Intervento di Lisa Rizzato, Milano 10 dicembre 2015
Lucio De Rosa, Coni
1. IMPIANTISTICA SPORTIVA
IN CAMPANIA
GLI IMPIANTI SPORTIVI
IL PARERE DEL C.O.N.I.
IL D.M. 18 MARZO 1996
Il D.M. 6 Giugno 2005
L’ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
2. I numeri dello sport in Italia
6.600.000 persone fanno gare ufficiali e amatoriali
10. 500.000 persone praticano qualche attività
sportiva
17.100.000 hanno necessità di impianti sportivi
idonei
, i.
3. LA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Impianti Sportivi
elementari
% per 100.000
abitanti
ITALIA 148.800 264
NORD-OVEST 52.330 354
NORD-EST 37.200 352
CENTRO 29.080 271
SUD E ISOLE 30.280 150
4. LIVELLI DI IMPIANTI SPORTIVI
I n generale la rete impiantistica-sportiva è considerata costituita
da tre livelli di utilizzo, distinti in rapporto al bacino di utenza ed
al servizio offerto.
AAll pprriimmoo lliivveelllloo appartengono le attrezzature di base ben
distribuite sul territorio, facilmente raggiungibili dagli utenti, rivolti
ad una larga fascia di età, sono: i piccoli campi di gioco scoperti,
aree di verde attrezzato, palestre scolastiche e private, aree
polivalenti nei parchi, piste di pattinaggio scoperte, campi di
bocce; sono impianti prevalentemente di proprietà comunale con
un bacino di utenza di quartiere. Le amministrazioni comunali
realizzano questi spazi sportivi anche annessi ad altre strutture
pubbliche non sportive.
5. LIVELLI DI IMPIANTI
SPORTIVI
Al secondo livello appartengono gli impianti ben definiti e
qualificati tecnicamente per lo svolgimento di una disciplina
sportiva, sono: le palestre polivalenti per il basket e la
pallavolo con limitata presenza di pubblico, le piscine
semiolimpioniche, i campi di calcio con tribune. Questi
impianti hanno gli spazi sportivi omologati dalle federazioni,
spogliatoi idonei e sono a servizio di un bacino di utenza
comunale o intercomunale.
6. LIVELLI DI IMPIANTI SPORTIVI
Al terzo livello appartengono gli impianti sportivi di tipo
superiore, intercomunale e ad uso principalmente agonistico
spettacolare. Hanno una notevole rilevanza urbanistica e di
impatto ambientale, sono strutture tipo: stadi per il calcio,
palazzetti dello sport con più di 1.500 spettatori, piscine
olimpioniche e impiantisti specialistici.
Tutti gli impianti concorrono alla dotazione di attrezzature
sportive sul territorio ma i più significativi per lo sviluppo dello
sport sono quelli di 2° livello in quanto consentono ad una
Associazione sportiva di svolgere le attività sportive a livello
agonistico e nel contempo svolgere attività sportive
promozionali e a carattere sociale.
7. DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI IN
CAMPANIA
MEDIA NAZIONALE REGIONE CAMPANIA
CALCIO 32 8
PISCINE 7 2
PALESTRE 35 20
TENNIS 36 16
1.Il 20% degli impianti censiti è in cattivo stato di conservazione;
2.Il 70% degli impianti hanno gli spogliatoi insufficienti e tra questi il
30% ne sono privi del tutto;
3.Il 60% degli impianti non ha l’omologazione dei campi e quindi non
possono essere utilizzati per attività agonistica;
8. COSTO ORIENTATIVO DI IMPIANTI
SPORTIVI di 2° LIVELLO
a) CAMPO DI CALCIO con 2500 spettatori € 3.500.000,00
b) PISCINA: coperta con vasca semiolimpionica e
vasca per ginnastica in acqua € 3.500.000,00
- piscina scoperta € 1.000.000,00
€ 4.500.000,00
c) PALAZZETTO DELLO SPORT
con 600 spettatori € 2.500.000,00
d) CENTRO TENNIS con 2 campi scoperti
e 2 campi coperti € 1.200.000,00
9. INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO
• risparmio energetico è condizione vitale per la sopravvivenza
dell’impiantistica sportiva al coperto a tutti i livelli;
• si deve porre l’attenzione non solo sul carattere energetico
dei nuovi impianti ma soprattutto su come rendere
energeticamente sostenibili gli impianti esistenti;
• occorre quindi realizzare un opportuna diagnosi dei consumi
energetici degli edifici sportivi esistenti, al fine di attivare
processi di risparmio e di razionalizzazione dei consumi
10. INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO
• Gli impianti sportivi, sono strutture molto energivore, rientrano
nelle costruzioni edilizie cui è importante applicare, sia per i
sistemi attivi (impianti), sia per quelli passivi (involucro) i
principi del risparmio energetico associando ad essi sistemi di
fonti rinnovabili e principi di architettura bioclimatica;
11. INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO
i criteri che devono guidare un progettista sono:
• materiali ecocompatibili;
• alto isolamento termico delle strutture perimetrali;
• ƒutilizzo della ventilazione naturale;
•ƒƒ sfruttamento dell’effetto serra per accumulo di calore;
• ricerca di soluzioni per l’incremento della luce naturale
all’interno degli edifici;
19. IL D.M.18 Marzo 1996
Si applica ai complessi e impianti sportivi destinati allo svolgimento di
manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni
sportive nazionali riconosciute, nonché conformi alle disposizioni e
regolamenti dei medesimi enti e delle Federazioni sportive internazionali.
