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News 41/SSL/2016
Lunedì,10 Ottobre 2016
Una rete europea per valorizzare la qualificazione dei formatori.
Per migliorare la qualità della formazione in materia di sicurezza la Commissione
Europea supporta il progetto ENETOSH, la rete europea di educazione e formazione
alla salute e sicurezza sul lavoro. Gli standard di competenza per i formatori.
Roma, 7 Ott – Nell’Unione Europea è aumentata l’attenzione alla prevenzione dei
rischi sui luoghi di lavoro e alla formazione dei lavoratori con la Comunicazione della
Commissione europea sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (2014 – 2020) e con una Risoluzione del Consiglio che invita ad un una
maggiore qualità e efficacia della formazione degli adulti…
Ricordiamo tuttavia che in ambito europeo è da diversi anni che la qualità della
formazione alla salute e sicurezza è stimolata da una specifica rete europea: il
progetto ENETOSH (European network education and training in occupational safety
and health - Rete europea di educazione e formazione alla salute e sicurezza sul
lavoro).
Del progetto ENETOSH si parla in una recente pubblicazione, realizzata dal
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale dell’ Inail,
dal titolo “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra
idealizzazione e valutazione”. Una pubblicazione che il nostro giornale ha già
presentato anche in relazione ai risultati della ricerca realizzata dall’Inail in
collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo che ha permesso di
identificare aree di competenza e indicatori per la valutazione della qualità di un
formatore alla SSL.
Analizziamo oggi il progetto ENETOSH, una vera e propria “rete europea per la
formazione iniziale e continua nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro”, e dunque un’ulteriore sostegno europeo per la valorizzazione della
qualificazione dei formatori alla SSL.
L’idea di partenza della rete – supportata dalla Commissione europea fin dal 2005:
ad oggi ne fanno parte 36 partner di 16 paesi europei compresa l’Italia - è che la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro “debbano essere parte integrante
dell’apprendimento durante tutta la vita: dalla scuola dell’infanzia all’università fino
alla formazione professionale continua”.
Ed infatti le attività della rete ENETOSH sono “orientate a promuovere:
- la qualità congiunta dell’istruzione e della formazione su salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro a livello europeo;
- l’ottimale integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nel sistema di istruzione;
- la condivisione attiva delle conoscenze tra esperti nel campo della formazione e
della salute e sicurezza sul lavoro”.
In particolare la piattaforma – raggiungibile all’indirizzo www.enetosh.net - raccoglie
gli “esempi di buone prassi per la formazione iniziale e continua (oltre 400 esempi di
buone prassi provenienti dall’Europa e dal resto del mondo), idee e metodi
innovativi, forum di esperti del settore dell’istruzione e della formazione su salute e
sicurezza sul lavoro, collegamenti di rete, temi di attualità, istruzione on line, eventi e
altro. Si esplicano così le aree di intervento congiunto di esperti in materia e esperti
della formazione nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, formazione
universitaria e formazione permanente secondo l’approccio del life long learning”.
Il documento Inail ricorda che le fasi operative seguite nel progetto hanno
riguardato:
- “’analisi dei cambiamenti del mondo del lavoro e l’impatto sull’educazione e sulla
formazione in materia di sicurezza e salute;
- la ricognizione di buone pratiche a livello nazionale ed europeo relativamente
all’integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nel sistema educativo;
- lo sviluppo di criteri per l’analisi degli esempi di buone pratiche, attraverso il
coinvolgimento di diversi gruppi di esperti appartenenti al mondo scolastico e
professionale;
- l’analisi e la valutazione delle buone pratiche;
- la selezione dei modelli migliori, la raccolta di materiale aggiuntivo e relativa
traduzione nella lingua inglese;
- la creazione di un portale per la condivisione e la consultazione delle buone
pratiche e la documentazione raccolta”.
E per raggiungere questi difficili obiettivi non solo sono stati raccolti moltissimi esempi
di buone pratiche, ma è stato elaborato un vero e proprio “standard di qualità per i
formatori e gli istruttori nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
La particolarità di questo standard consiste nel fatto che racchiude sia le capacità
formative del formatore, sia le conoscenze nell’ambito della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro”.
Questo standard – consultabile tramite questo link - descrive in particolare i requisiti
di cui deve “disporre un formatore/istruttore nell’ambito della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro. Per elaborare lo standard ENETOSH sono state descritte situazioni
concrete sul luogo di lavoro e il comportamento che un formatore dovrebbe tenere
in tali situazioni”.
Lo standard - riconosciuto da 14 diverse istituzioni di 10 paesi europei e “destinato ad
assicurare la qualità di istruttori e formatori in Europa” - riguarda i seguenti “ambiti di
competenza: formazione del formatore, sicurezza e salute sul lavoro, promozione
della salute sul lavoro, gestione della SSL. Per ciascuna area di competenza sono
state individuate le conoscenze necessarie, intese sia come conoscenze scientifiche
che come conoscenze acquisite in base ad esperienze fatte, a cui corrispondono
un pool di capacità descritte, comportamenti agiti e valutabili in aula”.
Inoltre – continua il documento Inail – sono state elaborate “check list dettagliate
per ciascuna area di competenza (o comportamento manifestato); tali check list
sono utili per valutare il livello di preparazione professionale dei formatori, le aree forti
di competenza, ma anche quelle più deboli. Vengono quindi fornite indicazioni
circa le competenze da sviluppare ai fini di un profilo professionale completo”.
La scala di giudizi e il corrispondente quadro di valutazione si definisce come “meta-
quadro in quanto si propone come strumento comune di riferimento per facilitare la
lettura e la comparazione delle diverse qualificazioni esistenti negli Stati membri
dell’Unione europea”.
In particolare si esplica in “otto livelli di riferimento a cui vanno riferiti tutti i livelli di
qualificazione continua e permanente (life long learning). In altri termini, vengono
considerati i titoli e le certificazioni del sistema educativo e formativo formale (dalla
scolarità di base obbligatoria alla formazione specifica continua post universitaria) e
le qualificazioni acquisite in contesti non formali. Ciascun livello (detto livello QEQ) è
costituito da una serie di indicatori o risultati dell’apprendimento intesi come insieme
di conoscenze, abilità e competenze che il discente deve avere acquisito alla fine
del percorso formativo di apprendimento”.
E secondo questo quadro di riferimento “le conoscenze corrispondono all’insieme di
fatti, principi, teorie e pratiche acquisiti. Le abilità indicano le capacità di applicare
le conoscenze e utilizzare il know how per svolgere compiti e risolvere problemi
cognitivi o pratici. Le competenze indicano la capacità di utilizzare conoscenze,
abilità e capacità in varie situazioni di lavoro o di studio”.
