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ASSICURAZIONE E
FINANZIAMENTO CREDITI
ALL’ESPORTAZIONE lo stile del sottotitolo dello schema
       Fare clic per modificare


I Servizi e Prodotti SACE per il
sostegno del settore navale e
industriale
 14/07/10
9 LUGLIO 2010
Il Consensus come base normativa
       Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
per l’attività di export credit

Randa Morgan


   14/07/10
Indice

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     33
Indice

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     44
Il CONSENSUS

            Il Consensus OCSE (Arrangement on Officially Supported Export Credit)
            nasce ufficialmente nell’Aprile del 1978 come Gentlemen’s Agreement fra i
            Partecipanti per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto
            dell’Export Credit (ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi
            d’interesse, tassi di premio)

            La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Consensus,
            recependone integralmente i principi a partire dal 1993 (Council Decision
            93/112/EEC)

            Lo scopo del Consensus è quello di favorire e garantire una competizione “ad
            armi pari” (level playing field) fra i diversi esportatori internazionali, basata
            unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti dai produttori piuttosto che
            sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs




SACE – Relazioni Internazionali                                             55
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     66
Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
       Raccomandazioni


           Corruzione (fight against corruption) Recependo l’Action Statement on anti-
           bribery measures del 2000 ad opera dell’Export Credit Group (ECG), nel 2006
           l’OCSE ha diffuso le raccomandazioni in materia di lotta alla corruzione: le ECAs
           devono ottenere dai propri clienti dichiarazioni che attestino che nell’ambito
           dell’operazione supportata non siano stati commessi atti di corruzione di funzionari
           stranieri. I clienti sono altresì tenuti ad essere informati delle conseguenze derivanti
           dalle violazioni in materia di corruzione

          Ambiente A partire dal 2003 l’OCSE ha emanato le raccomandazioni in materia
          ambientale, i c.d. Common Approaches che prevedono una serie di criteri di
          valutazione e principi cui devono attenersi le ECAs nello studio d’impatto ambientale
          delle operazioni supportate
        Linee Guida




        Sustainable Lending Nel 2008 l’ECG ha dettato le linee guida (in conformità ai
        principi generali della World Bank e dell’IMF) al fine di prevenire l’utilizzo dell’export
        credit per “investimenti improduttivi” nei Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor
                                                                            77
SACE – Relazioni Internazionali al Consensus possono supportare in tali Paesi solo quei
        Countries): i Partecipanti
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     88
L’ambito d’applicazione del Consensus (1)


      •   Partecipanti: Australia, Canada, Comunità Europea, Giappone, Corea,
          Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA

      •   Rischio del credito

      •   Operazioni con durata ≥ 2 anni

      •   Supporto delle ECAs attraverso:
             polizza assicurativa o garanzia finanziaria («pure cover»)
             supporto finanziario («official financing support») sotto forma di:
             a) finanziamento diretto & rifinanziamento
             b) agevolazione del tasso d’interesse
             la combinazione delle due forme d’intervento precedenti («combination of»)

      •   Esclusioni
             Forniture militari
             Prodotti agricoli




SACE – Relazioni Internazionali                                        99
L’ambito d’applicazione del Consensus (2)

      • La quota max del contratto commerciale che può essere supportata
        dall’ECA è pari all’85% del valore delle merci e/o dei servizi “esportati “
        (export contract value), incluse le merci e/o servizi di origine UE ed extra
        UE (Paesi terzi)

      • Almeno il 15% dell’export contract value deve essere pagato
        anticipatamente (vale a dire precedentemente o contestualmente al punto
        di partenza del credito)

      • Il periodo max di ripagamento del credito concedibile per i Paesi in
        Categoria I è di 5 anni (con la possibilità di estendere il rimborso fino a 8,5
        anni) mentre per i Paesi in Categoria II è di 10 anni. I Paesi in Categoria I
        sono i Paesi classificati come High Income OECD Countries (*)

      (*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany
          Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
          Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States




SACE – Relazioni Internazionali                                                    1010
L’ambito d’applicazione del Consensus (3)


      • Local costs Spese sostenute nel Paese dell’acquirente per beni e servizi
        strumentali i) all’esecuzione del contratto ad opera dell’esportaotre
        ii) al completamento del progetto nel quale il contratto dell’esportatore è
        parte integrante

