1. LA SICUREZZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL
RISCHIO, NON AL PERICOLO.
2. NORMATIVA
D.Lgs N.626/1994 :
Obbligo della valutazione del rischio da parte
del datore di lavoro (Risk Assessment)
Introduzione di un Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) di cui il datore di lavoro è
responsabile
3. D.Lgs N.81/2008(TESTO UNICO sulla salute e
sicurezza sul lavoro)
Individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi
Riduzione che deve tendere al minimo del rischio
Continuo controllo delle misure preventive messe
in atto
Elaborazione di una strategia aziendale che
comprenda tutti i fattori di un’organizzazione
(tecnologia, organizzazioni…)
Definizione delle figure e delle responsabilità in
ambito aziendale in tema di sicurezza e salute dei
lavoratori.
5. I SOGGETTI DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO (DDL): persona fisica che ha la titolarità in
concreto dei poteri di direzione, organizzazione e gestione
(inclusi i poteri di spesa). Ha dunque ogni potere atto a
consentire l’esercizio dell’attività di prevenzione e protezione.
DIRIGENTE: lavoratore non soggetto al potere gerarchico di
nessun altro lavoratore subordinato, ma solo del DDL. Il
dirigente in ambito di sicurezza non è necessariamente
dirigente dal punto di vista contrattuale.
PREPOSTO: soggetto incaricato della sorveglianza e del
controllo del lavoro di uno o più lavoratori, con poteri di
supremazia: svolge attività di vigilanza sul lavoro dei
dipendenti per garantire che la stessa si svolga nel rispetto
delle regole di sicurezza. Non c’è alcun legame con il contratto
di lavoro.
6. I SOGGETTI DELLA SICUREZZA (2)
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP): persona in possesso di specifiche capacità e requisiti
professionali designata dal DDL, a cui risponde, per coordinare
il servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI è l’insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori (individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione
di procedure di sicurezza per rilevare attività aziendali,
programmi di informazione e formazione dei lavoratori).
7. I SOGGETTI DELLA SICUREZZA (3)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS): soggetto eletto o designato per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro.
MEDICO COMPETENTE: medico che collabora con il DDL
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la SORVEGLIANZA SANITARIA: egli
effettua le varie tipologie di visite mediche previste
esprimendo il proprio giudizio sull’idoneità alla mansione
di ciascun lavoratore; istituisce e aggiorna le cartelle
sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria; visita gli ambienti di lavoro
almeno una volta in un anno.
LAVORATORE: persona che svolge un ruolo attivo di
partecipazione, coinvolgimento e contribuzione in
ambito di sicurezza all’interno di un’unità organizzativa.
8. ENTI E ORGANI DI VIGILANZA,
CONTROLLO, CONSULENZA,
ASSISTENZA
I compiti di controllo in materia di salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro sono espletate da:
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI (AUSL)
ISPESL
ISPETTORATO DEL LAVORO
VIGILI DEL FUOCO
Attività di accertamento INAIL per gli aspetti
esclusivamente assicurativi.