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Gennaio -Febbraio
2017
Area Tecnico-Normativa 1
Università degli studi di
Milano – Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche
Talk Event
IL COSMETICO: NON
SOLO “BELLESSERE”
Gli aspetti regolatori dei Prodotti
Cosmetici
relatore:
Roberto Gorni
Area Tecnica Normativa
14 giugno 2017
2
COSMETICI NELL’UE: 1976 - 2016
Regolamento cosmetico 1223/2009
Ad oggi sono state emanate:
• 0 Regolamenti del Consiglio e del PE a
modificare il testo;
• 19 Regolamenti della COM per l’aggiornamento
degli allegati al progresso tecnico.
3
I pilastri fondamentali
• Un’ampia definizione di cosmetico, che non
ammette una categoria intermedia fra
cosmetici e farmaci.
• Un sistema di controllo in-market da parte
degli Stati membri.
• La responsabilità della persona che immette
il cosmetico sul mercato dell’UE per quanto
concerne la conformità ai disposti di legge.
• Un sistema che disciplina specifici ingredienti
attraverso liste positive e negative.
4
Regolamento cosmetico
Ambito d’applicazione e obiettivo – art. 1
Il presente regolamento stabilisce norme che
ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato
deve rispettare, al fine di garantire il corretto
funzionamento del mercato interno ed un
livello elevato di tutela della salute umana.
5
Regolamento cosmetico
Definizioni – art. 2
a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza
o miscela destinata ad essere applicata sulle
superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli,
unghie, labbra, organi genitali esterni)
oppure sui denti e sulle mucose della bocca
allo scopo esclusivamente o
prevalentemente di pulirli, profumarli,
modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli
in buono stato o correggere gli odori
corporei;
6
Regolamento cosmetico
Considerando 7
Per stabilire se un prodotto debba essere
considerato prodotto cosmetico è
opportuno basarsi sulla valutazione caso
per caso, tenendo conto di tutte le
caratteristiche del prodotto in questione.
I prodotti cosmetici possono comprendere
……
7
Regolamento cosmetico - Considerando 7
Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere
di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria per il
trucco,
talco per il dopobagno e per l’igiene corporale,
saponi di bellezza, saponi deodoranti,
profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia,
preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel),
prodotti per la depilazione,
deodoranti ed antitraspiranti,
tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e
il fissaggio, prodotti per la messa in piega,
prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo),
8
prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni,
creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli
(lozioni, lacche, brillantine),
prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni,
ecc.),
prodotti per il trucco e lo strucco,
prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra,
prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti
per la cura delle unghie e lacche per le stesse,
prodotti per l’igiene intima esterna,
prodotti solari, prodotti autoabbronzanti,
prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe
9
Regolamento cosmetico - Considerando 7
Regolamento cosmetico
• Linee Guida della Commissione UE sulla
classificazione di un prodotto (borderline tra
cosmetici e altri prodotti)
• Per garantire uniformità di applicazione nei 28 SMs
• Manual on the scope of application of the Cosmetics
Regulation
• General Product Safety Directive
• Biocidal Product Directive
• Medicinal Products
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/borderline-products_en
10
Definizione di prodotto cosmetico
Non sono prodotti cosmetici:
1.Profumi per ambienti
2.Cosmetici per animali (o per auto)
3.Oggetti come unghie finte o brillantini decorativi
4.Tatuaggi permanenti
5.Prodotti che vantano una attività terapeutica
6.Parrucche
7.Prodotti tecnici come colle per unghie finte o
ciglia finte.
