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News 42/SSL/2015
Lunedì, 26 Ottobre 2015
Illuminazione nei luoghi di lavoro: emergenze e valutazione dei rischi.
Indicazioni sull’illuminazione di sicurezza e su come misurare e valutare
l’illuminazione nei luoghi di lavoro. I requisiti minimi dell’illuminazione di sicurezza, gli
strumenti e la misurazione dell’illuminamento e della luminanza.
Riguardo ai requisiti dei luoghi di lavoro, l’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 riporta
precise indicazioni sull’illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Ad esempio si indica che i mezzi di illuminazione sussidiaria devono essere tenuti in
posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessità del loro impiego. E quando siano presenti più di 100
lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed
agevole;quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle
macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o
degli impianti;quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o
infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una
illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in
funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante
appositi avvisi. Inoltrel’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del
personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima
dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. E laddove sia prestabilita
la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale
normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire
la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Per parlare di illuminazione sussidiaria, di illuminazione di sicurezza riprendiamo a
sfogliare gli atti dell’intervento “Illuminazione”, a cura dell’Ing. Maurizio Tancioni, che
si è tenuto durante il seminario tecnico dal titolo “Criteri e strumenti per
l’individuazione e l’analisi dei rischi”, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre (Roma, 23
Maggio 2015).
Attraverso le parole di Tancioni, nei mesi scorsi abbiamo potuto parlare
di illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro, dei vari parametri e del
confort visivo.
Tuttavia il suo intervento si è soffermato ampiamente anche sull’illuminazione di
sicurezza e sulla valutazione dell’illuminazione nei luoghi di lavoro.
Riguardo al primo tema l’intervento sottolinea che in “assenza dell’ illuminazione
ordinaria, la visibilità degli spazi da percorrere e delle indicazioni segnaletiche deve
essere comunque tale che le persone possano identificare in modo inequivocabile il
percorso verso un luogo sicuro e localizzare ed utilizzare dispositivi di sicurezza,
antincendio e pronto soccorso”.
Il relatore si sofferma anche sui requisiti minimi:
- altezza di installazione degli apparecchi illuminanti e direzione della luce: “un
percorso per l’esodo deve avere un’altezza minima di 2 m e perciò, per rendere
ben visibile l’intero spazio di mobilità. Gli apparecchi illuminanti pertanto vanno posti
a non meno di tale altezza e preferibilmente a parete poiché, se installati a soffitto o
a ridosso del soffitto, può esserne ridotta rapidamente la visibilità dal fumo in caso di
incendio. È opportuno che il flusso luminoso sia diretto dall’alto verso il piano di
calpestio”;
- collocazione degli apparecchi illuminanti: “gli apparecchi d’illuminazione di
sicurezza vano posti lungo le vie d’esodo ed almeno nei seguenti punti: ad ogni
porta di uscita prevista per l’emergenza e su ogni uscita di sicurezza indicata; vicino
ed immediatamente all’esterno dell’uscita che immette in un luogo sicuro; vicino
(meno di 2 m in senso orizzontale) alle scale ed in modo che ogni rampa sia
illuminata direttamente; in corrispondenza di ogni cambio di direzione; ad ogni
intersezione di corridoi; in corrispondenza dei segnali di sicurezza; vicino (meno di 2
m in senso orizzontale) ad ogni punto di pronto soccorso (locale, cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, punto di chiamata, ecc.)”;
- livello di illuminamento delle vie d’esodo: “la normaUNI EN 1838:2000 definisce
valori minimi misurati al suolo (fino a 20 mm dal suolo) e calcolati senza considerare il
contributo luminoso della luce riflessa, per: vie d’esodo di larghezza fino a 2
m (l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale non deve essere
minore di 1 lx; mentre nella fascia centrale di larghezza pari ad almeno la metà
della via d’esodo, l’illuminamento deve essere non meno del 50% di quello presente
lungo la linea centrale); vie d’esodo di larghezza superiore a 2 m (devono essere
considerate come un insieme di vie d’esodo di 2 m e per ciascuna di esse vanno
adottati i valori minimi sopraindicati)”;
- livello di illuminamento di dispositivi e attrezzature di sicurezza, pronto soccorso e
antincendio: “nel caso che attrezzature e dispositivi non siano posti lungo le vie
d’esodo o in un’area dotata di illuminazione antipanico, il livello di illuminamento al
suolo deve essere di almeno 5 lx (escluso apporto della luce riflessa)”;
- autonomia di funzionamento: “il tempo minimo di funzionamento dell’illuminazione
di sicurezza deve essere di almeno 1 ora. Autonomie per tempi superiori sono
previste da disposizioni di legge per particolari attività (es. 2 ore per le strutture
sanitarie pubbliche e private)”.
Ricordiamo che il lux (lx) è l’unità di misura dell’illuminamento.
Veniamo infine alla valutazione dell’illuminazione, rimandando i nostri lettori ad una
lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano diverse immagini e tabelle,
anche in relazione agli strumenti di misura dei parametri
dell’illuminazione: luminanzometri (per la luminanza) eluxmetri (per l’Illuminamento).
