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Controlli e certificazioni
legati ai fondi strutturali
Fabrizio Floris
Cagliari, 7 novembre 2019
Programma della giornata
• Sistemi di gestione e controllo applicati a vari fondi
• Autorità di Certificazione
• Organismi intermedi
• Autorità di Audit
• Controlli di I e II livello
• Simulazione di casi studio e esercitazioni pratiche
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
E’ un REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi
strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi
prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i
criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere
ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la
loro ripartizione.
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
TITOLO VIII - GESTIONE E CONTROLLO
CAPO I Sistemi di gestione e controllo
Articolo 72 - Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:
a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione
delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei
dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida
l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi
indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
Articolo 4, paragrafo 8:
La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di
cui all'articolo 30 del regolamento finanziario
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Autorità di Gestione - Autorità di Certificazione
POR Sardegna FESR 2014-2020
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (versione 2.0 – 12 marzo 2019)
Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione (articolo 72 del regolamento (ue) n.1303/2013)
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2068 REP. 125 DEL 12 MARZO 2019
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Il SI.GE.CO. del POR Sardegna FESR 2014-2020, rappresenta:
1) l’individuazione della struttura su cui poggia il sistema di
gestione e controllo del POR;
2) la descrizione puntuale delle funzioni attribuite alle Autorità, agli
Organismi e agli Uffici coinvolti nell’attuazione del Programma
nonché delle procedure da questi soggetti poste in essere
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
La formulazione del documento costituisce altresì un adempimento da svolgersi
in ossequio al dettato regolamentare dell’articolo 124 del Reg. (UE) n.
1303/2013, che prevede una “valutazione di conformità” da parte
dell’Organismo di Audit Indipendente delle Autorità coinvolte nel Sistema di
Gestione e Controllo rispetto ai criteri di designazione di cui all’Allegato XIII dello
stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 relativamente a:
(i) l’ambiente di controllo interno;
(ii) la gestione del rischio;
(iii) le attività di gestione e controllo;
(iv) la sorveglianza
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Il documento può essere oggetto di revisioni e adeguamenti in risposta a
mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero in
funzione delle esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi
nel corso dell’implementazione del POR FESR 2014-2020.
Le versioni successive alla presente saranno approvate con determinazione
dell’Autorità di Gestione e successivamente pubblicate sul portale
SardegnaProgrammazione e trasmesse ai Responsabili di Azione / Sub-Azione e
agli Organismi Intermedi (di norma tramite PEC).
In ogni caso, nell’elenco delle revisioni saranno registrate le eventuali versioni
successive alla presente, con evidenza delle principali modifiche apportate
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
1.3. STRUTTURA DEL SISTEMA
IL POR FESR 2014–2020 della Regione Sardegna si incardina nella
cornice della Programmazione Regionale Unitaria (PRU).
In ossequio al criterio di concentrazione tematica delle risorse, che
rappresenta uno dei principi cardine della Programmazione dei fondi SIE
per il periodo 2014–2020, e per finalizzare in modo adeguato l’utilizzo
delle risorse e delle competenze al perseguimento di obiettivi chiari e
quantificabili, la Regione Sardegna adotta un approccio unitario alla
programmazione di tutte le risorse rese disponibili dalle diverse fonti
finanziarie e orientate alla politica di sviluppo regionale.
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Per assicurare unitarietà programmatica, finanziaria e di governance le
scelte di policy regionali sono assunte sulla base di un’articolazione di
obiettivi comuni a tutte le fonti finanziarie attivabili e sulla
concentrazione, integrazione e specializzazione delle risorse finanziarie
Per rispondere alle esigenze e alla logica di unitarietà nella
programmazione delle risorse e darne concreta attuazione, è stata
pertanto definita una struttura organizzativa in grado di legare
saldamente la realizzazione del programma di governo con
l’individuazione delle priorità strategiche e la programmazione unitaria
delle risorse.
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Struttura organizzativa
Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria
La Cabina di Regia, coordinata dal Presidente o da un suo delegato, è
composta:
- dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;
- dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale;
- dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
territorio,
in quanto responsabili delle strutture in cui sono collocate le Autorità
che sovrintendono alla sorveglianza e alla gestione dei programmi
cofinanziati.
Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria
Alla Cabina di Regia partecipano, in base a specifiche esigenze, tutti
gli Assessori coinvolti a vario titolo nell’attuazione della
Programmazione Unitaria.
La Cabina di Regia per i propri lavori si avvale di una segreteria
composta dal personale del Centro regionale di programmazione e
del supporto delle Unità di progetto di coordinamento tecnico.
Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria
Funzioni (1/2):
• coordina tutti i processi della programmazione unitaria;
• propone le priorità dell’azione amministrativa per assicurare la selettività e la
concentrazione degli interventi;
• verifica la coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo
delle proposte progettuali della programmazione territoriale provenienti dagli Enti
Locali in forma aggregata e le relative fonti di finanziamento, confrontandosi con la
conferenza Regione – Enti Locali;
• su segnalazione delle unità di progetto valuta eventuali discrasie o ritardi
nell’attuazione dei Programmi e segnala alla Giunta soluzioni in ordine alla
modifica/integrazione degli stessi al fine di assicurare gli impatti programmati
(economici, finanziari e socio territoriali);
Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria
Funzioni (2/2):
• verifica la coerenza programmatica dei programmi di spesa in
riferimento agli obiettivi e ai risultati attesi dei Programmi e ne
garantisce l’allineamento con il Programma Regionale di Sviluppo;
• coordina i processi di negoziazione e le attività con le Autorità
comunitarie e nazionali competenti;
• coordina le linee di intervento della cooperazione Territoriale
Europea;
• elabora proposte per l’aggiornamento del Programma Regionale di
Sviluppo (PRS).
Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne
Unitaria
È una struttura incardinata presso l’Assessorato della Programmazione (…).
È composta:
- dal Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, che la coordina;
- dalle Autorità di Gestione dei fondi FESR, FSE, e FEASR;
- dall’Autorità di programmazione del fondo FSC;
- dalle Autorità di Certificazione e di Audit
- nonché dal Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e dall’Autorità
Ambientale regionale.
Possono altresì essere chiamati a partecipare alle riunioni dell'Unità, in base a specifiche esigenze,
anche i Direttori Generali degli Assessorati coinvolti a vario titolo nell’attuazione della
Programmazione Unitaria. L’Unità opera in collegamento con la Cabina di regia e si avvale di una
segreteria tecnico – operativa di supporto composta da personale del CRP.
Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne
Unitaria
funzioni (1/2):
- l’attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale e predisposizione dei
rapporti di verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi;
- coordinamento dei processi di monitoraggio della Programmazione Unitaria;
- verifica della coerenza programmatica tra gli interventi programmati e le
strategie di sviluppo definite nel PRS;
- elaborazione di documenti e proposte per accordi e intese tra Enti e
Amministrazioni territoriali per il conseguimento degli obiettivi della
programmazione unitaria;
Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne
Unitaria
funzioni (2/2):
- responsabilità sul sistema informativo per la Sorveglianza della
Programmazione Unitaria;
- coordinamento delle attività di comunicazione dei diversi
programmi;
- supporto tecnico specialistico agli uffici dell’Amministrazione su
materie inerenti la Programmazione Unitaria;
- impulso alla Cabina di regia per le linee attuative della Cooperazione
Territoriale Europea
Struttura organizzativa POR FESR
(DGR n. 9/16 del 10.03.2015 e DGR n. 23/10 del 12.05.2015)
- Autorità di Gestione (AdG);
- Autorità di Certificazione (AdC);
- Autorità di Audit (AdA).
Struttura organizzativa POR FESR
La Regione corrisponde all’esigenza di assicurare l’efficace gestione e
attuazione degli interventi attivati dal POR, nonché garantirne la sana
gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale applicabile.
La Regione ha inteso sia mantenere alcuni elementi del Sistema di
gestione e controllo che ha operato nel periodo 2007-2013 - la cui
efficacia è comprovata dalla valutazione di conformità nonché dalle
operazioni di audit effettuate – sia rafforzare il livello di affidabilità
dello stesso, cogliendo tutti gli elementi di novità nonché valorizzando i
fattori di enfasi che sono stati introdotti per i SI.GE.CO. 2014-2020.
Struttura organizzativa POR FESR
Elementi di continuità
In particolare, la deliberazione della GR n. 19/9 del 27.5.2014 ha
confermato rispetto alla precedente programmazione l’individuazione:
- dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014- 2020 presso l'Ufficio del
CRP;
- dell’Autorità di Certificazione nel Direttore pro tempore del Servizio
Autorità di Certificazione, della Direzione generale dei Servizi
finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio.
Struttura organizzativa POR FESR
Elementi di novità
- in base a quanto disposto dalla DGR n. 9/16 del 10.3.2015 la funzione di Autorità di
Gestione del POR FESR è stata assegnata ad un Soggetto con competenze
specialistiche in programmazione e gestione dei programmi comunitari diverso dal
Direttore pro-tempore del Centro Regionale di Programmazione;
- la presenza di Organismi Intermedi (OI) limitata ai casi di delega di funzioni
dell’AdG anche a soggetti esterni al sistema Regione;
- la definizione di un sistema di controllo di I livello secondo un modello
caratterizzato da un forte coordinamento esercitato a livello centrale dall’Ufficio di
Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione.
Struttura organizzativa POR FESR
Le tre Autorità esercitano le funzioni indicate agli artt. 125-126-127
del Regolamento nel pieno rispetto del sistema istituzionale,
giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di
separazione delle funzioni (art. 72 Regolamento)
Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione del PO FESR Sardegna 2014-2020 e
del PO FSE Sardegna 2014-2020 è stata individuata all’interno
dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio - Direzione Generale dei Servizi finanziari
Servizio Autorità di Certificazione ed è posta in posizione di
indipendenza e di netta separazione gerarchica e funzionale sia
dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Audit.
Autorità di Certificazione
L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese
erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del programma operativo.
L’AC ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione Europea:
• le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili
affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme
comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
• la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal
riepilogo annuale dell’Autorità di Gestione, nonché dal parere e dal rapporto di
controllo dell’Autorità di Audit.
Autorità di Certificazione: funzioni svolte
L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a
quanto definito nell’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
• elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di
pagamento e certifica che provengono da sistemi di contabilità affidabili,
che sono basate su documenti giustificativi verificabili e che sono state
oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione
• preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del
Regolamento Finanziario 966/2012
• certificare la completezza, l’esattezza e la veridicità dei bilanci e che le spese
in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in
rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai
criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto
applicabile
Organismi Intermedi
Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
l’Amministrazione regionale può designare, anche successivamente all’avvio
del Programma, uno o più organismi intermedi cui affidare la gestione di una
parte del Programma Operativo ovvero che svolgano una parte dei compiti
dell’AdG, sotto la responsabilità di detta Autorità. I compiti, le funzioni e le
responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l’AdG,
sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione bilaterale tra le
parti.
Organismi Intermedi: individuazione
L’individuazione degli OI avviene con i seguenti possibili percorsi:
1) l’Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali ovvero
strutture dell’Amministrazione regionale, a livello di Direzione Generale, Servizi o Enti regionali, per le
materie di loro competenza;
2) sotto la propria responsabilità l’Amministrazione regionale, ed eventualmente gli altri soggetti di cui al
punto 1), nell’esecuzione delle operazioni possono avvalersi dei seguenti organismi intermedi,
precedentemente individuati dall’Amministrazione regionale:
a) soggetti interamente pubblici, anche costituiti come società secondo le varie forme previste dal diritto
privato aventi il carattere di società in house;
b) altri soggetti pubblici, anche costituiti come società secondo le varie forme previste dal diritto privato,
non aventi il carattere di società in house dell’Amministrazione;
c) soggetti privati con competenze specialistiche.
