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Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel
settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative.
SOMMARIO: Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo
29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a
tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
INDICE
Premessa.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi
UniEmens.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1),
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017
nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per
l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1,
commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto
delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
2. Condizioni di accesso al beneficio.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi
UniEmens.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1),
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017
nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per
l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1,
commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto
delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
2. Condizioni di accesso al beneficio.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi
UniEmens.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1),
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017
nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per
l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1,
commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto
delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
2. Condizioni di accesso al beneficio.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi
UniEmens.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1),
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017
nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per
l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1,
commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto
delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di
lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali,
con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull’ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40
ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma
51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al
fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la
riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ;
VISTO il decreto direttoriale 10 novembre 2016, con il quale, per l’anno 2016, la
riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento;
TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento
delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare
del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura
dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 10 novembre 2016;
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per
l’anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
D E C R E T A
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per
l’anno 2017, nella misura dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 05 LUGLIO 2017
Ministero dell’economia Ministero del lavoro
e delle finanze e delle politiche sociali
Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le
Politiche Previdenziali e
F.to FRANCO DANIELE Assicurative
F.to FERRARI CONCETTA
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev.n. 1791
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
All’INPS
Sede di …..
Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel
settore edile per l’anno 2017
(art. 29 d.l. 244/1995)
Io sottoscritto
nato a il
CF Titolare/ Rappresentante della
Denominazione:
Codice Fiscale:
Matricola:
Chiedo
di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per
l'anno 2017 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 luglio
2017)
A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:
 non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione
della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
dell'agevolazione;
 è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire,
rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto
cambiamento.
Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare
la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso
subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da
eventuali benefici ottenuti.
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende
attestazioni false.
------------------------------
(firma)
Allegati:
copia del documento d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

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  • 1. Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 01/09/2017 Circolare n. 129 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative. SOMMARIO: Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. INDICE Premessa. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
  • 2. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens. PREMESSA Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2]. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 2. Condizioni di accesso al beneficio. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • 3. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens. PREMESSA Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2]. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 2. Condizioni di accesso al beneficio. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • 4. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens. PREMESSA Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2]. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 2. Condizioni di accesso al beneficio. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • 5. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens. PREMESSA Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2]. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 2. Condizioni di accesso al beneficio. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • 6. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ; VISTO il decreto direttoriale 10 novembre 2016, con il quale, per l’anno 2016, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento; TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 10 novembre 2016;
  • 7. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l’anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento; VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172; D E C R E T A La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2017, nella misura dell’11,50 per cento. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 05 LUGLIO 2017 Ministero dell’economia Ministero del lavoro e delle finanze e delle politiche sociali Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e F.to FRANCO DANIELE Assicurative F.to FERRARI CONCETTA Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro e politiche sociali, reg.ne prev.n. 1791
  • 8. Istituto Nazionale Previdenza Sociale All’INPS Sede di ….. Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2017 (art. 29 d.l. 244/1995) Io sottoscritto nato a il CF Titolare/ Rappresentante della Denominazione: Codice Fiscale: Matricola: Chiedo di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2017 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 luglio 2017) A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:  non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;  è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
  • 9. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false. ------------------------------ (firma) Allegati: copia del documento d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione