Safetia ha una sede a Padova e la sede principale a Rovigo, una città dalla forte impronta agricola. Questa terra tra i due grandi fiumi insegna che i frutti si raccolgono se sai prenderti cura delle radici. Le radici di cui parlo sono le persone. Così in agricoltura come in Safetia, per il miglioramento continuo è essenziale valorizzare le persone per ottenere i risultati più duraturi.
Safetia ha a cuore il presente e il futuro del territorio e della società. La missione aziendale è rendere le persone responsabili per lavorare in sicurezza e gestire con efficienza le informazioni, concretizzando la crescita dell’impresa.
Safetia, presente da tempo sul mercato, punta all’aggiornamento continuo e alla collaborazione con diversi enti di certificazione al fine di individuare da subito le criticità aziendali nel rispetto di tutti i valori condivisi.
INGEGNERI ed ALTE PROFESSIONALITÀ si uniscono per fornire le migliori idee e consulenze, amplificando il lavoro dell’impresa è uno degli Obiettivi di SAFETIA.
I nostri corsi nascono in questo luogo, sotto il sole che filtra dalle finestre. Gli uffici sono pieni delle voci e del suono dei telefoni, la pressione delle dita sui tasti e il mouse che scorre. Alla pausa si sente odore di caffè, e ci sarà sempre una voce gentile pronta ad ascoltarti. La sera, si ritorna a casa e si spengono le luci, ma la sicurezza sul lavoro è il lusso che puoi permetterti sempre.
Safetia. Noi il Tempo lo Utilizziamo lavorando.
Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
Gform offre il corso R.L.S. valido per l’ottenimento dell’attestato di RLS.
Il corso R.L.S. rappresenta il livello base per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori (RLS).
La presenza del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori (RLS) è diventata obbligatoria in ogni azienda. Per far sì che un addetto possa assumere il compito di R.L.S. deve seguire obbligatoriamente un corso di formazione R.L.S., a seguito del quale otterrà un attestato, e successivamente dovrà seguire dei corsi di aggiornamento previsti per legge.
Il Testo Unico ha quindi lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori e la chiave di questo processo è proprio il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, che si configura come tramite tra dipendenti e datore di lavoro. Per questo motivo il corso R.L.S. è di fondamentale importanza.
Gform | Cosrso rls
Gform offre il corso R.L.S. valido per l’ottenimento dell’attestato di RLS.
Il corso R.L.S. rappresenta il livello base per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori (RLS).
La presenza del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori (RLS) è diventata obbligatoria in ogni azienda. Per far sì che un addetto possa assumere il compito di R.L.S. deve seguire obbligatoriamente un corso di formazione R.L.S., a seguito del quale otterrà un attestato, e successivamente dovrà seguire dei corsi di aggiornamento previsti per legge.
Il Testo Unico ha quindi lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori e la chiave di questo processo è proprio il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, che si configura come tramite tra dipendenti e datore di lavoro. Per questo motivo il corso R.L.S. è di fondamentale importanza.
Gform | Cosrso rls
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta nella direttiva comunitaria,trasposta prima nel titolo I del D.Lgs.626/94 e successivamente al titolo I d.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e sue modifiche con il D.lgs. 106 del 2009 , con due obbiettivi risaltanti:
• La consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile;
• contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.
Con le ultime modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell’Rls nelle aziende,confermando l’attenzione che il legislatore ad esso rivolge.
2. Servizi alle Aziende Private – Enti Pubblici – Professionisti
_Sicurezza sul lavoro in Azienda e in Cantiere, Consulenza
_Incarichi esterni di RSPP, Medico del Lavoro, Responsabile REC
_Fascicoli Tecnici di macchine, impianti e prodotti, Marcatura CE - progettazione e verifiche
_Incarichi di cantiere di CSP, CSE, direzione lavori
_Formazione Antincendio e Primo Soccorso
_Formazione Datori di Lavoro, Lavoratori, Attrezzature di lavoro
_Sicurezza degli Alimenti, Formazione e piani HACCP
_Sistemi di gestione Qualità - Ambiente - Sicurezza - Saldatura - MOG 231 - Privacy
_Controllo di gestione, organizzazione aziendale, business intelligence, business plan, budgeting e forecasting,
analisi vendite, analisi sostenibilità del business
_Progettazione di corsi finanziati in azienda in conto formazione, di sistema, a catalogo
_Pratiche di Prevenzione Incendio VV.F.
_Medicina del Lavoro, protocollo sanitario, visite mediche ed esami specialisti e di laboratorio
_Pratiche Autorizzative Ambientali, Paesaggistiche, Fonti Rinnovabili, VIA, AIA, VINCA
_Acustica Ambientale, Certificazione energetica
_Gestione Rifiuti, assistenza MUD e SISTRI
_Progettazione impianti elettrici e verifiche messa a terra e di parafulmini
_Verifiche impianti ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento
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5. Cosa è il rischio?
È la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
CIOÈ
è la combinazione di probabilità e gravità di possibili danni o
lesioni alla salute.
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7. A chi si applica la normativa per la prevenzione
infortuni descritta nel Testo unico della Sicurezza
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
• Società con soci lavoratori con o senza dipendenti (sas, snc,
srl, srls, spa, scarl, ss, studi associati ecc.)