In particolare la misurazione dell’illuminamento “deve essere condotta nella zona e
nella posizione di lavoro effettivamente occupate durante lo svolgimento del
compito visivo” e inoltre:
- “la misurazione deve essere effettuata tenendo conto della normale posizione del
lavoratore e della sua ombra e il sensore del luxmetro deve essere posto sul piano di
lavoro potendo quindi assumere posizione orizzontale, verticale o inclinata tipologia
dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
- posizionare lo strumento con la fotocellula rivolta verso la sorgente luminosa se
questa agisce ortogonalmente al piano di misura, oppure, nel caso più generale,
con la fotocellula parallela alla superficie di interesse;
- analogamente si procede per le superfici verticali, avendo l’accortezza di
posizionare lo strumento parallelamente al piano considerato ed in ogni caso di
disporsi in modo tale per cui lo strumento non subisca l’influenza del corpo
dell’operatore (ombra portata) e non riceva la luce con un angolo di incidenza
eccessivo (luce radente);
- dopo aver effettuato la lettura in un numero sufficiente di punti (maggiore è il
numero di letture, più precise risultano le informazioni) riferendo la somma dei singoli
valori al numero totale dei punti di misura, si ottiene il valore dell’illuminamento
medio”.
Ricordando tuttavia che se nell’ambiente “si prevedono fluttuazioni del livello
d’illuminamento connesse all’illuminazione naturale si deve prevedere la
misurazione dell’illuminamento del posto di lavoro in tempi differenziati in modo da
caratterizzare compiutamente la situazione in esame”.
Riguardo poi alla luminanza (quantità di luce che una superficie illuminata riflette
verso l’occhio dell’osservatore che sta guardando in quella direzione), l’intervento
indica che:
- “il rilievo dei valori di luminanza deve essere effettuato nelle condizioni di lavoro e
nelle posizioni di lavoro effettive;
- il misuratore di luminanza deve essere posizionato al livello degli occhi del
lavoratore e direzionato verso la sorgente di luce, verso la luce riflessa o verso la
superficie di cui si vuole misurare la luminanza;
- la presenza di riflessi fastidiosi deve essere rilevata mediante specifiche misurazioni
di luminanza;
- nel caso di spazi di lavoro occupati di giorno e di notte si deve procedere a
misurazioni di luminanza in entrambe le condizioni”.
Per concludere l’articolo riportiamo infine alcune possibili misure di sicurezza
tecniche - organizzative, relative all’adozione di correttivi previsti da norme di legge
o di buona tecnica, quali:
- “corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di
illuminazione;
- adeguamento dell’intensità e delle caratteristiche della illuminazione alle esigenze
connesse al tipo di lavorazione/attività espletata;
- correzione dell’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso adottando
schermature, tendaggi e veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali;
- contrasti adeguati (un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del
contrasto dello stesso al fondo);
- cura costante nella manutenzione e nella pulizia, soprattutto per le superfici
vetrate o illuminanti”. (Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it
D.lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva?
Quali sono le novità di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 149/2015, per le
ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Il nuovo ispettorato
nazionale del lavoro e i tempi necessari alla sua organizzazione.
Gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10
dicembre 2014, n. 183 - recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – sono entrati in
vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
cioè il 24 settembre 2015.
Uno di questi decreti riguarda in particolare l’attività ispettiva.
Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
La prima cosa che dobbiamo domandarci è se dal 24 settembre sono cambiati i
termini e risolte le criticità delle ispezioni in Italia... Cosa realmente avvenuto e che
cosa avverrà?
Innanzitutto, siamo chiari, al di là dei titoli dei decreti, al di là del più volte utilizzato
termine diAgenzia unica delle ispezioni del lavoro, che Massimo Peca indicava nei
mesi passati come qualcosa che “ si può fare, si deve fare”, non solo per le ispezioni
in materia di salute e sicurezza non ci saranno sensibili cambiamenti, ma in realtà di
“agenzia unica” (le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze) non si
può ancora parlare...
Come ricordava ai nostri microfoni il Dott. Giuseppe Piegari, del Segretariato
Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’emanazione di
questo decreto abbiamo la nascita dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che
assume il nome di Ispettorato nazionale del lavoro. E le finalità sono relative alla
razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale. Tuttavia “per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in
realtà non avremo modifiche: al momento questo ispettorato nazionale del lavoro
eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e
dall’Inail. Nell’ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le
competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su
salute e sicurezza oggi definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008”.
Ricordiamo a questo proposito le competenze in materia di salute e sicurezza del
personale ispettivo del Ministero del Lavoro come indicate dall’articolo 13, comma
2, del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 13 – Vigilanza
(...)
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso
personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel
quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: a) attività nel settore
delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di
esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c)
ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui
all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle
quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio.
(...)
Dunque nessun cambiamento, ad oggi, per la vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle
Aziende Sanitarie Locali. Sottolineerei, tuttavia, “ad oggi”, perché come dice Piegari
stesso “è evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un
primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel
futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le funzioni di
vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”.
Un primo passo che passa chiaramente attraverso le conseguenze della riforma
costituzionalesulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro,
riforma che è stata appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera
per l’ultima lettura definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal
Governo (con tempi che non potranno essere brevi).
Dopo aver presentato alcune bozze del testo non ancora pubblicato in Gazzetta, ci
soffermiamo ora sul testo definitivo del D.Lgs. 149/2015, ad esempio per quanto
riguarda l’articolo 1 che fa riferimento al nuovo "Ispettorato nazionale del lavoro”
che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS
e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istitutoal fine di razionalizzare e semplificare l'attività
di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi.
E l'Ispettorato svolgerà le attività ispettive “già esercitate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL”.
Dunque il 24 settembre 2015 è nato il nuovo “Ispettorato nazionale del lavoro”?
Beh, anche sui tempi serve un po’ di chiarezza...
Se infatti andiamo a leggere i vari articoli del D.Lgs. 149/2015 troviamo l’articolo
5(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) che indica che “con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa,
da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre l’articolo 2 indica a sua volta che
“entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato,
con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in
conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato,
degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo”.
