Previdenza e Assistenza Forense - Facciamo il punto
Il marketing nello studio legale - Norme e modalità
1. IL MARKETING
NELLO STUDIO LEGALE
- NORME E MODALITÀ -
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
22 luglio 2020 ore 15:30
Durata 1.30 h. circa
1 credito formativo in materia obbligatoria
Relatori: Avv. Edoardo Ferraro, Dr. Dario Didonè, Rag. Diego Bettanin
E V E N T O G R A T U I T O
Evento accreditato ai fini della formazione professionale
continua con 1 credito formativo in materia obbligatoria
2. PUBBLICITÀ & STUDI LEGALI
LE NORME
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Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
3. Certamente la pubblicità
non fa parte della nostra tradizione forense:
“il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto
dell'Avvocatura italiana”
(decisione CNF n. 56 del 23/04/1991)
Da quel giorno sono comunque passati anni, nuovi codici deontologici e una
nuova “sensibilità” per il tema della pubblicità.
IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO
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4. Secondo il vecchio Codice Deontologico Forense, l’avvocato poteva dare
informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma
dell’informazione dovevano essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali era verificato dal Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione doveva essere conforme a verità e
correttezza e non poteva avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. Non si poteva rivelare al pubblico il nome dei propri
clienti, ancorché questi vi avessero consentito.Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione doveva rispettare la dignità e il decoro della
professione.
IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO
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5. In ogni caso, l’informazione non doveva assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
Erano consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
Era consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse stato il
consenso unanime dei suoi eredi.
IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO
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6. L’avvocato che intendeva dare informazione sulla propria attività professionale
doveva indicare specificamente ogni caratteristica della professione (ordine,
titolo, specializzazione, colleghi, loghi, assicurazione, ecc.).
Era poi molto restrittivo in tema di pubblicità a mezzo web: si potevano
utilizzare solo siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa
comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma
e del contenuto in cui è espresso.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante
l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
IL VECCHIO CODICE DEONTOLOGICO
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7. Con il nuovo codice deontologico del 2014 non vi sono, almeno inizialmente,
passi avanti significativi.
Solo nel 2016 si è arrivati ad una nuova formulazione dell’art. 35 del Codice
Deontologico Forense, che ha aperto alla pubblicità degli avvocati con
qualunque mezzo ed eliminando le restrizioni in tema di pubblicità e marketing
a mezzo internet.
LE RIFORME DEL 2014 E DEL 2016
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8. 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che
siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse [riforma 2016], deve rispettare i
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
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9. 4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
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10. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con
domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso. [Riforma 2016]
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
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11. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito,
che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni
al sito. [Riforma 2016]
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
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12. Il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello
dell'informazione: il codice deontologico ammette dunque pubblicità a patto
che questa sia esclusivamente a titolo informativo, a partire dallo slogan.
Si parla di pubblicità informativa:
deve essere una forma di comunicazione argomentativa.
I princìpi di una campagna pubblicitaria per avvocati sono riassumibili così:
3 requisiti:
trasparenza, verità e correttezza
5 divieti:
comparazione, equivoco, inganno, denigratorio, suggestivo
PUBBLICITÀ E PRINCÌPI DI BASE
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13. L'avvocato può fornire informazioni sul proprio studio, dando indicazioni su:
- la denominazione dello studio (nome e colleghi associati)
- l'ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti
- le informazioni di contatto: la sede, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi,
compresi i contatti web
- i titoli conseguiti a livello accademico
- i diplomi di specializzazione ricevuti
- l'abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni
- le conoscenza delle lingue straniere
- l'eventuale certificazione di qualità ricevuta dallo studio
- l'ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.)
REGOLE APPLICATIVE
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14. All'avvocato è consentita la promozione della propria attività professionale nel
momento in cui la campagna pubblicitaria sia di carattere esclusivamente
informativo.
Sono vietate e sanzionate le comunicazioni non solo che mirino ad un confronto
“diretto” tra il proprio studio legale e quello di altro collega, ma altresì quelle
intrinsecamente comparative, ovvero che mirino ad una esaltazione del proprio
studio e della propria professionalità in relazione a tutto il resto.
(cfr. sent. 208/2017 del CNF)
FOCUS SUI DIVIETI:
PUBBLICITÀ COMPARATIVA
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15. Fino a qualche tempo fa la pubblicità di uno studio di avvocati non era
ammissibile tramite radio, televisioni, manifesti o striscioni e nemmeno con
insegne luminose.
La nuova normativa ha modificato le cose, riducendo le limitazioni e
ammettendo qualsiasi forma lecita
a patto che si rispettino le linee guida già viste.
Il canale pubblicitario maggiormente innovativo ed efficace è certamente
Internet. Nel contempo bisogna rendersi consapevoli che l'utilizzo del canale
web, compresi i social network, presenta diversi vantaggi che al giorno d'oggi
risultano indispensabili, ma è opportuno tenere in debita considerazione
potenziali rischi.
I “MEDIA”
Avv.EdoardoFerraro
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20. ESEMPI PRATICI:
YOUTUBE E I VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=M8pMEsVzOBo
https://www.youtube.com/watch?v=QNYQOTJULmE
https://www.youtube.com/watch?v=K4UQQ16y6s0
https://www.youtube.com/watch?v=HhN5R-38ahQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QUsH2qYFHKc
24. LA GIURISPRUDENZA
DEL CNF
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Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
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25. I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani),
pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività
e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità
indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la
specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale,
impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua
interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla
dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata
al potere-dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“LIMITI DEONTOLOGICI”
Avv.EdoardoFerraro
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26. È da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in
particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta
commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero
determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a
prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
(Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con
evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al
costo della prestazione offerta)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina)
sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
“DIVIETO DI COMPENSI INFIMI”
Avv.EdoardoFerraro
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27. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod.
deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista
dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto
informati e documentati)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“NON COMPARATIVA O
AUTOCELEBRATIVA”
Avv.EdoardoFerraro
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28. Integra violazione dell’art. 35 cdf il comportamento dell’avvocato che,
nell’informazione sulla propria attività professionale, dichiari di avvalersi
dell’ausilio di prestigiosi Colleghi, all’insaputa degli stessi.
(Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano “altamente specializzati nei
vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco)
sentenza del 24 novembre 2016, n. 349
“ILLECITO MILLANTARE UNA RETE DI
COLLABORATORI IGNARI”
Avv.EdoardoFerraro
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29. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 n.c.d.f. (già
artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli
incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna
competenza professionale)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona)
sentenza del 9 marzo 2017, n. 8
“NON COMPARATIVA O
AUTOCELEBRATIVA”
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30. Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che
prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non
consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa.
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed
in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale,
affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale
“seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase
del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli
obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi)
sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208
“NON COMPARATIVA O
AUTOELOGIATIVA”
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31. Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio
pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina
deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato.
(Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal consiglio territoriale di
appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi
contrattuali con accordo già raggiunto da € 800,00”. In applicazione del
principio di cui sopra, il CNF ha annullato la sanzione)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci)
sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243
“NUOVA SENSIBILITÀ SUI COSTI”
Avv.EdoardoFerraro
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32. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che
assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza
ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere
un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“DIVIETO DI ASSUMERE PRATICHE
TRAMITE AGENZIE”
Avv.EdoardoFerraro
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33. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria
corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione
“Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di
provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“VIETATO L'USO DI ABBREVIAZIONI
EQUIVOCHE”
Avv.EdoardoFerraro
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34. DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
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35. SI RINGRAZIANO PER LA
COLLABORAZIONE
Avv.EdoardoFerraro
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