Presentazione utilizzata nell'ambito del ciclo di incontri organizzato con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza (19 gennaio 2017) e dedicato al una analisi della giurisprudenza tributaria di merito della città.
2. La mappatura dei casi
• Giurisprudenza individuata:
• CTP n° 173 del 18 febbraio 2016:
• Indagini finanziarie e cessioni immobiliari (efficacia probatoria);
• CTP n° 189 del 19 febbraio 2016:
• Sponsorizzazione, gare sportive, onere della prova;
• CTP n° 128 del 10 febbraio 2016:
• Cessione di immobile e rapporto di pertinenzialità (tributi locali);
• CTP n° 438 del 21 aprile 2016:
• Esigibilità dell’IVA, fatturazione anticipata, operazioni simulate;
• CTP n° 49 del 15 gennaio 2016:
• Principio del «giusto procedimento» e accertamenti cd. «a tavolino»;
• CTP n° 388 del 7 aprile 2016:
• Slot machines a applicazione dell’IVA (pro-rata).
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3. 173/2016:
Indagini finanziarie
• Cessione di immobile ha luogo nel 2014, ma il
cedente incassa a più riprese (e in diverse soluzioni)
anticipi in contanti negli anni precedenti, che
provvede a versare sul suo C/C;
• Agenzia delle Entrate: le movimentazioni su C/C
non sono riconducibili ad anticipi sulla transazione
ma sono compensi incassati in nero;
• Talune movimentazioni hanno interessato un soggetto
correlato (madre del contribuente);
• Da queste movimentazioni si presume (iuris tantum) un
maggior reddito del contribuente imprenditore.
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4. 173/2016:
La base giuridica
• Art. 32, co. 1 n° 2, Dpr 600/73 e art. 51, co. 2 n° 2
Dpr 633/72;
• Le risultanze delle indagini finanziarie possono
essere poste alla base di accertamenti
(presunzione iuris tantum);
• Lo stesso sistema di presunzioni si applica anche a
soggetti terzi con rapporti qualificati con il contribuente
(Cass. 24995/06);
• Contraddittorio procedimentale in questo senso è
facoltà dell’Ufficio, e non un obbligo (C. cost.
260/00).
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5. 173/2016:
Segue … il quadro di riferimento
• Adempimenti propedeutici: Circ. n. 32 del 2006:
l’autorizzazione della Direzione regionale è atto
endoprocedimentale privo di rilevanza esterna
(conforme Cass. 16874/09);
• La mancata motivazione della richiesta non determina
vizi eccepibili (Cass. 14026/12);
• Situazione diversa rispetto a quella degli accessi,
per i quali l’intrusività è maggiore e quindi le
esigenze di tutela sono «simmetricamente» elevate.
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6. 189/16:
Pubblicità e sponsorizzazione
• Società attiva nel settore della meccanica
«avanzata», «sponsorizza» generosamente una
squadra di rally;
• In questa operazione, l’Agenzia contesta
rispettivamente:
1. Un profilo qualitativo: l’attività di rally è incoerente
con l’attività economica condotta;
2. Un profilo quantitativo la sponsorizzazione è
oggettivamente eccessiva avuto riguardo alla natura
dei soggetti coinvolti (ratio: cifra/visibilità).
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7. 189/16:
Le specificità della decisione
• Sponsorizzazione del rally è attività a «particolare
rischio fiscale»;
• Il contribuente deve provare la concreta efficacia
della presunta pubblicità (?) in termini di effettività
ed inerenza;
• Elevata ricorrenza statistica di frodi;
• In questo senso «… è corretto richiedere al
contribuente la prova dell’effettività dei costi in
questione in modo particolarmente puntuale»;
• Specie quando gli importi (non indicati in sentenza) sono
sensibili.
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8. 189/16: Le conclusioni
• Inerenza non è in re ipsa: va dimostrata caso per
caso, fornendo prova che gli spettatori della gara
abbiano poi acquistato prodotti (prova anche
presuntiva) (!!!);
• Particolare obblighi di compliance per chi intende
muoversi / si sta muovendo in questo contesto con
clienti che sponsorizzano team sportivi come quello
qui in esame;
• Nessuna giurisprudenza riportata in sentenza.
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9. 128/16: imposte locali e
pertinenzialità
• I fatti di causa: comune di Bassano del Grappa
rileva la sopravvenuta (dal 2007) potenzialità
edificatoria di un’area (parco) di villa storica (già
zona per attività sportive / funzioni pubbliche);
• Applicazione IMU / ICI al parco (13.900 mq a € 30
mq);
• La tesi del contribuente (inter alia): il parco è
ancora in rapporto di pertinenzalità con la Villa e
quindi non può essere inciso ai fini IMU / ICI.
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10. 128/16: la base giuridica
della decisione
• Cass. 10090/12: perché vi sia rapporto di
pertinenzialità ci deve essere una oggettiva e
funzionale modificazione dello stato dei luoghi che
non si limita a un collegamento materiale
rimuovibile ad libitum. Ma che non sia possibile
una diversa destinazione senza radicale
trasformazione del bene;
• Art. 2, co. 1 lett. (a) D.lgs. 504/92 formalizza il rapporto
di pertinenza ratione temporis per i fatti di causa.