In poche parole saranno questi decreti attuativi a dare il via effettivo al nuovo
“Ispettorato nazionale del lavoro” e con quale tempi è difficile dirlo visto l’italica
brutta abitudine di rispettare poco le scadenze che la normativa esprime invece in
modo chiaro...
Per concludere questo articolo, che vuole mantenere alta l’attenzione sulle novità
presenti e future in materia di attività ispettiva, riportiamo, sempre dall’articolo 2 del
decreto, lefunzioni e attribuzioni assegnate all’Ispettorato:
a) “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi
compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni
su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione
della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere
conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè direttive operative
rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli
obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro
realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello
di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di
lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei
trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di
prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio
nazionale;
g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e
irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire
l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni
strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad
esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni
informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali
delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine
di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi”. (Articolo di
Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it
Puglia, avviso pubblico campagna formazione cultura sicurezza sul lavoro.
Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Indetto dalla Regione Puglia un avviso pubblico
per la presentazione di progetti ai sensi dell’articolo 11 comma 7 D.Lgs n. 81/08 e in
attuazione dell’Accordo Stato- Regioni del 20/11/2008.
Destinatari gli interventi formativi dovranno essere:
1. lavoratori 18/25 a.a. – lavoratori con meno di due anni di esperienza
nell’esercizio delle proprie mansioni o attività;
2. lavoratori età 50/60 aa;
3. lavoratori stagionali del settore agricolo;
4. datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di
cui all’articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
5. rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;
6. lavoratori stranieri”.
Potranno presentare i progetti: “1) gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale
degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.; 2) gli
Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le
caratteristiche di cui alla DGR n. 195/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza
di accreditamento e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”)”.
Le candidature saranno telematiche e potranno essere inserite nel sistema online
regionale a partire dalle ore 14.00 del 29 ottobre 2015. L’avviso è a sportello, e sarà
quindi operativo “fino a concorrenza delle risorse disponibili”. (Articolo di Corrado
De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Agenzia Italia Digitale, specifiche tecniche postazioni lavoro dipendenti con
disabilità
Con la circolare n. 2 del 23 settembre 2015 l’Agenzia per l’Italia Digitale* stabilisce le
tecniche sull’hardware, il software, le tecnologie di assistenza e sulle postazioni di
lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità.
Le tecniche forniscono ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli elementi di
riferimento e le linee di indirizzo per adempiere agli obblighi di legge nella materia.
Esse sono destinate anche a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione
dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro, ai responsabili dei processi di acquisto
di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte
le altre figure di responsabilità previste dal TU 81/08.
Le problematiche trattate riguardano il solo ambito dell’accessibilità digitale, anche
se esse non possono essere disgiunte da altri aspetti collegati come, ad esempio,
l’ergonomia della postazione, l’accessibilità architettonica per il raggiungimento
della postazione, i processi socio-organizzativi di valutazione “interna o esterna”,
della idoneità delle soluzioni adottate, gli strumenti software legati a domini
applicativi specifici, il nomenclatore tariffario dei prodotti assistivi.
Il riferimento di base, terminologico e concettuale, è la definizione di persona con
disabilità contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona
con disabilità (per persone con disabilità si intendono coloro che presentano
durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri).
Nel documento si sottolinea che le tecniche riguardano, per loro natura,
un supporto relativamente all’accessibilità digitale. In particolare l’obbligo previsto
dall’art. 4, comma 4, della L. 4/2004 recita: “I datori di lavoro pubblici e privati
pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e
software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso
di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte”.
Fra i diversi allegati delle Tecniche, il primo traccia una schematizzazione di ausilio
che raggruppa i prodotti assistivi elencati, secondo il possibile uso da parte di
persone con disabilità totale o parziale ed ancora, distingue le attività di input verso
il computer (ad esempio digitare, parlare, usare il mouse o la tastiera) e le attività
di output del computer (ad esempio vedere immagini, sentire l’audio).
Le tecnologie “assistive” possono supportare le persone con disabilità in vari modi,
purché i prodotti software oggetto di analisi delle tecnologie (siti web, applicazioni,
documenti, ecc.) siano stati realizzati secondo i requisiti di qualità, prescritti dai vari
standard e regolamenti esistenti. L’evoluzione tecnologica e la crescente
disponibilità in rete di prodotti audio, video, testi, immagini, progettati già in
un’ottica di accessibilità, fornisce una sempre maggiore possibilità di coinvolgere più
sensi e di agevolare le potenzialità esistenti nelle persone con disabilità.
E a questo proposito, il documento dell’Agenzia per l’Italia Digitale fornisce le liste
deiprodotti raggruppati per classi e identificati con un codice dall’UNI EN ISO
9999:2011 che ha lo scopo di facilitare in modo univoco l’identificazione e la
funzionalità del prodotto e di collegare i prodotti stessi. (Articolo di Enzo Gonano)
* L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’agenzia pubblica istituita nel 2012, sottoposta ai poteri di
indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio di Ministri, svolge le funzione di perseguire il massimo
livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione
e al servizio dei cittadini e delle imprese… in coerenza con l’Agenda digitale europea.
** Art.1, comma 2.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Inail, un nuovo avviso pubblico per progetti di prevenzione per la sicurezza sul
lavoro
Criteri e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione
prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015. Pubblicato da
Inail un avviso pubblico tramite il quale vengono stanzianti fondi per il finanziamento
di progetti per la prevenzione per la sicurezza sul lavoro. Scadenza 30 novembre
2015.
