività autonoma
svolta dai giornalisti al di fuori del campo di applicazione
dell’IVA e non derivante da un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa (con o senza progetto). Al
riguardo, il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto
1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco,
che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai
giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto
reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi
assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai
fini fiscali, più il 2% calcolato sul reddito lordo).
31
32. D.Lgs 10/09/2003 n. 276
L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel
definire il campo di applicazione del lavoro a
progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali. Di conseguenza, la definizione di
lavoro occasionale operata dal predetto decreto
legislativo non trova applicazione per i
giornalisti, i quali - per svolgere la loro
professione - devono essere obbligatoriamente
iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco
pubblicisti).
32
33. CESSIONE DIRITTO D’AUTORE
Per i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2,
lettera b, del D.P.R. n. 917/86), il Ministero del lavoro, con nota del
31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del
diritto d'autore in presenza di:
a) un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la
prima e tempestiva diffusione;
b) un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello
correntemente in uso;
c) una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello
strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto.
Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti
dalla cessione del diritto d'autore è applicato il contributo soggettivo (pari al
10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60%
dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54,
comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/86 ed il contributo integrativo
sul reddito lordo.
33
34. Misura del contributo
Contributo soggettivo a carico del giornalista (10% del
reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo”
dei contributi previdenziali)
Contributo integrativo a carico del cliente (2% del reddito
“lordo”)
Contributo di maternità a carico del giornalista (euro 32,46
annui)
Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista
(pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di
produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali)
34
35. Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo
soggettivo (10%) e aggiuntivo (5% o superiore)
UNICO 2010
RIGO RE23: REDDITO PROFESSIONALE NETTO (RE6 MENO
RE20)RIGO
RL30: ALTRI REDDITI NETTI DI LAVORO AUTONOMO DA UTILIZZO
OPERE INGEGNO (RL25 MENO RL29)
RIGO RL19: REDDITO NETTO (RL15 [COLONNA 1] MENO EVENTUALI
SPESE RL15 [COLONNA 2])
RIGO RH15: REDDITO NETTO DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ
SEMPLICE O IN ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI
RIGO CM6-CM9: REDDITO NETTO NEL REGIME DEI MINIMI (IL
REDDITO DA ASSOGGETTARE DEVE ESSERE CONSIDERATO AL
NETTO DELLE PERDITE PREGRESSE, MA AL LORDO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI)
730/2010
RIGO 5 ALTRI REDDITI (PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL
MODELLO 730/2010 – RIEPILOGATIVO IRPEF)
35
36. Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo
integrativo (2%)
UNICO 2010
RIGO RE6: TOTALE COMPENSI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (RE2 + RE5)
RIGO RL25: PROVENTI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI
OPERE DELL’INGEGNO
RIGO RL15: COMPENSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA
ABITUALMENTE (COLONNA 1)
RIGO CM2: TOTALE COMPONENTI POSITIVI (REDDITI CON REGIME DEI MINIMI)
UNICO 2010 (SOCIETÀ DI PERSONE)
RIGO RE6: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA
IN FORMA ASSOCIATA (RAPPORTATA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE-
QUADRO RK)
730/2010
RIGO D3: REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE
DELL’INGEGNO (CODICE 1)
RIGO D5: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA
ABITUALMENTE (CODICE 2)
36
37. Adempimenti e scadenze per il versamento dei
contributi previdenziali per i liberi professionisti
Entro il 30 settembre di ogni anno:
- pagamento dei contributi minimi a titolo di
acconto (€ 273,00 o € 134,68*);
Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di
riferimento:
- comunicazione dei redditi professionali percepiti;
Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello
di riferimento:
- pagamento dell’eventuale saldo (10% o
superiore +2%).
* Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale
fino a cinque anni
37
38. Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
I versamenti con modello F24/Accise possono essere
effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure
direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso
gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti
per la riscossione, ovvero con modalità telematiche
(obbligatorie per i titolari di partita IVA).
38
39. Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
ENTE: indicare la lettera "|P|_|" (allineata a sinistra);
Provincia: non valorizzare "|_|_|" (lasciare in bianco);
Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),
Codice Identificativo (valido per tutti): 22222 (5 cifre). L’Agenzia identificherà
l’iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul
Modello;
Mese (MM): indicare sempre con “01”
Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l’anno al quale si
riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui
viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto
trasmette il piano di ammortamento del debito);
Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di
segno negativo.
