SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
La tutela o la curatela di un minore per essere correttamente instaurata in Italia deve essere
presa in esame da un organo giurisdizionale, deve essere valutata da un Pubblico Ministero, deve
rispondere ai requisiti di legge.
 E’ un istituto di diritto pubblico, attraverso il quale il tutore si assume responsabilità civili e penali
gravose.
Al di fuori di questeprevisione non è possibile istituire un rapporto di curatela e tutela in Italia.
Esiste la curatela speciale, ma è un atto di diritto privato e non di diritto pubblico, ossia è una
decisione che un privato è ammesso a prendere quando si tratta di aver cura di una specifica
gestione patrimoniale in condizioni specifiche ed a garanzia del bene.
Due istituti volti a raggiungere il medesimo scopo ( l’istituzione della tutela appunto) in
ordinamenti diversi ed in nazioni diverse per essere comparabili devono scaturire da procedure
ugualmente garantiste.
 Devono rispettare in uguale maniera le modalità che garantiscono il minore e non solo il fine
stesso che perseguono.
Per intenderci le procedure per ottenere uno scopo qualificano lo scopo medesimo e lo
configurano nella pienezza dei suoi elementi.
 Per intenderci : due molecole di idrogeno ed una di ossigeno fanno una molecola di acqua, se
pure decidiamo di dare il nome di acqua ad una diversa combinazione chimica, sappiamo tutti che
non avrà la qualità dell’acqua e non sarà acqua.
 E’ la stessa cosa per gli istituti giuridici, le procedure per ottenere il risultato qualificano e
garantiscono il risultato.
Quando bisogna rapportare a livello internazionale due istituti finalizzati al raggiungimento del
medesimo fine è necessario rapportarne la procedure per essere sicuri dell’assimilabilità, ossia del
recepimento in un diverso ordinamento.
In Italia una curatela o una tutela ottenuta presso un notaio manca delle qualità e delle garanzie
della tutela di diritto pubblico, ed infatti è un atto possibile solo all’interno di una attività del tutto
privata come una donazione, è riferibile esclusivamente alla gestione di un bene patrimoniale
oggetto della donazione, atto che è soggetto alla legge del donante.
Un atto notarile manca delle qualità necessarie a sostituire una tutela di diritto pubblico, perché
mancano gli elementi indispensabile per assicurare la protezione del soggetto debole ( il minore),
che tra l’altro è soggetta al diritto del luogo di residenza dello stesso.
Un atto notarile non comporta la possibilità di valutazioni circa l’idoneità del tutore allo
svolgimento delle sue funzioni, perché un atto notarile per sua natura esplica soltanto il ruolo di
raccogliere e preservare la volontà di un privato cittadino che viene considerata di interesse
giuridico da parte del suo ordinamento nazionale.
Per questo, e come la donazione, la curatela speciale è un atto di diritto privato.
In una Nazione diversa, vedi la Bielorussia,di cui ci stiamo occupando in questi giorni, la procedura
messa in atto per la istituzione della tutela o della curatela passa attraverso la valutazione di
organismi e tramite procedure che non hanno un riscontro diretto in Italia, anzi possono apparire
opposti a quella Italiana di diritto pubblico e non assimilabile a quella Italiana di diritto privato
Soccorrono in questo caso, invece, i due elementi cardini del rapporto tra ordinamenti giuridici di
due Stati sovrani, ossia i trattati intercorsi tra i due Paesi e le norme italiane relative alla gestione
dei rapporti di diritto internazionale e della normativa di rinvio.
In Bielorussia la tutela demandata ad un privato che può benissimo essere un cittadino straniero,
ed anzi in questo specifico caso, mette in atto una serie di meccanismi di valutazione che non si
rapportano allo specifico istituto italiano di tutela e curatela, avulso da considerazioni che possono
proporre analogie con l’istituto dell’adozione internazionale.
Ma queste differenze, che approfondiremo in seguito, sono comunque superate dalla presenza di
normative di diritto internazionale e da trattati che risolvono alla radice ogni contrasto.
Tanto che la Corte di Appello di Genova chiamata a deliberare un recepimento ha concluso per
l’assoluta ed immediata applicabilità delle procedure Bielorusse di curatela e tutela internazionale
e dei provvedimenti dei Comitati esecutivi che li emanano, ritenendo non necessaria una specifica
procedura di delibazione.
Quando soccorrono i trattati internazionali, o quando intervengono le normative di rinvio,
qualsiasi valutazione inerenti l’assimilabilità di due istituti identici nel nome, ma provenienti da
ordinamenti nazionali diversi, può considerarsi positivamente superata.
Il numero concreto di casi in cui gli istituti della curatela e della tutela italiana e bielorussa sono
rapportabili fra di loro e trovano reciproco spazio all’interno dei reciproci territori ed ordinamenti
è da considerarsi in un ordine percentuale molto alto.
2 Continua
Avv. Isabella Cusanno

