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Originale
(conservato presso il comune)
Deliberazione C.C. n. 44 del 09-07-2013
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER ESERCIZIO
CONGIUNTO CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI AMGA LEGNANO SPA E
RELATIVO GRUPPO, E MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMGA LEGNANO
SPA AI FINI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA U.E. IN MATERIA DI IN
HOUSE PROVIDING.
Il Presidente cede la parola all’Assessore Luminari il quale introduce l’argomento
in discussione.
Segue l’intervento del Dott. Nicola Giuliano, Presidente di AMGA Legnano spa,
come integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta
trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale.
Successivamente seguono le domande di alcuni consiglieri, alle quali risponde
l’Assessore Luminari e le dichiarazioni di voto, il tutto come integralmente
riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla
presente quale parte integrale e sostanziale.
Esce dall’aula il Consigliere Cocciolo: presenti 20– assenti 5
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 06/07/1999 con la
quale il Comune ha aderito alla società AMGA Legnano s.p.a. (“AMGA”)
approvandone il relativo Statuto;
PREMESSO che il Comune di Legnano detiene il 65,30% del capitale sociale di
AMGA Legnano s.p.a. (“AMGA”), società a capitale interamente pubblico,
attualmente partecipata, oltre a questo Ente Locale, da:
Soci Quote di partecipazione
Comune di Legnano 65,30%
Comune di Parabiago 17,54%
Comune di Canegrate 7,51%
Comune di Villa Cortese 5,13%
Comune di Arconate 4,33%
Comune di Buscate 0,13%
Comune di Magnago 0,06%
Originale
(conservato presso il comune)
nel seguito, se considerati congiuntamente, in appresso definiti gli “Enti Locali
Soci”;
RICHIAMATI il Protocollo di Intesa (il “Protocollo”) stipulato tra gli Enti Locali Soci
in data 14 novembre 2012, ed oggetto di Delibera di Giunta Comunale n. 125 del
12/11/2012, ed i verbali del “Tavolo di Lavoro” (il “Tavolo”) conseguenti al
medesimo Protocollo, nonché i documenti predisposti ed elaborati dal Tavolo,
come approvati dalle Giunte Comunali degli Enti Locali Soci, da intendersi qui
richiamati a costituire parte integrante del presente provvedimento anche se non
materialmente allegati;
Considerato che si definisce come servizio pubblico, nella c.d. concezione
oggettiva, l’attività svolta da soggetti pubblici o privati a vantaggio e nei confronti
della collettività locale di riferimento, le cui prestazioni vengono remunerate
dall’utenza in un regime tariffario, nell’ambito di un rapporto trilaterale Ente
Pubblico – Erogatore – Cittadini / Clienti, ovvero, comunque, quelli di cui i cittadini
usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla
produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali, giacché con l’erogazione
degli stessi si mira a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in
coerenza con i compiti propri dell’amministrazione pubblica. Al contrario, si
definiscono servizi strumentali tutti quei beni e servizi erogati a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di
riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini
istituzionali.
ATTESO che, nel procedere ad un'analisi della struttura del Gruppo Amga, il
Tavolo ha rilevato la necessità di :
1. superare la commistione, ad oggi esistente all'interno del Gruppo stesso,
fra servizi pubblici locali, materialmente erogati tramite la controllata AMGA
Service Srl, e servizi strumentali commistione espressamente vietata sia da
pronunce della Corte dei Conti (cfr. Sez. reg. controllo per la Lombardia,
parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 ) e della giurisprudenza
(Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3767del 12 giugno 2009; Cons. Stato,
Adunanza Plenaria, sent. 4 agosto 2011, n. 17);
2. adeguare il modello organizzativo di Amga ai dettami della giurisprudenza
(in particolare comunitaria) in materia di in house providing, come peraltro
espressamente sancito dall'art. 34 del Decreto Legge 18.10.2012 n° 179
(c.d. decreto crescita ) pena la decadenza degli affidamenti in essere al
31.12.2013.
PRESO ATTO che, con separato provvedimento da sottoporsi successivamente
al Civico Consiglio, verrà data attuazione allo scorporo dei servizi strumentali dal
Gruppo Amga, mediante costituzione di autonoma e separata società avente
quale oggetto sociale esclusivo quello dello svolgimento di attività al servizio delle
funzioni amministrative svolte dagli enti locali soci e che, ad esito del processo di
scorporo dei servizi strumentali, qualora non fosse utilizzata per lo scorporo,
dovrà necessariamente procedersi allo scioglimento della società del Gruppo
AMGA, AMGA Service s.r.l., deputata allo svolgimento delle attività di Global
Service;
ATTESO che, fatto salva l'attuazione di quanto previsto nel provvedimento
consiliare di cui al capoverso che precede, in merito ai. c.d. servizi strumentali,
AMGA risulterà, come attualmente, articolata in Gruppo societario, nell’ambito del
Originale
(conservato presso il comune)
quale la medesima AMGA svolge servizi pubblici locali, e servizi di interesse
generale, anche indirettamente, per il tramite di società c.d. di terzo grado,
operative e di scopo, anche derivanti dall’aggregazione, a suo tempo approvata
dal consiglio comunale di questo Ente, con le società AMAGA Abbiategrasso SpA
(“AMAGA”), società in house di proprietà al 100% del Comune di Abbiategrasso
(Mi), e con la Società di ASM Magenta srl (“ASM”), società partecipata dai
Comuni di Magenta (61,93%), Boffalora Sopra Ticino (8,96%), Marcallo con
Casone (5,31%), Corbetta (0,27%), Ossona (3,21%), Robecco Sul Naviglio
(6,14%), Santo Stefano Ticino (3,94%), Mesero (7,22%), Bernate Ticino (3,02%),
e che le società controllate sono ad oggi le seguenti:
Società Soci e quote Attività svolta
AEMME Linea
Distribuzione srl
Capitale sociale: Euro
37.000.000,00
AMGA Legnano
S.p.A. 75,5%
AMAGA
Abbiategrasso S.p.A.