39
40. Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
CODICE TRIBUTO Descrizione PERIODICITA'
G001 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto” MM/AAAA
G002
“Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica MM/AAAA
soluzione”
G003 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate” MM/AAAA
G004 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi” MM/AAAA
G005
“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei MM/AAAA
contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”
G006 “Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora” MM/AAAA
“Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele
G007 comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del MM/AAAA
21.05.1997”
G00R “Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato” MM/AAAA
40
41. Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
B) Bonifico Bancario (anche on line)
Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA
Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11
Coordinate:
IT24W0569603200000020000X28
Specificando nella causale del bonifico:
1) Tipologia del versamento
AC : acconto
SU : saldo in unica soluzione
S1 : 1^ rata del saldo
S2 : 2^ rata del saldo
S3 : 3^ rata del saldo
R : pagamento rata di un debito rateizzato
2) Anno di riferimento del pagamento
3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di
posizione) o in alternativa codice fiscale.
41
42. SANZIONI
Liberi Professionisti
Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'obbligo del pagamento degli
interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale;
Il ritardo nei pagamenti dei contributi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una
sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al:
1. 5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza;
2. 10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza;
3. 15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.
Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti
effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una
sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, maggiorata di 1 punto
percentuale.
In ogni caso, qualora l'importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale,
l'iscritto ha facoltà di versare la minore somma.
42
43. Sanzioni Liberi Professionisti
L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione dei
redditi all’INPGI comporta - per questo solo fatto -
l'applicazione di una sanzione rapportata al contributo
soggettivo minimo, pari al:
5 %, se la comunicazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza;
10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.
43
45. I giornalisti che, nell’anno di riferimento,
hanno percepito solo ed esclusivamente
compensi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa:
Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche
“occasionali” entro la fine dell’anno:
NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO
Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni
giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno:
SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30
SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)
45
46. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, in
aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
hanno percepito redditi derivanti da
prestazioni occasionali:
SONO TENUTI AD ASSOLVERE I VARI
ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI
PROFESSIONISTI
(Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro
il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali
entro il 31 luglio dell’anno successivo e versamento
dell’eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)
46
47. La contribuzione non obbligatoria
RISCATTO
RICONGIUNZIONE
CONTRIBUTI VOLONTARI
CONTRIBUTI FIGURATIVI
47
48. RISCATTO
Il GIORNALISTA può riscattare:
1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi
universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca)
Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla
data di presentazione della domanda;
I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei
dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono
rapportati al periodo oggetto di riscatto
Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero
ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione
2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura
giornalistica, risultanti da documenti di data certa , svolti - in
costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti - in epoca precedente
l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi
sono riscattabili per un massimo di 5 anni.
48
49. RICONGIUNZIONE
I giornalisti iscritti possono richiedere la
ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi
versati in altre forme di previdenza
obbligatoria.
Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni
previdenziali - sono costituiti dai contributi
obbligatori, volontari, figurativi e da
riscatto maggiorati dell’interesse annuo
composto del 4,5% e vanno ad
implementare la posizione assicurativa
del giornalista.
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50. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Il GIORNALISTA, qualora cessi l'attività lavorativa che
ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione
separata, può conseguire il requisito contributivo per il
diritto a pensione mediante il versamento di contributi
volontari.
REQUISITI
Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel
quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi
annuali obbligatori a prescindere dall’epoca del
versamento
Mantenimento dello status giornalistico
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51. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
CALCOLO per i CoCoCo:
l’importo del contributo volontario si ottiene
applicando l’aliquota IVS per i soggetti privi di altra
assicurazione all’importo medio dei compensi
percepiti nell’anno di contribuzione precedente la
data della domanda;
CALCOLO per i LIBERI PROFESSIONISTI:
versamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
del contributo soggettivo obbligatorio e del
contributo integrativo nell'importo pari all'ultima
contribuzione obbligatoria versata alla gestione
separata.
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52. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
STESSO SISTEMA DI ACCREDITO DELLA
CONTRIBUZIONE ORDINARIA PER I COCOCO
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un
intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di
versamenti complessivamente non inferiori al valore
ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito
pari ad euro 14.000 annui (tale minimale è annualmente
ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base
alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così
come calcolato dall’Istat. Per il 2011 è di 14.553 euro).