More Related Content

Similar to Curatela internazionale. Il caso Bielorussia art.2

Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss ar.2
Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti  nei  paesi ex urss ar.2Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti  nei  paesi ex urss ar.2
Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss ar.2
isabella Cusanno
 
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
isabella Cusanno
 
Curatela internazionale Il Caso Bielorussia
Curatela internazionale Il Caso BielorussiaCuratela internazionale Il Caso Bielorussia
Curatela internazionale Il Caso Bielorussia
isabella Cusanno
 
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
isabella Cusanno
 
La convenzione italia urss del 1979 art.1
La convenzione italia urss del 1979 art.1La convenzione italia urss del 1979 art.1
La convenzione italia urss del 1979 art.1
isabella Cusanno
 
Bielorussia - Italia donazione a minori
Bielorussia - Italia  donazione a minoriBielorussia - Italia  donazione a minori
Bielorussia - Italia donazione a minori
isabella Cusanno
 
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
AldaZejno
 
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
Marco Krogh
 
Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generale
dario21589
 

Similar to Curatela internazionale. Il caso Bielorussia art.2 (20)

Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss ar.2
Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti  nei  paesi ex urss ar.2Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti  nei  paesi ex urss ar.2
Convenzione italia urss 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss ar.2
 
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
Curatela internazionale .Il caso Bielorussia art.4
 
Curatela internazionale Il Caso Bielorussia
Curatela internazionale Il Caso BielorussiaCuratela internazionale Il Caso Bielorussia
Curatela internazionale Il Caso Bielorussia
 
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
 
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
Curatela internazionale. Il caso Bielorussia. Art.5)
 
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissa
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissaTrust soggetto a imposta di registro in misura fissa
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissa
 
La convenzione italia urss del 1979 art.1
La convenzione italia urss del 1979 art.1La convenzione italia urss del 1979 art.1
La convenzione italia urss del 1979 art.1
 
Trust: quale legge adottare?
Trust: quale legge adottare?Trust: quale legge adottare?
Trust: quale legge adottare?
 
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlini
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. MorliniDivieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlini
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlini
 
Educazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpointEducazione civica-Asia Pancia powerpoint
Educazione civica-Asia Pancia powerpoint
 
Bielorussia - Italia donazione a minori
Bielorussia - Italia  donazione a minoriBielorussia - Italia  donazione a minori
Bielorussia - Italia donazione a minori
 
Protezioni minori :strategie dell'Unione Europea e sinergie internazionali
Protezioni  minori :strategie dell'Unione Europea e sinergie internazionaliProtezioni  minori :strategie dell'Unione Europea e sinergie internazionali
Protezioni minori :strategie dell'Unione Europea e sinergie internazionali
 
Confisca per equivalente dei beni della società per reati fiscali commessi da...
Confisca per equivalente dei beni della società per reati fiscali commessi da...Confisca per equivalente dei beni della società per reati fiscali commessi da...
Confisca per equivalente dei beni della società per reati fiscali commessi da...
 
Relazione krogh Trust fondo parimoniane riciclaggio
Relazione krogh Trust fondo parimoniane riciclaggioRelazione krogh Trust fondo parimoniane riciclaggio
Relazione krogh Trust fondo parimoniane riciclaggio
 
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
 
La convenzione italia urss del 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss delle ...
La convenzione italia urss del 1979  e i recepimenti nei paesi ex urss delle ...La convenzione italia urss del 1979  e i recepimenti nei paesi ex urss delle ...
La convenzione italia urss del 1979 e i recepimenti nei paesi ex urss delle ...
 
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
STUDIO CNN 107 2009 TRACCIABILITA’ DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE NEL SISTE...
 
Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generale
 
Accordo italia monaco
Accordo italia monacoAccordo italia monaco
Accordo italia monaco
 
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trustLa cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
 

More from isabella Cusanno

Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
isabella Cusanno
 
Защита несовершеннолетних стратегии Европейского Союза международного взаимо...
Защита несовершеннолетних  стратегии Европейского Союза международного взаимо...Защита несовершеннолетних  стратегии Европейского Союза международного взаимо...
Защита несовершеннолетних стратегии Европейского Союза международного взаимо...
isabella Cusanno
 
Письмо белорусского академического
Письмо белорусского академического Письмо белорусского академического
Письмо белорусского академического
isabella Cusanno
 
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italianoIl Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
isabella Cusanno
 