Tutto ciò – conclude il documento – “permette di confrontare in un contesto
europeo la qualità dei percorsi formativi nel campo della salute e sicurezza sul
lavoro che il professionista docente/formatore eroga valorizzando la logica del
miglioramento continuo della qualità del servizio fornito e della gestione e sviluppo
della personale ‘cassetta degli attrezzi’”.
Per far conoscere e diffondere gli standard del progetto ENETOSH, diamo la
possibilità ai nostri lettori di scaricare e visualizzare lo “Standard di competenza
ENETOSH per formatori ed istruttori relativo alla sicurezza e alla salute sul luogo di
lavoro”. (Articolo di Tiziano Menduto)
Inail, “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e
valutazione”, pubblicazione realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro
ed ambientale e a cura di Mauro Pellici, Cristina Dentici, Antonio Pizzuti, Cinzia Milana, Sara Stabile,
Ghita Bracaletti, Enrico Lo Scrudato (INAIL - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del
lavoro ed ambientale) e Silvia Brena, Stefano Tomelleri e Ivo Lizzola (Università degli studi di Bergamo -
Dipartimento scienze umane e sociali), edizione 2016 (formato PDF, 2.37 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La qualificazione del formatore alla salute e
sicurezza sul lavoro”.
Enetosh, “ Presentazione del networking attivo ENETOSH” (formato PDF, 367 kB).
Enetosh, “ Standard di competenza ENETOSH per formatori ed istruttori relativo alla sicurezza e alla
salute sul luogo di lavoro”, Ambito di competenza: formazione iniziale e continua (formato PDF, 103
kB).
Fonte: puntosicuro.it
Inps, applicazione congedo paternità per padre lavoratore autonomo.
ROMA – Applicazione telematica invio domanda paternità. Con messaggio n.3980
del 3 ottobre 2016 Inps comunica che l’applicazione per le domande di maternità è
stata integrata con l’acquisizione delle domande di congedo di paternità per padre
lavoratore autonomo. Congedo “ai sensi della circolare 128 11/07/2016 (articoli 5, 15
e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015)”.
Info: Inps, messaggio n.3980 3 ottobre 2016
Fonte: www.quotidianosicurezza.it
Volume Inail, rischi da scariche atmosferiche, impianti e valutazione.
ROMA – Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche – Valutazione del
rischio e verifiche. Pubblicato da Inail un volume che analizza il rischio fulmini, la
valutazione che deve farne il datore di lavoro e in particolare procedure e modalità
utilizzate dall’Inail (per Dpr 462/01 e Legge 30 luglio 2010, n. 122) per la verifica della
protezione contro le scariche.
Protezione, leggi, impianti, normativa tecnica, obblighi del datore di lavoro e quindi
verifiche Inail. Il volume presenta l’insieme degli adempimenti riguardanti la
protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dalle scariche atmosferiche. Partendo
dall’analisi e dall’applicazione del Dpr 462/01, passa in rassegna il metodo di lavoro
per la valutazione dei rischi, manutenzione e controllo degli impianti, CEI 81-10/4 ed
evoluzione della normazione CEI 81-29, CEI 81-30, abrogazione della CEI 81-3.
“La protezione dai fulmini (LP – lightning protection) è realizzata attraverso:
• un sistema di protezione dai fulmini (LPS – lightning protection system) e/o;
• opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM – surge
protection measures).
Il sistema LPS è a sua volta articolato in:
1. un eventuale LPS esterno (di solito suddiviso in captatori, calate e dispersori);
2. un eventuale LPS interno.
La verifica deve tener conto di tutti gli elementi che compongono la protezione
dai fulmini (LP)”.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, il paragrafo 2.5 del volume ricorda gli
obblighi di valutazione del rischio fulminazione previsto dall’articolo 80 del TU e in
particolare l’articolo 84 che prevede protezione di edifici e strutture dai fulmini.
Questo l’indice del volume:
1.“Il d.p.r. 462/01 per gli impianti di protezione contro le scariche 9 atmosferiche.
2.La valutazione del rischio di fulminazione: descrizione del metodo 14 di lavoro.
3.Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
4.Protezione di apparecchiature elettriche o elettroniche: 65 la norma CEI 81-10/4
(EN 62305-4).
5.L’evoluzione delle norme tecniche sugli impianti di protezione 67 contro le
scariche atmosferiche.
6.Esempio: valutazione del rischio e scelta dell’LP per una struttura 75 ospedaliera.
7.Riferimenti”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Inail, Impianti protezione contro scariche atmosferiche
Fonte: www.quotidianosicurezza.it
Impresa affidataria non esecutrice nei lavori privati: POS sì o no?
L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare due differenti punti di vista
riguardo l’obbligo o meno di redazione del POS nel caso di appalti privati di lavori
eseguiti da un’impresa “affidataria” ma non esecutrice.
Negli ultimi tempi sono apparsi diversi contributi sugli obblighi dell’impresa affidataria
riguardo quale debba essere il ruolo della stessa, mediante la propria
organizzazione, nella gestione della sicurezza in cantiere.
Come noto, l’impresa affidataria è definita (art. 89 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n°
81/2008) come:
<<impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei
lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione>>.
L’ impresa affidataria, qualora esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa,
assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis)
del D. Lgs. n° 81/2008 come:
<<impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane
e materiali>>.
Come previsto dall’art. 90 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008, il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo, <<deve verificare l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII [1]>>.
L’allegato XVII p. 01, 1 e 3, prevede che:
<<01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97.>>.
<<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese
esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,
macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24
ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione
o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.>>.
<<3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica
l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.>>.
Il Piano Operativo di Sicurezza ( POS), come definito all’art. 89 comma 1, lett. h) del
D. Lgs. n° 81/2008, è il <<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma
1, lettera a) del citato decreto ed i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.>>.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi dell’art. 96, è
destinatario degli obblighi dell’art. 97 del decreto che prevede:
<< 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la
verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui
all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e
le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese
esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi
oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di
adeguata formazione.>>.
Dalla disamina dei contenuti degli articoli citati, appare evidente che vi siano non
pochi punti che necessitano di chiarimenti. Tant’è vero che l’Associazione Nazionale
Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) aveva inoltrato un’istanza d’interpello [2] per
conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alle responsabilità, in
materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa
affidataria. Nel quesito si chiedevano chiarimenti riguardo i seguenti punti:
<<1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - cosi come definito
all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più
imprese affidatarie;
2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa
esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-
bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando
proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o
l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese
subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba
verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. >>.
