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Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva
richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. “voucher”. In particolare, i chiarimenti forniti dal
Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano:
- la possibilità di inviare una comunicazione cumulativa riguardante più prestatori;
- la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso
giorno con 2 fasce orarie differenziate;
- la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa riguardi un’intera
settimana;
- l’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali variazioni di quanto già comunicato.
Circolare n. 25 del 24/11/2016
I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE
RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO
Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha rivisto la disciplina del lavoro accessorio / buoni lavoro (c.d.“voucher”), al fine di
consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altresì la piena tracciabilità
dei buoni lavoro acquistati.
Il committente, prima della prestazione, deve:
- acquistare i voucher;
- presentare all’INPS la comunicazione di inizio attività per “attivare” i voucher acquistati;
- inviare alla competente DTL la comunicazione preventiva di inizio attività.
La comunicazione riguarda soltanto i committenti imprenditori / lavoratori autonomi e deve contenere, oltre ai dati
anagrafici del lavoratore, il luogo e il periodo di svolgimento della prestazione.
LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, in vigore dall’8.10.2016, la comunicazione preventiva in esame
va inviata:
- almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione;
- alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- mediante sms o posta elettronica (non è richiesto l’utilizzo della PEC).
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare 17.10.2016, n. 1 le e-mail devono:
- essere prive di qualsiasi allegato;
- riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.
È infine consigliato di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte
del personale ispettivo.
Nella comunicazione preventiva in esame, oltre ai dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore e al luogo di
svolgimento della prestazione va riportato:
- il giorno e l'ora di inizio / fine della prestazione, se inviata da un imprenditore non agricolo
/ lavoratore autonomo;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni,
se inviata da un imprenditore agricolo.
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Eventuali modifiche / integrazioni ad una comunicazione già presentata vanno inviate (al medesimo indirizzo) non oltre
i 60 minuti prima l’inizio dell’attività cui si riferisce.
Si rammenta che la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio è dovuta dai
committenti:
- imprenditori non agricoli;
- lavoratori autonomi;
- imprenditori agricoli (precedentemente esclusi).
L’omessa comunicazione è sanzionata da € 400 a € 2.400 per ogni prestatore.
LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO
Con la recente Nota 2.11.2016, n. 20137, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti, in merito
all’adempimento in esame, nella forma di FAQ, di seguito riportati.
In particolare il Ministero specifica che:
- il datore di lavoro non agricolo, nel caso in cui la prestazione lavorativa interessi un’intera settimana, può effettuare
una sola comunicazione nella quale riportare le giornate, il luogo e l’ora di invio / fine della prestazione di ogni singola
giornata;
- il datore di lavoro agricolo può effettuare la comunicazione con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni”
e non deve specificare gli orari di inizio / fine della prestazione;
- la comunicazione può essere anche cumulativa, ossia riguardare una pluralità di prestatori, purché riferita allo stesso
committente e i dati di ciascun prestatore siano riportati dettagliatamente ed analiticamente;
- le variazioni di una comunicazione già effettuata vanno comunicate almeno 60 minuti prima dell’attività cui si
riferiscono (ciò può interessare, ad esempio, il cambio del prestatore / luogo della prestazione, l’anticipo / posticipo
dell’inizio della prestazione, il prolungamento dell’attività lavorativa, il termine anticipato dell’attività lavorativa).
1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i
committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente
dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica
comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare
una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della
prestazione di ogni singola giornata.
2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri
committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare
gli orari di inizio e fine dell’attività.
3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio
dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta
sufficiente un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in
attività lavorativa.
4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si
riferiscono?
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
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- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo
della prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività
lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
5) La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata
comunicazione?
Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della
prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’art.
49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.
6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei
confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si
procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche
la mancata comunicazione?
Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione
risulta assorbita dalla prima.
7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni
sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti
ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di
inizio di attività nei confronti dell’INPS.
8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto
dell'impresa?
Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della Legge n. 12/79 possono effettuare le
comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla Circolare n. 1/2016
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione
sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso
committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
10) Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione?
È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una
sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.

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I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO

  • 1. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. “voucher”. In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano: - la possibilità di inviare una comunicazione cumulativa riguardante più prestatori; - la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso giorno con 2 fasce orarie differenziate; - la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui la prestazione lavorativa riguardi un’intera settimana; - l’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali variazioni di quanto già comunicato. Circolare n. 25 del 24/11/2016 I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha rivisto la disciplina del lavoro accessorio / buoni lavoro (c.d.“voucher”), al fine di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altresì la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Il committente, prima della prestazione, deve: - acquistare i voucher; - presentare all’INPS la comunicazione di inizio attività per “attivare” i voucher acquistati; - inviare alla competente DTL la comunicazione preventiva di inizio attività. La comunicazione riguarda soltanto i committenti imprenditori / lavoratori autonomi e deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, il luogo e il periodo di svolgimento della prestazione. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, in vigore dall’8.10.2016, la comunicazione preventiva in esame va inviata: - almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione; - alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; - mediante sms o posta elettronica (non è richiesto l’utilizzo della PEC). Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare 17.10.2016, n. 1 le e-mail devono: - essere prive di qualsiasi allegato; - riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente; - contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente. È infine consigliato di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo. Nella comunicazione preventiva in esame, oltre ai dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore e al luogo di svolgimento della prestazione va riportato: - il giorno e l'ora di inizio / fine della prestazione, se inviata da un imprenditore non agricolo / lavoratore autonomo; - la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni, se inviata da un imprenditore agricolo.
  • 2. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it Eventuali modifiche / integrazioni ad una comunicazione già presentata vanno inviate (al medesimo indirizzo) non oltre i 60 minuti prima l’inizio dell’attività cui si riferisce. Si rammenta che la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio è dovuta dai committenti: - imprenditori non agricoli; - lavoratori autonomi; - imprenditori agricoli (precedentemente esclusi). L’omessa comunicazione è sanzionata da € 400 a € 2.400 per ogni prestatore. LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO Con la recente Nota 2.11.2016, n. 20137, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti, in merito all’adempimento in esame, nella forma di FAQ, di seguito riportati. In particolare il Ministero specifica che: - il datore di lavoro non agricolo, nel caso in cui la prestazione lavorativa interessi un’intera settimana, può effettuare una sola comunicazione nella quale riportare le giornate, il luogo e l’ora di invio / fine della prestazione di ogni singola giornata; - il datore di lavoro agricolo può effettuare la comunicazione con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non deve specificare gli orari di inizio / fine della prestazione; - la comunicazione può essere anche cumulativa, ossia riguardare una pluralità di prestatori, purché riferita allo stesso committente e i dati di ciascun prestatore siano riportati dettagliatamente ed analiticamente; - le variazioni di una comunicazione già effettuata vanno comunicate almeno 60 minuti prima dell’attività cui si riferiscono (ciò può interessare, ad esempio, il cambio del prestatore / luogo della prestazione, l’anticipo / posticipo dell’inizio della prestazione, il prolungamento dell’attività lavorativa, il termine anticipato dell’attività lavorativa). 1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione? Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. 2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione? La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività. 3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione? È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. 4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono? La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: - se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
  • 3. p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it - se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; - se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; - se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; - se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; - se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; - se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata. 5) La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione? Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’art. 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione. 6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione? Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima. 7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio? No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS. 8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa? Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della Legge n. 12/79 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla Circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher. 9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. 10) Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione? È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.