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Appendice
MPAG 9084
Maxisanzione per lavoro sommerso: nuova disciplina
In sede di conversione in legge del DL 145/2013 è stato confermato l’aumento (del 30%) degli importi della
maxisanzione prevista in caso di violazione degli obblighi di preventiva comunicazione di assunzione.
Si precisa inoltre che in relazione alle violazioni commesse:
a. prima del 24 dicembre 2013 (entrata in vigore del DL 145/2013) si applica la pregressa disciplina, sia per
quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l’applicazione della diffida (art. 13 D.Lgs.
124/2004);
b. dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso (dall’entrata in vigore del DL 145/2013 e
sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della L. 9/2014) si applicano le sanzioni
amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di
diffida;
c. dal 22 febbraio 2014 (cioè dall’entrata in vigore della L. 9/2014) si applicano le sanzioni amministrative
già previste aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di
diffida.
Per individuare il momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, tale
momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo:
Maxisanzione “ordinaria” ( )
Violazioni
consumate
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione a seguito
di diffida (art. 13, c.
3, D.Lgs. 124/2004)
Pagamento
in misura
ridotta (art.
16 L.
689/81)
Maggiorazione
giornaliera
(art. 13 D.Lgs.
124/2004)
Maggiorazione
giornaliera (art.
16 L. 689/81)
Entro il 23
dicembre
2013
compreso
1.500 12.000 150 1.500 3.000 37,50 50
Dal 24
dicembre
2013 al 21
febbraio 2014
compreso
1.950 15.600 195 1.950 3.900 48,75 65
Dal 22
febbraio 2014
1.950 15.600 195 non applicabile 3.900 non applicabile 65
Maxisanzione “affievolita” ( )
(lavoratore risulta regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo)
Violazioni
consumate
Sanzione
minima
edittale
Sanzione
massima
edittale
Maggiorazione
giornaliera
Sanzione
a seguito
di diffida
(art. 13
D.Lgs.
124/2004)
Pagamento
in misura
ridotta (art.
16 L.
689/81)
Maggiorazione
giornaliera
(art. 13 D.Lgs.
124/2004)
Maggiorazione
giornaliera (art.
16 L. 689/81)
Entro il 23
dicembre
2013 compreso
1.000 8.000 30 1.000 2.000 7.50 10
Dal 24 dicembre
2013 al 21
febbraio
2014 compreso
1.300 10.400 39 1.300 2.600 9.75 13
Dal 22 febbraio
2014
1.300 10.400 39
non
applicabile
2.600 non applicabile 13
- in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si
applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. b);
- in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà
il regime sanzionatorio di cui alla lett. c).
art. 14, c. 1 lett. b), DL 145/2013 conv. in L. 21 febbraio 2014 n. 9: GU 21 febbraio 2014 n. 43;
Circ. Min. Lav. 4 marzo 2014 n. 5
Per individuare il momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo,
tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo::
(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2014
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce
errori o inesattezze.
NON PERDERTI NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA, ACQUISTA UN VOLUME
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Maxisanzione per lavoro sommerso: nuova disciplina

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Maxisanzione per lavoro sommerso: nuova disciplina

  • 1. Appendice MPAG 9084 Maxisanzione per lavoro sommerso: nuova disciplina In sede di conversione in legge del DL 145/2013 è stato confermato l’aumento (del 30%) degli importi della maxisanzione prevista in caso di violazione degli obblighi di preventiva comunicazione di assunzione. Si precisa inoltre che in relazione alle violazioni commesse: a. prima del 24 dicembre 2013 (entrata in vigore del DL 145/2013) si applica la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l’applicazione della diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004); b. dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso (dall’entrata in vigore del DL 145/2013 e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della L. 9/2014) si applicano le sanzioni amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida; c. dal 22 febbraio 2014 (cioè dall’entrata in vigore della L. 9/2014) si applicano le sanzioni amministrative già previste aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida. Per individuare il momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo: Maxisanzione “ordinaria” ( ) Violazioni consumate Sanzione minima edittale Sanzione massima edittale Maggiorazione giornaliera Sanzione a seguito di diffida (art. 13, c. 3, D.Lgs. 124/2004) Pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) Maggiorazione giornaliera (art. 13 D.Lgs. 124/2004) Maggiorazione giornaliera (art. 16 L. 689/81) Entro il 23 dicembre 2013 compreso 1.500 12.000 150 1.500 3.000 37,50 50 Dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso 1.950 15.600 195 1.950 3.900 48,75 65 Dal 22 febbraio 2014 1.950 15.600 195 non applicabile 3.900 non applicabile 65 Maxisanzione “affievolita” ( ) (lavoratore risulta regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo) Violazioni consumate Sanzione minima edittale Sanzione massima edittale Maggiorazione giornaliera Sanzione a seguito di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004) Pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) Maggiorazione giornaliera (art. 13 D.Lgs. 124/2004) Maggiorazione giornaliera (art. 16 L. 689/81) Entro il 23 dicembre 2013 compreso 1.000 8.000 30 1.000 2.000 7.50 10 Dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso 1.300 10.400 39 1.300 2.600 9.75 13 Dal 22 febbraio 2014 1.300 10.400 39 non applicabile 2.600 non applicabile 13
  • 2. - in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. b); - in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. c). art. 14, c. 1 lett. b), DL 145/2013 conv. in L. 21 febbraio 2014 n. 9: GU 21 febbraio 2014 n. 43; Circ. Min. Lav. 4 marzo 2014 n. 5 Per individuare il momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo:: (c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2014 L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce errori o inesattezze. NON PERDERTI NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA, ACQUISTA UN VOLUME E ATTIVA GRATUITAMENTE LA FORMULA SEMPRE AGGIORNATI