In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si
procede ad attribuire un numero di contributi mensili
proporzionalmente ridotto.
(N.B. per i liberi professionisti: intero anno)
52
53. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Incompatibilita’
COLLABORATORI SOGGETTI A
CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI
PREVIDENZIALI OBBLIGATORI
RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A
PENSIONE
53
54. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Per i periodi di astensione dal lavoro da parte
dei giornalisti che svolgono attività giornalistica
sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, per i quali è corrisposta dall’INPGI
l’indennità di maternità, di paternità o il congedo
parentale, sono accreditati i contributi
assicurativi ai fini sia del diritto che della
determinazione della misura della pensione.
54
56. PRESTAZIONI
Pensione di vecchiaia
Pensione di invalidità
Supplemento di pensione
Pensione ai superstiti
Indennità di maternità – adozione – affidamento - aborto
Congedo parentale (Co.co.co.)
Degenza ospedaliera (Co.co.co.)
Malattia (co.co.co.)
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57. PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ACCESSO
età compresa tra i 57 e i 65 anni i di età (sia per uomini che per
le donne)
almeno 5 anni di contributi
E’ possibile ottenere la liquidazione del trattamento di pensione
prima dei 65 anni d’età qualora la pensione maturata dal
giornalista raggiunga l’importo di almeno 1,2 volte l’assegno
sociale (anno 2012 euro 6.692,10) ovvero la stessa sia liquidata
con almeno 40 anni di contribuzione.
57
58. PENSIONE D’INVALIDITA’
REQUISITI DI ACCESSO
Spetta ai giornalisti totalmente e permanentemente inabili al lavoro
con almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel
quinquennio precedente la domanda di pensione
l’Istituto provvederà ad accertare, tramite i propri medici legali, la
sussistenza delle condizioni d’ invalidità.
la misura della pensione non può essere inferiore a quella calcolata
con 20 anni di contribuzione.
58
59. SUPPLEMENTO DI PENSIONE
REQUISITI DI ACCESSO
Spetta ai pensionati che, dopo il conseguimento del
trattamento di pensione, continuano a svolgere attività
lavorativa giornalistica (Co.Co.Co. o liberi professionisti)
con il versamento dei contributi alla Gestione Separata.
Devono essere trascorsi almeno due anni dalla data di
decorrenza della pensione o dall'ultima liquidazione del
supplemento.
CALCOLO DI PENSIONE
Il supplemento di pensione dei lavoratori autonomi è
calcolato secondo le regole del sistema contributivo.
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60. CALCOLO DELLA PENSIONE
La pensione dei lavoratori autonomi è determinata
secondo le regole del sistema contributivo.
Il computo della pensione avviene moltiplicando il
montante individuale dei contributi versati per il
coefficiente di trasformazione relativo all’età del
giornalista al momento della domanda di pensione.
I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti
dalla legge e sono indicati nella tabella sottostante:
60
61. REDDITO DA LAVORO
10% aliquota di computo libero professionisti
26% aliquota di computo co.co.co
Tale montante è rivalutato con
MONTANTE riferimento al tasso medio
INDIVIDUALE
quinquennale di variazione del
P.I.L. (ricchezza del paese)
PENSIONE
57 ANNI 65 ANNI
4,419 % Variabili in funzione della vita media 5,620 %
memmmemediamedia
%5%%%
61
62. I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti dalla
legge e sono indicati nella tabella sottostante:
COEFFICIENTI DI COEFFICIENTI DI
ETA’ TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE
FINO AL 31 DICEMBRE 2012 DAL 1° GENNAIO 2013
57 4,419 % 4,304%
58 4,538 % 4,416%
59 4,664 % 4,535%
60 4,798 % 4,661%
61 4,940 % 4,796%
62 5,093 % 4,940%
63 5,257 % 5,094%
64 5,432 % 5,259%
65 5,620 % 5,435%
66 5,624%
67 5,826%
68 6,046%
69 6,283%
70 6,541%
62
63. PENSIONE AI SUPERSTITI
REQUISITI DI ACCESSO
Spetta ai superstiti in caso di morte del
giornalista pensionato (pensione di
reversibilità) ovvero assicurato (pensione
indiretta) qualora risultino versate almeno
5 annualità di contribuzione, delle quali
almeno tre nel quinquennio precedente la
domanda di pensione.
