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Concetti e aggiornamenti di privacy
e sicurezza informatica in farmacia
Raimondo Villano
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Abs.: R. Villano “La gestione della sicurezza in Farmacia” con presentazione del Dr. Piero Renzulli, già
Consulente per la Sicurezza presso le Nazioni Unite. Opera apprezzata dal Capo dello Stato e da numerose
autorità e istituzioni tecniche, scientifiche, giuridiche e professionali. Avvalendosi di un’ottica senza
precedenti, la materia della sicurezza viene trasformata da fonte di preoccupazioni e di costi, spesso
considerati superflui e senza ritorno, in un sostegno fondamentale della validità e dell’efficienza
professionali. L’argomento della sicurezza si snoda dalla definizione di ruoli, obblighi e responsabilità
individuali, per esempio quelli titolare, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e di
prevenzione incendio. Non manca un supporto legislativo, con il richiamo alle informative e agli articoli dei
decreti di legge che interessano l’argomento preso in esame. Vengono poi affrontati numerosi altri aspetti.
Ogni rischio è valutato con attenzione, identificandone i vari elementi e programmando e attuando le misure
di prevenzione. Non si tralascia l’attenzione per la sistemazione e l’allestimento dei laboratori farmaceutici,
il sistema di controllo alimentare aziendale, lo smaltimento dei rifiuti e dei medicinali scaduti, la tutela della
privacy, e la farmacovigilanza. Il volume è corredato di una modulistica e di schede tecniche, che forniscono
un valido aiuto nella prevenzione e nella valutazione di eventuali rischi e pericoli, sia che si tratti di tipologie
di rifiuti sanitari, che di farmaci tossici, o statistiche di segnalazione. Il presentatore invita tutti coloro che
amano la scienza e la sua divulgazione in abiti sobri e raffinati di unirsi a lui nel ringraziare l’Autore del suo
generoso sforzo teso soltanto all’appagamento di una tensione mentale e spirituale che trova nel sociale la
sua prima realizzazione. È in prestigiose Istituzioni e in molte Biblioteche specialistiche e universitarie.
(Small Business, Longobardi Ed., pp. 222, aprile 2004 - presentata al Congresso Nazionale della Federazione
Nazionale dei Farmacisti Italiani - maggio 2004; Standard Edition, Led Web International, (ISBN) pp. 264,
Torino, ottobre 2004 - presentata alla Fiera del Libro di Francoforte - Buchmesse - del 6/10 ottobre 2004);
Prefazione
L’accrescimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza, risultato
del concorso di responsabilità, pianificazione ed anche documentazione, più che un
costo superfluo ed improduttivo, costituiscono il complesso della qualità aziendale,
supporto imprescindibile all’affidabilità ed all’efficacia professionali.
In un’articolata realtà di norme e di esigenze dell’azienda farmacia in continua
evoluzione nel settore della sicurezza, questo lavoro si pone l’obiettivo di concorrere
a mutare il comportamento nell’ambito dell’intero sistema di prevenzione e di
sicurezza nel senso che da una concezione tecnica meramente oggettiva si passa ad
una concezione dinamica della sicurezza globale intesa come partecipazione
responsabile di tutti i soggetti interessati.
In questo libro, inoltre, ci si è posto l’ulteriore obiettivo di concorrere ad una
concezione globale, lato sensu, della sicurezza, ovvero non solo di sviluppare
l’analisi della gestione relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei punti critici
alimentari (parte 1^) ma anche di approfondire, entro una più ampia ed articolata
visione, quegli aspetti merceologici, tecnici, legali e gestionali professionali che
hanno come denominatore comune la potenzialità di conferire sicurezza sia all’atto
di detenzione e dispensazione del prodotto commercializzabile in farmacia sia a
taluni rapporti con l’utenza e con i referenti istituzionali (parte 2^).
Considerando l’attività di detenzione e dispensazione del prodotto negoziabile
in farmacia, l’ampliamento dell’analisi assimilata al concetto lato di sicurezza
globale, più che essere un’apparente disamina su parte delle funzioni gestionali di un
titolare di farmacia, deriva dalle riflessioni possibili sull’attività di
commercializzazione dei farmaci che, ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile, deve
essere considerata pericolosa non solo perché espressamente qualificata tale da un
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articolato complesso di norme atte a garantire la pubblica salute ed incolumità, ma
anche perché ad essa è connaturale un’apprezzabile potenzialità lesiva.
La valutazione complessiva dei D.Lgs. 538, 539, 540 e 541 del 1992, infatti,
che hanno analiticamente disciplinato vari aspetti riguardanti la
commercializzazione dei farmaci, rende palese che il legislatore ha stimato
quest’attività potenzialmente dannosa per la salute dell’uomo ed ha inteso sottoporla
ad un penetrante controllo. Ma la potenzialità di danno non è che un pericolo di
danno per cui l’attività potenzialmente dannosa, e per questo sottoposta a controlli, è
un attività “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile.
Nel contempo, anche per la Suprema Corte di Cassazione (15 luglio 1987, n.
6241) l’importazione e la distribuzione di farmaci sono da considerare attività
pericolosa perché ad essa è connaturale una apprezzabile potenzialità lesiva in
quanto sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo di malattia
derivato dalla natura stessa del mezzo adoperato.
Di fronte ad attività destinate con alto grado di probabilità a generare danni e,
tuttavia, considerate lecite in virtù della loro utilità sociale, appare evidente che chi
la esercita è considerato responsabile (in base ad una presunzione di colpa o a
responsabilità oggettiva, a seconda della tesi) a meno che non provi di aver adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L’ulteriore approfondimento effettuato seguendo il filo su esposto del concetto
globale lato sensu della sicurezza, anche correlato a taluni rapporti con l’utenza e
con referenti istituzionali, intende, pertanto, porre in condizioni il fruitore di questo
libro di eliminare altri potenziali nessi eziologici esistenti tra l’esercizio dell’attività
e un evento dannoso.
Tutto ciò senza né timori né scoraggiamenti per i contenuti di leggi e
normative né, ovviamente, irrigidimento di fronte alle non poche problematiche che
emergono nell’ambito dell’azienda farmacia.
L’auspicio, dunque, che conseguentemente formulo è che, alla fine del
percorso formativo sviluppato in questo libro, le norme di sicurezza vengano
sostanzialmente applicate più che con la forza derivante dalle leggi con la solidità
derivante dalla consapevolezza che appartiene ad una più elevata cultura di vita e di
professione.
Raimondo Villano
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Concetti e aggiornamenti di privacy e sicurezza informatica in farmacia
Il diritto di tenere segreti i propri dati personali, in particolare quelli “sensibili” che
riguardano le condizioni di salute e la vita privata delle persone, è sempre più sentito
da parte di tutti. Per questo motivo è stata varata la legge 675/1996 ed è stata istituita
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art.30 legge 675/96).
Con la legge sulla privacy, in effetti, si vuole garantire, indipendentemente dalla
volontà del singolo, una forma di riservatezza “fisiologica” delle informazioni di
carattere sanitario. La legge 675/1996, dunque, va considerata indubbiamente con
favore e rispetto giacché sostanzialmente diretta a migliorare la qualità della nostra
vita civile.
Tuttavia, come non di rado accade, benché i principi ispiratori del combinato disposto
legislativo siano totalmente condivisibili, nell’applicazione pratica ci si confronta e ci
si scontra anche con problemi vari da risolvere. In taluni casi, inoltre, accade che sia
la stessa legge, paradossalmente, a minacciare di risultare invasiva, cioè a penetrare
nei gangli operativi della vita sociale, ponendo problemi non giustificati dalla tutela
che si propone di realizzare(1)
.
Ciò è il risultato di due aspetti concorrenti: l’imperfezione normativa, in parte
inevitabile data la difficoltà del compito, e l’affermarsi di interpretazioni troppo
rigide, quasi “fondamentaliste”, come se la tutela della privacy non fosse un obiettivo
cui tendere con la flessibilità resa necessaria dalla complicata articolazione della
nostra vita civile ma un valore assoluto cui officiare acriticamente.
In farmacia le non poche problematiche principali di privacy possono essere summa
capita ricondotte al trattamento dei dati delle ricette, alla conservazione delle ricette,
alla gestione (informatica o cartacea) dei dati, alle promozioni commerciali, alle
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statistiche di marketing, alla fidelizzazione della clientela, a taluni rapporti con i
dipendenti, all’uso di taluni veicoli di promozione ed informazione.
Preliminarmente, però, occorre, chiarire i concetti di “trattamento dati” e “dati
personali” nell’ambito della privacy.
Il trattamento è tutto ciò che può essere fatto con dei dati: raccolta, analisi,
classificazione, ecc. Relativamente ai trattamenti è necessario avere ben chiara la
distinzione fra questi e il (o i) database cui si riferiscono; una stessa congerie di
dati può essere oggetto di trattamenti diversi nelle modalità e negli obiettivi. In
pratica, il trattamento di dati derivante da obbligo di legge non è soggetto al
consenso preventivo, mentre il trattamento dello stesso identico database per
finalità di promozione commerciale è soggetto ad un regime di maggiore controllo.
I dati personali sono solo quelli che direttamente o indirettamente
consentono di correlare certe informazioni ad una persona e, infatti, la legge non si
applica ai dati anonimi o resi tali alla fonte. I dati “Mario Rossi” “tonsillite” e
“collutorio XY”, quindi, presi isolatamente non sono di alcun interesse per la legge
mentre nel momento in cui i dati si trasformano in informazioni, ad esempio
“Mario Rossi ha la tonsillite e utilizza il collutorio XY”, la situazione cambia
drasticamente. Nell’ambito dei dati personali, quelli “sensibili”, cioè quelli idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono soggetti ad una
regolamentazione più rigida che prevede speciali modalità di acquisizione del
consenso dell'interessato e l’autorizzazione del Garante per i dati(2)
.
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Nella fattispecie di inosservanza del divieto del Codice per la protezione dei dati
personali relativamente a taluni trattamenti da parte del datore di lavoro o del
responsabile, per combinato disposto degli artt. 170 e 143, comma 1, lettera c)
richiamato dall’art. 154, comma 1), lettera d) è prevista la reclusione da tre mesi a
due anni.
Nell’universo normativo della legge 675/96 un articolo, il 15, è dedicato
all’adozione delle misure minime di sicurezza il cui contenuto è definito nel
D.P.R. 318/99. L’omessa adozione di misure di sicurezza è un reato perseguibile
d’ufficio con una pena che nell’ipotesi semplice può arrivare a due anni di
reclusione.
