Lezione n. 06 - Contabilità pubblica (programmazione finanziaria, armonizzazi...
Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali
1. Federalismo fiscale in Italia: introduzione,
attuazione e prospettive per la gestione degli Enti
Locali
Dott. Stefano Tripi
Università di Siena – Dip. Studi Aziendali e Sociali
Università di Modena e Reggio Emilia – Dip. Economia Aziendale
Piacenza, 17 gennaio 2012
2. Premessa
● Obiettivo: presentare il federalismo fiscale, nel contesto
italiano, come processo e come sistema “a regime”
● Taglio: introduzione alla normativa con un'ottica
operativa-gestionale
● N.B. Argomenti (e relative disposizioni normative ed
attuative) in costante evoluzione
● Federalismo fiscale → importanti novità nel corso del 2011
– Decreti attuativi e manovre (governo Berlusconi)
– Modifiche relative ad IMU, TCRES (governo Monti)
● Province → innovazioni normative ancora in corso rendono
ancora più importante lo studio del federalismo, da tutti i punti
di vista di Regioni ed EE.LL.
3. Indice
1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso
italiano
2.Federalismo fiscale: la Legge 42/2009
3.L'attuazione del federalismo fiscale
4.Conclusioni. Le prospettive del federalismo
fiscale per le Province
6. Federalismo fiscale o federalismi
fiscali?
● Federalismo fiscale: eterogeneità
● nelle definizioni
● nelle applicazioni
● Termine “Federalismo”: sistema di governo federale
● esperienze internazionali: molto diverse (es. USA, Belgio)
● peculiarità italiana: pluralismo degli Enti
● Termine “Fiscale”
● riferito alle risorse finanziarie
● non solo entrate, ma anche uscite
7. Definire e realizzare il federalismo
fiscale
● Verso una prima definizione:
● “Decentramento dei poteri di spesa e di entrata a
favore delle istituzioni territoriali”
● Come si realizza il federalismo fiscale?
● Occorre contemperare due fattori strettamente
connessi tra loro:
– autonomia
– responsabilità
8. Autonomia
● Autonomia: potere di decisione di ciascuna istituzione
territoriale
● Autonomia relativa a:
● servizi da erogare
● risorse da impiegare
– Finanziarie
– Umane
– Strumentali
– Intelettuali
– ...
● Consiste nell'autogoverno delle entrate e delle spese
9. Responsabilità
● Responsabilità per amministratori: motivazione
delle proprie scelte, in seguito ad aumento
autonomia
● Responsabilità per gli amministrati (cittadini,
imprese, ...): possibilità di determinare proprio
destino ed influenzare scelte collettive
attraverso
– Controllo
– Voto
– Spostamento da un territorio all'altro
10. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. La Costituzione del 1948
● Stato accentrato, presenza autonomie
● Sistema di finanza derivata
● Art. 114: " La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"
● Art. 115: "Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione"
● Art. 117 comma 1: per quanto riguarda il potere legislativo delle Regioni, esse
hanno potestà legislativa soltanto nelle materie elencate dallo stesso art.117 e
devono esercitare tale potestà concorrente "nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni"
● Art. 123: approvazione Statuto Regioni, in accordo con leggi nazionali
● Art. 128: "Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni"
11. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Tra Stato e Regioni
● 1949: Finanziamento EE.LL.: sistema misto, compartecipazione tributi
erariali + sovvenzioni statali
● 1949-1968
● dibattito e stallo relativamente all'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
● Forte ripresa spesa pubblica locale
● 1968: approvazione legge elettorale regionale
● 1970
● Elezione Consigli regionali
● L. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”
– Entrate tributarie proprie regionali
– Trasferimento personale a Regioni
● 1973: Abolizione tributi EE.LL. e conferma sistema di finanza derivata
12. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Verso il decentramento
● 1990: Avvio stagione riforme PP.AA.
