Un esempio della "fantasia" con la quale si affrontano, anche a livello europeo, problemi quali la messa a disposizione di elenchi esemplificativi di cosa sia un imballaggio
1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO:
LA FANTASIA AL POTERE
sergio benassai
Secondo l’articolo 218 del decreto legislativo 152/2006, un imballaggio è il prodotto, composto di
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti
finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo.
Con il decreto del 22 aprile 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono stati aggiornati (in attuazione della direttiva 2013/2/UE) i criteri interpretativi e gli esempi
illustrativi per definire con maggior precisione cosa è (e cosa non è) un imballaggio.
Scorrendo gli esempi illustrativi viene voglia di sapere chi ha compilato ed aggiornato (a livello
europeo) questo elenco e, soprattutto, su quali basi.
Dando per scontato, ad esempio, che scatole e bottiglie siano imballaggi, c’è da chiedersi perché
vengano specificatamente citate le “scatole per dolci”, le “scatole di fiammiferi” e le “bottiglie di
vetro per soluzioni iniettabili”.
Desta una certa curiosità la distinzione fra “vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto
di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”, che sono
considerati imballaggi, e “vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di
vita”, che non sono da considerare imballaggi.
C’è qualche incertezza nel capire cosa siano esattamente i “pizzi per torte venduti con le torte”,
tenendo anche conto che i “pizzi per torte venduti senza le torte” non sono imballaggi
Non è proprio chiaro perché le ”grucce per indumenti (vendute con un indumento)” siano
considerate un imballaggio, fermo restando che comunque non sono un imballaggio le “grucce per
indumenti (vendute separatamente)”.
Ma la “fantasia” delle/dei compilatrici/ori dell’elenco non ha limiti.
Si precisa infatti che sono da considerarsi imballaggi gli “spazzolini per mascara che fanno parte
integrante della chiusura dei recipienti” e i “macinini meccanici (integrati in recipienti non
ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)”.
Mentre non sono da considerare imballaggi i “rivestimenti di cera dei formaggi”, i “budelli per
salsicce” e i “lumini per tombe (contenitori per candele)”.