Progetti in compartecipazione
L’avviso intende sostenere progetti prevenzionali in regime di
compartecipazione che dovranno essere formalizzati attraverso accordi di
collaborazione e che potranno coinvolgere enti e organismi pubblici e privati, enti
locali, università, istituzioni scolastiche, enti non profit, associazioni di categoria e
organizzazioni sindacali (tutti “preferibilmente non ricompresi tra quelli qualificati già
individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., per i quali non è indispensabile la
previa manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso pubblico”).
Si tratta di un sostegno quindi si alla prevenzione che alla bilateralità. “Nella più
ampia prospettiva della tutela integrata perseguita dall’Istituto – che ha trovato
conferma nel dlgs. 81/2008, Testo unico per la sicurezza, e successive modificazioni
intervenute – lo sviluppo di specifici accordi anche a livello nazionale viene
considerato prioritario per garantire il coinvolgimento e la condivisione degli altri
attori istituzionali e delle parti sociali e per svolgere appieno il ruolo di sostegno alla
bilateralità”.
Interventi e finanziamenti
L’avviso ha stanzianto 3 milioni di euro attraverso i quali potranno essere finanziati
interventi fino a 500 mila euro dei quali Inail coprirà al massimo il 50%.
Verranno privilegiati gli interventi destinati al Rappresentante dei lavoratori della
sicurezza Rls e nei settori edilizia, agricoltura, aziende sanitarie ospedaliere.
Il bando indicato nel link in basso, riporta nel dettaglio le spese sostenibili o meno, i
costi ammissibili o meno: possiamo per esempio anticipare che “non sono ammissibili
le spese sostenute per l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni
immobili e terreni”.
Scadenza
Termine ultimo per l’invio dei progetti sarà il 30 novembre 2015. I progetti vanno
presentati via pec a questo indirizzo dcprevenzione@postacert.inail.it. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Il Garante sul controllo del datore di lavoro su posta elettronica e internet
Un datore di lavoro ha interferito nelle comunicazioni di un dipendente, attraverso
l’installazione di un software sul suo computer, tanto da poterne visualizzare sia le
conversazioni effettuate dallo stesso dalla propria postazione di lavoro, sia quelle
avvenute successivamente dal computer di casa.
Al ricorso dell’interessato presso il Garante per la protezione dei dati personali, questi
ha rilevato che la condotta del datore di lavoro era stata posta in essere con
modalità che si pongono in evidente contrasto:
• sia con le Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet*;
• sia con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del
trattamento e specificamente approvata dalla Direzione territoriale del lavoro
competente;
• sia con le disposizioni più generalmente poste dall’ordinamento a tutela della
segretezza delle comunicazioni**.
Al datore di lavoro, certo, spetta di utilizzare degli strumenti aziendali di controllo, ma
occorre che le modalità messe in atto rispettino: a) la libertà e la dignità dei
lavoratori; b) i principi di correttezza***, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal
Codice della privacy. Questo, perchè l’esercizio del controllo da parte del datore di
lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti,
di natura sensibile oppure riferite a terzi.
Il Garante ha osservato che, in generale, “il contenuto di comunicazioni di tipo
elettronico e/o telematico scambiate dal dipendente nell’ambito del rapporto di
lavoro sono assistite da garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale
(per proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della
personalità nelle formazioni sociali)”.
Ciò comporta la necessità che l’eventuale trattamento dei dati riferiti a
comunicazioni di posta elettronica o assimilabili, inviate e ricevute dal dipendente
nello svolgimento dell’attività lavorativa, debba essere garantito da un elevato
livello di tutela atto ad impedire, in un’ottica di bilanciamento con i contrapposti
interessi del datore di lavoro e “un’interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà
fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano
comunicazioni elettroniche di natura personale o privata”.
A seguito dell’accoglimento del ricorso, il Garante ha disposto che il datore di
lavoro “non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle
conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora
raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria”.
(Articolo di Enzo Gonano)
* Adottato dall’Autorità il 1° marzo 2007
** Art. 15 Cost. e artt. 616 ss. c.p.
*** Le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Nuove micro e piccole imprese under35 e donne, dal Mise 50 milioni
Nuova imprenditorialità, finanziamenti per aziende under 35 e femminili. Il Ministero
dello Sviluppo economico comunica che sono stati stanziati 50milioni di euro per il
sostegno di micro e piccole imprese partecipate in prevalenza da donne o da
giovani tra i 18 e 35 anni.
Misure per l’autoimprenditorialità
I 50 milioni, rientrano tra le misure per l’autoimprenditorialità, derivano dal Fondo
rotativo del Ministero dell’Economia e delle finanze e verranno gestiti da Invitalia.
Verranno utilizzati per finanziare interventi nei principali settori economici italiani
come: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle
persone; commercio di beni e servizi; turismo.
E in questi in dettaglio: “le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate
alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e
l’accoglienza; l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di
servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali,
anche attraverso soluzioni innovative”.
Finanziamenti e scadenze
Il finanziamento verrà concesso in regime de minimis a tasso zero della durata
massima di 8 anni e coprirà fino al 75% delle spese sostenute dalle aziende per un
importo massimo di 1,5 milioni di euro.
Le domande potranno essere inviate a partire dal prossimo 13 gennaio 2016
esclusivamente tramite piattaforma elettronica.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Sul nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, chiarimenti del Ministero
ll 24 settembre la Rubrica, ha informato che il DLgs 149/2015, decreto attuativo del
Jobs Act, ha istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, e che lo stesso decreto è
entrato in vigore il 24 settembre, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU.