Nel seguito di questo contributo si commenteranno le risposte al citato Interpello e
tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, si proverà:
• capire se sussista o meno l’obbligo di redazione del POS da parte di un’impresa
affidataria ma non esecutrice nei casi di appalti privati di lavori e
• comprendere quali siano le concrete ricadute di una tale situazione sul livello di
sicurezza e tutela della salute derivanti dalla presenza nei cantieri di imprese
affidatarie non esecutrici.
Entrando nel merito della questione, abbiamo l’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n°
81/2008 che prevede che <<I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:….redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).>>.
Coloro che sostengono che sussista l’obbligo della redazione del POS da parte
dell’impresa affidataria non esecutrice, affermano che se il legislatore avesse voluto
escludere l’obbligo di redazione del POS da parte di questa particolare tipologia di
imprese, si sarebbe limitato a scrivere solamente << I datori di lavoro delle imprese
esecutrici…>>.
Chi sostiene il contrario obietta che il legislatore non ha fatto altro che immaginare
una normale situazione di cantiere dove l’impresa affidataria che ha stipulato il
contratto d’appalto con il committente, subappalta parte dei lavori (e non tutti) ad
altre imprese (esecutrici). Inoltre, se il legislatore avesse voluto prevedere l’obbligo di
redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, non si sarebbe
limitato a citare, nella definizione del POS (art. 89 comma 1, lett. h)), solo le imprese
esecutrici ma avrebbe aggiunto anche le affidatarie, cosa che invece, non ha
fatto. Inoltre, non eseguendo alcunché, l’impresa affidataria non esecutrice potrà
essere sanzionata solo per non aver adempiuto agli obblighi del comma 1 dell’art.
97 e non certo agli obblighi dell’art. 96 comma 1, lettere da a) ad f), visto che in
concreto questi possono essere attuati solo dalle imprese esecutrici che operano
effettivamente in cantiere.
In merito alle risposte fornite dall’Interpello n° 13/2014, chi sostiene che sussista
l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici,
ritiene che la Commissione Interpelli si sia limitata a dire: 1) che in uno stesso cantiere
temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie; 2) che
l’impresa affidataria può anche non essere impresa esecutrice; 3) quali debbano
essere le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale; 4) quali debbano
essere i parametri da tenere presenti per definire modalità e frequenza delle attività
di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Non avendo espressamente
escluso l’obbligo di redazione del POS, esso deve essere redatto anche dalle
imprese affidatarie non esecutrici. Inoltre, il citato Interpello prevede che <<nei casi
in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di
rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008>>.
Chi sostiene che l’impresa affidataria non esecutrice non debba redigere il POS,
ribalta la questione affermando che visti tutti gli obblighi citati nella risposta
all’Interpello, se la commissione avesse inteso come vigente tale obbligo lo avrebbe
citato certamente. Invece, ciò non è stato fatto e addirittura, quando la
commissione ha risposto al quesito n. 3, ha evidenziato che <<Per le imprese solo
affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” - così come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità
organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità
deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in
relazione all’opera da realizzare>>. Pertanto, a cosa servirebbe un POS quando
all’impresa affidataria non esecutrice non si chiede, tra l’altro, la disponibilità di
proprie risorse umane per eseguire l’opera? A cosa servirebbe un POS, visto che
questo documento riguarda il governo dei rischi propri durante l’esecuzione dei
lavori affidati e questi sono invece tutti eseguiti dalle imprese esecutrici che devono
redigere il loro specifico POS? Se l’affidataria non esecutrice redigesse un POS con
dentro le lavorazioni eseguite da imprese esecutrici in subappalto, inserisse
procedure complementari e di dettaglio per l’esecuzione dei lavori, ecc, violerebbe
l'autonomia del subappaltatore che come noto è fondamentale per parlare di vero
appalto (subappalto); inoltre, così facendo, ci si troverebbe ad effettuare
un'ingerenza che snaturerebbe il subappalto stesso facendo divenire il
subappaltatore un mero esecutore di ordini e direttive dell’impresa affidataria non
esecutrice; cosa che, in caso di grave infortunio, potrebbe costituire nesso di
causalità efficiente con l’evento avvenuto. Poi quale verifica di congruenza con i
POS delle imprese esecutrici potrebbe fare l’impresa affidataria non esecutrice, visto
che è la stessa affidataria a redigere un POS che comprende tutte le lavorazioni
(anche se poi non ne eseguirà nessuna), ivi comprese quelle delle imprese esecutrici
e ciò con buona pace dell’autonomia di quest’ultime?
In riferimento all’obbligo previsto a carico del datore di lavoro dell’ impresa
affidataria dall’art. 97 comma 1 che richiede la <<verifica le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento>>, i sostenitori dell’obbligo di redazione del POS
ritengono che dovendo essere presente in cantiere il/i soggetto/i per assolvere gli
obblighi dell’art. 97, questo documento dovrà prendere in considerazione i rischi a
cui costoro sono esposti e le relative misure di prevenzione e protezione.
Chi sostiene il contrario, afferma che le attività svolte dal personale dell’impresa
affidataria non esecutrice ed incaricato solo della verifica di quanto previsto all’art.
97, non sono “lavori edili o d’ingegneria civile” e le garanzie per la tutela della salute
e la sicurezza di queste figure possono tranquillamente essere previste all’interno del
DVR che, a prescindere dal POS, deve essere sempre redatto per quanto riguarda
l'attività dell'impresa in generale (vedi art. 17, 28 e allegato XVII p.1/b). In questo
DVR devono essere evidenziati i rischi presenti nell'espletamento delle mansioni del
personale dell’impresa incaricato di adempiere agli obblighi dell'art. 97 e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione. Se passasse la tesi che qualunque
azienda che entra in cantiere (e non esecutrice di lavori edili o d’ingegneria civile)
debba redigere il POS, perché ha proprio personale esposto ai rischi tipici in esso
presenti, allora si dovrebbe chiedere il POS, ad esempio, all’azienda del postino
(Poste Italiane) visto che questi è un lavoratore dipendente che recapita la posta
nell’ufficio dell’impresa all’interno del cantiere, al datore di lavoro della società
d’ingegneria di cui sono dipendenti il direttore dei lavori e il CSE e così via.
Sempre coloro che sostengono l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese
affidatarie non esecutrici, citano come elemento a favore della propria tesi l’art. 97
comma 3, lett. b) dove il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve <<verificare
la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto
al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione>>, sostenendo che quest’obbligo non potrebbe
essere attuato se il datore di lavoro dell’impresa affidataria non esecutrice non
redigesse prima il proprio POS.