È, dunque, fondamentale fare il possibile per applicare in modo corretto i contenuti
del DPR in questione.
Tra gli adempimenti principali cui ottemperare si ricordano: l’attivazione della
parola chiave (password) per l’accesso ai dati custoditi in computer non collegati in
rete; essa dovrà essere fornita dal titolare o dal responsabile all'incaricato che dovrà
avere, se il sistema lo permette, la possibilità di sostituirla con un’altra nota a lui
solo. Ciò significa utilizzare programmi di crittografia per proteggere le informazioni.
In caso di pluralità di incaricati e pluralità di parole chiave, deve anche essere
individuato il detentore della password. È bene ricordare che i codici di accesso
riguardano i singoli dati e non il sistema; l’attivazione di codici di accesso
personalizzati nel caso di computer collegati in rete; l’installazione sul pc di un
software antivirus la cui efficacia deve essere verificata con cadenza almeno
semestrale. Ciò va fatto se sono trattati dati sensibili e se i computer utilizzati
per il trattamento sono accessibili mediante una rete di telecomunicazioni
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disponibile al pubblico; la verifica dell’effettiva cancellazione dei dati prima di
riutilizzare floppy disk, nastri, ecc; la distruzione dei supporti incancellabili (cd-rom,
dvd); la conservazione dei dati su supporto cartaceo per evitare l’accesso
indiscriminato (archivi con serrature, stanze chiuse); se i dati sono sensibili, gli
incaricati che devono effettuare il trattamento devono custodirli in contenitori
dotati di serratura(3)
.
Altri accorgimenti consigliabili sono: la dotazione di un gruppo di continuità,
quantomeno per consentire il corretto salvataggio dei dati in caso di blackout;
l’impiego di un sistema di backup che consente l'effettuazione di copie di riserva.
Possono essere utili strumenti come masterizzatori (che consentono di scrivere su
CD-ROM) o streamer (unità a nastro che consentono la memorizzazione di
grandi quantità di informazioni).
La protezione dal “furto” delle informazioni o dalla loro abusiva circolazione è
sostanzialmente affidata all’uso di password per l'accesso ai dati. I computer
possono essere dotati di svariate categorie di password, da quelle che ne bloccano
l’accensione a quelle che impediscono il collegamento ad una rete a quelle che
non consentono l’accesso
a singoli dati. Se un computer non è collegato ad una rete può essere sufficiente
predisporre una password in accensione che verrà comunicata soltanto alle persone
che hanno necessità di accedere a quelle informazioni.
Se invece è presente una rete che collega soltanto postazioni presenti nello stesso
ambiente (cosiddette LAN, Local Area Network) sarà compito degli
amministratori di sistema (le persone che sovrintendono al funzionamento
dell’infrastruttura) gestire i vari utenti in conformità alle norme. Se, poi, i dati
8/24
sensibili vengono trattati con una rete “aperta al pubblico” cioè liberamente
accessibile da chiunque, come una piazza, sono necessarie ulteriori precauzioni di
natura tecnica. Per quanto riguarda i trattamenti manuali, infine, è necessario
dotarsi di armadi blindati, scaffali metallici con serratura e, soprattutto, di un
distruggi documenti(4)
.
Come è noto, poi, aziende private e amministrazioni pubbliche hanno avuto il termine
del 30 giugno 2004 per adottare le nuove “misure minime” di sicurezza(5)
introdotte dal Codice della privacy(6)
entrato in vigore il 1 gennaio 2004 a
salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi dei sistemi informatici e
telematici e per redigere il documento programmatico in materia di sicurezza
(dps) che contiene l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da
adottare per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la dispersione ed è
obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari. Dal 2005,
poi, decorso il periodo transitorio connesso all’entrata in vigore del Codice della
privacy, il termine per l’aggiornamento del dps è fissato al 31 marzo.
La redazione del dps prevede i trattamenti del titolare, direttamente o attraverso
collaborazioni esterne, con l’indicazione della natura dei dati e della struttura
operativamente preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati.
Per ciascun trattamento vanno indicate le seguenti informazioni obbligatorie secondo
il livello di sintesi determinato dal titolare: la descrizione sintetica, menzionando il
trattamento dei dati personali attraverso l’indicazione della finalità perseguita o
dell’attività svolta (ad esempio: fornitura di beni o servizi, gestione del personale,
ecc.) e delle categorie di persone cui i dati si riferiscono (clienti o utenti, dipendenti
e/o collaboratori, fornitori, ecc.); la natura dei dati trattati, indicando se tra i dati
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personali sono presenti dati sensibili o giudiziari; la struttura di riferimento,
indicando la struttura (ufficio, funzione, ecc.) all’interno della quale viene effettuato
il trattamento; la descrizione degli strumenti elettronici utilizzati, indicandone la
tipologia; la banca dati (data base o archivio informatico), indicando le relative
applicazioni in cui sono contenuti i dati (nel caso che uno stesso trattamento richieda
l’utilizzo di dati che risiedono in più di una banca dati, le banche dati possono essere
elencate); il luogo di custodia dei supporti di memorizzazione, indicandone il sito in
cui risiedono fisicamente i dati e/o dove si trovano (sede centrale o periferica,
fornitore di servizi, ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i
luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza
(nastri, CD, ecc.) ed ogni altro supporto rimovibile(7)
.
Sono, inoltre, indicazioni facoltative: la tipologia di dispositivi di accesso, cioè
l’elenco e la descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli incaricati per
effettuare il trattamento (pc, terminale non intelligente, palmare, telefonino, ecc); la
tipologia di interconnessione, cioè la descrizione sintetica e qualitativa della rete che
collega i dispositivi d’accesso ai dati utilizzati dagli incaricati (rete locale, geografica,
Internet, ecc).
In altra sezione del dps, poi, occorre descrivere sinteticamente l’organizzazione della
struttura di riferimento, i compiti e le relative responsabilità in relazione ai
trattamenti effettuati(8)
. Va fatta, inoltre, un’analisi dei rischi che incombono sulla
sicurezza dei dati, un elenco degli eventi dannosi nonché una valutazione
dell’impatto sulla sicurezza (conseguenze e gravità in caso di danno)(9)
. In una
specifica sezione, poi, vanno riportate in forma sintetica le misure in essere e da
adottare per il contrasto dei rischi individuati(10)
nonché i criteri e le procedure di
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ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento o di inaffidabilità della base dati(11)
.
In altre sezioni, infine, vanno fatti una pianificazione degli interventi formativi ed un
quadro delle attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, con
l’indicazione sintetica del quadro giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e
tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti,
anche all’esterno, per garantire la protezione dei dati stessi(12)
.
Altra problematica che può essere di interesse per la farmacia è quella della privacy
policy del sito internet nel caso in cui attraverso tale website si richiedano dati
personali agli utenti che lo consultano (come, ad esempio, per fini commerciali o per
invio di materiale informativo quale bollettini, cd-rom, newsletter, relazioni annuali,
risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.). In tal caso, infatti, è opportuno che in
una specifica pagina in rete sia resa a coloro che interagiscono con i servizi web
un’informativa, ispirata alla Raccomandazione del 17 maggio 2001 n. 2/2001 del
Gruppo delle Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali(13)
nonché ai
sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03
del Codice in materia di protezione dei dati personali, per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi,
il luogo ed il “titolare” del loro trattamento e la natura delle informazioni che essi
devono fornire agli utenti quando si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento. L’informativa, però, è resa solo per il sito della farmacia e
non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link dello
stesso website.
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Va specificato, ancora, se i dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e se ed in quali casi sono
comunicati a terzi o diffusi.
Deve essere, inoltre, fornita informazione all’utenza nel caso in cui i dati di
navigazione, nel corso del loro normale esercizio, siano acquisiti dai sistemi
informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento del sito web
registrando alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
Tali informazioni, che comunque non dovrebbero essere raccolte per essere associate
a interessati identificati, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Questi dati, dunque, andrebbero utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
dovrebbero essere cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati, però,
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti
web cautelativamente non dovrebbero persistere per più di sette giorni.
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Il caso, invece, di dati forniti volontariamente dall’utente con l’invio facoltativo,
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva; in tale
evenienza, specifiche informative di sintesi possono progressivamente essere
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
Va specificato, poi, se viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni
di carattere personale o se sono utilizzati i c.d. cookies persistenti, ovvero sistemi per
il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) dovrebbe essere strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione
utilizzati in genere nei siti evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l’acquisizione di loro dati personali identificativi.
Vanno, poi, garantiti i diritti dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali:
essi, infatti, devono poter ottenere in qualunque momento, ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione
o l’aggiornamento o la rettifica ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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L’informativa sulla privacy, inoltre, deve essere consultabile in forma automatica dai
più recenti browser che implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy
Preferences Project”) proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org). È
opportuno a tal proposito, ancora, che si rendano il più possibile interoperabili le
funzionalità del sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy
disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo
non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, è opportuno che la “Privacy
Policy” del sito sia soggetta ad aggiornamenti (magari lasciando le varie versioni
consultabili al medesimo indirizzo).
Altra situazione che in farmacia può divenire impegnativa concerne, poi, è l’impiego
di ”Fidelity card(14)
”.
L’Autorità Garante ha emesso nel 2005 alcune regole per i programmi di
fidelizzazione a garanzia per i consumatori (informazione adeguata, libera scelta del
consumatore, obbligo del consenso per profilazione e direct marketing) e stabilendo
che tali “carte di fedeltà” vanno rilasciate anche se il cliente non intende acconsentire
ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing. I clienti beneficiari di carte di
fedeltà, inoltre, devono essere informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per
i quali i loro dati personali sono raccolti e, se le informazioni personali sono usate
anche per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct
marketing, essi devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni, il consenso su
tale uso(15)
.
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L'informativa al cliente deve essere chiaramente evidenziata all’interno dei moduli di
sottoscrizione ed essere agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del
regolamento.
In particolare, deve essere posta in evidenza l'eventuale attività di profilazione o di
marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei dati e il
consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare l'adesione al programma
di fidelizzazione all'espressione del consenso anche per l'uso di dati a scopi di
profilazione e marketing.
Le aziende, ha poi stabilito il Garante, devono ridurre al minimo l'uso delle
informazioni personali e devono comunque utilizzare solo informazioni pertinenti e
non eccedenti.