63
64. SUPERSTITI
I superstiti aventi diritto alla pensione sono i seguenti:
coniuge anche se legalmente separato;
coniuge divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento;
figli minorenni;
figli maggiorenni studenti (per tutta la durata del corso legale di
laurea, non oltre il 26° anno d’età) o totalmente inabili al lavoro ed a
carico del de cujus al momento del decesso;
in mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori
ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro a carico del de cujus al
momento del decesso;
in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e
alle sorelle nubili inabili al lavoro ed a carico del de cujus al
momento del decesso
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65. CALCOLO DELLA PENSIONE
La pensione ai superstiti è stabilita in percentuale
rispetto a quella già liquidata o che sarebbe spettata al
giornalista deceduto.
Le percentuali spettanti ai superstiti sono le seguenti:
• 60% coniuge (% assegnata dal giudice per il coniuge divorziato);
• 20% a ciascun figlio se ha diritto alla pensione anche il coniuge;
• 40% a ciascun figlio se manca il coniuge;
• 70% un solo figlio avente diritto alla pensione senza coniuge;
• 15% a ciascun genitore;
• 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle
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66. Contribuzione
Libero Professionisti
I giornalisti Libero Professionisti versano a
copertura della prestazione relativa alla
indennità di maternità un importo annuo
pari ad Euro 33,00 (per l’anno 2012).
Tale importo si rivaluta annualmente sulla
base dei prezzi al consumo ISTAT.
66
68. PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI
PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA
Alle giornaliste iscritte come libero 5 mesi:
INDENNITA’ DI professioniste alla Gestione Separata al 2 mesi prima del parto
MATERNITA’ momento della nascita del diritto (2 mesi 3 mesi dopo del parto
precedenti il parto)
INDENNITA’ DI Alla madre o al padre iscritti alla Gestione 5 mesi dalla data di
ADOZIONE- Separata al momento dell’ingresso in famiglia ingresso in famiglia
AFFIDAMENTO dell’adottato/affidato che non abbia superato
NAZIONALE E i 6 anni d’età nel caso di adozione nazionale
INTERNAZIONALE e sino al compimento della maggiore età nel
caso di adozione/affidamento internazionale
INDENNITA’ DI Alle giornaliste la cui gravidanza si è interrotta 5 mesi qualora l’aborto
ABORTO per motivi spontanei o terapeutici avvenga dopo il 6°mese
di gravidanza
1 mese qualora l’aborto
avvenga dopo il 3° mese
di gravidanza
68
69. PRESTAZIONE CALCOLO INDENNITA’ TERMINI
Libero Professionisti DI DOMANDA
80% di 5/12 del reddito percepito e A partire dal 6° mese di
INDENNITA’ denunciato nel secondo anno gravidanza ed entro il
precedente quello dell’evento termine perentorio di 6 mesi
DI MATERNITA’
dalla data del parto
Anno 2012
Indennità minima Euro 4.752,80
Indennità massima Euro 23.764,00
80% di 5/12 del reddito percepito e Entro il termine perentorio
INDENNITA’ denunciato nel secondo anno di 6 mesi dall’ingresso
DI ADOZIONE- precedente quello dell’evento in famiglia del minore
AFFIDAMENTO Anno 2012 adottato/affidato
NAZIONALE E Indennità minima Euro 4.752,80
INTERNAZIONALE
Indennità massima Euro 23.764,00
80% di 5/12 del reddito percepito e Entro il termine perentorio
denunciato nel secondo anno di 6 mesi dalla data
INDENNITA’ precedente quello dell’evento o 80% dell’aborto
DI ABORTO di 1/12 (nel caso di aborto dopo 3°
mese)
Anno 2012
Indennità minima Euro 4.752,80
Ind. massima Euro 23.764,00
69
70. Contribuzione
CO.CO.CO.