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza
di spettatori in numero superiore a 100 deve: individuare un luogo che
riunisca i requisiti di cui all’art. 4; presentare al Comune ove è censito il
terreno nel quale si intende procedere alla realizzazione dell’opera una
domanda di autorizzazione corredata dai documenti indicati all’art. 3.Il
Comune ha l’obbligo di sottoporre preventivamente il progetto alla
Commissione provinciale di vigilanza che deve rilasciare un parere scritto di
conformità alle norme del citato d.m. (art. 3)
A lavori ultimati l’istante deve allegare il predetto verbale alla certificazione
di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal
d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi, e presentare
al Comune la domanda di visita di constatazione. Questa viene eseguita
dalla predetta Commissione provinciale che redige un verbale a sua volta
trasmesso al Sindaco per il rilascio della licenza di agibilità.
20. IL D.M.18 Marzo 1996
Fornisce indicazioni tese a garantire la sicurezza degli spettatori
durante l’afflusso, lo svolgimento delle manifestazioni ed il deflusso.
Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a
quello dell’attività sportiva ma deve esserne sempre garantita la
visibilità (art.6).
Nel caso di impianti all’aperto con un numero di spettatori superiore
a 10.000 unità o al chiuso con un numero di spettatori superiore a
4.000 unità, lo spazio riservato agli spettatori deve essere suddiviso
in settori, di cui uno dedicato agli ospiti (art. 7); i relativi sistemi di
separazione devono impedire che le tifoserie entrino in contatto.
Ogni settore deve avere almeno due uscite; il sistema di vie di
uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello
della zona di attività sportiva; entrambe devono avere le stesse
caratteristiche (art. 8). I settori all’interno devono essere collegati da
percorsi di smistamento (art. 9).L’art. 10 sancisce il rapporto
intercorrente fra gli spettatori, i servizi igienici ed i posti di pronto
soccorso.
21. IL D.M.18 Marzo 1996
Gli spogliatoi devono avere accessi e percorsi separati da quelli
degli spettatori (art. 11).
Le coperture pressostatiche sono consentite per gli impianti con
presenza di non più di 50 persone comprensive di spettatori,
praticanti ed addetti; vengono sancite le specifiche costruttive e
l’obbligo annuale di consegnare al Comune un certificato di idoneità
statica (art. 13).
L’art. 14 stabilisce le caratteristiche delle piscine e l’obbligo della
predisposizione del servizio di salvataggio.
Il criterio antisismico, i requisiti di resistenza al fuoco delle parti
componenti l’impianto e le finiture sono dettagliate nell’art. 15;
l’art. 16 indica le specifiche costruttive degli eventuali depositi;
l’art. 17 prevede gli obblighi di realizzazione degli impianti elettrici di
riscaldamento, di condizionamento, di rilevazione e segnalazione
degli incendi, di allarme, di estinzione degli incendi.
22. IL D.M.18 Marzo 1996
• Dispositivi di controllo degli spettatori (art. 18)
• Negli impianti con capienza superiore a 10.000
spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in
occasione di manifestazioni sportive, deve
essere installato un impianto televisivo a circuito
chiuso che consenta la ripresa e registrazione
delle parti raggiungibili dagli spettatori.
• L’impianto deve essere conforme alle
disposizioni di cui al decreto interministeriale 6
giugno 2005.