● Modernizzazione amministrativa – avvio riforme “manageriali”
● Decentramento amministrativo
● Finanza locale: responsabilizzazione EE.LL., entrate certe e stabili
● L. 142/90: definisce il quadro delle autonomie locali, testo base che ha ridefinito
le funzioni dei comuni → D.lgs. 507/93
● L. 59/97 (Bassanini 1) e L. 127/97 (Bassanini 2), pongono le basi per le
moderne relazioni tra Stato, Regioni, EE.LL.
● L. 133/99, art. 10; d.lgs 56/2000 → primi tentativi di federalismo fiscale
● D.lgs 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali
13. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Verso il federalismo
● 2001: Riforma costituzionale
● Riforma Titolo V → nuovo assetto istituzionale
● Art. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato...”
● Art. 117: innovazione nel sistema di riparto delle competenze tra i
diversi livelli di governo
– Materie con competenza esclusiva → Stato
– Materie con competenza concorrente → Stato/Regioni
– Materie con competenza residuale (non espressamente attribuite allo Stato) →
Regioni
● Art. 119 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa...”
● Necessità di dare attuazione normativa ai nuovi dettami
costituzionali
14. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Verso il federalismo
● Art. 119 Costituzione novellato
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
15. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Implementazione riforme
● 2001-...: Ritorno al passato?
● Effetti controversi nell'implementazione delle riforme manageriali e di
decentramento
– Incremento spesa pubblica
– Differenze significative tra territori nell'implementazione delle riforme
– Duplicazione e confusione nelle competenze tra i diversi livelli di governo
● Mutamento situazione economica
– Aumento vincoli per Enti locali in seguito all'introduzione del “Patto di Stabilità”, nelle
sue diverse versioni
● Potenziale conflitto
● Da un lato, decentramento amministrativo (“devolution”) → tentativi di
implementazione riforma costituzionale
● Dall'altro, accentramento amministrativo → aumento controlli e vincoli su
EE.LL.
● Necessità di intervenire sui rapporti finanziari tra i livelli di governo
16. Italia: i rapporti tra i diversi livelli di
governo. Il federalismo fiscale
● 2007: disegno di legge C. 3100, senza seguito
● 2008: avvio iter nuova bozza disegno di legge
approvato dal Governo → Conferenza unificata
→ Camere
● 2009: approvazione definitiva Legge n. 42
“Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione”
● 2009-... Avvio iter attuativo
17. Federalismo fiscale: principali fonti
normative
● Costituzione (in particolare Titolo V e art. 119)
● L. 42/2009
● Decreti attuativi
● Manovre “estive” 2011
● Manovra “salva-Italia”
● … (sono attesi ulteriori decreti
attuativi/correttivi)
18. Federalismo fiscale e management
pubblico
● Evoluzione delle teorie legate al management
pubblico
Paradigma Caratteristiche principali
Burocrazia “tradizionale” Accentramento
Gerarchia
Regole formali
(New) Public Management Decentramento
Aziendalizzazione
Cittadino “cliente”
Public Governance Apertura all'ambiente esterno
Co-decisione
Creazione di reti
Valore Pubblico (Public Value) Sistemi di creazione del valore
pubblico
19. Federalismo fiscale e management
pubblico
● Prospettiva: valore pubblico (public value) → le
PP.AA. sono chiamate a coordinare sistemi di
creazione del valore pubblico coinvolgendo
● Soggetti interni alle PP.AA.
● Soggetti esterni alle PP.AA.