In particolare, per quanto riguarda la fidelizzazione, viene stabilito che possono essere
trattati, senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, solo dati
necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta, cioè dati per
consentire l'identificazione dell'intestatario e, di regola, i dati relativi al volume di
spesa globale realizzato, senza riferimento al dettaglio dei singoli prodotti acquistati.
Per l'attività di profilazione, invece, occorre il consenso dell'interessato per il
trattamento delle informazioni relative agli acquisti effettuati. Non è lecito utilizzare
a fini di profilazione dati sensibili, con particolare riguardo a quelli relativi allo stato
di salute. Riguardo all'attività di marketing possono essere raccolti, sempre con il
consenso dell'interessato, i dati necessari all'invio di materiale pubblicitario o di
comunicazioni commerciali.
Per quanto riguarda il tempo di conservazione dei dati personali dei clienti, relativi al
dettaglio degli acquisti, l'Autorità ha stabilito che per quelli raccolti a fini di
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profilazione non può superare un anno, mentre per quelli raccolti a fini di marketing
non può superare i due anni.
É obbligatorio, infine, adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di
manomissione, furto o perdita dei dati. Nel caso di uso dei dati a fini di profilazione è
obbligatorio comunicare l'avvio del trattamento al Garante(16)
.
Un altro tema di cogente interesse in farmacia, poi, è quello relativo all’evenienza da
parte del datore di lavoro di effettuare il trattamento delle informazioni del
dipendente di carattere personale strettamente indispensabili(17)
per dare
esecuzione al rapporto di lavoro. Il titolare di farmacia deve individuare il
personale che può trattare tali dati e assicurare idonee misure di sicurezza per
proteggerli da indebite intrusioni o illecite divulgazioni.
Il lavoratore deve essere informato in modo puntuale sull'uso che verrà fatto dei suoi
dati e gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che la normativa
sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, cancellazione
etc). Entro 15 giorni dalla richiesta il datore di lavoro deve comunicare in modo
chiaro tutte le informazioni in suo possesso. Senza consenso non si possono
comunicare informazioni ad associazioni di datori di lavoro, di ex dipendenti o a
conoscenti, familiari, parenti. Il consenso è necessario anche per pubblicare
informazioni personali (foto, curricula) nella Intranet aziendale ed a maggior ragione
in Internet. Nella bacheca aziendale possono essere affissi solo ordini di servizio,
turni lavorativi o feriali. Non si possono, invece, diffondere emolumenti percepiti,
sanzioni disciplinari, assenze per malattia, adesione ad associazioni.
I dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati. Il lavoratore assente per
malattia è tenuto a consegnare un certificato senza la diagnosi ma con la sola
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indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità. Il datore di lavoro non
può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal
medico del lavoro. Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'Inail,
il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla
patologia denunciata.
Un’altra problematica che può essere interessante per la farmacia riguarda la posta
elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti che i datori di lavoro privati
non possono controllare, se non in casi eccezionali. In effetti, con riguardo al
principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime
(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare
(direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della
prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro
(cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ). Spetta al datore di lavoro definire le modalità
d’uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in
tema di relazioni sindacali. Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la
libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di
installare “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori(18)
” (art. 4, comma 1, l. n. 300/70), tra cui sono certamente comprese
strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di
comunicazione elettronica.
Il trattamento dei dati che ne consegue, anche con i lavoratori consapevoli, è illecito,
a prescindere dall’illiceità dell’installazione stessa. In particolare non può ritenersi
consentito il trattamento con hardware e software preordinati al controllo a distanza,
che consentono di ricostruire, a volte anche minuziosamente, l'attività di lavoratori.
17/24
Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o
organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando
gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi
legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi
che consentono un controllo indiretto a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e
determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. Ciò
anche in presenza di attività di controllo discontinue. Il trattamento di dati che ne
consegue può risultare lecito, restando ferma la necessità di rispettare le procedure di
informazione e consultazione di lavoratori in relazione all'introduzione o alla
modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonchè in
caso di introduzione o di modifica di procedimenti tecnici per controllare i movimenti
o la produttività dei lavoratori.
Il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre, con un provvedimento generale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale(19)
, ha prescritto ai datori di lavoro di informare
con chiarezza e dettagliatamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e
della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante
vieta, poi, la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail ed il monitoraggio
sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un
controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori.
Viene, inoltre, indicata una serie di misure tecnologiche ed organizzative per
prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto
della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica
contenenti dati necessari all'azienda.
18/24
Il datore di lavoro, in effetti, per ridurre il rischio di usi impropri della “navigazione”
in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la
visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con
finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono,
così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno,
possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o
idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113 del
Codice; Provv. 2 febbraio 2006, Garante ).
In particolare, il datore di lavoro può: individuare categorie di siti considerati
correlati o meno con la prestazione lavorativa; configurare sistemi o utilizzo di filtri
che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di
black list, reputate inconferenti con l'attività lavorativa; eventualmente conservare
nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative,
produttive e di sicurezza.
Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare
interno, definito coinvolgendo anche le eventuali rappresentanze sindacali, in cui
siano indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.
Per quanto riguarda la posta elettronica, il contenuto dei messaggi, come anche i dati
esteriori delle comunicazioni e i file allegati, riguardano forme di corrispondenza
assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio
risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo
della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme
penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti(20)
.
19/24
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto
lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica
nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o
mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione
datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa.
Tra le soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato
svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera
personale dei lavoratori, nonchè violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza
della corrispondenza, è opportuno che l'azienda: renda disponibili anche indirizzi
condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it),
rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza; valuti la possibilità
di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un
uso personale; preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta
automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi; metta in grado il
dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei
messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio,
ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di
improrogabili necessità legate all'attività lavorativa.
Qualora queste misure preventive non sono sufficienti a evitare comportamenti
anomali, gli eventuali controlli del datore di lavoro devono essere effettuati con
gradualità. Inizialmente si individua l'area da richiamare all'osservanza delle regole e
solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base
individuale.
20/24
La violazione dell’art. 114 del Codice, richiamandosi all’art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori, è fattispecie sanzionata penalmente dall’art. 171 del Codice per la
protezione dei dati personali per il controllo a distanza dei lavoratori da parte dei
datori di lavoro mediante registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica o
effettuato mediante memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal
lavoratore o ancora mediante la lettura dei caratteri inseriti tramite tastiera o
attraverso l’analisi occulta del computer portatile affidato in uso.
Un’ultima casistica che potrebbe, in taluni casi, assumere una discrerta rilevanza
anche in farmacia è quella dello spamming, ovvero l’invio di fax, e-mail, sms e mms
indesiderati.
Per tale evenienza il Garante in un recente provvedimento ha vietato l'uso illecito di
dati personali a fini di marketing a mezzo invio sistematico e ad una molteplicità di
persone di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei
destinatari. Nel definire il procedimento, il Garante ha ribadito che inviare fax
commerciali senza il consenso informato dei destinatari(21)
comporta un trattamento
illecito e, ancor più, che lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio
via fax tale danno può consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito
della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo per la comunicazione
indesiderata che occupa l'apparecchio.
Benchè, inoltre, possa essere addotta a giustificazione da parte della farmacia che
l’invio di fax commerciali sia limitato ai soli soggetti economici i cui numeri
risultano reperibili sugli elenchi categorici(22)
(Pagine gialle, Pagine utili), il Garante
ha spiegato che anche in tal caso non vi è possibilità di un invio senza consenso
quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con le particolari modalità
21/24
della via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore
automatico. Tali comunicazioni, infatti, sono considerate dal Garante oggi le forme
più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori ed un fenomeno
che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per
proprio profitto. In questa “battaglia di civiltà” il Garante ha proceduto in maniera
sempre più incisiva in difesa dei cittadini finanche ricorrendo ad ispezioni tramite
Guardia di Finanza, denunciando alla magistratura i responsabili e comminando gravi
sanzioni.
Né va comunque trascurata la considerazione, infine, che resta assolutamente
impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla
condotta invasiva accertata(23)
.
______________
(1) Abstract da: Raimondo Villano, “La gestione della sicurezza in Farmacia”, Prefazione, con
presentazione del Dr. Piero Renzulli, già Consulente per la Sicurezza presso le Nazioni Unite (Small
Business, Longobardi Ed., pag. 222, aprile 2004 - presentata al Congresso Nazionale della Federazione
Nazionale dei Farmacisti Italiani da “Cutolo & Vartuli” nel maggio 2004; Standard Edition, Led Web
International Editore, pag. 264, Torino, presentata alla Fiera del Libro di Francoforte, ottobre 2004).
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Già previste dalla legge n.675/1996, sono l’insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che
l’azienda deve adottare per assicurare almeno il livello minimo di sicurezza per la protezione dei dati
personali.
(6) Ha confermato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996. In particolare,
è stato ribadito il principio secondo cui le "misure minime" sono solo una parte degli accorgimenti
obbligatori in materia di sicurezza. Il Codice ha però aggiornato l’elenco delle "misure minime" di sicurezza
e ha indicato modalità di applicazione (allegato B del Codice). Analogamente a quanto avveniva in passato,
le "misure minime" sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici
o riguardi dati sensibili o giudiziari.
(7) Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - (Codice in materia di
protezione dei dati personali art. 34 e Allegato B, regola 19, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), Parte I -
Istruzioni, Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1) - Contenuti; Informazioni essenziali.
22/24
(8) Guida operativa, regola 19.2.
(9) Ibid., regola 19.3.
(10) Ibid., regola 19.4.
(11) Ibid., regola 19.5.
(12) Ibid., regole 19.6 e 19.7.
(13) Istituito dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE.
(14) Tramite esse sono attribuiti vantaggi di varia natura (sconti per l'acquisto di prodotti, premi o bonus
correlati, priorità, servizi accessori, facilitazioni di pagamento), di regola in base al volume di spesa
complessivo realizzato; il loro rilascio (spesso mediante compilazione di questionari) e la loro utilizzazione
(con la registrazione di beni e servizi effettuati) comportano un trattamento di dati personali dei clienti e, a
volte, dei loro familiari. Accanto a dati anagrafici sono spesso raccolte altre informazioni, ad esempio titolo
di studio, professione, interessi, abitudini di consumo, modalità di acquisto etc. Tali informazioni, tuttavia,
possono essere utilizzate, senza che gli interessati ne abbiano piena conoscenza e possano acconsentire al
loro uso, anche per monitorare in dettaglio i loro comportamenti o le loro propensioni al consumo, per creare
cioè "profili" individuali o di gruppo o per confrontare le loro abitudini di consumatori con altri clienti. In
taluni casi sono trattati anche dati sensibili (salute, adesioni a partiti o religioni, scelte di vita etc.) il cui
trattamento, di regola, non è lecito per gli scopi legati al rilascio delle carte o per il direct marketing.