8.Dispositivi medici
11
Definizioni – art. 2
d) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica
che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo
fa progettare o fabbricare e lo commercializza
apponendovi il suo nome o marchio;
e) «distributore»: una persona fisica o giuridica
nella catena della fornitura, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che mette a
disposizione un prodotto cosmetico sul
mercato comunitario;
12
Definizioni – art. 2
f) «utilizzatore finale»: un consumatore o un
professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
g)«messa a disposizione sul mercato»: la
fornitura di un prodotto cosmetico per la
distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
comunitario nel corso di un’attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h)«immissione sul mercato»: la prima messa a
disposizione di un prodotto cosmetico sul
mercato comunitario;
13
Definizioni - art. 2
i)«importatore»: una persona fisica o giuridica
la quale sia stabilita nella Comunità e immetta
sul mercato comunitario un prodotto cosmetico
originario di un paese terzo;
q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad
impedire la messa a disposizione sul mercato
di un prodotto cosmetico nella catena della
fornitura;
r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad
ottenere la restituzione di un prodotto
cosmetico che è già stato reso disponibile
all’utilizzatore finale;
14
Definizioni – art. 2
Comma 2
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza
o miscela destinata ad essere ingerita, inalata,
iniettata o impiantata nel corpo umano non è
considerata prodotto cosmetico.
15
Sicurezza – art. 3
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul
mercato sono sicuri per la salute umana se
utilizzati in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in
particolare di quanto segue:
16
Sicurezza – art. 3
a) presentazione, compresa la conformità
alla direttiva 87/357/CEE
b) Etichettatura
c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione
d) qualsiasi altra indicazione o informazione
da parte della persona responsabile
.
17
Roberto Gorni 18
Principio fondamentale
I cosmetici commercializzati all’interno della Comunità
non devono causare danni alla salute umana se
applicati in condizioni d’uso normali ed in quelle
ragionevolmente prevedibili.....
……con l’obiettivo di…..
..... proteggere il consumatore da possibili effetti
negativi dovuti alla presenza di specifiche sostanze o
preparazioni che possono danneggiare l’uomo in
relazione a proprietà intrinseche di pericolosità.
Milano 2013
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai prodotti
…….. che, avendo un aspetto diverso da
quello che sono in realtà, compromettono la
sicurezza o la salute dei consumatori
I prodotti, sono quelli che, pur non essendo
prodotti alimentari, hanno forma, odore,
aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o
dimensioni tali da far prevedere che i
consumatori, soprattutto i bambini, li possano
confondere con prodotti alimentari e pertanto
li portino alla bocca, ………………
19
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie perché sia vietata la
commercializzazione, l’importazione, la
fabbricazione e l’esportazione dei prodotti di
cui alla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui
prodotti presenti sul mercato per verificare
……..
20
Persona responsabile – art. 4
1.Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti
cosmetici per i quali una persona fisica o
giuridica è stata designata come “persona
responsabile” all’interno della Comunità.
2.Per ogni prodotto cosmetico immesso sul
mercato, la persona responsabile ne
garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti
stabiliti dal presente regolamento
21
Persona responsabile – art. 4
3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della
Comunità ......, il fabbricante stabilito all’interno
della comunità è la persona responsabile.
Il fabbricante può designare tramite mandato
scritto una persona stabilita all’interno della
Comunità quale persona responsabile.
5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo
importatore è la persona responsabile del
prodotto cosmetico che immette sul mercato.