● Valore pubblico: concetto ambivalente
● significato economico: equivalente della creazione di
valore nelle aziende private
● significato culturale: elemento fondante alla base di
una società
20. Federalismo fiscale e management
pubblico
● “Triangolo” del valore
pubblico
● Definizione del VP:
obiettivi e risultati attesi
● Ambiente
“autorizzativo”:
coalizione di supporto →
portatori di interessi
● Creazione della capacità
operativa: mobilitazione
ed impiego risorse
21. Federalismo fiscale e management
pubblico
● Aumento delle possibilità di azione per il
management pubblico locale
● Scelta tra differenti combinazioni di risorse per
generare valore pubblico locale
● Possibilità di scelta → possibilità di innovazione
(non solo tecnologica) anche in condizioni di risorse
scarse
● Scelta: deve essere possibile, attraverso la piena
implementazione di autonomia e responsabilità
23. La legge delega 42/2009
● Approvazione legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione”
● Modalità di attuazione federalismo: legge delega e successivi
decreti legislativi di attuazione
Costituzione Legge Attuazione
(novellata) Delega (decreti)
● La legge riprende elementi da disegno di legge gov. Prodi
(2007)
● Ambito di intervento: attuazione dell'art. 119 della Costituzione
(art. 1). A Regioni a statuto speciale si applicano solo piccole
parti della norma
24. Ambito di intervento (art. 1)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale,
in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della
spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e
la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la
presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a
disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori
con minore capacita' fiscale per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse
aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella
prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi'
i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 15, 22 e 27.
25. Modalità ed iter di attuazione
● Delega al Governo per l'emanazione di uno o
più decreti attuativi del c.d. “federalismo fiscale”
(art. 2)
● Tempistica: entro 24 mesi, altri 24 mesi per
correzioni (L. 85/2011: proroga termini)
● Iter “speciale” di approvazione decreti
Conferenza Modifiche/
Governo Camere
unificata Approvaz.ne
Ministeri Intesa Pareri Iter per
diversi Comm.ni modifiche o
● Comm. approvazione
fed. fiscale Governo
● comm.
competenti
26. Attori e funzioni
● Definizione organi e relative funzioni (artt. 3-6)
Organo Funzione
Governo Predisposizione decreti
attuativi
Commissione Tecnica Supporto
Paritetica predisposizione decreti
Commissione Pareri, relazioni sullo
Parlamentare stato di attuazione
Bicamerale
Conferenza Organismo stabile di
Coordinamento coordinamento (anche
Finanza Pubblica a regime)
● Meccanismi di coordinamento finanziario e
fiscale (artt. 17-18)
27. Criteri generali di finanziamento e
perequazione
● Nuovo sistema di finanziamento per Regioni (artt. 7-10) ed
EE.LL. (artt. 11-15)
● Progressiva “fiscalizzazione” dei trasferimenti
● Superamento sistema finanza derivata (in 5 anni)
● Abbandono criterio spesa storica per Regioni ed EE.LL.
● Fabbisogno standard
● “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al
quale comparare e valutare l’azione pubblica”.
● costituisce il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard
28. Criteri generali di finanziamento e
perequazione
● Fabbisogno standard: finanziamento integrale
● Spese Regioni per livelli essenziali prestazioni
● Spese EE.LL. per esercizio funzioni fondamentali
● Perequazione della capacità fiscale:
finanziamento
● Spese Regioni non essenziali
● Spese EE.LL. non funzioni fondamentali
● → Fondo perequativo: riequilibrio tra territori
29. I tributi locali
● Tributi delle Regioni
● Tributi propri derivati
● Addizionali su tributi erariali
● Tributi propri istituiti dalle Regioni
● Tributi degli EE.LL.
● Tributi propri derivati
● Addizionali su tributi erariali e regionali
● Tributi propri istituiti dalle Regioni
● Dl 93/2008 e L. 220/2010: Blocco tributi locali ad
eccezione di quelli deliberati da norme ad hoc, in attesa
di attuazione del federalismo fiscale
30. 1.Introduzione al federalismo fiscale.
Il percorso italiano
2.Il federalismo fiscale. La legge 42/2009
3.L'attuazione del federalismo fiscale
31. Decreti e disposizioni attuative
● 8 decreti attuativi emanati e in vigore:
● Federalismo demaniale
● Roma Capitale
● Fabbisogni standard
● Federalismo municipale
● Autonomia di entrata per Regioni e Province
● Perequazione e rimozione squilibri
● Armonizzazione sistemi contabili
● Sanzioni e premi per Regioni, Province, Comuni
32. Decreti e disposizioni attuative
● 2 decreti attuativi in approvazione
● Ulteriori disposizioni in materia di Roma Capitale
● Decreto correttivo in materia di federalismo fiscale –
avviato iter, ma ora superato da decreto Salva-
Italia?