9,22%
ASM Magenta Srl
15,28%
Distribuzione gas
AEMME Linea
Ambiente srl
Capitale sociale:Euro
1.149.000,00
AMGA Legnano 80%
ASM Magenta Srl
20%
Servizio Igiene Urbana
AMGA SPORT
Società Sportiva
Dilettantistica a r.l.
Capitale sociale:Euro
10.000,00
AMGA Legnano
S.p.A. 90%
Società Italiana Nuoto
Rari Nantes 10%
Gestione e
manutenzione impianti
natatori
AMTEL S.r.l.
Capitale sociale: Euro
50.000,00
collegata
Cloud Italia
Communications
S.p.A. 39% AMGA
Legnano S.p.A. 34%
Finital Fin. S.p.A. 27%
Servizi di
telecomunicazione
ATTESO che le società ad oggi partecipate da AMGA, anche indirettamente,
sono:
Società Partecipazioni Attività
Aemme Linea Energie
s.p.a.
AMGA 13%
vendita gas energia
elettrica
Amiacque s.r.l. AMGA 0,28% servizio idrico integrato
Euroimpresa Legnano
s.c.r.l.
AMGA 1,65%
società consortile per
la reindustrializzazione
e lo sviluppo dell’area
dell’Alto Milanese;
Originale
(conservato presso il comune)
Euro.Pa s.r.l. AMGA 4,2%
beni e servizi
strumentali per P.A.;
Tecnocity Altomilanese
s.c.r.l.:
AMGA Service 11,11%
gestione patrimoni
immobiliari
Termica Valle Olona
s.r.l.
AMGA 10%
vendita energia
elettrica e termica da
fonti tradizionali e
rinnovabili –inattiva;
Euroimmobiliare
Legnano s.r.l.:
AMGA 1% immobiliare
Legnano Ecoter s.r.l. AMGA 2%
gestione controllo
smaltimento inerti
Eutelia in A.S. AMGA 0.026%
servizi
telecomunicazioni –
società quotata
RITENUTO che appaiono compatibili con la natura in house del Gruppo AMGA
esclusivamente le partecipazioni che siano strettamente correlate alle finalità
istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie di AMGA, ovvero ai servizi
erogati da AMGA stessa, ovvero che svolgono servizi di interesse generale; di
contro, contrastano con la predetta natura in house le partecipazioni in società
aventi esclusivamente carattere finanziario o commerciale, che pertanto dovranno
essere oggetto di dismissione.
ATTESO che per quanto riguarda la società AEMME LINEA ENERGIE s.p.a.,
partecipata da AMGA al 13% e precedentemente da questa controllata (con una
partecipazione del 65%, insieme alle società totalmente pubbliche ASM s.r.l.,
AMAGA s.p.a. ed il Comune di Rescaldina), a seguito di procedura ad evidenza
pubblica per manifestazioni d’interesse, in data 3 aprile 2012 è stato ceduto l’80%
delle partecipazioni sociali alla società ERGA CINQUE s.r.l del Gruppo Vivigas. I
Patti parasociali prevedono al punto 8 l’”opzione put”, secondo la quale, dal
centottantesimo giorno dalla sottoscrizione dell’atto di cessione delle
partecipazioni a cinque anni dalla medesima data e dunque fino al 3 aprile 2017,
gli Enti Locali soci (del socio di minoranza) AMGA, tramite quest’ultima, potranno
esercitare l’opzione di vendita delle partecipazioni complessivamente detenute
(congiuntamente a quelle di ASM s.r.l ed AMAGA s.p.a. e cioè il 20%) al socio di
maggioranza ERGA CINQUE s.r.l.
ATTESO che il Comune di Legnano ha in essere con il Gruppo AMGA Legnano
s.p.a. i seguenti affidamenti di servizi pubblici locali, come da Tabella di riepilogo
allegata (Allegato A)
CONSIDERATO che la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici
locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011,
conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla
sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999. Come già
aveva chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir
meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali, non consegue
alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti
(art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione immediata
Originale
(conservato presso il comune)
nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme
abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza
economica.
DATO ATTO che la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria
cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato,
anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della
Commissione. Lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data
24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali, precisa l’intenzione di ridefinire nel
breve un “quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto
comunitario”, ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro
comunitario descritto nel seguito.
CONSIDERATO che in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di
interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per
l’individuazione del concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella
quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi
nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato
istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un
soggetto c.d. “in house”. In particolare, lo schema dell’“in house providing” postula
in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome
della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del
fenomeno, ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell’attività
prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei
confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi.
DATO ATTO che il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza
nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e
penetrante dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di
delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del
socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all’amministrazione
controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione
dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia
decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come
un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto
continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d’uno,
dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da
garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché
provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli
organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi
organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario
controllo costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica controllata ed eserciti i
poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.
ATTESO che l’impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma
nella Proposta di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del
procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD); così
recita, infatti, l’art. 15 della Proposta di Direttiva.