22
Regolamento cosmetico
•Deve esistere una PR per ciascun prodotto
immesso sul mercato UE
•La PR è responsabile per la conformità alla
maggior parte dei requisiti del Regolamento
•La PR può essere una persona fisica o
giuridica
•Il nome e l’indirizzo della PR deve essere
riportato sull’imballaggio (in caso di più nomi ed
indirizzi, va messo in evidenza quello dove
viene reso accessibile il dossier o la
documentazione informativa)
23
Persona Responsabile (PR) - art. 4 (6)
• Eccezioni:
• Il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico
con il proprio nome o con il proprio marchio (in tale caso è
assimilabile al fabbricante)
• Il distributore che modifica un prodotto già sul mercato così da
comprometterne la conformità con i requisiti applicabili (la
traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico
non è considerata modifica tale da comprometterne la
conformità)
• Il fabbricante o l’importatore designa, con mandato scritto, una
persona terza che accetta
24
Obblighi delle PR – art. 5
Assicurare la conformità ai seguenti requisiti
25
• Sicurezza (art. 3)
• GMP (art. 8)
• Valutazione della sicurezza (art. 10)
• Documentazione Informativa sul
prodotto (art. 12)
• Campionamento e analisi (art. 12)
• Notifica (art. 13)
• Restrizioni applicabili alle sostanze
negli allegati (art. 14)
• Sostanze CMR (art. 15)
• Nanomateriali (art. 16)
• Tracce di sostanze vietate (art. 17)
• Sperimentazione animale (art. 18)
• Etichettatura (art. 19(1), (2), (5))
• Dichiarazioni relative al prodotto
(art. 20)
• Accesso del pubblico alle
informazioni (art. 23)
• Informazioni sulle sostanze (art. 24)
Obblighi dei distributori – art. 6
1.Nel contesto delle loro attività, i distributori,
quando rendono disponibile sul mercato un
prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta
attenzione in relazione alle prescrizioni
applicabili
2.Prima di rendere un prodotto cosmetico
disponibile sul mercato, i distributori verificano
che:
26
Obblighi dei distributori – art. 6
− Verificano la presenza sul prodotto di alcune
informazioni in etichetta (dettagli della PR, numero di
lotto, INCI)
− Verifica della conformità agli obblighi linguistici sul
punto vendita
− Verifica che il prodotto non abbia superato la data di
durata minima (se è indicata in etichetta)
− Verificare la presenza della lista INCI sul punto
vendita (quando previsto), ad esempio attraverso
materiali informativi forniti dalla PR
27
Obblighi dei distributori – art. 6
3.Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di
ritenere che:
−un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti
stabiliti nel presente regolamento, non rendono
disponibile il prodotto sul mercato finchè non è reso
conforme ai requisiti applicabili;
−un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile
sul mercato non è conforme al presente
regolamento, verificano che siano adottate le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.
28
Obblighi dei distributori – art. 6
3.Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti
un rischio per la salute umana, i distributori ne
informano immediatamente la PR e le
competenti autorità nazionali degli Stati membri
in cui hanno reso disponibile il prodotto.
4.I distributori garantiscono che, fintantonchè un
prodotto è sotto la loro responsabilità, le
condizioni di stoccaggio o di trasporto non
pregiudichino la conformità ai requisiti del
presente regolamento
29
Identificazione nella catena di
fornitura - art. 7
• Ha lo scopo di garantire un semplice ed efficace
sistema di tracciabilità attraverso il principio ‘one step
back – one step forward’ (con l’eccezione del
consumatore finale!)
• Le PR identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto
• Il distributore identifica il distributore o la PR che ha fornito il
prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è
stato fornito.
• L’informazione deve essere archiviata per almeno 3
anni dopo la spedizione
• Il format è flessibile (es. Fatture, documenti di
spedizione, ecc.)
30
Buone pratiche di fabbricazione – art. 8
1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono
rispettate le buone pratiche di fabbricazione al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1.
2. Qualora la fabbricazione avvenga
conformemente alle pertinenti norme
armonizzate*, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si
presume il rispetto delle buone pratiche di
fabbricazione.
*Per norme armonizzate s’intendono gli standard
approvati dall’European Standards Organisation
(CEN) su richiesta della Commissione UE
31
Buone pratiche di fabbricazione – art. 8
– è richiesta la compliance alle GMP, nessuna
specifica GMP è obbligatoria;
– si presume la compliance se l’azienda
applica lo standard armonizzato* (EN ISO
22716:2007)
* Comunicazione della Commissione (2011/C
123/04), GUUE 21/04/11.
32
Libera circolazione – art. 9
• Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano,
per motivi inerenti alle esigenze contenute nel
presente regolamento, rifiutare, la messa a
disposizione sul mercato di prodotti cosmetici
conformi ai requisiti stabiliti nel presente
regolamento
33
Valutazione della sicurezza – art. 10
1.Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico
all’articolo 3, la persona responsabile garantisce che i
prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano
stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base
delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una
relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma
dell’allegato I.
……….
Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che
sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE
34
Allegato I – Relazione sulla sicurezza del
prodotto cosmetico
PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto
cosmetico
1.Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici
2.Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico
3.Qualità microbiologica
4.Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d’imballaggio
5.Uso normale e ragionevolmente prevedibile
6.Esposizione al prodotto cosmetico
7.Esposizione alle sostanze
8.Profilo tossicologico delle sostanze
9.Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi
10.Informazioni sul prodotto cosmetico
35
Allegato I – Relazione sulla sicurezza del
prodotto cosmetico
PARTE B – Valutazione della sicurezza dei
prodotti cosmetici
• Conclusioni della valutazione
• Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate
sull’etichetta
• Motivazione
• Informazioni sul valutatore e approvazione
della parte B
36
Valutazione della sicurezza – art. 10
• La Persona Responsabile garantisce che sia stata effettuata
una valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico,
prima che questo sia immesso sul mercato, nella quale:
o siano presi in considerazione uso verosimile ed
esposizione anticipata ai singoli ingredienti;
o approccio sia basato sulla forza probante, per
rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;
o garantisce l’aggiornamento di tale relazione.
• Il Valutatore della sicurezza
o Effettua la valutazione di sicurezza e vi appone la
propria firma
37
Valutazione della sicurezza – art. 10
• La qualifica del valutatore della sicurezza è
definita nel comma 2:
La valutazione della sicurezza dei prodotti
cosmetici […] è eseguita da persone in
possesso di diplomi o altri documenti
attestanti qualifiche formali ottenute in
seguito al completamento di corsi universitari
teorici e pratici in campo farmaceutico,
tossicologico, medico o in discipline
analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti
da uno Stato membro.
38
Linee guida della Commissione
Articolo 10 (1)
La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate,
adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in
particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti
figuranti all’allegato I.
o Il documento è stato pubblicato sulla GUCE del 26 novembre 2013:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0674&qid=140120765635
9&from=IT
Utile anche la linea guida di Cosmetics Europe:
http://www.cosmeticaitalia.it/home/it/documenti/comunicazioni/DocRe
golamento1223/LineeGuida/Colipa_PIF_it2011.pdf
39
Restrizioni applicabili alle sostanze
elencate negli allegati – art. 14
1.Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono
contenere:
a)Sostanze vietate di cui all’allegato II;
b)Sostanze soggette a restrizioni non impiegate
conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c)Coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV;
d)Conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V;
e)Filtri UV diversi da quelli elencati nell’allegato VI.
40
Allegati
•Relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic
product safety report) (ALLEGATO I)
• Sostanze vietate (ALLEGATO II)
• Sostanze soggette a restrizioni (ALLEGATO III)
• Coloranti ammessi (ALLEGATO IV)
• Conservanti ammessi (ALLEGATO V)
• Filtri UV ammessi (ALLEGATO VI)
• Simboli da indicare in etichetta (ALLEGATO VII)
• Elenco dei test alternativi convalidati
(ALLEGATO VIII)
• Direttive abrogate (ALLEGATO IX)
41
Nanomateriali - art. 16
1.Per ogni prodotto cosmetico contenente
nanomateriali è assicurato un livello elevato
di protezione della salute umana
2.Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai nanomateriali utilizzati come
coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati
all’art. 14, ………
42
Nanomateriali - art. 16
• Definizioni, art. 2
− k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o
biopersistente e fabbricato intenzionalmente
avente una o più dimensioni esterne, o una
struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.
43
44
REGOLAMENTO COSMETICI
NANOMATERIALI
Ingrediente SCCS opinion Regolamento APT
2,4,6-tris[1,1’-
biphenyl]-4-yl-1,3,5-
Triazine (ETH-50)
SI SI,
Regolamento 866/2014
Titanium Dioxide SI SI,
Regolamento
2016/1143
Zinc Oxide SI SI,
Regolamento
2016/621
Carbon Black
(CI 77266)
SI SI,
Regolamento
2016/1120
Methylene Bis-
Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol
SI NO.
Voto ?
Tracce di sostanze vietate – art. 17
• La presenza involontaria di una quantità
ridotta di una sostanza vietata, derivante da
impurezze degli ingredienti naturali o sintetici,
dal procedimento di fabbricazione,
dall’immagazzinamento, dalla migrazione
dall’imballaggio e che è tecnicamente
inevitabile nonostante l’osservanza di buone
pratiche di fabbricazione, è consentita a
condizione che tale presenza sia in
conformità dell’articolo 3.