• Cooperative con soci lavoratori con o senza dipendenti e non
soci
• Ditte individuali, lavoratori autonomi, professionisti, studi
associati con dipendenti o che hanno collaboratori/stagisti o
collaboratori familiari subordinati
• Ditte con lavoratori stagionali, associazione di volontari (pro
loco, Protezione Civile, feste paesane ecc.)
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8. Chi è il lavoratore descritto dall’Art. 2 del D.Lgs. 81/08?
- anche il socio lavoratore di cooperativa o di
società
- chi presta la sua attività
- l’associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento come stage ecc.
- l’allievo degli istituti e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e della protezione civile
Con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere,
(es. gli apprendisti, gli alunni
all’interno del laboratorio/ officina
ecc); il vicino di casa che lavora per il
privato, oppure stage gratuiti di alunni
di 4a e 5a classe superiore
Tutti i tipi di contratto (esclusi gli
addetti ai servizi domestici e
familiari)
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9. Imprese con collaboratori familiari:
• Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela
antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i
collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la
direzione di fatto del titolare.
• Con la circolare n. 154/1996 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla
disciplina dell'art. 230 bis del codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare n. 28/1997,
si è ulteriormente precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa
di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia
riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice
collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste
sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o
nell'ipotesi - che solo un giudice può individuare come tale - di subordinazione
derivante da particolari situazioni. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto
di assunzione o di intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte
individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a
quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile, e quindi non
trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
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10. Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.
81/2008?
• …l’art. 230-bis del codice civile,…configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale
collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
• La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto
quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società
di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
• All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,
• MENTRE laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti
dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al
titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri
componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione
del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico
competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria,
ecc.
• In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa
familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e,
pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.10
11. Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino
occasionalmente personale da retribuire con “vaucher o buoni lavoro",
quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del D.Lgs. 81/08 ?
• Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i, ha inteso ampliare il novero dei destinatari
della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad
esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).
• Il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. dispone che “nei confronti dei
lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai
sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il
presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione
dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.
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12. D.Lgs.81/08 Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
• 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
• a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
Titolo III;
• b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
• c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
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13. VUOI APRIRTI LA TUA AZIENDA?
Anche l'azienda agricola deve rispettare le norme sulla sicurezza sul
lavoro.
Dalla normativa Haccp ai corsi di formazione per le piccole e medie
imprese
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14. PRIMA REGOLA:
CREARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(S.P.P.)
• Datore di lavoro
• R.S.P.P.
• Addetti al Primo Soccorso
• Medico Competente
• Addetti alla Prevenzione Incendi
• R.L.S./R.L.S.T.
• Preposti
• Lavoratori
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15. SECONDA REGOLA:
ELABORARE i DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
EROGARE i CORSI di FORMAZIONE
INCARICARE IL MEDICO DEL LAVORO
• Redigere i documenti di valutazione dei rischi
• Partecipazione ai corsi di formazione
• Incarico ad un Medico del lavoro
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16. Ricapitolando…
• misure necessarie per assicurare la tutela
della sicurezza sul posto di lavoro
• formazione adeguata per i dirigenti, i
lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori; il
controllo sanitario dei dipendenti
• programmazione e la messa in atto di misure
finalizzate ad assicurare la sicurezza sul lavoro,
anche adottando buone prassi;
• sostituzione di eventuali oggetti pericolosi con
oggetti meno pericolosi;
• valutazione di eventuali rischi per l’incolumità
delle persone, e, di conseguenza, la riduzione
del numero di persone esposte a tali rischi.
obbligatorietà di un’azione di prevenzione,
finalizzata a dare una conoscenza adeguata ai
lavoratori dei loro diritti.
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17. Il Decreto 81/08 elenca norme specifiche riguardanti sia gli
apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali carrelli
elevatori, gru su autocarro, autogru e piattaforme aeree, trattori,
ecc
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18. • I corsi devono essere svolti da soggetti
riconosciuti ed autorizzati appartenenti al
sistema di accreditamento regionale
• Il programma della formazione teorica
comprende nozioni sulla normativa, sulle
modalità di guida sicura, sulla segnaletica, sui
rischi e i pericoli di una corretta
movimentazione. La parte pratica prevede la
guida dei carrelli su un apposito percorso.
• L'attestato è obbligatorio anche per il titolare
dell'azienda che intende condurre un carrello
elevatore.
• Il "muletto" è la parola gergale per definire il
carrello elevatore semovente frontale a forche
a sbalzo controbilanciato. Ma ci sono anche
molte altre tipologie di carrelli elevatori: i
commissionatori, i carrelli elevatori retrattili,
trilaterali, laterali, telescopici, ecc ecc .. tutti
definiti carrelli elevatori semoventi industriali.
• Il legislatore si è preoccupato di
individuare dei corsi per i “lavoratori
addetti a piattaforme aeree“,
QUINDI
In caso di incidente il Giudice valuterà se
il lavoratore ha avuto una specifica
formazione, informazione ed
addestramento sull’uso di attrezzature
con le quali ha eseguito lavorazioni in
quota.
Sono obbligatori i corsi per
piattaforme aeree, cestelli
porta persone ?
Quale Legge li prevede ???
Chi può rilasciare il
patentino del muletto?
+ drug test !
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