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IL DIVIETO DELL’USO
DELLA FORZA E LE SUE
           ECCEZIONI
FINO AL XX° SECOLO

- Assoluta libertà nel ricorso alla forza

- Giustificazione giuridica non richiesta

- Diverse misure concernenti l’uso della forza:
   • Guerra
   • Forme di autotutela: rappresaglia e intervento
     armato
LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI
Tentativo di disciplinare lo “ius ad bellum”, ovvero il diritto
di ricorrere alla forza armata

- Soluzione delle controversie sottoposta a un regolamento arbitrale
  o giudiziale della Corte Permanente di Giustizia, o deferita al
  Consiglio della Società delle Nazioni;
- Se nel Consiglio, tutti i membri accettavano il rapporto, ogni atto di
  forza veniva vietato e si giungeva ad una soluzione pacifica;
- In caso contrario, il ricorso alla guerra era possibile dopo tre mesi
  dalla decisione.
PATTO BRIAND-KELLOGG
Art. 1:
“Le parti contraenti dichiarano solennemente, in nome dei loro
rispettivi popoli, di condannare il ricorso alla guerra per regolare le
dispute internazionali e di rinunciarvi come strumento di politica
nazionale nelle loro reciproche relazioni”
Art. 2:
“La parti riconoscono che la soluzione di ogni disputa o conflitto, di
qualunque natura o di qualunque origine possano essere e che
possano insorgere tra di loro, non dovrà mai essere ricercata, se
non con strumenti pacifici”

   LACUNE:
   - Le “measures short of war” non erano state regolate
   - La rinuncia alla guerra valeva solo tra gli Stati contraenti
PROCESSO DI NORIMBERGA

Pose le basi per il riconoscimento del divieto di ricorrere
           alla guerra a livello internazionale


L’articolo 6 dell’Accordo di Londra definiva crimine contro la pace:

“Planning, preparation, initiation or waging of a war of
aggression, or a war in violation of international treaties,
agreements or assurance, or participation in a common plan or
conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing”
STATUTO DELLE NAZIONI UNITE


Preambolo:
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le
future generazioni dal flagello della guerra, che
per due volte nel corso di questa generazione ha
portato indicibili afflizioni all'umanità”
Art. 1 §1:
“Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità
ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o
la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace”


      Art. 2 §3:
      “I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali
      con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza
      internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”
• Negoziati
                 • Inchiesta
                 • Mediazione
                 • Conciliazione
MEZZI PACIFICI   • Arbitrato
                 • Regolamento giudiziale
                 • Ricorso a organizzazioni o
                   accordi regionali
                 • Altri mezzi pacifici
Art. 2 §4:
“I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra
maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”



   Preambolo:
   “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi […] ad assicurare, mediante
   l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza
   delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”
DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA
    • Puro concetto di “forza armata”
    • Singola minaccia di utilizzo della forza armata

NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
Norma valevole per tutti gli Stati, e non solo per i membri dell’ONU

NORMA DI DIRITTO COGENTE
Norma consuetudinaria che protegge valori fondamentali e principi
inderogabili

  L’aggressione costituisce un crimine internazionale
ECCEZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO
        DELL’USO DELLA FORZA

• Sistema di Sicurezza Collettivo e organizzazioni
  regionali
• Legittima difesa individuale e collettiva
• Misure contro uno Stato nemico
• Operazioni di pace
SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVO
          (cap. VII Carta ONU)

Azione collettiva intrapresa dai membri dell’ONU in conformità
a una decisione o raccomandazione del Consiglio di Sicurezza


 Art. 42:
 “…intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni
 azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace
 e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere
 dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze
 aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite”
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 678
   del 29 novembre 1990

• Operazione Desert Storm: intervento militare contro l’Iraq volto a
  liberare il Kuwait dall’invasione irachena

• Risoluzione adottata dopo undici precedenti risoluzioni

• La risoluzione non prevedeva l’uso della forza, ma nel caso l’Iraq
  non avesse applicato le precedenti risoluzioni, gli Stati membri
  avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per far applicare tali
  risoluzioni e ristabilire la pace
ONU E ORGANIZZAZIONI REGIONALI
• Non esiste un reale esercito delle Nazioni Unite, nonostante l’art. 43
  stabilisce che “tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
  mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in
  conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
  l’assistenza e le facilitazioni…”
• I cosiddetti caschi blu sono essenzialmente forze non combattenti
    Per questo, in campo militare l’ONU fa sempre più affidamento a
                        organizzazioni regionali

 Art. 53:
 “Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni
 regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione
 coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di
 organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”
LEGITTIMA DIFESA

