Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
TIROCINI FINANZIATI DA ITALIA LAVORO - “BOTTEGHE DI MESTIERE”
Collocamento obbligatorio termine ultimo 31 gennaio 2015
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Tutti i datori di lavoro che sono soggetti al collocamento obbligatorio devono inoltrare in forma
elettronica al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia del personale
dipendente. Per l'anno 2014 la denuncia del personale (situazione al 31.12.2014) deve essere
presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2015.
Circolare n.4 del 26/01/2015
Collocamento obbligatorio:
obbligo del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2015
Soggetti obbligati
La normativa in materia di assunzioni obbligatorie riguarda tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
A far data dal 18 gennaio 2000 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie previste dalla legge (art.1 Legge 68/1999) nella seguente misura:
- da 15 A 35 DIPENDENTI, assunzione di un disabile incluso tra le categorie previste dalla legge con richiesta
nominativa;
- da 36 A 50, ASSUNZIONE di 2 DISABILI, di cui uno con richiesta nominativa e l’altro numerica;
- oltre i 50 DIPENDENTI, ASSUNZIONE DEL 7% DELLA FORZA LAVORO OCCUPATA, di cui il 60%
con richiesta nominativa ed il 40% con richiesta numerica.
L’obbligo di assunzione di soggetti disabili si determina nel momento in cui il datore di lavoro si colloca per la
prima volta in una delle fasce sopra indicate, oppure quando avviene il suo passaggio ad una fascia superiore da
quella precedentemente posseduta, con incremento della base di computo che comporta variazione del numero
delle unità disabili da assumere. Tale onere dovrà essere assolto in un arco temporale di 12 mesi, decorrenti
dalla data della nuova assunzione, ma se entro lo stesso termine, il datore di lavoro effettua una seconda nuova
assunzione, sarà tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile (art.2
del DPR 333/2000). La richiesta di avviamento, in tal caso, dovrà essere inoltrata entro 60 gg. dalla data della
seconda nuova assunzione presentando un prospetto informativo (art.9, comma 6, legge 68/1999).
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Categorie protette
Beneficiano del diritto al collocamento obbligatorio le persone disabili che non abbiano raggiunto l'età
pensionabile prevista dalla normativa vigente.
Rientrano in tali categorie:
- invalidi civili, intendendo coloro che hanno subito una riduzione superiore al 45% della capacità lavorativa
causata da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicap intellettivo, la cui patologia è
accertata dalle Commissioni mediche presso le ASL (art.4 Legge104/1992);
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL, causata da infortunio o
malattia professionale;
- non vedenti (Legge 26/5/1970 n.381), considerando tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- sordomuti (Legge 26/5/1970 n.381), considerando tali coloro che sono colpiti dalla sordità dalla nascita o
prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio è stato rivisitato in modo rilevante dalla nuova normativa sul collocamento
obbligatorio, attualmente caratterizzato dalla previsione di consistenti sanzioni amministrative.
Sono di seguito indicati i casi in cui è prevista l’applicazione delle sanzioni:
- il ritardo o il mancato invio del prospetto informativo, contenente il numero dei dipendenti e i nominativi
dei disabili (art.9 comma 6 Legge 68/1999) comporta una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento
di una somma pari a € 578,43 elevata ad euro 635,11 per effetto dell'applicazione della variazione percentuale
(D.M. 15/12/2010). Tale somma è maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo, specificando che la
maggiorazione deve calcolarsi dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni
anno) . Anche la maggiorazione, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale, è elevato ad euro
30,76 (D.M. 15/12/2010).L'apparato sanzionatorio rimane immutato pur essendo modificata la modalità di
adempimento dell'obbligo (comunicazione effettuata solo telematicamente). Si ribadisce inoltre che trattandosi
di comportamento omissivo (sia pure progressivo, nel senso che l'importo pecuniario aumenta con il protrarsi
dei giorni nei quali continua l'inadempimento), trova applicazione, nei confronti dei datori di lavoro
trasgressori, l'istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004, con il pagamento, in caso di ottemperanza,
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del quarto dell'importo edittale (Circolare 16 dicembre 2008, n. 8831);
- la mancata assunzione del disabile per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data
di insorgenza dell’obbligo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 57,17 al giorno -
elevata ad euro 62,77 per effetto dell'applicazione della variazione percentuale (D.M. 15/12/2010) - per ciascun
soggetto disabile non assunto (art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999 modificato dal D.M. 12/12/2005).
Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.