      • Le commissioni di agenzia non rientrano fra i local costs

      • I Partecipanti possono supportare local costs fino ad un max del 30%
        dell’export contract value
      ESEMPIO
      Contratto commerciale: 120        Italia: 80 Francia: 10 Local Costs: 30
      Export Contact Value: 90
      Maximum Official Support: 85% di 90 + max 30% di 90 = 76,5 + 27 = 103,5

      • Notifica ex-ante in caso di supporto di local costs superiore al 15%
        dell’export contract value (ma sempre entro il limite max del 30%)


SACE – Relazioni Internazionali                                       1111
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     1212
I principi generali del pricing

     Art. 23
     I premi applicati dai Partecipanti dovranno essere “risk based”,
     convergere e coprire i costi operativi e le perdite nel medio lungo
     termine
                                  “break even”




     Art. 24
     I Partecipanti dovranno applicare tassi di premio non inferiori al
     Minimum Premium Rate (MPR) per il rischio del credito Paese e
     Sovrano, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata del
     debitore
                                   “floor” per tutte le operazioni




SACE – Relazioni Internazionali                                      1313
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     1414
Il Rischio Paese
                                                     Il miglior rischio in un
     L’OCSE classifica i Paesi in 8                  determinato Paese è
     categorie crescenti di rischio (da 0 a          rappresentato dal rischio
     7)                                              sovrano. Le banche, i
                                               as    corporate e gli enti pubblici
                                               su    non sovrani possono avere
     Per i Paesi in ctg. 1-7 sono stati        m
     definiti dei livelli minimi di premio     pti   un merito di credito tutt’al
     (MPR) per il rischio sovrano, crescenti   on    più pari o inferiore al rischio
     all’aumentare della rischiosità del             sovrano
     Paese



     Fino ad oggi, nessun riferimento per i
     premi applicati in Paesi di ctg. 0 se            Il premio per una
     non quello di evitare che il pricing      Ef    controparte non sovrana
                                               fet   potrà essere tutt’al più pari
     applicato dalle ECAs possa creare         ti
     l’effetto di “undercutting” nel mercato   su    o superiore al premio per il
     privato                                   l     rischio sovrano
                                               pr
                                               e
                                               mi
                                               o




SACE – Relazioni Internazionali                                  1515
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     1616
La revisione dell’MPR                (1)

      • Nella riunione dei Partecipanti OCSE di Febbraio scorso, è stato raggiunto
        un importante accordo sul nuovo sistema di calcolo dell’MPR che entrerà
        in vigore a partire da Settembre 2011. Il nuovo sistema MPR per i Paesi in
        categoria 1-7 prevede:
             al fine di valutare e prezzare anche la componente di rischio commerciale,
             oltre che la componente politica delle diverse categorie Paese, l’introduzione di
             5 categorie di rischio controparte oltre alle controparti i) sovrano e ii) superiore
             al sovrano
             il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio commerciale
             – per una misura complessivamente non superiore al 35%, in base ad una lista
             predefinita di credit enhancement (a. asset based security; b. fixed asset
             security, c. assignement of contract proceeds; d. escrow account)
             il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio politico –
             attraverso l’applicazione di due mitigant (a. offshore future flow structure
             combined with offshore escrow account; b. local currency financing)
             procedure di notifica ex-ante per determinate tipologie di operazioni che i
             Partecipanti vorranno supportare (ad esempio, buyer better than sovereign)



SACE – Relazioni Internazionali                                              1717
La revisione dell’MPR             (2)

      • Per i Paesi di categoria 0 la formulazione del pricing su controparti non
        sovrane avverrà tramite ricorso ai seguenti benchmark di mercato
        (ordine e modalità di utilizzo da definire):
              remunerazione richiesta dai finanziatori sull’uncovered portion
              emissioni obbligazionarie
              CDS e CDS Index
              mercato primario e secondario dei loan
              curve benchmark di mercato (quali ad es. Bloomberg’s Fair Value curve)
              costo medio ponderato dell’indebitamento finanziario del debitore

      • In caso di limitate informazioni di mercato o di operazioni di taglio piccolo
        (10 mln di SDR), il premio potrà essere calcolato in base al rischio
        controparte dei Paesi in categoria 1
      • In entrambi i casi, i Partecipanti daranno informazioni ex post (report
        Form 1C) per le operazioni supportate nei Paesi di categoria 0




SACE – Relazioni Internazionali                                         1818
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     1919
Accordi Settoriali e Project Finance