● Disposizioni ulteriori (↔ iter?):
● Manovre estive 2011
● Decreto “Salva-Italia”
33. D.lgs. 85/2010 “Federalismo
demaniale”
● Trasferimento agli enti territoriali di beni diversi di proprietà
dello Stato:
● beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze,
salvo quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
● beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché
delle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ma
con esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di
ambito sovraregionale, se non sono oggetto di intesa tra le
Regioni interessate;
● aeroporti di interesse regionale o locale;
● miniere, cave e torbiere;
● altri beni immobili dello Stato (es. beni immobili in uso al
Ministero delle difesa non utilizzati)
34. D.lgs. 85/2010 “Federalismo
demaniale”
● Alle Regioni e alle province sono trasferiti, senza oneri, il demanio idrico
(fiumi e laghi), il demanio marittimo (le spiagge ad uso turistico-
balneare, le coste edificate e non), le cave e le miniere, i porti e gli
aeroporti, esclusi quelli di rilevanza internazionale.
● Ai comuni sono trasferiti quegli immobili del patrimonio disponibile dello
Stato che gli stessi scelgono all’interno di un elenco predisposto
dall’Agenzia del Demanio (esclusi gli immobili strumentali dello Stato) e
che i comuni ritengono di poter valorizzare in un biennio.
● Elenco di beni → procedura di valorizzazione (entro due anni)
● Decreto “salva-Italia” mette a regime la procedura, incentivando
intervento privati e società miste
35. D.lgs. 216/2010 “Fabbisogni
standard”
● Avvio fase transitoria: 2012
● Metodologia innovativa, simile agli “studi di settore” (società SOSE)
● Individuazione metodologia tecnica (statistica-econometrica)
● Raccolta ed analisi dei dati → invio questionari ad Enti
● Approvazione fabbisogni standard
● Pubblicazione fabbisogni standard
● Verifica ed eventuale revisione
● Funzioni standard: individuazione provvisoria, in attesa di norma specifica
(ddl S. 2259 “carta delle autonomie”, ancora fermo)
● Analisi possibili recuperi di efficienza tramite gestioni associate
● Iter difficile e ancora incerto (es. invio e raccolta questionari)
36. D.lgs. 23/2011 “Federalismo
municipale”
● Soppressione graduale trasferimenti statali e introduzione nuove
entrate per i comuni
● Dal 2011
● compartecipazione gettito IVA
● fondo sperimentale riequilibrio
– intero gettito Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle
imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
30% gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento
immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della
cedolare secca sugli affitti
● Imposta di soggiorno (per capoluoghi, Unioni di comuni, comuni turistici...)
● 55% partecipazione accertamento evasione
● maggiore gettito immobili non accatastati
● 75% sanzioni inadempimenti catastali
37. D.lgs. 23/2011 “Federalismo
municipale”
● Dal 2014, in aggiunta alle precedenti
● devoluzione completa fiscalità immobiliare
● fondo perequativo
● Imposta Municipale Propria - IMUp → possesso
immobili diversi da abitazione principale
● Imposta Municipale Secondaria - IMUs →
sostituisce TOSAP, imposte su pubblicità e
pubbliche affissioni, canone mezzi pubblicitari
39. D.lgs. 68/2011 “Federalismo
regionale e provinciale”
● Finanziamento Province (“in attesa della loro
soppressione o razionalizzazione”)
● Tassa RC auto → dal 2012 tributo proprio → 12,5%
+- 3,5%
● Compartecipazione IRPEF (al posto di addizionale
su energia elettrica) dal 2012
● Compartecipazione tassa automobilistica regionale
(al posto di trasferimenti statali) dal 2013
40. D.lgs. 149/2011 “Sanzioni e premi
per gli Enti Locali”
● Relazione di fine legislatura
● Grave dissesto finanziario: responsabilità
● Politica → rimozione e divieto di candidatura e nomina a tutti i
livelli
● Tecnica → rimozione e divieto incarichi per dirigenti e revisori
● Relazione di fine mandato → certificata e trasmessa al
tavolo tecnico interistituzionale
● Pesanti sanzioni per mancato rispetto patto di stabilità
● Meccanismi premiali
● Ulteriori incentivi per gli EE.LL. nella lotta all'evasione
● Gruppo lavoro per pagamento imprese da parte EE.LL.
