1. DEL FIUME & ASSOCIATI
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179
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Circolare n. 3/16
Roma, aprile 2016
Gentile Cliente,
in recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, dal 2 maggio 2016
vengono ampliate le fattispecie oggetto di reverse charge, che ora comprendono anche le
cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con propri decreti, potrà individuare ulteriori
operazioni da assoggettare a reverse charge, con necessità, a seconda dei casi, della preventiva
autorizzazione comunitaria.
È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016.
Direttive approvate
In merito alle operazioni soggette a reverse charge, il decreto legislativo interviene,
innanzitutto, sull’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972:
- modificando la lettera b) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le
cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari (che non sono mai rientrati nel
reverse charge per mancanza di autorizzazione UE);
- sostituendo la lettera c)per prevedereche l’inversionecontabilesiapplica ancheallecessioni
di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali
microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale. L’attuale testo normativo, nel fare riferimento ai
personal computere ailoro componenti edaccessori, non ha infattitrovato applicazionestante
il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari;
- abrogando le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione
contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti
da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività
47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2)e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della
misura speciale di deroga a livello comunitario.
Il decreto legislativo ha, inoltre, riconfermato al Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori
operazioni da assoggettare ad inversione contabile ed, in proposito, è stato previsto che le
stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli199 e 199-bis della direttiva IVA,
disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della
procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all’art. 199-ter della direttiva IVA;
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- il potere di individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dell’art. 17, comma
3, legge n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da
quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali resta
comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi
comunitari.
Scadenza temporale
Il decreto legislativo, in conformità all’art. 199-bis della direttiva IVA, prevede la scadenza del
31 dicembre 2018 per l’applicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, nell’ordine:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entratesi presume che, anche per le nuove
ipotesi di inversione contabile, il particolare meccanismo di reverse charge sia applicabile nei
passaggi intermedi e antecedenti rispetto alla vendita nei confronti del consumatore finale.
Quindi, l’operazione di vendita di un ipad o tablet da parte di un rivenditore all’ingrosso nei
confronti di un negozio, secondo le nuoveregole, sarà soggetta adinversionecontabile, mentre
la vendita dello stesso ipad o tablet effettuata dal negozio nei confronti del consumatore finale
(sia esso soggetto passivo che privato), sarà soggetta ad iva ordinaria (si veda la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59).
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A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume