Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsuPino Ciampolillo
Chi non paga le tasse a Isola delle Femmine?
Una visita a Isola delle Femmine della Guardia di Finanza potrebbe iniziare da:
“…. Ulteriori criticita' che contribuiscono a definire la situazione di precarieta' dell'ente locale e la diffusa illegalita' hanno interessato il settore finanziario contabile.
E' stata posta in rilievo la sussistenza di una rilevante evasione tributaria nei confronti della quale l'amministrazione, negli anni, non ha posto in essere un'efficace azione di contrasto ne' una decisa attivita' per il recupero dei tributi.
Il verificarsi di tali criticita' sono anche da ascriversi alla cattiva gestione, con condotte di rilevanza penale, posta in essere dalla societa' alla quale era stato affidato il servizio di riscossione dei ruoli di competenza comunale…”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
“….. Come emerso nel corso dell'accesso ispettivo tale societa' non solo ha omesso di riversare quanto aveva riscosso ma, nonostante l'avvenuta rescissione del contratto, si e' anche rifiutata di restituire al comune la relativa documentazione.
Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacita' o della mancanza di volonta' dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale, settore nel quale invece la commissione d'indagine ha accertato il sussistere di atteggiamenti omissivi, se non addirittura compiacenti, a tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti controindicati.
Emblematiche in tal senso sono le verifiche effettuate dalla commissione d'indagine su un progetto, approvato con delibera di giunta del 2010, che si proponeva di accertare e recuperare i tributi locali evasi negli ultimi cinque anni.
In effetti la preannunciata azione di recupero non e' stata intrapresa. L'organo ispettivo ha infatti svolto un accertamento su un campione di contribuenti appartenenti a nuclei familiari legati o riconducibili alla criminalita' organizzata e l'esito dell'analisi ha evidenziato, con riferimento a tale campione, che la percentuale di tributi non versata, rispetto a quanto accertato ed iscritto a ruolo, e' pari all'89%.
L'amministrazione pertanto non solo non ha posto in essere le opportune verifiche e iniziative per una corretta gestione delleentrate ma con la propria condotta ha, di fatto, favorito il concretizzarsi di una situazione in cui il tasso di evasione fiscale risulta piu' elevato con riferimento ai soggetti riconducibili o appartenenti a famiglie mafiose.
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Union...Parma Couture
Il testo qui riportato è attualmente (4/12/2013) all'esame del Parlamento. L'iter alla Camera ha avuto inizio il 2 Dicembre 2013.
Il disegno di legge A.C. 1542-A dispone un'ampia riforma in materia di enti locali prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province ed una nuova disciplina in materia di Unioni e fusioni di Comuni.
Il testo originario del Governo, adottato come testo base, è stato ampiamente riscritto nel corso dell’esame in sede referente.
Per saperne di più visita http://agevo-facile.blogspot.it
Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsuPino Ciampolillo
Chi non paga le tasse a Isola delle Femmine?
Una visita a Isola delle Femmine della Guardia di Finanza potrebbe iniziare da:
“…. Ulteriori criticita' che contribuiscono a definire la situazione di precarieta' dell'ente locale e la diffusa illegalita' hanno interessato il settore finanziario contabile.
E' stata posta in rilievo la sussistenza di una rilevante evasione tributaria nei confronti della quale l'amministrazione, negli anni, non ha posto in essere un'efficace azione di contrasto ne' una decisa attivita' per il recupero dei tributi.
Il verificarsi di tali criticita' sono anche da ascriversi alla cattiva gestione, con condotte di rilevanza penale, posta in essere dalla societa' alla quale era stato affidato il servizio di riscossione dei ruoli di competenza comunale…”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
“….. Come emerso nel corso dell'accesso ispettivo tale societa' non solo ha omesso di riversare quanto aveva riscosso ma, nonostante l'avvenuta rescissione del contratto, si e' anche rifiutata di restituire al comune la relativa documentazione.
Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacita' o della mancanza di volonta' dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale, settore nel quale invece la commissione d'indagine ha accertato il sussistere di atteggiamenti omissivi, se non addirittura compiacenti, a tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti controindicati.
Emblematiche in tal senso sono le verifiche effettuate dalla commissione d'indagine su un progetto, approvato con delibera di giunta del 2010, che si proponeva di accertare e recuperare i tributi locali evasi negli ultimi cinque anni.
In effetti la preannunciata azione di recupero non e' stata intrapresa. L'organo ispettivo ha infatti svolto un accertamento su un campione di contribuenti appartenenti a nuclei familiari legati o riconducibili alla criminalita' organizzata e l'esito dell'analisi ha evidenziato, con riferimento a tale campione, che la percentuale di tributi non versata, rispetto a quanto accertato ed iscritto a ruolo, e' pari all'89%.