41. D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione
sistemi contabili”
● Sperimentazione 2012 → 2014; avvio a regime dal
2014
● Adozione sistemi contabili omogenei → contabilità
finanziaria, affiancata da economico-patrimoniale
“ai fini conoscitivi”.
● Piano dei conti integrato per Regioni, EE.LL. e
relative istituzioni → assolvimento obblighi europei
per aggregabilità e confrontabilità dei dati
● Transazione elementare di bilancio codificata
● Introduzione bilancio consolidato
42. D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione
sistemi contabili”
● Nuovo criterio di competenza finanziaria:
“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in
cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena
copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”
● Fondo pluriennale vincolato
● saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata
● consente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato
l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria rendendo
esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione
attraverso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate
● può essere costituito solamente a seguito dell'accertamento delle entrate che finanziano
la spesa, la quale può essere impegnata solo a copertura finanziaria avvenuta
43. D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione
sistemi contabili”
● Nuovi schemi di bilancio comuni → aumento
● omogeneità e standardizzazione
● flessibilità
Classificazione Approvazione/ Classificazione Approvazione/
Entrate Variazione Uscite Variazione
Titoli Consiglio Missioni Consiglio
Tipologie Consiglio Programmi Consiglio
Categorie Giunta (medesima Macroaggregati Giunta (medesimo
Tipologia); altrimenti Programma); altrimenti
Consiglio Consiglio
Capitoli/Articoli Dirigente (medesimo
Capitoli/Articoli Dirigente (medesima Macroaggregato);
Categoria); altrimenti altrimenti Giunta o
Giunta o Consiglio Consiglio
44. Manovre estate 2011 (DD.LL. 70,
98, 138): impatti sul federalismo
fiscale
● Consistente riduzione di risorse a disposizione degli EE.LL.
● Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
● Soppressione di 36 province e aggregazione piccoli comuni
● Disposizioni per federalismo demaniale per i comuni che applicano piani
paesaggistici regionali
● Sblocco addizionale comunale Irpef, resa articolabile per scaglioni
● Addizionale regionale Irpef anticipata al 2012
● Aumento al 100% della partecipazione dei comuni all'accertamento
45. Decreto correttivo
(CdM 24/10/2011)
● Decreto
● approvato, ma non in vigore, destino incerto
● esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011, per
avvio iter di approvazione come decreti precedenti, ma nel frattempo
– È caduto il Governo Berlusconi
– Il nuovo Governo Monti ne ha ripreso parti nel c.d. “Salva-Italia”
● Anticipazione al 2012 della completa determinazione dei fabbisogni
standard di comuni e province, con entrata in vigore nel 2013
● Anticipazione al 2012 del sistema a regime del federalismo fiscale dei
comuni e province. Avvio dal 2013 del fondo perequativo
● Anticipazione al 2013 dell’IMU, nelle sue due componenti (propria e
secondaria) sostituendo, per la componente propria, Ici, Irpef sul reddito
fondiario e relative addizionali mentre per la componente secondaria una
serie di piccoli tributi comunali minori; abbassamento aliquota base dal
7,6 per mille al 6,6 per mille
46. Decreto correttivo
(CdM 24/10/2011)
● Anticipazione al 2013 della compartecipazione al 30% al gettito dei tributi
erariali immobiliari
● Riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, con
soppressione dei prelievi vigenti e istituzione dell’imposta relativa ai rifiuti ed ai
servizi comunali (RES)
● Sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell’Iva con la
compartecipazione comunale al gettito Irpef, a partire dal 2013
● Immediata soppressione della misura forfettaria della tariffa dell’Ipt per gli atti
soggetti ad Iva ed estensione della misura anche alle regioni a statuto speciale
● Estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l’imposta di soggiorno
● Modifiche tecniche al decreto sull’armonizzazione dei bilanci degli enti locali
47. Decreto “salva-Italia”: impatti sul
federalismo fiscale
● Incremento addizionale regionale Irpef
● Istituzione Tributo comunale su servizi e rifiuti → ispirata a RES,
sostituisce TARSU, TIA, TIA 2
● Anticipazione sperimentale IMU propria dal 2012 (a regime nel
2015), anche su “prima casa”
● IMU “prima casa” → 100% al Comune
● IMU “seconda casa” ed altri immobili → 50% Comune, 50% trasferito allo
Stato
● Intervento fondo riequilibrio per compensare squilibri e differenze rispetto
a ICI
● Revisione moltiplicatori catastali ed aggiornamento valori
● Misure su Province
● → queste misure non passano da iter previsto da L. 42
48. 1.Introduzione al federalismo fiscale.
