In questo numero, illustriamo il contrasto sorto in seno alla IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in materia di responsabilità colposa medica alla luce della Legge c.d. Gelli - Bianco, che ha poi determinato l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite di cui all'informazione provvisoria pubblicata.
Responsabilità medica il Senato approva la riforma
Questioni penali # 2 RESPONSABILITA' MEDICA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI -BIANCO - SEZIONI UNITE - INFORMAZIONE PROVVISORIA
1. QUESTIONI PENALI
Rubrica dedicata alle più interessantipronunce giurisprudenziali
in materia penale, attraversoun approccio semplice ed immediato
ma ricco di rifermenti normativi ed ermeneutici.
#2
2. Questioni penali – Numero 2/2017
TEMA DEL GIORNO
RESPONSABILITA’ COLPOSA DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI - BIANCO
Cass. pen., Sez. Un., sentenza 21 dicembre 2017, informazione provvisoria n. 31
( Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.G. Baldi)
3. Questioni penali – Numero 2/2017
QUESTIONE CONTROVERSA
uale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni
personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdottodall’art. 6
della legge 8 marzo 2017, n. 24.Q
4. Questioni penali – Numero 2/2017
INFORMAZIONE PROVVISORIA
SOLUZIONE ADOTTATA
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico –
chirurgica:
a) Se l’evento si è verificato per colpa ( anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) Se l’evento si è verificato per colpa ( anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto
medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-giuda, o, in mancanza, dalle buone pratiche
clinico – assistenziali; 2) nell’ipotesi d errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-giuda o di buone pratiche
che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo di disapplicarle quando la specificità del
caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) Se l’evento si è verificato per colpa ( soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando
il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee – guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano
adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche
dell’atto medico.
5. Questioni penali – Numero 2/2017
I TERMNI DEL CONTRASTO
In tema di responsabilità medica colposa, la recente innovazione determinata dall’intervento della legge 8 marzo 2017, n. 24 che ha abrogato la
previgente disciplina introdotta dalla legge n. 189 del 2012, ha suscitato rilevanti dubbi interpretativi dando vita ad un significativo contrasto nella
giurispudenza della IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.
In particolare,
- Secondo una pronunzia ( n. 28187 del 20 aprile 2017 , Tarabori) la previgente disciplina era più favorevole poiché aveva escluso la
rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche applicative accreditate dalla
comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione del’addebito,
dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa
per imperizia in tutte le sue manifstazioni.
- Secondo altra recente sentenza ( n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina è più favorevole, avendo previsto una
causa di esclusione della punibiità dell’esercente la professione sanitaria “operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione
normativa ( rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico – assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo
caso i imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”.
La radicale diversità delle interpretazioni e le rilevanti implicazioni applicative hanno indotto il Presidente della VI Sezione penale a sollecitare
l’intervento delle Sezioni Unite cui, poi, il Primo Presidente della Cassazione ha assegnato il ricorso di cui all’informazione provvisoria di cui
sopra.
Restiamo, dunque, in attesa del deposito delle motivazioni.
6. Questioni penali – Numero 2/2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
Cost., art. 32
Cod. pen., artt. 589, 590, 590- sexies
Cod. civ. art. 2236
l. 8 marzo 2017, n. 24, artt. 5, 6, 7, comma 3 ( c.d. Legge Gelli – Bianco)
d. l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, conv., con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189 ( c.d. Legge Balduzzi)
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile – 7 giugno 2017, n. 28187, Taraboni.
Cass. pen., Sez. IV, sent. 19 ottobre – 31 ottobre 2017, n. 50078 , Cavazza.
9. Questioni penali – Numero 2/2017
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