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Doping nel ciclismo
Professionisti a confronto
Dott. Giovanni Posabella
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina dello Sport
Medico esperto in omeopatia, omotossicologia e
discipline integrate
Master in Scienza dell’Alimentazione e dietetica applicata
In un fascicoletto del 1931, promosso e
diffuso dalla Bayer, dal titolo
Sport e salute,
Raccolta delle voci sportive d’uso comune
compare la parola Duping, che
proverrebbe dall’inglese dupe (ingannare),
simile al francese duper, riferita alle
pratiche tese ad aumentare il rendimento di
un cavallo nelle corse.
DOPING
controversa l’origine del termine
In tempi
più recenti ricordiamo
il ciclista inglese
Arthur Linton che vinse
Parigi-Bordeaux
del 1896 morendo subito dopo
per uso eccessivo
di sostanze
eccitanti (etere-cocaina)
Nell’ottocento
Nel 1904 l’americano Thomas Hicks, dopo aver vinto la
maratona olimpica di Atene, venne colto da un grave malore
avendo usato solfato di stricnina durante la gara
Nel novecento
Tommy Simpson
(Mont Ventoux, Tour de France)
Comitato Internazionale Olimpico
• definizione di doping
•lista delle sostanze vietate
•controlli alle olimpiadi
1967
Già durante le più
grandi guerre
veniva fatto uso di
sostanze stimolanti
così da migliorare la
velocità di reazione
e vincere la paura
Caccia della LuftWaffe in volo nei cieli d’Inghilterra
Messerschmitt 109
Messerschmitt 110
anni ‘60-70: le grandi potenze
Per anni le grandi potenze
della terra hanno usato il
doping come arma di Stato
per superare i Paesi
avversari:
negli anni ‘60-70 DDR, URSS,
USA hanno costretto i propri
atleti a vincere a qualunque
costo
Si chiama
DEXTROAMPHETAMINA
una delle sostanze capaci
di cancellare la fatica
IRAQ – AFGANISTAN
Nuove frontiere del Doping “militare”
Uso diffuso non solo tra i militari impegnati nelle missioni di
terra ma anche tra i piloti, con lo scopo di migliorare lucidità e
prontezza di riflessi nelle manovre più rischiose.
Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) in collaborazione con
la World Anti Doping Agency (WADA) da allora prepara una lista
di sostanze che DEVONO essere proibite agli atleti sia nel corso
degli allenamenti che prima, durante e dopo la gara
Questa lista è periodicamente approvata da tutte le Nazioni che
hanno istituito leggi specifiche per promuovere la lotta al doping
Le nuove frontiere del doping
Non remota la possibilità di atleti
geneticamente manipolati
WHEREABOUTS DEGLI ATLETI INSERITI NELL’RTP
NAZIONALE
Note informative - 2016
(Quali informazioni, quando e come trasmetterle)
Il quadro normativo di riferimento, cui integralmente si rimanda, è rappresentato dalle Norme Sportive Antidoping
(NSA) quale documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), e dei relativi Standard
Internazionali.
Le NSA sono composte da:
- Codice Sportivo Antidoping (CSA);
- Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI);
- Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).Cos’è il Registered Testing Pool (RTP Nazionale)?
L’RTP Nazionale (pubblicato sul sito istituzionale), è il registro che contiene i nominativi degli atleti nazionali di
alto livello individuati in base agli specifici criteri definiti dal Comitato Controlli Antidoping (CCA) di NADO
Italia.
In questo gruppo, vengono di norma inseriti gli atleti che gareggiano ai massimi livelli dell’attività agonistica
nazionale ed internazionale della disciplina sportiva interessata.L’atleta ha infatti l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria reperibilità quotidiana (c.d. Whereabouts).
Quali sono le informazioni da fornire?
Fermi restando i controlli in competizione a cui ogni atleta può essere sempre sottoposto, gli atleti inseriti
nell’RTP Nazionale devono rendersi, altresì, reperibili e pienamente disponibili ai fini dell’effettuazione di controlli
fuori competizione senza preavviso.
Un atleta inserito nell’RTP Nazionale è tenuto a comunicare trimestralmente i propri Whereabouts completi ed
accurati, comprese eventuali variazioni, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei controlli nel
corso del periodo stesso.
