1. La direttiva BRRD
(Bank Recovery and Resolution Directive)
dal bail-out al bail-in
Giovedì, 18 Febbraio 2016
informazione rotariana
a cura di Michele Tucci
2. La direttiva BRRD
dal bail-out al bail-in
Introduce in tutti i paesi europei regole
armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle
banche e degli altri intermediari;
La direttiva attribuisce alle autorità di risoluzione
diversi poteri e strumenti – si spera – idonei a
prevenire per tempo o gestire le crisi al meglio,
evitando ricadute sui contribuenti.
3. Le nuove regole sulla “Prevenzione e gestione delle crisi bancarie” sono
state introdotte in Italia da due decreti legislativi (il 180 ed il 181 del
novembre 2015) che hanno recepito la direttiva europea meglio nota
come BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).
Vanno considerate come una sorta di risposta organica del legislatore
europeo alla crisi iniziata nel 2007 e di cui ancora non se ne vede la fine,
anche se sono innegabili taluni segnali di attenuazione degli effetti negativi
che ha prodotto.
Queste nuove disposizioni introducono regole armonizzate in tutti i paesi
europei con l’intento di prevenire e gestire le crisi bancarie. Hanno,
inoltre, il dichiarato obiettivo di evitare che il costo dei salvataggi delle
banche ricadano sui contribuenti.
4. la BRRD
È un provvedimento abbastanza complesso che prevede
diverse cose: innanzitutto la costituzione di un’autorità
indipendente di risoluzione delle crisi, che avrà poteri
ampi per pianificare le gestioni delle crisi, intervenire
per tempo, auspicabilmente prima del manifestarsi dei
segnali evidenti di dissesto, e gestire la delicata fase di
risoluzione della crisi.
5. La BRRD
Per l’Italia l’autorità per la risoluzione delle crisi
bancarie è la Banca d’Italia, che la esercita attraverso
l’autorità (autonoma) di risoluzione.
per la gestione delle crisi, l’autorità potrà avvalersi:
- di strumenti straordinari.
- di un fondo alimentato da tutti gli intermediari;
6. La BRRD
15 maggio 2014
data di pubblicazione nella G.U. della U.E. della BRRD.
7. Come opportunamente qualche studioso ha evidenziato,
fino alla data di pubblicazione sulla G.U. della direttiva in
parola, il legislatore si era occupato di regolamentare le
fasi di entrata nel mercato e quelle di gestione delle
banche.
Ora, invece, con l’introduzione della BRRD, regola anche
l’uscita dal mercato degli intermediari
8. Infatti, ..un poco di storia……. Basilea I
1988
Viene stabilito un coefficiente di solvibilità pari
al 8% delle attività della Banca
indipendentemente dal livello di rischio assunto.
9. …Basilea II
2004 (operativo dal 2007)
Ha portato a un’architettura unitaria per tutte le banche graduata rispetto ai
profili di complessità operativa e dimensionali
I tre pilastri del quadro prudenziale di Basilea 2
-Requisiti di capitale a fronte dei principali rischi assunti sono calcolati con
modalità differenti in funzione delle dimensioni delle banche;
-Definizione di un processo aziendale di autovalutazione interna
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e di verifica dello stesso da parte dell’
Organo di Vigilanza;
-obbligo di informativa al pubblico (rafforzamento della disciplina di mercato a
complemento dell’attività di vigilanza).
10. …Basilea III
I cinque ambiti di intervento delle proposte
- Innalzamento di qualità e quantità del patrimonio di
Vigilanza;
- Riduzione delle prociclicità della regolamentazione
prudenziale;
- Estensione della copertura dei rischi complessivi, in
particolare attraverso il rafforzamento dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di controparte;
- Contenimento del grado di leva finanziaria mediante
l’introduzione di un indicatore che vincoli l’espansione delle
attività finanziarie complessive alla disponibilità di un’adeguata
base patrimoniale (leverage ratio);
- Introduzione di regole quantitative per contenere il rischio di
liquidità.
11. cosa è la «risoluzione» di una Banca
L’avviamento di un processo di
ristrutturazione che sarà gestito da
un’autorità indipendente.
12. Quando può essere disposta una
«risoluzione» di una banca
- La banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
- Si ritiene che le «misure» di natura privata o di vigilanza
non possono evitare il dissesto;
- l’eventuale liquidazione della Banca non permette la
salvaguardia della stabilità sistemica.
