1. PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Commissione per le petizioni
18.7.2011
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 649/2010, presentata da Enrico Ovaleo-Pandolfo, cittadino italiano, a
nome di Italia Nostra, WWF, Associazione Culturale Posidonia, Comitato
Ambientale di Salvaguardia di Le Grazie, VAS Circolo di Porto Venere e
Comitato di Difesa della Palmaria, sull'applicazione delle direttive VIA e Habitat
in relazione al progetto di rigenerazione della costa dell'isola di Palmaria
1. Sintesi della petizione
Dopo la demolizione di una costruzione abusiva, le autorità intendono attuare un progetto per
la rigenerazione dell'area costiera settentrionale dell'isola di Palmaria (Liguria). L'area rientra
in uno sito di importanza comunitaria (SIC) e in un sito UNESCO. La finalità del progetto è
quella di migliorare l'accesso per gli abitanti e per i turisti e di prevenire l'erosione marina.
Secondo il firmatario, non sarebbero state rispettate le disposizioni delle direttive VIA e
Habitat: chiede pertanto alle autorità dell'UE di effettuare una verifica.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011
"La petizione
Il firmatario sostiene che le disposizioni della direttiva relativa alla valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e della direttiva Habitat non siano state rispettate. Fornisce la
documentazione della regione Liguria da cui emerge che le opere previste a seguito della
demolizione dell'edificio in questione (valorizzazione dei punti panoramici, terrazzamento,
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IT Unita nella diversità IT
2. realizzazione di aree naturali e potenziamento di un passaggio pedonale) sono illecite.
Trasmette anche lo studio dell'opportuna valutazione prevista dalla direttiva Habitat e prove
fotografiche che, secondo il firmatario, contraddicono la documentazione della regione
Liguria.
Le osservazioni della Commissione sulla petizione
Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, versione modificata, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), i
progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del
loro impatto ambientale, da effettuare prima della concessione dell'autorizzazione. La
direttiva contempla due allegati, uno che prevede una valutazione obbligatoria (i cosiddetti
progetti dell'allegato I) e l'altro secondo cui le autorità degli Stati membri devono stabilire,
nell'ambito di una procedura denominata 'screening', se i progetti possono avere effetti
significativi (i cosiddetti progetti dell'allegato II).
La direttiva 85/33/CEE conferisce un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa la
determinazione dei progetti dell'allegato II che devono essere oggetto di una VIA, nonché
circa la definizione dei criteri o delle soglie necessari per prendere tale decisione.
Secondo il punto di vista della Commissione in merito al presente caso, le attività contestate
di cui sopra non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della direttiva VIA. Il
firmatario solleva, tuttavia, il problema di potenziali impatti cumulativi in relazione al vicino
ponte di piccole dimensioni, per il quale è in corso una procedura VIA. La Commissione
chiederà a tal proposito alle autorità italiane di fornire ulteriori informazioni sugli impatti
cumulativi.
Per quanto riguarda la direttiva Habitat e il sito d'importanza comunitaria interessato dal
progetto, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni.
Lo studio di incidenza conclude (pagine 45-46) che 'la valutazione del progetto non può
essere pienamente positiva', in quanto mancano alcune misure che contribuirebbero a rendere
il progetto più coerente con i valori di conservazione del sito. Il testo suggerisce pertanto una
serie di misure di mitigazione e 'compensazione' (che sembra siano state integrate nelle
disposizioni redatte in fase di autorizzazione del progetto). Tali conclusioni non affermano in
modo chiaro se il progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3 della direttiva Habitat.
Risulta anche che nella valutazione non sia stato analizzato l'impatto della fase di costruzione
del progetto.
Le osservazioni del firmatario in merito alla necessità di esplorare soluzioni alternative non
sono pertinenti, in quanto né lo studio né l'altra documentazione disponibile dimostrano che il
progetto pregiudicherà l'integrità del sito, tenendo in considerazione gli obiettivi di
conservazione del sito. Soltanto in caso di valutazione negativa occorre individuare ed
esaminare le soluzioni alternative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat.
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3. Conclusioni
La Commissione contatterà le autorità italiane affinché analizzino gli impatti cumulativi nel
quadro della direttiva VIA e illustrino le modalità di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat. In particolare, saranno richieste maggiori
informazioni per verificare che nella valutazione siano stati esaminati in modo opportuno tutti
gli aspetti e gli impatti pertinenti del progetto e che il progetto sia stato autorizzato sulla base
di conclusioni obiettive e solide sotto il profilo scientifico attestanti l'assenza di effetti
negativi pregiudizievoli dell'integrità del sito."
4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 18 luglio 2011
"Le osservazioni della Commissione
Dopo la demolizione di una costruzione abusiva, le autorità intendono attuare un progetto per
la rigenerazione dell'area costiera settentrionale dell'isola di Palmaria (Liguria). L'area rientra
in uno sito di importanza comunitaria (SIC) e in un sito UNESCO. La finalità del progetto è
quella di migliorare l'accesso per gli abitanti e per i turisti e di prevenire l'erosione marina. Il
firmatario sostiene che le disposizioni della direttiva relativa alla valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e della direttiva Habitat non siano state rispettate.
Nel caso in questione, è stata condotta una valutazione opportuna conformemente alla
direttiva Habitat, ma non uno 'screening' ai sensi della direttiva VIA.
Le autorità italiane spiegano che il progetto non rientra nel quadro della legge regionale ligure
di recepimento della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio (la direttiva VIA). In particolare,
giustificano il motivo per cui il progetto proposto non rientra nell'ambito del punto 10, lettera
k), dell'allegato II (opere costiere destinate a combattere l'erosione ecc., esclusa la
manutenzione e la ricostruzione di tali opere), o del punto 13 dello stesso allegato (modifiche
o estensioni che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente). Il progetto in
questione consiste in lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla protezione di un
percorso esistente. I lavori di manutenzione presentano inoltre soltanto una proporzione
modesta ai fini della protezione e dell'adeguamento della pendenza e, pertanto, non possono
essere considerati significativi in termini di impatto ambientale negativo. La Commissione
conviene con le autorità italiane che il progetto contestato non rientra nel campo di
applicazione della direttiva in oggetto. Nondimeno, la Commissione ha chiesto informazioni
sui potenziali impatti cumulativi della costruzione del vicino ponte galleggiante, sottoposto a
una procedura VIA, e che ha ottenuto parere positivo con prescrizioni2. Nella loro risposta del
10 febbraio 2011 le autorità liguri affermano chiaramente che l'amministrazione regionale ha
considerato attentamente l'eventuale interferenza tra il ponte galleggiante e il recupero globale
dell'area.
Per quanto attiene alla direttiva Habitat3, dall'esame della documentazione trasmessa emerge
che le autorità italiane hanno rispettato la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Inoltre, è
stato spiegato che le misure di compensazione menzionate non si riferivano alla
1
GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17; GU L 140
del 5.6.2009, pag. 114.
2
Delibera della Giunta Regionale n. 989 del 5.8.2010.
3
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio - GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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4. compensazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e che non era stato ipotizzato alcun
impatto negativo del progetto sull'integrità del sito. Le autorità locali hanno valutato l'impatto
della fase di costruzione del progetto in occasione dell'analisi e dell'autorizzazione successive
del progetto esecutivo.
Conclusione
Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha individuato alcuna violazione
della direttiva VIA o della direttiva Habitat."
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