(15) Bollettino del n. 58/febbraio 2005, 24 febbraio 2005.
(16) Autority, doc. web n. 771307
(17) Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy - Principi generali - Roma, 13
dicembre 2006.
(18) Art. 4, primo comma, l. n. 300/1970.
(19) Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet - Reg. deliberazioni Del. n. 13 del 1°
marzo 2007 - G. U. n.58 10.03.07.
(20) Artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, comma 4, c.p.; art.
49 Codice dell'amministrazione digitale.
(21) Tale attività soggiace all'art. 130, comma 2, del Codice che prevede il necessario consenso informato,
specifico e preventivo dell'interessato.
(22) Il provvedimento dell’Autorità Garante della privacy del 14 luglio 2005 doc. web n. 1151640 individua
modalità e garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie
merceologiche/professionali, prescrivendo alcune misure che devono essere adottate con particolare
riferimento, rispettivamente, all'acquisizione e all'inserimento dei dati personali, nonché all'informativa da
fornire agli interessati.
(23) Ai sensi dell'art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art.
2050 c.c.
23/24
Profilo sintetico di Raimondo Villano
“Non cercare di diventare un uomo di successo,
ma piuttosto un uomo di valore”
Albert Einstein
Nato nel 1960. Vive tra Roma e Torre Ann.ta. La moglie è biologa, farmacista, assistente
sociale e valente docente di Scienze nei Licei Classico e Scientifico statali; il figlio è un
brillante matematico universitario. Ruoli: General Manager Villano International Business
Team dal 2012, con attività in 16 ambiti di business, consulting & service (tra cui: affari
internazionali, immobiliare d’alta gamma, previdenza, edilizia e restauro, import-export, alimentari,
informatica, sanità, arte e cultura); Membro (dal 2013), Associate Professor in History of Health
Administration Pharmaceutical Department (dal 2014) e Membro Onorario of Ruggero II University of
Florida State (BR, Miami, Florida, USA, dal 2015); Trader (dal 1976), Trader operativo finanziario
indipendente di borse e forex (dal 1983), Cavaliere S.M.O. di Malta (dal 2002, presentato dal Cavaliere
di Giustizia Fra’ Giorgio Maria Castriota Scanderbeg, discendente dell’Eroe fondatore del Regno
d’Albania); Presidente della Fondazione sociosanitaria e umanitaria Chiron (dal 1985); Amministratore
Unico Chiron Editore (dal 2006). Accademie: Storia Arte Sanitaria-Ministero B.C. (2006), già
pontificia Tiberina )2009), Studi Melitensi (2002), Medical Tradition Smithsonian Institution-USA
(2010), International Society History Pharmacy, Acc. Italiana Storia Farmacia (2001), Società
Napoletana Storia Patria (2008), Nobile Collegio Chimico Farmaceutico (ad honorem, 2006). Oltre 100
conferenze e chairman in decine di congressi. Collabora con importanti Riviste nazionali e
internazionali. È Advisory Board Member per l’Editore statunitense DPC, che pubblica in oltre 150
nazioni. Studi: classici; laurea e abilitazione: Farmacia (1985); corsi certificati di: Piante officinali,
Tecniche cosmetiche, Sicurezza aziendale, Haccp, Storia, Dottrina sociale Chiesa, Teologia. Lauree
honoris causa: Scienze Umane e Sociali (2009); Storia e Filosofia (2010); Scienze Comunicazione
(2013); Diplomazia e Studi internazionali (2015). Master h.c.: Science Medical Ethics (2010). È stato:
autore, organizzatore e chairman Corso Sicurezza per manager, ottenendo Alti Patronati di Capo dello
Stato e ONU (2000), Consigliere diplomatico Aerec dpt ENVA 2011-15, Segretario International
Committee Biothecnologies Wabt-Unesco 2008-13, membro World Academy Biomedical Technology
(Unesco 2007-12), 11 anni in Comitato scientifico sicurezza sanitaria di IBD (azienda responsabile
sicurezza Tribunali Corte Appello Napoli), CdA Fondazione Beaumont Onlus ricerche su cancro
presieduta dal condidato al Nobel Tarro e con il Prefetto Napoli (2011-12), Accademico Europeo per le
Relazioni Economiche e Culturali 2004-2015. Per 32 anni socio e titolare di un’importante farmacia,
fino al 2010. Socio dal 1990, Segretario a 29 anni 1990-95 (tra i più giovani d’Italia), Presidente 2000-
01 Rotary Club Pompei-Vesuvio, 14 anni Delegato dei Governors per Archivio Distretto 2100-Italia
(oltre 3.000 rotariani e ca 80 Club) e presso I.C.R. per Rotary Italia; in Comm.ni Italia: Etica
professionale, Azione Mondiale, Informatica; tra i molti ruoli internazionali: archeologia Pompei-
Cartagine; Comitato Premio Magna Grecia; autore e presentatore al Consiglio Mondiale di Legislazione
del Rotary della Proposta di istituzione Giornata internazionale a tutela della Vita (2001-04). Dal 1986
al 1990 Presidente a Napoli, coordinatore nazionale e fondatore Federazione Giovani Farmacisti;
Rappresentante nazionale Sindacato Federativo. Assist. Prof. Microbiologia Fac. F.cia Na (1985-90,
Cattedra Prof. Lembo-Ist. Sup. Sanità). Membro Gruppo internaz. di Studio ISHP Storia Farmacopee
(Univ. Berna, 2012-13). Nell’ambito degli eventi “World no-tobacco day”, ha partecipato a varie
iniziative presso il Ministero della Salute. Proponente e padrino di vari Soci Onorari, tra cui: Arciv. di
Pompei Mons. Francesco Saverio Toppi, dal 2013 Servo di Dio in Causa di Beatificazione e
Canonizzazione (Rotary, 1992); Dino De Laurentiis (proposto nel 2000), produttore cinematografico di
Hollywood e Premio Oscar alla carriera (Rotary, 2001); Antonio Greco, Presidente Tribunale TA
(Rotary, 2000); Giulio Tarro, virologo Candidato al Premio Nobel per la Medicina 2000 e 2015 (Asas,
2011); Gianni Rivera, Vice Campione del Mondo di Calcio (Aerec, 2012); Patrizio Polisca, già aiutante
24/24
dei medici di Paolo VI e Giovanni Paolo II e Medico del Papa con Benedetto XVI e Francesco e
Direttore Sanitario del Vaticano; Gualtiero Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità. Premi
internazionali: Diploma d’Onore per Servizi eccezionali a titolo individuale nelle 5 Vie di Azione da
Presidente Rotary International (Evanston 2001: solo 100/anno/1,5 mln soci); Benemerenza
Anticrimine-Task Force Rotary Italia, Albania, ex-Jugoslavia, S. Marino (Zurigo 2001); Sapientia
Mundi-Etica (Rm 2008); Unione Legion d’Oro-Lavoro (Rm 2010); Veritas in Charitate-Religione
(2011); Bonifaciano-Cultura e Società (2011); Norman Ac.-Editoria Medaglia aurata (Rm 2014);
Norman Ac.-Sanità Galeno (Rm 2014); Norman Ac.-Sanità 2^ ed. Galeno (Rm 2015); Norman Ac.-
Arte fotografica Medaglia aurata (Rm 2015). Premi nazionali: Aesculapius-Sanità Patroc. Presidenza
Consiglio Ministri (Rm 1987); LXVIII Piccinini Asas-Mi.BAC-Ricerca storico-scientifica (Rm 2006);
LXV Stramezzi-Sanità (Rm 2007); Capitolino-Attività umanitaria (Rm 2010); Tiberino- Cultura (Rm
2012); LXXIV Serono-Storia e Letteratura (Rm 2012), Aerec-Cultura (Rm 2013); Benemerenza al
merito Sanità pubblica (Roma, DPR 2013): solo 269 dal 1800; Tiberino-Scienza (Rm 2014); LXXIV
Piccinini Asas-Mi.BACT-Ricerca storico-scientifica (Rm 2014); Medaglia d’Argento al merito Sanità
pubblica (Roma, DPR 2016); Speciale Asas-Mi.BACT-Studi storici in scienze biomediche e
farmaceutiche (Rm 2016). Autore di un’ampia e qualificata produzione letteraria che ammonta a oltre
790 pubblicazioni sanitarie, professionali, scientifiche, storiche, religiose, artistiche, di cui gran parte su
riviste dotate di revisione critica, indexate e con impact factor; oltre 50 libri (di cui 14 con complessive
35 edizioni e 19 ristampe, numerosi tradotti anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo) con editori
prestigiosi come Zanichelli, con patrocini da Ministero Beni Culturali, Unesco, Rotary, Università, ecc.,
recensiti da Testate di rilievo nazionale, presenti in oltre 120 Biblioteche italiane (tra cui: Quirinale,
Accademia Nazionale Scienze, Ministeri) e in oltre 40 Nazioni (tra cui: National Institute Health-USA,
Nationale de France, Congress UK), in Istituti di Cultura, Università, Musei. Alla Fiera di Francoforte
ha debuttato un suo libro. Oltre 80 opere multimediali (in varie lingue e più edizioni e ristampe )
spesso di notevole pregio e pubblicate con editori e patrocini prestigiosi (tra cui Bayer S.p.A.).
Cataloghi: Library of Congress UK Authority (NACO); Bibliothèque nationale de France; Deutsche
Nationalbibliothek; Library of National Institutes of Health (NIH) U.S.A.; Biblioteca Magistrale S.M.
Ordine di Malta; Biblioteca della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI; 2000
Outstanding Intellectuals IBC-Cambridge UK dal 2010; Opac Sbn con oltre 200 opere; Scheda di
Autorità Ministero BAC. Vari libri hanno apprezzamenti da autorità istituzionali, tra cui alcuni
regnanti europei e più volte il Capo dello Stato e il Santo Padre.