In più parti del provvedimento governativo si ribadisce che l’efficacia delle
disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto
istituzionale, e cioè dopo l’adozione dei decreti attuativiche definiscono funzioni ed
attribuzioni che attualmente sono esercitate dal Ministero del Lavoro attraverso le
proprie articolazioni territoriali.
A tale proposito, lo stesso Ministero, con la nota del 7 ottobre, n. 16576, ha chiarito
che l’art. 9 del DLgs 149/2015 (regola la rappresentanza in giudizio del nuovo
ispettorato nazionale), “non può, allo stato, dispiegare alcun effetto, riferendosi ad
un soggetto che ancora non opera effettivamente”.
Per cui “eventuali contenziosi non potranno che essere instaurati nei confronti delle
articolazioni territoriali del Ministero del lavoro che hanno adottato gli atti
impugnati”. Saranno essi ancora a operare fino alla loro soppressione, a far luogo
cioè dalla data indicata nei futuri decreti attuativi.
Nell’attesa, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto
dell’art. 6 del DLgs 150/2011* e dell’art. 22 della L. 689/1981** che limita la
competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di
giudizio.
La difesa nei gradi di giudizio successivi, conclude la circolare ministeriale continuerà
a essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, in relazione alla
promozione dell’impugnativa contro le sentenze di soccombenza di primo grado
rese nei confronti del Ministero del Lavoro. (Articolo di Enzo Gonano)
* Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione…
** La legge modifica il sistema penale. È stata aggiornata con il DL 91/2014,
convertito dalla L. 116/2014.
Fonte:Ministero Lavoro, nota 16576 ispettorato nazionale del lavoro

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  • 1. News 42/SSL/2015 Lunedì, 26 Ottobre 2015 Illuminazione nei luoghi di lavoro: emergenze e valutazione dei rischi. Indicazioni sull’illuminazione di sicurezza e su come misurare e valutare l’illuminazione nei luoghi di lavoro. I requisiti minimi dell’illuminazione di sicurezza, gli strumenti e la misurazione dell’illuminamento e della luminanza. Riguardo ai requisiti dei luoghi di lavoro, l’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 riporta precise indicazioni sull’illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Ad esempio si indica che i mezzi di illuminazione sussidiaria devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. E quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole;quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti;quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. Inoltrel’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. E laddove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità. Per parlare di illuminazione sussidiaria, di illuminazione di sicurezza riprendiamo a sfogliare gli atti dell’intervento “Illuminazione”, a cura dell’Ing. Maurizio Tancioni, che si è tenuto durante il seminario tecnico dal titolo “Criteri e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei rischi”, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre (Roma, 23 Maggio 2015). Attraverso le parole di Tancioni, nei mesi scorsi abbiamo potuto parlare di illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro, dei vari parametri e del confort visivo.
  • 2. Tuttavia il suo intervento si è soffermato ampiamente anche sull’illuminazione di sicurezza e sulla valutazione dell’illuminazione nei luoghi di lavoro. Riguardo al primo tema l’intervento sottolinea che in “assenza dell’ illuminazione ordinaria, la visibilità degli spazi da percorrere e delle indicazioni segnaletiche deve essere comunque tale che le persone possano identificare in modo inequivocabile il percorso verso un luogo sicuro e localizzare ed utilizzare dispositivi di sicurezza, antincendio e pronto soccorso”. Il relatore si sofferma anche sui requisiti minimi: - altezza di installazione degli apparecchi illuminanti e direzione della luce: “un percorso per l’esodo deve avere un’altezza minima di 2 m e perciò, per rendere ben visibile l’intero spazio di mobilità. Gli apparecchi illuminanti pertanto vanno posti a non meno di tale altezza e preferibilmente a parete poiché, se installati a soffitto o a ridosso del soffitto, può esserne ridotta rapidamente la visibilità dal fumo in caso di incendio. È opportuno che il flusso luminoso sia diretto dall’alto verso il piano di calpestio”; - collocazione degli apparecchi illuminanti: “gli apparecchi d’illuminazione di sicurezza vano posti lungo le vie d’esodo ed almeno nei seguenti punti: ad ogni porta di uscita prevista per l’emergenza e su ogni uscita di sicurezza indicata; vicino ed immediatamente all’esterno dell’uscita che immette in un luogo sicuro; vicino (meno di 2 m in senso orizzontale) alle scale ed in modo che ogni rampa sia illuminata direttamente; in corrispondenza di ogni cambio di direzione; ad ogni intersezione di corridoi; in corrispondenza dei segnali di sicurezza; vicino (meno di 2 m in senso orizzontale) ad ogni punto di pronto soccorso (locale, cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, punto di chiamata, ecc.)”; - livello di illuminamento delle vie d’esodo: “la normaUNI EN 1838:2000 definisce valori minimi misurati al suolo (fino a 20 mm dal suolo) e calcolati senza considerare il contributo luminoso della luce riflessa, per: vie d’esodo di larghezza fino a 2 m (l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale non deve essere minore di 1 lx; mentre nella fascia centrale di larghezza pari ad almeno la metà della via d’esodo, l’illuminamento deve essere non meno del 50% di quello presente lungo la linea centrale); vie d’esodo di larghezza superiore a 2 m (devono essere considerate come un insieme di vie d’esodo di 2 m e per ciascuna di esse vanno adottati i valori minimi sopraindicati)”; - livello di illuminamento di dispositivi e attrezzature di sicurezza, pronto soccorso e antincendio: “nel caso che attrezzature e dispositivi non siano posti lungo le vie d’esodo o in un’area dotata di illuminazione antipanico, il livello di illuminamento al suolo deve essere di almeno 5 lx (escluso apporto della luce riflessa)”; - autonomia di funzionamento: “il tempo minimo di funzionamento dell’illuminazione di sicurezza deve essere di almeno 1 ora. Autonomie per tempi superiori sono previste da disposizioni di legge per particolari attività (es. 2 ore per le strutture sanitarie pubbliche e private)”. Ricordiamo che il lux (lx) è l’unità di misura dell’illuminamento.