Il percorso italiano
2.Il federalismo fiscale. La legge 42/2009
3.L'attuazione del federalismo fiscale
4.Conclusioni: le prospettive del federalismo
fiscale per le Province
49. Federalismo fiscale: le questioni
ancora aperte
● Iter e tempistica: non sempre rispettati, non vi sono ad
oggi previsioni per il futuro
● Restano ancora
● Punti da perfezionare (ad es. esclusione dall'Irpef delle
rendite catastali per le sole abitazioni non affittate)
● Punti da attuare (ad es. Città metropolitane)
● Impatto delle attuali condizioni economico-finanziarie
sulla situazione politica e sulle norme
● Manovre d'estate
● Manovra “salva-Italia”
● Future disposizioni?
50. Possibili implicazioni per gli Enti
Locali
● Formazione ed organizzazione del personale e degli
uffici → entrate, ma non solo
● Nuovi compiti in materia di accertamento e gestione
dei tributi: problemi tecnici (banche dati, incasso,
ecc.) e rapporti con altri Enti (incentivi/disincentivi a
collaborare)
● Capacità implementazione federalismo in Enti più
piccoli/meno attrezzati
● Aumento autonomia e responsabilità → necessità di
presidiare la governance dei tributi locali, sotto tutti gli
aspetti
51. Il futuro delle Province
● Decreto “salva-Italia” interviene pesantemente sulle
Amministrazioni provinciali
● Funzioni: esclusivamente di indirizzo politico e di
coordinamento delle attività dei Comuni nei limiti
legislativamente imposti
● Organi:
● Giunta provinciale → eliminata
● Consiglio provinciale → mantenuto, composto al massimo da
10 consiglieri, eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia.
● Presidente → mantenuto, ma eletto tra i componenti del
Consiglio
52. Il futuro delle Province
● Entro il 30 aprile 2012, lo Stato e le Regioni dovranno con legge provvedere a
trasferire ai Comuni funzioni e risorse (umane, finanziarie e strumentali)
attualmente conferite alle Province
● E' fatta salva la possibilità di demandarle le funzioni alle Regioni, in presenza
di esigenze di esercizio unitario e nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione
● Il testo approvato ha stabilito che sarà la legge statale a determinare il
termine di scadenza degli organi provinciali → le elezioni degli organi
provinciali non si svolgono contestualmente nelle diverse Province → sono
prevedibili decadenze differenziate
● Comparazione con altri paesi: ruolo intermedio Comune-Regione è
importante, occorre valutarne lo scopo e i mezzi
54. “Nel nostro Paese i rapporti tra finanza statale e
finanza locale sono rimasti avvolti nell’incertezza
e nell’empirismo dall’unità fino ad oggi; dominati
da una costante, cioè dalle lotte per far rispondere
risorse scarse alla tumultuosa sollecitazione di
bisogni disparati e crescenti, lotta risoltasi sempre
col sacrificio della finanza e dell’autonomia locale”
--Celestino Arena, 1963
Grazie per l'attenzione
stefano.tripi@unisi.it