     •   Specifiche condizioni per durate di rimborso, tassi d’interesse e
         tassi di premio
     •   4 Accordi Settoriali (“Sector Understandings”)

                Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft)
                Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear power
                plants)
                Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships)
                Energie Rinnovabili (RESU – Sector Understanding on export credits for
                Renewable Energies and Water Projects)

     •   Project Finance

                Max durata del credito: 14 anni
                Flessibilità nel profilo di rimborso
                Tassi minimi d’interesse specifici




SACE – Relazioni Internazionali                                       2020
SSU – Ship Sector Understanding

 •    Partecipanti: Australia, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova
      Zelanda e Norvegia

 •    Oggetto: (1) nuove navi di almeno 100 gross ton adibite al traporto di
      beni, persone o relizzare specifici servizi (navi militari restano però
      escluse);
      (2) riconversione di navi ( che procurino modifiche sostanziali); (3)
      hovercrafts.

 •    La durata max del credito è di 12 anni, a prescindere dalla categoria
      Paese

 •    A differenza degli altri settori, la percentuale minima di down payment è
      pari al 20% del contratto commerciale (anzichè 15%)

 •    Negoziati attualmente in corso al fine di:
           sviluppare il level playing field fra i Partecipanti
SACE – Relazioni Internazionali nel profilo di rimborso del credito
           introdurre la flessibilità                                 2121
           stabilire tassi di premio minimi (MPR)
INDICE

                         1   Il Consensus

                         2   Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

                         3   L’ambito d’applicazione del Consensus

                         4   I principi generali del pricing

                         5   Il Rischio Paese

                         6   La revisione dell’MPR

                         7   Accordi Settoriali e Project Finance

                         8   I nuovi ambiti operativi SACE


SACE – Relazioni Internazionali                                     2222
Sostegno alle PMI con provvista di CDP

  Accordo quadro SACE – ABI (1)
     •    Finalità
                Consentire a SACE di favorire l’accesso delle PMI al credito contribuendo
          all’immissione di liquidità nel sistema, indipendentemente da progetti di
          internazionalizzazione
     •    Oggetto
               Rilascio da parte di SACE di garanzie su nuove linee di credito concesse a PMI con
          provvista resa disponibile dalla CDP per finanziare circolante e investimenti
     •    Beneficiari
              Banche aderenti all’Accordo SACE – ABI
     •    Mutuatari
              PMI italiane
     •    Garanzia SACE
               Garanzia a prima domanda a copertura del rischio di mancato rimborso dei
          finanziamenti in misura massima pari al 50% dell’importo finanziato


(1) Accordo concluso in data 30 giugno 2009


SACE – Relazioni Internazionali                                                2323
Sostegno alle PMI con provvista di CDP




  Schema esemplificativo




                                  Garan
                                  zia

                     Finanziame                      Fundi     Cassa
                                                               Cassa
          PP         nto                  Ban
                                           Ban       ng        Depositi e
                                                               Depositi e
                                                                   Pre
                                                                    Pre
          MM                              ca
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                                                                    stiti
          II




SACE – Relazioni Internazionali                                     2424
Sistema integrato SACE - CDP “export banca”



        Fonti normative
    •      Articolo 8, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto
           2009, n. 102 (“Nuovo Decreto Anticrisi”)
    •      Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2010



     Finalità
    •      Sviluppare un sistema integrato di finanziamento ed esportazione (“export
           banca”) che preveda l’intervento sinergico di SACE e Cassa Depositi e
           Prestiti al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese




SACE – Relazioni Internazionali                                          2525
Sistema integrato SACE - CDP “export banca” (segue)


       Modalità di intervento SACE-CDP

   •     Il modello organizzativo prevede che le operazioni di internazionalizzazione
         dell’economia italiana assistite da garanzia o assicurazione della SACE possano
         essere finanziate da CDP con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale,
         ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni
         finanziarie
   •     CDP potrà finanziare tali operazioni indirettamente, fornendo provvista vincolata
         alle banche e indicando il livello massimo del margine che le banche potranno
         sommare al costo della provvista CDP
   •     CDP potrà finanziare tali operazioni direttamente, o tramite SACE, senza
         l’intermediazione delle banche, in caso di
                 (i) indisponibilità del sistema bancario
                 (ii)     indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del
         margine indicato
                 (iii) operazioni su settori di interesse strategico


SACE – Relazioni Internazionali                                               2626
?
                                  Domande?
                                      ?          ?