Le informazioni dovranno avere ad oggetto i seguenti dati per ogni giorno del trimestre di riferimento:
a) dati anagrafici;
b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la eventuale corrispondenza destinata all’Atleta. Qualsiasi notifica
o altro documento spedito all’indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall’atleta trascorsi 5 giorni dalla sua
spedizione;
c) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta pernotterà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel);d) nome ed indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare
(per esempio la scuola) così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;
e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l’indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l’Atleta
ha programmato di partecipare;
f) consenso dell’atleta per la condivisione delle proprie informazioni con altre organizzazioni antidoping che hanno
l’autorità di effettuare test nei suoi confronti;
g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
h) dettagli di una eventuale disabilità dell’atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una
Sessione di prelievo del Campione.
Oltre i dati che precedono, l’Atleta è tenuto altresì ad indicare uno specifico arco di tempo di 60 minuti, tra le ore
05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo
indicato per essere sottoposto ai controlli. Tale luogo dovrà essere facilmente accessibile da parte del personale
incaricato del prelievo (ad esempio dovrà essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, il nome
dell’atleta dovrà essere sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.)
L’indicazione dei 60 minuti non limita in alcun modo l’obbligo dell’Atleta a rendersi disponibile per i Controlli
sempre e ovunque.
Quando l’atleta è tenuto a fornire i propri Whereabouts?
Le informazioni dovranno essere comunicate in anticipo da parte dell’Atleta rispetto alla scadenza del trimestre,
ed in particolare ai sensi dell’art. 5 del D-CI:
- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 dicembre ;
- II trimestre (aprile-maggio-giugno): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 marzo;
- III trimestre (luglio-agosto-settembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 giugno;
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 settembre.
Qualsivoglia circostanza e/o cambiamento che incida sulle informazioni fornite comporterà l’obbligo dell’atleta di
procedere al tempestivo aggiornamento delle stesse non oltre l’inizio della fascia oraria indicata per quel giorno.
Come devono essere trasmessi i Whereabouts a NADO Italia?
I Whereabouts possono essere comunicati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ADAMS,
collegandosi al sito https://adams.wada-ama.org/adams/.
Le credenziali d’accesso, o le istruzioni per recuperarle, verranno fornite all’atleta da NADO Italia insieme una
guida pratica in lingua italiana, per la creazione del proprio profilo e la compilazione dei calendari trimestrali.
Per la guida completa in lingua inglese o francese è possibile collegarsi al seguente indirizzo:
http://adams-docs.wada-ama.org/pages/viewpage.action?pageId=1475339
7. Quali conseguenze comporta la mancata, ritardata o non corretta comunicazione dei Whereabouts o il mancato
controllo?
La mancata o ritardata comunicazione dei Whereabouts ovvero la loro inadeguatezza o incompletezza, senza
giustificato motivo, possono costituire la violazione della normativa antidoping per “mancata/non corretta
comunicazione” con le conseguenze di cui all’art. 8 del D-CI.
Se l’atleta, invece, non si rende reperibile nel luogo indicato durante l’intervallo di tempo giornaliero dei 60 minuti, tale
inadempienza potrà costituire un “mancato controllo” con le conseguenze di cui all’art. 10 del D-CI .
La combinazione di tre mancate/non corrette comunicazioni e/o mancati controlli in un arco temporale di 12 mesi a
decorrere dalla data della prima inadempienza, indipendentemente dalla/e Organizzazione/i Antidoping che le
9. Comunicazioni con la NADO Italia: “Posta Elettronica Certificata” (PEC)
La PEC è un sistema di posta elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei
documenti informatici.
Al fine di facilitare e migliorare sempre di più le comunicazioni, NADO Italia predispone una casella PEC
per ogni atleta inserito nell’RTP Nazionale. La casella costituirà il canale ufficiale ed esclusivo di
comunicazione con NADO Italia.
Le credenziali per l’utilizzo della casella PEC saranno fornite da NADO Italia personalmente ad ogni
atleta.
Attraverso la PEC NADO Italia comunica agli atleti:
Inserimento / Uscita dall’RTP
Credenziali di accesso al sistema informatico ADAMS
Comunicazioni di servizio
Comunicazioni ufficiali
SOSTANZE NON APPROVATE
Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in
alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non
sia
stata oggetto di approvazione da parte di autorità
sanitarie governative di regolamentazione per l'uso
terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo
preclinico
o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di
sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso
veterinario) è sempre proibita.