Organismi Intermedi: individuazione (2)
L’individuazione dei soggetti descritti alla lettera a) è effettuata con apposito atto; la
selezione e individuazione dei soggetti di cui alla lettera b) è effettuata con atto o con una
procedura ad evidenza pubblica; infine la selezione dei soggetti di cui alla lettera c) sarà
svolta mediante procedure ad evidenza pubblica.
L’atto di delega viene sottoscritto previa valutazione dell’AdG circa il possesso da parte del
soggetto delegato di adeguate capacità e competenze nel settore interessato e, nel caso le
funzioni delegate lo richiedano, in materia di gestione amministrativa e finanziaria nonché
della capacità di assumere gli impegni derivanti dall’accordo
Organismi Intermedi: individuazione (3)
La procedura prevede:
- la presentazione all’AdG di un documento che dimostri la capacità dell’organismo
intermedio di svolgere i compiti delegati in particolare attraverso un organigramma, un
funzionigramma e una descrizione delle procedure di rendicontazione che l’OI intende
adottare nell’esercizio delle funzioni delegate. L’AdG valuta la congruità delle informazioni
fornite e, nel caso lo ritenga opportuno, richiedere modifiche o integrazioni.
- la sottoscrizione di un accordo (atto di delega), che contenga la definizione dei compiti
delegati, una descrizione delle responsabilità e degli obblighi rispettivi dell’OI e dell’AdG,
una dichiarazione relativa alla verifica da parte dell'AdG della capacità dell'OI di svolgere i
compiti delegati nonché una descrizione delle procedure di rendicontazione. L'atto di
delega stabilisce la delega di funzioni dell’AdG all’OI
Autorità di Audit
L’Autorità di Audit, ai sensi dei Regolamenti, è un'Autorità pubblica o un organismo
pubblico nazionale, regionale o locale designato per ciascun Programma Operativo
dall’Amministrazione titolare di PO, responsabile dello svolgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e
su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.
Tale Autorità è funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di
Certificazione essendo un unità di progetto incardinata all’interno della Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna.
Compiti e funzioni dell’Autorità di Audit
I compiti e le funzioni dell’Autorità di Audit per il periodo di programmazione 2014-2020
sono disciplinati dall’articolo 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In particolare:
- garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema di
gestione e controllo del Programma Operativo;
- garantire lo svolgimento di attività di audit su un campione adeguato di operazioni sulla
base delle spese dichiarate («i controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si
basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di
campionamento statistico») ;
- predisporre, entro otto mesi dall'adozione del Programma Operativo, una Strategia di
audit per lo svolgimento dell'attività di audit.
Compiti e funzioni dell’Autorità di Audit (2)
assicurare, durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020, un processo continuo
di elaborazione delle informazioni raccolte attraverso gli audit dei sistemi e delle
operazioni
preparare, per ogni esercizio contabile, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso:
- un Parere di audit sui conti predisposti dall’AdC e avvallati dall’AdG, e sul riepilogo
annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati;
- una Relazione di controllo annuale che evidenzi le principali risultanze delle attività di
audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le
azioni correttive proposte e attuate.
Separazione di funzioni tra Autorità
Le tre autorità (di Gestione, di Certificazione e di Audit), individuate e sinteticamente
descritte nel POR svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale,
giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di separazione delle funzioni
(art. 123 Reg. (UE) n. 1303/2013).
Le autorità AdG, AdC e AdA sono organizzate come uffici funzionalmente autonomi e
distinti.
Le tre autorità non hanno fra loro alcuna dipendenza reciproca. La legge nazionale
(421/1991) e quella regionale (L.R. 31/1998) garantiscono, inoltre, la netta separazione
delle funzioni amministrative da quelle politiche.
Separazione di funzioni: ADG ADC
L’ufficio dell’Autorità di Gestione non è sottoposto all’articolazione gerarchica della Legge
Regionale n.31/98 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione) che prevede un’articolazione in Direzione Generale, Servizi e Settori.
L’Autorità di Gestione è un'unità organizzativa speciale della Direzione generale del
Centro regionale di programmazione, separata e indipendente dalla Direzione Generale
della programmazione, da cui invece dipende l’AdC. Entrambe le direzioni generali fanno
parte dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
La funzione di Autorità di Certificazione è attribuita al Dirigente pro tempore del Servizio
Autorità di Certificazione della Direzione Generale dell’Assessorato della Programmazione,
Bilancio, credito e Assetto del Territorio.
Separazione di funzioni: ADA
L'Autorità di Audit (delibera G.R. n.12/6 del 05.03.2013): la GR ne ha a trasferito le funzioni e i
compiti dall’Ufficio di controllo di II livello dell’Ufficio Ispettivo della Presidenza alla Direzione
Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, trasferendo
contestualmente anche le risorse finanziarie, strumentali e umane e superando la criticità
evidenziata dalla Commissione Europea nella precedente programmazione, quando, a seguito di
un audit della DG Regio era stata evidenziata dalla Commissione Europea la carenza del requisito
di indipendenza funzionale dell’Autorità di Audit, individuata nella figura di un "dirigente
ispettore", criticità evidenziata, peraltro, dalla stessa AdA nel Rapporto Annuale sull’Audit di
sistema del 20121.
La scelta di collocare l'Autorità di Audit in staff al vertice dell'Amministrazione regionale fornisce
adeguata risposta alle indicazioni contenute nella circolare MEF-RGS-IGRUE n. 47832 del 30
maggio 2014, e garantisce l'indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale dell'Ufficio, con
particolare riferimento alla posizione ricoperta nell'organigramma dai centri di gestione e
certificazione.
Controlli
L’AdG ha fatto la scelta di organizzare l’attività di controllo di I livello secondo un modello
caratterizzato da un forte coordinamento esercitato a livello centrale dall’Ufficio di
Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione, garantendo la separazione
funzionale e gerarchica.
Il sistema di Controllo di I livello del POR FESR 2014/2020 è articolato nel seguente modo:
• Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione;
• Unità di Controllo istituite (ai sensi della Circolare n.1 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.) presso gli
Assessorati impegnati nella gestione del Programma;
Controlli: diagramma
Controlli
Per il corretto adempimento delle prescrizioni regolamentari in materia di verifiche di
gestione e misure antifrode ai sensi dell'art. 125 commi 4, 5 e 6, l’Ufficio di Controllo di I
livello costituito presso l’Autorità di Gestione si avvale:
• della struttura interna di supporto (figure Senior e Junior appositamente selezionate);
• dell’Assistenza tecnica ai controlli di I livello (esterna)
Controlli: articolo 125 Funzioni dell’ADG (comma 4)
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'ADG:
a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese
dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni
per il sostegno dell'operazione;
b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire
una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5,
lettere a) e b), del regolamento finanziario.
In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili
ai programmi di cooperazione
Controlli: articolo 125 Funzioni dell’ADG (comma 5-6)
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti
procedure:
a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai
beneficiari;
b) verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del
sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli
audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo
complesso.
6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera
b), possono essere svolte a campione.
Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG
Funzioni (1/2):
• effettua le verifiche di gestione sull’intero Programma;
• esegue gli audit di sistema sugli Organismi Intermedi, e nell’ambito di quest’attività, la
ripetizione, a campione, dei controlli effettuati dall’OI sulle singole operazioni da questi
gestiti;
• elabora e aggiorna il Manuale delle procedure per il controllo di I livello e la sua
reportistica (check list e report) differenziata per tipologia di operazione e per
macroprocesso;
• gestisce la comunicazione alla Commissione Europea delle schede sulle irregolarità e le
frodi rilevate sul Programma;
Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG
Funzioni (2/2):
• Coordina ed effettua il monitoraggio del contradditorio con l’AdA;
• Coordina e supporta lo svolgimento delle attività degli auditor esterni (tra cui la
Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, ecc…);
• Alimenta la sezione del sistema SMEC dedicata ai controlli effettuati sul Programma da
auditor esterni;
• Predispone il Piano annuale dei controlli in loco;
• Elabora il Riepilogo annuale dei controlli.
Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG
Nell’ambito della pianificazione di tutte le attività di controllo del Programma, l’Ufficio di
Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione, si avvale di specifiche Unità di
controllo, costituite presso le Direzioni Generali anche all’interno del medesimo Servizio
coinvolto nella gestione del Programma.
Tali Unità sono costituite da uno o più referenti, e svolgono le seguenti funzioni:
• fornire tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’attività di controllo;
• verificare la completezza della documentazione da sottoporre a controllo;
• autorizzare l’attivazione delle verifiche di gestione svolte dall’Ufficio di controllo istituito
presso l’Autorità di Gestione.
Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG
Nel rispetto del principio di separazione funzionale e gerarchica, le verifiche sono svolte
dall’Ufficio di Controllo di I livello anche qualora l’Autorità di Gestione sia beneficiario, salvo
il caso in cui vi possa essere un confitto di interessi diretto (ad esempio contratti di
Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività di controllo di I livello); per tali operazioni le
verifiche di gestione sono incardinate presso un'altra struttura del CRP che non si occupa
delle attività di gestione e controllo del POR relativamente a tali operazioni.
Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG
Nel rispetto del principio di separazione funzionale e gerarchica, le verifiche sono svolte
dall’Ufficio di Controllo di I livello anche qualora l’Autorità di Gestione sia beneficiario, salvo
il caso in cui vi possa essere un confitto di interessi diretto (ad esempio contratti di
Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività di controllo di I livello); per tali operazioni le
verifiche di gestione sono incardinate presso un'altra struttura del CRP che non si occupa
delle attività di gestione e controllo del POR relativamente a tali operazioni.
Controlli: procedure per le verifiche delle operazioni
Ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG è responsabile della gestione e
dell’attuazione del Programma secondo il principio della sana gestione finanziaria.
In particolare valutare e accertare, attraverso meccanismi codificati di verifica, l’ammissibilità della
spesa rendicontata alla Commissione Europea, sulla base dei principi di effettività, legittimità e
documentabilità.
Si fa riferimento ai controlli di I livello, controlli da esercitare in concomitanza con la gestione del
Programma e diretti a verificare sia la corretta esecuzione delle operazioni e delle spese dichiarate
dai Beneficiari, sia la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti
di stato, di ambiente, pari opportunità e non discriminazione, sia, infine, il rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti, oltre che degli obblighi in materia di informazione e
di pubblicità.
Controlli: procedure per le verifiche delle operazioni
L’AdG ha la responsabilità generale delle verifiche di gestione, ma nel caso in cui i compiti
legati alla corretta attuazione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, siano
delegati agli OI, deve ottenere la garanzia che tali compiti siano eseguiti correttamente e
che il sistema di controllo interno includa le verifiche da parte dell’OI sulle dichiarazioni di
spesa presentate dal beneficiario.
Per fare questo l'AdG effettua controlli di sistema, diretti a verificare le attività di
definizione ed implementazione delle procedure necessarie a garantire il corretto
funzionamento del sistema dei controlli di primo livello ai diversi livelli di responsabilità e
delega.