Международный опеки. 5) Текст на русском языке
Международный опеки. 5) Текст на русском языке Международный опеки. 5) Текст на русском языке
Международный опеки. 5) Текст на русском языке
isabella Cusanno
 
Международный опеки. 4) Текст на русском языке
Международный опеки. 4)   Текст на русском языке Международный опеки. 4)   Текст на русском языке
Международный опеки. 4) Текст на русском языке
isabella Cusanno
 
Международная опека 3) Текст на русском языке
Международная опека 3) Текст на русском языке Международная опека 3) Текст на русском языке
Международная опека 3) Текст на русском языке
isabella Cusanno
 
международной опеки 2) Текст на русском языке
международной опеки 2) Текст на русском языке международной опеки 2) Текст на русском языке
международной опеки 2) Текст на русском языке
isabella Cusanno
 

More from isabella Cusanno (20)

ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
 
Articolo 26542
Articolo 26542Articolo 26542
Articolo 26542
 
Articolo 26553
Articolo 26553Articolo 26553
Articolo 26553
 
Соглашения между органами опеки и отдельными итальянскими семьями в отношении...
Соглашения между органами опеки и отдельными итальянскими семьями в отношении...Соглашения между органами опеки и отдельными итальянскими семьями в отношении...
Соглашения между органами опеки и отдельными итальянскими семьями в отношении...
 
Accordi tra autorità tutorie Bielorusse e singole famiglie italiane in favore...
Accordi tra autorità tutorie Bielorusse e singole famiglie italiane in favore...Accordi tra autorità tutorie Bielorusse e singole famiglie italiane in favore...
Accordi tra autorità tutorie Bielorusse e singole famiglie italiane in favore...
 
Конвенция 1979 года между Италией и СССР и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция 1979 года между Италией и СССР и признание в странах бывшего СССР р...Конвенция 1979 года между Италией и СССР и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция 1979 года между Италией и СССР и признание в странах бывшего СССР р...
 
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
 
Convenzione Italia Urss 1979 e i recepimenti nei Paesi ex URSS delle sent...
 Convenzione Italia Urss 1979 e i recepimenti  nei  Paesi ex URSS delle  sent... Convenzione Italia Urss 1979 e i recepimenti  nei  Paesi ex URSS delle  sent...
Convenzione Italia Urss 1979 e i recepimenti nei Paesi ex URSS delle sent...
 
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР р...
 
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
Конвенция между Италией и СССР 1979 года и признание в странах бывшего СССР п...
 
ИМЯ: ИНДИВИД, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО
ИМЯ: ИНДИВИД, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВОИМЯ: ИНДИВИД, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО
ИМЯ: ИНДИВИД, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО
 
Il nome:l'individuo, la famiglia e la società
Il nome:l'individuo, la famiglia e la societàIl nome:l'individuo, la famiglia e la società
Il nome:l'individuo, la famiglia e la società
 
Защита несовершеннолетних стратегии Европейского Союза международного взаимо...
Защита несовершеннолетних  стратегии Европейского Союза международного взаимо...Защита несовершеннолетних  стратегии Европейского Союза международного взаимо...
Защита несовершеннолетних стратегии Европейского Союза международного взаимо...
 
Письмо белорусского академического
Письмо белорусского академического Письмо белорусского академического
Письмо белорусского академического
 
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italianoIl Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
Il Diritto di famiglia nell'evoluzione dell'Unione Europea (testo in italiano
 
Семейное право правовой эволюции Европейского союза Текст на русском языке
Семейное право правовой эволюции Европейского союза Текст на русском языке Семейное право правовой эволюции Европейского союза Текст на русском языке
Семейное право правовой эволюции Европейского союза Текст на русском языке
 
Международный опеки. 5) Текст на русском языке
Международный опеки. 5) Текст на русском языке Международный опеки. 5) Текст на русском языке
Международный опеки. 5) Текст на русском языке
 
Международный опеки. 4) Текст на русском языке
Международный опеки. 4)   Текст на русском языке Международный опеки. 4)   Текст на русском языке
Международный опеки. 4) Текст на русском языке
 
Международная опека 3) Текст на русском языке
Международная опека 3) Текст на русском языке Международная опека 3) Текст на русском языке
Международная опека 3) Текст на русском языке
 
международной опеки 2) Текст на русском языке
международной опеки 2) Текст на русском языке международной опеки 2) Текст на русском языке
международной опеки 2) Текст на русском языке
 

Curatela internazionale. Il caso Bielorussia art.2

  • 1. La tutela o la curatela di un minore per essere correttamente instaurata in Italia deve essere presa in esame da un organo giurisdizionale, deve essere valutata da un Pubblico Ministero, deve rispondere ai requisiti di legge. E’ un istituto di diritto pubblico, attraverso il quale il tutore si assume responsabilità civili e penali gravose. Al di fuori di questeprevisione non è possibile istituire un rapporto di curatela e tutela in Italia. Esiste la curatela speciale, ma è un atto di diritto privato e non di diritto pubblico, ossia è una decisione che un privato è ammesso a prendere quando si tratta di aver cura di una specifica gestione patrimoniale in condizioni specifiche ed a garanzia del bene. Due istituti volti a raggiungere il medesimo scopo ( l’istituzione della tutela appunto) in ordinamenti diversi ed in nazioni diverse per essere comparabili devono scaturire da procedure ugualmente garantiste. Devono rispettare in uguale maniera le modalità che garantiscono il minore e non solo il fine stesso che perseguono. Per intenderci le procedure per ottenere uno scopo qualificano lo scopo medesimo e lo configurano nella pienezza dei suoi elementi. Per intenderci : due molecole di idrogeno ed una di ossigeno fanno una molecola di acqua, se pure decidiamo di dare il nome di acqua ad una diversa combinazione chimica, sappiamo tutti che non avrà la qualità dell’acqua e non sarà acqua. E’ la stessa cosa per gli istituti giuridici, le procedure per ottenere il risultato qualificano e garantiscono il risultato. Quando bisogna rapportare a livello internazionale due istituti finalizzati al raggiungimento del medesimo fine è necessario rapportarne la procedure per essere sicuri dell’assimilabilità, ossia del recepimento in un diverso ordinamento. In Italia una curatela o una tutela ottenuta presso un notaio manca delle qualità e delle garanzie della tutela di diritto pubblico, ed infatti è un atto possibile solo all’interno di una attività del tutto privata come una donazione, è riferibile esclusivamente alla gestione di un bene patrimoniale oggetto della donazione, atto che è soggetto alla legge del donante. Un atto notarile manca delle qualità necessarie a sostituire una tutela di diritto pubblico, perché mancano gli elementi indispensabile per assicurare la protezione del soggetto debole ( il minore), che tra l’altro è soggetta al diritto del luogo di residenza dello stesso. Un atto notarile non comporta la possibilità di valutazioni circa l’idoneità del tutore allo svolgimento delle sue funzioni, perché un atto notarile per sua natura esplica soltanto il ruolo di raccogliere e preservare la volontà di un privato cittadino che viene considerata di interesse giuridico da parte del suo ordinamento nazionale. Per questo, e come la donazione, la curatela speciale è un atto di diritto privato. In una Nazione diversa, vedi la Bielorussia,di cui ci stiamo occupando in questi giorni, la procedura messa in atto per la istituzione della tutela o della curatela passa attraverso la valutazione di organismi e tramite procedure che non hanno un riscontro diretto in Italia, anzi possono apparire opposti a quella Italiana di diritto pubblico e non assimilabile a quella Italiana di diritto privato
  • 2. Soccorrono in questo caso, invece, i due elementi cardini del rapporto tra ordinamenti giuridici di due Stati sovrani, ossia i trattati intercorsi tra i due Paesi e le norme italiane relative alla gestione dei rapporti di diritto internazionale e della normativa di rinvio. In Bielorussia la tutela demandata ad un privato che può benissimo essere un cittadino straniero, ed anzi in questo specifico caso, mette in atto una serie di meccanismi di valutazione che non si rapportano allo specifico istituto italiano di tutela e curatela, avulso da considerazioni che possono proporre analogie con l’istituto dell’adozione internazionale. Ma queste differenze, che approfondiremo in seguito, sono comunque superate dalla presenza di normative di diritto internazionale e da trattati che risolvono alla radice ogni contrasto. Tanto che la Corte di Appello di Genova chiamata a deliberare un recepimento ha concluso per l’assoluta ed immediata applicabilità delle procedure Bielorusse di curatela e tutela internazionale e dei provvedimenti dei Comitati esecutivi che li emanano, ritenendo non necessaria una specifica procedura di delibazione. Quando soccorrono i trattati internazionali, o quando intervengono le normative di rinvio, qualsiasi valutazione inerenti l’assimilabilità di due istituti identici nel nome, ma provenienti da ordinamenti nazionali diversi, può considerarsi positivamente superata. Il numero concreto di casi in cui gli istituti della curatela e della tutela italiana e bielorussa sono rapportabili fra di loro e trovano reciproco spazio all’interno dei reciproci territori ed ordinamenti è da considerarsi in un ordine percentuale molto alto. 2 Continua Avv. Isabella Cusanno