Legge 14 dicembre 2000 n.376
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
 10 ARTICOLI
 L’argomento risulta affrontato dal punto di vista
 dei presupposti (Art.1: tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping. Art.2 classi di
sostanze dopanti)
 applicativo e dei controlli (Art.3: Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attività sportive Art.4: laboratori per il controllo sanitario sull’attività
sportiva Art.5 Competenze delle Regioni)
 organizzativo (Art.7: farmaci contenenti sostanze dopanti)
 sanzionatorio (Art.9: disposizioni penali)
 fiananziario (Art.10 : copertura finanziaria)
Art.1
 1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve
essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla
Convenzione di Strasburgo (1989) (….) non può essere svolta con l’ausilio di tecniche ,
metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità
psicofisica degli atleti.
I PRESUPPOSTI
 Duplice valenza del doping minaccia della salute della persona-atleta
 contravvenzione all’etica dello sport
 Richiamo alla Convenzione di Strasburgo : non risolve la dicotomia
 Riconoscimento all’attività sportiva di pratica diretta alla promozione della salute
 Definizione di doping come minaccia alla salute
•
I DESTINATARI: L’ATLETA
 Destinatari delle disposizioni: ci si aspetterebbe di dover concludere
che le disposizioni approvate riguardino ogni cittadino che svolga
un’attività sportiva. Se tale fosse l’interpretazione, l’applicazione della
norma da un lato dovrebbe essere erga omnes e dall’altra
risulterebbe problematica nel concreto.
 Definizione di “atleta” coerente ed adeguata alla ratio del
provvedimento. Non è sufficiente una condizione “amministrativa”di
iscrizione ad una federazione sportiva .
 Richiamo alla Convenzione di Strasburgo (art.2): “chiunque partecipa
regolarmente ad attività sportive organizzate” (abitualità e
organizzazione”). Se si accetta tale definizione rimangono esclusi i
soggetti che praticano il body building
 Richiamo alla definizione CIO inadeguata perché si riferisce solo al
campo agonistico in contrasto con la norma
•
Art.1
 2 costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
 3 ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati
dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2
La definizione (commi 2 e 3 art.1)
 Tipi di mezzi: “sostanze” “pratiche mediche”
 Fini “alterare le prestazioni agonistiche” “modificare i risultati dei controlli”
 Condizioni integranti il doping:
 -assunzione attiva o somministrazione passiva di farmaci o di
sostanze (farmaco=preparato presente nel commercio e registrato come
tale) (sostanza farmacologicamente attiva= principio attivo di cui il
farmaco costituisce la forma più disponibile all’uso)
 idoneità a modificare le condizioni psico fisiche e biologiche del
soggetto (elemento qualificante del doping e diretta conseguenza della
sua intrinseca potenzialità negativa sulla salute)
  il tutto con il fine di alterare le prestazioni agonistiche (in assenza
dell’intendimento alterativo prestazionale connesso con una
competizione non esiste doping.
•
Condizioni che costituiscono doping
e
Al fine di alterare le prestazioni
agonistiche
Idonee a modificare le condizioni psico
fisiche o biologiche
La somministrazione o
l’assunzione
Di farmaci
Sost. Biol. Attive
Sost. Farmac.attive
Condizioni che costituiscono doping
e
Al fine di alterare le prestazioni
agonistiche
L’adozione o la sottoposizione
A pratiche mediche
Idonee a modificare le condizioni
psico fisiche o biologiche
Condizioni che costituiscono doping
e
Finalizzate e comunque
idonee a modificare i
risultati dei controlli
O l’adozione di
pratiche mediche
La somministrazione
di farmaci
Sost. Biol. Attive
Sost. Farmac.attive
.
La condizione di giustificazione
Art.1 comma 4
• In presenza di condizioni patologiche dell’atleta
documentate e certificate dal medico, all’atleta
stesso può essere prescritto specifico trattamento
purchè sia attuato secondo le modalità indicate
nel relativo e specifico decreto di registrazione
europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle
specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso
l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle
autorità competenti la relativa documentazione e
può partecipare a competizioni sportive purchè
ciò non metta in pericolo la sua integrità
psicofisica
.
ragione di giustificazione
• L’ esigenza documentativa può essere
interpretata solo come presenza di una malattia e
non di una più limitata alterazione del benessere.
Solo la malattia, presente riconoscibile e
documentabile, costituisce la ragione di
giustificazione dell’uso di mezzi e/o sostanze
dopanti.
