Legge stadi, il parere di Sergio Lupinacci, avvocato penalista. La legge di Stabilità 2014 ha introdotto – come è noto – nell’ordinamento nazionale disposizioni che consentono l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi ed in particolare di stadi di calcio. La “legge stadi” (art. 1 comma 304 – 306), consente ora l’adozione di una procedura amministrativa con tempi rigidi e ravvicinati, destinati a facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte di investitori privati in accordo con le società sportive o progetti direttamente presentati da parte di queste ultime.
Sergio Lupinacci: Stadi, Velocità e sicurezza ecco cosa dice la legge
1. Stadi, Sergio Lupinacci: con Renzi finalmente la svolta
Legge stadi, il parere di Sergio Lupinacci, avvocato penalista. La legge di Stabilità 2014 ha
introdotto – come è noto – nell’ordinamento nazionale disposizioni che consentono
l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi ed in particolare di stadi di calcio.
La “legge stadi” (art. 1 comma 304 – 306), consente ora l’adozione di una procedura
amministrativa con tempi rigidi e ravvicinati, destinati a facilitare lo sviluppo di progetti
imprenditoriali da parte di investitori privati in accordo con le società sportive o progetti
direttamente presentati da parte di queste ultime.
Velocità e sicurezza: cosa dice la legge. La nuova legge, che semplifica le procedure
amministrative e offre modalità innovative di finanziamento – commenta l’avvocato Sergio
Lupinacci – intende tutelare la sicurezza degli impianti e degli spettatori, in continuità con
quanto previsto dal decreto legge n. 119/2014 (convertito in Legge n. 146/2014),
introducendo misure straordinarie per la repressione di fenomeni di violenza ed illegalità
durante lo svolgimento delle competizioni sportive.
Il cantiere dello Juventus Stadium
La legge stadi prevede ora che chi intenda realizzare l’impianto sportivo dovrà presentare
al Comune interessato uno studio di fattibilità, da valere quale progetto preliminare,
corredato di un piano economico finanziario e dell’accordo con una o più associazioni
sportive utilizzatrici l’impianto in via prevalente.
Valutato il progetto – prosegue Lupinacci – il Comune deve dichiarare il pubblico interesse
della proposta entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio, indicando
eventualmente le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto.
Sulla base dell’approvazione del progetto preliminare, il proponente deve presentare il
progetto definitivo al Comune, che dovrà deliberare in via definitiva entro 120 giorni dalla
presentazione del progetto; nel caso la competenza spetti alla Regione la delibera dovrà
esser presa entro 180 giorni così da determinare la dichiarazione di “pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dell’opera medesima”.
Una stretta di mano tra Renzi e De Laurentiis e finisce l’era degli stadi lumaca.
Per concludere: l’intero iter amministrativo dovrebbe essere completato in 12 – 15
2. mesi,contro i 4-5 anni di attesa cui eravamo abituati. La legge – aggiunge Sergio Lupinacci
– introduce poi la possibilità per lo stesso Consiglio dei Ministri, in caso di decorrenza
infruttuosa dei termini per l‘approvazione del progetto da parte dell’ente territoriale
competente, di adottare i provvedimenti necessari.
Lo Juventus Stadium
Un nuovo sviluppo economico per le aree sportive. Oltre alla accelerazione dei
tempi burocratici, la legge dovrebbe occuparsi anche dello sviluppo dell’area circostante al
nuovo stadio, prendendo esempio dalle esperienze di altri Paesi – la Gran Bretagna prima
di tutto – dove accanto al complesso sportivo sorgono esercizi commerciali e servizi, in
grado di attrarre un numero elevato di consumatori e turisti.
Lo studio di fattibilità potrà quindi prevedere “atti di intervento strettamente funzionali alla
fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico –
finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici”(con esclusione della realizzazione di complessi residenziali).
D’altronde, è innegabile che, ad oggi, il rilancio dell’impiantistica sportiva non possa
prescindere dall’intervento di capitali privati che dipendono dalla possibilità, per chi
investa, di ottenere un certo equilibrio finanziario tra costi di realizzazione e di gestione
dell’impianto e ricavi attesi; ricavi che per essere appetibili dovranno necessariamente
essere maggiori di quelli derivanti dalla sola vendita dei biglietti dell’evento sportivo.
L’auspicio – conclude Lupinacci – è ora che la legge possa convincere le società a
presentare e a definire progetti di ammodernamento e costruzione di complessi sportivi in
grado di competere con gli stadi europei, incentivando così un crescente investimento
privato nel Paese.
Sergio Lupinacci, avvocato penalista
(www.studioalc.it)
FONTE: The Chronicle