45
Sperimentazione animale - art. 18
a) divieto d’immissione sul mercato dei
prodotti cosmetici la cui formulazione finale
sia stata oggetto, […], di una
sperimentazione animale […];
b) divieto d’immissione sul mercato dei
prodotti cosmetici contenenti ingredienti o
combinazioni di ingredienti che siano stati
oggetto, […], di una sperimentazione
animale;
46
Sperimentazione animale - art. 18
c) divieto di realizzazione, all’interno della
Comunità, di sperimentazioni animali relative
a prodotti cosmetici finiti
d) divieto di realizzazione, all’interno della
Comunità, di sperimentazioni animali relative
a ingredienti o combinazioni di ingredienti
47
Sentenza della Corte di Giustizia Europea
– 21 settembre 2016
• “Vietata l’immissione sul mercato dell’UE di
prodotti cosmetici in cui alcuni ingredienti
sono stati oggetto di sperimentazione animali
al di fuori dell’UE, al fine di consentire la
commercializzazione di prodotti cosmetici in
paesi terzi, se i dati che ne risultano sono
utilizzati per dimostrare la sicurezza dei
suddetti prodotti ai fini della loro immissione
sul mercato dell’Unione”.
48
• In pratica le Imprese devono inserire nel PIF
di ciascun prodotto ogni informazione relativa
all’esistenza di test su animali, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento
1223/2009, e dall’altro di non utilizzare, per la
valutazione di sicurezza dei propri prodotti,
dati tossicologici ricavati da eventuali
sperimentazioni animali eseguiti dopo le date
limite fissate dal regolamento, anche se tali
sperimentazioni sono state eseguite in paesi
extra-UE
49
Sentenza della Corte di Giustizia Europea –
21 settembre 2016
Etichettatura – art. 19
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente
articolo, i prodotti cosmetici sono messi a
disposizione sul mercato solamente se il
recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici
recano le seguenti indicazioni, in caratteri
indelebili, facilmente leggibili e visibili:
50
INDUSTRIA COSMETICA - FUTURO
Opportunità
• Evoluzione del Regolamento cosmetici
• Convergenza normativa internazionale
• ‘Better Regulation’ Agenda della Commissione
• Sviluppi di programmi di sostenibilità
• Crescita e disciplina della distribuzione online.
52
MICROBEADS
• Cosmetics Europe ha già adottato nell’ottobre 2015 la
raccomandazione affinché i propri associati sospendano
volontariamente entro il 2020 l’impiego di microplastica
solida, non biodegradabile, usata come agente esfoliante e
detergente nei cosmetici da risciacquo.
• A dispetto del modesto apporto (si tratta di una percentuale
compresa fra 0,1% e 1,5% sul totale dei frammenti in plastica)
del settore cosmetico al problema dell’inquinamento marino
sono in atto diverse iniziative di governi nazionali e di ONG.
• Alcune aziende hanno già annunciato di aver messo in atto un
programma per eliminare l’uso di microbeads.
• Un’indagine condotta da Cosmetics Europe tra I suoi assocaiti
indica come l’uso di microbeads in esfolianti wash off si è
ridotto più dell’80% dal 2012.