  • 3. Veniamo infine alla valutazione dell’illuminazione, rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano diverse immagini e tabelle, anche in relazione agli strumenti di misura dei parametri dell’illuminazione: luminanzometri (per la luminanza) eluxmetri (per l’Illuminamento). In particolare la misurazione dell’illuminamento “deve essere condotta nella zona e nella posizione di lavoro effettivamente occupate durante lo svolgimento del compito visivo” e inoltre: - “la misurazione deve essere effettuata tenendo conto della normale posizione del lavoratore e della sua ombra e il sensore del luxmetro deve essere posto sul piano di lavoro potendo quindi assumere posizione orizzontale, verticale o inclinata tipologia dell’attività lavorativa effettivamente svolta; - posizionare lo strumento con la fotocellula rivolta verso la sorgente luminosa se questa agisce ortogonalmente al piano di misura, oppure, nel caso più generale, con la fotocellula parallela alla superficie di interesse; - analogamente si procede per le superfici verticali, avendo l’accortezza di posizionare lo strumento parallelamente al piano considerato ed in ogni caso di disporsi in modo tale per cui lo strumento non subisca l’influenza del corpo dell’operatore (ombra portata) e non riceva la luce con un angolo di incidenza eccessivo (luce radente); - dopo aver effettuato la lettura in un numero sufficiente di punti (maggiore è il numero di letture, più precise risultano le informazioni) riferendo la somma dei singoli valori al numero totale dei punti di misura, si ottiene il valore dell’illuminamento medio”. Ricordando tuttavia che se nell’ambiente “si prevedono fluttuazioni del livello d’illuminamento connesse all’illuminazione naturale si deve prevedere la misurazione dell’illuminamento del posto di lavoro in tempi differenziati in modo da caratterizzare compiutamente la situazione in esame”. Riguardo poi alla luminanza (quantità di luce che una superficie illuminata riflette verso l’occhio dell’osservatore che sta guardando in quella direzione), l’intervento indica che: - “il rilievo dei valori di luminanza deve essere effettuato nelle condizioni di lavoro e nelle posizioni di lavoro effettive; - il misuratore di luminanza deve essere posizionato al livello degli occhi del lavoratore e direzionato verso la sorgente di luce, verso la luce riflessa o verso la superficie di cui si vuole misurare la luminanza; - la presenza di riflessi fastidiosi deve essere rilevata mediante specifiche misurazioni di luminanza; - nel caso di spazi di lavoro occupati di giorno e di notte si deve procedere a misurazioni di luminanza in entrambe le condizioni”.
  • 4. Per concludere l’articolo riportiamo infine alcune possibili misure di sicurezza tecniche - organizzative, relative all’adozione di correttivi previsti da norme di legge o di buona tecnica, quali: - “corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione; - adeguamento dell’intensità e delle caratteristiche della illuminazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata; - correzione dell’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso adottando schermature, tendaggi e veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali; - contrasti adeguati (un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo); - cura costante nella manutenzione e nella pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it D.lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva? Quali sono le novità di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 149/2015, per le ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Il nuovo ispettorato nazionale del lavoro e i tempi necessari alla sua organizzazione. Gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183 - recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – sono entrati in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015. Uno di questi decreti riguarda in particolare l’attività ispettiva. Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. La prima cosa che dobbiamo domandarci è se dal 24 settembre sono cambiati i termini e risolte le criticità delle ispezioni in Italia... Cosa realmente avvenuto e che cosa avverrà? Innanzitutto, siamo chiari, al di là dei titoli dei decreti, al di là del più volte utilizzato termine diAgenzia unica delle ispezioni del lavoro, che Massimo Peca indicava nei mesi passati come qualcosa che “ si può fare, si deve fare”, non solo per le ispezioni in materia di salute e sicurezza non ci saranno sensibili cambiamenti, ma in realtà di
  • 5. “agenzia unica” (le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze) non si può ancora parlare... Come ricordava ai nostri microfoni il Dott. Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’emanazione di questo decreto abbiamo la nascita dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assume il nome di Ispettorato nazionale del lavoro. E le finalità sono relative alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia “per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non avremo modifiche: al momento questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail. Nell’ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008”. Ricordiamo a questo proposito le competenze in materia di salute e sicurezza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro come indicate dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: Articolo 13 – Vigilanza (...) 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
  • 6. (...) Dunque nessun cambiamento, ad oggi, per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie Locali. Sottolineerei, tuttavia, “ad oggi”, perché come dice Piegari stesso “è evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”. Un primo passo che passa chiaramente attraverso le conseguenze della riforma costituzionalesulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, riforma che è stata appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera per l’ultima lettura definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal Governo (con tempi che non potranno essere brevi). Dopo aver presentato alcune bozze del testo non ancora pubblicato in Gazzetta, ci soffermiamo ora sul testo definitivo del D.Lgs. 149/2015, ad esempio per quanto riguarda l’articolo 1 che fa riferimento al nuovo "Ispettorato nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istitutoal fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. E l'Ispettorato svolgerà le attività ispettive “già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL”. Dunque il 24 settembre 2015 è nato il nuovo “Ispettorato nazionale del lavoro”? Beh, anche sui tempi serve un po’ di chiarezza... Se infatti andiamo a leggere i vari articoli del D.Lgs. 149/2015 troviamo l’articolo 5(Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) che indica che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre l’articolo 2 indica a sua volta che “entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