La verifica in questione prevede anche la ripetizione del controllo su singole operazioni,
selezionate tra quelle gestite dall’OI in base alla dimensione finanziaria e alla complessità
gestionale.
Controlli: verifiche delle operazioni
Le verifiche di cui all’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comprendono due elementi chiave:
1) le verifiche amministrative - contabili (desk) rispetto a ciascuna domanda di rimborso del
Beneficiario (dichiarazione di spesa);
2) le verifiche in loco da effettuarsi su base campionaria.
Tutte le verifiche di gestione devono essere concluse in tempo utile al fine di permettere alle varie
autorità la trasmissione dei documenti elencati all’art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Inoltre, nella pianificazione delle verifiche e nella predisposizione degli strumenti di lavoro, l’AdG
considera i rischi di frode e mette in atto procedure chiare per garantire che eventuali casi di frode
o sospetta frode siano prontamente affrontati (rif. paragrafo 2.1.4. del sigeco)
Controlli: verifiche delle operazioni
I controlli amministrativo- contabili (desk) sono propedeutici alla certificazione della spesa,
vengono effettuati sulla fase della selezione/individuazione dell’operazione, del
finanziamento, dell’attuazione degli interventi, della rendicontazione della spesa, e sono
differenziati per tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizioni di beni e servizi,
aiuti alle imprese, SF).
Tali controlli riguardano il 100% dei progetti finanziati.
Controlli: verifiche delle operazioni
Il documento Egesif_14-0012_02 finale (Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di
gestione), introduce la possibilità di derogare alla regola secondo la quale, all’interno della
singola operazione, tutti i giustificativi di spesa e di pagamento debbano essere verificati.
Si legge infatti che sebbene questo sia auspicabile, in certi casi è difficilmente attuabile. Ci si
riferisce al fatto che all’interno di ciascuna dichiarazione di spesa (domanda di rimborso),
possa essere fatta una selezione dei giustificativi da verificare, se debitamente giustificata.
L’AdG ha deciso di avvalersi di questa possibilità, valutando secondo il caso specifico in
relazione alla numerosità dei giustificativi di spesa e alla tipologia di spesa da sottoporre a
verifica.
I parametri e la metodologia di campionamento sono definiti nel dettaglio nel Manuale
delle procedure per le verifiche di gestione.
Controlli: verifiche delle operazioni
I controlli in loco vengono effettuati in un momento successivo rispetto alle verifiche
amministrative, e successivamente alla certificazione delle spese. Sono finalizzati a
verificare alcuni elementi relativi alla legalità e alla regolarità delle spese che non possono
essere accertati attraverso le verifiche amministrative. La verifica in loco verte quindi
sull’effettività dell’operazione, la fornitura del bene o del servizio in conformità con i
termini e le condizioni dell’accordo (contratto/convenzione), i progressi fisici e il rispetto
delle norme dell’Unione sulla pubblicità.
Controlli: verifiche delle operazioni
I controlli in loco vengono effettuati in un momento successivo rispetto alle verifiche
amministrative, e successivamente alla certificazione delle spese. Sono finalizzati a
verificare alcuni elementi relativi alla legalità e alla regolarità delle spese che non possono
essere accertati attraverso le verifiche amministrative. La verifica in loco verte quindi
sull’effettività dell’operazione, la fornitura del bene o del servizio in conformità con i
termini e le condizioni dell’accordo (contratto/convenzione), i progressi fisici e il rispetto
delle norme dell’Unione sulla pubblicità.
Controlli: verifiche delle operazioni
I controlli in loco vengono effettati su base campionaria, data la numerosità dei progetti e
l’eccessiva onerosità di svolgere verifiche in loco sul 100% delle operazioni finanziate.
L’AdG, per il tramite dell’Ufficio di Controllo di I livello del CRP elabora un Piano dei controlli
in loco annuale redatto sulla base di uno specifico metodo di campionamento basato
sull’analisi dei rischi (descritto in modo puntuale nel Manuale per le procedure delle
verifiche di gestione), prendendo in considerazione la spesa sostenuta nel periodo contabile
(1 luglio-30 giugno) e certificata entro il 31 luglio di ogni anno.
Controlli: verifiche delle operazioni
La dimensione del campione terrà in considerazione il livello di rischio, identificato in base
alla tipologia di Beneficiari e di operazioni e riguarderà almeno il 10% della spesa (in
presenza di analisi dei rischi con bassa rischiosità).
La verifica in loco dei progetti si articola in verifiche differenziate per ogni tipologia di
macroprocesso (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, aiuti alle imprese, SF).
Controlli: verifiche delle operazioni
L’intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipende:
• dalla complessità dell’operazione,
• dall’ammontare del sostegno pubblico ad una operazione,
• dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione,
• dall’estensione dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative
• dal fatto che i progetti siano ben avviati, sia in termini di progresso fisico che finanziario.
Controlli: verifiche delle operazioni
L’elaborazione del campione e i relativi controlli in loco dovranno essere svolti entro il 30
novembre, per permettere che le risultanze di tali controlli (comprese eventuali rettifiche),
possano essere inserite nella dichiarazione sulla affidabilità della gestione.
La modalità secondo la quale sono effettuate le verifiche di gestione (desk e in loco) sono
descritte nel dettaglio nel “Manuale per le procedure delle verifiche di gestione”.
Controlli: verifiche delle operazioni
Le operazioni di controllo di I livello si svolgono attraverso il sistema informativo SMEC, che
registra e archivia i dati per ciascuna operazione, comprese le verifiche effettuate. Il sistema
informativo supporta il processo dei controlli nelle attività di verifica, consentendo di
fornire le necessarie informazioni agli altri organismi deputati alle verifiche (AdC, AdA).
Il sistema consente l'estrazione di un report per operazione riguardante gli esiti delle
verifiche gestionali, contenente le seguenti informazioni:
- il valore dell’errore rilevato,
- l’importo interessato,
- il tipo di errore e/o l’individuazione della misura intrapresa.
Tale report viene utilizzato ai fini della predisposizione della dichiarazione di gestione e le
relative statistiche vengono regolarmente comunicate agli altri organismi (AdC, AdA).
Controlli: verifiche delle operazioni
Per le operazioni a regia regionale l'attività di verifica ha inizio nel momento in cui la dichiarazione di
spesa inviata dal beneficiario, viene validata dal Responsabile di Azione/Sub - Azione attraverso il
sistema informativo.
Per le operazioni a titolarità regionale l'attività di verifica ha inizio nel momento in cui il Beneficiario
stesso procede alla validazione sul sistema informativo.
La validazione della dichiarazione di spesa determina l'automatica assegnazione del controllo
all'Unità di Controllo competente.
I controlli di I livello dovranno concludersi entro un periodo massimo di 60 giorni.
Il controllore di I livello, selezionata l’operazione da verificare nel sistema, avrà a disposizione tutta
la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, caricata sul sistema informativo
dal beneficiario e validata dal Responsabile di Azione/Sub-azione che ne verifica la completezza e la
pertinenza. È infatti competenza del Responsabile di Sub-Azione tenere il fascicolo in modo che
tutte le attività di controllo vengano agevolate.
Controlli: verifiche delle operazioni
Qualora il fascicolo non sia completo e/o il controllore abbia bisogno di ulteriore
documentazione, questo ha la possibilità di “interrompere il controllo” e i termini di cui
sopra. Il controllo riprende quando saranno disponibili sul sistema le integrazioni
documentali richieste.
Una volta effettuato e convalidato il controllo di I livello, la relativa reportistica (check list e
report), compilata sul sistema informativo e firmata digitalmente, diventa visibile ed
acquisibile al Responsabile di Sub-Azione, che può procedere alla generazione
dell’attestazione di spesa.
Le risultanze delle verifiche di gestione (desk e in loco) sono registrate nel sistema
informatico SMEC, visibili anche agli altri organismi che effettuano i controlli (AdC e AdA).
Autorità di audit
E’ un organismo previsto nel regolamento 1303 per la revisione dei conti (Audit), che:
1) accerta il funzionamento efficiente del sistema di monitoraggio e controllo;
2) pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione, al
fine di garantire l’efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni.
Nel regolamento é indicato inoltre che per ciascun programma operativo lo Stato membro designa
un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit,
funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione.
Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303
L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del
sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni
sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano
su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento
statistico.
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale
dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente
accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è
insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un
parere di audit valido.
Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono
state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese
dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303
Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si
accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello
internazionale in materia
Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di
audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il
metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di
audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata
annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso.
Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è
possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di
audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303
L'autorità di audit prepara:
a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento
finanziario;
b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte
a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di
controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi
operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in
una relazione unica.
Autorità di audit
I controlli di II livello in loco sono effettuati dall’Autorità di Audit in modo indipendente dai controlli di
primo livello. Essi sono svolti su due livelli e prevedono audit di sistema e audit delle operazioni.
1) l’audit di sistema mira a verificare l’efficacia del sistema di Gestione e Controllo nel garantire la
corretta verifica e certificazione delle spese;
2) l’audit delle operazioni è svolto secondo un piano annuale di verifiche mediante attività desk e
verifiche in loco.
A seguito delle attività di controllo, in base alla natura e alla gravità delle irregolarità riscontrate
vengono presi provvedimenti che possono andare da semplici richiami fino alla rideterminazione o
alla revoca parziale o totale del finanziamento, anche attraverso il recupero delle somme già erogate
con relativi interessi, ed essere accompagnati da comunicazioni alla Commissione Europea o all’OLAF
e dall’avvio di procedimenti giudiziari.
Autorità di audit: audit di Sistema (1/3)
Gli Audit di sistema devono essere svolti regolarmente e tempestivamente nel corso dell’anno, in vista
della presentazione del Parere annuale di Audit e in linea con i seguenti orientamenti:
- in relazione all’analisi del Si.Ge.Co. e alla Valutazione del Rischio effettuata, l’AdA può decidere di
svolgere gli Audit di sistema per Programma o per Si.Ge.Co.;
- l’AdA deve analizzare almeno tutti i Requisiti Chiave “essenziali” nel corso del primo anno di
attuazione del PO (con successivi Audit di follow up ogni anno);
- l’AdA dovrebbe avere checklist di controllo e programmi di lavoro adattati ai propri Audit dei
Sistemi, per garantire che tutti i requisiti e le procedure chiave siano coperti tramite Audit completi
e di follow up, così da poter trarre conclusioni sul funzionamento del Si.Ge.Co. fin dalla prima RAC;
- l’AdA deve, inoltre, valutare l’opportunità di integrare le proprie attività di Audit con Audit tematici
sui restanti Requisiti Chiave e su requisiti particolari, in particolare laddove il Rischio sia ritenuto
sistemico. Gli Audit dei Sistemi relativi a specifiche aree tematiche riguardano infatti uno o due
Requisiti Chiave per un gruppo di entità e di Programmi, al fine di valutare un Rischio orizzontale
per la popolazione in esame in relazione a specifiche questioni correlate a tali Requisiti
Autorità di audit: audit di Sistema (2/3)
L’Audit di sistema, avendo come obiettivo quello di consentire all’AdA di trarre conclusioni
attendibili sul corretto ed efficace funzionamento del Sigeco del PO, deve prendere in
particolare esame i seguenti aspetti:
- l’assetto organizzativo delle Autorità/Organismi Intermedi sottoposti ad Audit;
- le procedure di selezione delle operazioni; l’informativa ai Beneficiari;
- i sistemi di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli Audit;
- i sistemi di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini del monitoraggio;
- la gestione finanziaria, le verifiche e l’attuazione degli esiti di Audit;
- l’attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
Autorità di audit: audit di Sistema (2/3)
L’Audit di sistema, avendo come obiettivo quello di consentire all’AdA di trarre conclusioni attendibili
sul corretto ed efficace funzionamento del Sigeco del PO, deve prendere in particolare esame i
seguenti aspetti:
- le verifiche di gestione (verifiche amministrative e verifiche in loco);
- le procedure per il trattamento delle Domande di pagamento presentate dai Beneficiari;
- le procedure per la stesura della Dichiarazione di gestione e del Resoconto annuale dei controlli
effettuati;
- la tenuta di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea e del
corrispondente contributo pubblico versato ai Beneficiari;
- la contabilizzazione degli importi recuperabili, recuperati e ritirati;
- le procedure per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei
conti del Programma Operativo.