53

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Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "Il Cosmetico: non solo Bellessere" - Milano, 14.6.2017

  • 1. Gennaio -Febbraio 2017 Area Tecnico-Normativa 1 Università degli studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Talk Event IL COSMETICO: NON SOLO “BELLESSERE” Gli aspetti regolatori dei Prodotti Cosmetici relatore: Roberto Gorni Area Tecnica Normativa 14 giugno 2017
  • 3. Regolamento cosmetico 1223/2009 Ad oggi sono state emanate: • 0 Regolamenti del Consiglio e del PE a modificare il testo; • 19 Regolamenti della COM per l’aggiornamento degli allegati al progresso tecnico. 3
  • 4. I pilastri fondamentali • Un’ampia definizione di cosmetico, che non ammette una categoria intermedia fra cosmetici e farmaci. • Un sistema di controllo in-market da parte degli Stati membri. • La responsabilità della persona che immette il cosmetico sul mercato dell’UE per quanto concerne la conformità ai disposti di legge. • Un sistema che disciplina specifici ingredienti attraverso liste positive e negative. 4
  • 5. Regolamento cosmetico Ambito d’applicazione e obiettivo – art. 1 Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana. 5
  • 6. Regolamento cosmetico Definizioni – art. 2 a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; 6
  • 7. Regolamento cosmetico Considerando 7 Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere …… 7
  • 8. Regolamento cosmetico - Considerando 7 Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti ed antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), 8
  • 9. prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni, ecc.), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe 9 Regolamento cosmetico - Considerando 7
  • 10. Regolamento cosmetico • Linee Guida della Commissione UE sulla classificazione di un prodotto (borderline tra cosmetici e altri prodotti) • Per garantire uniformità di applicazione nei 28 SMs • Manual on the scope of application of the Cosmetics Regulation • General Product Safety Directive • Biocidal Product Directive • Medicinal Products http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/borderline-products_en 10
  • 11. Definizione di prodotto cosmetico Non sono prodotti cosmetici: 1.Profumi per ambienti 2.Cosmetici per animali (o per auto) 3.Oggetti come unghie finte o brillantini decorativi 4.Tatuaggi permanenti 5.Prodotti che vantano una attività terapeutica 6.Parrucche 7.Prodotti tecnici come colle per unghie finte o ciglia finte. 8.Dispositivi medici 11
  • 12. Definizioni – art. 2 d) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; e) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario; 12
  • 13. Definizioni – art. 2 f) «utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico; g)«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h)«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario; 13
  • 14. Definizioni - art. 2 i)«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo; q) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura; r) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale; 14
  • 15. Definizioni – art. 2 Comma 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico. 15
  • 16. Sicurezza – art. 3 I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue: 16
  • 17. Sicurezza – art. 3 a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE b) Etichettatura c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile . 17
  • 18. Roberto Gorni 18 Principio fondamentale I cosmetici commercializzati all’interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d’uso normali ed in quelle ragionevolmente prevedibili..... ……con l’obiettivo di….. ..... proteggere il consumatore da possibili effetti negativi dovuti alla presenza di specifiche sostanze o preparazioni che possono danneggiare l’uomo in relazione a proprietà intrinseche di pericolosità. Milano 2013
  • 19. Direttiva 87/357/CEE Articolo 1 La presente direttiva si applica ai prodotti …….. che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori I prodotti, sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, ……………… 19
  • 20. Direttiva 87/357/CEE Articolo 2 Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare …….. 20
  • 21. Persona responsabile – art. 4 1.Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come “persona responsabile” all’interno della Comunità. 2.Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento 21
  • 22. Persona responsabile – art. 4 3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità ......, il fabbricante stabilito all’interno della comunità è la persona responsabile. Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale persona responsabile. 5. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico che immette sul mercato. 22
  • 23. Regolamento cosmetico •Deve esistere una PR per ciascun prodotto immesso sul mercato UE •La PR è responsabile per la conformità alla maggior parte dei requisiti del Regolamento •La PR può essere una persona fisica o giuridica •Il nome e l’indirizzo della PR deve essere riportato sull’imballaggio (in caso di più nomi ed indirizzi, va messo in evidenza quello dove viene reso accessibile il dossier o la documentazione informativa) 23