13. Gli strumenti della «risoluzione»
Sono molteplici e destinati –nelle intenzioni del legislatore-
a minimizzare gli impatti per la clientela (bridge bank, bad
bank, sost. Amministratori e alta dirigenza, sindaci ecc..
ed il Bail-in).
Attenzione: l’intervento pubblico non è completamente
escluso, ma è previsto in casi eccezionali ed è finalizzato a
evitare che la crisi di una Banca abbia gravi ripercussioni
sul sistema finanziario complessivo.
14. Il BAIL-in (salvataggio dall’interno)
È lo strumento che consente alle autorità di risoluzione di
ridurre il valore di alcuni crediti o la conversione dei
medesimi in azioni per assorbire perdite e ricapitalizzare
adeguatamente la Banca!
Nota. Il creditore che ha subìto l’applicazione del Bail-in ed è diventato
possessore di azioni in ragione del suo credito potrà sperare in un recupero di
valore di tali titoli dopo che la banca avrà ripreso la normale attività e sarà stata
risanata.
15. E ora?......
Si può valutare lo stato di salute di una Banca?
Il problema vero è come fare a verificare lo stato di salute (solidità) di una
banca. Oggi le norme che si ispirano ai dettati di Basilea (cfr. Balilea 2,
terzo pilastro – trasparenza) impongono alle banche una serie di obblighi
informativi (pubblicazioni di bilanci sui propri siti, esposizione e
quantificazione del patrimonio occorrente a proteggere la banca dai vari
rischi a cui è esposta, valutazione dei vari ratios patrimoniali ed economici
ecc.). La verità è che ci vorrebbero competenze specifiche e non tutti le
posseggono. È opinione largamente condivisa, però, che almeno un paio di
elementi sarebbe opportuno conoscere: il tier 1 capital (componente
primaria del capitale di una Banca) ed il grado di svalutazione delle partite
deteriorate, che in qualche misura potrebbero dirci quanto fieno c’è in
cascina per i periodi in cui l’inverno farà sentire i suoi effetti.
16. almeno due dati è necessario sapere!
(Con tutte le cautele del caso)
- CET 1 (che misura, diciamo, il livello di solidità)
- Coverage complessivo (grado di copertura delle partite deteriorate)
17. A chi si applica la nuova disciplina
Questo è indubbiamente uno degli aspetti più delicati di tutta
la vicenda.
I processi di risoluzione delle crisi riguarderanno le cosiddette banche di
“interesse pubblico”, cioè quelle banche che avranno superato specifici
test. Per dirla con parole semplici, saranno quelle banche che, in caso di
dissesto, potrebbero causare ricadute particolarmente pesanti, in termini
economici, sociali ecc., su un territorio ovvero sul sistema finanziario nel
suo complesso.
A tale riguardo, una delle perplessità evidenziate da parecchi analisti risiede
nella sensazione che la direttiva sembrerebbe spostare l’interesse su taluni
aspetti (dimensionale, economici, di percentuali di incidenza di un
intermediario su un determinato territorio ecc.) piuttosto che sul
risparmio in quanto tale.
18. Passività escluse dal Bail-in
- Depositi protetti dal fondo di garanzia, quelli
fino a euro 100,000;
- Passività garantite;
- Depositi interbancari (durata originaria
inferiore a 7 gg);
- Debiti vs. dipendenti, commerciali, fiscali
(insomma quelli privilegiati dalla normativa
fallimentare).
19. Chi rischia
Si segue un preciso ordine
- AZIONI (i proprietari della banca. Essi dovranno sostenere lo
sforzo più importante. Se saranno insufficienti i fondi di questa
“categoria” si passerà ad altro);
- OBBLIGAZIONI SUBORDINATE;
- OBBLIGAZIONI ORDINARIE;
- DEPOSITI OLTRE EURO 100,000 (con un’attenzione
particolare ai depositi delle persone fisiche e delle piccole
imprese, che sarebbero gli ultimi ad essere attinti dalla
procedura).
20. A quali intermediari si applica
destinatarie, come detto prima, di un’eventuale processo
di risoluzione saranno solo quelle che risulteranno da
particolari test a cura dell’autorità per la risoluzione delle
crisi.
tutte le banche e gli altri intermediari, indipendentemente
dalla loro dimensione, “peso” specifico su un dato
territorio ecc., dovranno contribuire al fondo di
gestione delle crisi che sarà opportunamente creato;