  • 7. legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo”. In poche parole saranno questi decreti attuativi a dare il via effettivo al nuovo “Ispettorato nazionale del lavoro” e con quale tempi è difficile dirlo visto l’italica brutta abitudine di rispettare poco le scadenze che la normativa esprime invece in modo chiaro... Per concludere questo articolo, che vuole mantenere alta l’attenzione sulle novità presenti e future in materia di attività ispettiva, riportiamo, sempre dall’articolo 2 del decreto, lefunzioni e attribuzioni assegnate all’Ispettorato: a) “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • 8. l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni; m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it Puglia, avviso pubblico campagna formazione cultura sicurezza sul lavoro. Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Indetto dalla Regione Puglia un avviso pubblico per la presentazione di progetti ai sensi dell’articolo 11 comma 7 D.Lgs n. 81/08 e in attuazione dell’Accordo Stato- Regioni del 20/11/2008. Destinatari gli interventi formativi dovranno essere: 1. lavoratori 18/25 a.a. – lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività; 2. lavoratori età 50/60 aa; 3. lavoratori stagionali del settore agricolo; 4. datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi; 5. rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza; 6. lavoratori stranieri”. Potranno presentare i progetti: “1) gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.; 2) gli Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche di cui alla DGR n. 195/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza di accreditamento e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”)”. Le candidature saranno telematiche e potranno essere inserite nel sistema online regionale a partire dalle ore 14.00 del 29 ottobre 2015. L’avviso è a sportello, e sarà quindi operativo “fino a concorrenza delle risorse disponibili”. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 9. Agenzia Italia Digitale, specifiche tecniche postazioni lavoro dipendenti con disabilità Con la circolare n. 2 del 23 settembre 2015 l’Agenzia per l’Italia Digitale* stabilisce le tecniche sull’hardware, il software, le tecnologie di assistenza e sulle postazioni di lavoro a disposizione dei dipendenti con disabilità. Le tecniche forniscono ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli elementi di riferimento e le linee di indirizzo per adempiere agli obblighi di legge nella materia. Esse sono destinate anche a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro, ai responsabili dei processi di acquisto di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte le altre figure di responsabilità previste dal TU 81/08. Le problematiche trattate riguardano il solo ambito dell’accessibilità digitale, anche se esse non possono essere disgiunte da altri aspetti collegati come, ad esempio, l’ergonomia della postazione, l’accessibilità architettonica per il raggiungimento della postazione, i processi socio-organizzativi di valutazione “interna o esterna”, della idoneità delle soluzioni adottate, gli strumenti software legati a domini applicativi specifici, il nomenclatore tariffario dei prodotti assistivi. Il riferimento di base, terminologico e concettuale, è la definizione di persona con disabilità contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persona con disabilità (per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri). Nel documento si sottolinea che le tecniche riguardano, per loro natura, un supporto relativamente all’accessibilità digitale. In particolare l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 4, della L. 4/2004 recita: “I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte”. Fra i diversi allegati delle Tecniche, il primo traccia una schematizzazione di ausilio che raggruppa i prodotti assistivi elencati, secondo il possibile uso da parte di persone con disabilità totale o parziale ed ancora, distingue le attività di input verso il computer (ad esempio digitare, parlare, usare il mouse o la tastiera) e le attività di output del computer (ad esempio vedere immagini, sentire l’audio). Le tecnologie “assistive” possono supportare le persone con disabilità in vari modi, purché i prodotti software oggetto di analisi delle tecnologie (siti web, applicazioni, documenti, ecc.) siano stati realizzati secondo i requisiti di qualità, prescritti dai vari
  • 10. standard e regolamenti esistenti. L’evoluzione tecnologica e la crescente disponibilità in rete di prodotti audio, video, testi, immagini, progettati già in un’ottica di accessibilità, fornisce una sempre maggiore possibilità di coinvolgere più sensi e di agevolare le potenzialità esistenti nelle persone con disabilità. E a questo proposito, il documento dell’Agenzia per l’Italia Digitale fornisce le liste deiprodotti raggruppati per classi e identificati con un codice dall’UNI EN ISO 9999:2011 che ha lo scopo di facilitare in modo univoco l’identificazione e la funzionalità del prodotto e di collegare i prodotti stessi. (Articolo di Enzo Gonano) * L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’agenzia pubblica istituita nel 2012, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio di Ministri, svolge le funzione di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese… in coerenza con l’Agenda digitale europea. ** Art.1, comma 2. Fonte:quotidianosicurezza.it Inail, un nuovo avviso pubblico per progetti di prevenzione per la sicurezza sul lavoro Criteri e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015. Pubblicato da Inail un avviso pubblico tramite il quale vengono stanzianti fondi per il finanziamento di progetti per la prevenzione per la sicurezza sul lavoro. Scadenza 30 novembre 2015. Progetti in compartecipazione L’avviso intende sostenere progetti prevenzionali in regime di compartecipazione che dovranno essere formalizzati attraverso accordi di collaborazione e che potranno coinvolgere enti e organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, enti non profit, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali (tutti “preferibilmente non ricompresi tra quelli qualificati già individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., per i quali non è indispensabile la previa manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso pubblico”). Si tratta di un sostegno quindi si alla prevenzione che alla bilateralità. “Nella più ampia prospettiva della tutela integrata perseguita dall’Istituto – che ha trovato conferma nel dlgs. 81/2008, Testo unico per la sicurezza, e successive modificazioni intervenute – lo sviluppo di specifici accordi anche a livello nazionale viene considerato prioritario per garantire il coinvolgimento e la condivisione degli altri