Originale
(conservato presso il comune)
RICHIAMATA, pertanto in sintesi, la normativa comunitaria sopra descritta, che
consente l’affidamento diretto (c.d. “affidamento in house providing”, ovvero
affidamento ad un soggetto individuato senza gara) dell’erogazione di servizi
pubblici locali a rilevanza economica a società di capitali, a condizione che:
a. la società sia a capitale interamente pubblico (c.d. “requisito della
proprietà pubblica”);
b. la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano (c.d. “requisito della prevalenza
dell’attività”);
c. l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d.
“requisito del controllo analogo”);
DATO ATTO che, nel caso di AMGA Legnano s.p.a., il capitale sociale è
statutariamente interamente di proprietà pubblica ed incedibile a privati;
DATO ATTO altresì che, per quanto riguarda il “requisito della prevalenza
dell’attività” e il “requisito del controllo analogo”, il Comune di Legnano e gli altri
soci hanno sottoscritto il su citato Protocollo;
CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare il controllo analogo, in attuazione
del Protocollo sono state predisposte regole cogenti da includere nello stesso
Statuto societario ed impegni specifici da contenere in una Convenzione nelle
forme previste dall’art. 30 TUEL, tesa all’attuazione dell’esercizio congiunto del
controllo analogo su AMGA e, per il tramite di essa, sulle società del Gruppo
qualificabili come società “in house providing” e che, inoltre, le medesime società
controllate sono state costituite nel 2006 dietro conforme deliberazione degli Enti
Locali Soci, e sono state costituite in forma di società a responsabilità limitata,
adottando come proprio Statuto lo Statuto tipo approvato dalle deliberazioni degli
Enti Locali soci. Esse, pertanto, si configurano già, rispetto ad AMGA ed agli Enti
Locali Soci, come strumenti operativi in house; il decorso di ormai sette anni
dall’aggregazione, peraltro, suggerisce di apportare agli Statuti medesimi quelle
modifiche che si rendono necessarie in relazione all’evoluzione della nozione
stessa di rapporto in house;
CONSIDERATO che AMGA, in tale contesto, svolge altresì funzioni di strumento
dei Comuni soci anche per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni ed il
governo dei servizi svolti dalle società controllate qualificabili come “società in
house providing”, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione
amministrativa, nonché un’organizzazione efficace, efficiente ed economica nel
perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono
portatori.
ATTESO che, anche per quanto riguarda le società controllate AEMME LINEA
AMBIENTE s.r.l. ed AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l., per rientrare nella
categoria delle società in house ed essere soggetti di affidamenti diretti di servizi
pubblici da parte degli Enti Locali soci della controllante AMGA, devono anch’esse
soddisfare i requisiti testè delineati, dalla normativa comunitaria: capitale
interamente pubblico, svolgere la parte più importante della propria attività, con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano ed il controllo analogo.
In materia di tale ultimo requisito, si riporta la sopra richiamata Proposta di
Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla
Originale
(conservato presso il comune)
Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del procedimento di
consultazione COM (2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD):
Articolo 15 Relazioni tra amministrazioni pubbliche
1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un’altra
persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso
esercitato sui propri servizi;
b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo
o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore;
c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del
primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.
La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è
possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano
rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le amministrazioni
aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza decisiva
sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica
controllata;
DATO ATTO che, anche ai sensi della Convenzione approvanda ed allegata sotto
la lettera B) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, sostanziale
e inscindibile, le società controllate da AMGA, per essere qualificabili quali
soggetti in house, affidatari diretti di servizi pubblici locali da parte dei soci,
dovranno approvare, a cura della Capogruppo anche ai sensi dell’art. 1381 cod.
civ., la Convenzione stessa documento nella propria Assemblea ed impegnarsi al
rispetto delle prescrizioni dettate dall’Organo esercitante il controllo da parte degli
Enti Locali soci, denominato nella Convenzione “Coordinamento dei Soci”. A tale
scopo, entro 3 (tre) mesi dall’approvazione della Convenzione, inoltre, dovranno
essere apportate allo Statuto di tali società controllate le modifiche che il
Coordinamento reputasse eventualmente necessarie od anche solo opportune
per l’adeguamento al modello in house del gruppo; dette modifiche dovranno,
peraltro, essere coerenti con quelle apportate allo Statuto della Capogruppo e con
le previsioni della Convezione medesima.
ATTESO che quanto sopra riportato in ordine all’applicazione delle prescrizioni
dettate dalla Convenzione per le controllate AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. ed
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l., vale altresì per la società controllata
AMGA SPORT società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Essendo
essa partecipata da un socio privato di minoranza, ai fini della sua qualificazione
in house, allo stato deve ritenersi incompatibile con la disciplina richiamata,
rendendosi, pertanto, necessario provvedere alla modificazione dell’assetto di tale
Originale
(conservato presso il comune)
partecipata indiretta per adeguarlo alla disciplina dell’in house providing. Allo
scopo occorrerà, quindi, provvedere all’uscita del socio privato dalla compagine
societaria.
PRESO ATTO che la società AMGA SPORT soc.sport.dil.a r.l., per la propria
particolare natura di società sportiva dilettantistica, non necessita di particolari
adeguamenti del proprio Statuto, fatto salvo per il requisito della totale
partecipazione pubblica incedibile del capitale sociale.