* * *
Alcuni libri: Società globale informazione, 1996; Rotary per l’Uomo, 2001; Gestione sicurezza in
Farmacia (pres. Dr. Renzulli, già Consulente Sicurezza all’ONU, 2004); Arte e storia Farmacia (pres.
Prof. Ledermann, Presid. International Society History Pharmacy, 2 ediz., 2006); Storia e attività del
SMOM (4 ediz., 2007); Meridiani farmaceutici tra etica laica e morale cattolica (pres. Prof. Tarro,
Comm. Naz.le Bioetica, 3 ediz., 2008); Thesaurus Pharmacologicus (pres. Presid. Farmacisti Italiani
Dr. Mandelli 2009); Tempo scolpito in silenzio eternità. Riflessioni su indagine diacronica per memoria
homo faber (pres. eminenti storico Fra’ von Lobstein e critico Prof. Carosella, 6 rist., 2010); Attività
farmaceutiche Regno di Napoli (pres.: Presid. Acc. It. Storia Farmacia Dr. Corvi, 2010); Logos e
teofania nel tempo digitale (pres. Mons. Trafny, Presid. Dpt Scienza-Fede Pontificio Consiglio Cultura,
2012); Aspetti religiosi e dimensione ecclesiale SMOM (2013); Musei di farmacia: eco del passato per
un riscatto futuro (pres. Prof. Ledermann, Direttore Biblioteca Svizzera, 2015); Fotografie - circa 200
sue opere, selezionate per temi filosofici e creativi tra quelle realizzate in oltre 40 anni (2015). Tra i
multimedia: Cenni arte e storia farmacia (patroc. AISF, 2002); Influenza A/H1N1 (patroc. Unesco,
2009).
“Ho imparato così tanto da voi, Uomini…
Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna,
senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata”
Gabriel Garcia Marquez

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R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia

  • 1. 1/24 Concetti e aggiornamenti di privacy e sicurezza informatica in farmacia Raimondo Villano
  • 2. 2/24 Abs.: R. Villano “La gestione della sicurezza in Farmacia” con presentazione del Dr. Piero Renzulli, già Consulente per la Sicurezza presso le Nazioni Unite. Opera apprezzata dal Capo dello Stato e da numerose autorità e istituzioni tecniche, scientifiche, giuridiche e professionali. Avvalendosi di un’ottica senza precedenti, la materia della sicurezza viene trasformata da fonte di preoccupazioni e di costi, spesso considerati superflui e senza ritorno, in un sostegno fondamentale della validità e dell’efficienza professionali. L’argomento della sicurezza si snoda dalla definizione di ruoli, obblighi e responsabilità individuali, per esempio quelli titolare, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e di prevenzione incendio. Non manca un supporto legislativo, con il richiamo alle informative e agli articoli dei decreti di legge che interessano l’argomento preso in esame. Vengono poi affrontati numerosi altri aspetti. Ogni rischio è valutato con attenzione, identificandone i vari elementi e programmando e attuando le misure di prevenzione. Non si tralascia l’attenzione per la sistemazione e l’allestimento dei laboratori farmaceutici, il sistema di controllo alimentare aziendale, lo smaltimento dei rifiuti e dei medicinali scaduti, la tutela della privacy, e la farmacovigilanza. Il volume è corredato di una modulistica e di schede tecniche, che forniscono un valido aiuto nella prevenzione e nella valutazione di eventuali rischi e pericoli, sia che si tratti di tipologie di rifiuti sanitari, che di farmaci tossici, o statistiche di segnalazione. Il presentatore invita tutti coloro che amano la scienza e la sua divulgazione in abiti sobri e raffinati di unirsi a lui nel ringraziare l’Autore del suo generoso sforzo teso soltanto all’appagamento di una tensione mentale e spirituale che trova nel sociale la sua prima realizzazione. È in prestigiose Istituzioni e in molte Biblioteche specialistiche e universitarie. (Small Business, Longobardi Ed., pp. 222, aprile 2004 - presentata al Congresso Nazionale della Federazione Nazionale dei Farmacisti Italiani - maggio 2004; Standard Edition, Led Web International, (ISBN) pp. 264, Torino, ottobre 2004 - presentata alla Fiera del Libro di Francoforte - Buchmesse - del 6/10 ottobre 2004); Prefazione L’accrescimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza, risultato del concorso di responsabilità, pianificazione ed anche documentazione, più che un costo superfluo ed improduttivo, costituiscono il complesso della qualità aziendale, supporto imprescindibile all’affidabilità ed all’efficacia professionali. In un’articolata realtà di norme e di esigenze dell’azienda farmacia in continua evoluzione nel settore della sicurezza, questo lavoro si pone l’obiettivo di concorrere a mutare il comportamento nell’ambito dell’intero sistema di prevenzione e di sicurezza nel senso che da una concezione tecnica meramente oggettiva si passa ad una concezione dinamica della sicurezza globale intesa come partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati. In questo libro, inoltre, ci si è posto l’ulteriore obiettivo di concorrere ad una concezione globale, lato sensu, della sicurezza, ovvero non solo di sviluppare l’analisi della gestione relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei punti critici alimentari (parte 1^) ma anche di approfondire, entro una più ampia ed articolata visione, quegli aspetti merceologici, tecnici, legali e gestionali professionali che hanno come denominatore comune la potenzialità di conferire sicurezza sia all’atto di detenzione e dispensazione del prodotto commercializzabile in farmacia sia a taluni rapporti con l’utenza e con i referenti istituzionali (parte 2^). Considerando l’attività di detenzione e dispensazione del prodotto negoziabile in farmacia, l’ampliamento dell’analisi assimilata al concetto lato di sicurezza globale, più che essere un’apparente disamina su parte delle funzioni gestionali di un titolare di farmacia, deriva dalle riflessioni possibili sull’attività di commercializzazione dei farmaci che, ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile, deve essere considerata pericolosa non solo perché espressamente qualificata tale da un
  • 3. 3/24 articolato complesso di norme atte a garantire la pubblica salute ed incolumità, ma anche perché ad essa è connaturale un’apprezzabile potenzialità lesiva. La valutazione complessiva dei D.Lgs. 538, 539, 540 e 541 del 1992, infatti, che hanno analiticamente disciplinato vari aspetti riguardanti la commercializzazione dei farmaci, rende palese che il legislatore ha stimato quest’attività potenzialmente dannosa per la salute dell’uomo ed ha inteso sottoporla ad un penetrante controllo. Ma la potenzialità di danno non è che un pericolo di danno per cui l’attività potenzialmente dannosa, e per questo sottoposta a controlli, è un attività “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile. Nel contempo, anche per la Suprema Corte di Cassazione (15 luglio 1987, n. 6241) l’importazione e la distribuzione di farmaci sono da considerare attività pericolosa perché ad essa è connaturale una apprezzabile potenzialità lesiva in quanto sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo di malattia derivato dalla natura stessa del mezzo adoperato. Di fronte ad attività destinate con alto grado di probabilità a generare danni e, tuttavia, considerate lecite in virtù della loro utilità sociale, appare evidente che chi la esercita è considerato responsabile (in base ad una presunzione di colpa o a responsabilità oggettiva, a seconda della tesi) a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L’ulteriore approfondimento effettuato seguendo il filo su esposto del concetto globale lato sensu della sicurezza, anche correlato a taluni rapporti con l’utenza e con referenti istituzionali, intende, pertanto, porre in condizioni il fruitore di questo libro di eliminare altri potenziali nessi eziologici esistenti tra l’esercizio dell’attività e un evento dannoso. Tutto ciò senza né timori né scoraggiamenti per i contenuti di leggi e normative né, ovviamente, irrigidimento di fronte alle non poche problematiche che emergono nell’ambito dell’azienda farmacia. L’auspicio, dunque, che conseguentemente formulo è che, alla fine del percorso formativo sviluppato in questo libro, le norme di sicurezza vengano sostanzialmente applicate più che con la forza derivante dalle leggi con la solidità derivante dalla consapevolezza che appartiene ad una più elevata cultura di vita e di professione. Raimondo Villano
  • 4. 4/24 Concetti e aggiornamenti di privacy e sicurezza informatica in farmacia Il diritto di tenere segreti i propri dati personali, in particolare quelli “sensibili” che riguardano le condizioni di salute e la vita privata delle persone, è sempre più sentito da parte di tutti. Per questo motivo è stata varata la legge 675/1996 ed è stata istituita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art.30 legge 675/96). Con la legge sulla privacy, in effetti, si vuole garantire, indipendentemente dalla volontà del singolo, una forma di riservatezza “fisiologica” delle informazioni di carattere sanitario. La legge 675/1996, dunque, va considerata indubbiamente con favore e rispetto giacché sostanzialmente diretta a migliorare la qualità della nostra vita civile. Tuttavia, come non di rado accade, benché i principi ispiratori del combinato disposto legislativo siano totalmente condivisibili, nell’applicazione pratica ci si confronta e ci si scontra anche con problemi vari da risolvere. In taluni casi, inoltre, accade che sia la stessa legge, paradossalmente, a minacciare di risultare invasiva, cioè a penetrare nei gangli operativi della vita sociale, ponendo problemi non giustificati dalla tutela che si propone di realizzare(1) . Ciò è il risultato di due aspetti concorrenti: l’imperfezione normativa, in parte inevitabile data la difficoltà del compito, e l’affermarsi di interpretazioni troppo rigide, quasi “fondamentaliste”, come se la tutela della privacy non fosse un obiettivo cui tendere con la flessibilità resa necessaria dalla complicata articolazione della nostra vita civile ma un valore assoluto cui officiare acriticamente. In farmacia le non poche problematiche principali di privacy possono essere summa capita ricondotte al trattamento dei dati delle ricette, alla conservazione delle ricette, alla gestione (informatica o cartacea) dei dati, alle promozioni commerciali, alle
  • 5. 5/24 statistiche di marketing, alla fidelizzazione della clientela, a taluni rapporti con i dipendenti, all’uso di taluni veicoli di promozione ed informazione. Preliminarmente, però, occorre, chiarire i concetti di “trattamento dati” e “dati personali” nell’ambito della privacy. Il trattamento è tutto ciò che può essere fatto con dei dati: raccolta, analisi, classificazione, ecc. Relativamente ai trattamenti è necessario avere ben chiara la distinzione fra questi e il (o i) database cui si riferiscono; una stessa congerie di dati può essere oggetto di trattamenti diversi nelle modalità e negli obiettivi. In pratica, il trattamento di dati derivante da obbligo di legge non è soggetto al consenso preventivo, mentre il trattamento dello stesso identico database per finalità di promozione commerciale è soggetto ad un regime di maggiore controllo. I dati personali sono solo quelli che direttamente o indirettamente consentono di correlare certe informazioni ad una persona e, infatti, la legge non si applica ai dati anonimi o resi tali alla fonte. I dati “Mario Rossi” “tonsillite” e “collutorio XY”, quindi, presi isolatamente non sono di alcun interesse per la legge mentre nel momento in cui i dati si trasformano in informazioni, ad esempio “Mario Rossi ha la tonsillite e utilizza il collutorio XY”, la situazione cambia drasticamente. Nell’ambito dei dati personali, quelli “sensibili”, cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono soggetti ad una regolamentazione più rigida che prevede speciali modalità di acquisizione del consenso dell'interessato e l’autorizzazione del Garante per i dati(2) .