SACE – Relazioni Internazionali                      2727
Grazie per la Vostra attenzione!!

                             Randa Morgan
                             Divisione Credito all’Esportazione e Finanza Strutturata
                             Senior Policy Underwriter
                             Tel: 06.6736932 e-mail: r.morgan@sace.it




SACE – Relazioni Internazionali                                         2828
Disclaimer

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                          accordingly, SACE does not represent or warrant that the
                          information is accurate and complete.




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  • 1. ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO CREDITI ALL’ESPORTAZIONE lo stile del sottotitolo dello schema Fare clic per modificare I Servizi e Prodotti SACE per il sostegno del settore navale e industriale 14/07/10 9 LUGLIO 2010
  • 2. Il Consensus come base normativa Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema per l’attività di export credit Randa Morgan 14/07/10
  • 3. Indice 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 33
  • 4. Indice 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 44
  • 5. Il CONSENSUS Il Consensus OCSE (Arrangement on Officially Supported Export Credit) nasce ufficialmente nell’Aprile del 1978 come Gentlemen’s Agreement fra i Partecipanti per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell’Export Credit (ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi d’interesse, tassi di premio) La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Consensus, recependone integralmente i principi a partire dal 1993 (Council Decision 93/112/EEC) Lo scopo del Consensus è quello di favorire e garantire una competizione “ad armi pari” (level playing field) fra i diversi esportatori internazionali, basata unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti dai produttori piuttosto che sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs SACE – Relazioni Internazionali 55
  • 6. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 66
  • 7. Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE Raccomandazioni Corruzione (fight against corruption) Recependo l’Action Statement on anti- bribery measures del 2000 ad opera dell’Export Credit Group (ECG), nel 2006 l’OCSE ha diffuso le raccomandazioni in materia di lotta alla corruzione: le ECAs devono ottenere dai propri clienti dichiarazioni che attestino che nell’ambito dell’operazione supportata non siano stati commessi atti di corruzione di funzionari stranieri. I clienti sono altresì tenuti ad essere informati delle conseguenze derivanti dalle violazioni in materia di corruzione Ambiente A partire dal 2003 l’OCSE ha emanato le raccomandazioni in materia ambientale, i c.d. Common Approaches che prevedono una serie di criteri di valutazione e principi cui devono attenersi le ECAs nello studio d’impatto ambientale delle operazioni supportate Linee Guida Sustainable Lending Nel 2008 l’ECG ha dettato le linee guida (in conformità ai principi generali della World Bank e dell’IMF) al fine di prevenire l’utilizzo dell’export credit per “investimenti improduttivi” nei Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor 77 SACE – Relazioni Internazionali al Consensus possono supportare in tali Paesi solo quei Countries): i Partecipanti
  • 8. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 88
  • 9. L’ambito d’applicazione del Consensus (1) • Partecipanti: Australia, Canada, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA • Rischio del credito • Operazioni con durata ≥ 2 anni • Supporto delle ECAs attraverso: polizza assicurativa o garanzia finanziaria («pure cover») supporto finanziario («official financing support») sotto forma di: a) finanziamento diretto & rifinanziamento b) agevolazione del tasso d’interesse la combinazione delle due forme d’intervento precedenti («combination of») • Esclusioni Forniture militari Prodotti agricoli SACE – Relazioni Internazionali 99
  • 10. L’ambito d’applicazione del Consensus (2) • La quota max del contratto commerciale che può essere supportata dall’ECA è pari all’85% del valore delle merci e/o dei servizi “esportati “ (export contract value), incluse le merci e/o servizi di origine UE ed extra UE (Paesi terzi) • Almeno il 15% dell’export contract value deve essere pagato anticipatamente (vale a dire precedentemente o contestualmente al punto di partenza del credito) • Il periodo max di ripagamento del credito concedibile per i Paesi in Categoria I è di 5 anni (con la possibilità di estendere il rimborso fino a 8,5 anni) mentre per i Paesi in Categoria II è di 10 anni. I Paesi in Categoria I sono i Paesi classificati come High Income OECD Countries (*) (*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States SACE – Relazioni Internazionali 1010