Chi sostiene il contrario obietta facendo riferimento a quanto detto prima e cioè al
fatto che il legislatore ha immaginato la classica situazione di un’affidataria che
subappalta solo parte dei lavori e che il problema concreto è quello di quali
debbano essere i contenuti del POS dell’impresa affidataria non esecutrice, visto
che questa non realizza alcunché. Poi quale verifica di congruenza tra POS
potrebbe essere concretamente effettuata visto che tutte le lavorazioni sono
eseguite dalle imprese esecutrici?
Un’altra tesi portata a supporto dell’obbligo di redazione del POS da parte
dell’impresa affidataria non esecutrice, è che il Decreto Interministeriale 9 settembre
2014 relativo ai modelli semplificati per PSC, POS, PSS e FO, prevede espressamente,
nel modello di POS, il riferimento a questa tipologia d’impresa nell’intestazione
relativa ai “Dati Identificativi dell’impresa”.
La tesi opposta, invece, sostiene che se il legislatore ha espressamente previsto che,
agli effetti delle disposizioni del Capo I, il piano operativo di sicurezza è il
<<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato ….>, basta tenere conto dell’art. 12 delle Preleggi
riguardo l’interpretazione della legge [3] e della gerarchia delle fonti, dove il citato
decreto interministeriale è di rango inferiore rispetto il D. Lgs. n° 81/2008 con la
conseguenza che è quest’ultimo a prevalere. Inoltre, gli stessi modelli proposti dallo
stesso D.I. 9 settembre 2014 non possono essere realmente considerati come modelli
semplificati ma solo standardizzati, in quanto il D. Lgs. n° 81/2008 prevede agli
allegati XV e XVI i contenuti minimi del PSC, del POS, del PSS e del FO e che, sempre
per la gerarchia delle fonti, sono contenuti che non possono essere derogati. Infine,
andando sul concreto, un’impresa affidataria non esecutrice, pur volendo redigere
un POS utilizzando il modello semplificato, cosa potrebbe scrivere? Prendendo a
riferimento i paragrafi del modello semplificato, oltre alla “Identificazione e
descrizione dell’opera”, ai “Dati identificativi dell’impresa” ed al “Personale
incaricato dell’assolvimento degli obblighi dell’art. 97”, non c’è null’altro di
significativo da prevedere per lo specifico cantiere in quanto l’impresa affidataria
non esecutrice non esegue nulla e non ha personale addetto alla concreta
esecuzione dell’opera.
Sempre riguardo all’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa affidataria
non esecutrice, chi sostiene tale tesi, consiglia di redigere un POS con contenuti
ridotti come previsto per le imprese familiari ed evidenziato nell’ Interpello n° 3/2015.
Chi la pensa diversamente, rammenta che l’impresa familiare è un’impresa che
comunque esegue lavori ed è quindi gravata degli obblighi conseguenti anche se
nel POS, vista la particolare natura dell’impresa e gli obblighi previsti dall’art. 21 del
D. Lgs. n° 81/2008, non possono essere indicati i nominativi del RSPP, degli addetti al
primo soccorso, ecc.
Infine va fatta un’ultima riflessione.
Se il POS dell’impresa affidataria non esecutrice non contiene quanto previsto
dall’allegato XV che, come detto prima sono contenuti minimi inderogabili, come
può questo POS essere ritenuto idoneo da un CSE ai fini dell’assolvimento degli
obblighi posti a suo carico dall’art. 92 comma 1 lettera b) del decreto?
Dalla disamina della questione, appare evidente che il legislatore non ha certo
brillato per chiarezza e coerenza tra le varie disposizioni di legge.
Non si può negare che esistano imprese affidatarie, ben strutturate in termini di
organizzazione e risorse umane e materiali e che per un proprio valido motivo
decidano, una volta acquisito un appalto privato, e con l’espressa autorizzazione
del committente, di subappaltare tutti i lavori ad imprese esecutrici, riservandosi con
il proprio personale in cantiere il controllo dell’esecuzione dell’opera nel rispetto del
contratto, del capitolato e delle regole dell’arte verificando, nel contempo, il
completo rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC così come previsto dall’art. 97 del D. Lgs.
n° 81/2008.
Altrettanto non si può negare che esistono moltissime imprese che acquisiscono
appalti privati, con il beneplacito del committente, pur essendo totalmente
destrutturate, spesso costituite dal solo titolare o da più soci con qualche impiegato
part-time per l’espletamento delle pratiche tecnico-amministrative e che non
sempre (ad esser buoni) sono in grado di garantire lo stesso risultato dell’impresa
affidataria non esecutrice strutturata.
Quindi, francamente, come si può dire che queste imprese posseggano quelle
capacità organizzative che per la Commissione Interpelli sono sufficienti per ritenerle
in possesso dell’idoneità tecnico professionale? Figuriamoci poi, come queste
possano attuare in concreto e con l’assiduità e l’attenzione necessarie, le attività di
verifica previste dall’art. 97.
Del resto, ad oggi, non è che si possa contestare al committente alcunché, visto
che il legislatore ha previsto al p. 1 dell’allegato XVII che <<Ai fini della verifica
dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le
imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature
per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente …>>.
Appare dunque palese che il problema del POS (obbligo sì o no per un’impresa
affidataria non esecutrice), sia secondario rispetto ad un altro, ben più importante.
Il problema vero è che mantenendo i contenuti della legge così come sono, si
permette anche ad imprese, in concreto totalmente destrutturate, di acquisire
appalti privati di lavori, effettuando un vero e proprio dumping imprenditoriale, con
le più che ovvie ricadute negative in termini di qualità dell’eseguito nonché in
termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Del resto le statistiche ci indicano chiaramente che la maggior parte degli infortuni
sul lavoro avvengono in cantieri di piccola e media entità dove la presenza di
questa tipologia d’impresa con una lunga catena di subappalti, è molto diffusa.
Allora, il buon senso consiglierebbe il legislatore di rivedere qualcosa all’interno del
D. Lgs. n° 81/2008 al fine di migliorare la situazione attuale ed evitare il proliferare di
imprese “scatole vuote”.
In primis, la definizione d’impresa affidataria andrebbe modificata come segue:
<< i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che realizza l’opera o di parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature
di lavoro e che nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese
esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Nel caso ….>>
La definizione del Piano Operativo di Sicurezza andrebbe cambiata in:
<<h) piano operativo di sicurezza: il documento che i datori di lavoro dell’impresa
affidataria e dell’impresa esecutrice redigono, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati
nell’allegato XV e nel D.I. 9 settembre 2014>>.
Poi, la definizione di idoneità tecnico professionale andrebbe modificata come
segue:
<<l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché
dotazione e disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
all’esecuzione dei lavori da realizzare>>.