Art. 51: ogni Stato ha il diritto naturale di rispondere in legittima
difesa ad un attacco armato, fino a che il Consiglio di Sicurezza non
intervenga con misure necessarie al ristabilimento della pace e alla
sicurezza collettive

Cinque principi:       - provvisorietà e sussidiarietà (art. 51)
                       - necessità
                       - proporzionalità
                       - immediatezza

Legittima difesa:      - individuale
                       - collettiva (art. 53)
LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA

Nel 1948, il Pakistan invase il Kashmir, giustificando la sua azione come
una reazione resasi necessaria per prevenire un'offensiva militare
indiana in quella regione, e quindi un'occupazione del Kashmir, che
avrebbe messo in pericolo la sicurezza del Pakistan.
Tuttavia, in questo caso il Pakistan non fece alcun riferimento all'art. 51
né qualificò mai la sua azione come legittima difesa. Inoltre l'India,
senza essere contraddetta, criticò l'invasione pakistana del Kashmir
proprio sulla base dell'art. 51, sostenendo che nessun attacco armato
nei confronti del Pakistan era stato messo in atto.
• Patto Briand-Kellogg:
“The right of self-defense is inherent in every sovereign state
and it is implicit in every treaty. Every nation is free at all times
and regardless of treaty provisions to defend its territory from
attack or invasion and it alone is competent to decide whether
circumstances require recourse to war in self-defense”



• Art. 51 Carta ONU:
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right
of individual or collective self-defence…”
MISURE CONTRO UNO STATO NEMICO
 Art. 53 §2:
 “L’espressione «Stato nemico» (…) si riferisce a ogni Stato
 che durante la seconda guerra mondiale fosse Stato
 nemico di uno dei firmatari del presente Statuto”


Secondo l’art. 53 e 107 della Carta, viene permessa ogni misura
coercitiva “contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte
di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su
richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di
prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato”.
OPERAZIONI DI PACE
  Missioni di pace finalizzate a istituire condizioni
pacifiche e stabili mediante mezzi di natura sia civile
                     sia militare.


      Quattro forme di operazioni di pace:
      - Peacekeeping
      - Peacebuilding
      - Peace-enforcement
      - Peacemaking
OPERAZIONI DI PEACE-ENFORCEMENT

Missione di imposizione della pace qualora le parti in causa non
abbiano raggiunto un consenso per la cessazione delle ostilità.


    Possibili missioni di peace-enforcement:
            -   Contenimento del conflitto
            -   Applicazione di misure coercitive
            -   Protezione delle attività umanitarie
            -   Creazione e controllo di aree sicure
            -   Separazione forzata dei contendenti
            -   Liberazione di territori occupati
SITOGRAFIA

http://www.un.org/en/documents/charter/
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
http://www.diritto.it/materiali/internazionale/de_bonis.html#
http://www.canestrinilex.it/pdf/iusadbellum.pdf
http://www.conflittidimenticati.it/cd/a/14541.html
http://www.studiamo.it/pages/diritto-pubblico-privato-ed-internazionale-
uso-della-forza
http://sites.google.com/site/conflittologiainenglish/home/peacemakingp
eaceenforcingepeacekeeping
http://it.wikipedia.org/wiki/Legittima_difesa_(diritto_internazionale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_militare#Le_operazioni_in_supp
orto_della_pace

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Divieto dell\'uso della forza