Autorità di audit: audit di Sistema
Nel corso della sua attività, l’AdA terrà inoltre conto alle osservazioni della Commissione e da
altri organismi di Audit nazionali e dell’UE (es. Guardia di Finanza, Corte dei Conti italiana,
Corte dei Conti europea, OLAF) rilevate nell’ambito dei controlli di competenza,
monitorandone l’attuazione da parte del soggetto sottoposto ad Audit.
Nel caso in cui, durante l’attuazione del Programma o dei Programmi, il Si.Ge.Co. subisca
modifiche sostanziali, l’AdA dovrebbe eseguire un nuovo Audit dei Sistemi sul Si.Ge.Co.,
ricomprendendo i nuovi aspetti e aggiornando, di conseguenza, la Valutazione del Rischio.
Gli Audit di sistema hanno ad oggetto, per ciascuna Autorità/Organismi sottoposti a verifica, i
Requisiti Chiave (di seguito RC), di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 e alla
Nota EGESIF 14-0010 del 18/12/2014 (Linee Guida per la Commissione e gli Stati membri su
una metodologia comune per la Valutazione dei Sistemi di Gestione e controllo negli Stati
membri), di seguito riepilogati.
Autorità di audit: audit di Sistema
Autorità di audit: audit di Sistema
Autorità di audit: audit di Sistema
I risultati degli Audit di sistema, comprensivi dei test di conformità, costituiscono la base della
Valutazione di affidabilità del Sistema di Gestione e controllo, determinante per la definizione
del livello di fiducia in base al quale calcolare il dimensionamento del Campione di operazioni
da sottoporre ad Audit.
Autorità di audit: audit di Sistema
La Valutazione da parte dell’AdA dovrà avvenire per ciascuna fase, per ciascun Criterio di Valutazione, quindi per
ciascun Requisito Chiave, poi per ciascuna Autorità e infine con riguardo alla conclusione generale sul Si.Ge.Co.
Per ciascuno step, l’AdA adotta le seguenti Categorie di Giudizio, quali definite dalla Nota EGESIF 14-0010:
Categoria 1. Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti: Le
carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul
funzionamento dei requisiti chiave/delle Autorità /del sistema;
Categoria 2. Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti: Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze
hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali/delle Autorità e del sistema. Sono state
formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a Audit dovrà attuare;
Categoria 3. Funziona parzialmente: Sono necessari miglioramenti sostanziali: Sono state riscontrate gravi
carenze che espongono i Fondi al Rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti
chiave/delle Autorità/del sistema è significativo;
Categoria 4. Sostanzialmente non funziona: Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata
che espongono i Fondi al Rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti
principali/delle Autorità/del sistema oggetto di Valutazione è significativo - i requisiti fondamentali/le Autorità/il
sistema oggetto di Valutazione funzionano male o non funzionano affatto.
Autorità di audit: audit delle operazioni
Gli obiettivi degli Audit delle Operazioni, a norma dell’art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014, devono garantire che:
• l’operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del PO, non sia stata materialmente
completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di
finanziamento nell’ambito del Programma Operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di
approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell’audit, relative alla sua funzionalità, al suo
utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.
• le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi
prescritti mostrino l’esistenza di una pista di controllo adeguata, quale quella descritta all’art. 25 del Reg.
(UE) n. 480/2014.
• le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e
all’articolo 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all’articolo 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli
output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del Beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati
relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni
presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prodotti dimostrino l’esistenza di una pista di
controllo adeguata, quale quella descritta all’articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014.
• il contributo pubblico sia stato pagato al Beneficiario in conformità all’articolo 132, paragrafo 1, del Reg. (UE)
n. 1303/2013.
Autorità di audit: audit delle operazioni
- Comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale
dell'operazione;
- Verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate
dall'AdC nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni
livello della pista di controllo.
- Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico, l'Autorità di
Audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario,
audit supplementari.
Autorità di audit: audit delle operazioni
L'Audit delle Operazioni può comprendere, se del caso, le seguenti fasi:
- una fase relativa alla definizione del Campione di operazioni sui cui
effettuare l’Audit;
- una fase (verifica desk) nella quale si analizzano i documenti giustificativi
che costituiscono la pista di controllo, relativi alle operazioni
campionate;
- una fase (verifica in loco) per verificare l’effettività del beneficiario, la
documentazione in originale a supporto dell’operazione e la
realizzazione materiale dell’operazione stessa.
Autorità di audit: audit delle operazioni
La fase di analisi dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di
controllo, relativi all’operazione selezionata, consiste nella verifica della
documentazione amministrativo-contabile in possesso dell'ufficio responsabile
della gestione dell'operazione riguardante la fase di selezione dell'operazione.
Conformemente all’art. 8 del Reg. (UE) n. 1011/2014, il controllo in questo
stadio, attraverso i sistemi di scambio elettronico di dati, rende possibile la
verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata dai
Beneficiari a norma dell'articolo 125, par 5, del Reg. 1303 e consentono Audit
basati sulle informazioni e sui documenti disponibili tramite i sistemi di scambio
elettronico di dati.
Autorità di audit: audit delle operazioni
I documenti cartacei possono essere richiesti solo in casi eccezionali a seguito di
un'analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati
caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati.
Questa fase del controllo ha l'obiettivo di accertare, tra l’altro, se le fasi di selezione e
gestione siano state condotte nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato
di Sorveglianza e in osservanza delle disposizioni contenute nel bando/avviso
pubblico, a partire dalla sua pubblicazione, fino alla selezione dei Beneficiari/Soggetti
Attuatori.
Inoltre, tale fase postula il reperimento di larga parte della documentazione
giustificativa relativa alla certificazione delle spese, senza che essa debba essere
rinvenuta nella eventuale successiva verifica in loco presso il luogo materiale di
esecuzione dell’operazione.
Autorità di audit: audit delle operazioni
Tale proposizione sottende evidentemente due logiche:
(i) la prima è che non è detto che debba esserci obbligatoriamente una
visita in loco;
(ii) la seconda è che la visita in loco ha come obiettivo primario la verifica
sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.
Queste argomentazioni possiedono una particolare rilevanza in ordine al
corretto funzionamento ed alla esaustiva disponibilità delle informazioni e
della documentazione necessaria che devono essere presenti nel sistema
informativo
Autorità di audit: audit delle operazioni
Una buona prassi è quella di aver completato l’analisi della documentazione prima
dell’eventuale esecuzione della verifica in loco, con particolare riferimento agli aspetti
finanziari - regolarità finanziaria, che consente di accertare:
1) la veridicità/ammissibilità della spesa dichiarata dal Soggetto attuatore,
2) l’efficacia e l’efficienza gestionale nel rispetto delle normative comunitarie,
nazionali e regionali in materia, e in particolare:
• l’effettività: effettivo esborso monetario;
• la realità: si basa sulla sussistenza dei beni/servizi acquisiti/resi;
• l’inerenza: collegamento funzionale e temporale tra le spese imputate e azione realizzata;
• la legittimità: esame dei documenti elementari, verifica della regolarità e corretta
contabilizzazione (obblighi civilistici/ fiscali di registrazione contabile);
• la veridicità: corrispondenza tra importo dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi
e la registrazione in contabilità analitica / sezionale e in contabilità generale.
Autorità di audit: audit delle operazioni
Nello specifico, durante la fase di analisi dei documenti giustificativi che
costituiscono la pista di controllo relativi all’operazione selezionata, l’AdA
effettua le seguenti verifiche:
A. verifica della corretta Procedura di informazione ai potenziali
Beneficiari o soggetti attuatori in conformità alla normativa e alle
disposizioni del Programma (soprattutto mediante la verifica,
rispettivamente, degli avvisi pubblici per la selezione dei Beneficiari o
degli atti di gara per la selezione dei soggetti attuatori);
B. verifica della sussistenza di una Procedura idonea per l’acquisizione e la
protocollazione delle domande di contributo, delle manifestazioni di
interesse o delle istanze di partecipazione;
Autorità di audit: audit delle operazioni
C. verifica della idonea organizzazione delle attività di Valutazione delle
domande di contributo, delle manifestazioni di interesse, delle istanze di
partecipazione, dei progetti formativi (es. nomina di una commissione di
Valutazione) e la conformità di tale organizzazione alla normativa e alle
disposizioni previste per il Programma;
D. verifica della corretta applicazione dei criteri di Valutazione delle domande di
contributo, delle manifestazioni di interesse, delle istanze di partecipazione o
dei progetti formativi in conformità sia alle norme amministrative nazionali e
comunitarie (con particolare riferimento a quelle inerenti l’erogazione di aiuti e
gli Appalti pubblici), sia con riferimento alla conformità dei criteri adottati a
quelli che risultano dal Programma;
Autorità di audit: audit delle operazioni
E. Verifica della completezza e della coerenza della documentazione
giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile avente
forza probatoria equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al
contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti;
F. Verifica delle correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal
punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
G. Verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo
consentito dal Programma, dal bando di selezione/di gara, dal
contratto/convenzione e sue eventuali varianti;
Autorità di audit: audit delle operazioni
H. verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa
consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di
riferimento, dal Programma, dal bando di selezione/di gara, dal
contratto/convenzione e sue eventuali varianti;
I. verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui
l’operazione si riferisce), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara,
dal contratto/convenzione e dalle sue eventuali varianti; tale verifica deve
essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione
sottoposta a controllo;
Autorità di audit: audit delle operazioni
J. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al
Beneficiario che richiede l’erogazione del contributo e all’operazione oggetto di
contributo;
K. verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non
cumulabili;
L. verifica della sussistenza di una contabilità separata o di un sistema di
registrazione e codifica interno al sistema contabile del Beneficiario per le spese
sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a valere sul Programma
Operativo;
Autorità di audit: audit delle operazioni
M. verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi
a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal
bando/avviso pubblico di selezione dell’operazione nonché dalla
convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione (Organismo Intermedio) e
Beneficiario;
N. Verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa
comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall’Autorità di
Gestione in relazione al confinanziamento dell’operazione a valere sullo specifico
Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo;
O. Verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle
politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente.
Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco)
Successivamente all’ultimazione dell’analisi dei
documenti giustificativi, che costituiscono la pista di
controllo relativi all’operazione selezionata, l’AdA sulla
base delle proprie valutazioni derivanti da analisi dei
rischi ovvero dal proprio giudizio professionale può
eseguire una verifica allo scopo di verificare la
realizzazione materiale dell’operazione.
Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco)
L’AdA, mediante i controlli in loco sulle operazioni, dovrà verificare i seguenti
aspetti:
a) aspetti amministrativi - conformità alle norme:
• Controllo della conformità agli adempimenti amministrativi attinenti l’esecuzione
dell’operazione e la pubblicità richiesta dalla normativa dell’Unione Europea;
• Controllo dell’ottemperanza alle prescrizioni;
• Controllo di conformità della realizzazione dell’operazione;
b) aspetti realizzativi, tecnici e fisici delle operazioni - regolarità dell’esecuzione:
• rispetto delle tempistiche e delle scadenze;
• rispetto delle modalità di esecuzione delle attività;
• rispetto degli output previsti.
Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco)
A. verifica dell’esistenza e dell’operatività del Beneficiario/Soggetto
attuatore selezionato nell’ambito del Programma, Asse prioritario, gruppo
di operazioni (con particolare riferimento ai Ben privati);
B. verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la
documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la
documentazione giustificativa di spesa) che è prescritta dalla normativa
comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione
dell’operazione, dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di
Gestione (Organismo Intermedio) e Beneficiario;
Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco)
C. verifica della documentazione amministrativa relativa all’operazione che dimostri il suo
corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifichi il diritto all’erogazione del
contributo in favore del Beneficiario richiedente: in particolare, verifica della sussistenza del
contratto/convenzione (o altra forma di impegno giuridicamente vincolante) tra Autorità di
Gestione (Organismo Intermedio) e Beneficiario e della sua coerenza con il bando di
selezione/bando di gara, lista progetti e Programma Operativo;
D. verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell’opera pubblica, della
fornitura di beni e/o servizi, della realizzazione dell’intervento formativo oggetto del
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo.
Analisi di casi ed esercitazione…
Fabrizio Floris
email: fabfloris@tiscali.it
https://www.sardegnaricerche.it/sportellopa/

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Controlli e certificazioni legati ai fondi strutturali - Fabrizio Floris

  • 1. Controlli e certificazioni legati ai fondi strutturali Fabrizio Floris Cagliari, 7 novembre 2019
  • 2. Programma della giornata • Sistemi di gestione e controllo applicati a vari fondi • Autorità di Certificazione • Organismi intermedi • Autorità di Audit • Controlli di I e II livello • Simulazione di casi studio e esercitazioni pratiche
  • 3. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E’ un REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
  • 4. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.
  • 5. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 TITOLO VIII - GESTIONE E CONTROLLO CAPO I Sistemi di gestione e controllo Articolo 72 - Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
  • 6. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8: a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni; e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
  • 7. REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 Articolo 4, paragrafo 8: La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario
  • 8. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Autorità di Gestione - Autorità di Certificazione POR Sardegna FESR 2014-2020 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (versione 2.0 – 12 marzo 2019) Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione (articolo 72 del regolamento (ue) n.1303/2013) APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2068 REP. 125 DEL 12 MARZO 2019
  • 9. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Il SI.GE.CO. del POR Sardegna FESR 2014-2020, rappresenta: 1) l’individuazione della struttura su cui poggia il sistema di gestione e controllo del POR; 2) la descrizione puntuale delle funzioni attribuite alle Autorità, agli Organismi e agli Uffici coinvolti nell’attuazione del Programma nonché delle procedure da questi soggetti poste in essere
  • 10. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO La formulazione del documento costituisce altresì un adempimento da svolgersi in ossequio al dettato regolamentare dell’articolo 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede una “valutazione di conformità” da parte dell’Organismo di Audit Indipendente delle Autorità coinvolte nel Sistema di Gestione e Controllo rispetto ai criteri di designazione di cui all’Allegato XIII dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 relativamente a: (i) l’ambiente di controllo interno; (ii) la gestione del rischio; (iii) le attività di gestione e controllo; (iv) la sorveglianza
  • 11. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Il documento può essere oggetto di revisioni e adeguamenti in risposta a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero in funzione delle esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell’implementazione del POR FESR 2014-2020. Le versioni successive alla presente saranno approvate con determinazione dell’Autorità di Gestione e successivamente pubblicate sul portale SardegnaProgrammazione e trasmesse ai Responsabili di Azione / Sub-Azione e agli Organismi Intermedi (di norma tramite PEC). In ogni caso, nell’elenco delle revisioni saranno registrate le eventuali versioni successive alla presente, con evidenza delle principali modifiche apportate
  • 12. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 1.3. STRUTTURA DEL SISTEMA IL POR FESR 2014–2020 della Regione Sardegna si incardina nella cornice della Programmazione Regionale Unitaria (PRU). In ossequio al criterio di concentrazione tematica delle risorse, che rappresenta uno dei principi cardine della Programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014–2020, e per finalizzare in modo adeguato l’utilizzo delle risorse e delle competenze al perseguimento di obiettivi chiari e quantificabili, la Regione Sardegna adotta un approccio unitario alla programmazione di tutte le risorse rese disponibili dalle diverse fonti finanziarie e orientate alla politica di sviluppo regionale.
  • 13. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Per assicurare unitarietà programmatica, finanziaria e di governance le scelte di policy regionali sono assunte sulla base di un’articolazione di obiettivi comuni a tutte le fonti finanziarie attivabili e sulla concentrazione, integrazione e specializzazione delle risorse finanziarie Per rispondere alle esigenze e alla logica di unitarietà nella programmazione delle risorse e darne concreta attuazione, è stata pertanto definita una struttura organizzativa in grado di legare saldamente la realizzazione del programma di governo con l’individuazione delle priorità strategiche e la programmazione unitaria delle risorse.
  • 14. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO Struttura organizzativa
  • 15. Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria La Cabina di Regia, coordinata dal Presidente o da un suo delegato, è composta: - dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; - dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; - dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, in quanto responsabili delle strutture in cui sono collocate le Autorità che sovrintendono alla sorveglianza e alla gestione dei programmi cofinanziati.
  • 16. Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria Alla Cabina di Regia partecipano, in base a specifiche esigenze, tutti gli Assessori coinvolti a vario titolo nell’attuazione della Programmazione Unitaria. La Cabina di Regia per i propri lavori si avvale di una segreteria composta dal personale del Centro regionale di programmazione e del supporto delle Unità di progetto di coordinamento tecnico.
  • 17. Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria Funzioni (1/2): • coordina tutti i processi della programmazione unitaria; • propone le priorità dell’azione amministrativa per assicurare la selettività e la concentrazione degli interventi; • verifica la coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo delle proposte progettuali della programmazione territoriale provenienti dagli Enti Locali in forma aggregata e le relative fonti di finanziamento, confrontandosi con la conferenza Regione – Enti Locali; • su segnalazione delle unità di progetto valuta eventuali discrasie o ritardi nell’attuazione dei Programmi e segnala alla Giunta soluzioni in ordine alla modifica/integrazione degli stessi al fine di assicurare gli impatti programmati (economici, finanziari e socio territoriali);
  • 18. Sigeco - Cabina di Regia della Programmazione Unitaria Funzioni (2/2): • verifica la coerenza programmatica dei programmi di spesa in riferimento agli obiettivi e ai risultati attesi dei Programmi e ne garantisce l’allineamento con il Programma Regionale di Sviluppo; • coordina i processi di negoziazione e le attività con le Autorità comunitarie e nazionali competenti; • coordina le linee di intervento della cooperazione Territoriale Europea; • elabora proposte per l’aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).
  • 19. Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne Unitaria È una struttura incardinata presso l’Assessorato della Programmazione (…). È composta: - dal Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, che la coordina; - dalle Autorità di Gestione dei fondi FESR, FSE, e FEASR; - dall’Autorità di programmazione del fondo FSC; - dalle Autorità di Certificazione e di Audit - nonché dal Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e dall’Autorità Ambientale regionale. Possono altresì essere chiamati a partecipare alle riunioni dell'Unità, in base a specifiche esigenze, anche i Direttori Generali degli Assessorati coinvolti a vario titolo nell’attuazione della Programmazione Unitaria. L’Unità opera in collegamento con la Cabina di regia e si avvale di una segreteria tecnico – operativa di supporto composta da personale del CRP.
  • 20. Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne Unitaria funzioni (1/2): - l’attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale e predisposizione dei rapporti di verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi; - coordinamento dei processi di monitoraggio della Programmazione Unitaria; - verifica della coerenza programmatica tra gli interventi programmati e le strategie di sviluppo definite nel PRS; - elaborazione di documenti e proposte per accordi e intese tra Enti e Amministrazioni territoriali per il conseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria;
  • 21. Sigeco - Unità di Progetto di coord.to tecnico della Progr.ne Unitaria funzioni (2/2): - responsabilità sul sistema informativo per la Sorveglianza della Programmazione Unitaria; - coordinamento delle attività di comunicazione dei diversi programmi; - supporto tecnico specialistico agli uffici dell’Amministrazione su materie inerenti la Programmazione Unitaria; - impulso alla Cabina di regia per le linee attuative della Cooperazione Territoriale Europea
  • 22. Struttura organizzativa POR FESR (DGR n. 9/16 del 10.03.2015 e DGR n. 23/10 del 12.05.2015) - Autorità di Gestione (AdG); - Autorità di Certificazione (AdC); - Autorità di Audit (AdA).
  • 23. Struttura organizzativa POR FESR La Regione corrisponde all’esigenza di assicurare l’efficace gestione e attuazione degli interventi attivati dal POR, nonché garantirne la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. La Regione ha inteso sia mantenere alcuni elementi del Sistema di gestione e controllo che ha operato nel periodo 2007-2013 - la cui efficacia è comprovata dalla valutazione di conformità nonché dalle operazioni di audit effettuate – sia rafforzare il livello di affidabilità dello stesso, cogliendo tutti gli elementi di novità nonché valorizzando i fattori di enfasi che sono stati introdotti per i SI.GE.CO. 2014-2020.
  • 24. Struttura organizzativa POR FESR Elementi di continuità In particolare, la deliberazione della GR n. 19/9 del 27.5.2014 ha confermato rispetto alla precedente programmazione l’individuazione: - dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014- 2020 presso l'Ufficio del CRP; - dell’Autorità di Certificazione nel Direttore pro tempore del Servizio Autorità di Certificazione, della Direzione generale dei Servizi finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
  • 25. Struttura organizzativa POR FESR Elementi di novità - in base a quanto disposto dalla DGR n. 9/16 del 10.3.2015 la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR è stata assegnata ad un Soggetto con competenze specialistiche in programmazione e gestione dei programmi comunitari diverso dal Direttore pro-tempore del Centro Regionale di Programmazione; - la presenza di Organismi Intermedi (OI) limitata ai casi di delega di funzioni dell’AdG anche a soggetti esterni al sistema Regione; - la definizione di un sistema di controllo di I livello secondo un modello caratterizzato da un forte coordinamento esercitato a livello centrale dall’Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione.
  • 26. Struttura organizzativa POR FESR Le tre Autorità esercitano le funzioni indicate agli artt. 125-126-127 del Regolamento nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di separazione delle funzioni (art. 72 Regolamento)
  • 27. Autorità di Certificazione L’Autorità di Certificazione del PO FESR Sardegna 2014-2020 e del PO FSE Sardegna 2014-2020 è stata individuata all’interno dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Direzione Generale dei Servizi finanziari Servizio Autorità di Certificazione ed è posta in posizione di indipendenza e di netta separazione gerarchica e funzionale sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Audit.