PRESO ATTO della volontà degli Enti Soci, pertanto, di sottoscrivere la
Convenzione allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante,
sostanziale ed inscindibile;
ATTESO CHE i punti più salienti della Convenzione, che costituisce lo strumento
giuridico per concretizzare il controllo sul Gruppo nelle forme richieste dalla
giurisprudenza comunitaria e nazionale, si possono così sintetizzare:
a. creazione di un organismo di controllo denominato “Coordinamento dei
Soci” che interagisce nei rapporti fra i soci e fra i soci e la Società;
b. limitazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente
con la disciplina imperativa del Codice Civile in materia di società per
azioni;
c. approvazione delle modifiche statutarie specificate nello schema di Statuto
modificato allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione a
costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, e necessarie
affinché AMGA Legnano Spa possa qualificarsi, ai sensi della vigente
disciplina comunitaria, quale società “in house providing”;
d. obbligo di produzione da parte della società di report sullo stato di
attuazione degli obiettivi strategici nonché sull’andamento della gestione
ordinaria e straordinaria della società;
e. attribuzione della competenza all’approvazione dei più rilevanti atti
societari all’Assemblea dei Soci, quale sede deputata alla diretta
espressione della volontà dei Soci, in luogo del Consiglio di
Amministrazione;
f. attribuzione al Coordinamento Soci di una serie di poteri e competenze sia
con riferimento all’approvazione degli atti societari più rilevanti, sia con
riguardo al controllo preventivo sugli atti stessi, concomitante sulla società
e successivo sul conseguimento degli obiettivi;
g. che le società controllate qualificabili come soggetti in house,
provvederanno entro tre mesi dalla stipula della Convenzione ad adeguare
i propri Statuti a quello della capogruppo in termini di ottemperanza alla
disciplina comunitaria in materia di in house providing, tenuto conto della
differente natura giuridica delle controllate stesse (che rivestono la forma di
società a responsabilità limitata) e che, inoltre, le medesima controllate
saranno obbligate ad approvare in Assemblea i contenuti della
Convenzione stessa, vincolandosi al loro rispetto;
CONSIDERATO che l’introduzione di meccanismi coerenti di controllo analogo
risulta altresì rispondente alle esigenze sottese al D.L. 10 ottobre 2012 n.174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha integrato
il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l’altro, l’art. 147 quater in materia di
Originale
(conservato presso il comune)
controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal 2014 agli Enti
Locali con popolazione superiore a 50.0000 abitanti e dal 2015 agli Enti con
popolazione superiore a 15.000 abitanti;
Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare n. 2: “Lavoro, Attività
Economiche e produttive, società partecipate” in data 03/07/2013 depositato agli
atti;
Dato atto che:
− ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di
deliberazione, il dirigente del Settore Direzione ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla
presente;
− non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
VISTO il TUEL e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse
generale ed in particolare in materia di in house providing;
Con 16 voti favorevoli, 4 contrari (Fratus, Gangemi, Munafò, Guidi), rilevati
mediante dispositivo elettronico, espressi da 20 consiglieri presenti, in quanto il
consigliere Cocciolo ha abbandonato definitivamente l’aula;
D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono ad
ogni effetto parte integrante della medesima, particolarmente con riguardo
alla sua motivazione;
2) di approvare la Convenzione allegata sotto la lettera B), che costituisce essa
pure parte integrante, sostanziale ed inscindibile della presente
deliberazione;
3) di approvare le modifiche allo Statuto di AMGA Legnano Spa, così come
riportate nella Convenzione allegata e nello schema di Statuto allegato sotto
la lettera C) che costituisce, parimenti, parte integrante, sostanziale ed
inscindibile della presente deliberazione, e di allegare al fine di facilitare la
comprensione delle modifiche, il documento di confronto tra lo Statuto
vigente e quello modificato (Allegato D);
4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, dando atto
che, in sede di stipula, il medesimo potrà apportare al testo eventuali
modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie;
5) di dare mandato al Sindaco di votare favorevolmente alla proposta di
modifica statutaria allegata, con le eventuali modifiche non sostanziali si
rendessero necessarie in sede di assemblea straordinaria;
6) di prendere atto dell’attuale composizione societaria del Gruppo AMGA e di
esprimere le seguenti linee di indirizzo:
- per quanto attiene AEMME LINEA ENERGIE s.p.a., di dare che i Comuni,
tramite AMGA dovranno esercitare entro il 31 dicembre 2014 l’”opzione
Originale
(conservato presso il comune)
put” di cui al punto 8 dei Patti parasociali della cessione dell’80% delle
partecipazioni di AEMME LINEA ENERGIE tra AMGA Legnano s.p.a.,
ASM s.r.l, AMGA s.p.a ed ERGA CINQUE s.r.l.;
- per quanto attiene AMGA Service srl, che successivamente all’attività di
scorporo dei servizi strumentali la stessa, qualora non fosse utilizzata per
lo scorporo, dovrà essere dismessa;
- per quanto attiene le controllate in house, di esprimere l’indirizzo che, a
cura di AMGA, le stesse debbano adottare, entro 3 mesi dalla
sottoscrizione della Convenzione, uno Statuto conforme, nelle sue linee
generali, a quello di AMGA come modificato ad esito della presente
deliberazione, e debbano altresì approvare espressamente, in Assemblea,
la Convenzione di cui alla presente deliberazione, obbligandosi al suo
integrale rispetto;
- per ciò che concerne AEMME Linea Distribuzione in particolare, di dare
atto che, ove la strategia industriale della medesima non comporti
l’adeguamento al modello in house, dovranno essere adottate, a cura di
AMGA d’intesa con gli Enti Locali soci, idonee soluzioni tese a preservare
la natura in house del Gruppo come delineata con la presente
deliberazione ed i suoi allegati;
- per quanto attiene AMGA Sport, di esprimere l’indirizzo del ripristino della
totale composizione pubblica del capitale sociale, mediante riacquisto, da
parte di AMGA, delle quote attualmente detenute da un’associazione
sportiva dilettantistica la quale, pur non avendo, per espressa previsione
statutaria, scopo di lucro, appare configurabile come soggetto privato ai fini
della disciplina dell’in house providing;
- per quanto riguarda le partecipazioni minori di AMGA, sopra descritte, le
partecipazioni in società aventi esclusivamente carattere finanziario o
commerciale, e prive dei connotati descritti in premessa dovranno essere
oggetto di dismissione entro tempi compatibili con l’esigenza di non
deprimere il valore delle relative quote, come già evidenziato in svariate
pronunce della Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia.;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare attuazione, nel più breve tempo possibile, al necessario
controllo sulla società;
Con 16 voti favorevoli, 4 contrari (Fratus, Gangemi, Munafò, Guidi), rilevati
mediante dispositivo elettronico, espressi dai 20 consiglieri presenti,
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..