Anche il p.1 dell’allegato XVII andrebbe modificato trasformandolo come segue:
<<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le imprese affidatarie e
le imprese esecutrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
……..:>>.
A Bruxelles è attualmente allo studio la modifica alla direttiva 89/391/CEE (Direttiva
Quadro).
Sarebbe cosa buona se anche da noi si cominciasse a “metter mano” anche ai vari
Titoli del D. Lgs. n° 81/2008, intervenendo su quei punti che, nei quasi nove anni
trascorsi dalla sua pubblicazione, hanno palesato evidenti bisogni di cambiamento
e miglioramento ed abbandonare, invece proposte di completa riscrittura ( vedi
DDL Sacconi).
Questo tema affrontato, è solo uno dei tanti con cui gli addetti ai lavori si devono
giornalmente confrontare nel mare di adempimenti, spesso solo formali e non
sostanziali.
Non resta, quindi, che sperare nella sensibilità del legislatore.
(Articolo di Carmelo G. Catanoso - Ingegnere Consulente di Direzione)
[1] Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine
al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII
[2] Interpello n° 13/2014 dell’11 luglio 2014
[3] Art. 12 Preleggi - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Fonte: puntosicuro.it

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  • 1. News 41/SSL/2016 Lunedì,10 Ottobre 2016 Una rete europea per valorizzare la qualificazione dei formatori. Per migliorare la qualità della formazione in materia di sicurezza la Commissione Europea supporta il progetto ENETOSH, la rete europea di educazione e formazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Gli standard di competenza per i formatori. Roma, 7 Ott – Nell’Unione Europea è aumentata l’attenzione alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e alla formazione dei lavoratori con la Comunicazione della Commissione europea sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2014 – 2020) e con una Risoluzione del Consiglio che invita ad un una maggiore qualità e efficacia della formazione degli adulti… Ricordiamo tuttavia che in ambito europeo è da diversi anni che la qualità della formazione alla salute e sicurezza è stimolata da una specifica rete europea: il progetto ENETOSH (European network education and training in occupational safety and health - Rete europea di educazione e formazione alla salute e sicurezza sul lavoro). Del progetto ENETOSH si parla in una recente pubblicazione, realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale dell’ Inail, dal titolo “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione”. Una pubblicazione che il nostro giornale ha già presentato anche in relazione ai risultati della ricerca realizzata dall’Inail in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo che ha permesso di identificare aree di competenza e indicatori per la valutazione della qualità di un formatore alla SSL. Analizziamo oggi il progetto ENETOSH, una vera e propria “rete europea per la formazione iniziale e continua nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”, e dunque un’ulteriore sostegno europeo per la valorizzazione della qualificazione dei formatori alla SSL. L’idea di partenza della rete – supportata dalla Commissione europea fin dal 2005:
  • 2. ad oggi ne fanno parte 36 partner di 16 paesi europei compresa l’Italia - è che la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro “debbano essere parte integrante dell’apprendimento durante tutta la vita: dalla scuola dell’infanzia all’università fino alla formazione professionale continua”. Ed infatti le attività della rete ENETOSH sono “orientate a promuovere: - la qualità congiunta dell’istruzione e della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a livello europeo; - l’ottimale integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nel sistema di istruzione; - la condivisione attiva delle conoscenze tra esperti nel campo della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare la piattaforma – raggiungibile all’indirizzo www.enetosh.net - raccoglie gli “esempi di buone prassi per la formazione iniziale e continua (oltre 400 esempi di buone prassi provenienti dall’Europa e dal resto del mondo), idee e metodi innovativi, forum di esperti del settore dell’istruzione e della formazione su salute e sicurezza sul lavoro, collegamenti di rete, temi di attualità, istruzione on line, eventi e altro. Si esplicano così le aree di intervento congiunto di esperti in materia e esperti della formazione nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, formazione universitaria e formazione permanente secondo l’approccio del life long learning”. Il documento Inail ricorda che le fasi operative seguite nel progetto hanno riguardato: - “’analisi dei cambiamenti del mondo del lavoro e l’impatto sull’educazione e sulla formazione in materia di sicurezza e salute; - la ricognizione di buone pratiche a livello nazionale ed europeo relativamente all’integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nel sistema educativo; - lo sviluppo di criteri per l’analisi degli esempi di buone pratiche, attraverso il coinvolgimento di diversi gruppi di esperti appartenenti al mondo scolastico e professionale; - l’analisi e la valutazione delle buone pratiche; - la selezione dei modelli migliori, la raccolta di materiale aggiuntivo e relativa traduzione nella lingua inglese; - la creazione di un portale per la condivisione e la consultazione delle buone pratiche e la documentazione raccolta”. E per raggiungere questi difficili obiettivi non solo sono stati raccolti moltissimi esempi di buone pratiche, ma è stato elaborato un vero e proprio “standard di qualità per i formatori e gli istruttori nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
  • 3. La particolarità di questo standard consiste nel fatto che racchiude sia le capacità formative del formatore, sia le conoscenze nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”. Questo standard – consultabile tramite questo link - descrive in particolare i requisiti di cui deve “disporre un formatore/istruttore nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Per elaborare lo standard ENETOSH sono state descritte situazioni concrete sul luogo di lavoro e il comportamento che un formatore dovrebbe tenere in tali situazioni”. Lo standard - riconosciuto da 14 diverse istituzioni di 10 paesi europei e “destinato ad assicurare la qualità di istruttori e formatori in Europa” - riguarda i seguenti “ambiti di competenza: formazione del formatore, sicurezza e salute sul lavoro, promozione della salute sul lavoro, gestione della SSL. Per ciascuna area di competenza sono state individuate le conoscenze necessarie, intese sia come conoscenze scientifiche che come conoscenze acquisite in base ad esperienze fatte, a cui corrispondono un pool di capacità descritte, comportamenti agiti e valutabili in aula”. Inoltre – continua il documento Inail – sono state elaborate “check list dettagliate per ciascuna area di competenza (o comportamento manifestato); tali check list sono utili per valutare il livello di preparazione