  • 28. Autorità di Certificazione L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del programma operativo. L’AC ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione Europea: • le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza; • la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell’Autorità di Gestione, nonché dal parere e dal rapporto di controllo dell’Autorità di Audit.
  • 29. Autorità di Certificazione: funzioni svolte L’Autorità di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: • elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e certifica che provengono da sistemi di contabilità affidabili, che sono basate su documenti giustificativi verificabili e che sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione • preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento Finanziario 966/2012 • certificare la completezza, l’esattezza e la veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile
  • 30. Organismi Intermedi Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Amministrazione regionale può designare, anche successivamente all’avvio del Programma, uno o più organismi intermedi cui affidare la gestione di una parte del Programma Operativo ovvero che svolgano una parte dei compiti dell’AdG, sotto la responsabilità di detta Autorità. I compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l’AdG, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione bilaterale tra le parti.
  • 31. Organismi Intermedi: individuazione L’individuazione degli OI avviene con i seguenti possibili percorsi: 1) l’Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali ovvero strutture dell’Amministrazione regionale, a livello di Direzione Generale, Servizi o Enti regionali, per le materie di loro competenza; 2) sotto la propria responsabilità l’Amministrazione regionale, ed eventualmente gli altri soggetti di cui al punto 1), nell’esecuzione delle operazioni possono avvalersi dei seguenti organismi intermedi, precedentemente individuati dall’Amministrazione regionale: a) soggetti interamente pubblici, anche costituiti come società secondo le varie forme previste dal diritto privato aventi il carattere di società in house; b) altri soggetti pubblici, anche costituiti come società secondo le varie forme previste dal diritto privato, non aventi il carattere di società in house dell’Amministrazione; c) soggetti privati con competenze specialistiche.
  • 32. Organismi Intermedi: individuazione (2) L’individuazione dei soggetti descritti alla lettera a) è effettuata con apposito atto; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alla lettera b) è effettuata con atto o con una procedura ad evidenza pubblica; infine la selezione dei soggetti di cui alla lettera c) sarà svolta mediante procedure ad evidenza pubblica. L’atto di delega viene sottoscritto previa valutazione dell’AdG circa il possesso da parte del soggetto delegato di adeguate capacità e competenze nel settore interessato e, nel caso le funzioni delegate lo richiedano, in materia di gestione amministrativa e finanziaria nonché della capacità di assumere gli impegni derivanti dall’accordo
  • 33. Organismi Intermedi: individuazione (3) La procedura prevede: - la presentazione all’AdG di un documento che dimostri la capacità dell’organismo intermedio di svolgere i compiti delegati in particolare attraverso un organigramma, un funzionigramma e una descrizione delle procedure di rendicontazione che l’OI intende adottare nell’esercizio delle funzioni delegate. L’AdG valuta la congruità delle informazioni fornite e, nel caso lo ritenga opportuno, richiedere modifiche o integrazioni. - la sottoscrizione di un accordo (atto di delega), che contenga la definizione dei compiti delegati, una descrizione delle responsabilità e degli obblighi rispettivi dell’OI e dell’AdG, una dichiarazione relativa alla verifica da parte dell'AdG della capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati nonché una descrizione delle procedure di rendicontazione. L'atto di delega stabilisce la delega di funzioni dell’AdG all’OI
  • 34. Autorità di Audit L’Autorità di Audit, ai sensi dei Regolamenti, è un'Autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale designato per ciascun Programma Operativo dall’Amministrazione titolare di PO, responsabile dello svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. Tale Autorità è funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione essendo un unità di progetto incardinata all’interno della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna.
  • 35. Compiti e funzioni dell’Autorità di Audit I compiti e le funzioni dell’Autorità di Audit per il periodo di programmazione 2014-2020 sono disciplinati dall’articolo 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In particolare: - garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo; - garantire lo svolgimento di attività di audit su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate («i controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico») ; - predisporre, entro otto mesi dall'adozione del Programma Operativo, una Strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit.
  • 36. Compiti e funzioni dell’Autorità di Audit (2) assicurare, durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020, un processo continuo di elaborazione delle informazioni raccolte attraverso gli audit dei sistemi e delle operazioni preparare, per ogni esercizio contabile, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso: - un Parere di audit sui conti predisposti dall’AdC e avvallati dall’AdG, e sul riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati; - una Relazione di controllo annuale che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
  • 37. Separazione di funzioni tra Autorità Le tre autorità (di Gestione, di Certificazione e di Audit), individuate e sinteticamente descritte nel POR svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di separazione delle funzioni (art. 123 Reg. (UE) n. 1303/2013). Le autorità AdG, AdC e AdA sono organizzate come uffici funzionalmente autonomi e distinti. Le tre autorità non hanno fra loro alcuna dipendenza reciproca. La legge nazionale (421/1991) e quella regionale (L.R. 31/1998) garantiscono, inoltre, la netta separazione delle funzioni amministrative da quelle politiche.
  • 38. Separazione di funzioni: ADG ADC L’ufficio dell’Autorità di Gestione non è sottoposto all’articolazione gerarchica della Legge Regionale n.31/98 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) che prevede un’articolazione in Direzione Generale, Servizi e Settori. L’Autorità di Gestione è un'unità organizzativa speciale della Direzione generale del Centro regionale di programmazione, separata e indipendente dalla Direzione Generale della programmazione, da cui invece dipende l’AdC. Entrambe le direzioni generali fanno parte dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La funzione di Autorità di Certificazione è attribuita al Dirigente pro tempore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito e Assetto del Territorio.
  • 39. Separazione di funzioni: ADA L'Autorità di Audit (delibera G.R. n.12/6 del 05.03.2013): la GR ne ha a trasferito le funzioni e i compiti dall’Ufficio di controllo di II livello dell’Ufficio Ispettivo della Presidenza alla Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, trasferendo contestualmente anche le risorse finanziarie, strumentali e umane e superando la criticità evidenziata dalla Commissione Europea nella precedente programmazione, quando, a seguito di un audit della DG Regio era stata evidenziata dalla Commissione Europea la carenza del requisito di indipendenza funzionale dell’Autorità di Audit, individuata nella figura di un "dirigente ispettore", criticità evidenziata, peraltro, dalla stessa AdA nel Rapporto Annuale sull’Audit di sistema del 20121. La scelta di collocare l'Autorità di Audit in staff al vertice dell'Amministrazione regionale fornisce adeguata risposta alle indicazioni contenute nella circolare MEF-RGS-IGRUE n. 47832 del 30 maggio 2014, e garantisce l'indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale dell'Ufficio, con particolare riferimento alla posizione ricoperta nell'organigramma dai centri di gestione e certificazione.
  • 40. Controlli L’AdG ha fatto la scelta di organizzare l’attività di controllo di I livello secondo un modello caratterizzato da un forte coordinamento esercitato a livello centrale dall’Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione, garantendo la separazione funzionale e gerarchica. Il sistema di Controllo di I livello del POR FESR 2014/2020 è articolato nel seguente modo: • Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione; • Unità di Controllo istituite (ai sensi della Circolare n.1 del 21/12/2015 e ss.mm.ii.) presso gli Assessorati impegnati nella gestione del Programma;
  • 42. Controlli Per il corretto adempimento delle prescrizioni regolamentari in materia di verifiche di gestione e misure antifrode ai sensi dell'art. 125 commi 4, 5 e 6, l’Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione si avvale: • della struttura interna di supporto (figure Senior e Junior appositamente selezionate); • dell’Assistenza tecnica ai controlli di I livello (esterna)
  • 43. Controlli: articolo 125 Funzioni dell’ADG (comma 4) 4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'ADG: a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione; c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g); e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario. In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione
  • 44. Controlli: articolo 125 Funzioni dell’ADG (comma 5-6) 5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; b) verifiche sul posto delle operazioni. La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso. 6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
  • 45. Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG Funzioni (1/2): • effettua le verifiche di gestione sull’intero Programma; • esegue gli audit di sistema sugli Organismi Intermedi, e nell’ambito di quest’attività, la ripetizione, a campione, dei controlli effettuati dall’OI sulle singole operazioni da questi gestiti; • elabora e aggiorna il Manuale delle procedure per il controllo di I livello e la sua reportistica (check list e report) differenziata per tipologia di operazione e per macroprocesso; • gestisce la comunicazione alla Commissione Europea delle schede sulle irregolarità e le frodi rilevate sul Programma;
  • 46. Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG Funzioni (2/2): • Coordina ed effettua il monitoraggio del contradditorio con l’AdA; • Coordina e supporta lo svolgimento delle attività degli auditor esterni (tra cui la Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, ecc…); • Alimenta la sezione del sistema SMEC dedicata ai controlli effettuati sul Programma da auditor esterni; • Predispone il Piano annuale dei controlli in loco; • Elabora il Riepilogo annuale dei controlli.
  • 47. Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG Nell’ambito della pianificazione di tutte le attività di controllo del Programma, l’Ufficio di Controllo di I livello costituito presso l’Autorità di Gestione, si avvale di specifiche Unità di controllo, costituite presso le Direzioni Generali anche all’interno del medesimo Servizio coinvolto nella gestione del Programma. Tali Unità sono costituite da uno o più referenti, e svolgono le seguenti funzioni: • fornire tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’attività di controllo; • verificare la completezza della documentazione da sottoporre a controllo; • autorizzare l’attivazione delle verifiche di gestione svolte dall’Ufficio di controllo istituito presso l’Autorità di Gestione.
  • 48. Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG Nel rispetto del principio di separazione funzionale e gerarchica, le verifiche sono svolte dall’Ufficio di Controllo di I livello anche qualora l’Autorità di Gestione sia beneficiario, salvo il caso in cui vi possa essere un confitto di interessi diretto (ad esempio contratti di Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività di controllo di I livello); per tali operazioni le verifiche di gestione sono incardinate presso un'altra struttura del CRP che non si occupa delle attività di gestione e controllo del POR relativamente a tali operazioni.
  • 49. Ufficio di Controllo di I livello presso l’AdG Nel rispetto del principio di separazione funzionale e gerarchica, le verifiche sono svolte dall’Ufficio di Controllo di I livello anche qualora l’Autorità di Gestione sia beneficiario, salvo il caso in cui vi possa essere un confitto di interessi diretto (ad esempio contratti di Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività di controllo di I livello); per tali operazioni le verifiche di gestione sono incardinate presso un'altra struttura del CRP che non si occupa delle attività di gestione e controllo del POR relativamente a tali operazioni.
  • 50. Controlli: procedure per le verifiche delle operazioni Ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG è responsabile della gestione e dell’attuazione del Programma secondo il principio della sana gestione finanziaria. In particolare valutare e accertare, attraverso meccanismi codificati di verifica, l’ammissibilità della spesa rendicontata alla Commissione Europea, sulla base dei principi di effettività, legittimità e documentabilità. Si fa riferimento ai controlli di I livello, controlli da esercitare in concomitanza con la gestione del Programma e diretti a verificare sia la corretta esecuzione delle operazioni e delle spese dichiarate dai Beneficiari, sia la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato, di ambiente, pari opportunità e non discriminazione, sia, infine, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, oltre che degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
  • 51. Controlli: procedure per le verifiche delle operazioni L’AdG ha la responsabilità generale delle verifiche di gestione, ma nel caso in cui i compiti legati alla corretta attuazione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, siano delegati agli OI, deve ottenere la garanzia che tali compiti siano eseguiti correttamente e che il sistema di controllo interno includa le verifiche da parte dell’OI sulle dichiarazioni di spesa presentate dal beneficiario. Per fare questo l'AdG effettua controlli di sistema, diretti a verificare le attività di definizione ed implementazione delle procedure necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema dei controlli di primo livello ai diversi livelli di responsabilità e delega. La verifica in questione prevede anche la ripetizione del controllo su singole operazioni, selezionate tra quelle gestite dall’OI in base alla dimensione finanziaria e alla complessità gestionale.