Originale
(conservato presso il comune)
Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed
approvazione in una prossima seduta consiliare.
IL PRESIDENTE MICHELE FERRAZZANO ____________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE STEFANO MORTARINO
____________________________
Il sottoscritto Vice Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione
verrà affissa all’Albo on line il 31-07-2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124 del TUEL.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

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  • 1. Originale (conservato presso il comune) Deliberazione C.C. n. 44 del 09-07-2013 APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER ESERCIZIO CONGIUNTO CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI AMGA LEGNANO SPA E RELATIVO GRUPPO, E MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMGA LEGNANO SPA AI FINI ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA U.E. IN MATERIA DI IN HOUSE PROVIDING. Il Presidente cede la parola all’Assessore Luminari il quale introduce l’argomento in discussione. Segue l’intervento del Dott. Nicola Giuliano, Presidente di AMGA Legnano spa, come integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale. Successivamente seguono le domande di alcuni consiglieri, alle quali risponde l’Assessore Luminari e le dichiarazioni di voto, il tutto come integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale. Esce dall’aula il Consigliere Cocciolo: presenti 20– assenti 5 Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 06/07/1999 con la quale il Comune ha aderito alla società AMGA Legnano s.p.a. (“AMGA”) approvandone il relativo Statuto; PREMESSO che il Comune di Legnano detiene il 65,30% del capitale sociale di AMGA Legnano s.p.a. (“AMGA”), società a capitale interamente pubblico, attualmente partecipata, oltre a questo Ente Locale, da: Soci Quote di partecipazione Comune di Legnano 65,30% Comune di Parabiago 17,54% Comune di Canegrate 7,51% Comune di Villa Cortese 5,13% Comune di Arconate 4,33% Comune di Buscate 0,13% Comune di Magnago 0,06%
  • 2. Originale (conservato presso il comune) nel seguito, se considerati congiuntamente, in appresso definiti gli “Enti Locali Soci”; RICHIAMATI il Protocollo di Intesa (il “Protocollo”) stipulato tra gli Enti Locali Soci in data 14 novembre 2012, ed oggetto di Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 12/11/2012, ed i verbali del “Tavolo di Lavoro” (il “Tavolo”) conseguenti al medesimo Protocollo, nonché i documenti predisposti ed elaborati dal Tavolo, come approvati dalle Giunte Comunali degli Enti Locali Soci, da intendersi qui richiamati a costituire parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati; Considerato che si definisce come servizio pubblico, nella c.d. concezione oggettiva, l’attività svolta da soggetti pubblici o privati a vantaggio e nei confronti della collettività locale di riferimento, le cui prestazioni vengono remunerate dall’utenza in un regime tariffario, nell’ambito di un rapporto trilaterale Ente Pubblico – Erogatore – Cittadini / Clienti, ovvero, comunque, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali, giacché con l’erogazione degli stessi si mira a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti propri dell’amministrazione pubblica. Al contrario, si definiscono servizi strumentali tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. ATTESO che, nel procedere ad un'analisi della struttura del Gruppo Amga, il Tavolo ha rilevato la necessità di : 1. superare la commistione, ad oggi esistente all'interno del Gruppo stesso, fra servizi pubblici locali, materialmente erogati tramite la controllata AMGA Service Srl, e servizi strumentali commistione espressamente vietata sia da pronunce della Corte dei Conti (cfr. Sez. reg. controllo per la Lombardia, parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 ) e della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3767del 12 giugno 2009; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sent. 4 agosto 2011, n. 17); 2. adeguare il modello organizzativo di Amga ai dettami della giurisprudenza (in particolare comunitaria) in materia di in house providing, come peraltro espressamente sancito dall'art. 34 del Decreto Legge 18.10.2012 n° 179 (c.d. decreto crescita ) pena la decadenza degli affidamenti in essere al 31.12.2013. PRESO ATTO che, con separato provvedimento da sottoporsi successivamente al Civico Consiglio, verrà data attuazione allo scorporo dei servizi strumentali dal Gruppo Amga, mediante costituzione di autonoma e separata società avente quale oggetto sociale esclusivo quello dello svolgimento di attività al servizio delle funzioni amministrative svolte dagli enti locali soci e che, ad esito del processo di scorporo dei servizi strumentali, qualora non fosse utilizzata per lo scorporo, dovrà necessariamente procedersi allo scioglimento della società del Gruppo AMGA, AMGA Service s.r.l., deputata allo svolgimento delle attività di Global Service; ATTESO che, fatto salva l'attuazione di quanto previsto nel provvedimento consiliare di cui al capoverso che precede, in merito ai. c.d. servizi strumentali, AMGA risulterà, come attualmente, articolata in Gruppo societario, nell’ambito del