professionale dei formatori, le aree forti di competenza, ma anche quelle più deboli. Vengono quindi fornite indicazioni circa le competenze da sviluppare ai fini di un profilo professionale completo”. La scala di giudizi e il corrispondente quadro di valutazione si definisce come “meta- quadro in quanto si propone come strumento comune di riferimento per facilitare la lettura e la comparazione delle diverse qualificazioni esistenti negli Stati membri dell’Unione europea”. In particolare si esplica in “otto livelli di riferimento a cui vanno riferiti tutti i livelli di qualificazione continua e permanente (life long learning). In altri termini, vengono considerati i titoli e le certificazioni del sistema educativo e formativo formale (dalla scolarità di base obbligatoria alla formazione specifica continua post universitaria) e le qualificazioni acquisite in contesti non formali. Ciascun livello (detto livello QEQ) è costituito da una serie di indicatori o risultati dell’apprendimento intesi come insieme di conoscenze, abilità e competenze che il discente deve avere acquisito alla fine del percorso formativo di apprendimento”. E secondo questo quadro di riferimento “le conoscenze corrispondono all’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche acquisiti. Le abilità indicano le capacità di applicare le conoscenze e utilizzare il know how per svolgere compiti e risolvere problemi
  • 4. cognitivi o pratici. Le competenze indicano la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità in varie situazioni di lavoro o di studio”. Tutto ciò – conclude il documento – “permette di confrontare in un contesto europeo la qualità dei percorsi formativi nel campo della salute e sicurezza sul lavoro che il professionista docente/formatore eroga valorizzando la logica del miglioramento continuo della qualità del servizio fornito e della gestione e sviluppo della personale ‘cassetta degli attrezzi’”. Per far conoscere e diffondere gli standard del progetto ENETOSH, diamo la possibilità ai nostri lettori di scaricare e visualizzare lo “Standard di competenza ENETOSH per formatori ed istruttori relativo alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro”. (Articolo di Tiziano Menduto) Inail, “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione”, pubblicazione realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale e a cura di Mauro Pellici, Cristina Dentici, Antonio Pizzuti, Cinzia Milana, Sara Stabile, Ghita Bracaletti, Enrico Lo Scrudato (INAIL - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale) e Silvia Brena, Stefano Tomelleri e Ivo Lizzola (Università degli studi di Bergamo - Dipartimento scienze umane e sociali), edizione 2016 (formato PDF, 2.37 MB). Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro”. Enetosh, “ Presentazione del networking attivo ENETOSH” (formato PDF, 367 kB). Enetosh, “ Standard di competenza ENETOSH per formatori ed istruttori relativo alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro”, Ambito di competenza: formazione iniziale e continua (formato PDF, 103 kB). Fonte: puntosicuro.it Inps, applicazione congedo paternità per padre lavoratore autonomo. ROMA – Applicazione telematica invio domanda paternità. Con messaggio n.3980 del 3 ottobre 2016 Inps comunica che l’applicazione per le domande di maternità è stata integrata con l’acquisizione delle domande di congedo di paternità per padre lavoratore autonomo. Congedo “ai sensi della circolare 128 11/07/2016 (articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015)”. Info: Inps, messaggio n.3980 3 ottobre 2016 Fonte: www.quotidianosicurezza.it
  • 5. Volume Inail, rischi da scariche atmosferiche, impianti e valutazione. ROMA – Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche – Valutazione del rischio e verifiche. Pubblicato da Inail un volume che analizza il rischio fulmini, la valutazione che deve farne il datore di lavoro e in particolare procedure e modalità utilizzate dall’Inail (per Dpr 462/01 e Legge 30 luglio 2010, n. 122) per la verifica della protezione contro le scariche. Protezione, leggi, impianti, normativa tecnica, obblighi del datore di lavoro e quindi verifiche Inail. Il volume presenta l’insieme degli adempimenti riguardanti la protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dalle scariche atmosferiche. Partendo dall’analisi e dall’applicazione del Dpr 462/01, passa in rassegna il metodo di lavoro per la valutazione dei rischi, manutenzione e controllo degli impianti, CEI 81-10/4 ed evoluzione della normazione CEI 81-29, CEI 81-30, abrogazione della CEI 81-3. “La protezione dai fulmini (LP – lightning protection) è realizzata attraverso: • un sistema di protezione dai fulmini (LPS – lightning protection system) e/o; • opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM – surge protection measures). Il sistema LPS è a sua volta articolato in: 1. un eventuale LPS esterno (di solito suddiviso in captatori, calate e dispersori); 2. un eventuale LPS interno. La verifica deve tener conto di tutti gli elementi che compongono la protezione dai fulmini (LP)”. Per quanto riguarda il datore di lavoro, il paragrafo 2.5 del volume ricorda gli obblighi di valutazione del rischio fulminazione previsto dall’articolo 80 del TU e in particolare l’articolo 84 che prevede protezione di edifici e strutture dai fulmini. Questo l’indice del volume: 1.“Il d.p.r. 462/01 per gli impianti di protezione contro le scariche 9 atmosferiche. 2.La valutazione del rischio di fulminazione: descrizione del metodo 14 di lavoro. 3.Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. 4.Protezione di apparecchiature elettriche o elettroniche: 65 la norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4). 5.L’evoluzione delle norme tecniche sugli impianti di protezione 67 contro le scariche atmosferiche. 6.Esempio: valutazione del rischio e scelta dell’LP per una struttura 75 ospedaliera. 7.Riferimenti”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inail, Impianti protezione contro scariche atmosferiche
  • 6. Fonte: www.quotidianosicurezza.it Impresa affidataria non esecutrice nei lavori privati: POS sì o no? L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare due differenti punti di vista riguardo l’obbligo o meno di redazione del POS nel caso di appalti privati di lavori eseguiti da un’impresa “affidataria” ma non esecutrice. Negli ultimi tempi sono apparsi diversi contributi sugli obblighi dell’impresa affidataria riguardo quale debba essere il ruolo della stessa, mediante la propria organizzazione, nella gestione della sicurezza in cantiere. Come noto, l’impresa affidataria è definita (art. 89 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008) come: <<impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione>>. L’ impresa affidataria, qualora esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come: <<impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali>>. Come previsto dall’art. 90 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, <<deve verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII [1]>>.
