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Gli strumenti di prova del verbale ispettivo – Le dichiarazioni dei lavoratori
Il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da
sanzionare mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti,
con l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle
dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto
dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi.
Di norma, il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da sanzionare, poi consacrate nel verbale conclusivo di accertamento, non solo
mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti ma anche tramite l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle dichiarazioni dei
lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi. Siffatte dichiarazioni, raccolte in appositi verbali di
acquisizione e sottoscritte dai lavoratori e dai verbalizzanti, attribuiscono una consistenza non indiretta al verbale ispettivo, già qualificato sotto il
profilo probatorio, e consentono, pertanto, al giudice ed alle parti processuali di operare un adeguato controllo, nonché un’efficace valutazione di
quanto ivi asserito, arrivando in tal modo ad ammettere l’attribuzione di valore probatorio di fede assoluta agli atti ispettivi ed a rendere superfluo
l’espletamento di ogni altro mezzo istruttorio .
L’efficacia probatoria assoluta delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo è limitata alla provenienza della dichiarazione ed
alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, non potendo, evidentemente, estendersi all’intrinseca veridicità delle
dichiarazioni, le quali, di conseguenza, non hanno una piena efficacia probatoria, ma godono comunque, di un certo grado d’attendibilità .
Secondo gli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., la dichiarazione del datore di lavoro su fatti storici o circostanze concernenti l’oggetto dell’accertamento
ispettivo può avere senz’altro valenza confessoria (con la precisazione, però, che la prova assoluta non può estendersi alla qualificazione giuridica dei
rapporti), purché sussista oggettivamente l’animus confitendi , ovvero la consapevolezza e la volontà di ammettere e riconoscere la verità di un
fatto a sé oggettivamente sfavorevole, cioè tale produrre un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio per
destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. n. 4608/2000). Le dichiarazioni raccolte nel corso dell’accesso ispettivo non hanno valore probatorio
precostituito, ma devono essere confermate in giudizio dai dichiaranti, essendo insufficiente la sola conferma del verbale da parte del
verbalizzante. Tale conferma è necessaria e deve essere valutata non solo in base al contenuto della stessa, ma anche alla luce della strategia
difensiva adottata, poiché la mancata contestazione della veridicità del contenuto della dichiarazione rende i fatti contestati non più non controversi
e, dunque, non necessitanti di prova specifica (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 11353/2004; Cass., Ss.Uu., n. 761/2002).
In questo caso, tenendo presente i divieti di cui all’art. 246 c.p.c. (capacità a testimoniare), quando sia stata contestata l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato con il dipendente, è necessario accertare il predetto rapporto in via preliminare ed incidentale e tramite altri mezzi di prova , onde
poter riconoscere il debito retributivo e contributivo e favore del lavoratore, rendendo, quindi, questi incapace a testimoniare, in quanto portatore di un
vero e proprio diritto soggettivo che ne consente finanche la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass. n. 10545/2007). In particolare, con riferimento
alla data di inizio del rapporto di lavoro , il contenuto della dichiarazione del lavoratore deve essere confermato da altri elementi documentali
(agenda del datore di lavoro, altra documentazione formale ed «informale» acquisita nel corso dell’accesso ecc.) o dal confronto con dichiarazioni di
altri lavoratori o di terzi (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41).
In ogni caso di indicazione nel verbale, anche di singoli passi in virgolettato, le dichiarazioni devono comunque rimanere anonime , non devono
rendere riconoscibile in alcun modo il dichiarante, né rendere acquisibili dati sensibili (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41). Restano salvi il potere
del giudice d’interrogare liberamente il lavoratore ai sensi dell’art. 421, comma 4, c.p.c., e di valutarne liberamente le dichiarazioni al fine di trarne
elementi utili al giudizio, nonché l’esclusione dell’incapacità a testimoniare del lavoratore quantomeno nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione ex art. 22, legge n. 689/1981, nel quale a causa della natura e dei limiti del giudizio non è consentito l’intervento del lavoratore cui si
riferisce la sanzione amministrativa .
In questo caso, sia in sede d’esame testimoniale che d’interrogatorio libero, il giudice risolve il contrasto alla luce dell’art. 116 c.p.c., valutando
liberamente il contenuto di entrambe le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento e motivando in sentenza la scelta effettuata. Il verbale di
acquisizione della dichiarazione conserva comunque la sua forza probatoria privilegiata per quanto concerne la corrispondenza tra quanto
dichiarato dal lavoratore all’ispettore e quanto da quest’ultimo verbalizzato, e, di conseguenza, può essere impugnato soltanto attraverso la querela di
falso (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992; Cass., Ss.Uu., n. 916/1996). In ogni caso, i verbali di dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e
nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di
attendibilità , al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può , ex art. 116 c.p.c., legittimamente
privilegiare , nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell’accesso ispettivo ,
ritenendole verosimilmente più genuine e sincere.