• Non basta che sia presente una ”condizione
patologica”, quindi una malattia, ma occorre che
essa sia “documentata” (che dia segno
laboristico-strumentale e clinico-obiettivo di sé) e
“certificata”
Le classi di sostanze dopanti
Art. 2
 1- I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacoloficamente attive e le pratiche mediche, il
cui impiego è considerato doping a norma dell’art.1, sono ripartiti anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del CIO e degli
organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche
approvate con decreto del Ministero della sanità d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’art.3
 2- La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la
ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti
fisiologici
 3 revisione periodica delle classi (non superiore a 6 mesi)
DECRETO 15 ottobre 2002
Approvazione della lista dei farmaci,
sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle
pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping, ai sensi della
legge 14 dicembre 2000, n.376
Art. 1
 1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’allegato II, il cui impiego è
considerato vietato per doping a norma dell’art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376.
 2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorchè non commercializzate nel
territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo (…) e dalle
indicazioni del CIO e, in particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione
europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989
 3 . Approvazione dei criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui
all’allegato I
SEZIONE 1
 STIMOLANTI
 NARCOTICI
 AGENTI ANABOLIZZANTI
 DIURETICI
 ORMONI PEPTIDICI
 ANESTETICI LOCALI
 ALCOOL
 DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA
 GLUCOCORTICOSTEROIDI
 BETABLOCCANTI
.
Farmaci contenenti sostanze dopanti
Art. 7 L.376/2000
• 1 - I produttori (…) di farmaci appartenenti alle classi
farmacologiche vietate del CIO e di quelli ricompresi
nelle classi di cui all’art. 2 comma 1 sono tenuti a
trasmettere (…) i dati relativi alle quantità prodotte
(…..) vendute alle farmacie (…)
• 2- le confezioni (…) devono recare apposito
contrassegno (…)
.
Dimensione medico giuridica
• La prescrizione se unicamente diretta ad incrementare le prestazioni
non ha finalità terapeutiche ed è pertanto illecita (problematica della
responsabilità professionale medica)
• Il coinvolgimento del medico nella prescrizione o somministrazione al
fine di potenziare la prestazione è comportamento deontologicamente
e giuridicamente illecito
La complessità del fenomeno doping,
dalle mille sfaccettature, rende molto
complicata la lotta per eliminarlo.
Vi è però almeno una certezza:
non esiste alcuna prova scientifica che
il doping migliori
le prestazioni sportive mentre è
evidentissimo che il doping sia un
danno alla salute
CONCLUSIONI
 Stile di vita corretto
 Alimentazione completa ed equilibrata
 Allenamento metodico
 Recupero della fatica
 Riposo adeguato
 60-70% da aspetti genetici
 30-40% dall’allenamento, preparazione
 non oltre il 5% dalle sostanze farmacologiche
Se la capacità di
PERFORMANCE
Dipende:
Allora è meglio agire su questi fattori:
CONCLUSIONI
IL DOPING deve essere considerato come:
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Inciviltà sportiva
Diseducazione sportiva
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Grazie per
l’attenzione gposabe@tin.it

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Doping nel ciclismo dott giovanni posabella

  • 1. Doping nel ciclismo Professionisti a confronto Dott. Giovanni Posabella Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport Medico esperto in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate Master in Scienza dell’Alimentazione e dietetica applicata
  • 2. In un fascicoletto del 1931, promosso e diffuso dalla Bayer, dal titolo Sport e salute, Raccolta delle voci sportive d’uso comune compare la parola Duping, che proverrebbe dall’inglese dupe (ingannare), simile al francese duper, riferita alle pratiche tese ad aumentare il rendimento di un cavallo nelle corse. DOPING controversa l’origine del termine
  • 3. In tempi più recenti ricordiamo il ciclista inglese Arthur Linton che vinse Parigi-Bordeaux del 1896 morendo subito dopo per uso eccessivo di sostanze eccitanti (etere-cocaina) Nell’ottocento
  • 4. Nel 1904 l’americano Thomas Hicks, dopo aver vinto la maratona olimpica di Atene, venne colto da un grave malore avendo usato solfato di stricnina durante la gara Nel novecento
  • 5. Tommy Simpson (Mont Ventoux, Tour de France) Comitato Internazionale Olimpico • definizione di doping •lista delle sostanze vietate •controlli alle olimpiadi 1967
  • 6. Già durante le più grandi guerre veniva fatto uso di sostanze stimolanti così da migliorare la velocità di reazione e vincere la paura Caccia della LuftWaffe in volo nei cieli d’Inghilterra Messerschmitt 109 Messerschmitt 110
  • 7. anni ‘60-70: le grandi potenze Per anni le grandi potenze della terra hanno usato il doping come arma di Stato per superare i Paesi avversari: negli anni ‘60-70 DDR, URSS, USA hanno costretto i propri atleti a vincere a qualunque costo
  • 8. Si chiama DEXTROAMPHETAMINA una delle sostanze capaci di cancellare la fatica IRAQ – AFGANISTAN Nuove frontiere del Doping “militare” Uso diffuso non solo tra i militari impegnati nelle missioni di terra ma anche tra i piloti, con lo scopo di migliorare lucidità e prontezza di riflessi nelle manovre più rischiose.