  • 6. 6/24 Nella fattispecie di inosservanza del divieto del Codice per la protezione dei dati personali relativamente a taluni trattamenti da parte del datore di lavoro o del responsabile, per combinato disposto degli artt. 170 e 143, comma 1, lettera c) richiamato dall’art. 154, comma 1), lettera d) è prevista la reclusione da tre mesi a due anni. Nell’universo normativo della legge 675/96 un articolo, il 15, è dedicato all’adozione delle misure minime di sicurezza il cui contenuto è definito nel D.P.R. 318/99. L’omessa adozione di misure di sicurezza è un reato perseguibile d’ufficio con una pena che nell’ipotesi semplice può arrivare a due anni di reclusione. È, dunque, fondamentale fare il possibile per applicare in modo corretto i contenuti del DPR in questione. Tra gli adempimenti principali cui ottemperare si ricordano: l’attivazione della parola chiave (password) per l’accesso ai dati custoditi in computer non collegati in rete; essa dovrà essere fornita dal titolare o dal responsabile all'incaricato che dovrà avere, se il sistema lo permette, la possibilità di sostituirla con un’altra nota a lui solo. Ciò significa utilizzare programmi di crittografia per proteggere le informazioni. In caso di pluralità di incaricati e pluralità di parole chiave, deve anche essere individuato il detentore della password. È bene ricordare che i codici di accesso riguardano i singoli dati e non il sistema; l’attivazione di codici di accesso personalizzati nel caso di computer collegati in rete; l’installazione sul pc di un software antivirus la cui efficacia deve essere verificata con cadenza almeno semestrale. Ciò va fatto se sono trattati dati sensibili e se i computer utilizzati per il trattamento sono accessibili mediante una rete di telecomunicazioni
  • 7. 7/24 disponibile al pubblico; la verifica dell’effettiva cancellazione dei dati prima di riutilizzare floppy disk, nastri, ecc; la distruzione dei supporti incancellabili (cd-rom, dvd); la conservazione dei dati su supporto cartaceo per evitare l’accesso indiscriminato (archivi con serrature, stanze chiuse); se i dati sono sensibili, gli incaricati che devono effettuare il trattamento devono custodirli in contenitori dotati di serratura(3) . Altri accorgimenti consigliabili sono: la dotazione di un gruppo di continuità, quantomeno per consentire il corretto salvataggio dei dati in caso di blackout; l’impiego di un sistema di backup che consente l'effettuazione di copie di riserva. Possono essere utili strumenti come masterizzatori (che consentono di scrivere su CD-ROM) o streamer (unità a nastro che consentono la memorizzazione di grandi quantità di informazioni). La protezione dal “furto” delle informazioni o dalla loro abusiva circolazione è sostanzialmente affidata all’uso di password per l'accesso ai dati. I computer possono essere dotati di svariate categorie di password, da quelle che ne bloccano l’accensione a quelle che impediscono il collegamento ad una rete a quelle che non consentono l’accesso a singoli dati. Se un computer non è collegato ad una rete può essere sufficiente predisporre una password in accensione che verrà comunicata soltanto alle persone che hanno necessità di accedere a quelle informazioni. Se invece è presente una rete che collega soltanto postazioni presenti nello stesso ambiente (cosiddette LAN, Local Area Network) sarà compito degli amministratori di sistema (le persone che sovrintendono al funzionamento dell’infrastruttura) gestire i vari utenti in conformità alle norme. Se, poi, i dati
  • 8. 8/24 sensibili vengono trattati con una rete “aperta al pubblico” cioè liberamente accessibile da chiunque, come una piazza, sono necessarie ulteriori precauzioni di natura tecnica. Per quanto riguarda i trattamenti manuali, infine, è necessario dotarsi di armadi blindati, scaffali metallici con serratura e, soprattutto, di un distruggi documenti(4) . Come è noto, poi, aziende private e amministrazioni pubbliche hanno avuto il termine del 30 giugno 2004 per adottare le nuove “misure minime” di sicurezza(5) introdotte dal Codice della privacy(6) entrato in vigore il 1 gennaio 2004 a salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi dei sistemi informatici e telematici e per redigere il documento programmatico in materia di sicurezza (dps) che contiene l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la dispersione ed è obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari. Dal 2005, poi, decorso il periodo transitorio connesso all’entrata in vigore del Codice della privacy, il termine per l’aggiornamento del dps è fissato al 31 marzo. La redazione del dps prevede i trattamenti del titolare, direttamente o attraverso collaborazioni esterne, con l’indicazione della natura dei dati e della struttura operativamente preposta, nonché degli strumenti elettronici impiegati. Per ciascun trattamento vanno indicate le seguenti informazioni obbligatorie secondo il livello di sintesi determinato dal titolare: la descrizione sintetica, menzionando il trattamento dei dati personali attraverso l’indicazione della finalità perseguita o dell’attività svolta (ad esempio: fornitura di beni o servizi, gestione del personale, ecc.) e delle categorie di persone cui i dati si riferiscono (clienti o utenti, dipendenti e/o collaboratori, fornitori, ecc.); la natura dei dati trattati, indicando se tra i dati
  • 9. 9/24 personali sono presenti dati sensibili o giudiziari; la struttura di riferimento, indicando la struttura (ufficio, funzione, ecc.) all’interno della quale viene effettuato il trattamento; la descrizione degli strumenti elettronici utilizzati, indicandone la tipologia; la banca dati (data base o archivio informatico), indicando le relative applicazioni in cui sono contenuti i dati (nel caso che uno stesso trattamento richieda l’utilizzo di dati che risiedono in più di una banca dati, le banche dati possono essere elencate); il luogo di custodia dei supporti di memorizzazione, indicandone il sito in cui risiedono fisicamente i dati e/o dove si trovano (sede centrale o periferica, fornitore di servizi, ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza (nastri, CD, ecc.) ed ogni altro supporto rimovibile(7) . Sono, inoltre, indicazioni facoltative: la tipologia di dispositivi di accesso, cioè l’elenco e la descrizione sintetica degli strumenti utilizzati dagli incaricati per effettuare il trattamento (pc, terminale non intelligente, palmare, telefonino, ecc); la tipologia di interconnessione, cioè la descrizione sintetica e qualitativa della rete che collega i dispositivi d’accesso ai dati utilizzati dagli incaricati (rete locale, geografica, Internet, ecc). In altra sezione del dps, poi, occorre descrivere sinteticamente l’organizzazione della struttura di riferimento, i compiti e le relative responsabilità in relazione ai trattamenti effettuati(8) . Va fatta, inoltre, un’analisi dei rischi che incombono sulla sicurezza dei dati, un elenco degli eventi dannosi nonché una valutazione dell’impatto sulla sicurezza (conseguenze e gravità in caso di danno)(9) . In una specifica sezione, poi, vanno riportate in forma sintetica le misure in essere e da adottare per il contrasto dei rischi individuati(10) nonché i criteri e le procedure di
  • 10. 10/24 ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento o di inaffidabilità della base dati(11) . In altre sezioni, infine, vanno fatti una pianificazione degli interventi formativi ed un quadro delle attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, con l’indicazione sintetica del quadro giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti, anche all’esterno, per garantire la protezione dei dati stessi(12) . Altra problematica che può essere di interesse per la farmacia è quella della privacy policy del sito internet nel caso in cui attraverso tale website si richiedano dati personali agli utenti che lo consultano (come, ad esempio, per fini commerciali o per invio di materiale informativo quale bollettini, cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.). In tal caso, infatti, è opportuno che in una specifica pagina in rete sia resa a coloro che interagiscono con i servizi web un’informativa, ispirata alla Raccomandazione del 17 maggio 2001 n. 2/2001 del Gruppo delle Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali(13) nonché ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi, il luogo ed il “titolare” del loro trattamento e la natura delle informazioni che essi devono fornire agli utenti quando si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. L’informativa, però, è resa solo per il sito della farmacia e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link dello stesso website.
  • 11. 11/24 Va specificato, ancora, se i dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e se ed in quali casi sono comunicati a terzi o diffusi. Deve essere, inoltre, fornita informazione all’utenza nel caso in cui i dati di navigazione, nel corso del loro normale esercizio, siano acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento del sito web registrando alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni, che comunque non dovrebbero essere raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati, dunque, andrebbero utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e dovrebbero essere cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati, però, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web cautelativamente non dovrebbero persistere per più di sette giorni.
  • 12. 12/24 Il caso, invece, di dati forniti volontariamente dall’utente con l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva; in tale evenienza, specifiche informative di sintesi possono progressivamente essere riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Va specificato, poi, se viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale o se sono utilizzati i c.d. cookies persistenti, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) dovrebbe essere strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in genere nei siti evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di loro dati personali identificativi. Vanno, poi, garantiti i diritti dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali: essi, infatti, devono poter ottenere in qualunque momento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento o la rettifica ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
  • 13. 13/24 L’informativa sulla privacy, inoltre, deve essere consultabile in forma automatica dai più recenti browser che implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org). È opportuno a tal proposito, ancora, che si rendano il più possibile interoperabili le funzionalità del sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, è opportuno che la “Privacy Policy” del sito sia soggetta ad aggiornamenti (magari lasciando le varie versioni consultabili al medesimo indirizzo). Altra situazione che in farmacia può divenire impegnativa concerne, poi, è l’impiego di ”Fidelity card(14) ”. L’Autorità Garante ha emesso nel 2005 alcune regole per i programmi di fidelizzazione a garanzia per i consumatori (informazione adeguata, libera scelta del consumatore, obbligo del consenso per profilazione e direct marketing) e stabilendo che tali “carte di fedeltà” vanno rilasciate anche se il cliente non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing. I clienti beneficiari di carte di fedeltà, inoltre, devono essere informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per i quali i loro dati personali sono raccolti e, se le informazioni personali sono usate anche per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct marketing, essi devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni, il consenso su tale uso(15) .