Fonte: 28 OTTOBRE 2014 Dossier Lavoro sole 24 ore GERMANO DE SANCTIS
www.studiocarlucciocirchetta.it
CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI

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  • 1. Gli strumenti di prova del verbale ispettivo – Le dichiarazioni dei lavoratori Il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da sanzionare mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti, con l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi. Di norma, il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da sanzionare, poi consacrate nel verbale conclusivo di accertamento, non solo mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti ma anche tramite l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi. Siffatte dichiarazioni, raccolte in appositi verbali di acquisizione e sottoscritte dai lavoratori e dai verbalizzanti, attribuiscono una consistenza non indiretta al verbale ispettivo, già qualificato sotto il profilo probatorio, e consentono, pertanto, al giudice ed alle parti processuali di operare un adeguato controllo, nonché un’efficace valutazione di quanto ivi asserito, arrivando in tal modo ad ammettere l’attribuzione di valore probatorio di fede assoluta agli atti ispettivi ed a rendere superfluo l’espletamento di ogni altro mezzo istruttorio . L’efficacia probatoria assoluta delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo è limitata alla provenienza della dichiarazione ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, non potendo, evidentemente, estendersi all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni, le quali, di conseguenza, non hanno una piena efficacia probatoria, ma godono comunque, di un certo grado d’attendibilità . Secondo gli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., la dichiarazione del datore di lavoro su fatti storici o circostanze concernenti l’oggetto dell’accertamento ispettivo può avere senz’altro valenza confessoria (con la precisazione, però, che la prova assoluta non può estendersi alla qualificazione giuridica dei rapporti), purché sussista oggettivamente l’animus confitendi , ovvero la consapevolezza e la volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé oggettivamente sfavorevole, cioè tale produrre un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio per destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. n. 4608/2000). Le dichiarazioni raccolte nel corso dell’accesso ispettivo non hanno valore probatorio precostituito, ma devono essere confermate in giudizio dai dichiaranti, essendo insufficiente la sola conferma del verbale da parte del verbalizzante. Tale conferma è necessaria e deve essere valutata non solo in base al contenuto della stessa, ma anche alla luce della strategia difensiva adottata, poiché la mancata contestazione della veridicità del contenuto della dichiarazione rende i fatti contestati non più non controversi e, dunque, non necessitanti di prova specifica (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 11353/2004; Cass., Ss.Uu., n. 761/2002). In questo caso, tenendo presente i divieti di cui all’art. 246 c.p.c. (capacità a testimoniare), quando sia stata contestata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il dipendente, è necessario accertare il predetto rapporto in via preliminare ed incidentale e tramite altri mezzi di prova , onde poter riconoscere il debito retributivo e contributivo e favore del lavoratore, rendendo, quindi, questi incapace a testimoniare, in quanto portatore di un vero e proprio diritto soggettivo che ne consente finanche la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass. n. 10545/2007). In particolare, con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro , il contenuto della dichiarazione del lavoratore deve essere confermato da altri elementi documentali (agenda del datore di lavoro, altra documentazione formale ed «informale» acquisita nel corso dell’accesso ecc.) o dal confronto con dichiarazioni di altri lavoratori o di terzi (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41). In ogni caso di indicazione nel verbale, anche di singoli passi in virgolettato, le dichiarazioni devono comunque rimanere anonime , non devono rendere riconoscibile in alcun modo il dichiarante, né rendere acquisibili dati sensibili (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41). Restano salvi il potere del giudice d’interrogare liberamente il lavoratore ai sensi dell’art. 421, comma 4, c.p.c., e di valutarne liberamente le dichiarazioni al fine di trarne elementi utili al giudizio, nonché l’esclusione dell’incapacità a testimoniare del lavoratore quantomeno nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, legge n. 689/1981, nel quale a causa della natura e dei limiti del giudizio non è consentito l’intervento del lavoratore cui si riferisce la sanzione amministrativa .
  • 2. In questo caso, sia in sede d’esame testimoniale che d’interrogatorio libero, il giudice risolve il contrasto alla luce dell’art. 116 c.p.c., valutando liberamente il contenuto di entrambe le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento e motivando in sentenza la scelta effettuata. Il verbale di acquisizione della dichiarazione conserva comunque la sua forza probatoria privilegiata per quanto concerne la corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore all’ispettore e quanto da quest’ultimo verbalizzato, e, di conseguenza, può essere impugnato soltanto attraverso la querela di falso (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992; Cass., Ss.Uu., n. 916/1996). In ogni caso, i verbali di dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di attendibilità , al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può , ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare , nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell’accesso ispettivo , ritenendole verosimilmente più genuine e sincere. Fonte: 28 OTTOBRE 2014 Dossier Lavoro sole 24 ore GERMANO DE SANCTIS www.studiocarlucciocirchetta.it CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI