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Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
L’Aquila, 27 Novembre 2017
Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
Giuseppe Di Pangrazio
L’Aquila Sede
Si allega unitamente alla presente, il Progetto di Legge Regionale recante “Modifiche alla
L.R. n. 36/2011 e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di
cumulo degli assegni vitalizi”
Distinti Saluti,
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”
Art. 1
(Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011)
1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
divieto di cumulo degli assegni vitalizi”.
ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”.
Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
(Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del
sessantesimo anno di età.
2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i
lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del
diritto alla pensione.
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GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE”
“Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva
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2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto
dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e
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ART. 2
(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
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1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
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1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
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(Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal
mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i
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Art. 3
(Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011)
1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti:
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1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
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2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo,
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Bozza dl-imu-28-agosto-2013
 

Pdl rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi

  • 1. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” L’Aquila, 27 Novembre 2017 Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio L’Aquila Sede Si allega unitamente alla presente, il Progetto di Legge Regionale recante “Modifiche alla L.R. n. 36/2011 e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Distinti Saluti,
  • 2. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” “Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Art. 1 (Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011) 1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”. ART. 2 (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente: “3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”. Art. 3 (Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011) 1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis (Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del sessantesimo anno di età. 2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  • 3. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” “Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Art. 1 (Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011) 1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”. ART. 2 (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente: “3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”. Art. 3 (Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011) 1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis (Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del sessantesimo anno di età. 2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  • 4. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” “Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Art. 1 (Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011) 1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”. ART. 2 (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente: “3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”. Art. 3 (Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011) 1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis (Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del sessantesimo anno di età. 2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  • 5. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” “Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Art. 1 (Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011) 1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”. ART. 2 (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente: “3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”. Art. 3 (Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011) 1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis (Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del sessantesimo anno di età. 2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  • 6. Consiglio Regionale dell’Abruzzo GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” “Modifiche alla L.R. n. 36/2011e alla L.R. 40/2010. Rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi” Art. 1 (Modifiche al titolo della L.R. n. 36/2011) 1. Al titolo della legge regionale legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.”, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e rideterminazione contributiva e divieto di cumulo degli assegni vitalizi”. ART. 2 (Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 36/2011) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 è sostituito dal seguente: “3. L’importo dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura è rideterminato sul sistema previdenziale contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto disposto dall’art. 1 bis.”. Art. 3 (Inserimento degli artt. 1 bis e 1 ter alla L.R. n. 36/2011) 1. Dopo l’articolo 1 della L.R. n. 36/2011 sono inseriti i seguenti: “Art. 1 bis (Disciplina della rideterminazione contributiva dell’assegno vitalizio) 1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno vitalizio è corrisposto ai consiglieri regionali cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna facoltà di anticipazione al compimento del sessantesimo anno di età. 2. L'ammontare del vitalizio, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all’età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.