  • 11. L’ambito d’applicazione del Consensus (3) • Local costs Spese sostenute nel Paese dell’acquirente per beni e servizi strumentali i) all’esecuzione del contratto ad opera dell’esportaotre ii) al completamento del progetto nel quale il contratto dell’esportatore è parte integrante • Le commissioni di agenzia non rientrano fra i local costs • I Partecipanti possono supportare local costs fino ad un max del 30% dell’export contract value ESEMPIO Contratto commerciale: 120 Italia: 80 Francia: 10 Local Costs: 30 Export Contact Value: 90 Maximum Official Support: 85% di 90 + max 30% di 90 = 76,5 + 27 = 103,5 • Notifica ex-ante in caso di supporto di local costs superiore al 15% dell’export contract value (ma sempre entro il limite max del 30%) SACE – Relazioni Internazionali 1111
  • 12. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 1212
  • 13. I principi generali del pricing Art. 23 I premi applicati dai Partecipanti dovranno essere “risk based”, convergere e coprire i costi operativi e le perdite nel medio lungo termine “break even” Art. 24 I Partecipanti dovranno applicare tassi di premio non inferiori al Minimum Premium Rate (MPR) per il rischio del credito Paese e Sovrano, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata del debitore “floor” per tutte le operazioni SACE – Relazioni Internazionali 1313
  • 14. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 1414
  • 15. Il Rischio Paese Il miglior rischio in un L’OCSE classifica i Paesi in 8 determinato Paese è categorie crescenti di rischio (da 0 a rappresentato dal rischio 7) sovrano. Le banche, i as corporate e gli enti pubblici su non sovrani possono avere Per i Paesi in ctg. 1-7 sono stati m definiti dei livelli minimi di premio pti un merito di credito tutt’al (MPR) per il rischio sovrano, crescenti on più pari o inferiore al rischio all’aumentare della rischiosità del sovrano Paese Fino ad oggi, nessun riferimento per i premi applicati in Paesi di ctg. 0 se Il premio per una non quello di evitare che il pricing Ef controparte non sovrana fet potrà essere tutt’al più pari applicato dalle ECAs possa creare ti l’effetto di “undercutting” nel mercato su o superiore al premio per il privato l rischio sovrano pr e mi o SACE – Relazioni Internazionali 1515
  • 16. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 1616
  • 17. La revisione dell’MPR (1) • Nella riunione dei Partecipanti OCSE di Febbraio scorso, è stato raggiunto un importante accordo sul nuovo sistema di calcolo dell’MPR che entrerà in vigore a partire da Settembre 2011. Il nuovo sistema MPR per i Paesi in categoria 1-7 prevede: al fine di valutare e prezzare anche la componente di rischio commerciale, oltre che la componente politica delle diverse categorie Paese, l’introduzione di 5 categorie di rischio controparte oltre alle controparti i) sovrano e ii) superiore al sovrano il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio commerciale – per una misura complessivamente non superiore al 35%, in base ad una lista predefinita di credit enhancement (a. asset based security; b. fixed asset security, c. assignement of contract proceeds; d. escrow account) il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio politico – attraverso l’applicazione di due mitigant (a. offshore future flow structure combined with offshore escrow account; b. local currency financing) procedure di notifica ex-ante per determinate tipologie di operazioni che i Partecipanti vorranno supportare (ad esempio, buyer better than sovereign) SACE – Relazioni Internazionali 1717
  • 18. La revisione dell’MPR (2) • Per i Paesi di categoria 0 la formulazione del pricing su controparti non sovrane avverrà tramite ricorso ai seguenti benchmark di mercato (ordine e modalità di utilizzo da definire): remunerazione richiesta dai finanziatori sull’uncovered portion emissioni obbligazionarie CDS e CDS Index mercato primario e secondario dei loan curve benchmark di mercato (quali ad es. Bloomberg’s Fair Value curve) costo medio ponderato dell’indebitamento finanziario del debitore • In caso di limitate informazioni di mercato o di operazioni di taglio piccolo (10 mln di SDR), il premio potrà essere calcolato in base al rischio controparte dei Paesi in categoria 1 • In entrambi i casi, i Partecipanti daranno informazioni ex post (report Form 1C) per le operazioni supportate nei Paesi di categoria 0 SACE – Relazioni Internazionali 1818
  • 19. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 1919