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11. 128/16:
I rapporti fra fisco e Codice civile
• Art. 817 Cod.civ. pacificamente applicabile anche
alle disciplina tributaria ed inquadra la pertinenza
al ricorrere di tre requisiti:
1. Rapporto funzionale fra bene principale e bene
pertinente (elemento oggettivo);
2. Volontà del proprietario di destinare un bene a
servizio dell’atro (elemento soggettivo);
3. Durevolezza della destinazione (elemento temporale).
• Non rilevano elementi formali (come
l’accatastamento, nel caso in questione): Cass.
17035/04 e Cass. 22128/10.
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12. 438/16:
I fatti di causa
• Cessione di immobile fra società (riferibili agli stessi
soci);
• In seguito alla stipula del preliminare viene emessa
fattura dal cedente (€ 2.556.000) subito registrata
dall’acquirente;
• All’operazione non viene poi dato effettivo seguito
sino alla verifica;
• G.d.F.: operazione simulata posto che il pagamento non
ha avuto luogo.
• L’IVA esposta non doveva essere detraibile;
• Continua …
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13. 438/16:
Secondo la Guardia di Finanza
• Il (supposto) versamento doveva riguardare una
caparra confirmatoria, da formalizzare con
quietanza e non con fattura (operazione fuori
campo IVA);
• Agenzia: l’emissione della fattura è da considerarsi
unicamente funzionale all’indebito spostamento di
IVA da una società (a credito) all’altra riferibile
sempre alle medesime persone fisiche.
• Di qui il disconoscimento della detraibilità IVA.
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14. 438/16:
L’orientamento di merito
• La sola circostanza che la fattura sia stata emessa in
assenza di pagamento (e prima del trasferimento
della proprietà dell’immobile) non può avere
rilevanza giuridica tale da far ritenere l’oggetto della
fattura come operazione inesistente.
1. Scelta del legislatore UE correttamente trasposta
all’art. 6 Dpr 633/72;
2. Giurisprudenza UE di riferimento: C-454/98 del 2000 e
C-342/97 del 1989;
• Primato della effettiva neutralità dell’imposta.
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15. 49/16: Accertamenti cd. «a
tavolino» e contraddittorio
• Verifica su articolata cessione di Know how fra
società ascrivibili allo stesso soggetto che risulta
poi essere sostanzialmente (recte: assolutamente)
simulata;
• Complesso di principi isolati dalla CTP fra loro
eccentrici, ma di rilievo:
• Migrazione delle indagini penali al profilo tributario
(mancata esibizione del nulla osta in tal senso):
• Il materiale è sempre e comunque pienamente
utilizzabile anche senza autorizzazioni, posti che queste
tutelano il profilo penale, non quello tributario (Cass.
28695/05, 3231/07, 14058/06);
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16. 49/16: Segue, il
depotenziamento delle garanzie
• Art. 24, l. 4/29 e art. 12, co. 7, l. 212/00: non si
applicano alle verifiche a tavolino, stante la loro
minore intrusività nella sfera personale del
contribuente (Cass. 16354/12);
• Principio implicito di simmetria fra intrusività e
sistema di garanzie (differimento
dell’accertamento, e contraddittorio);
• In tema di contraddittorio: principio di
strumentalità delle forme (Cass. 5518/13) è
coerente con i principi di Sopropé, Sabou e Kamino
della Corte UE.
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17. 438/16: Valutazioni di
prospettiva
• Evoluzione dell’ordinamento UE;
• Nuova legislazione derivata, Direttiva
2016/1164/UE del 12 luglio 2016 a impatto
trasversale sull’ordinamento tributario, normando
le ipotesi di elusione e di applicazione di GAAR (da
noi, divieto dell’abuso del diritto, art. 10 bis l.
212/00);
• Enfatizzazione della giurisprudenza della Corte Ue
nei mesi a venire:
• Necessità di una interpretazione EU-oriented.
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18. 388/16: Slots e giochi
• Tassazione degli apparecchi videolottery ex art. 6
TULPS art. 110, co. 6;
• Competenza dell’AAMS / Agenzia delle dDogane;
• Supervisione e monitorizzazione delle vincite mediante
rete dedicata che connette i singoli dispositivi atti al
gioco;
• Incassi da slots esenti ai fini IVA ex art. 10 Dpr
633/72;
• Necessità di tenerne conto ai fini dell’applicazione
del pro- rata ex art. 19 bis, Dpr 633/72.
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19. 438/16: pro rata e
accessorietà
• L’attività di «tenuta» delle slots non può essere
considerata accessoria a quella di gestione del bar,
e dunque assorbita a questa;
• Il «gioco d’azzardo» è una attività che ha la sua
autonomia operativa;
• Questo impatta anche sulla detraibilità (o meno)
dell’IVA addebitata all’operatore economico e che
incontra i limiti ben noti in caso di attività esenti ai
fini del tributo in questione.
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