Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso Inail, che le aziende possono richiedere dopo i primi due anni d’attività.
Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso Inail, che le aziende possono richiedere dopo i primi due anni d’attività.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
Lavoro - Mobbing e onere della prova: è da escludersi la condotta "mobbizzante" del superiore gerarchico a danno del sottoposto quando la valutazione COMPLESSIVA delle circostanze addotte e accertate sul luogo di lavoro non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo lavoratore. Il Tar Puglia, sede di Bari, (sent. n. 528 del 23.02.2011) ha rigettato la richiesta di un pubblico dipendente, tesa all'accertamento di condotte di mobbing in proprio danno, sull'assunto che il lavoratore non ha adempiuto all'onere probatorio a proprio carico. Inoltre è emerso dagli atti giudiziari chea giustificazione degli addebiti mossi nei confronti della P.A., vi era una ragionevole ed alternativa spiegazione.
Il 31 gennaio 2019 è l’ultimo giorno utile per i datori di lavoro che, nel corso del 2018, hanno stipulato contratti di somministrazione, per inviare alle rappresentanze sindacali la comunicazione obbligatoria annuale.
Scade il 28 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso Inail, che le aziende possono richiedere dopo i primi due anni d’attività.
Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione
Lavoro - Mobbing e onere della prova: è da escludersi la condotta "mobbizzante" del superiore gerarchico a danno del sottoposto quando la valutazione COMPLESSIVA delle circostanze addotte e accertate sul luogo di lavoro non consenta di individuare il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo lavoratore. Il Tar Puglia, sede di Bari, (sent. n. 528 del 23.02.2011) ha rigettato la richiesta di un pubblico dipendente, tesa all'accertamento di condotte di mobbing in proprio danno, sull'assunto che il lavoratore non ha adempiuto all'onere probatorio a proprio carico. Inoltre è emerso dagli atti giudiziari chea giustificazione degli addebiti mossi nei confronti della P.A., vi era una ragionevole ed alternativa spiegazione.
Il 31 gennaio 2019 è l’ultimo giorno utile per i datori di lavoro che, nel corso del 2018, hanno stipulato contratti di somministrazione, per inviare alle rappresentanze sindacali la comunicazione obbligatoria annuale.
Scade il 28 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso Inail, che le aziende possono richiedere dopo i primi due anni d’attività.
- Sempre più complesso attivarli correttamente -
Dal 10/07/2017 le aziende e i privati potranno attivare i nuovi voucher. La nuova procedura risulta complessa ed introduce nuovi vincoli e controlli preventivi.
Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2015, entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.
CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA ON-LINE: ...Maria Cristina Circhetta
L’INPS, con la Circolare n. 82 del 4 maggio 2017, fornisce istruzioni operative ai medici certificatori per la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza come previsto dall’art. 21 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico della maternità/paternità) modificato dal D.Lgs n. 179/2016 (Codice dell’Amministrazione digitale).
Con la stessa circolare vengono fornite indicazioni anche alle donne e ai datori di lavoro ai fini della consultazione rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione di gravidanza.
La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità.
I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVOROMaria Cristina Circhetta
Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. “voucher”. In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano:
- la possibilità di inviare una comunicazione cumulativa riguardante più prestatori;
- la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso giorno con 2 fasce orarie differenziate;
- la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa riguardi un’intera settimana;
- l’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali variazioni di quanto già comunicato.
Con il DL Scuola tutti coloro che compiono, o hanno compiuto, 18 anni nel 2016 avranno a disposizione un bonus da 500 euro da spendere in libri e attività culturali.
L'unione civile, rappresentando sostanzialmente un "matrimonio" tra persone dello stesso sesso, comporta conseguenze ad esso assimilabili. Il Parlamento ha approvato una legge idonea ad estendere alle parti dell'unione civile tutti i diritti e le facoltà che la legislazione sul lavoro, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali, attribuiscono ai coniugi.
L’INPS, con la Circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce le istruzioni operative per la richiesta e il godimento del nuovo incentivo per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2016, di lavoratori con disabilità. Tale incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche.
Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2016 la gestione dell’incentivo in esame è affidata all’INPS.
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI: ISTRUZIONI OPERATIVE
Gli strumenti di prova del verbale ispettivo – le dichiarazioni dei lavoratori
1. Gli strumenti di prova del verbale ispettivo – Le dichiarazioni dei lavoratori
Il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da
sanzionare mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti,
con l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle
dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto
dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi.