  • 14. 14/24 L'informativa al cliente deve essere chiaramente evidenziata all’interno dei moduli di sottoscrizione ed essere agevolmente individuabile rispetto alle altre clausole del regolamento. In particolare, deve essere posta in evidenza l'eventuale attività di profilazione o di marketing evidenziando che, per questi ultimi due usi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi. Non è lecito condizionare l'adesione al programma di fidelizzazione all'espressione del consenso anche per l'uso di dati a scopi di profilazione e marketing. Le aziende, ha poi stabilito il Garante, devono ridurre al minimo l'uso delle informazioni personali e devono comunque utilizzare solo informazioni pertinenti e non eccedenti. In particolare, per quanto riguarda la fidelizzazione, viene stabilito che possono essere trattati, senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, solo dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta, cioè dati per consentire l'identificazione dell'intestatario e, di regola, i dati relativi al volume di spesa globale realizzato, senza riferimento al dettaglio dei singoli prodotti acquistati. Per l'attività di profilazione, invece, occorre il consenso dell'interessato per il trattamento delle informazioni relative agli acquisti effettuati. Non è lecito utilizzare a fini di profilazione dati sensibili, con particolare riguardo a quelli relativi allo stato di salute. Riguardo all'attività di marketing possono essere raccolti, sempre con il consenso dell'interessato, i dati necessari all'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali. Per quanto riguarda il tempo di conservazione dei dati personali dei clienti, relativi al dettaglio degli acquisti, l'Autorità ha stabilito che per quelli raccolti a fini di
  • 15. 15/24 profilazione non può superare un anno, mentre per quelli raccolti a fini di marketing non può superare i due anni. É obbligatorio, infine, adottare le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di manomissione, furto o perdita dei dati. Nel caso di uso dei dati a fini di profilazione è obbligatorio comunicare l'avvio del trattamento al Garante(16) . Un altro tema di cogente interesse in farmacia, poi, è quello relativo all’evenienza da parte del datore di lavoro di effettuare il trattamento delle informazioni del dipendente di carattere personale strettamente indispensabili(17) per dare esecuzione al rapporto di lavoro. Il titolare di farmacia deve individuare il personale che può trattare tali dati e assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli da indebite intrusioni o illecite divulgazioni. Il lavoratore deve essere informato in modo puntuale sull'uso che verrà fatto dei suoi dati e gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che la normativa sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, cancellazione etc). Entro 15 giorni dalla richiesta il datore di lavoro deve comunicare in modo chiaro tutte le informazioni in suo possesso. Senza consenso non si possono comunicare informazioni ad associazioni di datori di lavoro, di ex dipendenti o a conoscenti, familiari, parenti. Il consenso è necessario anche per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella Intranet aziendale ed a maggior ragione in Internet. Nella bacheca aziendale possono essere affissi solo ordini di servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono, invece, diffondere emolumenti percepiti, sanzioni disciplinari, assenze per malattia, adesione ad associazioni. I dati sanitari vanno conservati in fascicoli separati. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare un certificato senza la diagnosi ma con la sola
  • 16. 16/24 indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità. Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro. Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all'Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla patologia denunciata. Un’altra problematica che può essere interessante per la farmacia riguarda la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti che i datori di lavoro privati non possono controllare, se non in casi eccezionali. In effetti, con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ). Spetta al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori(18) ” (art. 4, comma 1, l. n. 300/70), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica. Il trattamento dei dati che ne consegue, anche con i lavoratori consapevoli, è illecito, a prescindere dall’illiceità dell’installazione stessa. In particolare non può ritenersi consentito il trattamento con hardware e software preordinati al controllo a distanza, che consentono di ricostruire, a volte anche minuziosamente, l'attività di lavoratori.
  • 17. 17/24 Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono un controllo indiretto a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. Ciò anche in presenza di attività di controllo discontinue. Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito, restando ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e consultazione di lavoratori in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonchè in caso di introduzione o di modifica di procedimenti tecnici per controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori. Il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre, con un provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale(19) , ha prescritto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e dettagliatamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta, poi, la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail ed il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene, inoltre, indicata una serie di misure tecnologiche ed organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda.
  • 18. 18/24 Il datore di lavoro, in effetti, per ridurre il rischio di usi impropri della “navigazione” in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113 del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, Garante ). In particolare, il datore di lavoro può: individuare categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; configurare sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list, reputate inconferenti con l'attività lavorativa; eventualmente conservare nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza. Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le eventuali rappresentanze sindacali, in cui siano indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica. Per quanto riguarda la posta elettronica, il contenuto dei messaggi, come anche i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati, riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti(20) .
  • 19. 19/24 Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa. Tra le soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonchè violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza, è opportuno che l'azienda: renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza; valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale; preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi; metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all'attività lavorativa. Qualora queste misure preventive non sono sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. Inizialmente si individua l'area da richiamare all'osservanza delle regole e solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.
  • 20. 20/24 La violazione dell’art. 114 del Codice, richiamandosi all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è fattispecie sanzionata penalmente dall’art. 171 del Codice per la protezione dei dati personali per il controllo a distanza dei lavoratori da parte dei datori di lavoro mediante registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica o effettuato mediante memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore o ancora mediante la lettura dei caratteri inseriti tramite tastiera o attraverso l’analisi occulta del computer portatile affidato in uso. Un’ultima casistica che potrebbe, in taluni casi, assumere una discrerta rilevanza anche in farmacia è quella dello spamming, ovvero l’invio di fax, e-mail, sms e mms indesiderati. Per tale evenienza il Garante in un recente provvedimento ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing a mezzo invio sistematico e ad una molteplicità di persone di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. Nel definire il procedimento, il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali senza il consenso informato dei destinatari(21) comporta un trattamento illecito e, ancor più, che lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax tale danno può consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo per la comunicazione indesiderata che occupa l'apparecchio. Benchè, inoltre, possa essere addotta a giustificazione da parte della farmacia che l’invio di fax commerciali sia limitato ai soli soggetti economici i cui numeri risultano reperibili sugli elenchi categorici(22) (Pagine gialle, Pagine utili), il Garante ha spiegato che anche in tal caso non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con le particolari modalità
  • 21. 21/24 della via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico. Tali comunicazioni, infatti, sono considerate dal Garante oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori ed un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa “battaglia di civiltà” il Garante ha proceduto in maniera sempre più incisiva in difesa dei cittadini finanche ricorrendo ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, denunciando alla magistratura i responsabili e comminando gravi sanzioni. Né va comunque trascurata la considerazione, infine, che resta assolutamente impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata(23) . ______________ (1) Abstract da: Raimondo Villano, “La gestione della sicurezza in Farmacia”, Prefazione, con presentazione del Dr. Piero Renzulli, già Consulente per la Sicurezza presso le Nazioni Unite (Small Business, Longobardi Ed., pag. 222, aprile 2004 - presentata al Congresso Nazionale della Federazione Nazionale dei Farmacisti Italiani da “Cutolo & Vartuli” nel maggio 2004; Standard Edition, Led Web International Editore, pag. 264, Torino, presentata alla Fiera del Libro di Francoforte, ottobre 2004). (2) Ibid. (3) Ibid. (4) Ibid. (5) Già previste dalla legge n.675/1996, sono l’insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che l’azienda deve adottare per assicurare almeno il livello minimo di sicurezza per la protezione dei dati personali. (6) Ha confermato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le "misure minime" sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza. Il Codice ha però aggiornato l’elenco delle "misure minime" di sicurezza e ha indicato modalità di applicazione (allegato B del Codice). Analogamente a quanto avveniva in passato, le "misure minime" sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici o riguardi dati sensibili o giudiziari. (7) Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - (Codice in materia di protezione dei dati personali art. 34 e Allegato B, regola 19, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), Parte I - Istruzioni, Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1) - Contenuti; Informazioni essenziali.
  • 22. 22/24 (8) Guida operativa, regola 19.2. (9) Ibid., regola 19.3. (10) Ibid., regola 19.4. (11) Ibid., regola 19.5. (12) Ibid., regole 19.6 e 19.7. (13) Istituito dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE. (14) Tramite esse sono attribuiti vantaggi di varia natura (sconti per l'acquisto di prodotti, premi o bonus correlati, priorità, servizi accessori, facilitazioni di pagamento), di regola in base al volume di spesa complessivo realizzato; il loro rilascio (spesso mediante compilazione di questionari) e la loro utilizzazione (con la registrazione di beni e servizi effettuati) comportano un trattamento di dati personali dei clienti e, a volte, dei loro familiari. Accanto a dati anagrafici sono spesso raccolte altre informazioni, ad esempio titolo di studio, professione, interessi, abitudini di consumo, modalità di acquisto etc. Tali informazioni, tuttavia, possono essere utilizzate, senza che gli interessati ne abbiano piena conoscenza e possano acconsentire al loro uso, anche per monitorare in dettaglio i loro comportamenti o le loro propensioni al consumo, per creare cioè "profili" individuali o di gruppo o per confrontare le loro abitudini di consumatori con altri clienti. In taluni casi sono trattati anche dati sensibili (salute, adesioni a partiti o religioni, scelte di vita etc.) il cui trattamento, di regola, non è lecito per gli scopi legati al rilascio delle carte o per il direct marketing. (15) Bollettino del n. 58/febbraio 2005, 24 febbraio 2005. (16) Autority, doc. web n. 771307 (17) Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy - Principi generali - Roma, 13 dicembre 2006. (18) Art. 4, primo comma, l. n. 300/1970. (19) Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet - Reg. deliberazioni Del. n. 13 del 1° marzo 2007 - G. U. n.58 10.03.07. (20) Artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, comma 4, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale. (21) Tale attività soggiace all'art. 130, comma 2, del Codice che prevede il necessario consenso informato, specifico e preventivo dell'interessato. (22) Il provvedimento dell’Autorità Garante della privacy del 14 luglio 2005 doc. web n. 1151640 individua modalità e garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali, prescrivendo alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, all'acquisizione e all'inserimento dei dati personali, nonché all'informativa da fornire agli interessati. (23) Ai sensi dell'art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2050 c.c.