  • 3. Originale (conservato presso il comune) quale la medesima AMGA svolge servizi pubblici locali, e servizi di interesse generale, anche indirettamente, per il tramite di società c.d. di terzo grado, operative e di scopo, anche derivanti dall’aggregazione, a suo tempo approvata dal consiglio comunale di questo Ente, con le società AMAGA Abbiategrasso SpA (“AMAGA”), società in house di proprietà al 100% del Comune di Abbiategrasso (Mi), e con la Società di ASM Magenta srl (“ASM”), società partecipata dai Comuni di Magenta (61,93%), Boffalora Sopra Ticino (8,96%), Marcallo con Casone (5,31%), Corbetta (0,27%), Ossona (3,21%), Robecco Sul Naviglio (6,14%), Santo Stefano Ticino (3,94%), Mesero (7,22%), Bernate Ticino (3,02%), e che le società controllate sono ad oggi le seguenti: Società Soci e quote Attività svolta AEMME Linea Distribuzione srl Capitale sociale: Euro 37.000.000,00 AMGA Legnano S.p.A. 75,5% AMAGA Abbiategrasso S.p.A. 9,22% ASM Magenta Srl 15,28% Distribuzione gas AEMME Linea Ambiente srl Capitale sociale:Euro 1.149.000,00 AMGA Legnano 80% ASM Magenta Srl 20% Servizio Igiene Urbana AMGA SPORT Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Capitale sociale:Euro 10.000,00 AMGA Legnano S.p.A. 90% Società Italiana Nuoto Rari Nantes 10% Gestione e manutenzione impianti natatori AMTEL S.r.l. Capitale sociale: Euro 50.000,00 collegata Cloud Italia Communications S.p.A. 39% AMGA Legnano S.p.A. 34% Finital Fin. S.p.A. 27% Servizi di telecomunicazione ATTESO che le società ad oggi partecipate da AMGA, anche indirettamente, sono: Società Partecipazioni Attività Aemme Linea Energie s.p.a. AMGA 13% vendita gas energia elettrica Amiacque s.r.l. AMGA 0,28% servizio idrico integrato Euroimpresa Legnano s.c.r.l. AMGA 1,65% società consortile per la reindustrializzazione e lo sviluppo dell’area dell’Alto Milanese;
  • 4. Originale (conservato presso il comune) Euro.Pa s.r.l. AMGA 4,2% beni e servizi strumentali per P.A.; Tecnocity Altomilanese s.c.r.l.: AMGA Service 11,11% gestione patrimoni immobiliari Termica Valle Olona s.r.l. AMGA 10% vendita energia elettrica e termica da fonti tradizionali e rinnovabili –inattiva; Euroimmobiliare Legnano s.r.l.: AMGA 1% immobiliare Legnano Ecoter s.r.l. AMGA 2% gestione controllo smaltimento inerti Eutelia in A.S. AMGA 0.026% servizi telecomunicazioni – società quotata RITENUTO che appaiono compatibili con la natura in house del Gruppo AMGA esclusivamente le partecipazioni che siano strettamente correlate alle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie di AMGA, ovvero ai servizi erogati da AMGA stessa, ovvero che svolgono servizi di interesse generale; di contro, contrastano con la predetta natura in house le partecipazioni in società aventi esclusivamente carattere finanziario o commerciale, che pertanto dovranno essere oggetto di dismissione. ATTESO che per quanto riguarda la società AEMME LINEA ENERGIE s.p.a., partecipata da AMGA al 13% e precedentemente da questa controllata (con una partecipazione del 65%, insieme alle società totalmente pubbliche ASM s.r.l., AMAGA s.p.a. ed il Comune di Rescaldina), a seguito di procedura ad evidenza pubblica per manifestazioni d’interesse, in data 3 aprile 2012 è stato ceduto l’80% delle partecipazioni sociali alla società ERGA CINQUE s.r.l del Gruppo Vivigas. I Patti parasociali prevedono al punto 8 l’”opzione put”, secondo la quale, dal centottantesimo giorno dalla sottoscrizione dell’atto di cessione delle partecipazioni a cinque anni dalla medesima data e dunque fino al 3 aprile 2017, gli Enti Locali soci (del socio di minoranza) AMGA, tramite quest’ultima, potranno esercitare l’opzione di vendita delle partecipazioni complessivamente detenute (congiuntamente a quelle di ASM s.r.l ed AMAGA s.p.a. e cioè il 20%) al socio di maggioranza ERGA CINQUE s.r.l. ATTESO che il Comune di Legnano ha in essere con il Gruppo AMGA Legnano s.p.a. i seguenti affidamenti di servizi pubblici locali, come da Tabella di riepilogo allegata (Allegato A) CONSIDERATO che la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999. Come già aveva chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali, non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione immediata
  • 5. Originale (conservato presso il comune) nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. DATO ATTO che la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione. Lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali, precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un “quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”, ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito. CONSIDERATO che in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l’individuazione del concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in house”. In particolare, lo schema dell’“in house providing” postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. DATO ATTO che il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all’amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato. ATTESO che l’impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma nella Proposta di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD); così recita, infatti, l’art. 15 della Proposta di Direttiva.