  • 24. Persona Responsabile (PR) - art. 4 (6) • Eccezioni: • Il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico con il proprio nome o con il proprio marchio (in tale caso è assimilabile al fabbricante) • Il distributore che modifica un prodotto già sul mercato così da comprometterne la conformità con i requisiti applicabili (la traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico non è considerata modifica tale da comprometterne la conformità) • Il fabbricante o l’importatore designa, con mandato scritto, una persona terza che accetta 24
  • 25. Obblighi delle PR – art. 5 Assicurare la conformità ai seguenti requisiti 25 • Sicurezza (art. 3) • GMP (art. 8) • Valutazione della sicurezza (art. 10) • Documentazione Informativa sul prodotto (art. 12) • Campionamento e analisi (art. 12) • Notifica (art. 13) • Restrizioni applicabili alle sostanze negli allegati (art. 14) • Sostanze CMR (art. 15) • Nanomateriali (art. 16) • Tracce di sostanze vietate (art. 17) • Sperimentazione animale (art. 18) • Etichettatura (art. 19(1), (2), (5)) • Dichiarazioni relative al prodotto (art. 20) • Accesso del pubblico alle informazioni (art. 23) • Informazioni sulle sostanze (art. 24)
  • 26. Obblighi dei distributori – art. 6 1.Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili 2.Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che: 26
  • 27. Obblighi dei distributori – art. 6 − Verificano la presenza sul prodotto di alcune informazioni in etichetta (dettagli della PR, numero di lotto, INCI) − Verifica della conformità agli obblighi linguistici sul punto vendita − Verifica che il prodotto non abbia superato la data di durata minima (se è indicata in etichetta) − Verificare la presenza della lista INCI sul punto vendita (quando previsto), ad esempio attraverso materiali informativi forniti dalla PR 27
  • 28. Obblighi dei distributori – art. 6 3.Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che: −un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finchè non è reso conforme ai requisiti applicabili; −un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso. 28
  • 29. Obblighi dei distributori – art. 6 3.Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la PR e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto. 4.I distributori garantiscono che, fintantonchè un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento 29
  • 30. Identificazione nella catena di fornitura - art. 7 • Ha lo scopo di garantire un semplice ed efficace sistema di tracciabilità attraverso il principio ‘one step back – one step forward’ (con l’eccezione del consumatore finale!) • Le PR identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto • Il distributore identifica il distributore o la PR che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. • L’informazione deve essere archiviata per almeno 3 anni dopo la spedizione • Il format è flessibile (es. Fatture, documenti di spedizione, ecc.) 30
  • 31. Buone pratiche di fabbricazione – art. 8 1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1. 2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate*, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. *Per norme armonizzate s’intendono gli standard approvati dall’European Standards Organisation (CEN) su richiesta della Commissione UE 31
  • 32. Buone pratiche di fabbricazione – art. 8 – è richiesta la compliance alle GMP, nessuna specifica GMP è obbligatoria; – si presume la compliance se l’azienda applica lo standard armonizzato* (EN ISO 22716:2007) * Comunicazione della Commissione (2011/C 123/04), GUUE 21/04/11. 32
  • 33. Libera circolazione – art. 9 • Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento 33
  • 34. Valutazione della sicurezza – art. 10 1.Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all’articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I. ………. Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE 34
  • 35. Allegato I – Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico 1.Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici 2.Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico 3.Qualità microbiologica 4.Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d’imballaggio 5.Uso normale e ragionevolmente prevedibile 6.Esposizione al prodotto cosmetico 7.Esposizione alle sostanze 8.Profilo tossicologico delle sostanze 9.Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi 10.Informazioni sul prodotto cosmetico 35
  • 36. Allegato I – Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici • Conclusioni della valutazione • Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta • Motivazione • Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B 36
  • 37. Valutazione della sicurezza – art. 10 • La Persona Responsabile garantisce che sia stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico, prima che questo sia immesso sul mercato, nella quale: o siano presi in considerazione uso verosimile ed esposizione anticipata ai singoli ingredienti; o approccio sia basato sulla forza probante, per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti; o garantisce l’aggiornamento di tale relazione. • Il Valutatore della sicurezza o Effettua la valutazione di sicurezza e vi appone la propria firma 37