  • 1. IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA E LE SUE ECCEZIONI
  • 2. FINO AL XX° SECOLO - Assoluta libertà nel ricorso alla forza - Giustificazione giuridica non richiesta - Diverse misure concernenti l’uso della forza: • Guerra • Forme di autotutela: rappresaglia e intervento armato
  • 3. LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI Tentativo di disciplinare lo “ius ad bellum”, ovvero il diritto di ricorrere alla forza armata - Soluzione delle controversie sottoposta a un regolamento arbitrale o giudiziale della Corte Permanente di Giustizia, o deferita al Consiglio della Società delle Nazioni; - Se nel Consiglio, tutti i membri accettavano il rapporto, ogni atto di forza veniva vietato e si giungeva ad una soluzione pacifica; - In caso contrario, il ricorso alla guerra era possibile dopo tre mesi dalla decisione.
  • 4. PATTO BRIAND-KELLOGG Art. 1: “Le parti contraenti dichiarano solennemente, in nome dei loro rispettivi popoli, di condannare il ricorso alla guerra per regolare le dispute internazionali e di rinunciarvi come strumento di politica nazionale nelle loro reciproche relazioni” Art. 2: “La parti riconoscono che la soluzione di ogni disputa o conflitto, di qualunque natura o di qualunque origine possano essere e che possano insorgere tra di loro, non dovrà mai essere ricercata, se non con strumenti pacifici” LACUNE: - Le “measures short of war” non erano state regolate - La rinuncia alla guerra valeva solo tra gli Stati contraenti
  • 5. PROCESSO DI NORIMBERGA Pose le basi per il riconoscimento del divieto di ricorrere alla guerra a livello internazionale L’articolo 6 dell’Accordo di Londra definiva crimine contro la pace: “Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurance, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing”
  • 6. STATUTO DELLE NAZIONI UNITE Preambolo: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità”
  • 7. Art. 1 §1: “Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace” Art. 2 §3: “I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”
  • 8. • Negoziati • Inchiesta • Mediazione • Conciliazione MEZZI PACIFICI • Arbitrato • Regolamento giudiziale • Ricorso a organizzazioni o accordi regionali • Altri mezzi pacifici
  • 9. Art. 2 §4: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite” Preambolo: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi […] ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”
  • 10. DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA • Puro concetto di “forza armata” • Singola minaccia di utilizzo della forza armata NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE Norma valevole per tutti gli Stati, e non solo per i membri dell’ONU NORMA DI DIRITTO COGENTE Norma consuetudinaria che protegge valori fondamentali e principi inderogabili L’aggressione costituisce un crimine internazionale
  • 11. ECCEZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA • Sistema di Sicurezza Collettivo e organizzazioni regionali • Legittima difesa individuale e collettiva • Misure contro uno Stato nemico • Operazioni di pace
  • 12. SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVO (cap. VII Carta ONU) Azione collettiva intrapresa dai membri dell’ONU in conformità a una decisione o raccomandazione del Consiglio di Sicurezza Art. 42: “…intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite”
  • 13. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 678 del 29 novembre 1990 • Operazione Desert Storm: intervento militare contro l’Iraq volto a liberare il Kuwait dall’invasione irachena • Risoluzione adottata dopo undici precedenti risoluzioni • La risoluzione non prevedeva l’uso della forza, ma nel caso l’Iraq non avesse applicato le precedenti risoluzioni, gli Stati membri avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per far applicare tali risoluzioni e ristabilire la pace
  • 14. ONU E ORGANIZZAZIONI REGIONALI • Non esiste un reale esercito delle Nazioni Unite, nonostante l’art. 43 stabilisce che “tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni…” • I cosiddetti caschi blu sono essenzialmente forze non combattenti Per questo, in campo militare l’ONU fa sempre più affidamento a organizzazioni regionali Art. 53: “Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”
  • 15. LEGITTIMA DIFESA Art. 51: ogni Stato ha il diritto naturale di rispondere in legittima difesa ad un attacco armato, fino a che il Consiglio di Sicurezza non intervenga con misure necessarie al ristabilimento della pace e alla sicurezza collettive Cinque principi: - provvisorietà e sussidiarietà (art. 51) - necessità - proporzionalità - immediatezza Legittima difesa: - individuale - collettiva (art. 53)
  • 16. LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA Nel 1948, il Pakistan invase il Kashmir, giustificando la sua azione come una reazione resasi necessaria per prevenire un'offensiva militare indiana in quella regione, e quindi un'occupazione del Kashmir, che avrebbe messo in pericolo la sicurezza del Pakistan. Tuttavia, in questo caso il Pakistan non fece alcun riferimento all'art. 51 né qualificò mai la sua azione come legittima difesa. Inoltre l'India, senza essere contraddetta, criticò l'invasione pakistana del Kashmir proprio sulla base dell'art. 51, sostenendo che nessun attacco armato nei confronti del Pakistan era stato messo in atto.
  • 17. • Patto Briand-Kellogg: “The right of self-defense is inherent in every sovereign state and it is implicit in every treaty. Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defense” • Art. 51 Carta ONU: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence…”
  • 18. MISURE CONTRO UNO STATO NEMICO Art. 53 §2: “L’espressione «Stato nemico» (…) si riferisce a ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale fosse Stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto” Secondo l’art. 53 e 107 della Carta, viene permessa ogni misura coercitiva “contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato”.
  • 19. OPERAZIONI DI PACE Missioni di pace finalizzate a istituire condizioni pacifiche e stabili mediante mezzi di natura sia civile sia militare. Quattro forme di operazioni di pace: - Peacekeeping - Peacebuilding - Peace-enforcement - Peacemaking
  • 20. OPERAZIONI DI PEACE-ENFORCEMENT Missione di imposizione della pace qualora le parti in causa non abbiano raggiunto un consenso per la cessazione delle ostilità. Possibili missioni di peace-enforcement: - Contenimento del conflitto - Applicazione di misure coercitive - Protezione delle attività umanitarie - Creazione e controllo di aree sicure - Separazione forzata dei contendenti - Liberazione di territori occupati