23. Il D.M. 6 giugno 2005
Fra le novità introdotte dal decreto recante modifiche e integrazioni
al d.m. 18 marzo 1996 spicca la definizione di complesso sportivo
multifunzionale (“complesso comprendente spazi destinati ad altre
attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità
funzionale, strutturale ed impiantistica”, art. 2) in base al quale è ora
possibile ubicare in tali impianti esercizi commerciali (art. 4). Per tali
impianti viene previsto l’obbligo di istituire un’unità di gestione della
sicurezza antincendio (art. 19-bis).Per impianti con capienza
superiore alle 10.000 unità ove si disputano incontri di calcio sono
responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza il titolare
e la società utilizzatrice cui compete la predisposizione del relativo
piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al
rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed
a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Deve
essere predisposto altresì un piano di emergenza da aggiornare in
caso di manifestazioni occasionali diverse da quelle ordinariamente
previste.
24. Il D.M. 6 giugno 2005
Per la relativa gestione è previsto un apposito locale (art. 19)
Art. 8-bisLa società utilizzatrice dell’impianto deve realizzare
delle aree di massima sicurezza, comprese fra l’impianto e
l’area di servizio annessa in cui collocare i varchi d’accesso
all’impianto, ed un’area riservata, realizzata nell’ambito
dell’area di servizio esterna, divisa in settori per dividere le
tifoserie.
I varchi di ingresso devono essere: contrassegnati con lettere
o numeri analoghi a quelli indicati nei titoli di accesso
all’impianto; dotati di preselettori di incanalamento con corsia
di ritorno per i non abilitati all’ingresso; dotati di tornelli “a tutta
altezza” in grado di far accedere una sola persona alla
volta,costruiti secondo regole di buona tecnica e invalicabili se
bloccati alla rotazione.
25. IL REGOLAMENTO C.O.N.I. PER
L’IMPIANTISTICA SPO R TI VA
• Il regolamento C.O.N.I., approvato con deliberazione n. 851 del 15
luglio 1999, stabilisce che “gli impianti sportivi dovranno essere
conformi: alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la
loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare
riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere
architettoniche, ecc.; ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali e internazionali, in relazione al livello di attività previsto,
sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed
ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la
dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili” (art 1).
• Sussiste, pertanto, una propria subordinazione ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali i cui organi sono preposti
all’omologazione degli impianti sportivi sulla base dei propri
regolamenti tecnici.
• La norma stabilisce i requisiti per la localizzazione (art. 6.1), le
modalità di recinzione esterna dell’area (art. 6.2), il concepimento
delle aree di sosta (art. 6.3), i requisiti della pavimentazione e delle
pareti della sala attività (art. 10.1.1).
26. LE NORME TECNICHE
• L’art. 23 del d.m. 18 marzo 1996 stabilisce che “i prodotti
legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità
Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di
Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto”.
• Le macchine sono al primo posto fra le cause di incidenti e di
infortuni. Una macchina può essere pericolosa perché causa di
infortunio ma può essere anche causa di una malattia
professionale. La direttiva 83/189/CEE ha introdotto per la prima
volta il divieto per ogni Stato membro di emanare norme se non
di provenienza comunitaria al fine di codificare le comuni regole
al mercato. La più importante direttiva di prodotto è la n.
89/392/CEE e successive modifiche, meglio conosciuta come
“direttiva macchina”, che disciplina la progettazione e la
costruzione di tutte le attrezzature di lavoro.
Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008
27. LE NORME TECNICHE
• Il d.lgs. n. 626/1994 all’uopo prevede che coloro che
partecipano alla progettazione, produzione, fornitura (vendita
o noleggio) ed installazione di macchinari devono attenersi a
degli obblighi specifici volti a tutelare la sicurezza e la salute
degli utenti finali, i lavoratori (art. 6).
• La marcatura CE della macchina, o del componente di
sicurezza, è stata introdotta per uniformare i criteri di
conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive
comunitarie al fine di sostituire i vari regolamenti nazionali in
materia di conformità. Questo consente il libero accesso ai
singoli mercati dei Paesi comunitari e di eliminare tutti i
marchi nazionali aventi lo scopo di stabilire la conformità a
regole tecniche.
• Fra le “norme tecniche”, frutto di esperienze tecniche
qualificate, ricordiamo le norme EN (di matrice comunitaria) e
le norme di buona tecnica nazionali [quelle prodotte dall’Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI)].
Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008
28. REGOLAMENTI SPORTIVI
RINVIANTI A NORME TECNICHE
• Il d. m. 18 marzo 1996 concernente “Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi”.
• Il regolamento per l’emissione di pareri di
competenza del C.O.N.I. sugli interventi
relativi all’impiantistica sportiva.
• Le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva
di cui alla deliberazione del 15 luglio 1999 n.