  • 11. attori istituzionali e delle parti sociali e per svolgere appieno il ruolo di sostegno alla bilateralità”. Interventi e finanziamenti L’avviso ha stanzianto 3 milioni di euro attraverso i quali potranno essere finanziati interventi fino a 500 mila euro dei quali Inail coprirà al massimo il 50%. Verranno privilegiati gli interventi destinati al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza Rls e nei settori edilizia, agricoltura, aziende sanitarie ospedaliere. Il bando indicato nel link in basso, riporta nel dettaglio le spese sostenibili o meno, i costi ammissibili o meno: possiamo per esempio anticipare che “non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni”. Scadenza Termine ultimo per l’invio dei progetti sarà il 30 novembre 2015. I progetti vanno presentati via pec a questo indirizzo dcprevenzione@postacert.inail.it. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Il Garante sul controllo del datore di lavoro su posta elettronica e internet Un datore di lavoro ha interferito nelle comunicazioni di un dipendente, attraverso l’installazione di un software sul suo computer, tanto da poterne visualizzare sia le conversazioni effettuate dallo stesso dalla propria postazione di lavoro, sia quelle avvenute successivamente dal computer di casa. Al ricorso dell’interessato presso il Garante per la protezione dei dati personali, questi ha rilevato che la condotta del datore di lavoro era stata posta in essere con modalità che si pongono in evidente contrasto: • sia con le Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet*; • sia con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del trattamento e specificamente approvata dalla Direzione territoriale del lavoro competente; • sia con le disposizioni più generalmente poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni**. Al datore di lavoro, certo, spetta di utilizzare degli strumenti aziendali di controllo, ma occorre che le modalità messe in atto rispettino: a) la libertà e la dignità dei lavoratori; b) i principi di correttezza***, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice della privacy. Questo, perchè l’esercizio del controllo da parte del datore di
  • 12. lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi. Il Garante ha osservato che, in generale, “il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico scambiate dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro sono assistite da garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale (per proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali)”. Ciò comporta la necessità che l’eventuale trattamento dei dati riferiti a comunicazioni di posta elettronica o assimilabili, inviate e ricevute dal dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa, debba essere garantito da un elevato livello di tutela atto ad impedire, in un’ottica di bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di lavoro e “un’interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata”. A seguito dell’accoglimento del ricorso, il Garante ha disposto che il datore di lavoro “non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria”. (Articolo di Enzo Gonano) * Adottato dall’Autorità il 1° marzo 2007 ** Art. 15 Cost. e artt. 616 ss. c.p. *** Le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori. Fonte:quotidianosicurezza.it Nuove micro e piccole imprese under35 e donne, dal Mise 50 milioni Nuova imprenditorialità, finanziamenti per aziende under 35 e femminili. Il Ministero dello Sviluppo economico comunica che sono stati stanziati 50milioni di euro per il sostegno di micro e piccole imprese partecipate in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e 35 anni. Misure per l’autoimprenditorialità I 50 milioni, rientrano tra le misure per l’autoimprenditorialità, derivano dal Fondo rotativo del Ministero dell’Economia e delle finanze e verranno gestiti da Invitalia.
  • 13. Verranno utilizzati per finanziare interventi nei principali settori economici italiani come: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; commercio di beni e servizi; turismo. E in questi in dettaglio: “le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative”. Finanziamenti e scadenze Il finanziamento verrà concesso in regime de minimis a tasso zero della durata massima di 8 anni e coprirà fino al 75% delle spese sostenute dalle aziende per un importo massimo di 1,5 milioni di euro. Le domande potranno essere inviate a partire dal prossimo 13 gennaio 2016 esclusivamente tramite piattaforma elettronica. Fonte:quotidianosicurezza.it Sul nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, chiarimenti del Ministero ll 24 settembre la Rubrica, ha informato che il DLgs 149/2015, decreto attuativo del Jobs Act, ha istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, e che lo stesso decreto è entrato in vigore il 24 settembre, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU. In più parti del provvedimento governativo si ribadisce che l’efficacia delle disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale, e cioè dopo l’adozione dei decreti attuativiche definiscono funzioni ed attribuzioni che attualmente sono esercitate dal Ministero del Lavoro attraverso le proprie articolazioni territoriali. A tale proposito, lo stesso Ministero, con la nota del 7 ottobre, n. 16576, ha chiarito che l’art. 9 del DLgs 149/2015 (regola la rappresentanza in giudizio del nuovo ispettorato nazionale), “non può, allo stato, dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente”. Per cui “eventuali contenziosi non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del lavoro che hanno adottato gli atti impugnati”. Saranno essi ancora a operare fino alla loro soppressione, a far luogo cioè dalla data indicata nei futuri decreti attuativi.
  • 14. Nell’attesa, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6 del DLgs 150/2011* e dell’art. 22 della L. 689/1981** che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi, conclude la circolare ministeriale continuerà a essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, in relazione alla promozione dell’impugnativa contro le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro. (Articolo di Enzo Gonano) * Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione… ** La legge modifica il sistema penale. È stata aggiornata con il DL 91/2014, convertito dalla L. 116/2014. Fonte:Ministero Lavoro, nota 16576 ispettorato nazionale del lavoro