  • 52. Controlli: verifiche delle operazioni Le verifiche di cui all’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comprendono due elementi chiave: 1) le verifiche amministrative - contabili (desk) rispetto a ciascuna domanda di rimborso del Beneficiario (dichiarazione di spesa); 2) le verifiche in loco da effettuarsi su base campionaria. Tutte le verifiche di gestione devono essere concluse in tempo utile al fine di permettere alle varie autorità la trasmissione dei documenti elencati all’art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, nella pianificazione delle verifiche e nella predisposizione degli strumenti di lavoro, l’AdG considera i rischi di frode e mette in atto procedure chiare per garantire che eventuali casi di frode o sospetta frode siano prontamente affrontati (rif. paragrafo 2.1.4. del sigeco)
  • 53. Controlli: verifiche delle operazioni I controlli amministrativo- contabili (desk) sono propedeutici alla certificazione della spesa, vengono effettuati sulla fase della selezione/individuazione dell’operazione, del finanziamento, dell’attuazione degli interventi, della rendicontazione della spesa, e sono differenziati per tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizioni di beni e servizi, aiuti alle imprese, SF). Tali controlli riguardano il 100% dei progetti finanziati.
  • 54. Controlli: verifiche delle operazioni Il documento Egesif_14-0012_02 finale (Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione), introduce la possibilità di derogare alla regola secondo la quale, all’interno della singola operazione, tutti i giustificativi di spesa e di pagamento debbano essere verificati. Si legge infatti che sebbene questo sia auspicabile, in certi casi è difficilmente attuabile. Ci si riferisce al fatto che all’interno di ciascuna dichiarazione di spesa (domanda di rimborso), possa essere fatta una selezione dei giustificativi da verificare, se debitamente giustificata. L’AdG ha deciso di avvalersi di questa possibilità, valutando secondo il caso specifico in relazione alla numerosità dei giustificativi di spesa e alla tipologia di spesa da sottoporre a verifica. I parametri e la metodologia di campionamento sono definiti nel dettaglio nel Manuale delle procedure per le verifiche di gestione.
  • 55. Controlli: verifiche delle operazioni I controlli in loco vengono effettuati in un momento successivo rispetto alle verifiche amministrative, e successivamente alla certificazione delle spese. Sono finalizzati a verificare alcuni elementi relativi alla legalità e alla regolarità delle spese che non possono essere accertati attraverso le verifiche amministrative. La verifica in loco verte quindi sull’effettività dell’operazione, la fornitura del bene o del servizio in conformità con i termini e le condizioni dell’accordo (contratto/convenzione), i progressi fisici e il rispetto delle norme dell’Unione sulla pubblicità.
  • 56. Controlli: verifiche delle operazioni I controlli in loco vengono effettuati in un momento successivo rispetto alle verifiche amministrative, e successivamente alla certificazione delle spese. Sono finalizzati a verificare alcuni elementi relativi alla legalità e alla regolarità delle spese che non possono essere accertati attraverso le verifiche amministrative. La verifica in loco verte quindi sull’effettività dell’operazione, la fornitura del bene o del servizio in conformità con i termini e le condizioni dell’accordo (contratto/convenzione), i progressi fisici e il rispetto delle norme dell’Unione sulla pubblicità.
  • 57. Controlli: verifiche delle operazioni I controlli in loco vengono effettati su base campionaria, data la numerosità dei progetti e l’eccessiva onerosità di svolgere verifiche in loco sul 100% delle operazioni finanziate. L’AdG, per il tramite dell’Ufficio di Controllo di I livello del CRP elabora un Piano dei controlli in loco annuale redatto sulla base di uno specifico metodo di campionamento basato sull’analisi dei rischi (descritto in modo puntuale nel Manuale per le procedure delle verifiche di gestione), prendendo in considerazione la spesa sostenuta nel periodo contabile (1 luglio-30 giugno) e certificata entro il 31 luglio di ogni anno.
  • 58. Controlli: verifiche delle operazioni La dimensione del campione terrà in considerazione il livello di rischio, identificato in base alla tipologia di Beneficiari e di operazioni e riguarderà almeno il 10% della spesa (in presenza di analisi dei rischi con bassa rischiosità). La verifica in loco dei progetti si articola in verifiche differenziate per ogni tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, aiuti alle imprese, SF).
  • 59. Controlli: verifiche delle operazioni L’intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipende: • dalla complessità dell’operazione, • dall’ammontare del sostegno pubblico ad una operazione, • dal livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione, • dall’estensione dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative • dal fatto che i progetti siano ben avviati, sia in termini di progresso fisico che finanziario.
  • 60. Controlli: verifiche delle operazioni L’elaborazione del campione e i relativi controlli in loco dovranno essere svolti entro il 30 novembre, per permettere che le risultanze di tali controlli (comprese eventuali rettifiche), possano essere inserite nella dichiarazione sulla affidabilità della gestione. La modalità secondo la quale sono effettuate le verifiche di gestione (desk e in loco) sono descritte nel dettaglio nel “Manuale per le procedure delle verifiche di gestione”.
  • 61. Controlli: verifiche delle operazioni Le operazioni di controllo di I livello si svolgono attraverso il sistema informativo SMEC, che registra e archivia i dati per ciascuna operazione, comprese le verifiche effettuate. Il sistema informativo supporta il processo dei controlli nelle attività di verifica, consentendo di fornire le necessarie informazioni agli altri organismi deputati alle verifiche (AdC, AdA). Il sistema consente l'estrazione di un report per operazione riguardante gli esiti delle verifiche gestionali, contenente le seguenti informazioni: - il valore dell’errore rilevato, - l’importo interessato, - il tipo di errore e/o l’individuazione della misura intrapresa. Tale report viene utilizzato ai fini della predisposizione della dichiarazione di gestione e le relative statistiche vengono regolarmente comunicate agli altri organismi (AdC, AdA).
  • 62. Controlli: verifiche delle operazioni Per le operazioni a regia regionale l'attività di verifica ha inizio nel momento in cui la dichiarazione di spesa inviata dal beneficiario, viene validata dal Responsabile di Azione/Sub - Azione attraverso il sistema informativo. Per le operazioni a titolarità regionale l'attività di verifica ha inizio nel momento in cui il Beneficiario stesso procede alla validazione sul sistema informativo. La validazione della dichiarazione di spesa determina l'automatica assegnazione del controllo all'Unità di Controllo competente. I controlli di I livello dovranno concludersi entro un periodo massimo di 60 giorni. Il controllore di I livello, selezionata l’operazione da verificare nel sistema, avrà a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, caricata sul sistema informativo dal beneficiario e validata dal Responsabile di Azione/Sub-azione che ne verifica la completezza e la pertinenza. È infatti competenza del Responsabile di Sub-Azione tenere il fascicolo in modo che tutte le attività di controllo vengano agevolate.
  • 63. Controlli: verifiche delle operazioni Qualora il fascicolo non sia completo e/o il controllore abbia bisogno di ulteriore documentazione, questo ha la possibilità di “interrompere il controllo” e i termini di cui sopra. Il controllo riprende quando saranno disponibili sul sistema le integrazioni documentali richieste. Una volta effettuato e convalidato il controllo di I livello, la relativa reportistica (check list e report), compilata sul sistema informativo e firmata digitalmente, diventa visibile ed acquisibile al Responsabile di Sub-Azione, che può procedere alla generazione dell’attestazione di spesa. Le risultanze delle verifiche di gestione (desk e in loco) sono registrate nel sistema informatico SMEC, visibili anche agli altri organismi che effettuano i controlli (AdC e AdA).
  • 64. Autorità di audit E’ un organismo previsto nel regolamento 1303 per la revisione dei conti (Audit), che: 1) accerta il funzionamento efficiente del sistema di monitoraggio e controllo; 2) pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione, al fine di garantire l’efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni. Nel regolamento é indicato inoltre che per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione.
  • 65. Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303 L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
  • 66. Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303 Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
  • 67. Autorità di audit: Articolo 127 Reg 1303 L'autorità di audit prepara: a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario; b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.
  • 68. Autorità di audit I controlli di II livello in loco sono effettuati dall’Autorità di Audit in modo indipendente dai controlli di primo livello. Essi sono svolti su due livelli e prevedono audit di sistema e audit delle operazioni. 1) l’audit di sistema mira a verificare l’efficacia del sistema di Gestione e Controllo nel garantire la corretta verifica e certificazione delle spese; 2) l’audit delle operazioni è svolto secondo un piano annuale di verifiche mediante attività desk e verifiche in loco. A seguito delle attività di controllo, in base alla natura e alla gravità delle irregolarità riscontrate vengono presi provvedimenti che possono andare da semplici richiami fino alla rideterminazione o alla revoca parziale o totale del finanziamento, anche attraverso il recupero delle somme già erogate con relativi interessi, ed essere accompagnati da comunicazioni alla Commissione Europea o all’OLAF e dall’avvio di procedimenti giudiziari.
  • 69. Autorità di audit: audit di Sistema (1/3) Gli Audit di sistema devono essere svolti regolarmente e tempestivamente nel corso dell’anno, in vista della presentazione del Parere annuale di Audit e in linea con i seguenti orientamenti: - in relazione all’analisi del Si.Ge.Co. e alla Valutazione del Rischio effettuata, l’AdA può decidere di svolgere gli Audit di sistema per Programma o per Si.Ge.Co.; - l’AdA deve analizzare almeno tutti i Requisiti Chiave “essenziali” nel corso del primo anno di attuazione del PO (con successivi Audit di follow up ogni anno); - l’AdA dovrebbe avere checklist di controllo e programmi di lavoro adattati ai propri Audit dei Sistemi, per garantire che tutti i requisiti e le procedure chiave siano coperti tramite Audit completi e di follow up, così da poter trarre conclusioni sul funzionamento del Si.Ge.Co. fin dalla prima RAC; - l’AdA deve, inoltre, valutare l’opportunità di integrare le proprie attività di Audit con Audit tematici sui restanti Requisiti Chiave e su requisiti particolari, in particolare laddove il Rischio sia ritenuto sistemico. Gli Audit dei Sistemi relativi a specifiche aree tematiche riguardano infatti uno o due Requisiti Chiave per un gruppo di entità e di Programmi, al fine di valutare un Rischio orizzontale per la popolazione in esame in relazione a specifiche questioni correlate a tali Requisiti
  • 70. Autorità di audit: audit di Sistema (2/3) L’Audit di sistema, avendo come obiettivo quello di consentire all’AdA di trarre conclusioni attendibili sul corretto ed efficace funzionamento del Sigeco del PO, deve prendere in particolare esame i seguenti aspetti: - l’assetto organizzativo delle Autorità/Organismi Intermedi sottoposti ad Audit; - le procedure di selezione delle operazioni; l’informativa ai Beneficiari; - i sistemi di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli Audit; - i sistemi di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini del monitoraggio; - la gestione finanziaria, le verifiche e l’attuazione degli esiti di Audit; - l’attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
  • 71. Autorità di audit: audit di Sistema (2/3) L’Audit di sistema, avendo come obiettivo quello di consentire all’AdA di trarre conclusioni attendibili sul corretto ed efficace funzionamento del Sigeco del PO, deve prendere in particolare esame i seguenti aspetti: - le verifiche di gestione (verifiche amministrative e verifiche in loco); - le procedure per il trattamento delle Domande di pagamento presentate dai Beneficiari; - le procedure per la stesura della Dichiarazione di gestione e del Resoconto annuale dei controlli effettuati; - la tenuta di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea e del corrispondente contributo pubblico versato ai Beneficiari; - la contabilizzazione degli importi recuperabili, recuperati e ritirati; - le procedure per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti del Programma Operativo.