Relativamente ai giornalisti Co.Co.Co. in
aggiunta all’aliquota contributiva l’Azienda è
tenuta al versamento di un contributo pari allo
0,72% destinato al finanziamento delle seguenti
prestazioni:
- indennità di maternità
- congedo parentale
- assegno per il nucleo familiare
- indennità giornaliera di malattia e di degenza
ospedaliera
70
72. PRESTAZIONI Co.Co.Co.
PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA
Alle giornaliste in favore delle quali, nei 5 mesi:
INDENNITA’ DI 12 mesi precedenti l’inizio del periodo 2 mesi prima del parto
MATERNITA’- indennizzabile (2 mesi prima del parto), 3 mesi dopo il parto
risultino versate almeno 3 mensilità di
contribuzione maggiorata dell’aliquota Ovvero
aggiuntiva dello 0,72% 1 mese prima del parto
4 mesi dopo il parto
ai padri giornalisti in caso di morte o di
PATERNITA’
grave infermità della madre o di 3 mesi o periodo residuo
abbandono del figlio nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino
INDENNITA’ DI Alla madre o al padre in favore dei quali, 3 mesi dalla data di ingresso
ADOZIONE – nei 12 mesi precedenti l’inizio del in famiglia dell’adottato/affidato
AFFIDAMENTO periodo indennizzabile, risultino versate (5 mesi con il nuovo
almeno 3 mensilità di contribuzione regolamento)
NAZIONALE E maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello
INTERNAZIONALE 0,72%.
L’adottato/affidato non deve aver
superato i 6 anni di età in caso di
adozione/affidamento nazionale e i 18
anni d’età in caso di
adozione/affidamento Internazionale
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73. PRESTAZIONE CALCOLO INDENNITA’ TERMINI
Co.Co.Co. DI DOMANDA
80% di 1/365 del reddito A partire dal compimento
INDENNITA’ prodotto nei 12 mesi del 7° mese di gravidanza
immediatamente ed entro un anno dalla
DI MATERNITA’
precedenti l’insorgenza fine del periodo
del diritto (7° / 8° mese) indennizzabile
moltiplicato per il
periodo indennizzabile
80% di 1/365 del reddito Entro un anno dalla fine
INDENNITA’ prodotto nei 12 mesi del periodo indennizzabile
DI ADOZIONE- immediatamente
precedenti l’insorgenza
AFFIDAMENTO del diritto (data di
NAZIONALE E ingresso in famiglia)
INTERNAZIONALE moltiplicato per i giorni
indennizzabili.
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74. ULTERIORI PRESTAZIONI Co.Co.Co.
PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA
INDENNITA’ AiCo.co.co. che abbiano titolo all’indennità di 3 mesi da fruire in modo
maternità continuativo o frazionato
DI CONGEDO entro l’anno di vita del
PARENTALE bambino o dall’ingresso in
Anche nei casi di adozione o affidamento
famiglia del minore
adottato/affidato
Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione, 1/6 della durata del
maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, rapporto di lavoro.
INDENNITA’
nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento
DI MALATTIA e il cui reddito individuale non sia superiore al 70% Garantiti un minimo di
del massimale contributivo. 20gg. di malattia nell’anno
solare ad esclusione
Massimale 2012: € 96.149,00 degli eventi di durata
inferiore a 4 gg.
70% : € 67.304,30
INDENNITA’ Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione, Massimo 180 gg. nell’anno
maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, solare
DI DEGENZA
nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento
OSPEDALIERA e il cui reddito individuale non sia superiore al 70%
del massimale contributivo.
Massimale 2012: € 96.149,00
70% : € 67.304,30
74
75. PRESTAZIONE CALCOLO ULTERIORI INDENNITA’ TERMINI
Co.Co.Co. DI DOMANDA
INDENNITA’ 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità Entro 1 anno di età
DI CONGEDO di maternità
del bambino
PARENTALE
L’indennità è pari ad una frazione del massimale Entro due giorni dal
INDENNITA’ contributivo diviso 365 giorni secondo le seguenti rilascio del
percentuali:
DI MALATTIA certificato da parte
4% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi
precedenti l’evento: € 10,54 giorno;
del medico curante.
6% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi
precedenti l’evento: € 15,81 giorno.;
8% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi
precedenti l’evento: € 21,07 giorno.
L’indennità è pari ad una frazione del massimale
INDENNITA’ contributivo dell’anno del ricovero diviso 365
Entro di 180 gg.
DI DEGENZA giorni secondo le seguenti percentuali:
8% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi
dalla data di
OSPEDALIERA
precedenti la data del ricovero: € 21,07 giorno ;
dimissione
12% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi
ospedaliera
precedenti la data del ricovero: € 31,61 giorno;
16% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi
precedenti la data del ricovero: € 42,15 giorno.
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