  • 6. Originale (conservato presso il comune) RICHIAMATA, pertanto in sintesi, la normativa comunitaria sopra descritta, che consente l’affidamento diretto (c.d. “affidamento in house providing”, ovvero affidamento ad un soggetto individuato senza gara) dell’erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica a società di capitali, a condizione che: a. la società sia a capitale interamente pubblico (c.d. “requisito della proprietà pubblica”); b. la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. “requisito della prevalenza dell’attività”); c. l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d. “requisito del controllo analogo”); DATO ATTO che, nel caso di AMGA Legnano s.p.a., il capitale sociale è statutariamente interamente di proprietà pubblica ed incedibile a privati; DATO ATTO altresì che, per quanto riguarda il “requisito della prevalenza dell’attività” e il “requisito del controllo analogo”, il Comune di Legnano e gli altri soci hanno sottoscritto il su citato Protocollo; CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare il controllo analogo, in attuazione del Protocollo sono state predisposte regole cogenti da includere nello stesso Statuto societario ed impegni specifici da contenere in una Convenzione nelle forme previste dall’art. 30 TUEL, tesa all’attuazione dell’esercizio congiunto del controllo analogo su AMGA e, per il tramite di essa, sulle società del Gruppo qualificabili come società “in house providing” e che, inoltre, le medesime società controllate sono state costituite nel 2006 dietro conforme deliberazione degli Enti Locali Soci, e sono state costituite in forma di società a responsabilità limitata, adottando come proprio Statuto lo Statuto tipo approvato dalle deliberazioni degli Enti Locali soci. Esse, pertanto, si configurano già, rispetto ad AMGA ed agli Enti Locali Soci, come strumenti operativi in house; il decorso di ormai sette anni dall’aggregazione, peraltro, suggerisce di apportare agli Statuti medesimi quelle modifiche che si rendono necessarie in relazione all’evoluzione della nozione stessa di rapporto in house; CONSIDERATO che AMGA, in tale contesto, svolge altresì funzioni di strumento dei Comuni soci anche per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni ed il governo dei servizi svolti dalle società controllate qualificabili come “società in house providing”, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazione efficace, efficiente ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono portatori. ATTESO che, anche per quanto riguarda le società controllate AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. ed AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l., per rientrare nella categoria delle società in house ed essere soggetti di affidamenti diretti di servizi pubblici da parte degli Enti Locali soci della controllante AMGA, devono anch’esse soddisfare i requisiti testè delineati, dalla normativa comunitaria: capitale interamente pubblico, svolgere la parte più importante della propria attività, con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ed il controllo analogo. In materia di tale ultimo requisito, si riporta la sopra richiamata Proposta di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla
  • 7. Originale (conservato presso il comune) Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del procedimento di consultazione COM (2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD): Articolo 15 Relazioni tra amministrazioni pubbliche 1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un’altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; DATO ATTO che, anche ai sensi della Convenzione approvanda ed allegata sotto la lettera B) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, sostanziale e inscindibile, le società controllate da AMGA, per essere qualificabili quali soggetti in house, affidatari diretti di servizi pubblici locali da parte dei soci, dovranno approvare, a cura della Capogruppo anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., la Convenzione stessa documento nella propria Assemblea ed impegnarsi al rispetto delle prescrizioni dettate dall’Organo esercitante il controllo da parte degli Enti Locali soci, denominato nella Convenzione “Coordinamento dei Soci”. A tale scopo, entro 3 (tre) mesi dall’approvazione della Convenzione, inoltre, dovranno essere apportate allo Statuto di tali società controllate le modifiche che il Coordinamento reputasse eventualmente necessarie od anche solo opportune per l’adeguamento al modello in house del gruppo; dette modifiche dovranno, peraltro, essere coerenti con quelle apportate allo Statuto della Capogruppo e con le previsioni della Convezione medesima. ATTESO che quanto sopra riportato in ordine all’applicazione delle prescrizioni dettate dalla Convenzione per le controllate AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. ed AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l., vale altresì per la società controllata AMGA SPORT società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Essendo essa partecipata da un socio privato di minoranza, ai fini della sua qualificazione in house, allo stato deve ritenersi incompatibile con la disciplina richiamata, rendendosi, pertanto, necessario provvedere alla modificazione dell’assetto di tale
  • 8. Originale (conservato presso il comune) partecipata indiretta per adeguarlo alla disciplina dell’in house providing. Allo scopo occorrerà, quindi, provvedere all’uscita del socio privato dalla compagine societaria. PRESO ATTO che la società AMGA SPORT soc.sport.dil.a r.l., per la propria particolare natura di società sportiva dilettantistica, non necessita di particolari adeguamenti del proprio Statuto, fatto salvo per il requisito della totale partecipazione pubblica incedibile del capitale sociale. PRESO ATTO della volontà degli Enti Soci, pertanto, di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile; ATTESO CHE i punti più salienti della Convenzione, che costituisce lo strumento giuridico per concretizzare il controllo sul Gruppo nelle forme richieste dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, si possono così sintetizzare: a. creazione di un organismo di controllo denominato “Coordinamento dei Soci” che interagisce nei rapporti fra i soci e fra i soci e la Società; b. limitazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con la disciplina imperativa del Codice Civile in materia di società per azioni; c. approvazione delle modifiche statutarie specificate nello schema di Statuto modificato allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, e necessarie affinché AMGA Legnano Spa possa qualificarsi, ai sensi della vigente disciplina comunitaria, quale società “in house providing”; d. obbligo di produzione