  • 9. Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) in collaborazione con la World Anti Doping Agency (WADA) da allora prepara una lista di sostanze che DEVONO essere proibite agli atleti sia nel corso degli allenamenti che prima, durante e dopo la gara Questa lista è periodicamente approvata da tutte le Nazioni che hanno istituito leggi specifiche per promuovere la lotta al doping
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  • 12. Le nuove frontiere del doping Non remota la possibilità di atleti geneticamente manipolati
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  • 23. WHEREABOUTS DEGLI ATLETI INSERITI NELL’RTP NAZIONALE Note informative - 2016 (Quali informazioni, quando e come trasmetterle) Il quadro normativo di riferimento, cui integralmente si rimanda, è rappresentato dalle Norme Sportive Antidoping (NSA) quale documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), e dei relativi Standard Internazionali. Le NSA sono composte da: - Codice Sportivo Antidoping (CSA); - Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI); - Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).Cos’è il Registered Testing Pool (RTP Nazionale)? L’RTP Nazionale (pubblicato sul sito istituzionale), è il registro che contiene i nominativi degli atleti nazionali di alto livello individuati in base agli specifici criteri definiti dal Comitato Controlli Antidoping (CCA) di NADO Italia. In questo gruppo, vengono di norma inseriti gli atleti che gareggiano ai massimi livelli dell’attività agonistica nazionale ed internazionale della disciplina sportiva interessata.L’atleta ha infatti l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria reperibilità quotidiana (c.d. Whereabouts). Quali sono le informazioni da fornire? Fermi restando i controlli in competizione a cui ogni atleta può essere sempre sottoposto, gli atleti inseriti nell’RTP Nazionale devono rendersi, altresì, reperibili e pienamente disponibili ai fini dell’effettuazione di controlli fuori competizione senza preavviso. Un atleta inserito nell’RTP Nazionale è tenuto a comunicare trimestralmente i propri Whereabouts completi ed accurati, comprese eventuali variazioni, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei controlli nel corso del periodo stesso.
  • 24. Le informazioni dovranno avere ad oggetto i seguenti dati per ogni giorno del trimestre di riferimento: a) dati anagrafici; b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la eventuale corrispondenza destinata all’Atleta. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all’indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall’atleta trascorsi 5 giorni dalla sua spedizione; c) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta pernotterà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel);d) nome ed indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola) così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari; e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l’indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l’Atleta ha programmato di partecipare; f) consenso dell’atleta per la condivisione delle proprie informazioni con altre organizzazioni antidoping che hanno l’autorità di effettuare test nei suoi confronti; g) eventuali luoghi di permanenza temporanea; h) dettagli di una eventuale disabilità dell’atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del Campione. Oltre i dati che precedono, l’Atleta è tenuto altresì ad indicare uno specifico arco di tempo di 60 minuti, tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Tale luogo dovrà essere facilmente accessibile da parte del personale incaricato del prelievo (ad esempio dovrà essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, il nome dell’atleta dovrà essere sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.) L’indicazione dei 60 minuti non limita in alcun modo l’obbligo dell’Atleta a rendersi disponibile per i Controlli sempre e ovunque.