  • 20. Accordi Settoriali e Project Finance • Specifiche condizioni per durate di rimborso, tassi d’interesse e tassi di premio • 4 Accordi Settoriali (“Sector Understandings”) Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft) Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear power plants) Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships) Energie Rinnovabili (RESU – Sector Understanding on export credits for Renewable Energies and Water Projects) • Project Finance Max durata del credito: 14 anni Flessibilità nel profilo di rimborso Tassi minimi d’interesse specifici SACE – Relazioni Internazionali 2020
  • 21. SSU – Ship Sector Understanding • Partecipanti: Australia, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda e Norvegia • Oggetto: (1) nuove navi di almeno 100 gross ton adibite al traporto di beni, persone o relizzare specifici servizi (navi militari restano però escluse); (2) riconversione di navi ( che procurino modifiche sostanziali); (3) hovercrafts. • La durata max del credito è di 12 anni, a prescindere dalla categoria Paese • A differenza degli altri settori, la percentuale minima di down payment è pari al 20% del contratto commerciale (anzichè 15%) • Negoziati attualmente in corso al fine di: sviluppare il level playing field fra i Partecipanti SACE – Relazioni Internazionali nel profilo di rimborso del credito introdurre la flessibilità 2121 stabilire tassi di premio minimi (MPR)
  • 22. INDICE 1 Il Consensus 2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE 3 L’ambito d’applicazione del Consensus 4 I principi generali del pricing 5 Il Rischio Paese 6 La revisione dell’MPR 7 Accordi Settoriali e Project Finance 8 I nuovi ambiti operativi SACE SACE – Relazioni Internazionali 2222
  • 23. Sostegno alle PMI con provvista di CDP Accordo quadro SACE – ABI (1) • Finalità Consentire a SACE di favorire l’accesso delle PMI al credito contribuendo all’immissione di liquidità nel sistema, indipendentemente da progetti di internazionalizzazione • Oggetto Rilascio da parte di SACE di garanzie su nuove linee di credito concesse a PMI con provvista resa disponibile dalla CDP per finanziare circolante e investimenti • Beneficiari Banche aderenti all’Accordo SACE – ABI • Mutuatari PMI italiane • Garanzia SACE Garanzia a prima domanda a copertura del rischio di mancato rimborso dei finanziamenti in misura massima pari al 50% dell’importo finanziato (1) Accordo concluso in data 30 giugno 2009 SACE – Relazioni Internazionali 2323
  • 24. Sostegno alle PMI con provvista di CDP Schema esemplificativo Garan zia Finanziame Fundi Cassa Cassa PP nto Ban Ban ng Depositi e Depositi e Pre Pre MM ca ca stiti stiti II SACE – Relazioni Internazionali 2424
  • 25. Sistema integrato SACE - CDP “export banca” Fonti normative • Articolo 8, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102 (“Nuovo Decreto Anticrisi”) • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2010 Finalità • Sviluppare un sistema integrato di finanziamento ed esportazione (“export banca”) che preveda l’intervento sinergico di SACE e Cassa Depositi e Prestiti al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese SACE – Relazioni Internazionali 2525
  • 26. Sistema integrato SACE - CDP “export banca” (segue) Modalità di intervento SACE-CDP • Il modello organizzativo prevede che le operazioni di internazionalizzazione dell’economia italiana assistite da garanzia o assicurazione della SACE possano essere finanziate da CDP con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie • CDP potrà finanziare tali operazioni indirettamente, fornendo provvista vincolata alle banche e indicando il livello massimo del margine che le banche potranno sommare al costo della provvista CDP • CDP potrà finanziare tali operazioni direttamente, o tramite SACE, senza l’intermediazione delle banche, in caso di (i) indisponibilità del sistema bancario (ii) indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del margine indicato (iii) operazioni su settori di interesse strategico SACE – Relazioni Internazionali 2626
  • 27. ? Domande? ? ? SACE – Relazioni Internazionali 2727
  • 28. Grazie per la Vostra attenzione!! Randa Morgan Divisione Credito all’Esportazione e Finanza Strutturata Senior Policy Underwriter Tel: 06.6736932 e-mail: r.morgan@sace.it SACE – Relazioni Internazionali 2828
  • 29. Disclaimer This presentation has been prepared solely for information purposes and should not be used or considered as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any insurance/financial instrument mentioned in it. The information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable or has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect and, accordingly, SACE does not represent or warrant that the information is accurate and complete. SACE – Relazioni Internazionali 2929