  • 23. 23/24 Profilo sintetico di Raimondo Villano “Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore” Albert Einstein Nato nel 1960. Vive tra Roma e Torre Ann.ta. La moglie è biologa, farmacista, assistente sociale e valente docente di Scienze nei Licei Classico e Scientifico statali; il figlio è un brillante matematico universitario. Ruoli: General Manager Villano International Business Team dal 2012, con attività in 16 ambiti di business, consulting & service (tra cui: affari internazionali, immobiliare d’alta gamma, previdenza, edilizia e restauro, import-export, alimentari, informatica, sanità, arte e cultura); Membro (dal 2013), Associate Professor in History of Health Administration Pharmaceutical Department (dal 2014) e Membro Onorario of Ruggero II University of Florida State (BR, Miami, Florida, USA, dal 2015); Trader (dal 1976), Trader operativo finanziario indipendente di borse e forex (dal 1983), Cavaliere S.M.O. di Malta (dal 2002, presentato dal Cavaliere di Giustizia Fra’ Giorgio Maria Castriota Scanderbeg, discendente dell’Eroe fondatore del Regno d’Albania); Presidente della Fondazione sociosanitaria e umanitaria Chiron (dal 1985); Amministratore Unico Chiron Editore (dal 2006). Accademie: Storia Arte Sanitaria-Ministero B.C. (2006), già pontificia Tiberina )2009), Studi Melitensi (2002), Medical Tradition Smithsonian Institution-USA (2010), International Society History Pharmacy, Acc. Italiana Storia Farmacia (2001), Società Napoletana Storia Patria (2008), Nobile Collegio Chimico Farmaceutico (ad honorem, 2006). Oltre 100 conferenze e chairman in decine di congressi. Collabora con importanti Riviste nazionali e internazionali. È Advisory Board Member per l’Editore statunitense DPC, che pubblica in oltre 150 nazioni. Studi: classici; laurea e abilitazione: Farmacia (1985); corsi certificati di: Piante officinali, Tecniche cosmetiche, Sicurezza aziendale, Haccp, Storia, Dottrina sociale Chiesa, Teologia. Lauree honoris causa: Scienze Umane e Sociali (2009); Storia e Filosofia (2010); Scienze Comunicazione (2013); Diplomazia e Studi internazionali (2015). Master h.c.: Science Medical Ethics (2010). È stato: autore, organizzatore e chairman Corso Sicurezza per manager, ottenendo Alti Patronati di Capo dello Stato e ONU (2000), Consigliere diplomatico Aerec dpt ENVA 2011-15, Segretario International Committee Biothecnologies Wabt-Unesco 2008-13, membro World Academy Biomedical Technology (Unesco 2007-12), 11 anni in Comitato scientifico sicurezza sanitaria di IBD (azienda responsabile sicurezza Tribunali Corte Appello Napoli), CdA Fondazione Beaumont Onlus ricerche su cancro presieduta dal condidato al Nobel Tarro e con il Prefetto Napoli (2011-12), Accademico Europeo per le Relazioni Economiche e Culturali 2004-2015. Per 32 anni socio e titolare di un’importante farmacia, fino al 2010. Socio dal 1990, Segretario a 29 anni 1990-95 (tra i più giovani d’Italia), Presidente 2000- 01 Rotary Club Pompei-Vesuvio, 14 anni Delegato dei Governors per Archivio Distretto 2100-Italia (oltre 3.000 rotariani e ca 80 Club) e presso I.C.R. per Rotary Italia; in Comm.ni Italia: Etica professionale, Azione Mondiale, Informatica; tra i molti ruoli internazionali: archeologia Pompei- Cartagine; Comitato Premio Magna Grecia; autore e presentatore al Consiglio Mondiale di Legislazione del Rotary della Proposta di istituzione Giornata internazionale a tutela della Vita (2001-04). Dal 1986 al 1990 Presidente a Napoli, coordinatore nazionale e fondatore Federazione Giovani Farmacisti; Rappresentante nazionale Sindacato Federativo. Assist. Prof. Microbiologia Fac. F.cia Na (1985-90, Cattedra Prof. Lembo-Ist. Sup. Sanità). Membro Gruppo internaz. di Studio ISHP Storia Farmacopee (Univ. Berna, 2012-13). Nell’ambito degli eventi “World no-tobacco day”, ha partecipato a varie iniziative presso il Ministero della Salute. Proponente e padrino di vari Soci Onorari, tra cui: Arciv. di Pompei Mons. Francesco Saverio Toppi, dal 2013 Servo di Dio in Causa di Beatificazione e Canonizzazione (Rotary, 1992); Dino De Laurentiis (proposto nel 2000), produttore cinematografico di Hollywood e Premio Oscar alla carriera (Rotary, 2001); Antonio Greco, Presidente Tribunale TA (Rotary, 2000); Giulio Tarro, virologo Candidato al Premio Nobel per la Medicina 2000 e 2015 (Asas, 2011); Gianni Rivera, Vice Campione del Mondo di Calcio (Aerec, 2012); Patrizio Polisca, già aiutante
  • 24. 24/24 dei medici di Paolo VI e Giovanni Paolo II e Medico del Papa con Benedetto XVI e Francesco e Direttore Sanitario del Vaticano; Gualtiero Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità. Premi internazionali: Diploma d’Onore per Servizi eccezionali a titolo individuale nelle 5 Vie di Azione da Presidente Rotary International (Evanston 2001: solo 100/anno/1,5 mln soci); Benemerenza Anticrimine-Task Force Rotary Italia, Albania, ex-Jugoslavia, S. Marino (Zurigo 2001); Sapientia Mundi-Etica (Rm 2008); Unione Legion d’Oro-Lavoro (Rm 2010); Veritas in Charitate-Religione (2011); Bonifaciano-Cultura e Società (2011); Norman Ac.-Editoria Medaglia aurata (Rm 2014); Norman Ac.-Sanità Galeno (Rm 2014); Norman Ac.-Sanità 2^ ed. Galeno (Rm 2015); Norman Ac.- Arte fotografica Medaglia aurata (Rm 2015). Premi nazionali: Aesculapius-Sanità Patroc. Presidenza Consiglio Ministri (Rm 1987); LXVIII Piccinini Asas-Mi.BAC-Ricerca storico-scientifica (Rm 2006); LXV Stramezzi-Sanità (Rm 2007); Capitolino-Attività umanitaria (Rm 2010); Tiberino- Cultura (Rm 2012); LXXIV Serono-Storia e Letteratura (Rm 2012), Aerec-Cultura (Rm 2013); Benemerenza al merito Sanità pubblica (Roma, DPR 2013): solo 269 dal 1800; Tiberino-Scienza (Rm 2014); LXXIV Piccinini Asas-Mi.BACT-Ricerca storico-scientifica (Rm 2014); Medaglia d’Argento al merito Sanità pubblica (Roma, DPR 2016); Speciale Asas-Mi.BACT-Studi storici in scienze biomediche e farmaceutiche (Rm 2016). Autore di un’ampia e qualificata produzione letteraria che ammonta a oltre 790 pubblicazioni sanitarie, professionali, scientifiche, storiche, religiose, artistiche, di cui gran parte su riviste dotate di revisione critica, indexate e con impact factor; oltre 50 libri (di cui 14 con complessive 35 edizioni e 19 ristampe, numerosi tradotti anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo) con editori prestigiosi come Zanichelli, con patrocini da Ministero Beni Culturali, Unesco, Rotary, Università, ecc., recensiti da Testate di rilievo nazionale, presenti in oltre 120 Biblioteche italiane (tra cui: Quirinale, Accademia Nazionale Scienze, Ministeri) e in oltre 40 Nazioni (tra cui: National Institute Health-USA, Nationale de France, Congress UK), in Istituti di Cultura, Università, Musei. Alla Fiera di Francoforte ha debuttato un suo libro. Oltre 80 opere multimediali (in varie lingue e più edizioni e ristampe ) spesso di notevole pregio e pubblicate con editori e patrocini prestigiosi (tra cui Bayer S.p.A.). Cataloghi: Library of Congress UK Authority (NACO); Bibliothèque nationale de France; Deutsche Nationalbibliothek; Library of National Institutes of Health (NIH) U.S.A.; Biblioteca Magistrale S.M. Ordine di Malta; Biblioteca della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI; 2000 Outstanding Intellectuals IBC-Cambridge UK dal 2010; Opac Sbn con oltre 200 opere; Scheda di Autorità Ministero BAC. Vari libri hanno apprezzamenti da autorità istituzionali, tra cui alcuni regnanti europei e più volte il Capo dello Stato e il Santo Padre. * * * Alcuni libri: Società globale informazione, 1996; Rotary per l’Uomo, 2001; Gestione sicurezza in Farmacia (pres. Dr. Renzulli, già Consulente Sicurezza all’ONU, 2004); Arte e storia Farmacia (pres. Prof. Ledermann, Presid. International Society History Pharmacy, 2 ediz., 2006); Storia e attività del SMOM (4 ediz., 2007); Meridiani farmaceutici tra etica laica e morale cattolica (pres. Prof. Tarro, Comm. Naz.le Bioetica, 3 ediz., 2008); Thesaurus Pharmacologicus (pres. Presid. Farmacisti Italiani Dr. Mandelli 2009); Tempo scolpito in silenzio eternità. Riflessioni su indagine diacronica per memoria homo faber (pres. eminenti storico Fra’ von Lobstein e critico Prof. Carosella, 6 rist., 2010); Attività farmaceutiche Regno di Napoli (pres.: Presid. Acc. It. Storia Farmacia Dr. Corvi, 2010); Logos e teofania nel tempo digitale (pres. Mons. Trafny, Presid. Dpt Scienza-Fede Pontificio Consiglio Cultura, 2012); Aspetti religiosi e dimensione ecclesiale SMOM (2013); Musei di farmacia: eco del passato per un riscatto futuro (pres. Prof. Ledermann, Direttore Biblioteca Svizzera, 2015); Fotografie - circa 200 sue opere, selezionate per temi filosofici e creativi tra quelle realizzate in oltre 40 anni (2015). Tra i multimedia: Cenni arte e storia farmacia (patroc. AISF, 2002); Influenza A/H1N1 (patroc. Unesco, 2009). “Ho imparato così tanto da voi, Uomini… Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata” Gabriel Garcia Marquez