  • 25. Quando l’atleta è tenuto a fornire i propri Whereabouts? Le informazioni dovranno essere comunicate in anticipo da parte dell’Atleta rispetto alla scadenza del trimestre, ed in particolare ai sensi dell’art. 5 del D-CI: - I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 dicembre ; - II trimestre (aprile-maggio-giugno): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 marzo; - III trimestre (luglio-agosto-settembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 giugno; - IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 settembre. Qualsivoglia circostanza e/o cambiamento che incida sulle informazioni fornite comporterà l’obbligo dell’atleta di procedere al tempestivo aggiornamento delle stesse non oltre l’inizio della fascia oraria indicata per quel giorno. Come devono essere trasmessi i Whereabouts a NADO Italia? I Whereabouts possono essere comunicati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ADAMS, collegandosi al sito https://adams.wada-ama.org/adams/. Le credenziali d’accesso, o le istruzioni per recuperarle, verranno fornite all’atleta da NADO Italia insieme una guida pratica in lingua italiana, per la creazione del proprio profilo e la compilazione dei calendari trimestrali. Per la guida completa in lingua inglese o francese è possibile collegarsi al seguente indirizzo: http://adams-docs.wada-ama.org/pages/viewpage.action?pageId=1475339 7. Quali conseguenze comporta la mancata, ritardata o non corretta comunicazione dei Whereabouts o il mancato controllo? La mancata o ritardata comunicazione dei Whereabouts ovvero la loro inadeguatezza o incompletezza, senza giustificato motivo, possono costituire la violazione della normativa antidoping per “mancata/non corretta comunicazione” con le conseguenze di cui all’art. 8 del D-CI. Se l’atleta, invece, non si rende reperibile nel luogo indicato durante l’intervallo di tempo giornaliero dei 60 minuti, tale inadempienza potrà costituire un “mancato controllo” con le conseguenze di cui all’art. 10 del D-CI . La combinazione di tre mancate/non corrette comunicazioni e/o mancati controlli in un arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data della prima inadempienza, indipendentemente dalla/e Organizzazione/i Antidoping che le
  • 26. 9. Comunicazioni con la NADO Italia: “Posta Elettronica Certificata” (PEC) La PEC è un sistema di posta elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei documenti informatici. Al fine di facilitare e migliorare sempre di più le comunicazioni, NADO Italia predispone una casella PEC per ogni atleta inserito nell’RTP Nazionale. La casella costituirà il canale ufficiale ed esclusivo di comunicazione con NADO Italia. Le credenziali per l’utilizzo della casella PEC saranno fornite da NADO Italia personalmente ad ogni atleta. Attraverso la PEC NADO Italia comunica agli atleti: Inserimento / Uscita dall’RTP Credenziali di accesso al sistema informatico ADAMS Comunicazioni di servizio Comunicazioni ufficiali
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  • 28. SOSTANZE NON APPROVATE Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo preclinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.
  • 29. Legge 14 dicembre 2000 n.376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping  10 ARTICOLI  L’argomento risulta affrontato dal punto di vista  dei presupposti (Art.1: tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping. Art.2 classi di sostanze dopanti)  applicativo e dei controlli (Art.3: Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive Art.4: laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva Art.5 Competenze delle Regioni)  organizzativo (Art.7: farmaci contenenti sostanze dopanti)  sanzionatorio (Art.9: disposizioni penali)  fiananziario (Art.10 : copertura finanziaria)
  • 30. Art.1  1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo (1989) (….) non può essere svolta con l’ausilio di tecniche , metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
  • 31. I PRESUPPOSTI  Duplice valenza del doping minaccia della salute della persona-atleta  contravvenzione all’etica dello sport  Richiamo alla Convenzione di Strasburgo : non risolve la dicotomia  Riconoscimento all’attività sportiva di pratica diretta alla promozione della salute  Definizione di doping come minaccia alla salute •
  • 32. I DESTINATARI: L’ATLETA  Destinatari delle disposizioni: ci si aspetterebbe di dover concludere che le disposizioni approvate riguardino ogni cittadino che svolga un’attività sportiva. Se tale fosse l’interpretazione, l’applicazione della norma da un lato dovrebbe essere erga omnes e dall’altra risulterebbe problematica nel concreto.  Definizione di “atleta” coerente ed adeguata alla ratio del provvedimento. Non è sufficiente una condizione “amministrativa”di iscrizione ad una federazione sportiva .  Richiamo alla Convenzione di Strasburgo (art.2): “chiunque partecipa regolarmente ad attività sportive organizzate” (abitualità e organizzazione”). Se si accetta tale definizione rimangono esclusi i soggetti che praticano il body building  Richiamo alla definizione CIO inadeguata perché si riferisce solo al campo agonistico in contrasto con la norma •
