Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
1. PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE
DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DELL’ IVA NON DETRATTA
Con la circolare n. 25 del 19 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti
relativamente al regine di detrazione dell’IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla
somministrazione di alimenti e bevande.
La stessa Agenzia, con la circolare n. 6 del 3 marzo 2009, aveva stabilito che l’IVA non
detratta per la mancanza della fattura non può costituire un costo deducibile ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi.
Infatti, ai fini reddituali l’IVA rappresenta un costo deducibile soltanto nell’ipotesi in cui vi sia
una limitazione oggettiva alla sua detraibilità e tale limitazione è stata eliminata dall’articolo
83, commi 28-bi e 28-ter del D.L. 112/08, convertito con modificazioni della legge 6 agosto
2008, n. 133.
Tale limitazione può, tuttavia, subire una deroga qualora l’indetraibilità dell’imposta derivi dalla
mancata richiesta da parte dell’impresa, al prestatore dei servizi alberghieri o di ristorazione,
della fattura e che tale scelta risponda a precise valutazioni di convenienza economica.
Così come precisa la circolare 25/E/2010, in alcuni casi l’imprenditore può decidere di non
richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, e quindi di non
detrarre la relativa IVA, anche nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli
adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto connessi a tali fatture siano superiori
rispetto al vantaggio economico derivante dalla detrazione della relativa imposta.
In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente
più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di
“costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto,la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Pertanto, l’IVA addebitata all’interno di ricevute fiscali e scontrini, per natura non deducibile,
diviene un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
La limitazione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative a tali prestazioni, secondo
quanto previsto dall’art.109, comma 5, del TUIR, come modificato dall’art.83, comma 28-
quater, del D.L. 112/2008, sarà pertanto riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato
dell’IVA non detratta.
Assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che
concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all’imposta.
Si ricorda inoltre in conclusione che non può costituire un costo inerente all’attività esercitata
e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l’IVA documentata mediante fattura e
rimasta a carico dell’impresa a causa del mancato esercizio del diritto di detrazione.
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