  • 7. L’allegato XVII p. 01, 1 e 3, prevede che: <<01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.>>. <<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.>>. <<3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.>>. Il Piano Operativo di Sicurezza ( POS), come definito all’art. 89 comma 1, lett. h) del D. Lgs. n° 81/2008, è il <<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del citato decreto ed i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.>>. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi dell’art. 96, è destinatario degli obblighi dell’art. 97 del decreto che prevede: << 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
  • 8. b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.>>. Dalla disamina dei contenuti degli articoli citati, appare evidente che vi siano non pochi punti che necessitano di chiarimenti. Tant’è vero che l’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) aveva inoltrato un’istanza d’interpello [2] per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. Nel quesito si chiedevano chiarimenti riguardo i seguenti punti: <<1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - cosi come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie; 2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i- bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi; 3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico- professionale delle imprese affidatarie; 4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. >>. Nel seguito di questo contributo si commenteranno le risposte al citato Interpello e tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, si proverà: • capire se sussista o meno l’obbligo di redazione del POS da parte di un’impresa affidataria ma non esecutrice nei casi di appalti privati di lavori e • comprendere quali siano le concrete ricadute di una tale situazione sul livello di sicurezza e tutela della salute derivanti dalla presenza nei cantieri di imprese
  • 9. affidatarie non esecutrici. Entrando nel merito della questione, abbiamo l’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 che prevede che <<I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:….redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).>>. Coloro che sostengono che sussista l’obbligo della redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, affermano che se il legislatore avesse voluto escludere l’obbligo di redazione del POS da parte di questa particolare tipologia di imprese, si sarebbe limitato a scrivere solamente << I datori di lavoro delle imprese esecutrici…>>. Chi sostiene il contrario obietta che il legislatore non ha fatto altro che immaginare una normale situazione di cantiere dove l’impresa affidataria che ha stipulato il contratto d’appalto con il committente, subappalta parte dei lavori (e non tutti) ad altre imprese (esecutrici). Inoltre, se il legislatore avesse voluto prevedere l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, non si sarebbe limitato a citare, nella definizione del POS (art. 89 comma 1, lett. h)), solo le imprese esecutrici ma avrebbe aggiunto anche le affidatarie, cosa che invece, non ha fatto. Inoltre, non eseguendo alcunché, l’impresa affidataria non esecutrice potrà essere sanzionata solo per non aver adempiuto agli obblighi del comma 1 dell’art. 97 e non certo agli obblighi dell’art. 96 comma 1, lettere da a) ad f), visto che in concreto questi possono essere attuati solo dalle imprese esecutrici che operano effettivamente in cantiere. In merito alle risposte fornite dall’Interpello n° 13/2014, chi sostiene che sussista l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, ritiene che la Commissione Interpelli si sia limitata a dire: 1) che in uno stesso cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie; 2) che l’impresa affidataria può anche non essere impresa esecutrice; 3) quali debbano essere le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale; 4) quali debbano essere i parametri da tenere presenti per definire modalità e frequenza delle attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Non avendo espressamente escluso l’obbligo di redazione del POS, esso deve essere redatto anche dalle imprese affidatarie non esecutrici. Inoltre, il citato Interpello prevede che <<nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di
  • 10. rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008>>. Chi sostiene che l’impresa affidataria non esecutrice non debba redigere il POS, ribalta la questione affermando che visti tutti gli obblighi citati nella risposta all’Interpello, se la commissione avesse inteso come vigente tale obbligo lo avrebbe citato certamente. Invece, ciò non è stato fatto e addirittura, quando la commissione ha risposto al quesito n. 3, ha evidenziato che <<Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” - così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare>>. Pertanto, a cosa servirebbe un POS quando all’impresa affidataria non esecutrice non si chiede, tra l’altro, la disponibilità di proprie risorse umane per eseguire l’opera? A cosa servirebbe un POS, visto che questo documento riguarda il governo dei rischi propri durante l’esecuzione dei lavori affidati e questi sono invece tutti eseguiti dalle imprese esecutrici che devono redigere il loro specifico POS? Se l’affidataria non esecutrice redigesse un POS con dentro le lavorazioni eseguite da imprese esecutrici in subappalto, inserisse procedure complementari e di dettaglio per l’esecuzione dei lavori, ecc, violerebbe l'autonomia del subappaltatore che come noto è fondamentale per parlare di vero appalto (subappalto); inoltre, così facendo, ci si troverebbe ad effettuare un'ingerenza che snaturerebbe il subappalto stesso facendo divenire il subappaltatore un mero esecutore di ordini e direttive dell’impresa affidataria non esecutrice; cosa che, in caso di grave infortunio, potrebbe costituire nesso di causalità efficiente con l’evento avvenuto. Poi quale verifica di congruenza con i POS delle imprese esecutrici potrebbe fare l’impresa affidataria non esecutrice, visto che è la stessa affidataria a redigere un POS che comprende tutte le lavorazioni (anche se poi non ne eseguirà nessuna), ivi comprese quelle delle imprese esecutrici e ciò con buona pace dell’autonomia di quest’ultime? In riferimento all’obbligo previsto a carico del datore di lavoro dell’ impresa affidataria dall’art. 97 comma 1 che richiede la <<verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento>>, i sostenitori dell’obbligo di redazione del POS ritengono che dovendo essere presente in cantiere il/i soggetto/i per assolvere gli obblighi dell’art. 97, questo documento dovrà prendere in considerazione i rischi a cui costoro sono esposti e le relative misure di prevenzione e protezione.
  • 11. Chi sostiene il contrario, afferma che le attività svolte dal personale dell’impresa affidataria non esecutrice ed incaricato solo della verifica di quanto previsto all’art. 97, non sono “lavori edili o d’ingegneria civile” e le garanzie per la tutela della salute e la sicurezza di queste figure possono tranquillamente essere previste all’interno del DVR che, a prescindere dal POS, deve essere sempre redatto per quanto riguarda l'attività dell'impresa in generale (vedi art. 17, 28 e allegato XVII p.1/b). In questo DVR devono essere evidenziati i rischi presenti nell'espletamento delle mansioni del personale dell’impresa incaricato di adempiere agli obblighi dell'art. 97 e le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Se passasse la tesi che qualunque azienda che entra in cantiere (e non esecutrice di lavori edili o d’ingegneria civile) debba redigere il POS, perché ha proprio personale esposto ai rischi tipici in esso presenti, allora si dovrebbe chiedere il POS, ad esempio, all’azienda del postino (Poste Italiane) visto che questi è un lavoratore dipendente che recapita la posta nell’ufficio dell’impresa all’interno del cantiere, al datore di lavoro della società d’ingegneria di cui sono dipendenti il direttore dei lavori e il CSE e così via. Sempre coloro che sostengono l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, citano come elemento a favore della propria tesi l’art. 97 comma 3, lett. b) dove il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve <<verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione>>, sostenendo che quest’obbligo non potrebbe essere attuato se il datore di lavoro dell’impresa affidataria non esecutrice non redigesse prima il proprio POS. Chi sostiene il contrario obietta facendo riferimento a quanto detto prima e cioè al fatto che il legislatore ha immaginato la classica situazione di un’affidataria che subappalta solo parte dei lavori e che il problema concreto è quello di quali debbano essere i contenuti del POS dell’impresa affidataria non esecutrice, visto che questa non realizza alcunché. Poi quale verifica di congruenza tra POS potrebbe essere concretamente effettuata visto che tutte le lavorazioni sono eseguite dalle imprese esecutrici? Un’altra tesi portata a supporto dell’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, è che il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati per PSC, POS, PSS e FO, prevede espressamente,
