1. Al Sig.Comandante della Polizia Municipale
del Comune di Gioia del Colle
All’ing.Venturo Carella
Dirigente servizio urbanistica
Della Provincia di Bari
Via Castromediano, 138
70126 BARI
All’ing.Nicola Giordano
Dirigente servizio urbanistica
Via delle Magnolie,6
70026 Modugno (BA)
Oggetto: permesso di costruire n.21 del 5 maggio 2011 rilasciato dal Dirigente dell’U.T. del
Comune di Gioia del Colle: ESPOSTO.
Il sottoscritto Vinci Vito Antonio, residente in Gioia del Colle alla via Federico Fellini n.45/c,
espone quanto segue:
in via Federico di Svevia (ex via dei Riformati), su terreno in catasto al foglio di mappa n.69, p.lle
nn.25-234-866-867-868, è in corso un intervento edilizio da parte della ditta Tonik s.r.l. con sede in
Castellana Grotte (progettisti: arch. Marinoni Giancarlo, ing. Mancino D. Antonio).
Il detto intervento ricade in zona F/4 (zona ospedaliera) di PRG, come si evince dal certificato di
destinazione urbanistica prot.35845/4722 del 10/12/2010, rilasciato ad istanza della Sig.ra
Mastromarino Filomena (?) del 9/12/2010.
Il p.d.c n.21/2011, relativo all’intervento citato, fu chiesto ed ottenuto dalla ditta Tecnocostruzioni
s.r.l. con sede in Gioia del Colle e poi volturato in favore della Tonik s.r.l.
Il detto intervento, previa demolizione e ricostruzione di un vecchio manufatto disabitato
realizzato anteriormente al 1967, sviluppava un volume complessivo di mc 4.438,78 (!), come si
evince dalla perizia stragiudiziale redatta e sottoscritta dal geom. Masi Giuseppe Lenin. La
ricostruzione prevede la realizzazione e la vendita di appartamenti, negozi e box a cura
dell’”Immobiliare Masi”.
A parere dello scrivente il descritto intervento edilizio appare illegittimo per:
violazione di legge e di regolamento;
2. falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di legge;
eccesso di potere per sviamento.
Avuto riguardo al primo profilo di legittimità, rileva che il già descritto intervento edilizio ricade in
zona F/4 (zona ospedaliera) di PRG. L’intera zona, quindi, è gravata da un vincolo preordinato
all’esproprio, vincolo ormai decaduto essendo decorsi 5 anni dalla sua imposizione.
L’area di che trattasi, quindi, è assoggettata ai limiti di in edificazione di cui all’art.4, ultimo comma,
della legge 28 gennaio 1977, n.10, nonché dell’art.9 del DPR 6 giugno 2001, n.380, che disciplina
l’edificazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, prevedendo che “sono consentiti gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art.3 che riguardino unità immobiliari o
parti di esse” e cioè:
a. Interventi di manutenzione ordinaria;
b. Interventi di manutenzione straordinaria;
c. Interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Non appare superfluo aggiungere che la ratio della richiamata norma è chiaramente
argomentata nella decisione n.12 dell’11 giugno 1984 nel corso dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato che così recita: “…detta norma ( art.4, ultimo comma, della legge 28
gennaio 1977 n.10) non si riferisce esclusivamente al caso di Comuni del tutto privi di tali
strumenti, rientrando nella fattispecie in esso contemplata anche l’ipotesi di piani generali
che abbiano in parte perduto la loro efficacia e la lettura della disposizione offre elementi
per una valutazione restrittiva, potendo un Comune risultare sprovvisto di strumento
urbanistico generale limitatamente ad una parte del suo territorio…”
Analogamente, appaiono violate le NTA del vigente PRG.
L’art.39, infatti, pur non operando una distinzione fra “vincoli preordinati
all’espropriazione” e “vincoli conformativi”, testualmente recita: “Per tutte le zone “F”,
qualora dopo l’approvazione del PRG dovesse decadere per qualsiasi motivo il vincolo a
servizio, le aree devono essere considerate agricole di tipo E/2, e devono pertanto essere
sottoposte alle norme, indici e parametri previsti dall’art.20 per tali zone.”
In ordine al secondo profilo che vizierebbe la legittimità dell’atto più volte richiamato giova
ricordare che la LR n.14/2009 e, segnatamente, l’art.4 – presupposto giuridico addotto per
il rilascio del p.d.c – rientra nelle leggi “urbanistico-edilizie”, materia delegata dallo Stato
cui compete l’indicazione degli ambiti entro i quali legiferare. Esse, perciò, non possono
confliggere con l’ordinamento statale.
Infatti, il Legislatore regionale, in modo puntuale, all’art.2-1°comma- lo sottolinea: Se non
altrimenti previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi
riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, emanate dal Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.”
Il citato p.d.c, rilasciato ex art.4 della LR n.14/2009, inoltre, trova un altro oggettivo ed
invalicabile ostacolo nell’art.6 (limiti di applicazione), comma b): “ non è ammessa la
realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4: nelle zone nelle quali lo strumento
3. urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo…”
Appare di tutta evidenza che il richiamato articolo riproduca anche nella forma il testo
dell’art.9 nonché dell’art. 3, 1° comma, del DPR n.380/2001.
L’ultimo profilo di illegittimità discende dalla considerazione che il permesso di costruire
rientra nei cosiddetti “atti discrezionali”, per cui il dirigente dell’UT si ritiene abbia
ecceduto nell’uso delle sue competenze violando, come si ritiene, le norme richiamate. Il
fine realizzato dall’atto amministrativo de quo, infatti, si ritiene sia diverso da quello
previsto dalla legge.
Tanto si è esposto per invocare gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza:
art.27, 4° comma, del DPR n.380/2001; art.39 della LR 19/07/2006, n.22.
Gioia del Colle, 27 giugno 2011
In fede
Vinci Vito Antonio