Il documento descrive le linee di riforma dell’ordine dei giornalisti, stabilendo un canale unico di accesso alla professione attraverso un esame di idoneità, un percorso formativo e l'istituzione di due elenchi: professionisti e pubblicisti. Viene anche creato un giurì per la correttezza dell’informazione e definite le modalità di elezione e durata del consiglio nazionale e regionale, con attenzione all'equilibrio di genere e a norme di incompatibilità per le cariche. Infine, sono previste disposizioni per la gestione degli uffici stampa e l'aggiornamento del registro corrispondente.