  • 72. Autorità di audit: audit di Sistema Nel corso della sua attività, l’AdA terrà inoltre conto alle osservazioni della Commissione e da altri organismi di Audit nazionali e dell’UE (es. Guardia di Finanza, Corte dei Conti italiana, Corte dei Conti europea, OLAF) rilevate nell’ambito dei controlli di competenza, monitorandone l’attuazione da parte del soggetto sottoposto ad Audit. Nel caso in cui, durante l’attuazione del Programma o dei Programmi, il Si.Ge.Co. subisca modifiche sostanziali, l’AdA dovrebbe eseguire un nuovo Audit dei Sistemi sul Si.Ge.Co., ricomprendendo i nuovi aspetti e aggiornando, di conseguenza, la Valutazione del Rischio. Gli Audit di sistema hanno ad oggetto, per ciascuna Autorità/Organismi sottoposti a verifica, i Requisiti Chiave (di seguito RC), di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 e alla Nota EGESIF 14-0010 del 18/12/2014 (Linee Guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la Valutazione dei Sistemi di Gestione e controllo negli Stati membri), di seguito riepilogati.
  • 73. Autorità di audit: audit di Sistema
  • 74. Autorità di audit: audit di Sistema
  • 75. Autorità di audit: audit di Sistema I risultati degli Audit di sistema, comprensivi dei test di conformità, costituiscono la base della Valutazione di affidabilità del Sistema di Gestione e controllo, determinante per la definizione del livello di fiducia in base al quale calcolare il dimensionamento del Campione di operazioni da sottoporre ad Audit.
  • 76. Autorità di audit: audit di Sistema La Valutazione da parte dell’AdA dovrà avvenire per ciascuna fase, per ciascun Criterio di Valutazione, quindi per ciascun Requisito Chiave, poi per ciascuna Autorità e infine con riguardo alla conclusione generale sul Si.Ge.Co. Per ciascuno step, l’AdA adotta le seguenti Categorie di Giudizio, quali definite dalla Nota EGESIF 14-0010: Categoria 1. Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti: Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/delle Autorità /del sistema; Categoria 2. Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti: Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali/delle Autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a Audit dovrà attuare; Categoria 3. Funziona parzialmente: Sono necessari miglioramenti sostanziali: Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al Rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/delle Autorità/del sistema è significativo; Categoria 4. Sostanzialmente non funziona: Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al Rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/delle Autorità/del sistema oggetto di Valutazione è significativo - i requisiti fondamentali/le Autorità/il sistema oggetto di Valutazione funzionano male o non funzionano affatto.
  • 77. Autorità di audit: audit delle operazioni Gli obiettivi degli Audit delle Operazioni, a norma dell’art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014, devono garantire che: • l’operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del PO, non sia stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell’ambito del Programma Operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell’audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere. • le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti mostrino l’esistenza di una pista di controllo adeguata, quale quella descritta all’art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014. • le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché all’articolo 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del Beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prodotti dimostrino l’esistenza di una pista di controllo adeguata, quale quella descritta all’articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014. • il contributo pubblico sia stato pagato al Beneficiario in conformità all’articolo 132, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
  • 78. Autorità di audit: audit delle operazioni - Comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione; - Verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'AdC nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. - Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico, l'Autorità di Audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari.
  • 79. Autorità di audit: audit delle operazioni L'Audit delle Operazioni può comprendere, se del caso, le seguenti fasi: - una fase relativa alla definizione del Campione di operazioni sui cui effettuare l’Audit; - una fase (verifica desk) nella quale si analizzano i documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo, relativi alle operazioni campionate; - una fase (verifica in loco) per verificare l’effettività del beneficiario, la documentazione in originale a supporto dell’operazione e la realizzazione materiale dell’operazione stessa.
  • 80. Autorità di audit: audit delle operazioni La fase di analisi dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo, relativi all’operazione selezionata, consiste nella verifica della documentazione amministrativo-contabile in possesso dell'ufficio responsabile della gestione dell'operazione riguardante la fase di selezione dell'operazione. Conformemente all’art. 8 del Reg. (UE) n. 1011/2014, il controllo in questo stadio, attraverso i sistemi di scambio elettronico di dati, rende possibile la verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata dai Beneficiari a norma dell'articolo 125, par 5, del Reg. 1303 e consentono Audit basati sulle informazioni e sui documenti disponibili tramite i sistemi di scambio elettronico di dati.
  • 81. Autorità di audit: audit delle operazioni I documenti cartacei possono essere richiesti solo in casi eccezionali a seguito di un'analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati. Questa fase del controllo ha l'obiettivo di accertare, tra l’altro, se le fasi di selezione e gestione siano state condotte nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e in osservanza delle disposizioni contenute nel bando/avviso pubblico, a partire dalla sua pubblicazione, fino alla selezione dei Beneficiari/Soggetti Attuatori. Inoltre, tale fase postula il reperimento di larga parte della documentazione giustificativa relativa alla certificazione delle spese, senza che essa debba essere rinvenuta nella eventuale successiva verifica in loco presso il luogo materiale di esecuzione dell’operazione.
  • 82. Autorità di audit: audit delle operazioni Tale proposizione sottende evidentemente due logiche: (i) la prima è che non è detto che debba esserci obbligatoriamente una visita in loco; (ii) la seconda è che la visita in loco ha come obiettivo primario la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione. Queste argomentazioni possiedono una particolare rilevanza in ordine al corretto funzionamento ed alla esaustiva disponibilità delle informazioni e della documentazione necessaria che devono essere presenti nel sistema informativo
  • 83. Autorità di audit: audit delle operazioni Una buona prassi è quella di aver completato l’analisi della documentazione prima dell’eventuale esecuzione della verifica in loco, con particolare riferimento agli aspetti finanziari - regolarità finanziaria, che consente di accertare: 1) la veridicità/ammissibilità della spesa dichiarata dal Soggetto attuatore, 2) l’efficacia e l’efficienza gestionale nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, e in particolare: • l’effettività: effettivo esborso monetario; • la realità: si basa sulla sussistenza dei beni/servizi acquisiti/resi; • l’inerenza: collegamento funzionale e temporale tra le spese imputate e azione realizzata; • la legittimità: esame dei documenti elementari, verifica della regolarità e corretta contabilizzazione (obblighi civilistici/ fiscali di registrazione contabile); • la veridicità: corrispondenza tra importo dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi e la registrazione in contabilità analitica / sezionale e in contabilità generale.
  • 84. Autorità di audit: audit delle operazioni Nello specifico, durante la fase di analisi dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo relativi all’operazione selezionata, l’AdA effettua le seguenti verifiche: A. verifica della corretta Procedura di informazione ai potenziali Beneficiari o soggetti attuatori in conformità alla normativa e alle disposizioni del Programma (soprattutto mediante la verifica, rispettivamente, degli avvisi pubblici per la selezione dei Beneficiari o degli atti di gara per la selezione dei soggetti attuatori); B. verifica della sussistenza di una Procedura idonea per l’acquisizione e la protocollazione delle domande di contributo, delle manifestazioni di interesse o delle istanze di partecipazione;
  • 85. Autorità di audit: audit delle operazioni C. verifica della idonea organizzazione delle attività di Valutazione delle domande di contributo, delle manifestazioni di interesse, delle istanze di partecipazione, dei progetti formativi (es. nomina di una commissione di Valutazione) e la conformità di tale organizzazione alla normativa e alle disposizioni previste per il Programma; D. verifica della corretta applicazione dei criteri di Valutazione delle domande di contributo, delle manifestazioni di interesse, delle istanze di partecipazione o dei progetti formativi in conformità sia alle norme amministrative nazionali e comunitarie (con particolare riferimento a quelle inerenti l’erogazione di aiuti e gli Appalti pubblici), sia con riferimento alla conformità dei criteri adottati a quelli che risultano dal Programma;
  • 86. Autorità di audit: audit delle operazioni E. Verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile avente forza probatoria equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti; F. Verifica delle correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale); G. Verifica dell’ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e sue eventuali varianti;
  • 87. Autorità di audit: audit delle operazioni H. verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e sue eventuali varianti; I. verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l’operazione si riferisce), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e dalle sue eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
  • 88. Autorità di audit: audit delle operazioni J. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Beneficiario che richiede l’erogazione del contributo e all’operazione oggetto di contributo; K. verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili; L. verifica della sussistenza di una contabilità separata o di un sistema di registrazione e codifica interno al sistema contabile del Beneficiario per le spese sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo;
  • 89. Autorità di audit: audit delle operazioni M. verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso pubblico di selezione dell’operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione (Organismo Intermedio) e Beneficiario; N. Verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall’Autorità di Gestione in relazione al confinanziamento dell’operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo; O. Verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente.
  • 90. Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco) Successivamente all’ultimazione dell’analisi dei documenti giustificativi, che costituiscono la pista di controllo relativi all’operazione selezionata, l’AdA sulla base delle proprie valutazioni derivanti da analisi dei rischi ovvero dal proprio giudizio professionale può eseguire una verifica allo scopo di verificare la realizzazione materiale dell’operazione.
  • 91. Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco) L’AdA, mediante i controlli in loco sulle operazioni, dovrà verificare i seguenti aspetti: a) aspetti amministrativi - conformità alle norme: • Controllo della conformità agli adempimenti amministrativi attinenti l’esecuzione dell’operazione e la pubblicità richiesta dalla normativa dell’Unione Europea; • Controllo dell’ottemperanza alle prescrizioni; • Controllo di conformità della realizzazione dell’operazione; b) aspetti realizzativi, tecnici e fisici delle operazioni - regolarità dell’esecuzione: • rispetto delle tempistiche e delle scadenze; • rispetto delle modalità di esecuzione delle attività; • rispetto degli output previsti.
  • 92. Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco) A. verifica dell’esistenza e dell’operatività del Beneficiario/Soggetto attuatore selezionato nell’ambito del Programma, Asse prioritario, gruppo di operazioni (con particolare riferimento ai Ben privati); B. verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa) che è prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell’operazione, dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione (Organismo Intermedio) e Beneficiario;
  • 93. Ada: audit delle operazioni (Controlli in Loco) C. verifica della documentazione amministrativa relativa all’operazione che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifichi il diritto all’erogazione del contributo in favore del Beneficiario richiedente: in particolare, verifica della sussistenza del contratto/convenzione (o altra forma di impegno giuridicamente vincolante) tra Autorità di Gestione (Organismo Intermedio) e Beneficiario e della sua coerenza con il bando di selezione/bando di gara, lista progetti e Programma Operativo; D. verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell’opera pubblica, della fornitura di beni e/o servizi, della realizzazione dell’intervento formativo oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo.
  • 94. Analisi di casi ed esercitazione…