L'amministrazione pertanto non solo non ha posto in essere le opportune verifiche e iniziative per una corretta gestione delleentrate ma con la propria condotta ha, di fatto, favorito il concretizzarsi di una situazione in cui il tasso di evasione fiscale risulta piu' elevato con riferimento ai soggetti riconducibili o appartenenti a famiglie mafiose.
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Progetto di legge: modifica ordinamento Province, Città metropolitane e Union...Parma Couture
Il testo qui riportato è attualmente (4/12/2013) all'esame del Parlamento. L'iter alla Camera ha avuto inizio il 2 Dicembre 2013.
Il disegno di legge A.C. 1542-A dispone un'ampia riforma in materia di enti locali prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province ed una nuova disciplina in materia di Unioni e fusioni di Comuni.
Il testo originario del Governo, adottato come testo base, è stato ampiamente riscritto nel corso dell’esame in sede referente.
Per saperne di più visita http://agevo-facile.blogspot.it
L
egge
8
novembre
2012, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
-
legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della
salute.
Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n 70 - definizione degli standard qualitat...Luca Mengoni
Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
Trasmettiamo la circolare INPS n.35 del 14-03-12 che al punto 11.1 conferma la possibilità per il personale viaggiante di accedere al pensionamento ad anni 60 (55 per le donne).
Deliberazione C.C. Legnano n. 44 del 09 07-2013GMarazzini
Deliberazione C.C. Legnano n. 44 del 09 07 2013 - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER ESERCIZIO CONGIUNTO CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI AMGA LEGNANO SPA E RELATIVO GRUPPO, E MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMGA LEGNANO SPA AI FINI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA U.E. IN MATERIA DI IN
HOUSE PROVIDING.
3. Sobrietà. Proposta di legge regionale per ridurre i costi della politica.Lorenzo Azzolini
Proposta di legge regionale presentata dalla Rete a Sinistra. La nostra legge taglierà gli stipendi dei consiglieri regionali e abolirà i rimborsi e l’assegno di fine mandato, in tutto risparmieremo più di 2milioni e 800mila euro l'anno.
Dlgs 165/2001 e dlgs 75/2017-Ordinamento del lavoro nelle PA e successive int...Massimo Talia
Dlgs 165/2001-Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
.......
Dlgs 75/2017-Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.
Gli Ordini professionali da oggi
perdono il potere disciplinare.
Il comma 5/f dell’articolo 3 prevede
la nascita di organismi territoriali
“ai quali sono specificatamente affidate
l’istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari”.
Formazione continua obbligatoria.
L
egge
8
novembre
2012, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
-
legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della
salute.
Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n 70 - definizione degli standard qualitat...Luca Mengoni
Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
Trasmettiamo la circolare INPS n.35 del 14-03-12 che al punto 11.1 conferma la possibilità per il personale viaggiante di accedere al pensionamento ad anni 60 (55 per le donne).
Deliberazione C.C. Legnano n. 44 del 09 07-2013GMarazzini
Deliberazione C.C. Legnano n. 44 del 09 07 2013 - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER ESERCIZIO CONGIUNTO CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI AMGA LEGNANO SPA E RELATIVO GRUPPO, E MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMGA LEGNANO SPA AI FINI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA U.E. IN MATERIA DI IN
HOUSE PROVIDING.
3. Sobrietà. Proposta di legge regionale per ridurre i costi della politica.Lorenzo Azzolini
Proposta di legge regionale presentata dalla Rete a Sinistra. La nostra legge taglierà gli stipendi dei consiglieri regionali e abolirà i rimborsi e l’assegno di fine mandato, in tutto risparmieremo più di 2milioni e 800mila euro l'anno.
Dlgs 165/2001 e dlgs 75/2017-Ordinamento del lavoro nelle PA e successive int...Massimo Talia
Dlgs 165/2001-Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
.......
Dlgs 75/2017-Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138.
Gli Ordini professionali da oggi
perdono il potere disciplinare.
Il comma 5/f dell’articolo 3 prevede
la nascita di organismi territoriali
“ai quali sono specificatamente affidate
l’istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari”.
Formazione continua obbligatoria.
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pdl rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi
1. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
L’Aquila, 27 Novembre 2017
Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
Giuseppe Di Pangrazio
L’Aquila Sede
Si allega unitamente alla presente, il Progetto di Legge Regionale recante “Modifiche alla
L.R. n. 36/2011 e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di
cumulo degli assegni vitalizi”
Distinti Saluti,
2. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.
3. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.
4. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.
5. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.
6. Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.