851.
• Il regolamento degli Stadi della Lega
nazionale professionistiper la stagione
sportiva 2006/2007.
Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008
29. Il D.M. 18 MARZO 1996
E LE NORME TECNICHE
• Il d. m. 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le
integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005, fa diretto
riferimento alle norme UNI per quanto riguarda:
• l’area di servizio annessa agli impianti con capienza superiore
a 2.000 spettatori (art. 5) che deve essere delimitata secondo
la norma UNI 10121 EN;
• gli spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva (art. 6)
che devono essere conformi alle norme UNI 9931 e 9939,
UNI 9217 e UNI 10121 ;
• i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività
sportiva (art. 6-bis) che devono essere conformi alle norme
UNI 10121-2 ;
• i settori (art. 7) che devono essere conformi alle norme UNI
10 121–2 o equivalenti;
• le aree di sicurezza e varchi (art. 8-bis) che devono essere
conformi alle norme UNI 10 121–2 o equivalenti.
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30. IL REGOLAMENTO PER
L’ EMISSIONE DI PARERI E LE
NORME TECNICHE
Il regolamento per l’emissione di pareri di
competenza del C.O.N.I. sugli interventi relativi
all’impiantistica sportiva approvato dal Consiglio
Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n.
1219 del 27 marzo 2002, aggiornato con
deliberazione n. 1354 del 28 febbraio 2007,
prevede, fra la documentazione da presentare
per acquisire i pareri, che gli attrezzi sportivi
siano conformi alle norme federali e dalle norme
tecniche (UNI, EN, ISO) (art. 2.5.3).
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31. LA DELIBERAZIONE C.O.N.I. 851/1999
E LE NORME TECNICHE:
• Le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva di
cui alla deliberazione del 15 luglio 1999, n. 851,
fa espresso riferimento alle norme tecniche agli
articoli:
• 7.8 - illuminazione artificiale - norma UNI
SPORT 9316 (appendice);
• 9 - spazi per il pubblico - norma UNI SPORT
9217;
• 9.1 - delimitazione degli spazi per il pubblico -
norma UNI 10121(seconda parte, n.3.6).
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32. IL REGOLAMENTO STADI E
LE NORME TECNICHE:
• Il regolamento degli Stadi della Lega Nazionale Professionisti
per la stagione sportiva 2006/2007 approvato dal Consiglio di
Lega ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del Regolamento
della Lega Nazionale Professionisti, n. 109 del 9 novembre
2006, richiama le norme tecniche per quanto riguarda:
• le caratteristiche del terreno di gioco - norma EN 12616;
• la recinzione interna - norme UNI 10 121-2 o equivalenti,
norma UNI 10121;
• l’impianto di illuminazione del terreno di giuoco - norma UNI
EN 12193;
• la recinzione esterna – norma UNI 10121;
• i posti a sedere numerati, con sedute conformi alle norme UNI
9931 e 9939.
Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008
33. L’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
• Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere
l’impianto, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Pertanto, tale
requisito risulta soddisfatto se: sono accessibili gli spazi esterni; vi
sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica
all’accesso dell’edificio; vi sono dei posti auto riservati; sono
accessibili tutte le parti dell’edificio. Nel d.m. n. 236/1989 era
richiesto che gli ambienti destinati ad attività sportive lo fossero Per
la fruizione dei grandi impianti sportivi da parte di persone con
disabilità venne previsto l’abbattimento di eventuali barriere
architettoniche, l’edificazione di bagni attrezzati e l’obbligo di
riservare una percentuale di posti definiti “protetti” per le persone
disabili in carrozzina (percentuale stabilita nel 4%, utilizzando i
parametri della presenza di handicap motori nella popolazione).
• Il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nell’occuparsi dell’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, non
affrontò la questione dell’handicap mentale e, peggio, considerò i
disabili solo in qualità di spettatori ma non di atleti.
Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008
34. L’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
• L’art. 23 della legge n. 104/1992 aveva previsto il requisito
dell’accessibilità nelle strutture sportive e nei servizi connessi, così
come il d.m. 18 marzo 1996 aveva sancito che “dove sono previsti
posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche,
il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere
conseguentemente dimensionati” (art. 8).
• Tali norme furono opportunamente integrate dalla deliberazione 19
dicembre 1997, n. 1492, della Giunta esecutiva del C.O.N.I.,
integrativa della normativa sulle barriere architettoniche, e con
quella del 15 luglio 1999, n. 851, recante “norme CONI per
l’impiantistica sportiva” (art. 4).