Di norma, il personale ispettivo raggiunge la prova delle violazioni da sanzionare, poi consacrate nel verbale conclusivo di accertamento, non solo
mediante la diretta percezione di fatti e comportamenti ma anche tramite l’acquisizione di atti e documenti e, soprattutto, delle dichiarazioni dei
lavoratori trovati intenti al lavoro all’atto dell’accesso ispettivo e di soggetti terzi. Siffatte dichiarazioni, raccolte in appositi verbali di
acquisizione e sottoscritte dai lavoratori e dai verbalizzanti, attribuiscono una consistenza non indiretta al verbale ispettivo, già qualificato sotto il
profilo probatorio, e consentono, pertanto, al giudice ed alle parti processuali di operare un adeguato controllo, nonché un’efficace valutazione di
quanto ivi asserito, arrivando in tal modo ad ammettere l’attribuzione di valore probatorio di fede assoluta agli atti ispettivi ed a rendere superfluo
l’espletamento di ogni altro mezzo istruttorio .
L’efficacia probatoria assoluta delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo è limitata alla provenienza della dichiarazione ed
alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, non potendo, evidentemente, estendersi all’intrinseca veridicità delle
dichiarazioni, le quali, di conseguenza, non hanno una piena efficacia probatoria, ma godono comunque, di un certo grado d’attendibilità .
Secondo gli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., la dichiarazione del datore di lavoro su fatti storici o circostanze concernenti l’oggetto dell’accertamento
ispettivo può avere senz’altro valenza confessoria (con la precisazione, però, che la prova assoluta non può estendersi alla qualificazione giuridica dei
rapporti), purché sussista oggettivamente l’animus confitendi , ovvero la consapevolezza e la volontà di ammettere e riconoscere la verità di un
fatto a sé oggettivamente sfavorevole, cioè tale produrre un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio per
destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. n. 4608/2000). Le dichiarazioni raccolte nel corso dell’accesso ispettivo non hanno valore probatorio
precostituito, ma devono essere confermate in giudizio dai dichiaranti, essendo insufficiente la sola conferma del verbale da parte del
verbalizzante. Tale conferma è necessaria e deve essere valutata non solo in base al contenuto della stessa, ma anche alla luce della strategia
difensiva adottata, poiché la mancata contestazione della veridicità del contenuto della dichiarazione rende i fatti contestati non più non controversi
e, dunque, non necessitanti di prova specifica (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 11353/2004; Cass., Ss.Uu., n. 761/2002).
In questo caso, tenendo presente i divieti di cui all’art. 246 c.p.c. (capacità a testimoniare), quando sia stata contestata l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato con il dipendente, è necessario accertare il predetto rapporto in via preliminare ed incidentale e tramite altri mezzi di prova , onde
poter riconoscere il debito retributivo e contributivo e favore del lavoratore, rendendo, quindi, questi incapace a testimoniare, in quanto portatore di un
vero e proprio diritto soggettivo che ne consente finanche la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass. n. 10545/2007). In particolare, con riferimento
alla data di inizio del rapporto di lavoro , il contenuto della dichiarazione del lavoratore deve essere confermato da altri elementi documentali
(agenda del datore di lavoro, altra documentazione formale ed «informale» acquisita nel corso dell’accesso ecc.) o dal confronto con dichiarazioni di
altri lavoratori o di terzi (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41).
In ogni caso di indicazione nel verbale, anche di singoli passi in virgolettato, le dichiarazioni devono comunque rimanere anonime , non devono
rendere riconoscibile in alcun modo il dichiarante, né rendere acquisibili dati sensibili (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41). Restano salvi il potere
del giudice d’interrogare liberamente il lavoratore ai sensi dell’art. 421, comma 4, c.p.c., e di valutarne liberamente le dichiarazioni al fine di trarne
elementi utili al giudizio, nonché l’esclusione dell’incapacità a testimoniare del lavoratore quantomeno nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione ex art. 22, legge n. 689/1981, nel quale a causa della natura e dei limiti del giudizio non è consentito l’intervento del lavoratore cui si
riferisce la sanzione amministrativa .
2. In questo caso, sia in sede d’esame testimoniale che d’interrogatorio libero, il giudice risolve il contrasto alla luce dell’art. 116 c.p.c., valutando
liberamente il contenuto di entrambe le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento e motivando in sentenza la scelta effettuata. Il verbale di
acquisizione della dichiarazione conserva comunque la sua forza probatoria privilegiata per quanto concerne la corrispondenza tra quanto
dichiarato dal lavoratore all’ispettore e quanto da quest’ultimo verbalizzato, e, di conseguenza, può essere impugnato soltanto attraverso la querela di
falso (cfr. Cass., Ss.Uu., n. 12545/1992; Cass., Ss.Uu., n. 916/1996). In ogni caso, i verbali di dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e
nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di
attendibilità , al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può , ex art. 116 c.p.c., legittimamente
privilegiare , nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell’accesso ispettivo ,
ritenendole verosimilmente più genuine e sincere.
Fonte: 28 OTTOBRE 2014 Dossier Lavoro sole 24 ore GERMANO DE SANCTIS
www.studiocarlucciocirchetta.it
CRISTINA CIRCHETTA CONSULENTE DEL LAVORO LECCE BRINDISI