2. FINO AL XX° SECOLO
- Assoluta libertà nel ricorso alla forza
- Giustificazione giuridica non richiesta
- Diverse misure concernenti l’uso della forza:
• Guerra
• Forme di autotutela: rappresaglia e intervento
armato
3. LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI
Tentativo di disciplinare lo “ius ad bellum”, ovvero il diritto
di ricorrere alla forza armata
- Soluzione delle controversie sottoposta a un regolamento arbitrale
o giudiziale della Corte Permanente di Giustizia, o deferita al
Consiglio della Società delle Nazioni;
- Se nel Consiglio, tutti i membri accettavano il rapporto, ogni atto di
forza veniva vietato e si giungeva ad una soluzione pacifica;
- In caso contrario, il ricorso alla guerra era possibile dopo tre mesi
dalla decisione.
4. PATTO BRIAND-KELLOGG
Art. 1:
“Le parti contraenti dichiarano solennemente, in nome dei loro
rispettivi popoli, di condannare il ricorso alla guerra per regolare le
dispute internazionali e di rinunciarvi come strumento di politica
nazionale nelle loro reciproche relazioni”
Art. 2:
“La parti riconoscono che la soluzione di ogni disputa o conflitto, di
qualunque natura o di qualunque origine possano essere e che
possano insorgere tra di loro, non dovrà mai essere ricercata, se
non con strumenti pacifici”
LACUNE:
- Le “measures short of war” non erano state regolate
- La rinuncia alla guerra valeva solo tra gli Stati contraenti
5. PROCESSO DI NORIMBERGA
Pose le basi per il riconoscimento del divieto di ricorrere
alla guerra a livello internazionale
L’articolo 6 dell’Accordo di Londra definiva crimine contro la pace:
“Planning, preparation, initiation or waging of a war of
aggression, or a war in violation of international treaties,
agreements or assurance, or participation in a common plan or
conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing”
6. STATUTO DELLE NAZIONI UNITE
Preambolo:
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le
future generazioni dal flagello della guerra, che
per due volte nel corso di questa generazione ha
portato indicibili afflizioni all'umanità”
7. Art. 1 §1:
“Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità
ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o
la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace”
Art. 2 §3:
“I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali
con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza
internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”
8. • Negoziati
• Inchiesta
• Mediazione
• Conciliazione
MEZZI PACIFICI • Arbitrato
• Regolamento giudiziale
• Ricorso a organizzazioni o
accordi regionali
• Altri mezzi pacifici
9. Art. 2 §4:
“I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra
maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”
Preambolo:
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi […] ad assicurare, mediante
l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza
delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”
10. DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA
• Puro concetto di “forza armata”
• Singola minaccia di utilizzo della forza armata
NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
Norma valevole per tutti gli Stati, e non solo per i membri dell’ONU
NORMA DI DIRITTO COGENTE
Norma consuetudinaria che protegge valori fondamentali e principi
inderogabili
L’aggressione costituisce un crimine internazionale
11. ECCEZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO
DELL’USO DELLA FORZA
• Sistema di Sicurezza Collettivo e organizzazioni
regionali
• Legittima difesa individuale e collettiva
• Misure contro uno Stato nemico
• Operazioni di pace
12. SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVO
(cap. VII Carta ONU)
Azione collettiva intrapresa dai membri dell’ONU in conformità
a una decisione o raccomandazione del Consiglio di Sicurezza
Art. 42:
“…intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere
dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze
aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite”
13. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 678
del 29 novembre 1990
• Operazione Desert Storm: intervento militare contro l’Iraq volto a
liberare il Kuwait dall’invasione irachena
• Risoluzione adottata dopo undici precedenti risoluzioni
• La risoluzione non prevedeva l’uso della forza, ma nel caso l’Iraq
non avesse applicato le precedenti risoluzioni, gli Stati membri
avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per far applicare tali
risoluzioni e ristabilire la pace
14. ONU E ORGANIZZAZIONI REGIONALI
• Non esiste un reale esercito delle Nazioni Unite, nonostante l’art. 43
stabilisce che “tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in
conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l’assistenza e le facilitazioni…”
• I cosiddetti caschi blu sono essenzialmente forze non combattenti
Per questo, in campo militare l’ONU fa sempre più affidamento a
organizzazioni regionali
Art. 53:
“Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni
regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione
coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di
organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”
15. LEGITTIMA DIFESA
Art. 51: ogni Stato ha il diritto naturale di rispondere in legittima
difesa ad un attacco armato, fino a che il Consiglio di Sicurezza non
intervenga con misure necessarie al ristabilimento della pace e alla
sicurezza collettive
Cinque principi: - provvisorietà e sussidiarietà (art. 51)
- necessità
- proporzionalità
- immediatezza
Legittima difesa: - individuale
- collettiva (art. 53)
16. LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA
Nel 1948, il Pakistan invase il Kashmir, giustificando la sua azione come
una reazione resasi necessaria per prevenire un'offensiva militare
indiana in quella regione, e quindi un'occupazione del Kashmir, che
avrebbe messo in pericolo la sicurezza del Pakistan.
Tuttavia, in questo caso il Pakistan non fece alcun riferimento all'art. 51
né qualificò mai la sua azione come legittima difesa. Inoltre l'India,
senza essere contraddetta, criticò l'invasione pakistana del Kashmir
proprio sulla base dell'art. 51, sostenendo che nessun attacco armato
nei confronti del Pakistan era stato messo in atto.
17. • Patto Briand-Kellogg:
“The right of self-defense is inherent in every sovereign state
and it is implicit in every treaty. Every nation is free at all times
and regardless of treaty provisions to defend its territory from
attack or invasion and it alone is competent to decide whether
circumstances require recourse to war in self-defense”
• Art. 51 Carta ONU:
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right
of individual or collective self-defence…”
18. MISURE CONTRO UNO STATO NEMICO
Art. 53 §2:
“L’espressione «Stato nemico» (…) si riferisce a ogni Stato
che durante la seconda guerra mondiale fosse Stato
nemico di uno dei firmatari del presente Statuto”
Secondo l’art. 53 e 107 della Carta, viene permessa ogni misura
coercitiva “contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte
di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su
richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di
prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato”.
19. OPERAZIONI DI PACE
Missioni di pace finalizzate a istituire condizioni
pacifiche e stabili mediante mezzi di natura sia civile
sia militare.
Quattro forme di operazioni di pace:
- Peacekeeping
- Peacebuilding
- Peace-enforcement
- Peacemaking
20. OPERAZIONI DI PEACE-ENFORCEMENT
Missione di imposizione della pace qualora le parti in causa non
abbiano raggiunto un consenso per la cessazione delle ostilità.
Possibili missioni di peace-enforcement:
- Contenimento del conflitto
- Applicazione di misure coercitive
- Protezione delle attività umanitarie
- Creazione e controllo di aree sicure
- Separazione forzata dei contendenti
- Liberazione di territori occupati