  • 38. Valutazione della sicurezza – art. 10 • La qualifica del valutatore della sicurezza è definita nel comma 2: La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici […] è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro. 38
  • 39. Linee guida della Commissione Articolo 10 (1) La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. o Il documento è stato pubblicato sulla GUCE del 26 novembre 2013: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0674&qid=140120765635 9&from=IT Utile anche la linea guida di Cosmetics Europe: http://www.cosmeticaitalia.it/home/it/documenti/comunicazioni/DocRe golamento1223/LineeGuida/Colipa_PIF_it2011.pdf 39
  • 40. Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati – art. 14 1.Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere: a)Sostanze vietate di cui all’allegato II; b)Sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III; c)Coloranti diversi da quelli elencati nell’allegato IV; d)Conservanti diversi da quelli elencati nell’allegato V; e)Filtri UV diversi da quelli elencati nell’allegato VI. 40
  • 41. Allegati •Relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic product safety report) (ALLEGATO I) • Sostanze vietate (ALLEGATO II) • Sostanze soggette a restrizioni (ALLEGATO III) • Coloranti ammessi (ALLEGATO IV) • Conservanti ammessi (ALLEGATO V) • Filtri UV ammessi (ALLEGATO VI) • Simboli da indicare in etichetta (ALLEGATO VII) • Elenco dei test alternativi convalidati (ALLEGATO VIII) • Direttive abrogate (ALLEGATO IX) 41
  • 42. Nanomateriali - art. 16 1.Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana 2.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all’art. 14, ……… 42
  • 43. Nanomateriali - art. 16 • Definizioni, art. 2 − k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm. 43
  • 44. 44 REGOLAMENTO COSMETICI NANOMATERIALI Ingrediente SCCS opinion Regolamento APT 2,4,6-tris[1,1’- biphenyl]-4-yl-1,3,5- Triazine (ETH-50) SI SI, Regolamento 866/2014 Titanium Dioxide SI SI, Regolamento 2016/1143 Zinc Oxide SI SI, Regolamento 2016/621 Carbon Black (CI 77266) SI SI, Regolamento 2016/1120 Methylene Bis- Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol SI NO. Voto ?
  • 45. Tracce di sostanze vietate – art. 17 • La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall’immagazzinamento, dalla migrazione dall’imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità dell’articolo 3. 45
  • 46. Sperimentazione animale - art. 18 a) divieto d’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, […], di una sperimentazione animale […]; b) divieto d’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, […], di una sperimentazione animale; 46
  • 47. Sperimentazione animale - art. 18 c) divieto di realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti d) divieto di realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti 47
  • 48. Sentenza della Corte di Giustizia Europea – 21 settembre 2016 • “Vietata l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti cosmetici in cui alcuni ingredienti sono stati oggetto di sperimentazione animali al di fuori dell’UE, al fine di consentire la commercializzazione di prodotti cosmetici in paesi terzi, se i dati che ne risultano sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione”. 48
  • 49. • In pratica le Imprese devono inserire nel PIF di ciascun prodotto ogni informazione relativa all’esistenza di test su animali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento 1223/2009, e dall’altro di non utilizzare, per la valutazione di sicurezza dei propri prodotti, dati tossicologici ricavati da eventuali sperimentazioni animali eseguiti dopo le date limite fissate dal regolamento, anche se tali sperimentazioni sono state eseguite in paesi extra-UE 49 Sentenza della Corte di Giustizia Europea – 21 settembre 2016
  • 50. Etichettatura – art. 19 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: 50
  • 51. INDUSTRIA COSMETICA - FUTURO Opportunità • Evoluzione del Regolamento cosmetici • Convergenza normativa internazionale • ‘Better Regulation’ Agenda della Commissione • Sviluppi di programmi di sostenibilità • Crescita e disciplina della distribuzione online.
  • 52. 52 MICROBEADS • Cosmetics Europe ha già adottato nell’ottobre 2015 la raccomandazione affinché i propri associati sospendano volontariamente entro il 2020 l’impiego di microplastica solida, non biodegradabile, usata come agente esfoliante e detergente nei cosmetici da risciacquo. • A dispetto del modesto apporto (si tratta di una percentuale compresa fra 0,1% e 1,5% sul totale dei frammenti in plastica) del settore cosmetico al problema dell’inquinamento marino sono in atto diverse iniziative di governi nazionali e di ONG. • Alcune aziende hanno già annunciato di aver messo in atto un programma per eliminare l’uso di microbeads. • Un’indagine condotta da Cosmetics Europe tra I suoi assocaiti indica come l’uso di microbeads in esfolianti wash off si è ridotto più dell’80% dal 2012.
  • 53. 53