  • 33. Art.1  2 costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.  3 ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2
  • 34. La definizione (commi 2 e 3 art.1)  Tipi di mezzi: “sostanze” “pratiche mediche”  Fini “alterare le prestazioni agonistiche” “modificare i risultati dei controlli”  Condizioni integranti il doping:  -assunzione attiva o somministrazione passiva di farmaci o di sostanze (farmaco=preparato presente nel commercio e registrato come tale) (sostanza farmacologicamente attiva= principio attivo di cui il farmaco costituisce la forma più disponibile all’uso)  idoneità a modificare le condizioni psico fisiche e biologiche del soggetto (elemento qualificante del doping e diretta conseguenza della sua intrinseca potenzialità negativa sulla salute)   il tutto con il fine di alterare le prestazioni agonistiche (in assenza dell’intendimento alterativo prestazionale connesso con una competizione non esiste doping. •
  • 35. Condizioni che costituiscono doping e Al fine di alterare le prestazioni agonistiche Idonee a modificare le condizioni psico fisiche o biologiche La somministrazione o l’assunzione Di farmaci Sost. Biol. Attive Sost. Farmac.attive
  • 36. Condizioni che costituiscono doping e Al fine di alterare le prestazioni agonistiche L’adozione o la sottoposizione A pratiche mediche Idonee a modificare le condizioni psico fisiche o biologiche
  • 37. Condizioni che costituiscono doping e Finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli O l’adozione di pratiche mediche La somministrazione di farmaci Sost. Biol. Attive Sost. Farmac.attive
  • 38. . La condizione di giustificazione Art.1 comma 4 • In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica
  • 39. . ragione di giustificazione • L’ esigenza documentativa può essere interpretata solo come presenza di una malattia e non di una più limitata alterazione del benessere. Solo la malattia, presente riconoscibile e documentabile, costituisce la ragione di giustificazione dell’uso di mezzi e/o sostanze dopanti. • Non basta che sia presente una ”condizione patologica”, quindi una malattia, ma occorre che essa sia “documentata” (che dia segno laboristico-strumentale e clinico-obiettivo di sé) e “certificata”
  • 40. Le classi di sostanze dopanti Art. 2  1- I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacoloficamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art.1, sono ripartiti anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del CIO e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della sanità d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’art.3  2- La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici  3 revisione periodica delle classi (non superiore a 6 mesi)
  • 41. DECRETO 15 ottobre 2002 Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n.376
  • 42. Art. 1  1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’allegato II, il cui impiego è considerato vietato per doping a norma dell’art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376.  2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorchè non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo (…) e dalle indicazioni del CIO e, in particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989  3 . Approvazione dei criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all’allegato I
  • 43. SEZIONE 1  STIMOLANTI  NARCOTICI  AGENTI ANABOLIZZANTI  DIURETICI  ORMONI PEPTIDICI  ANESTETICI LOCALI  ALCOOL  DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA  GLUCOCORTICOSTEROIDI  BETABLOCCANTI
  • 44. . Farmaci contenenti sostanze dopanti Art. 7 L.376/2000 • 1 - I produttori (…) di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate del CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’art. 2 comma 1 sono tenuti a trasmettere (…) i dati relativi alle quantità prodotte (…..) vendute alle farmacie (…) • 2- le confezioni (…) devono recare apposito contrassegno (…)
  • 45. . Dimensione medico giuridica • La prescrizione se unicamente diretta ad incrementare le prestazioni non ha finalità terapeutiche ed è pertanto illecita (problematica della responsabilità professionale medica) • Il coinvolgimento del medico nella prescrizione o somministrazione al fine di potenziare la prestazione è comportamento deontologicamente e giuridicamente illecito
  • 46. La complessità del fenomeno doping, dalle mille sfaccettature, rende molto complicata la lotta per eliminarlo. Vi è però almeno una certezza: non esiste alcuna prova scientifica che il doping migliori le prestazioni sportive mentre è evidentissimo che il doping sia un danno alla salute CONCLUSIONI
  • 47.  Stile di vita corretto  Alimentazione completa ed equilibrata  Allenamento metodico  Recupero della fatica  Riposo adeguato  60-70% da aspetti genetici  30-40% dall’allenamento, preparazione  non oltre il 5% dalle sostanze farmacologiche Se la capacità di PERFORMANCE Dipende: Allora è meglio agire su questi fattori: CONCLUSIONI
  • 48. IL DOPING deve essere considerato come: Modificazione pericolosa dell’organismo Inciviltà sportiva Diseducazione sportiva Attività penalmente perseguibile