da parte della società di report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull’andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società; e. attribuzione della competenza all’approvazione dei più rilevanti atti societari all’Assemblea dei Soci, quale sede deputata alla diretta espressione della volontà dei Soci, in luogo del Consiglio di Amministrazione; f. attribuzione al Coordinamento Soci di una serie di poteri e competenze sia con riferimento all’approvazione degli atti societari più rilevanti, sia con riguardo al controllo preventivo sugli atti stessi, concomitante sulla società e successivo sul conseguimento degli obiettivi; g. che le società controllate qualificabili come soggetti in house, provvederanno entro tre mesi dalla stipula della Convenzione ad adeguare i propri Statuti a quello della capogruppo in termini di ottemperanza alla disciplina comunitaria in materia di in house providing, tenuto conto della differente natura giuridica delle controllate stesse (che rivestono la forma di società a responsabilità limitata) e che, inoltre, le medesima controllate saranno obbligate ad approvare in Assemblea i contenuti della Convenzione stessa, vincolandosi al loro rispetto; CONSIDERATO che l’introduzione di meccanismi coerenti di controllo analogo risulta altresì rispondente alle esigenze sottese al D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha integrato il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l’altro, l’art. 147 quater in materia di
  • 9. Originale (conservato presso il comune) controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.0000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti; Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare n. 2: “Lavoro, Attività Economiche e produttive, società partecipate” in data 03/07/2013 depositato agli atti; Dato atto che: − ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Direzione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente; − non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente; VISTO il TUEL e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse generale ed in particolare in materia di in house providing; Con 16 voti favorevoli, 4 contrari (Fratus, Gangemi, Munafò, Guidi), rilevati mediante dispositivo elettronico, espressi da 20 consiglieri presenti, in quanto il consigliere Cocciolo ha abbandonato definitivamente l’aula; D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono ad ogni effetto parte integrante della medesima, particolarmente con riguardo alla sua motivazione; 2) di approvare la Convenzione allegata sotto la lettera B), che costituisce essa pure parte integrante, sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione; 3) di approvare le modifiche allo Statuto di AMGA Legnano Spa, così come riportate nella Convenzione allegata e nello schema di Statuto allegato sotto la lettera C) che costituisce, parimenti, parte integrante, sostanziale ed inscindibile della presente deliberazione, e di allegare al fine di facilitare la comprensione delle modifiche, il documento di confronto tra lo Statuto vigente e quello modificato (Allegato D); 4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, dando atto che, in sede di stipula, il medesimo potrà apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie; 5) di dare mandato al Sindaco di votare favorevolmente alla proposta di modifica statutaria allegata, con le eventuali modifiche non sostanziali si rendessero necessarie in sede di assemblea straordinaria; 6) di prendere atto dell’attuale composizione societaria del Gruppo AMGA e di esprimere le seguenti linee di indirizzo: - per quanto attiene AEMME LINEA ENERGIE s.p.a., di dare che i Comuni, tramite AMGA dovranno esercitare entro il 31 dicembre 2014 l’”opzione
  • 10. Originale (conservato presso il comune) put” di cui al punto 8 dei Patti parasociali della cessione dell’80% delle partecipazioni di AEMME LINEA ENERGIE tra AMGA Legnano s.p.a., ASM s.r.l, AMGA s.p.a ed ERGA CINQUE s.r.l.; - per quanto attiene AMGA Service srl, che successivamente all’attività di scorporo dei servizi strumentali la stessa, qualora non fosse utilizzata per lo scorporo, dovrà essere dismessa; - per quanto attiene le controllate in house, di esprimere l’indirizzo che, a cura di AMGA, le stesse debbano adottare, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, uno Statuto conforme, nelle sue linee generali, a quello di AMGA come modificato ad esito della presente deliberazione, e debbano altresì approvare espressamente, in Assemblea, la Convenzione di cui alla presente deliberazione, obbligandosi al suo integrale rispetto; - per ciò che concerne AEMME Linea Distribuzione in particolare, di dare atto che, ove la strategia industriale della medesima non comporti l’adeguamento al modello in house, dovranno essere adottate, a cura di AMGA d’intesa con gli Enti Locali soci, idonee soluzioni tese a preservare la natura in house del Gruppo come delineata con la presente deliberazione ed i suoi allegati; - per quanto attiene AMGA Sport, di esprimere l’indirizzo del ripristino della totale composizione pubblica del capitale sociale, mediante riacquisto, da parte di AMGA, delle quote attualmente detenute da un’associazione sportiva dilettantistica la quale, pur non avendo, per espressa previsione statutaria, scopo di lucro, appare configurabile come soggetto privato ai fini della disciplina dell’in house providing; - per quanto riguarda le partecipazioni minori di AMGA, sopra descritte, le partecipazioni in società aventi esclusivamente carattere finanziario o commerciale, e prive dei connotati descritti in premessa dovranno essere oggetto di dismissione entro tempi compatibili con l’esigenza di non deprimere il valore delle relative quote, come già evidenziato in svariate pronunce della Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia.; IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuta l’urgenza di dare attuazione, nel più breve tempo possibile, al necessario controllo sulla società; Con 16 voti favorevoli, 4 contrari (Fratus, Gangemi, Munafò, Guidi), rilevati mediante dispositivo elettronico, espressi dai 20 consiglieri presenti, D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..
  • 11. Originale (conservato presso il comune) Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare. IL PRESIDENTE MICHELE FERRAZZANO ____________________________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE STEFANO MORTARINO ____________________________ Il sottoscritto Vice Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano Mortarino CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo on line il 31-07-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124 del TUEL. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano Mortarino