  • 12. nel modello di POS, il riferimento a questa tipologia d’impresa nell’intestazione relativa ai “Dati Identificativi dell’impresa”. La tesi opposta, invece, sostiene che se il legislatore ha espressamente previsto che, agli effetti delle disposizioni del Capo I, il piano operativo di sicurezza è il <<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato ….>, basta tenere conto dell’art. 12 delle Preleggi riguardo l’interpretazione della legge [3] e della gerarchia delle fonti, dove il citato decreto interministeriale è di rango inferiore rispetto il D. Lgs. n° 81/2008 con la conseguenza che è quest’ultimo a prevalere. Inoltre, gli stessi modelli proposti dallo stesso D.I. 9 settembre 2014 non possono essere realmente considerati come modelli semplificati ma solo standardizzati, in quanto il D. Lgs. n° 81/2008 prevede agli allegati XV e XVI i contenuti minimi del PSC, del POS, del PSS e del FO e che, sempre per la gerarchia delle fonti, sono contenuti che non possono essere derogati. Infine, andando sul concreto, un’impresa affidataria non esecutrice, pur volendo redigere un POS utilizzando il modello semplificato, cosa potrebbe scrivere? Prendendo a riferimento i paragrafi del modello semplificato, oltre alla “Identificazione e descrizione dell’opera”, ai “Dati identificativi dell’impresa” ed al “Personale incaricato dell’assolvimento degli obblighi dell’art. 97”, non c’è null’altro di significativo da prevedere per lo specifico cantiere in quanto l’impresa affidataria non esecutrice non esegue nulla e non ha personale addetto alla concreta esecuzione dell’opera. Sempre riguardo all’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, chi sostiene tale tesi, consiglia di redigere un POS con contenuti ridotti come previsto per le imprese familiari ed evidenziato nell’ Interpello n° 3/2015. Chi la pensa diversamente, rammenta che l’impresa familiare è un’impresa che comunque esegue lavori ed è quindi gravata degli obblighi conseguenti anche se nel POS, vista la particolare natura dell’impresa e gli obblighi previsti dall’art. 21 del D. Lgs. n° 81/2008, non possono essere indicati i nominativi del RSPP, degli addetti al primo soccorso, ecc. Infine va fatta un’ultima riflessione. Se il POS dell’impresa affidataria non esecutrice non contiene quanto previsto dall’allegato XV che, come detto prima sono contenuti minimi inderogabili, come può questo POS essere ritenuto idoneo da un CSE ai fini dell’assolvimento degli obblighi posti a suo carico dall’art. 92 comma 1 lettera b) del decreto?
  • 13. Dalla disamina della questione, appare evidente che il legislatore non ha certo brillato per chiarezza e coerenza tra le varie disposizioni di legge. Non si può negare che esistano imprese affidatarie, ben strutturate in termini di organizzazione e risorse umane e materiali e che per un proprio valido motivo decidano, una volta acquisito un appalto privato, e con l’espressa autorizzazione del committente, di subappaltare tutti i lavori ad imprese esecutrici, riservandosi con il proprio personale in cantiere il controllo dell’esecuzione dell’opera nel rispetto del contratto, del capitolato e delle regole dell’arte verificando, nel contempo, il completo rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC così come previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n° 81/2008. Altrettanto non si può negare che esistono moltissime imprese che acquisiscono appalti privati, con il beneplacito del committente, pur essendo totalmente destrutturate, spesso costituite dal solo titolare o da più soci con qualche impiegato part-time per l’espletamento delle pratiche tecnico-amministrative e che non sempre (ad esser buoni) sono in grado di garantire lo stesso risultato dell’impresa affidataria non esecutrice strutturata. Quindi, francamente, come si può dire che queste imprese posseggano quelle capacità organizzative che per la Commissione Interpelli sono sufficienti per ritenerle in possesso dell’idoneità tecnico professionale? Figuriamoci poi, come queste possano attuare in concreto e con l’assiduità e l’attenzione necessarie, le attività di verifica previste dall’art. 97. Del resto, ad oggi, non è che si possa contestare al committente alcunché, visto che il legislatore ha previsto al p. 1 dell’allegato XVII che <<Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente …>>. Appare dunque palese che il problema del POS (obbligo sì o no per un’impresa affidataria non esecutrice), sia secondario rispetto ad un altro, ben più importante. Il problema vero è che mantenendo i contenuti della legge così come sono, si permette anche ad imprese, in concreto totalmente destrutturate, di acquisire appalti privati di lavori, effettuando un vero e proprio dumping imprenditoriale, con le più che ovvie ricadute negative in termini di qualità dell’eseguito nonché in
  • 14. termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Del resto le statistiche ci indicano chiaramente che la maggior parte degli infortuni sul lavoro avvengono in cantieri di piccola e media entità dove la presenza di questa tipologia d’impresa con una lunga catena di subappalti, è molto diffusa. Allora, il buon senso consiglierebbe il legislatore di rivedere qualcosa all’interno del D. Lgs. n° 81/2008 al fine di migliorare la situazione attuale ed evitare il proliferare di imprese “scatole vuote”. In primis, la definizione d’impresa affidataria andrebbe modificata come segue: << i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che realizza l’opera o di parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro e che nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Nel caso ….>> La definizione del Piano Operativo di Sicurezza andrebbe cambiata in: <<h) piano operativo di sicurezza: il documento che i datori di lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice redigono, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV e nel D.I. 9 settembre 2014>>. Poi, la definizione di idoneità tecnico professionale andrebbe modificata come segue: <<l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché dotazione e disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento all’esecuzione dei lavori da realizzare>>. Anche il p.1 dell’allegato XVII andrebbe modificato trasformandolo come segue: <<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le imprese affidatarie e le imprese esecutrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori ……..:>>. A Bruxelles è attualmente allo studio la modifica alla direttiva 89/391/CEE (Direttiva Quadro). Sarebbe cosa buona se anche da noi si cominciasse a “metter mano” anche ai vari Titoli del D. Lgs. n° 81/2008, intervenendo su quei punti che, nei quasi nove anni trascorsi dalla sua pubblicazione, hanno palesato evidenti bisogni di cambiamento e miglioramento ed abbandonare, invece proposte di completa riscrittura ( vedi
  • 15. DDL Sacconi). Questo tema affrontato, è solo uno dei tanti con cui gli addetti ai lavori si devono giornalmente confrontare nel mare di adempimenti, spesso solo formali e non sostanziali. Non resta, quindi, che sperare nella sensibilità del legislatore. (Articolo di Carmelo G. Catanoso - Ingegnere Consulente di Direzione) [1] Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII [2] Interpello n° 13/2014 dell’11 luglio 2014 [3] Art. 12 Preleggi - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Fonte: puntosicuro.it